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Pagamento della polizza assicurativa scolastica

Un problema che si ripropone tutti gli anni in alcune scuole è quello legato al pagamento della polizza assicurativa scolastica da parte delle famiglie. Negli ultimi due anni, complice la pandemia, sembra che il problema si sia ampliato. Alcune istituzioni scolastiche denunciano non pochi disagi in relazione ai pagamenti delle quote assicurative da parte gli alunni.
Prima di trovare eventuali soluzioni alternative è bene inquadrare il problema nella sua complessità.

Il mancato pagamento del premio assicurativo

Il mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti dal contratto è regolamentato dall’Art. 1901 del Codice Civile: «Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto». Inoltre: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione».
Il mancato pagamento del premio quindi comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga il dovuto. Il mancato pagamento inoltre determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Se, a fronte del sollecito, l’assicurato non provvede al versamento, l’assicuratore potrà attivarsi per il recupero forzoso del credito.

L’elenco nominativo

Resta inteso che la sospensione delle garanzie per la scuola è un evento da scongiurare assolutamente. Oltre all’azione di recupero del premio da parte dell’assicuratore, il rischio più concreto è che un evento dannoso generi un contenzioso con la scuola.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche, consentono la possibilità di pagare il premio collegandolo all’elenco nominativo degli alunni che hanno pagato la copertura assicurativa. In tal modo, tutti gli altri alunni che non avranno versato la quota non saranno assicurati sino al versamento della rispettiva quota.
Anche questo caso, sebbene contemplato contrattualmente, la copertura degli alunni dell’Istituto con elenchi nominativi è fortemente sconsigliabile.
Se da un lato infatti genera un aggravio amministrativo, dall’altro la presenza in Istituto di alunni non assicurati diventa un grave rischio per la scuola.
In caso di sinistro o di infortunio la famiglia dell’assicurato, che non vedrà riconosciuto il risarcimento delle spese mediche o l’indennizzo del danno, tenderà a ritenere responsabile la scuola dell’accaduto motivo per cui anche in questo caso la possibilità di contenzioso è elevata.

Il pagamento del premio alla scuola è un obbligo

Come accennato in un nostro articolo precedente, il pagamento del premio assicurativo è un obbligo per le famiglie. La questione è stata affrontata dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e del 7 marzo 2013 n. 593.
Il nocciolo della questione verte tuttavia da un lato sulla premessa la gratuità connessa all’obbligo scolastico e, dall’altro sulla mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole.
La tempestiva e corretta comunicazione delle coperture alle famiglie e i rischi derivanti dalla mancata assicurazione, a nostro parere, restano l’unico strumento davvero efficace in questa fase.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al pagamento della polizza assicurativa scolastica, contattaci qui.

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Pet Therapy a scuola

Il nostro Istituto ha organizzato un servizio di Pet Therapy a scuola, finalizzato a migliorare diverse condizioni di difficoltà di comunicazione degli alunni diversamente abili.
Il servizio Educazione Assistita con gli Animali (EAA) è organizzato, ai sensi di legge, in accordo con l’Ente Locale e un Centro specializzato a cui l’Ente Locale ha affidato l’appalto.
In caso di sinistro e/o di infortunio la Compagnia Assicuratrice garantisce la copertura assicurativa?

Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), e tra questi l’Educazione assistita con gli animali (EAA) sono regolamentati ai sensi degli Art. 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

Che cos’è la Pet Therapy nella scuola?

Con il termine di Pet Therapy, s’intende un sistema terapeutico dolce con l’ausilio di animali da compagnia. In ambito scolastico, la Pet Therapy viene utilizzata in progetti finalizzati a migliorare il benessere degli alunni soprattutto nella scuola dell’infanzia e primaria.
Nella scuola, i progetti di EAA sono in larga diffusione. L’utilizzo di animali nelle attività scolastiche favorisce l’inserimento, stimola il linguaggio, ma anche uno strumento per lo sviluppo motorio attraverso le attività di gioco e movimento.
Nel marzo 2015, il Ministero della Salute ha emanato delle dettagliate Linee Guida legate a questo tipo di attività.

Attività con animali nella scuola

Come per tutte le attività scolastiche, anche la Pet Therapy prevede la delibera del Consiglio di Istituto e l’inserimento nel PTOF. Qualora, come in questo caso il servizio fosse erogato da un terzo, diventa necessario un protocollo d’intesa tra l’erogatore del servizio, l’Ente Locale e la Scuola.

Le coperture assicurative

Sotto l’aspetto assicurativo, occorrerà stabilire se gli animali sono proprietà dell’Istituto Scolastico o del soggetto che eroga il servizio.
Nel primo caso, è sempre bene che l’Istituto stipuli una polizza specifica per il rischio connesso all’attività con gli alunni e/o il personale. La polizza della scuola, normalmente esclude quest’aspetto. Anche in questo caso, la consulenza del broker assicurativo specializzato è particolarmente utile.
Qualora invece gli animali siano di proprietà del soggetto che eroga il servizio è bene verificare che quest’ultimo sia in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per tutti i danni che dovesse causare a terzi.

La vigilanza

Un ultimo aspetto riguarda l’obbligo di vigilanza da tenere durante tutte le attività, comprese quelle con gli animali.
In caso di danno, infatti, dovrà essere sempre ben chiara, ai fini della Responsabilità Civile, sia alle famiglie degli alunni, che all’Istituto Scolastico, non solo la dinamica dell’evento, ma, soprattutto, il soggetto che, in quel momento, era tenuto alla vigilanza.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli animali utilizzati nelle attività scolastiche, contattaci qui.

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Alunno con il gesso

Un alunno del nostro Istituto, che ha subito un incidente sportivo, si è presentato a scuola con il gesso, accompagnato dal genitore. Può frequentare le attività scolastiche, anche senza certificazione medica? In caso di sinistro, la Compagnia assicuratrice risponde dell’eventuale danno?

L’accesso all’Istituto scolastico per gli alunni in relazione ai servizi di medicina scolastica è regolamentato dal D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.

La prognosi dei dipendenti e degli alunni

Per il personale scolastico (corpo docente e non docente), la prognosi assume valore interdittivo assoluto all’attività lavorativa. Nel caso degli studenti infortunati invece, la frequentazione delle lezioni nel periodo di prognosi, è demandata alla formale richiesta della famiglia e all’accettazione dell’Istituto.

La richiesta di ammissione

Nel caso di alunno a cui è stato applicato un dispositivo immobilizzante (gesso, tutore, bendature gessate, collare cervicale, ecc.), la famiglia potrà effettuare formale richiesta di ammissione al Dirigente scolastico. La famiglia autocertifica l’idoneità alla frequenza scolastica nonostante l’infortunio subito e l’eventuale presidio medico-sanitario applicato. La richiesta dovrà essere sempre accompagnata dalle certificazioni mediche rilasciate dagli enti ospedalieri o, in alternativa, dal medico di famiglia. La certificazione medica dovrà attestare la non sussistenza di impedimenti alla frequentazione delle lezioni. Nella certificazione medica, potrebbe anche essere richiesto l’eventuale esonero per talune attività specifiche (es.: attività motoria, educazione fisica, laboratori, ecc.).

L’accettazione formale del Dirigente Scolastico

La richiesta, regolarmente assunta al protocollo della Segreteria, per la frequenza dello studente dovrà essere sempre formalmente avvallata dal Dirigente Scolastico.
Nel rispetto del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la richiesta di riammissione degli alunni infortunati all’Istituto, non sarà automatica ma dovrà essere valutata caso per caso.

Le misure preventive

Se nulla osta alla presenza dell’alunno infortunato, il Dirigente Scolastico, potrebbe tuttavia adottare misure preventive e organizzative per garantirne la permanenza a scuola in sicurezza. Tra queste l’eventuale spostamento di aula, l’utilizzo di ascensori e/o montacarichi, ecc. L’eventuale valutazione potrà essere fatta dal Dirigente anche con l’ausilio del RSPP, del preposto di plesso e/o del medico competente.
Il Dirigente Scolastico potrà, inoltre, decidere di anticipare o posticipare l’ingresso a scuola dello studente interessato, riducendo la possibilità di rischi in ambienti ad alto affollamento, come quelli scolastici. Allo stesso modo, potrà consentire ai familiari l’accompagnamento in classe oppure assegnare un banco adeguatamente posizionato, dando istruzioni al personale per facilitare spostamenti, ridurre rischi, garantendo comunque la necessaria vigilanza all’interno della scuola.

Il profilo assicurativo

Sul versante strettamente assicurativo, le polizze attualmente disponibili in ambito scolastico, di norma, non pongono limitazioni di garanzie in questi casi. Tuttavia, è sempre bene verificare le condizioni contrattuali.
Da ultimo tutta la documentazione di riferimento (richiesta, certificazione medica, autorizzazione ed eventuale protocollo operativo specifico) dovrà essere regolarmente e tenuta agli atti. Nel malaugurato caso che un nuovo sinistro interessasse l’alunno presente a scuola, durante il periodo di prognosi, la Società assicuratrice o l’INAIL potrebbero chiederne copia.

Se sei interessato ad avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti portatori di dispositivi di immobilizzazione, contattaci qui.

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Le concessioni legate all’Edilizia scolastica

Le concessioni rilasciate dagli Enti Locali legate all’Edilizia scolastica, se non strutturate ed aggiornate, potrebbero essere causa di rischio per l’Istituto scolastico.

Fornitura e manutenzione degli edifici

La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 regolamenta quest’aspetto. All’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, si evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”.
I passaggi relativi alla concessione d’uso dei locali, sono contenuti all’interno dell’Art. 8 – Trasferimento ed utilizzazione degli immobili, della stessa Legge. Gli Enti Locali sono tenuti a fornire al singolo Istituto, in quanto espressione del Ministero della Pubblica Istruzione, un contratto di comodato ad uso gratuito.
Qualora intervenissero modifiche in relazione alla fornitura dei locali (es.: cambio di destinazione d’uso, lavori di ampiamento, costruzione di nuovi edifici, ecc.), dovrà essere adeguato anche il contratto di comodato.

La conduzione dell’immobile

Questi aspetti assumono una particolare rilevanza sotto l’aspetto gestionale e assicurativo. Il Dirigente scolastico, infatti, dovrà strutturare il relativo servizio di sorveglianza in relazione agli spazi, con particolare attenzione alla vigilanza agli ingressi.
L’aspetto assume ancora più rilevanza nel periodo attuale, alla luce della pandemia in corso e della necessità di verifica dei requisiti per poter accedere agli edifici in sicurezza.

La polizza assicurativa

Anche dal punto di vista assicurativo, la responsabilità in relazione agli spazi di competenza è una necessità primaria. La Compagnia Assicuratrice, infatti, per poter erogare un eventuale rimborso a fronte di un danno, ha l’esigenza di stabilire con precisione non solo la dinamica del fatto, ma anche il soggetto responsabile della conduzione dei locali e delle relative pertinenze al momento dell’evento.
Un fatto, emblematico in questo senso, è accaduto, nel 2019, in un Istituto Superiore lombardo. La Provincia aveva dato in concessione a più Società Sportive, la palestra dell’Istituto, nelle serate, dopo la chiusura della scuola.
In una di queste, all’uscita, gli addetti della società sportiva non inserivano l’antifurto. Alcuni malintenzionati potevano in questo modo avere accesso all’Istituto e sottraevano materiale elettronico per qualche decina di migliaia di euro. La scuola, che aveva stipulato una regolare polizza assicurativa contro il furto dei beni, s’è vista rigettare il sinistro in quanto l’onere del pagamento del danno ricadeva sulla Società sportiva che non aveva ottemperato all’inserimento dell’antifurto o in seconda istanza sulla Provincia che aveva dato la palestra in concessione.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative legate all’edilizia scolastica, contattaci qui.

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Bullismo: condanna di un Istituto scolastico

Il problema del bullismo torna nuovamente alla ribalta dopo la recente condanna di un Istituto Scolastico da parte del Tribunale di Pescara.

Il fatto

Il dettaglio dei fatti è riportato in cronaca.
Alla luce delle testimonianza prodotte, il giudice Patrizia Medica, ha: «accertato che l’istituto scolastico non ha dimostrato di essersi attivato al fine di impedire il protrarsi della condotta vessatoria [dello studente autore dei fatti], da questi platealmente assunta davanti all’intera classe, può ritenersi sussistente la responsabilità della scuola, tenuta al risarcimento del danno provocato dall’omessa adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’alunna» e inoltre: «È evidente che, se l’istituto scolastico avesse posto in essere tutte le cautele necessarie a tutelare l’incolumità dell’alunna, la condotta vessatoria sarebbe stata adeguatamente arginata».
Il giudice, per ragioni di economia processuale e contenimento delle spese, s’è reso disponibile a valutare un’ipotesi transattiva. Sulla base dei primi calcoli, la transazione si aggira intorno ai 35mila euro.

La responsabilità della scuola nei casi di bullismo

Dei danni derivanti dagli atti di bullismo ci siamo già occupati in un nostro precedente articolo, vale tuttavia sottolineare alcuni aspetti.
L’Istituto scolastico ha dei doveri ben precisi per contrastare il fenomeno del bullismo.
Il Docente, come ha stabilito la Cassazione, riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Il ruolo non riguarda solo l’esercizio delle sue funzioni ma anche tutte le attività preparatorie, contestuali e successive, compresi gli incontri con i genitori.
Il Docente ha quindi l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria qualsiasi episodio che comporti un reato procedibile d’ufficio di cui sia venuto a conoscenza o a cui abbia assistito. Non sporgere denuncia, anche quando la persona che ha commesso gli atti di bullismo non è identificata, è, a sua volta, reato ai sensi degli Artt. 361, 362 e 365 del Codice Penale.
Il Docente dovrà anche fare una relazione da consegnare al Dirigente Scolastico sull’accaduto o su quanto gli è stato riferito. Sarà la scuola a decidere quali provvedimenti disciplinari adottare nei confronti del bullo. La responsabilità di prevenzione infatti non grava soltanto sul Docente ma su tutta la scuola.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, tutte le polizze stipulate dalle scuole tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. Resta sempre escluso il reato nei confronti dell’autore del gesto e l’eventuale azione disciplinare nei confronti del personale inadempiente.
Tuttavia, molte coperture presenti sul mercato escludono i danni diretti ed indiretti derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.
Nel caso di specie, la famiglia della studentessa, per il protrarsi della condotta vessatoria del bullo, ha chiesto il trasferimento dell’alunna che ha perso l’anno scolastico.
Anche la perdita dell’anno scolastico è un danno che potrebbe prevedere una quantificazione da parte del giudice e un rimborso.
L’incremento di frequenza con cui accadono questo tipo di episodi dovrebbe portare la scuola a prestare una particolare attenzione a questo tipo di rischio anche in fase di stipula della polizza.
La consulenza del broker assicurativo specializzato, in questi casi è particolarmente efficace nella tutela dell’Istituto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di bullismo a scuola, contattaci qui.

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La proroga dei contratti pubblici

In questi mesi alcune scuole ci stanno chiarimenti in relazione alla possibilità di proroga dei contratti pubblici. Il riferimento specifico riguarda i contratti di noleggio (es.: fotocopiatrici, strumenti informatici, ecc.) e alle concessioni (es.: servizi di piccola ristorazione, bar, distributori automatici). E’ possibile effettuare una proroga soprattutto alla luce dell’emergenza pandemica in atto?

La proroga è un istituto di carattere eccezionale

A questo quesito risponde la Deliberazione 8 ottobre 2020 n. 124/2020 della Corte di Conti, Sezione di controllo Siciliana: “La proroga del contratto è un istituto di carattere eccezionale, che non può essere utilizzato fuori dai casi e i limiti previsti dalle singole norme. In mancanza di una regola che legittimi l’applicazione generale di questo istituto, la preferenza deve essere per istituti che  risultino compatibili con i principi a tutela della concorrenza. […] La preferenza espressa dal legislatore va verso istituti che preservano e risultano compatibili con i principi a tutela della concorrenza, mentre la proroga resta sempre un istituto di carattere eccezionale”.

La differenza tra proroga e rinnovo

Rinnovo e proroga sono strumenti tesi ad estendere nel tempo gli effetti di un contratto d’appalto finalizzati ad evitare il blocco dell’azione amministrativa. Comunque, sono istituti che costituiscono un’eccezione al principio d’immodificabilità del contratto.
Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, prevede due istituti specifici la proroga tecnica e il rinnovo del contratto.
La differenza tra proroga e rinnovo è determinata dalla scadenza contrattuale. Nel primo caso viene spostata in avanti, quando il contratto non è ancora scaduto. Nel secondo caso, il contratto, ormai scaduto, viene rinnovato con una nuova manifestazione di volontà.

Il limite temporale della proroga

Il legislatore, benché la preveda all’interno del Codice (Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), non guarda con favore a quest’aspetto. Prevede infatti che l’eventuale proroga debba essere prevista nei documenti iniziali di gara, sia motivata, e sia: “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”.
Già il comma 2 dell’art. 23 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 si era occupato della proroga, disciplinando in via transitoria che “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi […]”.
Più recentemente la giustizia amministrativa, con riferimento alla durata del periodo oggetto di proroga tecnica ha osservato come quest’ultima dovrà: “[…] avere la durata strettamente necessaria per l’espletamento della gara volta all’affidamento della sua concessione, non potendosi ex ante fissare una data lontana nel tempo, che presumibilmente supera la chiusura della gara medesima, in violazione del necessario obbligo di affidamento solo a seguito di procedura selettiva comparativa” (TAR Lazio – Roma, sez. II, sentenza 22 luglio 2019, n. 9784).
Anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) guarda alla proroga tecnica in modo sfavorevole, ritenendola “un ammortizzatore di inefficienze di programmazione […] che legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara” (comunicato del 18 novembre 2019).

Divieto di tacito rinnovo e di rinnovo espresso

Nella Pubblica Amministrazione resta quindi vietato il rinnovo tacito o espresso.
L’avvento della pandemia di Covid-19 ha, in qualche modo, cambiato lo scenario, accelerando e snellendo alcune procedure in attesa dell’aggiornamento complessivo del Codice dei contratti.
Ai decreti semplificazione si aggiunge un ulteriore meccanismo, illustrato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 6326 del 23 settembre 2019. Il Giudice amministrativo ha ritenuto infatti che, in assenza dei presupposti di operatività della norma eccezionale sulla proroga tecnica, sia ugualmente possibile affidare il contratto al medesimo operatore quando ricorrano le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. (c), qualora la: “necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice […]. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.

Le normative emergenziali legate alla pandemia

L’introduzione quindi delle diposizioni normative emergenziali legate alla pandemia, rende possibile il ricorso alla proroga dei contratti pubblici. Il riferimento è contenuto nell’art. 106 comma 1 lett. c) n.1.
Anche il Vademecum dell’A.N.A.C del 22 aprile 2020, al punto 9, evidenzia come, in taluni casi, non è necessario indire una nuova gara ma si possa mantenere in vita il precedente rapporto. 
Un ulteriore soluzione, qualora la Stazione Appaltante non abbia previsto sin dall’origine l’opzione di proroga tecnica, è contenuta nell’Art. 63, comma 2, lett. c), del Codice. Si tratta di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara che, congruamente motivata, può far portare avanti il rapporto fino a che non si addivenga alla stipula del contratto. È tuttavia bene evidenziare l’importanza dell’onere motivazionale. In questo caso infatti: “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
Da ultimo è bene evidenziare che la situazione di urgenza, connessa alla crisi da COVID-19, non legittima la Stazione appaltante all’applicazione generalizzata della proroga.

Se desideri maggiori informazioni circa la proroga dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.

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Il servizio mensa

Il nostro Istituto Comprensivo, in accordo con il Comune, organizza per gli studenti il servizio mensa.
Per alcune sezioni il servizio è vigilato direttamente dai nostri docenti, per altre dalla cooperativa a cui l’Ente Locale ha affidato l’appalto.
In caso di sinistro e/o di infortunio la Compagnia Assicuratrice garantisce la copertura in entrambe i casi?

Negli Istituti comprensivi, di norma, il servizio mensa è un’attività scolastica, di norma, dall’Ente Locale e organizzata dalla scuola.

Il servizio mensa è attività scolastica

Come ricorda anche il sito del Ministero della Pubblica Istruzione, il tempo mensa è a tutti gli effetti attività scolastica. Essa rappresenta per gli studenti un momento di socializzazione e di educazione alimentare. La scelta della famiglia di ritirare il proprio figlio per il pranzo dovrebbe essere quindi un evento eccezionale. La richiesta sarà inoltrata ed autorizzata dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle regole che ciascun Istituto si è posto.

Il protocollo d’intesa con l’Ente Locale

Requisito di base, come per tutte le attività scolastiche, è che il servizio mensa sia deliberato dal Consiglio di Istituto. Successivamente sarà stilato un apposito protocollo d’intesa tra la scuola e l’Ente Locale circa le modalità di erogazione del servizio.
Il protocollo dovrà contenere tutte le indicazioni tecniche ed operative in relazione al servizio.

La vigilanza

L’attività di vigilanza durante la mensa, potrà essere prestata direttamente dalla scuola, oppure dal soggetto individuato dall’Ente Locale. La vigilanza potrà anche essere effettuata, come nel caso in questione, in forma mista.
Dal punto di vista assicurativo le coperture tutelano tutte le attività scolastiche comprese quindi quelle relative al servizio mensa. Qualora il danno fosse causato dalla scarsa o mancata vigilanza la Responsabilità Civile derivante relativa ricade sul soggetto a cui in quel momento era affidata quest’incombenza.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle coperture assicurative scolastiche durante il servizio mensa, contattaci qui.

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Buon nuovo anno scolastico!

Il prossimo 13 settembre inizierà la riapertura degli Istituti scolastici su tutto il territorio nazionale.
I due anni passati, per le scuole, sono stati particolarmente impegnativi sotto il profilo sanitario e organizzativo.
Vogliamo quindi augurare a tutti gli studenti e agli operatori scolastici un nuovo anno scolastico più sereno in cui gli impegni si concentrino esclusivamente nella crescita culturale ed educativa tipica del percorso scolastico.
Con settembre, dopo la pause estiva, ricomincerà anche la nostra attività di consulenza indiretta attraverso i nostri canali telematici.
Settimanalmente, da queste pagine, proporremo approfondimenti connessi alle assicurazioni scolastiche.
Mensilmente le nostre scuole clienti riceveranno, attraverso il servizio di newsletter, la raccolta degli articoli che hanno riscontrato maggior interesse.
Qualora foste interessati all’iscrizione alla nostra newsletter potrete iscrivervi gratuitamente cliccando QUI

Buon lavoro a tutti noi!

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Buone vacanze 2021!

L’anno scolastico appena concluso, è stato un anno complesso e quello che ci aspetta non sembra essere da meno.

Per questo motivo cogliamo l’occasione per augurarvi delle buone vacanze ringraziandovi per l’impegno profuso e la dedizione che da sempre dimostrate anche nei momenti più faticosi.

In questo mese di agosto sospenderemo l’aggiornamento delle news settimanali. Tuttavia per tutte le eventuali necessità informative i nostri uffici resteranno aperti anche nel mese di agosto mantenendo gli orari consueti.

Restiamo a vostra completa disposizione ai nostri recapiti usuali:
Tel.: 045 7040108
Mail: info@abint.it
oppure sul nostro sito: www.scuolabroker.it

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La scuola al centro del nostro progetto

Mettere la scuola al centro del nostro progetto: questo è stato da sempre il nostro obiettivo.
Mettere la scuola al centro non è un modo di dire ma di pensare, gestire, progettare e strutturare.

La prevenzione del rischio scolastico

In Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi, l’attenzione nella prevenzione del rischio è cresciuta in modo esponenziale in tutti i campi.
Al contrario non proporzionalmente è cresciuta la percezione del valore del servizio assicurativo, finalizzato al rimborso di un danno eventuale.
In troppi casi, anche la scuola segue questa tendenza.
Fino agli anni ’70 l’assicurazione del rischio scolastico era demandata esclusivamente all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). L’INAIL tuttavia considera gli studenti dei lavoratori particolari, tutelati solo in alcune attività. Solo negli anni ‘90 cominciarono ad affacciarsi nel mondo della scuola le prime coperture assicurative specifiche per gli alunni e per il personale scolastico.
Gli articolati di queste prime polizze erano molto semplici e comprendevano poche fondamentali garanzie, spesso non sempre in linea con la normativa scolastica.

L’evoluzione dello schema educativo

L’evoluzione dello schema educativo attuato dagli Istituti Scolastici, nel corso degli anni ha subito costanti evoluzioni. Il progresso delle tecniche di insegnamento e l’esternalizzazione dei processi formativi, ha obbligato le società assicuratrici ad aggiornare la qualità e la quantità delle tutele. Le attività di alternanza, i trasferimenti, gli scambi culturali, che contraddistinguono il modello di scuola che conosciamo oggi, obbligano a ripensare al progetto assicurativo.

La funzione del broker assicurativo

Da vent’anni, anche nel mondo della scuola ha fatto la comparsa la figura professionale del Broker assicurativo. Nel settore privato, il Broker assicurativo assume una funzione di consulente tecnico legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola invece l’intervento del consulente è inteso più a razionalizzare e a sovraintendere le procedure selettive piuttosto che la gestione complessiva del rischio.

La percezione del rischio

La stragrande maggioranza delle scuole non ha una precisa percezione del rischio. Conseguentemente, l’attività del Broker è spesso relegata ad approntare una procedura amministrativamente corretta.
Molti Dirigenti Scolastici, tra formazione e seminari, conosce il problema per lo meno sotto l’aspetto dell’enunciazione ma, all’atto pratico, non sono in molti a far coincidere il baricentro delle proprie esigenze con le necessità reali della scuola.
I risultati sono spesso sorprendenti e non in senso positivo.
Troppi broker operanti del settore non sono in grado di mettere la scuola in sintonia con la cultura assicurativa. Il Broker dovrebbe capire come vive, cosa pensa, cosa vuole, cosa sogna, cosa teme, cosa farà e come cambierà la scuola.
Compito del Broker è ascoltare con attenzione privilegiando il rapporto consulenziale a prescindere dalla vendita.

La scuola al centro

Oggi la scuola ha aspettative elevate, proporzionali a quelle che la società richiede e vuole acquistare servizi di alta qualità in un contesto multidisciplinare.
Mettere la scuola al centro del progetto per ScuolaBroker significa invece informarla, difenderla, renderla padrona delle proprie scelte assicurative, assisterla nel loro utilizzo, progettare sulle sue esigenze specifiche, condividere con lei gli stessi fini.
Adattarsi a questa nuova realtà è il nostro obiettivo che perseguiamo tenacemente ogni giorno.