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Stage all’interno della scuola

Una Società privata di formazione ha chiesto la disponibilità a ospitare alcuni loro studenti in uno stage formativo da effettuarsi all’interno del nostro Istituto. Appurata l’opportunità, alla luce del percorso formativo intrapreso dagli stagisti, prima della stipula della convenzione abbiamo richiesto alla Società una dichiarazione attestante l’effettuazione del corso di formazione sulla sicurezza da parte degli stagisti. È corretto? Inoltre, la polizza integrativa tutela gli stagisti in caso di infortunio?

Sempre più spesso viene chiesta la disponibilità alle scuole di ospitare tirocini formativi. Gli aspiranti docenti, iscritti ad Enti pubblici o privati hanno, in questo modo, la possibilità di coniugare l’approccio teorico con il contesto reale dell’ambiente scolastico.

La normativa

Ai sensi dell’Art. 2 comma 1, lettera (a) del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, lo studente impegnato in tirocini formativi è equiparato al lavoratore. Ai sensi dello stesso decreto, all’Art. 37, comma 1, lettera (a), gli studenti dovranno ricevere preventivamente, dall’istituzione scolastica mandante, la formazione in materia di sicurezza.
La formazione in materia di sicurezza è un passaggio indispensabile e obbligatorio per effettuare lo stage formativo. La società dovrà, quindi, dichiarare, in fase di convenzione, che gli stagisti hanno effettuato la formazione. Dal canto proprio, la scuola, oltre all’ottemperanza agli obblighi di legge, dovrà garantire l’eventuale valutazione dei rischi specificatamente riferita allo stage. Indispensabile sarà anche l’informazione sui rischi generali, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in caso di incendio o evento sismico.

Il profilo assicurativo

Ai sensi dall’Art. 3 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, gli Enti Pubblici o Privati promotori del tirocinio, devono garantire l’assicurazione al tirocinante.  La copertura assicurativa dovrà essere operante per tutta la durata dello stage sia contro gli infortuni sul lavoro che per la responsabilità civile verso terzi.
Il promotore del tirocinio dovrà garantire l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Dovrà, inoltre, essere prevista una polizza assicurativa, con una Compagnia privata, per la responsabilità civile verso terzi. L’Istituto scolastico potrà chiedere, all’interno della convenzione, copia della polizza assicurativa.

La polizza integrativa scolastica

La scuola che ospita il tirocinio dovrà a sua volta essere in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile. La polizza dovrà garantire gli stagisti nel caso di danni direttamente riconducibili alla responsabilità dell’Istituto. Le polizze assicurative presenti sul mercato già offrono questa soluzione. I prodotti migliori prevedono, inoltre, anche la tutela assicurativa dei tirocinanti in caso di infortunio. Spesso questa garanzia è a titolo gratuito. Potrebbero, tuttavia, esserci delle limitazioni legate, ad esempio, ai tirocinanti di soggetti pubblici o privati. Per questo motivo è sempre opportuno fare una verifica specifica delle condizioni contrattuali.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i tirocinanti e la Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Rapporto sulla sicurezza delle scuole

Lo scorso 15 settembre Cittadinanzattiva, ha presentato il Rapporto sulla sicurezza delle scuole. Cittadinanzattiva dal 1978, promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.

I dati del Rapporto

Il rapporto evidenzia come, dal 2015: «I Governi hanno investito in maniera importante sull’edilizia scolastica del nostro Paese», senza tuttavia risolvere i problemi strutturali.
Ben oltre la metà delle scuole italiane non è in possesso del certificato di agibilità statica (58%), né quello di prevenzione incendi (55%). Oltre il 40% è privo del collaudo statico. Quanto al documento di valutazione rischi, ne è in possesso il 77% delle scuole.

Emergenza crolli

Il Rapporto sulla sicurezza delle scuole evidenzia come tra il settembre 2021 e l’agosto 2022 sono stati monitorati 45 crolli. Di questi, 19 nel Nord, 10 nelle regioni del Centro e 16 nelle regioni del Sud e nelle Isole. Dallo scorso settembre a oggi ci sono stati 11 crolli nelle scuole e nelle università, due a settimana. Nella maggioranza dei casi s’è trattato fortunatamente di crolli avvenuti di notte, nel fine settimana o in periodi di chiusura delle scuole. Pochi episodi hanno provocato il ferimento di persone, la criticità maggiore è tuttavia legata ai danni agli ambienti e agli arredi. In questi casi il disagio maggiore è legato all’interruzione dell’attività didattica, con le conseguenti difficoltà per gli studenti e le loro famiglie.

Terremoti e prove di evacuazione

Il 50% delle regioni italiane ha Comuni in zona 1, ossia ad elevato rischio sismico. Tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna, hanno invece Comuni e scuole in zona 2 (con rischio sismico medio-elevato). Poco meno della metà delle popolazione scolastica risiede in queste due zone. Ciononostante, soltanto il 2% degli edifici sono stati adeguati sismicamente.  Quelli progettati secondo la normativa antisismica sono 2.740, il 7% del totale. Le regioni più virtuose sono quelle del Nord e del Centro, ad eccezione di Liguria e Lombardia, in cui gli edifici adeguati sono solo il 3%.
Le prove di evacuazione, obbligatorie almeno due volte l’anno, nel 2020-2021 sono state effettuate in poco più della metà delle scuole (56%). Non sono state effettuate nel 33%, o effettuate solo da alcune classi nell’11%. Quando vengono effettuate, riguardano quasi esclusivamente il rischio Incendio (99%), e quello sismico (77%).

Il profilo assicurativo

Ai dati, non proprio confortanti, riportati nel Rapporto sulla sicurezza delle scuole, occorre aggiungere alcune precisazioni in relazione all’aspetto assicurativo.
Gli edifici scolastici normalmente sono proprietà degli Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane), o da questi direttamente o indirettamente gestiti. Eventi come i crolli o il rischio sismico, che creano danno all’Istituto scolastico, costituiscono responsabilità diretta del soggetto proprietario. Una particolare attenzione andrà, tuttavia, posta relativamente ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico, ma soprattutto al danno fisico dei soggetti assicurati (studenti e personale).
Circa la tutela dei beni, sono disponibili polizze assicurative specifiche. Un aspetto diverso riguarda gli studenti e il personale.
L’INAIL prevede la tutela assicurativa in caso di danno al personale scolastico in occasione del rapporto di lavoro. Meno definita è invece la posizione relativa agli alunni in questi casi. Occorre, infatti, ricordare che, per l’INAIL, gli studenti sono una particolare categoria di “lavoratori”, assicurata esclusivamente nel corso di particolari attività. Proprio per questo motivo la polizza assicurativa integrativa diventa particolarmente importante.
Tuttavia, non tutte le polizze assicurative scolastiche integrative comprendono, nel ramo infortunio, i danni dovuti a crolli o terremoti. Altre potrebbero prevedere franchigie o massimali inadeguati. Verificare tutti questi aspetti è quindi fondamentale.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i rischi catastrofali o effettuare un controllo della tua polizza scolastica, contattaci qui.