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Alunno danneggia la porta del bagno

Un alunno diversamente abile, iscritto al nostro Istituto superiore, colto da una crisi di rabbia ha danneggiato la porta di un bagno. L’alunno era regolarmente vigilato da un educatore dalla Cooperativa sociale, con cui la scuola ha un contratto per il sostegno. L’educatore seppur presente purtroppo non è riuscito a impedire l’evento. La Provincia, proprietaria dell’immobile ci chiede il risarcimento per la riparazione della porta. La polizza assicurativa copre questo tipo di danno?

L’Art. 2043 del Codice Civile dispone che chi, con colpa o dolo, cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.

La Responsabilità Civile extracontrattuale

È su quest’articolo del Codice che si basa il principio di Responsabilità Civile extracontrattuale. La Responsabilità Civile prevede quindi all’obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo a causa di un comportamento negligente, scorretto o illecito.
Nella Responsabilità extracontrattuale l’onere della prova è a carico del soggetto che subisce il danno. Il danneggiato avrà quindi il dovere di provare la colpa del soggetto che ha commesso l’azione e che doveva comportarsi nel rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico.

La vigilanza

A questo primo aspetto si associa quanto disposto dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile relativi alla vigilanza. In caso di danno, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo provare di non aver potuto impedire il fatto.

La Responsabilità Civile contrattuale

Per il caso in questione, inoltre occorre tener presente anche quanto previsto dall’Art. 2018 del Codice Civile circa la possibile responsabilità dell’educatore della Cooperativa. L’educatore dovrà provare che il danno è stato provocato da causa a lui non imputabile, ovvero da aver messo in atto quanto possibile per evitarlo.

La polizza assicurativa scolastica

Appurati questi tutti questi aspetti, la polizza integrativa stipulata dalla scuola, rimborsa il danneggiato per il danno subito. Al fine del risarcimento la scuola dovrà produrre all’assicuratore:

  • Copia della richiesta del soggetto danneggiato unitamente alle fotografie del bene danneggiato e preventivo o alla fattura di spesa per la riparazione;
  • Dichiarazione testimoniale del soggetto vigilante in cui si attesta la precisa dinamica dell’evento nonché tutte le azioni intraprese al fine di evitare il danno;
  • Il contratto di prestazione d’opera sottoscritto tra l’Amministrazione scolastica e la cooperativa.

In relazione all’entità del danno, l’assicuratore potrà anche incaricare un perito al fine di verificare la congruità di quanto dichiarato con le condizioni contrattuali.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai danni da Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Fine anno con intossicazione alimentare

Otto persone, tra docenti e studenti, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto del tè durante la festa di fine anno scolastico. L’episodio risale al 30 maggio scorso, come riporta un articolo de “il Giorno”.

Il fatto

L’evento s’è verificato in un Istituto professionale paritario della provincia di Monza e Brianza. Un docente e sette studenti minorenni, dopo aver bevuto da una bottiglia confezionata la bevanda, hanno accusato crampi allo stomaco, finendo al pronto soccorso. Secondo l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), si tratterebbe di una: «verosimile intossicazione alimentare da sostanza imprecisata».
I carabinieri hanno sequestrato le bottiglie e sono partite le indagini per fare luce sull’accaduto e accertarne le cause.

Cibi e bevande a scuola

La somministrazione di alimenti e bevande negli Istituti scolastici coinvolge più aspetti: la sicurezza alimentare, il diritto all’istruzione e la libera scelta alimentare.
Per far fronte a possibili problemi di sicurezza, molte scuole, hanno elaborato appositi regolamenti. Alcuni di questi, prevalentemente negli Istituti comprensivi, vietano l’introduzione e il consumo di cibi e bevande in maniera collettiva all’interno della scuola. Il divieto tende a tutelare il crescente numero di studenti e operatori allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti. Ma il veto tende anche a garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti prodotti in ambienti casalinghi e/o domestici in applicazione delle norme “igienico-sanitarie”. Infine i regolamenti tendono a tutelare la scuola sull’oggettiva difficoltà di distribuire gli alimenti (anche di provenienza certa) a fronte di possibili allergie e/o intolleranze. Sono anche previste eventuali deroghe ma solo relativamente a cibi e bevande “tracciabili” oltre che confezionati nel rispetto della norma. Questo tipo di regolamentazione tuttavia, pur tutelando la sicurezza, non terrebbe in considerazione il principio di autodeterminazione individuale.
Sul tema, anche la giurisprudenza, non s’è sempre espressa in modo univoco. Con riferimento agli Istituti comprensivi, con la sentenza n. 20504/2019, a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione stabiliva, l’obbligo di: «condivisione dei cibi forniti dalla scuola». Pochi mesi dopo il TAR del Lazio, con la sentenza n. 14368/2019, si pronunciava in maniera opposta. Secondo il Tribunale Regionale è diritto delle famiglie autodeterminarsi, decidendo autonomamente l’alimentazione dei figli a scuola.
Sul tema s’era espresso anche il Ministero dell’Istruzione con la Circolare 348 del 2017.  Per il ministero nulla vieta all’alunno di portarsi il cibo da casa. Il Dirigente scolastico, in questo caso, dovrà però mettere in campo una serie di misure a tutela dell’igiene degli alimenti e degli studenti.
Regole diverse riguardano gli Istituti superiori, anche in virtù dell’età e della maturità dei soggetti coinvolti, ma il problema, come abbiamo visto, rimane attuale.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico tutelano la distribuzione di cibi e bevande nella scuola nel ramo infortunio. In caso di avvelenamento o intossicazione, l’infortunio sarà risarcito a termini di polizza, fermo restando la possibilità per l’assicuratore di rivalsa nei confronti del responsabile.
La polizza tutela anche l’eventuale Responsabilità Civile dell’Istituto sempreché la responsabilità sia ascrivibile al contraente/assicurato. È invece esclusa la tutela nel caso di responsabilità diretta del gestore del servizio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per i casi di intossicazione alimentare a scuola, contattaci qui.

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Alunno aggredito, perde l’anno scolastico

Un alunno 15enne, affetto da disabilità intellettiva, frequentante un’Azienda speciale pavese, ha perso l’anno scolastico dopo essere stato aggredito a scuola da un compagno. Lo riporta un articolo del quotidiano “il Giorno”.

Il fatto

L’alunno disabile, frequentante una scuola professionale con indirizzo nel settore della ristorazione, è stato vittima di un’aggressione in classe, lo scorso novembre.
Il trauma cranico riportato, per cui è stato necessario un ricovero ospedaliero, ha lasciato strascichi fisici e psicologici tali da impedirne il ritorno in classe.
Lo studente, a seguito della violenza, è stato sottoposto a terapia farmacologica e obbligato a seguire un percorso psicologico per superare i traumi subiti.
La famiglia, oltre a denunciare l’accaduto, avrebbe anche richiesto alla scuola di attivare la didattica a distanza per permettere al ragazzo di proseguire gli studi. Sembra, tuttavia, che la richiesta non abbia avuto riscontro da parte della scuola, da qui la perdita dell’anno scolastico.
Il Dirigente scolastico, dal canto proprio, afferma di aver fatto il possibile per agevolare il rientro del ragazzo a scuola. Inoltre, il Dirigente non avrebbe mai ricevuto una richiesta formale per la didattica a distanza che, comunque, sarebbe stata attuabile solo per un periodo limitato.
La famiglia dell’alunno, determinata a fare chiarezza sull’accaduto, ha affidato il caso a un legale e ventila una denuncia contro l’istituto.

I profili di responsabilità

L’episodio, sfortunatamente non isolato, riporta alla luce la piaga del bullismo nelle scuole. Un fenomeno che purtroppo continua a mietere vittime, lasciando ferite fisiche e psicologiche.
Ai sensi del rapporto contrattuale che viene a stipularsi tra la scuola e la famiglia con l’iscrizione dell’alunno, l’Istituto deve garantire l’incolumità dello studente.
Occorrerà, quindi, capire se e quali sono le eventuali responsabilità della scuola nell’aggressione, ovvero se sono state messe in atto tutte le azioni preventive per evitare l’accaduto.
Bisognerà, anche, stabilire se sono state messe in atto tutte le opportune azioni di reinserimento dello studente che gli avrebbero permesso di terminare l’anno scolastico.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa integrativa tutela l’infortunio dello studente durante lo svolgimento delle attività scolastiche a condizione che siano svolte sotto il controllo di personale scolastico.
Qualora si evidenziasse una responsabilità diretta nell’accaduto, ad esempio per mancata o insufficiente vigilanza, l’eventuale risarcimento è previsto nel ramo di Responsabilità Civile.
Le migliori formule assicurative prevedono un indennizzo anche nei casi di perdita dell’anno scolastico a seguito di infortunio. In questo caso, tuttavia, la garanzia potrebbe essere sottoposta ad alcune limitazioni. Tra queste l’accadimento nel corso degli ultimi mesi di scuola, oppure la mancata partecipazione alle lezioni per un numero stabilito di giorni consecutivi.
Un ulteriore aspetto da sottolineare è quello della tutela legale. Nel caso specifico la scuola è un’Azienda Speciale e, in quanto tale, le vertenze legali non sono tutelate d’ufficio dall’Avvocatura di Stato. Ne deriva che le spese per la difesa legale dell’Istituto ricadono esclusivamente sullo stesso. Le formule assicurative più adeguate rispondono anche a quest’esigenza, garantendo il pagamento delle spese legali e peritali nei casi di controversia giuridica.

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Attività ispettiva del Garante Privacy nella scuola

Con il provvedimento del 29 dicembre 2023, il Garante della Privacy ha reso noto che l’attività ispettiva riguarderà anche le istituzioni scolastiche. L’attività ispettiva riguarderà i trattamenti di dati personali svolti attraverso le “piattaforme di registro elettronico e suite digitali”.
Il potere d’indagine, riconosciuto all’Autorità, fa riferimento all’Art. 58 del GDPR e agli Artt. 157 e 158 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Fino a luglio le scuole potranno essere oggetto di ispezioni disposte dallo stesso Garante, anche col supporto del nucleo ispettivo della Guardia di Finanza.
Come previsto dallo stesso Garante, le scuole dovranno conservare ed esibire la documentazione inerente il registro elettronico ed eventuali suite digitali.

Registro elettronico

In fase di controllo la scuola dovrà esibire i seguenti documenti:

  • Nomina del fornitore quale responsabile del trattamento, ai sensi dell’Art. 28 del GDPR;
  • Copia del contratto stipulato con il fornitore del servizio per la gestione dei dati di studenti, genitori, docenti, amministrativi e altro personale per conto della scuola;
  • Le misure tecniche e organizzative adottate dal fornitore per la sicurezza del servizio;
  • Copia dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali degli alunni e degli operatori scolastici;

All’interno dell’informativa privacy, dovrà essere evidenziata la comunicazione dei dati all’impresa fornitrice del registro elettronico. Dovrà, inoltre, essere indicato che le finalità di trattamento sono limitate esclusivamente al perseguimento dei compiti istituzionali della scuola.

Suite digitali

In merito alle suite digitali, su richiesta degli ispettori, dovranno essere prodotti i segunenti documenti:

  • Informativa privacy relativa alle attività didattiche digitali;
  • Regolamenti per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
  • Nomina del fornitore quale responsabile del trattamento, ai sensi dell’Art. 28 del GDPR;
  • Valutazione del rischio con parere del responsabile della protezione dei dati;
  • Autorizzazione al trattamento e istruzioni per l’amministratore della piattaforma

Le linee guida relative alla DDI, sono contenute nel vademecum “La scuola a prova di privacy”, reperibile nella pagina tematica del sito del Garante.

Il reato penale

Il trattamento illecito di dati è un reato previsto dall’Art. 167 del Codice della privacy.
Occorre, tuttavia, precisare che, per definire reato l’illecito trattamento, occorrono tre elementi essenziali e contestuali. Per prima cosa il trattamento dev’essere effettuato non conformemente ai fini istituzionali della P.A. A questo primo aspetto vanno aggiunti volontà di procurare ad altri un danno, o trarne profitto, e l’effettivo danno all’interessato. Per questo reato sono previste sanzioni amministrative anche molto rilevanti.
Per la mancata osservanza dei provvedimenti del garante è prevista, invece, una sanzione penale ai sensi dell’Art. 170 del Codice della privacy.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative escludono sempre il caso di dolo, come anche il rimborso delle sanzioni.
Le migliori formule assicurative operanti nella scuola prevedono, tuttavia, nel ramo di tutela legale, il rimborso delle spese dell’avvocato e del perito per la difesa.
Qualora dalla mancata protezione dei dati scaturisse un danno a un terzo, il risarcimento potrà essere tutelato dalla specifica polizza di responsabilità patrimoniale del Dirigente

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Computer del docente danneggiato

Nel nostro Istituto, un docente di educazione fisica ha subito il danneggiamento del proprio PC portatile in palestra. Nel corso di un esercizio, un pallone lanciato da uno studente ha colpito il dispositivo rompendone lo schermo. L’assicurazione, a cui abbiamo denunciato il danno in Responsabilità Civile, ha respinto il sinistro. È corretto?

La vigilanza del docente, durante l’attività didattica, non è legata esclusivamente agli studenti, ma anche ai beni, siano questi di proprietà della scuola o di terzi.

La Responsabilità Civile

In relazione all’evento occorso si fa riferimento alla responsabilità extracontrattuale.
Parliamo di responsabilità extracontrattuale quando un soggetto, come in questo caso l’alunno, causa un danno a un terzo. La responsabilità extracontrattuale è precisamente identificata all’Art. 2043 del Codice Civile. «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Questo tipo di responsabilità si basa su alcuni elementi: il comportamento illecito, il danno ingiusto, il dolo o la colpa. Il danneggiato, inoltre, deve provare il nesso di causalità tra il comportamento e il danno.
Nel caso in questione sembra non esserci nessun comportamento illecito: lo studente, infatti, stava effettuando un esercizio disposto dal docente. Allo stesso modo sembra escludibile il dolo: infatti non pare esserci nessuna volontarietà nel danneggiare il bene. Anche la colpa, ovvero l’infrazione di norme o regolamenti o mancata osservanza delle regole di condotta suggerite dalla prudenza, dalla diligenza, dalla perizia, sembra esclusa. Esiste, infatti, una notevole probabilità che, durante un esercizio fisico con un pallone, quest’ultimo possa prendere una traiettoria imprevedibile.
A nostro parere, quindi, la Responsabilità Civile dell’Istituto appare esclusa e conseguentemente la posizione dell’assicuratore appare corretta.

Incuria, negligenza o trascuratezza

Un ulteriore aspetto per meglio inquadrare il livello di responsabilità, deriva dall’Art. 2051 del Codice Civile. «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Il fatto colposo potrebbe essere, quindi, costituito dall’aver omesso la protezione del bene.
Alla luce della norma si potrebbe anche rilevare che il danno è stato causato dalla condotta imprudente (quindi colposa) dello stesso danneggiato.
Allo stesso modo, lo studente che ha commesso il danno può liberarsi da ogni responsabilità, dimostrando che il sinistro s’è verificato per caso fortuito. D’altronde, quest’aspetto, anche alla luce della dinamica dell’evento, sembra assodato.

L’assicurazione dei beni

Se la strada della Responsabilità Civile risulta impercorribile, un altro modo per recuperare il danno è quello della polizza Property.
Le coperture Property tutelano il patrimonio della scuola da tutta una serie di eventi dannosi. Tra questi sono tutelati: l’incendio, il furto, i danni accidentali, gli eventi sociopolitici, dai quali possono derivare la perdita o il danneggiamento del bene.
Le migliori formule assicurativa tutelano anche i beni di proprietà di terzi, sempre che questi siano formalmente autorizzati a utilizzarli all’interno dell’Istituto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni all’interno della scuola, contattaci qui.

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Aumento degli infortuni dei dipendenti pubblici

Gli infortuni dei dipendenti pubblici sono in deciso aumento, il 20% dei casi riguarda il personale scolastico. Lo riporta un articolo nella sezione News del sito dell’INAIL.

I dati forniti dall’INAIL

Il quinquennio 2018-2022 il bilancio degli infortuni registrati dall’INAIL, con riferimento ai dipendenti pubblici si è chiuso mostrando una tendenza in crescita.
Nel 2022, i dati riportano un incremento degli infortunio rispetto all’anno precedente.
Il numero delle denunce è infatti aumentato del 14,1% rispetto al 2018 e del 35,1% rispetto al 2021. Incrementi significativi anche se occorre evidenziare come l’incremento del dato tra il 2021 e 2022 è causato principalmente dall’interruzione forzata dell’attività dovuta al Covid-19.
I soggetti maggiormente colpiti, 71,5% degli infortuni e 57,6% dei casi mortali, sono donne anche in relazione alla maggioranza di quote femminili impiegate.
È interessante notare come, nonostante la percentuale maschile degli infortunati sia fortemente minoritaria (28,5%), l’incremento rispetto al 2018 sia del 25,4%.
La fascia d’età più colpita è quella compresa tra i 45 e i 64 anni con il 66,5% degli infortuni denunciati.

Distribuzione territoriale e attività interessate

Dal punto di vista geografico non si rilevano particolari differenze. Ciascuna delle quattro aree: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud raccoglie, ognuna uniformemente, circa il 22% dei casi. Unica eccezione sono le isole con l’11% dei casi totali.
La percentuale maggiore, nei 33.118 infortuni denunciati nel 2022, è accaduta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (75,6%). Solo il 24,4% degli infortuni totali, è avvenuta nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.
Una buona notizia invece riguarda gli infortuni con esisti mortali. Gli eventi fatali hanno interessato il genere maschile per 42,4% dei casi e quello femminile nel restante 57,6%. In termini di andamento i casi fatali hanno comunque subito una riduzione il -48,1% per i lavoratori e il -36,7% per le lavoratrici.

Incremento delle malattie professionali

Gli effetti legati alla pandemi, con la sospensione delle attività in presenza, sia d’ufficio che didattiche hanno portato ad una decisa riduzione delle malattie professionali. La ripresa delle attività in presenza nel 2022 ha portato ad un nuovo incremento, inferiore ai livelli pre-Covid ma comunque in crescita del 10,3%.
Quasi il 40% delle malattie riguarda il sistema osteomuscolare e il tessuto connettivo, il 33,0% il sistema respiratorio e il 13,1% i tumori.

Il settore scolastico

Relativamente al comparto scuola, nei cinque anni analizzati, i dipendenti coinvolti sono mediamente oltre il 20% rispetto al complesso dei dipendenti statali. Un dato particolarmente virtuoso alla luce che, i dipendenti pubblici nella scuola, sono circa il 40% di tutti i dipendenti pubblici statali.
Dal punto di vista geografico si evidenzia una maggiore concentrazione dei casi nelle aree del Centro, del Sud, del Nord-Ovest e del Nord-Est. Il trend invece rileva un alleggerimento nelle Isole.
Tra il personale docente le malattie accertate a carico del sistema respiratorio hanno rappresentato la quota più importante (77,2%). Fra i lavoratori maschi, le patologie più comuni colpiscono soprattutto il sistema respiratorio (38,1%), i tumori (33,3%) e il sistema osteomuscolare (23,8%). Al contrario le insegnanti le malattie del sistema respiratorio sono l’84,3% del totale.

Le polizze integrative

Anche in relazione alle polizze integrative, gli assicuratori evidenziano un andamento analogo. Dopo una riduzione degli infortuni dovuta al fenomeno pandemico, con la riduzione dell’attività in presenza, il numero dei sinistri è tornato sui livelli del 2018.
Occorre tuttavia sottolineare come le polizze integrative risarciscono la totalità degli infortuni e delle spese direttamente derivanti. L’INAIL, dal canto proprio, risarcisce esclusivamente i casi mortali e le invalidità permanenti sopra il 6% escludendo le spese mediche, in quanto gratuite all’interno del SSN.
Le polizze integrative tuttavia non ricomprendono le malattie professionali ma esclusivamente gli infortuni nel corso delle attività didattiche.

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Amianto a scuola

L’esposizione all’amianto (asbesto) è un problema da tempo al centro del dibattito pubblico.
Le inalazioni delle polveri sottili di amianto sono la causa di una forma molto aggressiva di cancro ai polmoni (mesotelioma).
La maggior parte dei mesoteliomi interessa persone che sono entrate direttamente in contatto con l’amianto sul posto di lavoro. Tuttavia, anche l’esposizione ambientale all’asbesto e ad altre analoghe fibre minerali, aumenta il rischio di mesotelioma.
Nelle scuole, la cosa assume una particolare rilevanza alla luce dei possibili rischi per la salute degli studenti e del personale.

L’emergenza amianto negli edifici scolastici

La questione non è da sottovalutare, soprattutto alla luce dei dati prodotti dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) nel convegno del 23 novembre 2023.
L’Osservatorio, alla luce delle segnalazioni, ha identificato che, alla data 2021, ancora 2.292 scuole risultano non bonificate.
L’osservatorio stima anche che il numero degli studenti esposti è di 356.900, a cui vanno aggiunti 50.000 operatori scolastici tra docenti e non docenti.
Il rischio non è solo quello legato ai rivestimenti dei tetti, ma anche agli impianti elettrici e alle pavimentazioni in linoleum presenti all’interno degli edifici.
L’amianto, stando ai rilevamenti dell’osservatorio, è presente all’interno delle strutture scolastiche in modo particolare nel Nord Italia (6,9%) e nelle isole, in particolare la Sardegna. La Regione che conta il maggior numero di strutture a rischio è il Piemonte (15%), seguita dalla Liguria (13%). Scarse, invece, le segnalazioni nel Centro e Sud Italia, dove la percentuale delle scuole interessate potrebbe, però, essere superiore alla media emersa. Le Regioni più virtuose sulla bonifica sono state Abruzzo, Sardegna e Umbria.

L’aspetto giurisprudenziale

Se dal punto di vista sanitario non ci sono più dubbi sulla pericolosità di questo materiale, gli aspetti giuridici sono, invece, ancora controversi. Il problema maggiore è legato alla dimostrazione del nesso causale tra l’esposizione all’amianto e la malattia o il decesso dei soggetti esposti.
Un deciso cambio di rotta, tuttavia, è portato dalla sentenza n. 838/2021 del Tribunale del lavoro di Bologna. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno, per la somma di 930.258 euro, per la morte da mesotelioma di una docente.
All’insegnate era stato diagnosticato, nel 2002, il mesotelioma pleurico per l’esposizione all’asbesto nei laboratori di chimica e fisica della scuola media dove insegnava. Nel corso della malattia, la professoressa aveva ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di malattia professionale. Nel 2007 aveva avviato la procedura giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni.
Si tratta di una sentenza molto importante per diversi aspetti, sia pratici che teorici. Anzitutto, è provata la presenza di percentuali rischiose di amianto all’interno di una scuola. In secondo luogo, è la prima volta che il Ministero dell’Istruzione risulta soccombente in questo tipo una causa. Da ultimo il Tribunale bolognese apre la possibilità di risarcimento per tutti i casi simili.

La responsabilità della scuola

Gli edifici non sono di proprietà dell’Istituto scolastico ma dell’Ente Locale. I lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria spetteranno, quindi, a questi ultimi, tra questi anche la bonifica in relazione all’amianto. La scuola, comunque, non è sollevata dalla verifica della salubrità degli edifici in cui si svolgono le attività. Se l’amianto viene trovato in una scuola, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere tempestivamente il monitoraggio e l’eliminazione dell’amianto al proprietario dell’immobile. Il ritardo nella richiesta, esattamente come non mettere in sicurezza l’area interessata, potrebbe comportare una responsabilità diretta della scuola.

Il profilo assicurativo

Come abbiamo visto, l’INAIL tutela il personale scolastico, riconoscimento la malattia professionale nei casi la patologia sia stata contratta sul posto di lavoro. Inoltre, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo per le Vittime dell’Amianto erogando una prestazione economica aggiuntiva alla rendita.  Tale intervento allinea la legislazione italiana con quella dei principali paesi europei nei quali sono presenti analoghe tipologie di Fondo.
Sul versante delle assicurazioni integrative, queste ultime non prevedono garanzie per questo tipo di evento. Di norma, sono esplicitamente esclusi risarcimenti o indennizzi sia nel ramo infortunio che in quello di Responsabilità Civile e di assistenza per danni originati da esposizione all’amianto.

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Studentessa violentata in crociera

Incubo per una studentessa romana diciottenne, in gita scolastica su una nave da crociera: la giovane avrebbe subito uno stupro da quattro giovani francesi. Lo riporta un articolo di “Sky tg24”.

Il fatto

La studentessa, insieme alla classe, era partita dal porto di Civitavecchia per una breve crociera sul Mediterraneo su una nave da crociera di MSC.
Nella tappa a Marsiglia tre ragazzi francesi si uniscono alla navigazione. Nelle ore successive, la studentessa avrebbe fatto amicizia con uno di loro. In serata, secondo quanto afferma la ragazza, confermato dai compagni e dai video delle telecamere, l’alunna e il ragazzo sarebbero entrati nella cabina di quest’ultimo. Lì sarebbero stati raggiunti dagli altri due giovani e da un terzo minorenne e si sarebbe consumata la violenza.
Una volta riuscita a liberarsi la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare l’accaduto ai docenti accompagnatori che si sono rivolti al Comandante.
La nave viene fatta fermare al porto di Genova. Qui la polizia di frontiera raccoglie la denuncia del Comandante e la ragazza viene ricoverata all’ospedale Galliera. I medici dopo la visita hanno confermato la violenza sessuale. I giovani identificati dal personale di sicurezza della nave sono stati consegnati alla polizia di frontiera di Genova.

Il profilo penale e la responsabilità

Ai sensi dell’Art. 609 bis del Codice Penale la violenza sessuale è un reato che prevede la reclusione da sei a dodici anni. La pena, ai sensi dell’Art. 609 ter può essere aumentata di un terzo se concorrono circostanza aggravanti come l’uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti.
Nel caso in questione infatti si ipotizza che i ragazzi avessero consumato alcol prima dell’aggressione e che anche la ragazza sia stata indotta a bere.
Il PM ha disposto gli arresti e per i tre maggiorenni. La posizione del minorenne, che nel racconto della ragazza, avrebbe partecipato alla violenza invece resta al vaglio degli inquirenti.
Sotto il profilo della responsabilità penale non ci sono dubbi. Ai sensi dell’Art. 27, comma 1, della Costituzione la responsabilità penale è personale. Non è quindi possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale.
Meno definita, al contrario, potrebbe essere la responsabilità dei Docenti accompagnatori nella vicenda. Non è nostra competenza, né intenzione esprimere un giudizio in questo senso. Resta tuttavia inteso che, nonostante la maggior età, la vittima stava svolgendo un’attività scolastica la cui tutela è garantita dal rapporto contrattuale stabilitosi all’atto dell’iscrizione.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti.
La polizza integrativa scolastica tuttavia risarcisce il danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso come nel caso in questione, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Studente aggredisce il docente con un pugno

Il docente supplente di un Liceo di Bari avrebbe riportato il distacco della retina di un occhio dopo un pugno sferrato da uno studente. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

Secondo quanto riporta la stampa locale, il fatto s’è verificato lo scorso 22 aprile, in una classe durante un’ora di supplenza. Il Docente, si trovava sulla porta dell’aula parlando con un collega, quando lo studente lo ha colpito in pieno volto, facendogli perdere i sensi.
Contattati subito i soccorsi, l’insegnante è stato trasportato immediatamente in ospedale. Il pugno aveva infatti provocato un distacco della retina, tanto che il docente è stato sottoposto a un immediato trattamento medico. Contestualmente della vicenda, è stata informata anche la polizia locale.
A suscitare un certo clamore tra le famiglie, è la notizia secondo, la quale, nei confronti dell’alunno non sia stato preso alcun provvedimento disciplinare.
Da quanto si apprende, si tratterebbe di un alunno diversamente abile. Per questo motivo la scuola si sarebbe limitata a mettere una nota sul registro elettronico senza tuttavia prendere particolari provvedimenti disciplinari. «Parliamo di un ragazzo disabile, con un percorso differenziato – spiega il Dirigente Scolastico. L’alunno, oltre ad avere un docente di sostengo ha anche un educatore, presente soltanto in caso di gravità».
Nell’istituto barese vi sarebbero circa un centinaio di studenti diversamente abili su una popolazione scolastica di 1200 tra ragazzi e ragazze.
«Non è facile gestire ragazzi con problemi comportamentali – afferma ancora il Dirigente – che arrivano perfino a lanciare le sedie».

La responsabilità

Ai sensi del Codice Civile e di quello Penale il soggetto senza capacità d’intendere e volere non è responsabile e conseguentemente non punibile. L’alunno con una disabilità psichica potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
Il rapporto contrattuale che s’instaura tra la famiglia e la scuola all’atto dell’iscrizione, obbliga l’Istituto scolastico a prevedere e prevenire il possibile rischio. La mancanza di intendere e volere infatti non limita la responsabilità del soggetto che, per legge, è tenuto a vigilare sul disabile.
Quest’aspetto si integra alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione al Diritto all’educazione e istruzione dei disabili. La scuola dovrà quindi ad adottare “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota ministeriale del 4 agosto 2009.

Il profilo assicurativo

La sottoscrizione della polizza integrativa da parte del personale scolastico, in questi casi, diventa particolarmente raccomandabile.
Il distacco della retina potrebbe prevedere un danno da invalidità permanente anche grave. Questo tipo di sinistro, accaduto sul lavoro, prevede la tutela assicurativa da parte dell’INAIL. Non sono invece rimborsate all’infortunato le spese mediche, in quanto gratuite, previste dal SSN anzi, nella maggioranza dei casi, queste potrebbero essere gravate da ticket.
Il mancato risarcimento integrale del sinistro (danno differenziale), è una della cause alla base del possibile contenzioso tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute oltre all’indennizzo, in caso di invalidità, fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

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Nuove tutele per la sicurezza del personale scolastico

Le violenze nei confronti del personale scolastico, docente e non docente, negli ultimi anni hanno subito un peggioramento preoccupante.
Le violenze nei confronti del personale scolastico si contano con una frequenza allarmante. Ultimi, solo in ordine di tempo, sono quelli riportati in un articolo de “la Stampa” e da un articolo della “Gazzetta del Sud”.
Nel primo caso un 14enne ha aggredito la Dirigente per un richiamo, nel secondo uno studente 16enne ha preso a calci e pugni, un docente per un voto troppo basso.
Nel tentativo di porre un freno ai fenomeni di violenza nei confronti del personale scolastico è stata introdotta la Legge 4 marzo 2024, n. 25.

L’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico

La nuova Legge prevede, all’Art. 1, l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico. Scopo dell’Osservatorio è l’analisi delle segnalazioni di violenza commessa in danno del personale scolastico. Le segnalazioni saranno raccolte direttamente dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse.
Compito dell’Osservatorio sarà, da un lato, la promozione di studi ed analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente. Dall’altro, favorire iniziative di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
L’Osservatorio dovrà anche promuovere specifici corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto.
L’Osservatorio dovrà essere costituito entro il prossimo 30 giugno e, annualmente, il Ministro dovrà trasmettere alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
La Legge istituisce inoltre la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”.

La modifica del Codice Penale

L’aspetto più rilevante è quello introdotto dall’Art. 4, il quale modifica l’Art. 61 del Codice Penale. Alle circostanze aggravanti comuni, per i delitti commessi con violenza o minaccia, viene aggiunto l’aver agito in danno di un dipendente della scuola.
L’Art. 5, inoltre, apporta modifiche anche all’Art. 336 del Codice Penale. Dirigenti e docenti, nell’esercizio delle loro funzioni sono Pubblici Ufficiali a tutti glie effetti. Nel caso di violenza o minaccia a uno di loro, la pena aumenta fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore dell’alunno.
Ulteriore circostanza aggravante viene introdotta nell’Art. 6, all’Art. 341-bis del Codice Penale. Analogamente la pena aumenta fino alla metà anche nel caso di oltraggio a Pubblico Ufficiale commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo la nuova Legge non introduce nessuna variazione rispetto all’attuale quadro di riferimento.
L’assicurazione infatti non risarcisce la responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti. Di norma sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili tuttavia risarciscono il danno fisico o psicologico patito dagli assicurati.
In caso di comportamento doloso è inoltre prevista la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

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