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Siringhe nel cortile scolastico

Due alunni di una scuola elementare fiorentina si sono punti con un ago utilizzato per un prelievo ematico. Lo strumento era stato abbandonato nel cortile della scuola. Lo riporta un articolo de “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

L’episodio risale al 14 maggio. Due alunni di una seconda classe elementare, che stavano giocando in cortile, avrebbero trovato un oggetto in plastica. L’oggetto trovato era dotato di un ago, simile a quelli usati per i prelievi di sangue e i due si sarebbero punti dopo averlo raccolto.
Allertate le docenti, queste hanno immediatamente avvisato le famiglie. I due bambini sono stati portati all’ospedale per i necessari accertamenti volti a escludere eventuali contagi trasmissibili tramite l’ago dell’oggetto toccato. Per escluder ogni possibile infezione saranno sottoposti a ripetuti controlli per diversi mesi.
«Sono basita e dispiaciuta» commenta la Dirigente. «L’area verde della scuola è protetta da un muro, ma confina con la strada e viene ripulita due volte alla settimana. Sto facendo la denuncia alla polizia contro ignoti, perché non è un oggetto che rientra in quelli usati a scuola».

La responsabilità

L’episodio, per quanto disdicevole, non è mai completamente preventivabile né il rischio eliminabile in modo assoluto. Il Titolo X del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tratta in maniera dettagliata il tema del rischio biologico. La prevenzione è parte della corretta valutazione del rischio e implica l’adozione di appropriate misure per evitare situazioni potenzialmente pericolose. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) dovrà quindi prevederne la corretta gestione.
In linea assolutamente generale, la responsabilità per un infortunio accaduto a scuola ricade sul Dirigente in qualità di datore di lavoro. Il Dirigente è infatti tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l’integrità fisica degli studenti e degli operatori scolastici.
Tuttavia, è possibile liberarsi dalla responsabilità dimostrando che il danno è stato causato da un “caso fortuito”, ovvero da un evento imprevedibile e inevitabile.
In ambito giuridico, la responsabilità può essere soggettiva o oggettiva.
Nel primo caso è basata sulla colpa, o il dolo, di uno specifico soggetto. Nel secondo caso, come quello relativo ai beni in custodia (Art. 2051 del Codice Civile) è indipendente. Il custode potrebbe essere ritenuto responsabile anche in assenza di colpa o dolo.

Il profilo assicurativo

La polizza obbligatoria prestata dall’INAIL rimborsa anche l’eventuale danno biologico patito dallo studente presente in Istituto.  Di norma anche la polizza scolastica integrativa tutela questo tipo di infortunio.
L’assicurazione nel ramo di Responsabilità Civile, potrebbe anche essere estesa al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’estensione, in questi casi, ha effetto in conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
È importante sottolineare che i massimali di risarcimento relativi alla polizza integrativa, sono esclusivamente quelli riportati nelle tabelle allegate al contratto.

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Il danno biologico

In fase di delibera del contratto assicurativo, un membro del Consiglio di Istituto, ci chiedeva se la polizza comprendesse il danno biologico. Questo è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico?

Prima di entrare nel merito della risposta, occorre fare alcune precisazioni circa la natura e l’interpretazione giuridica del danno biologico.

Che cos’è il danno biologico

Dal punto di vista pratico, il danno biologico, è un danno di natura non patrimoniale, che ha leso l’integrità fisica o psichica di un soggetto, in conseguenza di un fatto illecito altrui, doloso o colposo.
Il danno non deve avere necessariamente carattere permanente, ma può avere natura temporanea e reversibile. Inoltre, aspetto particolarmente importante per la scuola, il danno biologico è valutato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito da parte del danneggiato.
Le polizze assicurative distinguono il danno biologico tra temporaneo e permanente.
L’invalidità temporanea si ha quando la salute del soggetto è compromessa per un arco limitato di tempo. Può essere assoluta o parziale. In entrambi i casi viene misurata in giorni con la percentuale di diminuzione della capacità operativa del soggetto lesionato.
L’invalidità permanente invece è quando un soggetto vede ridotta in modo definitivo la propria salute rispetto al periodo precedente l’evento dannoso. Tale invalidità viene misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%.
Soprattutto in quest’ultimo caso, per ottenere il risarcimento occorrerà una perizia medico legale. Il medico accerterà il danno subito e determinerà le conseguenze, permanenti e temporanee, delle lesioni subite.
La perizia effettuata  e relativa relazione costituiscono la prova per un eventuale giudizio.
Anche la morte è considerabile come danno biologico a patto che questa sopraggiunga in un determinato lasso temporale e in conseguenza dell’evento infortunoso. In questo caso di parla di danno biologico terminale che darà comunque agli eredi il diritto di risarcimento.

Le fonti normative e la giurisprudenza

Il danno biologico trova la fonte normativa primaria nell’Art. 32 della Costituzione e nell’Art. 2059 del Codice Civile.
Dottrina e giurisprudenza, fin dagli anni ’70 del secolo scorso, hanno ampiamento discusso sul tema.
Uno dei primi provvedimenti in materia è il D. Lgs. 23.02.2000, n. 38, relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. Nel decreto è stata fornita una prima definizione di danno biologico, inteso come la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. Il decreto indica anche le modalità di liquidazione del pregiudizio psicofisico.
Per la risarcibilità del danno biologico, come abbiamo visto, è necessaria la quantificazione dello stesso.
Per questo motivo i tribunali, nel corso degli anni, hanno creato specifiche tabelle di riferimento.
Ad oggi le Tabelle adottate su tutto il territorio nazionale sono quelle pubblicate dal Tribunale di Milano.

Il Codice delle Assicurazioni private

Un’altra definizione di danno biologico è contenuta nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 il Codice delle Assicurazioni private. L’Art. 138, comma 2, lettera (a) lo definisce come: “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il codice, agli Artt. 138 e 139, inoltre ha previsto specifiche tabelle di liquidazione per lesioni grave e lieve entità.

Danno biologico e INAIL

Il danno biologico rientra nell’ambito della tutela INAIL, circoscritto dall’Art. 13 del sopracitato decreto 38/2000. Il danno, in questo caso è descritto come “lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Il danno, nella scuola, è quindi anche garantito anche dall’INAIL per tutti i soggetti esposti al rischio nell’ambito di una attività lavorativa. In questo senso: gli studenti e gli operatori scolastici, seppur con modalità diverse.

Il danno biologico nelle polizze assicurative scolastiche

Tutte le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutelano questo tipo di danno. Occorre tuttavia precisare che le singole società assicuratrici adottano tabelle di indennizzo diversificate. Quest’aspetto è legato, tra l’altro, al premio erogato e alle condizioni contrattuali sottoscritte.
Dati statistici rilevano come, in ambito scolastico, la quasi totalità delle invalidità permanenti si concentri nei primi 9 punti percentuali (invalidità micropermanenti). Ciò nonostante si dovrà comunque procedere al risarcimento del danno non patrimoniale. Per questo motivo le società assicuratrici tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi. Risarcimenti inadeguati possono creare un contenzioso. Per questo motivo è opportuno verificare anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, che l’importo risarcibile sia adeguato.

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