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Barbiturico ad un alunno disabile

In un Istituto Comprensivo di Palermo, una docente di sostegno avrebbe somministrato dei tranquillanti ad un alunno disabile. Lo riporta un articolo dell’ANSA del 23 ottobre.

Il fatto

Secondo le prime ricostruzioni, a dare l’allarme sarebbe stato un collaboratore scolastico. Non vedendo rientrare in classe l’alunno e la docente di sostegno, l’operatore scolastico avrebbe tentato di entrare in bagno trovandolo chiuso a chiave.
Dopo alcuni minuti l’insegnante di sostegno, al primo anno nell’Istituto, avrebbe aperto la porta consentendo di soccorrere l’alunno disabile.
Chiamato il 118, i sanitari hanno trovato l’alunno in stato di semi incoscienza e disposto il ricovero in ospedale per una sospetta overdose di tranquillanti.
Nelle urine e nel sangue dell’alunno sono state trovate tracce di un barbiturico in una concentrazione tale da portarlo alla semi incoscienza.
La famiglia dell’alunno ha escluso che il figlio seguisse una terapia con barbiturici o sedativi.
Gli inquirenti dovranno, quindi, accertare quando l’alunno ha assunto il medicinale e chi eventualmente gliel’ha somministrato.
Sulla vicenda la procura ha aperto un’indagine tesa ad individuare eventuali responsabilità dell’insegnante di sostegno. Al momento il Dirigente Scolastico ha disposto la sospensione temporanea della docente che nel frattempo è stata ascoltata dalla polizia.

La somministrazione di farmaci a scuola

Esclusivamente in relazione ai farmaci salvavita e/o indispensabili, il Ministero dell’Istruzione ha emesso la Circolare n. 321 del 10 gennaio 2017.
La somministrazione dei farmaci durante la permanenza a scuola dev’essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni e corredata da certificazione medica. Il certificato dovrà attestare lo stato patologico dell’alunno e riportare la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia, modalità e tempi di somministrazione).
Di norma, le scuole, all’interno del proprio Regolamento di Istituto, disciplinano precisamente quest’aspetto individuando tra il personale chi è disponibile alla somministrazione. La somministrazione di farmaci senza autorizzazione potrebbe infatti configurarsi come reato penale.

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 445 del Codice Penale, la somministrazione di medicinali pericolosi per la salute è punita con la reclusione e con un ammenda.
La giurisprudenza chiarisce come, in ambito scolastico, siamo di fronte ad un contratto di protezione. Tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra, infatti, anche quello all’integrità fisica dell’allievo.
Relativamente alla responsabilità, quindi, il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Alla scuola spetta, invece, dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
Anche qualora venisse provata la responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

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Somministrazione dei farmaci a scuola

Nel corso degli anni ci sono arrivate richieste di chiarimento in relazione al livello di responsabilità in caso di somministrazione dei farmaci a scuola.

Le linee guida del MIUR

Con la Circolare n. 321 del 10 gennaio 2017, il MIUR ha emanato le linee guida per la somministrazione dei farmaci , in orario scolastico, per gli studenti che ne necessitassero.
La somministrazione dei farmaci durante la permanenza a scuola dovrà essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni. La richiesta dev’essere corredata da certificazione medica attestante lo stato patologico dell’alunno. Il certificato medico dovrà riportare la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia, modalità e tempi di somministrazione).

La richiesta della famiglia

Per attivare il processo di somministrazione del farmaco in orario scolastico la famiglia dovrà presentare:

  1. Formale richiesta al Dirigente Scolastico;
  2. Certificazione medica rilasciata dal Pediatra o dal Medico di Medicina Generale, che indichi lo stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. Il certificato dovrà indicare se si tratta di farmaco salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da personale adulto non sanitario. La somministrazione infatti non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di perizie tecniche da parte dell’adulto che interviene nella somministrazione.

I protocolli operativi della scuola

Il Dirigenti Scolastici, per quanto di competenza, sono tenuti a:

  1. Effettuare una verifica delle strutture scolastiche, ed eventualmente individuare un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
  2. Ove richiesta, concedere l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;
  3. Verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Testo Unico Sicurezza Lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo anche la somministrazione dei farmaci a scuola, di norma, rientra nella copertura assicurativa stipulata dall’Istituto. Resta inteso che in caso di sinistro dovrà sempre essere prodotta la documentazione di cui sopra. Dovrà essere prodotto anche il protocollo operativo circa la somministrazione e l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico che dovranno sempre essere tenuti agli atti.