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Rottamazione dei banchi a rotelle

Più volte abbiamo parlato della polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. e dell’opportunità della sua sottoscrizione. Un esempio concreto è dato dalla sentenza circa l’impropria rottamazione dei banchi a rotelle e mascherine chirurgiche fatta da una Dirigente del Veneto. Lo riporta un articolo de “il Gazzettino”.

I banchi a rotelle

Nel 2020, a seguito della pandemia di Covid 19 si pose il problema della trasmissione del virus in ambiti di relativo affollamento come quello scolastico. Il tavolo tecnico creato dal Ministero della sanità indicò nel distanziamento degli studenti in aula, il mezzo più adeguato per contrastare la diffusione del virus.
I banchi più diffusi nelle scuole italiane, quelli biposto, mal si prestavano all’applicazione delle indicazioni degli esperti. Nel tentativo quindi di garantire la salute di studenti e operatori, senza tuttavia affrontare l’onere per il completo rinnovo dell’arredamento scolastico, furono valutate soluzioni alternative.
Il Ministero dell’Istruzione mise a disposizione delle scuole i fondi per dotarsi di banchi monoposto oppure di sedute di tipo innovativo: i celebri “banchi a rotelle”. Le nuove sedute avevano anche come obiettivo quello di promuovere la diffusione di un nuovo tipo di didattica orientata al lavoro di gruppo in classe. Questo nuovo tipo di didattica troverà ampio spazio nel futuro Piano Scuola 4.0 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per i nuovi arredi furono spesi complessivamente 206 milioni di euro per 2.100.000 banchi tradizionali e 119 milioni di euro per 430.000 banchi a rotelle.

Il danno erariale

La Dirigente di un Istituto superiore veneziano, nell’ottobre del 2021, decise di non utilizzare più le nuove sedute, ritenendole inadeguate e rottamandole. Le immagini dei banchi a rotelle smaltiti su una chiatta tra i canali della laguna, andarono virali sul web, divenendo terreno di scontro politico.
L’opposizione, a più riprese accusò più volte il Ministero di sperperare i fondi pubblici.
Sul caso in questione l’Ufficio scolastico regionale del Veneto intervenne direttamente, sollevando dall’incarico la Dirigente. Contemporaneamente fu anche avviata un’indagine circa la condotta dell’ex Preside. La donna si giustificò dicendo di non aver mai richiesto la dotazione dei banchi a rotelle. Tuttavia, in un comunicato, il commissariato per l’emergenza Covid, smentì la Dirigente dimostrando come quest’ultima avesse firmato il: «certificato di regolare fornitura e verbale di collaudo». A questo aspetto si aggiunge che i banchi non erano stati riportati nell’inventario: «Ledendo – secondo la Corte dei conti – il principio di veridicità dei documenti di gestione, impedendo di avere un quadro così fedele e corretto nei dati contabili. Responsabilità sia della dirigente scolastica, sia della direttrice dei Servizi generali e amministrativi».
La Dirigente aveva inoltre disposto lo smaltimento di quasi 90.000 mascherine, ritenute non conformi alle normative, e la donazione di gel igienizzante a un’associazione di volontariato.
Dell’inizio di maggio scorso la sentenza. Secondo la Corte dei Conti la rottamazione dei banchi e lo smaltimento delle mascherine sono avvenuti in violazione delle norme sulla gestione dei beni pubblici.
Secondo la Corte dei Conti, le condotte adottate dalla Dirigente e dal Direttore S.G.A. sono illegittime e le imputate hanno agito con “colpa grave”. Per questi motivi le due sono state condannate a risarcire il danno erariale di 30.000 euro, 15.000 ciascuna.

La polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale

Ai sensi degli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni sia verso terzi che verso l’Amministrazione di appartenenza.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.  Al contrario la responsabilità amministrativa dei funzionari rimane a carico di questi ultimi per i danni commessi, come in questo caso, con dolo o colpa grave.
Se, come in quest’evento, i responsabili hanno stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale, sarà l’assicuratore a risarcire il danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile dei dipendenti pubblici, contattaci qui.

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Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile

In qualità di Direttore S.G.A. vi chiedo se in relazione alla Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile degli amministratori della scuola, non è già sufficiente la copertura di Responsabilità Civile stipulata con la polizza scolastica?

Per poter rispondere nel merito della domanda, occorre inquadrarla precisamente sotto il profilo normativo. In conformità al principio dettato dagli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni prodotti con il loro comportamento nell’esercizio delle proprie attribuzioni:

  • Direttamente verso i terzi (responsabilità civile extracontrattuale);
  • Direttamente verso l’Amministrazione di appartenenza e la P.A. in genere (responsabilità patrimoniale amministrativa e contabile).

La Responsabilità Civile verso terzi

La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, è considerabile danno diretto.
La responsabilità solidale tra il funzionario e l’Amministrazione, sancita dall’Art. 28 della Costituzione, consente al terzo danneggiato di scegliere a chi chiedere il risarcimento. Qualora il dipendente non fosse in grado di risarcirlo, il terzo potrà rivolgere la propria azione nei confronti dell’Ente Pubblico. Quest’ultimo, a sua volta, potrà agire verso il dipendente.

La Responsabilità Civile verso l’Amministrazione

La responsabilità dei funzionari pubblici verso la P.A. può assumere due forme:

  • Responsabilità amministrativa: incombe sui funzionari che abbiano prodotto un danno patrimoniale all’amministrazione;
  • Responsabilità contabile: propria degli agenti contabili, cioè dei dipendenti che maneggiano denaro o hanno in custodia beni e/o valori dell’amministrazione stessa.

Il funzionario è chiamato a rispondere per responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti ai sensi dell’Art. 1 comma 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20.
La legislazione limita la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Tuttavia resta l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano, dunque, sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.

L’intervento della Corte dei Conti

Il controllo da parte della Corte dei Conti è divenuto negli anni un fenomeno di enorme interesse per gli amministratori pubblici anche in ambito scolastico. Alla luce della la vastità della materia, l’atto illecito, potrebbe dar adito ad un possibile danno erariale con conseguente procedimento amministrativo.
Fino al 31/12/2007 era possibile per la Pubblica amministrazione stipulare polizze di RC per i propri dipendenti in relazione al danno patrimoniale e amministrativo contabile.
Con l’introduzione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) questo non è più possibile. L’art. 3, comma 59 sancisce che: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile”.

La polizza di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile

Risulta quindi opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A.  provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Sul mercato sono disponibili svariate soluzioni assicurative con massimali e premi diversi. Alcune sono offerte “gratuitamente” all’interno delle quote erogate per l’iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi e sempre opportuno verificare direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura e condizioni.

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