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Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le prime indicazioni

L’imminente applicazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici comincia a produrre le prime indicazioni relative all’attuazione del Decreto.
Il 22 maggio 2023 l’ANAC ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 contenente le prime indicazioni per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

La qualificazione delle stazioni appaltanti

Con l’avvio dell’iter di riforma in materia di contratti pubblici era già stata individuata la necessità di arginare l’eccessiva frammentazione dei poteri di acquisto. La Legge delega 21 giugno 2022, n. 78 prospettava un nuovo modello di azione dell’Amministrazione Pubblica, orientato ad una maggiore qualità, efficienza e professionalizzazione.
Da un lato, la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti garantirà una maggiore efficacia nel processi d’acquisto. Dall’altro consentirà l’adeguato sviluppo del percorso di digitalizzazione dei processi stessi. La centralizzazione degli strumenti digitali a un numero limitato di amministrazioni opportunamente specializzate faciliterà effettivamente lo sviluppo tecnologico negli appalti pubblici.
Le nuove piattaforme di e-procurement, consentiranno inoltre, una maggiore interoperabilità tra i sistemi delle Pubbliche Amministrazioni.
Anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, potrà semplificare attività complesse e onerose come la stima della domanda futura, la definizione della base d’asta e il monitoraggio dei limiti contrattuali.

Gli ambiti di qualificazione delle stazioni appaltanti

La qualificazione delle Stazioni Appaltanti riguarderà essenzialmente 3 ambiti:

•       Le capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
•       Le capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
•       Le capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

I requisiti di qualificazione per la progettazione e l’affidamento delle Stazioni appaltanti, sono disciplinati dall’allegato II.4 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Prerogativa per la qualificazione sarà la capacità di gestione dei processi, la competenza e, da ultimo, l’esperienza maturata nella progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.
La domanda di qualificazione per le stazioni appaltanti potrà essere effettuata a partire dal 1° giugno 2023 presentando domanda on line sul sito di ANAC.
L’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza sarà aggiornato trimestralmente. La validità dell’iscrizione intervenuta sarà di durata biennale.

Le stazioni appaltanti non qualificate

Sulla base al nuovo Codice, tutti Enti Pubblici, tra cui gli Istituti Scolastici, potranno effettuare affidamenti di contratti di lavoro con importi fino a 500.000 euro. Analogamente, potranno stipulare contratti di servizi e forniture fino alla soglia di 140.000 euro.
Al di sopra di questi importi, a partire dal 1° luglio 2023, dovranno essere qualificati. Non sarà invece necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.
Dal 1° luglio 2023, per le stazioni appaltanti non qualificate, interverrà anche il blocco del CIG relativo ai contratti di importi superiori a quelli indicati.

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Baby gang

Una scolaresca veronese, in viaggio di istruzione a Bolzano, è stata vittima di un’aggressione da parte di una baby gang composta da cinque giovani magrebini. Lo riporta il Corriere del 20 aprile scorso.

Il fatto

Durante una sosta, alcuni alunni dell’Istituto Istruzione Superiore “Ferraris-Fermi” di Verona sono stati presi di mira da alcuni coetanei. La baby gang ha inizialmente cercato di rubare il portafogli a una studentessa. La vittima, insieme ad alcuni compagni di classe è però riuscita a scappare rifugiandosi sul pullman. I malintenzionati, a questo punto, hanno cominciato a lanciare delle pietre contro il veicolo infrangendo un finestrino e rischiando di ferire un alunno.
Le indagini successive effettuate dalle autorità hanno portato all’identificazione e alla denuncia degli autori del fatto per minacce, violenza privata e danneggiamento.

Le baby gang

Con baby gang si intende un fenomeno di microcriminalità organizzata, attraverso il quale gruppi di minorenni attuano comportamenti aggressivi ai danni di cose o persone.
Senza entrare in un’analisi sociologica, è comunque utile notare come l’età dei componenti di queste bande è quella tipicamente scolastica. In media varia tra i 12 e i 17 anni, spesso sono “gestite” da maggiorenni poco più grandi. Bersagli delle loro azioni sono di norma obiettivi “deboli” in genere vandalismi, aggressioni a coetanei, vagabondi o singoli soggetti inermi.
La preoccupante crescita del fenomeno delle bande giovanili è evidenziata in uno studio di ricerca interuniversitario presentato, nell’ottobre scorso, dalla Direzione centrale della polizia criminale.
La crescita del fenomeno, com’è intuibile, comporta anche un incremento rilevante del costo economico sociale. A oggi non sono stati diffusi dati in questo senso, ma non è difficile ipotizzare cifre per svariate centinaia di milioni di euro.

Il reato penale

Quanto normalmente contestato alle baby gang sono reati penali: violenza privata, furto, danneggiamento, minacce.
È utile premettere come, ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, i minori siano imputabili solo al compimento del quattordicesimo anno di età. I minori possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia, la giurisprudenza è incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore degli anni 18. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per il reato punibile commesso dal figlio.
Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è giudicata caso per caso, ai sensi dell’Art. 98 del codice penale. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.

La responsabilità civile

Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico prevedono la copertura degli infortuni derivanti da aggressioni anche durante i viaggi di istruzione. Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico, sono esclusi, invece, i danni relativi ai beni eventualmente danneggiati e/o sottratti.
Nel caso l’autore del danno venga identificato, la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titoli di risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di aggressione o danneggiamento, contattaci qui.

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Assicuriamoci un Buon Natale

Inutile nasconderselo, comunque la si pensi, Natale è certamente la festa più magica dell’anno.
Come dice il saggio, il Natale, non è una data o una stagione, ma uno stato d’animo.
È quel sentimento, senza tempo, che risveglia in noi pensieri ed emozioni che attraversano più vite.
Il Natale è la nostra infanzia e insieme quella dei nostri genitori, dei nostri figli e, per alcuni di noi, quella dei nipoti, in un ricorrere infinito.
Ma Natale è anche la fine dell’anno e la fine dell’anno è il momento dei bilanci.
La notte del 31 dicembre rappresenta un passaggio, la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo.
Anni fa era tradizione, la sera dell’ultimo dell’anno, lanciare vecchi oggetti dalla finestra a simboleggiare l’abbandono del passato.
Oggi questa tradizione non esiste più. La civiltà del politicamente corretto ci impedisce di lanciare elettrodomestici e suppellettili vecchi e inutilizzati dalla finestra. Eppure è rimasta immutata la necessità di fermarci un attimo a pensare e a valutare quanto abbiamo vissuto nell’anno appena trascorso. Tenere quanto di buono abbiamo creato, rompere con un passato insoddisfacente e provare a progettare, e a regalarci, un futuro migliore.

Si ma poi, alla fine, cosa c’entrano le assicurazioni con tutto questo?
Mah, forse niente o forse tutto… perché, a conti fatti, la sicurezza è sempre il dono più prezioso.
È con questo auspicio che vogliamo aurare Buon Natale e un proficuo 2023 a tutti noi!

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Alunno con disabilità psichica

Uno studente di 3° elementare del nostro Istituto è stato aggredito da un compagno con disabilità psichica. L’Istituto, nel corso degli anni, aveva già messo in essere tutte le misure educative e cautelative nei confronti dell’alunno. Dall’inizio dell’anno scolastico l’alunno è seguito quotidianamente, da un’assistente “ad personam” di una cooperativa. La famiglia dello studente aggredito s’è comunque rivolta ad un avvocato che minaccia un’azione legale. La polizza scolastica copre questo tipo di eventualità?

Di fronte ad un alunno con disabilità psichica l’Istituto scolastico deve convocare il GLHO e redigere il PEI.

Gruppo Lavoro Handicap Operativo (GLHP)

Il GLHO è istituito ai sensi dell’Art. 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione al Diritto all’educazione e all’istruzione.
Il gruppo di lavoro è nominato dal Dirigente scolastico che viene istituito per ciascun alunno disabile presente all’interno di un Istituto.
Il GLHO, oltre che dal Dirigente scolastico, è composto da un insegnante curricolare, un’insegnante di sostegno, dagli operatori psico-socio-sanitari di riferimento e dai genitori dell’alunno.
Il compito specifico del team è programmare e attuare azioni concrete per l’integrazione dell’alunno con disabilità.
Il GLHO è affiancato dal GLHI (Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto). Questo secondo gruppo ha un ruolo prevalentemente organizzativo con il compito di orchestrare l’intera macchina dell’integrazione per tutti gli alunni con disabilità presenti nell’Istituto scolastico.

Piano educativo individualizzato (PEI)

Il PEI, istituito anch’esso dalla Legge n. 104/1992, è lo strumento con cui l’Istituto traccia il percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità. Il documento, che dev’essere redatto entro il 30 luglio di ogni anno, fissa gli obiettivi e le attività svolte durante l’anno scolastico.
Il PEI sancisce la collaborazione tra scuola e famiglia e rappresenta lo strumento di valutazione dell’alunno disabile finalizzato ad assicurarne l’integrazione scolastica.
Con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 il MIUR aveva pubblicato le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità“.
Scopo delle Linee Guida era fornire alle Istituzioni scolastiche una visione organica della materia al fine di orientarne i comportamenti.
Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono state infine definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, e i modelli di PEI, adottabili dalle istituzioni scolastiche.

Il profilo della responsabilità e quello assicurativo

Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, non è responsabile e conseguentemente punibile il soggetto senza capacità d’intendere e volere.
L’alunno con disabilità psichica potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
La mancanza di intendere e volere tuttavia non limita la responsabilità dei soggetti che, per legge, sono tenuti a vigilare sul disabile.
Nel caso in esame, la responsabilità della mancata o insufficiente vigilanza, che non ha saputo prevenire o limitare il danno, potrebbe ricadere sull’assistente della cooperativa che in quel momento assisteva l’alunno.
In tal caso la Società assicuratrice della scuola potrebbe non pagare il danno, oppure rimborsare il danneggiato per poi rivalersi sulla Cooperativa.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per gli alunni con disabilità fisica o psichica, contattaci qui.

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Ciao Franco!

Un drammatico e inspiegabile incidente, sabato scorso, ha causato la perdita del nostro collega Franco Deidda.
Amico e collega, il suo ricordo resterà sempre vivido tra noi che lo abbiamo conosciuto.
In questo momento di dolore ci stringiamo intorno ai figli, Andrea e Alessandro, alla famiglia e a tutti coloro, che in questi anni, hanno avuto con lui un rapporto personale e professionale.
Esprimiamo a loro la nostra vicinanza e il nostro più sentito cordoglio.

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La perizia medico-legale

Uno studente del nostro Istituto è stato vittima di un grave sinistro in palestra. Il medico di famiglia ha consigliato i genitori di effettuare una perizia medico-legale, nell’eventualità di un’invalidità permanente. La polizza assicurativa della scuola copre anche le spese del medico legale?

Le lesioni derivanti da un infortunio grave, oltre ad avere un percorso di guarigione lungo, possono portare a conseguenze fisiche permanenti. In caso di dubbio, quindi, è sempre opportuno sottoporsi a perizia medico-legale. La perizia del medico legale è un atto estremamente importante, soprattutto in presenza di una polizza assicurativa che dovrà erogare il risarcimento.

La perizia medico legale di parte

La visita medico-legale di parte servirà, quindi, a stabilire quali siano i danni conseguenti all’evento intercorso.
I danni saranno quantificati in punti percentuali (da 1 a 100), al fine di ottenere un equo risarcimento per tutti i pregiudizi subiti.
La perizia non è finalizzata alla diagnosi o alla terapia da seguire, ma a determinare se vi sia un danno risarcibile e quale sia la sua gravità.
A fronte dell’esito della visita medico legale, l’Assicurazione potrà formulare un’offerta di risarcimento o, in alternativa, decidere di inviare l’infortunato al proprio medico legale per una controperizia.
Nel caso di perizia medico legale di parte, di norma, la polizza assicurativa non copre le spese della perizia.

In cosa consiste la perizia medico legale

Il medico, perito di parte, o quello incaricato dalla Compagnia, procede all’esame di tutta la documentazione di riferimento, prendendo in considerazione una pluralità di aspetti:

  • La ricostruzione dei fatti relativi all’evento lesivo;
  • Le terapie prescritte ed effettuate dal danneggiato;
  • I disturbi accusati e il decorso clinico;
  • La relazione tra le cause che hanno generato il danno e il danno stesso;
  • L’entità del danno alla salute provocato.

In relazione al danno, il medico procede a definire due voci principali: l’inabilità temporanea e l’invalidità permanente.

L’inabilità temporanea e l’invalidità permanente

L’inabilità temporanea è il periodo di tempo durante il quale l’infortunato, a causa delle lesioni subite e del processo di guarigione, non ha potuto svolgere pienamente le proprie attività quotidiane.
L’invalidità permanente, invece, è l’entità delle lesioni, irreversibili e definitive, riportate a causa del sinistro. Si parla di lesioni di lieve entità, micropermanenti, quando la percentuale che viene attribuita dal perito è compresa tra lo 0 e il 9%, di menomazioni macropermanenti se l’invalidità è stimata sopra questa percentuale.

Le condizioni contrattuali

Alla luce della perizia medico-legale, la Società assicuratrice provvede a formulare un’offerta di indennizzo con riferimento alle condizioni contrattuali ed ai massimali sottoscritti. È bene ricordare che, di norma, il massimale assicurato è sempre proporzionale al premio pagato dal contraente.
Nel caso delle polizze scolastiche, le Società assicuratrici, per poter proporre un premio ridotto, tendono a ridurre, a volte anche drasticamente, gli indennizzi relativi alle lesioni micropermanenti, a causa della loro frequenza.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato tende a riequilibrare il differenziale tra gli indennizzi erogati e quelli indicati nelle tabelle dei tribunali.

Se vuoi avere maggiori informazioni sull’adeguatezza della tua polizza assicurativa scolastica in relazione all’invalidità permanente, contattaci qui.

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Infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola

Statisticamente, tra tutti i sinistri scolastici, il più frequente è l’infortunio durante l’attività di educazione fisica.
Per la sua natura implicita, l’attività motoria, per quanto possa essere pianificata e vigilata, non può mai escludere l’infortunio dell’alunno o del docente durante il suo svolgimento.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, la scuola ha precisi obblighi di sorveglianza e di tutela nei confronti degli studenti. L’Istituto, quindi, per liberarsi dalla responsabilità, deve necessariamente dimostrare che l’evento lesivo si sia verificato per fatto illecito o caso fortuito.

Il fatto illecito di un altro studente

Il fatto illecito si verifica quando il danno subito dall’alunno è diretta responsabilità di un altro studente.
Per fatto illecito s’intende una condotta caratterizzata da un grado di irruenza e violenza incompatibile con il contesto scolastico di riferimento.
In una regolare condotta di gioco, l’urto accidentale o un’azione, compatibile con il contesto, che provoca un danno a un terzo, non può, configurarsi come illecito. La giurisprudenza evidenzia come, in questi casi, il danno non può essere oggetto di richiesta di risarcimento nei confronti dell’istituto Scolastico.

La prevenzione del sinistro

Il secondo caso è legato all’adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità degli studenti.
L’Istituto, quindi, dovrà porre in essere tutte le misure idonee ad evitare l’evento lesivo, prima tra tutte la vigilanza. Garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature non idonee o pericolose, rientra tra gli obblighi primari dell’Istituto. L’infrazione a queste elementari norme di cautela obbliga la scuola a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno. In questo senso s’è espressa anche lo scorso dicembre, la Corte di Cassazione con la Sentenza 35281/2021.

Il caso fortuito durante l’attività di educazione fisica a scuola

Per la giurisprudenza, caso fortuito è quell’evento imprevedibile che non si sarebbe potuto evitare anche adottando un’impeccabile diligenza e una precisa vigilanza.
La scuola, quindi, non può essere ritenuta responsabile per il danno subito da un alunno durante la normale attività di educazione fisica. Soprattutto se non risultano violazioni dell’obbligo di vigilanza e di sorveglianza o se l’evento lesivo non sia dipeso dall’uso di attrezzature pericolose e non idonee al contesto scolastico.

La copertura obbligatoria dell’INAIL

L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro identifica negli studenti, una particolare categoria di lavoratori. Con la Circolare 4 aprile 2006, n. 19, l’INAIL dispone che tutti gli alunni delle scuole pubbliche e private siano assicurati, tra gli altri, anche per gli infortuni che si verificano durante le esercitazioni di scienze motorie.
L’INAIL verificherà che l’evento lesivo subito dall’alunno rientri tra i casi risarcibili. In caso di esito positivo, sottoporrà l’infortunato a perizia medico-legale per stabilire il danno biologico e determinare l’ammontare dell’indennizzo economico.
È necessario evidenziare che l’INAIL applica una franchigia sui primi 6 punti di Invalidità permanente e non riconosce il rimborso delle spese mediche, in quanto ricomprese tra quelle erogate gratuitamente dal SSN.

La polizza scolastica integrativa

Nella maggioranza dei casi, gli istituti scolastici sottoscrivono una polizza integrativa. La polizza supplisce alle carenze della tutela INAIL e consente all’Istituto di tutelarsi nei casi di Responsabilità Civile diretta.
Nei casi di infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola, alunni e docenti possono fruire del rimborso di tutte le spese mediche nei limiti del massimale previsto.
Inoltre, nel caso di Invalidità Permanente, otterranno un indennizzo da aggiungere a quello erogato dall’INAIL.
Se l’evento lesivo è causato dalla condotta illecita di un altro studente o dalla negligenza della scuola nell’attuare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità dei propri alunni o dall’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, il danneggiato può ottenere un risarcimento in Responsabilità Civile.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione all’infortunio durante l’attività di educazione fisica, contattaci qui.

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Buone vacanze 2021!

L’anno scolastico appena concluso, è stato un anno complesso e quello che ci aspetta non sembra essere da meno.

Per questo motivo cogliamo l’occasione per augurarvi delle buone vacanze ringraziandovi per l’impegno profuso e la dedizione che da sempre dimostrate anche nei momenti più faticosi.

In questo mese di agosto sospenderemo l’aggiornamento delle news settimanali. Tuttavia per tutte le eventuali necessità informative i nostri uffici resteranno aperti anche nel mese di agosto mantenendo gli orari consueti.

Restiamo a vostra completa disposizione ai nostri recapiti usuali:
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