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Rottura dell’orologio a scuola

Un nostro alunno della nostra scuola ha, inavvertitamente, urtato con lo zaino l’orologio di un compagno, danneggiandolo. L’episodio è accaduto in classe e l’orologio era regolarmente indossato. La polizza assicurativa dell’Istituto prevede il pagamento del danno?

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni un danno ingiusto, è obbligato al suo risarcimento.
Nel caso specifico quindi l’alunno, o la sua famiglia, è tenuto a rifondere al compagno per rottura dell’orologio. Nel caso in questione tuttavia l’alunno che ha generato il danno è assicurato, nel ramo di Responsabilità Civile, con la polizza integrativa stipulata dall’Istituto.
È bene premettere che le polizze che assicurano la Responsabilità Civile, subordinano il risarcimento del danno, alla condizione che l’evento dannoso costituisca fatto accidentale.

Fatto accidentale

La giurisprudenza definisce come fatto accidentale l’evento involontario, imprevedibile, circoscritto nel tempo, causato da circostanze estranee all’attività del responsabile, repentino, improvviso e istantaneo.
Sull’involontarietà del danno di basa l’intera struttura dell’assicurazione di Responsabilità Civile. Dal risarcimento del danno sono quindi escluse: la negligenza, la trascuratezza o l’incuria dell’Assicurato nella custodia del bene.
Da ultimo, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, un evento intenzionale e deliberato (doloso), è vietato dalla legge e la relativa assicurazione risulterebbe nulla.

Le polizze assicurative scolastiche  

Le migliori polizze integrative stipulate dalle scuole, prevedono una specifica garanzia per i danni agli effetti personali, oltre a quello previsto nel ramo di Responsabilità Civile.
Le definizioni inserite nel contratto riportano un elenco di quelli, che l’assicuratore, definisce come effetti personali. Di norma ricomprendono i capi di vestiario, gli occhiali, le borse e gli zaini ma anche gli accessori o come nel nostro caso gli orologi.

Il valore del risarcimento

Il valore del risarcimento, nel caso di danno da Responsabilità Civile è quello legato al valore di riparazione o di riacquisto del bene danneggiato. A tal fine l’assicurato dovrà produrre il preventivo o la fattura di riparazione o riacquisizione del bene.
Allo stesso modo, anche per la garanzia di danno agli effetti personali, il valore del bene dipenderà dal valore di riparazione o di riacquisto dello stesso. Tuttavia in quest’ultimo caso il risarcimento non potrà superare il massimale che l’assicuratore ha inserito in tabella, fatte salve eventuali franchie o scoperti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile o al danneggiamento dei beni personali a scuola, contattaci qui.

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Barbiturico ad un alunno disabile

In un Istituto Comprensivo di Palermo, una docente di sostegno avrebbe somministrato dei tranquillanti ad un alunno disabile. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 23 ottobre.

Il fatto

Secondo le prime ricostruzioni, a dare l’allarme sarebbe stato un collaboratore scolastico. Non vedendo rientrare in classe l’alunno e la docente di sostegno, l’operatore scolastico avrebbe tentato di entrare in bagno trovandolo chiuso a chiave.
Dopo alcuni minuti l’insegnante di sostegno, al primo anno nell’Istituto, avrebbe aperto la porta consentendo di soccorrere l’alunno disabile.
Chiamato il 118, i sanitari hanno trovato l’alunno in stato di semi incoscienza e disposto il ricovero in ospedale per una sospetta overdose di tranquillanti.
Nelle urine e nel sangue dell’alunno sono state trovate tracce di un barbiturico in una concentrazione tale da portarlo alla semi incoscienza.
La famiglia dell’alunno ha escluso che il figlio seguisse una terapia con barbiturici o sedativi.
Gli inquirenti dovranno, quindi, accertare quando l’alunno ha assunto il medicinale e chi eventualmente gliel’ha somministrato.
Sulla vicenda la procura ha aperto un’indagine tesa ad individuare eventuali responsabilità dell’insegnante di sostegno. Al momento il Dirigente Scolastico ha disposto la sospensione temporanea della docente che nel frattempo è stata ascoltata dalla polizia.

La somministrazione di farmaci a scuola

Esclusivamente in relazione ai farmaci salvavita e/o indispensabili, il Ministero dell’Istruzione ha emesso la Circolare n. 321 del 10 gennaio 2017.
La somministrazione dei farmaci durante la permanenza a scuola dev’essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni e corredata da certificazione medica. Il certificato dovrà attestare lo stato patologico dell’alunno e riportare la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia, modalità e tempi di somministrazione).
Di norma, le scuole, all’interno del proprio Regolamento di Istituto, disciplinano precisamente quest’aspetto individuando tra il personale chi è disponibile alla somministrazione. La somministrazione di farmaci senza autorizzazione potrebbe infatti configurarsi come reato penale.

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 445 del Codice Penale, la somministrazione di medicinali pericolosi per la salute è punita con la reclusione e con un ammenda.
La giurisprudenza chiarisce come, in ambito scolastico, siamo di fronte ad un contratto di protezione. Tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra, infatti, anche quello all’integrità fisica dell’allievo.
Relativamente alla responsabilità, quindi, il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Alla scuola spetta, invece, dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
Anche qualora venisse provata la responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Infortuni a scuola: la circolare INAIL 45/2023

Venerdì 27 ottobre 2023 il Ministero dell’Istruzione ha diramato la comunicazione relativa all’estensione della tutela assicurativa prestata nella scuola. Il documento rimanda alla circolare INAIL n. 45, in applicazione dell’Art. 18 del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

La durata e gli ambiti di tutela

In premessa la circolare INAIL precisa che l’estensione della tutela assicurativa è fissata per il solo anno scolastico o accademico 2023/2024. Nell’ambito di tutela rientrano tutte le attività di insegnamento-apprendimento senza distinzione. Analogamente risultano assicurati tutti gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.

Il personale scolastico

Per una migliore comprensione del nuovo perimetro assicurativo, la circolare mette a confronto il “vecchio” schema di tutela con quello previsto dall’Art. 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Relativamente al personale docente e non docente, non sono rilevabili sostanziali differenze. Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, collaboratori scolastici e personale amministrativo, in virtù della mansione specifica, godevano della copertura assicurativa obbligatoria. Qualche dubbio riguardava invece il corpo docente. Quest’ultimo risultava assicurato esclusivamente qualora utilizzasse, in modo continuativo, attrezzature elettriche, elettroniche o fosse impiegato in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. L’introduzione massiva dell’informatica, in ogni ambito di apprendimento, soprattutto negli ultimi anni, di fatto garantiva la tutela assicurativa obbligatoria anche a tutti i docenti. La nuova tutela garantirà anche gli esperti esterni oltre che i docenti con contratto a tempo determinato.
L’ingresso nell’ambito di tutela INAIL garantirà al personale interessato l’assicurazione anche in itinere.

Gli studenti

Le maggiori differenze previste dall’estensione delle tutele riguardano alunni e studenti.
Questi ultimi, fino allo scorso anno scolastico, risultavano in copertura esclusivamente per quelle attività ritenute pericolose come: le scienze motorie, i laboratori, l’alternanza, viaggi di indirizzo.
Con la nuova norma, l’assicurazione obbligatoria viene estesa a tutte le attività scolastiche senza limitazione di tempo o di luogo. Un aspetto di particolare interesse riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia per cui, fino allo scorso anno scolastico, non era prevista nessuna tutela assicurativa. A partire da quest’anno, la tutela INAIL garantirà anche questi ultimi.
Continuano a rimanere esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere.
In occasione dei PCTO, è invece riconfermata la tutela nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni erogate

Nessuna novità circa le prestazioni erogate dall’INAIL, queste tutelano esclusivamente l’infortunio o la malattia accaduto o contratta nel corso dell’attività. Gli unici aspetti tutelati sono la morte o l’Invalidità Permanente (IP) del soggetto assicurato.
In caso di morte, ai familiari diretti del dipendente, e solo se sono a carico di quest’ultimo, spetterà una rendita proporzionale allo stipendio percepito. Nel caso di morte dello studente, la famiglia potrà accedere ad un fondo di 200.000 euro regolamentato dal Decreto 25 settembre 2023.
I casi di IP ricompresi nella tutele sono esclusivamente quelli di grado ≥ al 6%.
La tutela prevede un risarcimento in capitale fino al 16° punto e una rendita nei casi superiori.
Non è previsto nessun rimborso per le spese mediche in quanto garantite all’interno delle prestazioni gratuite erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per il personale dipendente non è prevista nessuna l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto ricompresa nell’erogazione del trattamento economico spettante.
Neanche per gli studenti è prevista l’indennità per inabilità temporanea, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione.

La Responsabilità Civile

Esclusivamente ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l’assicurazione erogata dall’INAIL, esonera le istituzioni scolastiche dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati.
La questione tuttavia è complessa e la giurisprudenza non s’è sempre espressa in maniera univoca. Nonostante l’assicurazione sono ritenuti civilmente responsabili coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.
Su un aspetto tuttavia la circolare è molto chiara: l’assicurazione non copre la Responsabilità Civile verso terzi.

Le polizze integrative

Come abbiamo già avuto modo di analizzare fin dalla pubblicazione del Decreto Lavoro, nonostante l’estensione, le tutele assicurative INAIL sono insufficienti rispetto alle reali necessità scolastiche.
L’assicurazione obbligatoria, com’è corretto che sia, tende a tutelare i sinistri più gravi, che hanno un forte impatto anche in termini economici. La tutela tuttavia esclude la maggioranza di sinistri, quelli di minore gravità che tuttavia hanno un effetto rilevante sulle economie delle famiglie.
È opportuno in conclusione rilevare che, come riportato anche nella circolare, resta esclusa la tutela relativa alla Responsabilità Civile verso i terzi. Questo fondamentale aspetto è attualmente garantito esclusivamente dalle polizze integrative.

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Scabbia a scuola

Nei primi di ottobre l’AUSL ha recapitato ad alcune famiglie di alunni di una primaria romagnola, una comunicazione circa un caso di scabbia a scuola.
E’ la seconda volta che quest’anno viene inoltrata una lettera simile, la prima volta è stata inviata nel giugno scorso. Lo riporta un articolo de: “Il Resto del Carlino“, nella cronaca locale.
Nello stesso periodo, due casi analoghi coinvolgono una scuola friulana e una lombarda. Ne danno notizia “Il Gazzettino” e la “Gazzetta di Mantova“.

La scabbia

A causare la scabbia è un acaro parassita, lo Sarcoptes Scabiei, di dimensioni microscopiche. Il parassita scava cunicoli appena sotto alla pelle, all’interno dei quali le femmine depositano le uova.
La reazione allergica, scatenata dai parassiti, provoca spesso un intenso prurito. Al prurito possono essere associate sottili vescicole o brufoli. Nel caso dei bambini, le zone più colpite sono il cuoio capelluto, il volto, il collo, il palmo delle mani e la pianta dei piedi.
La scabbia è una patologia infettiva, particolarmente contagiosa e, conseguentemente, facilmente trasmissibile da persona a persona attraverso il contatto fisico diretto.
Nella maggioranza dei casi, per la trasmissione sono necessari circa dieci minuti di contatto diretto tra pelle e pelle. Proprio per la necessità di un contatto prolungato: «è molto difficile – afferma l’AUSL – che il contagio avvenga in ambito scolastico o ricreativo».
I tempi di incubazione possono essere molto diversi, la dermatite può manifestarsi dopo pochi giorni, ma anche dopo quattro o sei settimane dal contagio.
I parassiti possono essere eliminati utilizzando medicinali specifici sotto forma di creme o lozioni. Nel caso d’insufficienza del sistema immunitario, il medico potrebbe prescrivere farmaci per via orale.
Alla luce della contagiosità dell’infezione, tutti coloro che sono entrati in contatto con il paziente potrebbero essere sottoposti al trattamento, anche in assenza di sintomi.

Le procedure di contenimento dell’infezione

La scabbia è una patologia per cui il medico diagnosticante è tenuto alla denuncia obbligatoria all’Azienda Sanitaria. Quest’ultima, a sua volta, è tenuta ad effettuare un’indagine per risalire ai contatti, oltre che a comunicare all’autorità competente l’eventuale necessità di disinfestazione dei locali.
Nel caso sospettasse di un focolaio infettivo, il Dirigente scolastico è tenuto a contattare prontamente l’Azienda Sanitaria di riferimento, per i provvedimenti del caso.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 40 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, il dirigente provvederà: «all’allontanamento dell’alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all’ufficiale sanitario».

La responsabilità della scuola

Come per la recente pandemia, fermo restando la doverosa prevenzione igienico-sanitaria a carico della scuola, non c’è responsabilità diretta nei casi di infezione da scabbia.
Circa le polizze assicurative integrative non sono previsti rimborsi o risarcimenti nei casi di malattia infettiva, fatta salva la responsabilità civile diretta dell’Istituto nel caso di infezione.

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Micro-nido a scuola

Il Dirigente del Liceo artistico “Nervini” di Ravenna, ha dato il permesso ad una studentessa, mamma da pochi mesi, di portare il proprio figlio a scuola. L’alunna ventenne aveva seguito il rimo quadrimestre in DAD. Al rientro in presenza, per le difficoltà a conciliare studi e vita privata, stava valutando di abbandonare la scuola, da qui la decisione del Dirigente. Una bellissima notizia riportata dalla cronaca.

La dispersione scolastica

Senza entrare nel merito delle motivazioni, il nostro paese, tra quelli europei, è quello che registra il tasso più alto di dispersione scolastica. Secondo Eurostat, nel 2021, il 12,7% degli studenti italiani, tra i 18 e i 24 anni, abbandona la scuola, fermandosi alla licenza media. Un dato significativo che, considerata la media europea del 9,7%, colloca l’Italia tra gli ultimi posti della classifica.
Proprio in quest’ottica la decisione assunta dal Dirigente scolastico assume un valore rilevante.

L’aspetto normativo

Ad oggi l’istituzione di micro-nidi all’interno delle Amministrazioni pubbliche o degli enti privati non ha una regolamentazione organica. I commi 5 e 6 inseriti nell’Art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevedono questa possibilità demandandone tuttavia l’applicazione ai singoli Enti Locali.
L’Art. 91 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, istituisce un fondo per il finanziamento di questo tipo di servizi in ambito privato. Fin dal 2013 è depositato in Senato un disegno di legge finalizzato a razionalizzare quest’aspetto.
Nella scuola il tema dei micro-nidi è spesso relegato a situazioni particolari o marginali come quelle relative all’istruzione degli adulti.

La sicurezza

L’aspetto propedeutico da non sottovalutare, in questo tipo di attività, è quello legato alla sicurezza.
Istituire un micro-nido, anche all’interno di una scuola, necessita di un’attenta progettazione in relazione agli spazi interni ed esterni nonché ai servizi generali.
Una particolare attenzione andrà posta alla prevenzione degli incendi, l’impiantistica e tutte le indicazioni tipiche legate al Testo Unico della Sicurezza.
Ulteriori aspetti riguardano il personale che accede alle strutture e l’igiene delle stesse.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo occorre ricordare che l’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL nella scuola, oltre a tutti i distinguo specifici, tutela esclusivamente gli studenti e il personale.
Ne deriva che i soggetti non iscritti all’istituto o non in rapporto i dipendenza diretta non godono della tutela assicurativa obbligatoria.
Analogamente neanche le polizze assicurative private, di norma prevedono questo tipo di garanzie. Tuttavia è sempre possibile integrare le polizze scolastiche con specifiche estensioni integrative.
Non è un processo semplice né automatico poiché prevede da un lato l’attento esame della situazione specifica e dall’altra la conoscenza del mercato. In questi casi rivolgersi ad un broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile.

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Assicuriamoci un Buon Natale

Inutile nasconderselo, comunque la si pensi, Natale è certamente la festa più magica dell’anno.
Come dice il saggio, il Natale, non è una data o una stagione, ma uno stato d’animo.
È quel sentimento, senza tempo, che risveglia in noi pensieri ed emozioni che attraversano più vite.
Il Natale è la nostra infanzia e insieme quella dei nostri genitori, dei nostri figli e, per alcuni di noi, quella dei nipoti, in un ricorrere infinito.
Ma Natale è anche la fine dell’anno e la fine dell’anno è il momento dei bilanci.
La notte del 31 dicembre rappresenta un passaggio, la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo.
Anni fa era tradizione, la sera dell’ultimo dell’anno, lanciare vecchi oggetti dalla finestra a simboleggiare l’abbandono del passato.
Oggi questa tradizione non esiste più. La civiltà del politicamente corretto ci impedisce di lanciare elettrodomestici e suppellettili vecchi e inutilizzati dalla finestra. Eppure è rimasta immutata la necessità di fermarci un attimo a pensare e a valutare quanto abbiamo vissuto nell’anno appena trascorso. Tenere quanto di buono abbiamo creato, rompere con un passato insoddisfacente e provare a progettare, e a regalarci, un futuro migliore.

Si ma poi, alla fine, cosa c’entrano le assicurazioni con tutto questo?
Mah, forse niente o forse tutto… perché, a conti fatti, la sicurezza è sempre il dono più prezioso.
È con questo auspicio che vogliamo aurare Buon Natale e un proficuo 2023 a tutti noi!

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Alunno con disabilità psichica

Uno studente di 3° elementare del nostro Istituto è stato aggredito da un compagno con disabilità psichica. L’Istituto, nel corso degli anni, aveva già messo in essere tutte le misure educative e cautelative nei confronti dell’alunno. Dall’inizio dell’anno scolastico l’alunno è seguito quotidianamente, da un’assistente “ad personam” di una cooperativa. La famiglia dello studente aggredito s’è comunque rivolta ad un avvocato che minaccia un’azione legale. La polizza scolastica copre questo tipo di eventualità?

Di fronte ad un alunno con disabilità psichica l’Istituto scolastico deve convocare il GLHO e redigere il PEI.

Gruppo Lavoro Handicap Operativo (GLHO)

Il GLHO è istituito ai sensi dell’Art. 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione al Diritto all’educazione e all’istruzione.
Il gruppo di lavoro è nominato dal Dirigente scolastico che viene istituito per ciascun alunno disabile presente all’interno di un Istituto.
Il GLHO, oltre che dal Dirigente scolastico, è composto da un insegnante curricolare, un’insegnante di sostegno, dagli operatori psico-socio-sanitari di riferimento e dai genitori dell’alunno.
Il compito specifico del team è programmare e attuare azioni concrete per l’integrazione dell’alunno con disabilità.
Il GLHO è affiancato dal GLHI (Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto). Questo secondo gruppo ha un ruolo prevalentemente organizzativo con il compito di orchestrare l’intera macchina dell’integrazione per tutti gli alunni con disabilità presenti nell’Istituto scolastico.

Piano educativo individualizzato (PEI)

Il PEI, istituito anch’esso dalla Legge n. 104/1992, è lo strumento con cui l’Istituto traccia il percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità. Il documento, che dev’essere redatto entro il 30 luglio di ogni anno, fissa gli obiettivi e le attività svolte durante l’anno scolastico.
Il PEI sancisce la collaborazione tra scuola e famiglia e rappresenta lo strumento di valutazione dell’alunno disabile finalizzato ad assicurarne l’integrazione scolastica.
Con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 il MIUR aveva pubblicato le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità“.
Scopo delle Linee Guida era fornire alle Istituzioni scolastiche una visione organica della materia al fine di orientarne i comportamenti.
Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono state infine definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, e i modelli di PEI, adottabili dalle istituzioni scolastiche.

Il profilo della responsabilità e quello assicurativo

Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, non è responsabile e conseguentemente punibile il soggetto senza capacità d’intendere e volere.
L’alunno con disabilità psichica potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
La mancanza di intendere e volere tuttavia non limita la responsabilità dei soggetti che, per legge, sono tenuti a vigilare sul disabile.
Nel caso in esame, la responsabilità della mancata o insufficiente vigilanza, che non ha saputo prevenire o limitare il danno, potrebbe ricadere sull’assistente della cooperativa che in quel momento assisteva l’alunno.
In tal caso la Società assicuratrice della scuola potrebbe non pagare il danno, oppure rimborsare il danneggiato per poi rivalersi sulla Cooperativa.

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La perizia medico-legale

Uno studente del nostro Istituto è stato vittima di un grave sinistro in palestra. Il medico di famiglia ha consigliato i genitori di effettuare una perizia medico-legale, nell’eventualità di un’invalidità permanente. La polizza assicurativa della scuola copre anche le spese del medico legale?

Le lesioni derivanti da un infortunio grave, oltre ad avere un percorso di guarigione lungo, possono portare a conseguenze fisiche permanenti. In caso di dubbio, quindi, è sempre opportuno sottoporsi a perizia medico-legale. La perizia del medico legale è un atto estremamente importante, soprattutto in presenza di una polizza assicurativa che dovrà erogare il risarcimento.

La perizia medico legale di parte

La visita medico-legale di parte servirà, quindi, a stabilire quali siano i danni conseguenti all’evento intercorso.
I danni saranno quantificati in punti percentuali (da 1 a 100), al fine di ottenere un equo risarcimento per tutti i pregiudizi subiti.
La perizia non è finalizzata alla diagnosi o alla terapia da seguire, ma a determinare se vi sia un danno risarcibile e quale sia la sua gravità.
A fronte dell’esito della visita medico legale, l’Assicurazione potrà formulare un’offerta di risarcimento o, in alternativa, decidere di inviare l’infortunato al proprio medico legale per una controperizia.
Nel caso di perizia medico legale di parte, di norma, la polizza assicurativa non copre le spese della perizia.

In cosa consiste la perizia medico legale

Il medico, perito di parte, o quello incaricato dalla Compagnia, procede all’esame di tutta la documentazione di riferimento, prendendo in considerazione una pluralità di aspetti:

  • La ricostruzione dei fatti relativi all’evento lesivo;
  • Le terapie prescritte ed effettuate dal danneggiato;
  • I disturbi accusati e il decorso clinico;
  • La relazione tra le cause che hanno generato il danno e il danno stesso;
  • L’entità del danno alla salute provocato.

In relazione al danno, il medico procede a definire due voci principali: l’inabilità temporanea e l’invalidità permanente.

L’inabilità temporanea e l’invalidità permanente

L’inabilità temporanea è il periodo di tempo durante il quale l’infortunato, a causa delle lesioni subite e del processo di guarigione, non ha potuto svolgere pienamente le proprie attività quotidiane.
L’invalidità permanente, invece, è l’entità delle lesioni, irreversibili e definitive, riportate a causa del sinistro. Si parla di lesioni di lieve entità, micropermanenti, quando la percentuale che viene attribuita dal perito è compresa tra lo 0 e il 9%, di menomazioni macropermanenti se l’invalidità è stimata sopra questa percentuale.

Le condizioni contrattuali

Alla luce della perizia medico-legale, la Società assicuratrice provvede a formulare un’offerta di indennizzo con riferimento alle condizioni contrattuali ed ai massimali sottoscritti. È bene ricordare che, di norma, il massimale assicurato è sempre proporzionale al premio pagato dal contraente.
Nel caso delle polizze scolastiche, le Società assicuratrici, per poter proporre un premio ridotto, tendono a ridurre, a volte anche drasticamente, gli indennizzi relativi alle lesioni micropermanenti, a causa della loro frequenza.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato tende a riequilibrare il differenziale tra gli indennizzi erogati e quelli indicati nelle tabelle dei tribunali.

Se vuoi avere maggiori informazioni sull’adeguatezza della tua polizza assicurativa scolastica in relazione all’invalidità permanente, contattaci qui.

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Infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola

Statisticamente, tra tutti i sinistri scolastici, il più frequente è l’infortunio durante l’attività di educazione fisica.
Per la sua natura implicita, l’attività motoria, per quanto possa essere pianificata e vigilata, non può mai escludere l’infortunio dell’alunno o del docente durante il suo svolgimento.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, la scuola ha precisi obblighi di sorveglianza e di tutela nei confronti degli studenti. L’Istituto, quindi, per liberarsi dalla responsabilità, deve necessariamente dimostrare che l’evento lesivo si sia verificato per fatto illecito o caso fortuito.

Il fatto illecito di un altro studente

Il fatto illecito si verifica quando il danno subito dall’alunno è diretta responsabilità di un altro studente.
Per fatto illecito s’intende una condotta caratterizzata da un grado di irruenza e violenza incompatibile con il contesto scolastico di riferimento.
In una regolare condotta di gioco, l’urto accidentale o un’azione, compatibile con il contesto, che provoca un danno a un terzo, non può, configurarsi come illecito. La giurisprudenza evidenzia come, in questi casi, il danno non può essere oggetto di richiesta di risarcimento nei confronti dell’istituto Scolastico.

La prevenzione del sinistro

Il secondo caso è legato all’adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità degli studenti.
L’Istituto, quindi, dovrà porre in essere tutte le misure idonee ad evitare l’evento lesivo, prima tra tutte la vigilanza. Garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature non idonee o pericolose, rientra tra gli obblighi primari dell’Istituto. L’infrazione a queste elementari norme di cautela obbliga la scuola a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno. In questo senso s’è espressa anche lo scorso dicembre, la Corte di Cassazione con la Sentenza 35281/2021.

Il caso fortuito durante l’attività di educazione fisica a scuola

Per la giurisprudenza, caso fortuito è quell’evento imprevedibile che non si sarebbe potuto evitare anche adottando un’impeccabile diligenza e una precisa vigilanza.
La scuola, quindi, non può essere ritenuta responsabile per il danno subito da un alunno durante la normale attività di educazione fisica. Soprattutto se non risultano violazioni dell’obbligo di vigilanza e di sorveglianza o se l’evento lesivo non sia dipeso dall’uso di attrezzature pericolose e non idonee al contesto scolastico.

La copertura obbligatoria dell’INAIL

L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro identifica negli studenti, una particolare categoria di lavoratori. Con la Circolare 4 aprile 2006, n. 19, l’INAIL dispone che tutti gli alunni delle scuole pubbliche e private siano assicurati, tra gli altri, anche per gli infortuni che si verificano durante le esercitazioni di scienze motorie.
L’INAIL verificherà che l’evento lesivo subito dall’alunno rientri tra i casi risarcibili. In caso di esito positivo, sottoporrà l’infortunato a perizia medico-legale per stabilire il danno biologico e determinare l’ammontare dell’indennizzo economico.
È necessario evidenziare che l’INAIL applica una franchigia sui primi 5 punti di Invalidità permanente e non riconosce il rimborso delle spese mediche, in quanto ricomprese tra quelle erogate gratuitamente dal SSN.

La polizza scolastica integrativa

Nella maggioranza dei casi, gli istituti scolastici sottoscrivono una polizza integrativa. La polizza supplisce alle carenze della tutela INAIL e consente all’Istituto di tutelarsi nei casi di Responsabilità Civile diretta.
Nei casi di infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola, alunni e docenti possono fruire del rimborso di tutte le spese mediche nei limiti del massimale previsto.
Inoltre, nel caso di Invalidità Permanente, otterranno un indennizzo da aggiungere a quello erogato dall’INAIL.
Se l’evento lesivo è causato dalla condotta illecita di un altro studente o dalla negligenza della scuola nell’attuare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità dei propri alunni o dall’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, il danneggiato può ottenere un risarcimento in Responsabilità Civile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione all’infortunio durante l’attività di educazione fisica, contattaci qui.

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Buone vacanze 2021!

L’anno scolastico appena concluso, è stato un anno complesso e quello che ci aspetta non sembra essere da meno.

Per questo motivo cogliamo l’occasione per augurarvi delle buone vacanze ringraziandovi per l’impegno profuso e la dedizione che da sempre dimostrate anche nei momenti più faticosi.

In questo mese di agosto sospenderemo l’aggiornamento delle news settimanali. Tuttavia per tutte le eventuali necessità informative i nostri uffici resteranno aperti anche nel mese di agosto mantenendo gli orari consueti.

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