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Lampade UV-C per la disinfezione dei locali

Da quest’anno abbiamo installato e metteremo in funzione nelle aule dell’Istituto delle lampade UV-C, modello UV-FLOW-E75H-C-NX, per la disinfezione dei locali. Vorremmo sapere se la polizza copre da eventuali sinistri o danni, agli studenti e al personale, cagionati dall’uso delle stesse nei locali dell’Istituto.

In premessa va evidenziato che la polizza stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, non prevede la copertura per i sinistri o i danni causati da esposizione alle lampade UV-C.

La differenza tra infortunio e malattia

Dal punto di vista assicurativo con il termine infortunio s’intende un evento traumatico dovuto a cause fortuite, violente ed esterne che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano, come conseguenza, un’inabilità temporanea, un’invalidità permanente o il decesso. Com’è facilmente intuibile, nel caso di danno da esposizione alle lampade UV-C, manca l’evento traumatico, fortuito e violento.
Questo tipo di danno è infatti assimilabile a malattia. Le definizioni contrattuali infatti definiscono Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Le condizioni contrattuali inoltre, di norma, escludono la malattia, fatti salvi gli eventi morbosi accaduti durante i viaggi di istruzione.

I danni da esposizione ai raggi UV

La domanda tuttavia suggerisce un’ulteriore riflessione.
Il Ministero della Salute nella pagina dedicata alla disinfezione tramite lampade germicide UV-C evidenzia come l’esposizione potrebbe causare danni, anche gravi. Tra questi rientrano: irritazioni, eritema, ustioni, gravi forme di cheratite ultravioletta e infiammazione della cornea. La nota riporta che il rischio è legato all’esposizione anche per brevi periodi.
Inoltre l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione ultravioletta in tutte le sue componenti UV-A/B/C nel Gruppo 1 degli agenti certamente cancerogeni per l’uomo.

La Responsabilità Civile della scuola

Potrebbe quindi accadere che, qualora un soggetto sviluppasse una patologia in qualche modo riconducibile all’esposizione alle lampade UV-C utilizzate per la disinfezione dell’Istituto, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a risponderne relativamente alla Responsabilità Civile.
Per questo motivo consigliamo l’integrale ottemperanza a tutte le indicazioni, di installazione, utilizzo e manutenzione, inserite nel manuale d’uso dei dispositivi.
Solo in questo modo, in caso di danno, l’Istituto potrà essere sollevato dalla responsabilità diretta che ricadrà sul produttore e sul distributore dell’apparecchiatura.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze Infortuni, malattia e Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Quando finisce un amore

Quando finisce un amore” è una delle più belle canzoni del 1974, firmata da Riccardo Cocciante.
Tranquillizziamo i più: non siamo diventati dei critici musicali, l’amore finito è quello tra la Compagnia assicuratrice Wiener Städtische Versicherung AG e la scuola.
La Compagnia ha annunciato il 13 luglio scorso, di aver interrotto i rapporti commerciali con Ambientescuola srl, l’agenzia che distribuiva in esclusiva il prodotto nelle scuole. Contestualmente la Compagnia ha inviato disdetta unilaterale a tutti gli Istituti scolastici che avevano sottoscritto contratti poliennali con scadenza successiva all’anno in corso.
Non è nostra intenzione entrare nel merito delle modalità, in realtà singolari, con cui è stato attuato un simile comportamento. La disdetta della convenzione, rientra nel pieno diritto sia della Compagnia che dell’assicurato, tutto questo è precisamente previsto dalle condizioni contrattuali.
Wiener Städtische Versicherung AG, alla base della sua decisione, adduce motivazioni tecnico-economiche senza entrare nel dettaglio.
Quanto è accaduto, tuttavia, ci suggerisce alcune riflessioni.

L’offerta assicurativa nella scuola  

È interessante notare come, nel corso degli anni, solo un ristrettissimo numero di Compagnie assicuratrici ha operato senza soluzione di continuità nel comparto scuola.
Pochissime vantano un periodo di permanenza superiore ai 10 anni.
A cosa è dovuta questa precoce disaffezione?
Le ragioni sono diverse, nondimeno, se dovessimo trovare un denominatore comune, questo è certamente l’aspetto economico.
Occorre non dimenticare mai che le Compagnie assicuratrici non sono Onlus ma società a scopo di lucro.
Il loro fine è la realizzazione di un utile economico per la società che può essere suddiviso tra i soci.
Il mondo assicurativo in generale e il ramo danni in particolare, sono governati dal Rapporto S/P, ovvero il rapporto tra i premi netti incassati (P) ed il cumolo dei sinistri (S), pagati e/o da definire, all’interno di un preciso spazio temporale.
La percentuale tra quanto la Compagnia incassa e quanto eroga a livello di rimborsi, definisce la sostenibilità del progetto.
Risulta evidente che, quando la Compagnia incassa meno di quanto paga, il banco “salta” e inevitabilmente, la società esce dal mercato.

La liberalizzazione del mercato assicurativo

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 dello scorso secolo, la Compagnia, leader indiscussa, del mercato assicurativo scolastico era INA-Assitalia. Il premio pro-capite erogato ammontava a 9.000 lire, rapportato ad oggi: circa 10 euro. Le garanzie erogate erano esclusivamente due: morte e invalidità permanente.
La rivoluzione nel settore assicurativo si verifica nel 1992. In quell’anno l’Unione Europea introduce il regime di libera prestazione dei servizi per tutte le società e le persone fisiche negli Stati membri. Gli assicuratori ottengono così il diritto di condurre le proprie attività in qualsiasi altro Stato dell’Unione senza dover essere domiciliati nel Paese in cui la copertura è venduta.
La liberalizzazione del settore assicurativo, avviata nel 1994 in Italia, ha cambiato le carte in tavola anche nel mercato scolastico.
Con l’ingresso di nuove Compagnie sono aumentate le garanzie: alla polizza infortuni, che contemplava due sole garanzie, sono stati aggiunti i rami di Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale; decine di nuove tutele, alcune tipiche ed esclusive del solo mercato scolastico.

Aumento delle tutele e riduzione delle tariffe

La concorrenza tra soggetti diversi se da un lato, ha permesso una drastica riduzione dei premi, dall’altro, però, ha involontariamente creato una “élite” di operatori, i quali, anche in funzione di premi particolarmente contenuti, hanno acquisito una raccolta di premio in grado di garantire un andamento economico positivo.
Il Monitoraggio FLC CGL sulle spese delle scuole autonome, già nel gennaio 2014, riportava questa situazione. “Le assicurazioni che forniscono il servizio non sono numerose; solo cinque superano la quota del 5% del mercato mentre le prime due coprono insieme il 66% dell’intero mercato (40% e 26%)”.
La nostra esperienza diretta evidenzia come attualmente le compagnie assicuratrici presenti sul mercato scolastico, siano meno di 10. Le prime tre, assicurano circa l’80% degli Istituti Scolastici (dato confermato nella rilevazione del MIUR del 28/5/2015 per il periodo 2010/2015). Le rimanenti assicurano percentuali marginali di mercato.
Questo stato di cose impedisce, di fatto, l’accesso al mercato da parte di nuovi operatori. Ne deriva che una nuova Compagnia, con un ridotto numero di scuole clienti, potrebbe dover pagare, in sinistri, più danaro di quanto sia in grado di incassare e conseguentemente decida di non assicurare o di abbandonare il mercato dopo poco tempo.
In questi anni queste situazioni sono state più frequenti di quanto si pensi. Compagnie assicuratrici, sia italiane che estere, alcune anche molto rinomate, sono uscite dal mercato scolastico dopo breve tempo.

Ridotta concorrenza e concentrazioni di imprese

Questo tipo di problema non è tipico solo del mercato assicurativo scolastico. Ogni settore ad alta specializzazione, come ad esempio quello sanitario, vive una situazione di bassa concorrenza con pochi operatori iperspecializzati.
La ridotta concorrenza e le concentrazioni fra imprese è stata presa in considerazione fin dal 1996, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L’Autorità ha richiamato, in più occasioni, come, la ridotta concorrenza, senza alcuna differenziazione qualitativa o economica significativa, non giovi né al mercato né al consumatore.

L’inadeguatezza dei premi

In relazione al mercato scolastico possiamo affermare, senza tema di smentita, che la guerra delle tariffe, ha contribuito in modo determinante a questo stato di cose.
L’esiguità dei premi pagati dalle scuole, associata ad un numero elevato di garanzie allontana i possibili concorrenti.
Un parallelo interessante in questo senso è riscontrabile con la compagnie aeree low-cost.
Solo vent’anni fa, volare tra Milano e Roma con una compagnia di linea poteva costare anche qualche centinaio di euro. Oggi è possibile volare in qualsiasi capitale europea al costo di pochi euro.
Passata l’euforia iniziale, chiunque ha capito, però, che le tariffe delle compagnie aeree low-cost erano dopate. La dimensione del bagaglio è diventata via via più ridotta, le priority sono diventate pressoché obbligatorie, il tempo a disposizione per il check-in s’è ridotto a pochi minuti. L’annullamento del viaggio non prevede rimborsi e il cambio del passeggero spesso costa più del viaggio stesso.
A conti fatti viaggiare con una compagnia di linea spesso diventa più vantaggioso. Eppure il riferimento economico, nell’immaginario collettivo, resta ancora quello proposto dalle compagnie low-cost.
Nelle tariffazioni assicurative scolastiche assistiamo ad un processo analogo.
Siamo così abituati a premi contenuti (4/5 euro) che una tariffa adeguata (10/12 euro) sembra un “furto”.
L’aumento del premio, al contrario, non determinerebbe solo un interessamento e coinvolgimento di un numero maggiore di Compagnie assicurative, ma consentirebbe anche una migliore distribuzione ed efficacia delle garanzie.
Ad oggi le tutele assicurative sono standardizzate per tutte le scuole indipendentemente dal tipo e dal grado. Solo l’intervento del broker assicurativo è in grado di mitigare quest’appiattimento.
Un innalzamento del premio consentirebbe, quindi, massimali più performanti soprattutto in quegli aspetti che risultano più critici come ad esempio le invalidità permanenti.

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La colpa grave del dipendente pubblico

Sento spesso parlare di colpa grave del dipendente pubblico che opera nella scuola. Nel concreto di cosa si tratta? Esiste una polizza assicurativa che copre questo tipo di rischio?

Per provare a rispondere alle domande poste dobbiamo innanzitutto chiarire cosa s’intende per colpa.
In diritto, per colpa, s’intende un comportamento dal quale derivi un danno a carico di un altro soggetto. Il danno può essere causato da negligenza, imprevidenza, imperizia, o per violazione di norme di legge o di regolamenti. Giuridicamente la colpa si distingue in lieve e grave.
Parliamo di colpa lieve quando l’errore è in qualche modo, scusabile. Nella colpa grave, al contrario, l’errore è così grossolano che, con la normale diligenza, poteva essere evitato. Tuttavia, non esistono regole definite, ogni profilo è valutato in relazione al caso concreto. È tenuto in considerazione il modello del buon padre di famiglia, anche se il soggetto ha fatto del suo meglio per evitare il danno.
Nel caso della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 2236 del Codice Civile, il dipendente risponde dei danni solo in caso di volontarietà nel causare un danno (dolo) o di colpa grave.
Quali sono i differenti tipi di colpa in cui può incorrere il dipendente della Pubblica Amministrazione?

La responsabilità civile nei confronti dei terzi

La norma generale di riferimento è quella prevista dall’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Nella Pubblica Amministrazione occorre anche richiamare l’Art. 28 della Costituzione, secondo il quale la responsabilità del dipendente si estende allo Stato e agli Enti pubblici.
L’infrazione riguarda la violazione di leggi o di regolamenti (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza (colpa generica). Nella scuola, in questo processo, fanno eccezione i docenti. La Legge 11 luglio 1980, n. 312, all’Art. 61, nel caso degli insegnanti, prevede: «Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».
Significa che il docente non risponde mai direttamente nei confronti del terzo. Tuttavia, in caso di condanna, il docente potrebbe essere soggetto alla rivalsa da parte dell’Amministrazione.
Un esempio classico, nella scuola, è quello legato alla mancata vigilanza.
Le cause per reati colposi sono discusse davanti al Giudice Ordinario e la funzione tipica del procedimento è reintegratoria.

La responsabilità amministrativa

Questo tipo di procedimento insorge a seguito dei ricorsi proposti, avverso atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo. Un esempio classico in questo senso riguarda le gare d’appalto e l’errata applicazione della normativa di selezione.
Il procedimento si svolge di fronte ai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali).
Le sentenze emesse da questi Tribunali sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.
Il processo applicato dai TAR nei confronti dell’operato del dipendente pubblico è analogo a quello utilizzato per la Responsabilità Civile generale. Nel caso di condanna, la funzione è reintegratoria e quest’ultima è espressa in solido con l’Amministrazione di appartenenza.
Anche in questo caso, qualora il danno sia stato originato da dolo o colpa grave, l’Amministrazione potrà procedere in rivalsa nei confronti del dipendente.

La responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Un caso classico di responsabilità patrimoniale è il mancato pagamento dei tributi o la corretta custodia dei beni pubblici. In questo caso, oltre che al Giudice Civile, il dipendente potrebbe rispondere anche di fronte al Giudice Contabile. La responsabilità infatti è riconducibile al DPR 10 gennaio 1957, n. 3. L’Art. 19, che recita: «L’impiegato, […], è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso […]».
Per determinare il livello di responsabilità, nei casi di responsabilità amministrativa e patrimoniale del dipendente è necessario valutare:

  • Il rapporto di servizio tra il dipendente e l’Ente Pubblico ovvero l’inserimento nell’organizzazione della P.A. per lo svolgimento di un’attività secondo le regole proprie di quest’ultima;
  • La quantificazione del danno (patrimoniale e non) causato alla P.A.;
  • Il nesso di causalità tra condotta ed evento.

In quest’ultimo caso la funzione della condanna è sia indennitaria che sanzionatoria.

Il profilo assicurativo

Stabilite le aree di rischio, proviamo a riassumere quali sono le caratteristiche indispensabili per un’adeguata copertura assicurativa.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi dovrà rispondere per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

  • morte e lesioni personali
  • distruzione, danneggiamenti e deterioramento di cose

Dalla tutela assicurativa è escluso, quindi, il danno patrimoniale puro.
In questa polizza il contraente/assicurato dev’essere tenuto indenne per quanto sia chiamato a risarcire a terzi, anche in caso di colpa grave propria e delle persone delle quali debba rispondere.
Inoltre la polizza dovrà ricomprendere anche l’eventuale dolo di quest’ultime.
Il dolo, invece, inteso come volontarietà del contrente/assicurato a procurare un danno, non è mai assicurabile.

La polizza per la responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Per quanto riguarda il danno derivante da responsabilità amministrativa o amministrativa di tipo patrimoniale, il primo passaggio fondamentale è relativo alla colpa lieve. Nella Pubblica Amministrazione in generale e quindi anche in quella scolastica, la colpa lieve è surrogata dall’Amministrazione stessa. Motivo per cui non necessita di copertura assicurativa da parte del dipendente. Tuttavia, è sempre bene ricordare che la differenza tra colpa lieve e colpa grave non è ipotizzabile a priori. È sempre il giudice civile a stabilire il livello di colpa. La responsabilità amministrativa patrimoniale per colpa grave del dipendente pubblico può essere coperta da apposita polizza di assicurazione da sottoscrivere personalmente.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) all’Art. 3, comma 59, vieta, infatti, all’Amministrazione pubblica la stipula di polizze a tutela dei propri dipendenti: «È nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente Pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile».
Nella scuola, per questi casi è consigliabile la sottoscrizione di una polizza personale a tutela del Dirigente e del Direttore S.G.A.

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Il danno biologico

In fase di delibera del contratto assicurativo, un membro del Consiglio di Istituto, ci chiedeva se la polizza comprendesse il danno biologico. Questo è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico?

Prima di entrare nel merito della risposta, occorre fare alcune precisazioni circa la natura e l’interpretazione giuridica del danno biologico.

Che cos’è il danno biologico

Dal punto di vista pratico, il danno biologico, è un danno di natura non patrimoniale, che ha leso l’integrità fisica o psichica di un soggetto, in conseguenza di un fatto illecito altrui, doloso o colposo.
Il danno non deve avere necessariamente carattere permanente, ma può avere natura temporanea e reversibile. Inoltre, aspetto particolarmente importante per la scuola, il danno biologico è valutato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito da parte del danneggiato.
Le polizze assicurative distinguono il danno biologico tra temporaneo e permanente.
L’invalidità temporanea si ha quando la salute del soggetto è compromessa per un arco limitato di tempo. Può essere assoluta o parziale. In entrambi i casi viene misurata in giorni con la percentuale di diminuzione della capacità operativa del soggetto lesionato.
L’invalidità permanente invece è quando un soggetto vede ridotta in modo definitivo la propria salute rispetto al periodo precedente l’evento dannoso. Tale invalidità viene misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%.
Soprattutto in quest’ultimo caso, per ottenere il risarcimento occorrerà una perizia medico legale. Il medico accerterà il danno subito e determinerà le conseguenze, permanenti e temporanee, delle lesioni subite.
La perizia effettuata  e relativa relazione costituiscono la prova per un eventuale giudizio.
Anche la morte è considerabile come danno biologico a patto che questa sopraggiunga in un determinato lasso temporale e in conseguenza dell’evento infortunoso. In questo caso di parla di danno biologico terminale che darà comunque agli eredi il diritto di risarcimento.

Le fonti normative e la giurisprudenza

Il danno biologico trova la fonte normativa primaria nell’Art. 32 della Costituzione e nell’Art. 2059 del Codice Civile.
Dottrina e giurisprudenza, fin dagli anni ’70 del secolo scorso, hanno ampiamento discusso sul tema.
Uno dei primi provvedimenti in materia è il D. Lgs. 23.02.2000, n. 38, relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. Nel decreto è stata fornita una prima definizione di danno biologico, inteso come la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. Il decreto indica anche le modalità di liquidazione del pregiudizio psicofisico.
Per la risarcibilità del danno biologico, come abbiamo visto, è necessaria la quantificazione dello stesso.
Per questo motivo i tribunali, nel corso degli anni, hanno creato specifiche tabelle di riferimento.
Ad oggi le Tabelle adottate su tutto il territorio nazionale sono quelle pubblicate dal Tribunale di Milano.

Il Codice delle Assicurazioni private

Un’altra definizione di danno biologico è contenuta nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 il Codice delle Assicurazioni private. L’Art. 138, comma 2, lettera (a) lo definisce come: “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il codice, agli Artt. 138 e 139, inoltre ha previsto specifiche tabelle di liquidazione per lesioni grave e lieve entità.

Danno biologico e INAIL

Il danno biologico rientra nell’ambito della tutela INAIL, circoscritto dall’Art. 13 del sopracitato decreto 38/2000. Il danno, in questo caso è descritto come “lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Il danno, nella scuola, è quindi anche garantito anche dall’INAIL per tutti i soggetti esposti al rischio nell’ambito di una attività lavorativa. In questo senso: gli studenti e gli operatori scolastici, seppur con modalità diverse.

Il danno biologico nelle polizze assicurative scolastiche

Tutte le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutelano questo tipo di danno. Occorre tuttavia precisare che le singole società assicuratrici adottano tabelle di indennizzo diversificate. Quest’aspetto è legato, tra l’altro, al premio erogato e alle condizioni contrattuali sottoscritte.
Dati statistici rilevano come, in ambito scolastico, la quasi totalità delle invalidità permanenti si concentri nei primi 9 punti percentuali (invalidità micropermanenti). Ciò nonostante si dovrà comunque procedere al risarcimento del danno non patrimoniale. Per questo motivo le società assicuratrici tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi. Risarcimenti inadeguati possono creare un contenzioso. Per questo motivo è opportuno verificare anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, che l’importo risarcibile sia adeguato.

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Ritorno a scuola 2022: le Linee Guida

Lo scorso 5 agosto, sono state pubblicate le Linee Guida relative al ritorno a scuola previste per il prossimo settembre 2022.
Il documento, riguarda le scuole di primo e di secondo ciclo di istruzione. Le Linee Guida sono emanate dall’Istituto Superiore di Sanità, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province.

Garantire l’attività didattica in presenza

L’ISS evidenzia come, ad oggi, non sia possibile prevedere quale sarà la situazione pandemica alla ripresa delle attività scolastiche. Ne deriva che qualsiasi decisione relativa a quali misure applicare o implementare è almeno prematura. È ipotizzato, quindi, un doppio livello di attenzione che consentirà al sistema un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure in caso bisogno.
Da un lato, misure standard di prevenzione in relazione al quadro attuale e dall’altro, ulteriori provvedimenti modulabili sulla base del possibile cambiamento del quadro epidemiologico. L’obiettivo dichiarato è garantire la presenza cercando, nel limite del possibile, di evitare la Didattica a Distanza.

Le misure preventive di base

Il documento individua alcune misure preventive necessarie per la ripresa scolastica.
L’ingresso a scuola è consentito solo senza sintomatologie evidenti e senza positività all’eventuale test diagnostico SARS-CoV-2. Sarà sempre necessaria la corretta sanificazione ordinaria, il costante ricambio dell’aria così come l’igienizzazione delle mani e ormai consuete avvertenze circa l’etichetta respiratoria. Mascherine e distanziamenti non sono previsti, restano comunque obbligatori per il personale e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.
Nei casi di infezione confermati è prevista la sanificazione straordinaria dei locali come pure gli strumenti per gestione casi sospetti/confermati e dei contatti.
Le Linee Guida evidenziano che, soprattutto nei alunni, il solo raffreddore è condizione frequente. Questo solo motivo non può essere addotto per la mancata frequenza o l’allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.

Aggravamento della situazione pandemica

L’eventuale aggravamento del quadro epidemiologico o mutate esigenze di sanità imporranno dei cambiamenti che, almeno in linea teorica, non dovrebbero inasprire quelli che già conosciamo.
Saranno reintrodotte le usuali precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione come il distanziamento di almeno 1 metro ove le condizioni lo consentano. Dovrà essere aumentata la sanificazione periodica e saranno riadottate di mascherine chirurgiche, o FFP2, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica. La somministrazione dei pasti nelle mense avverrà con turnazione ed il consumo delle merende avverrà in aula, seduti al banco. Nei casi estremi potrà essere adottata la Didattica a Distanza.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo non sono rilevabili particolari novità.
Di norma, le polizze scolastiche non ricomprendono quest’evento nel ramo infortunio o assistenza per i viaggi di Istruzione. In relazione all’andamento del problema, è bene prendere in considerazione anche quest’aspetto. Resta inteso che il rischio pandemico potrà eventualmente essere ricompreso con una formula aggiuntiva alle “normali” condizioni di polizza.

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Erasmus+: le polizze Covid19

Alcuni alunni del nostro Istituto superiore stanno partendo per un Erasmus+ in Irlanda.
Anche alla luce dei costi, le famiglie ci domandano se la polizza assicurativa scolastica copre la mancata o posticipata partenza qualora gli studenti non potessero partire per positività al Covid19. Per la stessa motivazione copre le spese di biglietteria aerea per il posticipato rientro e le spese alberghiere in isolamento?

Dare una risposta univoca è pressoché impossibile.
Le assicurazioni scolastiche prevedono, di norma, un ramo di Assistenza. Le garanzie, qualora previste, prevedono l’annullamento del viaggio e l’assistenza sanitaria in caso di malattia o infortunio e il rimborso delle spese mediche. Le garanzie tutela tutti i soggetti partecipanti al viaggio: studenti e accompagnatori.

La copertura nei casi di Covid19

Le polizze stipulata dalle scuole, tuttavia, nella quasi totalità dei casi escludono il rischio pandemia.
Ne deriva che qualora lo studente o l’accompagnatore non dovesse partire per il viaggio a causa della positività al Covid19 non si vedrebbe rimborsato né i costi del viaggio né il soggiorno non goduto. Un caso ancora peggiore potrebbe verificarsi qualora lo studente o l’accompagnatore non potessero rientrare perché posti in quarantena obbligatoria.
In questi casi infatti la polizza assicurativa scolastica non copre il riacquisto dei biglietti né il costo dell’albergo o della struttura in cui sarà effettuato l’isolamento.

Le polizze Covid19

Per far fronte a queste evenienze il mercato assicurativo offre soluzioni specifiche, che proteggono in caso di epidemia/pandemia legata al Covid19. La loro sottoscrizione, coma abbiamo visto, è separata e opzionale rispetto alla polizza scolastica.
Le garanzie in questo caso tutelano non solo dalla mancata partenza ma anche nei casi di prolungamento obbligato del soggiorno per infezione da Covid19. Alcune polizze prevedono anche un indennizzo nel caso di ospedalizzazione.
Questo tipo di coperture possono prevedere i viaggi e i soggiorni esclusivamente in Europa oppure in tutto il mondo. Com’è intuibile, i costi variano in base al tipo di copertura, alle garanzie inserite e ai massimali previsti. I costi partono da poche decine di euro fino a qualche centinaio.

Le esclusioni

Un grave errore sarebbe pensare che le polizze Covid19, legate ai viaggi, di non prevedano limitazioni o esclusioni.
Una delle più ricorrenti è quella legata alla durata del soggiorno. Le più diffuse prevedono un periodo massimo di 30 o 60 giorni. Motivo per cui, se il progetto prevede una durata superiore, come spesso capita per Erasmus+, la polizza è inadeguata.
Le limitazioni tuttavia non si limitano solo alla durata del soggiorno.
Molte polizze non contemplano le malattie preesistenti. Questa è una condizione di esclusione classica tesa a non coprire le malattie croniche dell’assicurato. In questo caso è importante verificare che l’eventuale incubazione della malattia non sia considerata malattia preesistente.
Da ultimo la garanzia non prevede la preoccupazione dell’infezione. Se lo studente o la sua famiglia decidessero di rinunciare al viaggio per il timore d del contagio, la garanzia non opera.

Le polizze offerte dalle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator

Normalmente quando la scuola acquista un viaggio da un’Agenzia specializzata o da un Tour Operator, quest’ultimo offre o include automaticamente nel pacchetto la polizza assicurativa.
Sottoscrivere una polizza non ne garantisce l’adeguatezza. Compito dell’Amministrazione scolastica a verificare che la polizza sia adeguata alla reale necessità o che le garanzie non siano ricomprese in quella scolastica, già stipulata.
In tutti i casi sia per la verifica delle condizioni che per la stipula di una polizza assicurativa specifica la consulenza del broker assicurativo specializzato diventa di fondamentale importanza.

Le indicazioni ministeriali

In base alla normativa Italiana ci sono ancora dei paesi verso i quali ci sono delle limitazioni sia in ingresso sia in uscita. È buona norma, prima di partire, di verificare la normativa in vigore in tema di ingressi nei Paesi di destinazione. Consultando la Scheda del Paese di interesse sul sito: ViaggiareSicuri, è possibile verificare se il Paese di destinazione prevede il divieto di ingresso per alcune o tutte le categorie di viaggiatori. Per la scuola è quindi fondamentale consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri prima di intraprendere qualsiasi viaggio all’estero.
Qualora studenti o accompagnatori fossero già nel paese di destinazione e dovessero rientrare in Italia per motivi sanitari la sezione del sito: infocovid è di particolare interesse.

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Lite a scuola

Nel nostro istituto superiore due studenti durante un litigio a scuola sono venuti alle mani. La famiglia di uno dei due alunni ha telefonato minacciando la denuncia per reato di lesioni personali e il ricorso al legale. Nel caso di denuncia, la polizza assicurativa, copre il danno?

La lite a scuola è un evento ricorrente. La convivenza “forzata” per molte ore, tutti i giorni, può creare incomprensioni e discussioni anche per futili motivi. Inoltre l’età degli alunni, connaturata spesso all’incapacità a gestire le emozioni, è spesso alla base di controversie, anche aspre.

La lite a scuola è reato?

In linea generale se la lite è solo verbale è difficile prevedere il reato.
Eventualmente potremmo immaginare diffamazione, minaccia o calunnia. Ma nel caso di minori la possibilità è remota.
Qualora invece la discussione trascendesse i limiti del lecito e sfociasse in una colluttazione, gli studenti coinvolti potrebbero rispondere di reati penalmente rilevanti come percosse, lesioni personali o rissa.
Sono considerate percosse quelle azioni violente da cui deriva esclusivamente una sensazione dolorosa, ad esempio uno schiaffo. Il reato di lesioni personali è un’azione che ha causato un danno, ad esempio una ferita o un trauma cranico. Si parla di rissa se nel litigio violento siano intervenute attivamente almeno tre persone.
Questi reati possono essere aggravati qualora venisse provato il bullismo.
Da ultimo occorre evidenziare che l’imputabilità penale scatta sopra il 14 anni di età.

Le conseguenze disciplinari

L’Istituto scolastico, di norma, è dotato di un regolamento interno che disciplina gli aspetti fondamentali della vita nella scuola. Il regolamento è il testo normativo di riferimento della singola scuola.
Il regolamento norma i comportamenti di docenti, alunni e personale scolastico all’interno delle singole attività.
La lite a scuola, anche quando non sfocia in azioni penalmente rilevanti, può avere delle conseguenze disciplinari ai sensi del regolamento d’istituto.
Si va dal classico richiamo formale sino alla sospensione. La sanzione massima è, naturalmente, l’espulsione dei colpevoli, dall’Istituto.

Il profilo di responsabilità in caso di danno

L’Art. 2048 del Codice Civile, individua due categorie di soggetti responsabili civilmente per i danni causati dall’alunno minorenne mentre si trova a scuola. Questi sono precisamente l’insegnante che su cui grava l’onere della vigilanza (culpa in vigilando) il genitore su cui grava l’onere educativo (culpa in educando).
Il Codice consente ad entrambe i soggetti la possibilità di liberarsi dalla responsabilità, soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Se per il docente quest’operazione potrebbe essere agevole, alla luce dell’imprevedibilità e della repentinità dell’azione, non altrettanto semplice è per la famiglia.
Per i genitori, infatti, è abbastanza difficile provare che l’illecito del figlio minore, non sia una conseguenza diretta della mancata o della scarsa educazione impartita.

L’intervento dell’assicurazione scolastica

Nel caso in cui la lite a scuola provochi un danno fisico l’assicurazione scolastica potrebbe indennizzare il danno, fermo restando la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile.
Ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati.
Se dal litigio derivano anche danni a cose, l’assicurazione non interviene e la famiglia dell’alunno dovrà pagare il risarcimento alla scuola.
Qualora il danno sia stato cagionato da omessa o insufficiente vigilanza della scuola o del docente, sarà la società assicuratrice ad indennizzare il danno.
Il Codice Civile infatti precisa che i precettori (docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

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Incendio nei bagni della scuola

Nel nostro Istituto, in occasione dell’ultimo giorno di scuola i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare un incendio appiccato da alcuni studenti in un bagno dell’Istituto. La polizza assicurativa copre i danni provocati?

La chiusura dell’anno scolastico, negli Istituti superiori, da sempre, è un momento delicato sotto il profilo della sicurezza.
In un Istituto del varesotto, al termine dell’ultima ora, alcuni studenti dando fuoco ad alcuni rotoli di carta igienica hanno provocato un incendio nei bagni dell’Istituto posti al secondo piano. Il fuoco ha fuso le tapparelle e annerito i muri.
In un altro Istituto, sulla pubblica via, si sono verificati caroselli con auto e motorini, petardi e fumogeni, bottiglie rotte per strada e immondizia lasciata ovunque.

La responsabilità della scuola in caso di incendio

Le problematiche, in caso di incendio doloso, sono sostanzialmente due. Da un lato il danneggiamento alle strutture, dall’altro il potenziale pericolo cui si sono esposti gli studenti e il personale.
In questi casi, quando è ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola?
In prima istanza, l’Istituto è tenuto ad assicurare la sicurezza dei propri dipendenti ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre, la scuola, in virtù della concessione ricevuta dall’Ente Locale, è tenuta a garantire il corretto uso delle strutture ai sensi dell’Art. 1587 del Codice Civile.
Da ultimo, in virtù del rapporto contrattuale che s’è venuto a creare con l’iscrizione dello studente, la scuola deve garantire l’adeguata vigilanza sull’alunno ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.
L’incendio doloso, verificatosi nei bagni della scuola, potrebbe coinvolgere la responsabilità diretta della scuola solo se venisse provata l’omessa o carente applicazione dei dispositivi normativi richiamati.

Il profilo assicurativo

Nel caso di incendio doloso l’assicurazione scolastica non copre il danno.
È sempre opportuno ricordare infatti che la polizza scolastica copre la responsabilità civile e l’infortunio, la tutela dell’immobile spetta al proprietario dell’immobile.
Anche qualora la scuola avesse stipulato una polizza property, nel caso d’incendio, questa assicurerebbe esclusivamente i beni della scuola e non l’immobile.
In questi casi servirebbe una polizza specifica, legata alla conduzione dei locali.
Questo tipo di copertura copre i danni involontariamente causati al proprietario dell’immobile a seguito di un evento verificatosi in relazione alla locazione dell’immobile.
Occorre tuttavia evidenziare che questo tipo di coperture, molto raramente viene stipulato dagli Istituti scolastici pubblici.
Resta comunque inteso che qualora il soggetto che ha causato il danno fosse identificato, sarà quest’ultimo, a dover pagare il danneggiamento.
L’assicurazione interverrebbe solo se fosse provata la non applicazione della normativa relativa alla sicurezza sopra richiamata, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.
In tutti questi casi la consulenza del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile sia in fase di stipula delle coperture che nella gestione del sinistro.

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Visite guidate con trasporto pubblico

Sono la Dirigente di un Istituto Comprensivo. Recentemente il Collegio dei Docenti, anche in relazione al contenimento della spesa, ha ipotizzato di utilizzare il trasporto pubblico, treni e autobus di linea, per effettuare le viste guidate.
Esistono limitazioni delle polizze assicurative in questo senso?

Le polizze assicurative attualmente disponibili nel mercato scolastico, di norma, non prevedono restrizioni in relazione alla tipologia di mezzo utilizzato.
Ne deriva che l’uso di mezzi pubblici è regolarmente tutelato dalla polizza.

Le linee guida ministeriali

Con l’entrata in vigore del D.P.R.  8 marzo 1999, n. 275, relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche, le scuole possiedono autonomia didattica (art. 4), amministrativa e organizzativa (art. 5).
Ne deriva che i regolamenti viaggi, deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.
Pur tuttavia il Ministero, in relazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate ha emanato una serie di precise indicazioni.
Nel caso di noleggio di un mezzo privato, infatti la scuola è tenuta alla stretta applicazione della circolare MIUR 674/2016.

I vantaggi nell’uso del mezzo pubblico

Proprio alla luce delle indicazioni ministeriali l’utilizzo dei mezzi pubblici è di gran lunga preferibile rispetto al noleggio di un autobus.
L’utilizzo dei servizi pubblici, infatti, oltre ad essere più sicuro, sotto il profilo del rischio, garantisce parametri di sostenibilità ambientale ed economicità unici.
Ogni anno in Europa sono effettuati quasi 60 miliardi di viaggi passeggeri con mezzi di trasporto pubblico locale (bus, tram) o a lunga percorrenza (aereo, traghetto). Di questi, più del 50% sono effettuati con autobus di linea.
Dal punto di vista statistico i sinistri occorsi con questo tipo di veicoli sono di gran lunga più bassi rispetto a quelli accaduti con tutti gli altri mezzi di trasporto privato.
Sia con il noleggio privato che con l’utilizzo del mezzo pubblico, la responsabilità in caso di sinistro durante il servizio, ricade sempre sul conducente e sul soggetto proprietario del veicolo.
Anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale treni, filobus e tram, garantiscono livelli di impatto ambientale di gran lunga inferiori agli altri mezzi.
Circa l’aspetto economico, moltissime Società pubbliche o partecipate, consentono l’acquisto di biglietti o abbonamenti a prezzi agevolati per le scuole.

L’onere della progettazione e gestione dell’attività

Alla scuola, come per tutte le uscite didattiche, spetta la progettazione dell’attività.
L’Amministrazione scolastica è tenuta alla programmazione anche logistica, alla comunicazione alle famiglie e alla gestione economica.
L’istituto è tenuto inoltre a predisporre l’adeguata vigilanza in relazione all’età e al grado di maturità degli alunni partecipanti.

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L’assicurazione dei beni della scuola

Sono il Dirigente di un Istituto comprensivo. Alla fine dello scorso mese alcuni ignoti, entrati a scuola, ci hanno rubato tablet e computer. L’assicurazione stipulata dall’Istituto copre il furto?

Il furto di materiale informatico nella scuole sta subendo una drammatica recrudescenza. Purtroppo, i soggetti più colpiti sono gli Istituti comprensivi.
Gli eventi non risparmiano nessuna regione. Dalla Lombardia, alla Liguria, alla Toscana, è un susseguirsi di azioni criminose contro il patrimonio scolastico.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente due.
Da un lato i Fondi Sociali Europei (PON), in risposta all’emergenza pandemica, hanno consentito agli Istituti comprensivi l’acquisto di nuovi e più aggiornati dispositivi informatici. Dall’altro l’assenza di adeguati sistemi di sicurezza, soprattutto negli Istituti comprensivi, favorisce implicitamente questo tipo di crimine.

La tutela del patrimonio

La sottrazione dei beni di proprietà delle Istituzioni scolastiche crea sostanzialmente due tipi di problemi.
Al danno diretto, causato dal furto, si aggiunge la sospensione dell’attività formativa erogata nei confronti degli studenti.
Diventa quindi necessario, nel limite del possibile scongiurare questo tipo di azioni sia per il danno diretto apportato, ma soprattutto per quello indiretto.
Ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8). In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Per scongiurare la responsabilità diretta del Direttore S.G.A., dovrà essere provata, con adeguata motivazione, l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa (Art. 33, comma 1).
Un buon modo rimane quindi la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.

L’assicurazione dei beni

Le polizze assicurative scolastiche (RC/Infortuni), di norma, non tutelano i beni di proprietà dell’Istituto.
Per questo tipo di danni è opportuno stipulare una polizza specifica chiamata: Property.
Fin dal 1992, prima dell’introduzione del “Programma Annuale” all’interno delle istituzioni scolastiche, il bilancio era redatto in base a circolari ministeriali. La Circolare Ministeriale 30/12/1992, n°361 – Bilancio EF 93 in relazione alla voce “assicurazioni” stabiliva: «[…] si fa presente che questo dovrà comprendere le spese per il pagamento dei premi per l’assicurazione contro gli incendi ed i furti di materiale di proprietà dell’istituto, nonché per incendi e responsabilità civile degli edifici di proprietà».
L’acquisizione di status giuridico autonomo, dopo il 2000, non ha modificato quest’aspetto.
Il MIUR, nel corso degli anni, nelle indicazioni emanate a supporto delle Scuole impegnate nella redazione del “Programma annuale” ha più volte ribadito la necessità ed opportunità di stipulare contratti assicurativi a tutela non solo del personale e degli studenti ma anche dei beni di proprietà.
Il Direttore S.G.A., nella sua funzione di consegnatario e quindi di primo responsabile, dovrebbe segnalare al Dirigente Scolastico la necessità di assicurare i beni, al fine di proteggere sia il patrimonio della scuola che del servizio formativo.
Il Dirigente, a sua volta, dovrebbe valutare la stipula di una polizza adeguata o evidenziare valide motivazioni che inducono ad esporre l’Amministrazione al rischio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni della scuola, contattaci qui.