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Le punizioni corporali a scuola

Con la recente ordinanza (n. 5244 del 17 febbraio 2022), la Cassazione conferma la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una docente che aveva schiaffeggiato un alunno disabile.
Non è certo il primo caso. Nell’ottobre 2020 fece scalpore il video in cui, in un Istituto superiore di Salerno, un’insegnate schiaffeggia uno studente reo di non voler mettere la mascherina in classe.

Le punizioni corporali sono un reato

Su tema, la giurisprudenza s’è espressa a più riprese: gli insegnanti che infliggono punizioni corporali commettono un illecito.
L’abuso dei mezzi di correzione, infatti è una reato punibile penalmente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 31642 del 21 luglio 2016, ha condannato una maestra per aver tirato i capelli e schiaffeggiato uno studente. La Docente è stata ritenuta colpevole per i reati di lesioni personali e di abuso dei mezzi di correzione in danno del minore.
Gli insegnanti, riconosciuti colpevoli, sono puniti ai sensi dall’Art. 571 del Codice Penale, il quale stabilisce che debba essere perseguito: “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte”.

Le lesioni personali

Il codice inoltre stabilisce che, se dall’abuso di mezzi di correzione ne deriva una lesione personale, sono previste le pene di cui agli Artt. 582 e 583 del Codice Penale e il soggetto colpevole dovrà farsi carico del risarcimento.
Il docente, in relazione alla gravità del fatto, potrebbe anche essere sottoposto ad un provvedimento disciplinare. I provvedimenti vanno dalla sospensione dell’incarico fino al vero e proprio licenziamento.

L’assicurazione scolastica

Sotto il profilo strettamente assicurativo, l’alunno vittima di lesioni personali è tutelato dalla polizza infortuni sottoscritta dall’Istituto.
Qualora non lo escluda esplicitamente, l’assicurazione rimborserà tutti danni derivanti.
Anche l’Istituto scolastico è tutelato dalla polizza assicurativa per gli eventuali danni derivanti dall’eventuale Responsabilità Civile.
Per il Docente, in tutti i reati di carattere penale, causati dolosamente, non c’è tutela assicurativa.
Al contrario, esiste la possibilità che la Società Assicuratrice si rivalga nei confronti del responsabile del gesto.

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Studente disattento

Capita che l’Istituto scolastico sia portato in giudizio per la presunta mancata vigilanza su uno studente disattento.
In questo senso appare chiarificatrice la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione II Civile, Sentenza n. 166 del 17/02/2020.

Il fatto

Il legale di un’alunna rimasta vittima di un infortunio occorso in aula, imputava la causa del sinistro alla negligenza del personale docente.
Uno zaino, mal posizionato, avrebbe fatto inciampare la studentessa che ha riportato una prognosi di 47 giorni.
Il legale evidenziava la responsabilità degli insegnanti per avere permesso agli alunni di posizionare gli zaini accanto ai banchi.
La famiglia si era rivolta inizialmente al Giudice di Pace, in seguito al Tribunale, ma entrambi i gradi di giudizio smentirono la ricostruzione dei fatti. Un testimone aveva, infatti, precisato che la ragazza era inciampata nel piede di un compagno, e non in uno zaino.

La giurisprudenza

Dal punto di vista giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 346 del 27/6/2002 avevano già precisato che la presunzione di responsabilità, posta dall’art. 2048, II° comma del Codice Civile, a carico dei precettori, trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non è invocabile per ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia procurato a sé stesso con la sua condotta.
Nel caso in questione quindi, l’alunna risulta essere caduta inciampando nel piede di un compagno. Il sinistro è quindi ascrivibile alla condotta imprudente della danneggiata e non è imputabile né la scuola, né l’insegnante, bensì il comportamento disattento dello studente.

I motivi del contenzioso

Sotto il profilo assicurativo, le polizze stipulate dalle scuole prevedono il rimborso delle spese relative all’infortunio durante le attività scolastiche. Tuttavia, è bene effettuare un’ulteriore valutazione.
Molto spesso, una delle cause ricorrenti del contenzioso è legata all’esiguità del rimborso e/o dell’indennizzo proposto dalla Società Assicuratrice.
Un rimborso o un indennizzo inadeguato, o troppo distante delle aspettative dell’assicurato o della sua famiglia, potrebbe indurre il danneggiato ad imputare la responsabilità dell’evento all’Istituto scolastico, con conseguente nascita del contenzioso.

L’adeguatezza della polizza assicurativa

La stipula di contratti inadeguati alla tipologia di rischio o dal limitato rimborso economico è spesso generata da una valutazione del rischio insufficiente o ad un premio troppo contenuto che, contrattualmente, si tramutano in indennizzi insufficienti.
L’attività istruttoria legata alla stipula della polizza assicurativa è un processo impegnativo che necessita della conoscenza approfondita non solo delle dinamiche scolastiche, ma anche dei processi legati all’assunzione del rischio da parte delle Società assicuratrici. Per questo motivo, l’intervento di un broker assicurativo specializzato tende ad adeguare i singoli aspetti rendendo la polizza assicurativa corrispondente alle reali necessità dell’Istituto.

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