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Meglio la copia o l’originale?

La realtà in cui viviamo ci offre una serie quasi infinita di prodotti e servizi per rispondere a qualunque problema specifico. Quante volte, al supermercato, di fronte all’acquisto di un prodotto, ci siamo posti la domanda: compro in prodotto di marca o un low cost. Meglio la copia o l’originale?

La sicurezza del risultato

Recenti studi sociologici e di marketing rivelano la nostra decisione è direttamente proporzionale a quello che reputiamo essere il valore del nostro bisogno. Istintivamente, più è importante la sicurezza del risultato, maggiore sarà la predisposizione all’acquisto di un prodotto che intrinsecamente gode della nostra fiducia. Un prodotto o un servizio di marca assumono qualità maggiori rispetto ad un prodotto o un servizio anonimo. Una ricerca condotta dall’Osservatorio Gimbe, in ambito farmaceutico, evidenzia come l’acquisto dei farmaci generici o equivalenti, sia di 1 a 3 rispetto alla specialità “di marca”. Il farmaco generico presenta lo stesso principio attivo, la stessa forma farmaceutica, lo stesso dosaggio e la stessa via di somministrazione.

Viene copiato solo quello che viene percepito valido

Di fatto, siamo circondati da copie di prodotti o servizi originali, è un fatto incontrovertibile. Tuttavia è interessante notare che ad essere copiato è solo ciò che viene percepito con un valore molto alto. Non viene copiata un’opera d’arte, un orologio, un gioiello o un capo di abbigliamento senza valore. Il brokeraggio assicurativo non fa differenza.
A fronte di pochi originali esistono numerose copie.
Nel caso del brokeraggio assicurativo, purtroppo non è facile rilevare la differenza tra la copia e l’originale.

Intermediare sicurezza

In questi anni la nostra società ha inventato e aggiornato costantemente il modo di fare consulenza assicurativa nella scuola. Abbiamo introdotto metodologie specifiche per la gestione dei sinistri, offerto assistenza e consulenza specifica non solo alla scuola ma anche alle società assicuratrici e alle istituzioni. Abbiamo promosso corsi di formazione e pubblicato manuali dedicati alla gestione dei processi, distinguendo l’apporto individuale dalla creatività collettiva senza mai copiare nulla a nessuno, perché la consulenza unita all’innovazione dei servizi è nel DNA del nostro team di lavoro.
C’è chi, non potendo far altro, si limita a copiare le nostre strategie, le nostre procedure, perfino la nostra modulistica! Alcuni addirittura pensano di esportare i nostri sistemi ma l’originale resta l’originale, e le copie, restano copie.
Tutto questo ci riempie di orgoglio, perché vuol dire che il nostro lavoro un valore percepito molto alto.

Scarica la Brochure con tutte le informazioni sulle nostra consulenza.

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Rischio pandemico

Uno degli aspetti che in questo periodo gli Istituti stanno prendendo in considerazione riguarda la copertura assicurativa per il rischio pandemico. Per rispondere a questa domanda occorre prendere in considerazione più aspetti. Vediamoli rapidamente nel dettaglio.

L’assicurazione del rischio pandemico

A livello globale la pandemia rientra fra i rischi difficilmente assicurabili. La ragione è legata all’indeterminazione e all’imprevedibilità degli eventi pandemici. Di fatto è praticamente impossibile stimare a monte tutti i danni economici potenziali. L’unica certezza è che l’emergenza in atto ha prodotto conseguenze che superano gli aspetti strettamente sanitari.
Sotto il profilo medico sanitario le coperture malattia, di norma, non escludono il rischio di epidemia o di pandemia. Occorre tuttavia aggiungere che l’Art. 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha equiparato il contagio da Covid19 ad infortunio sul lavoro. Su quest’aspetto le copertura assicurative sono diversificate. Ci sono quelle che escludono la pandemia e quelle che non prevedono esclusioni espresse.
Occorre anche aggiungere che, al momento la procedura per l’accertamento dell’infezione da coronavirus e la sua gestione sanitaria continua ad essere esclusivamente pubblica. I pazienti infetti devono essere ricoverati nei reparti di malattie infettive degli ospedali pubblici.

Le polizze assicurative Covid19

Circa il rischio pandemico da Covid19, le Compagnie assicuratrici hanno recentemente messo sul mercato o aggiornato le proprie coperture con una serie di tutele e servizi integrativi. Le nuove garanzie prevedono diarie da ricovero in caso di ospedalizzazione, erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva, indennità per la convalescenza, l’attivazione di servizi di teleconsulto medico, ecc.
Tuttavia, non è da escludersi che, nel breve periodo, gli assicurati possano chiedere di sottoporsi a maggiori accertamenti sanitari per escludere la presenza di patologie indirettamente connesse al coronavirus.

Le polizze Covid19 nella scuola

In ambito strettamente scolastico abbiamo notato, fin dalla stipula delle polizze assicurative dello scorso anno, una richiesta relativamente ridotta di coperture legate al rischio pandemico.
Le ragioni di questo stato di cose sono certamente disparate e legate alle singole sensibilità sull’argomento. Un elemento tuttavia appare incontrovertibile: l’incidenza del rischio Covid19 per gli studenti, anche alla luce dei dati prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è irrilevante. Un maggiore livello di attenzione va posto nei confronti degli operatori scolastici nella fascia d’età compresa tra i 50 e 70 anni, ma, anche in questo caso, l’incidenza, seppur minore rispetto alle età superiori, non appare particolarmente rilevante quando non connessa con altre patologie.
Inoltre, il piano vaccinale, aperto a tutte le fasce di età a partire dal 6 giugno 2021, dovrebbe scongiurare nuove ondate di infezioni.

La Responsabilità Civile della scuola

In relazione alla scuola, l’aspetto più importante in questo contesto riguarda certamente la Responsabilità Civile del Dirigente Scolastico, nel suo ruolo di Datore di Lavoro.
L’INAL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro, fatte salve le ipotesi di riconoscimento di responsabilità, per le quali l’INAIL ha diritto di agire in rivalsa ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Lazione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro riguarda i casi di mancata adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, i sistemi di protezione individuale. Dovrà comunque provare l’inadempimento agli obblighi di legge a carico del datore di lavoro.
Ne deriva, quindi, che, prima di valutare una copertura specifica legata al Covid19, andrà attentamente verificata l’esistenza e la portata della sezione RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) nella polizza di Responsabilità Civile dell’Istituto, a tutela dalle eventuali rivalse INAIL.
Nel caso di coperture per il rischio Covid19 nella scuola, l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente importante per aiutare la scuola nella scelta più appropriata.

Se desideri maggiori informazioni circa il Rischio Pandemico nella scuola, contattaci qui.

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La poliennalità dei contratti assicurativi

Seppur con minore frequenza rispetto al passato, continuano a permanere, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, dei dubbi circa la poliennalità dei contratti assicurativi scolastici.

Liceità e vantaggi nella stipula dei contratti poliennali

A riguardo occorre ricordare, in premessa, come l’Art. 97 della Costituzione italiana individui tra i principi fondamentali della Pubblica amministrazione, il buon andamento. Alla base di questa previsione normativa ci sono: l’economicità, la rapidità, l’efficacia, l’efficienza e il miglior contemperamento dei vari interessi da adottare nei processi.
È proprio sulla base di questi principi che la stipula di contratti assicurativi di durata poliennale non solo è legittimata, ma addirittura consigliabile.
Un contratto assicurativo di durata poliennale offre, alla luce dei criteri sopracitati, una serie di importanti vantaggi.

Economicità, rapidità e contemperamento dei vari interessi:

  • Le procedure selettive, anche quelle ad affidamento diretto, necessitano di tempistiche specifiche e precisi passaggi formali. Limitare il numero di procedure, limita il rischio di errore. Limitare il numero di procedure si traduce, inoltre, in una riduzione del potenziale rischio di contenzioso con gli operatori economici e in un risparmio di tempo per il personale amministrativo;
  • Nella maggioranza dei casi i contratti assicurativi poliennali risultano essere più convenienti sotto il profilo economico di quanto non siano quelli stipulati anno per anno. Le Imprese assicuratrici, a fronte di Contratti assicurativi di durata poliennale, alla luce dell’elevato numero di assicurati e del valore complessivo dell’appalto, tendono ad offrire premi decisamente più contenuti rispetto alla base d’asta proposta (minor premio) ovvero a riconoscere massimali più elevati

Efficacia e efficienza:

  • Contratti assicurativi di durata poliennale stabilizzano per tutto il periodo della polizza assicurativa, le condizioni contrattuali, in un mercato in costante evoluzione com’è, di fatto, quello scolastico. Le società assicuratrici, in relazione all’andamento dei sinistri, tendono a modificare costantemente le condizioni contrattuali e/o i massimali. La durata poliennale di un contratto mette al riparo l’Istituto e gli assicurati da eventuali aggiornamenti peggiorativi delle polizze;
  • Contratti di durata poliennale permettono all’Istituto e alle famiglie di pianificare più agevolmente il contributo da versare, in quanto il premio pro capite resta invariato per tutta la durata del contratto.

Programmazione

Sotto il profilo strettamente normativo l’Art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) impone l’obbligo di programmazione anche su base poliennale.
A completamento di quanto sopra, è poi utile ricordare, inoltre, che il Regolamento di contabilità scolastica, Decreto 28 agosto 2018, n. 129 all’Art. 45, comma 1, punto (d) 4, indica come, per la stipula dei contratti di durata poliennale, occorra esclusivamente la delibera del Consiglio di Istituto.

Il Decreto “Bersani”

La questione relativa alla poliennalità dei contratti assicurativi è stata, nel corso degli ultimi anni, al centro di un’importante serie aggiornamenti. 
La Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Decreto Bersani), prevedeva la possibilità di recedere dal contratto assicurativo, anche senza formale onere di motivazione, al termine di ogni annualità. Il successivo aggiornamento normativo, introdotto dall’Art. 21 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 anche sotto la spinta delle lobby delle Compagnie Assicuratrici, ha nuovamente modificato l’Art. 1899 del Codice Civile, prevedendo, nel caso di polizze poliennali, la possibilità di recesso anticipato, solo trascorsi 5 anni dalla stipula della polizza.

L’intervento del broker assicurativo

Le Condizioni Contrattuali redatte dal broker assicurativo specializzato tuttavia, in deroga all’Art. 1899 del Codice Civile, possono prevedere la possibilità di recedere annualmente dal contratto. Ne deriva che, in relazione alla poliennalità dei contratti assicurativi scolastici, nell’eventualità che la polizza o il servizio risultassero inadeguati alle necessità dell’Istituto, quest’ultimo potrà, al termine di ogni annualità, recedere dal contratto ed esperire una nuova procedura selettiva: un innegabile vantaggio che permette alla scuola di poter scegliere con maggiore sicurezza e tranquillità.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla poliennalità delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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ScuolaBroker è partner FOE

ScuolaBroker è partner FOE, infatti CdO Opere Educative – FOE ci ha scelto come riferimento per i servizi assicurativi degli associati.

CdO Opere Educative è una delle primarie associazioni nazionali finalizzata all’educazione, formazione e istruzione dei giovani.

Costituitasi a Milano nel 1996, CdO Opere Educative, raggruppa in tutto il territorio nazionale circa 200 enti gestori. Cooperative Sociali, Fondazioni, Enti religiosi, Imprese sociali e Società per un totale di più di 700 istituti scolastici di ogni ordine e grado. Quasi 60mila alunni e oltre 5mila lavoratori tra personale docente e non docente. Nella propria azione di promozione, CdO Opere Educative ha scelto Scuolabroker come partner per garantire a tutte le realtà associate l’assistenza specifica ad un funzionale processo di selezione delle coperture assicurative. Il servizio è prestato senza oneri diretti a carico degli associati allo scopo di fare fronte in modo appropriato, alla copertura dei rischi.

All’interno di quest’accordo, Scuolabroker offrirà gratuitamente agli economati scolastici una prestazione di consulenza professionale chiamata: Analisi di Valutazione del Rischio Assicurativo Generale.

Attraverso questo strumento l’Ente Gestore Associato FOE potrà verificare la reale efficacia delle coperture attualmente sottoscritte. Uno strumento specialistico con cui valutare la portata delle coperture attualmente in essere e apportare le eventuali integrazioni necessarie per erogare in sicurezza compiti e servizi.

Anche il settore scolastico privato come quello pubblico, infatti necessita di una collaborazione tecnica concreta e qualificata, finalizzata a gestire le reali problematiche assicurative, che solo un intermediario assicurativo professionale preparato e indipendente è in grado di offrire.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative FOE contattaci qui.

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Il brokeraggio assicurativo non è un servizio ancillare alla polizza

Alcune ricognizioni di mercato, in ambito scolastico, evidenziano come il mandato di intermediazione assicurativa sia affidato senza selezione. La motivazione starebbe nel fatto che il mandato di brokeraggio sarebbe un servizio ancillare alla polizza assicurativa.

Cosa sono i servizi “ancillari”

I servizi ancillari sono tutte quelle prestazioni facoltative, non obbligatorie e onerose vendute unitamente ad una prestazione diversa da quella a cui fa riferimento il servizio ancillare.
Gli esempi sono molteplici: nell’acquisto di un biglietto aereo, la priority d’imbarco è un servizio ancillare. Sempre in ambito turistico, la garanzia assicurativa contro l’annullamento del viaggio è un servizio ancillare. Un altro esempio di servizio ancillare, in relazione al mutuo della casa, è la polizza assicurativa volta a tutelare il mutuatario in caso di perdita del lavoro, morte o invalidità permanente del mutuante.
Com’è facilmente intuibile il servizio di brokeraggio assicurativo non può essere considerato un servizio ancillare alla polizza. Con il servizio di brokeraggio l’Amministrazione scolastica acquista una prestazione professionale, separata e indipendente dalla polizza.

La determinazione ANAC

Proprio l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nella Determinazione 13.03.2013, n. 2, evidenzia come, nel settore pubblico, i due servizi (brokeraggio e polizza) debbano essere svincolati a partire dalla fase di selezione. Afferma l’ANAC: “La possibilità di affidare congiuntamente l’incarico di consulenza assicurativa e di ricerca della polizza assicurativa è stigmatizzata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto ritenuta idonea ad escludere dal confronto concorrenziale imprese che potrebbero presentare offerte concorrenziali per uno solo dei due servizi”.
Allo stesso modo, il parere di precontenzioso dell’ANAC, 30.01.2014 n. 18, definisce: “Illegittima commistione tra scelta del broker e della compagnia assicuratrice, in quanto vanno affidate a due differenti ed autonome procedure selettive, ordinate in sequenza logica ed entrambe improntate ai criteri di trasparenza e parità di trattamento, che impongono la previa definizione dei criteri di aggiudicazione e della commissione di brokeraggio“.

L’utilità della scuola

Inutile quindi sottolineare come la mancata selezione del broker assicurativo non è di nessuna utilità per la scuola. Oltre a essere carente dell’aspetto competitivo, non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità ed evidenza pubblica. La mancata selezione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante, sia sul piano giurisdizionale amministrativo che su quello della responsabilità penale.

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L’indipendenza del Broker

Nel panorama assicurativo scolastico, il broker è un consulente che affianca l’Amministrazione cliente nell’analisi delle proprie necessità, interfaccia le Società assicuratrici del mercato di riferimento e promuove le coperture più idonee.

I requisiti del broker

Professionalità e indipendenza sono le caratteristiche fondamentali che rendono il broker un partner indispensabile dell’assicurato. Professionalità per assistere l’Amministrazione scolastica nell’analisi, nella stipula e successiva gestione delle polizze e nella definizione dei sinistri. Indipendenza per esaminare, senza alcun vincolo e in piena libertà, le offerte e le disponibilità delle varie Società di Assicurazioni.
L’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792 definiva broker il professionista che mette in relazione diretta un terzo con le Compagnie di Assicurazione. Il broker con le società assicuratrici non dev’essere: «vincolato da impegni di sorta».
Analogo concetto è espresso nel Codice delle Assicurazioni Private, D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209. L’Art. 109, comma 2, lett. (b) definisce i Broker: “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Per esercitare l’attività di broker la normativa richiede severi requisiti di onorabilità, di professionalità, di formazione e aggiornamento professionale. La norma prevede l’obbligo di stipula di un’idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale per negligenze ed errori professionali. Il broker, da ultimo dovrà aderire anche all’apposito Fondo di Garanzia gestito da CONSAP.

Come stabilire l’indipendenza del broker

Il Broker quindi, per definizione, non è legato a nessuna società assicuratrice. A maggior ragione se il suo intervento professionale è rivolto nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, questo non risolve il problema di fondo: com’è possibile stabilire a priori l’indipendenza dell’intermediario assicurativo quando i requisiti sopra esposti sono comunque rispettati?
Il numero delle amministrazioni scolastiche gestite, o gli anni di presenza sul mercato, da un lato appaiono assolutamente inutili per stabilirne l’indipendenza. Dall’altro risultano perfino fuorvianti: un intermediario infatti non è più indipendente in relazione al numero di scuole gestite e neppure in funzione del numero di anni in cui opera.

Un buon sistema per verificare l’indipendenza del broker è il numero di Compagnie di Assicurazione con cui il professionista intermedia i contratti di assicurazione.
Le società specializzate operanti in ambito scolastico sono poche e molto qualificate.
Quando un broker intermedia i contratti scolastici con un solo operatore, oppure con un ridotto numero di operatori non specializzati, pur rispettando formalmente i presupposti di indipendenza, di fatto o non li applica. Inoltre la sua capacità di intermediazione è fortemente limitativa per l’Amministrazione scolastica.

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Benvenuta Mariella!

Mariella Zontone opera nel mercato scolastico piemontese da più di 25 anni, collaborando con primarie società prevalentemente in ambito editoriale.

Dopo una parentesi di qualche anno torna nel mercato assicurativo scolastico con AB International – ScuolaBroker.

Diamo con piacere il nostro migliore benvenuto a bordo a Mariella che, dallo scorso mese di febbraio, ha iniziato a lavorare con noi.

Facciamo a lei, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova importante sfida professionale.

Mariella è disponibile al numero telefonico 349 0098811 oppure alla sua mail diretta, all’indirizzo: mariella.zontone@abint.it
Puoi contattare Mariella anche attraverso il suo l’account Linkedin oppure sulla pagina del nostro sito web.

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Il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio

In qualità di Dirigente Scolastico volevo sapere se il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio? Ci ha contattato un broker e comunicandoci che, essendo il mandato di brokeraggio gratuito, non occorre che la scuola richieda il CIG.

Sul tema dell’ onere indiretto del mandato di brokeraggio assicurativo le autorità di controllo si sono espresse più volte. Questa presunta “gratuità” potrebbe tuttavia ingenerare qualche confusione. Vale dunque la pena fare alcune precisazioni.

Che cos’è e a cosa serve il CIG

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è una sequenza di 10 caratteri alfanumerici adottato in Italia nella Pubblica Amministrazione per identificare una gara d’appalto, il contratto e il relativo pagamento.
Il CIG, istituito dall’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Antimafia) permette la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione. Il CIG è richiesto dal responsabile del procedimento (RUP) all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici prima dell’inizio delle procedure d’appalto. Il Codice dovrà essere richiamato in ogni atto successivo, dalle fatture elettroniche emesse alle Pubbliche Amministrazioni, ai bonifici di pagamento, fino ai Contratti sottoscritti con gli operatori economici.

Tracciabilità dei flussi

Erroneamente, alcune scuole, ritengono che il CIG sia adottato esclusivamente per tracciare i flussi finanziari della PA o per controllare la spesa pubblica.
Tutto questo è assolutamente vero ma parziale. Il compito primario del CIG è identificare e monitorare univocamente ogni procedura di selezione.
L’Autorità, attraverso il CIG, registra quante e che tipo di procedure sono effettuate dalla PA, in che ambiti e con quali risultati.
Esistono tuttavia una serie di contratti o transazioni per cui non c’è obbligo di CIG. Ad esempio: i contratti di lavoro, gli appalti per energia, acqua, la movimentazione di denaro da parte delle PA verso altri enti pubblici. Non c’è obbligo di CIG per le spese delle attività istituzionali, i risarcimenti assicurativi, i contratti per servizi degli Istituti bancari centrali e le iniziative di sponsorizzazione.
L’elenco completo delle attività che sono esonerate dalla richiesta del CIG è contenuto nelle FAQ dell’ANAC al punto A8.

Il CIG per il brokeraggio assicurativo

Circa l’intermediazione assicurativa (brokeraggio) non esiste nessun esonero: il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio. L’ANAC nelle FAQ informative evidenzia, al punto A11, come il CIG d’essere richiesto per anche per il mandato di brokeraggio assicurativo.
La richiesta dev’essere fatta anche per “gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” (ad es.: le Società Assicuratrici) e come: “in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti forniti nella FAQ relativa all’affidamento di servizi di tesoreria/cassa”, ovvero “all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso (importo economico n.d.r.) – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.
La mancata richiesta del CIG da parte della P.A. è sanzionata fino al 10% dell’importo della transazione.

Se desideri maggiori informazioni sulle procedure per la selezione del broker, contattaci qui.

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La gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo

La presupposta gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo è un tema frequentemente dibattuto nella scuola e spesso motivo di mancata selezione ad evidenza pubblica.

Come viene retribuito il broker assicurativo?

Il brokeraggio assicurativo è un intervento professionale di analisi, ricerca ed assistenza.
Il Legislatore, con il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all’Art. 120 bis, stabilisce come può essere erogato il compenso percepito dall’intermediario. Tre sono le modalità:

  • un onorario corrisposto direttamente dal cliente 
  • una commissione inclusa nel premio assicurativo
  • una formula mista diretta e inclusa nel premio

E’ possibile, infatti, servirsi di un broker per avere una consulenza indipendente sulle polizze in corso, al fine di valutare la loro idoneità al rischio corso e/o l’operato del loro intermediario.
Come pure è pensabile chiedere una consulenza preventiva a un broker, per poi stipulare le polizze con un altro intermediario o in modo autonomo. Quest’ultima ipotesi indicata dall’ANAC anche nel parere di precontezionso n. 18 del 30/01/2014, serve a tener distinte le componenti del servizio assicurativo (consulenza intermediazione) che appartengono a due mercati distinti.

La commissione inclusa nel premio assicurativo

Da una decina d’anni la giurisprudenza s’è espressa ribadendo che la provvigione è parte integrante del premio assicurativo e che il broker non potrà mai essere considerato un costo aggiunto.
«[…] le commissioni sono parte delle aliquote che normalmente le Compagnie di Assicurazione riconoscono alla propria rete di vendita diretta – ossia le Agenzie. […] Sia che il cliente si rivolga al broker, sia che si rivolga all’agente, le commissioni, predeterminate dalla Compagnia Assicuratrice nella voce “caricamento oneri di gestione e di distribuzione” e computate nel premio complessivo, saranno le medesime». (TAR Veneto – sentenza 01368/2009).

L’onere indiretto della commissione

Per l’Amministrazione scolastica, quindi, il servizio di intermediazione assicurativa è un onere indiretto, riconosciuto dalle Società assicurative direttamente al broker.
Per questo motivo, in fase selettiva del servizio di brokeraggio, è necessario richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG).
La precisazione è presente nelle FAQ che l’ANAC mette a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche in relazione all’obbligatorietà dell’acquisizione del CIG.
La scuola dovrà trasmettere all’Autorità: “[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione.”

Se desideri maggiori informazioni in relazione al costo del brokeraggio assicurativo, contattaci qui.

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Il Canone di Adeguatezza

Che cos’è il Canone di adeguatezza assicurativa e perché risulta fondamentale nella valutazione del contratto?
Dal punto di vista giuridico, l’adeguatezza è l’idoneità, organizzativa e funzionale a svolgere i compiti e le funzioni che sono attribuite per legge.

La congruità del contratto assicurativo

Nella stipula di un contratto assicurativo complesso, come quello scolastico, è importante capire se la polizza sia effettivamente utile a coprire i rischi specifici.
Proprio a questo fine il legislatore, con l’Art. 120, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private, impone alle Compagnie e agli intermediari di valutare che la soluzione offerta sia adeguata alle reali esigenze del contraente.

Le differenze tra un contratto favorevole e un contratto adeguato

Un contratto adeguato non è semplicemente un articolato di clausole complessivamente favorevole alla scuola, bensì è l’opzione migliore tra le offerte di copertura realisticamente reperibili sul mercato.
Per confezionare un contratto favorevole è sufficiente avere un buon bagaglio culturale di diritto delle assicurazioni. Un contratto che risponde al Canone di Adeguatezza richiede un’attenta attività informativa presso la scuola e un esteso sondaggio delle formule contrattuali disponibili sul mercato. Infine prevede la capacità di stendere un capitolato che incorpori le predette informazioni risultando efficace per la scuola ma altresì allettante per il mercato assicurativo.

L’operatività del broker nella redazione di un contratto adeguato

In un nostro precedente articolo abbiamo già avuto modo di fare una valutazione sull’operatività di un Broker Assicurativo. Soprattutto in questo caso, l’azione del professionista diventa determinante.
Il contratto standardizzato proposto dalla Società assicuratrice potrebbe non essere adeguato alle reali esigenze dell’Amministrazione Scolastica contraente. Tuttavia un contratto favorevole, non preceduto da un’attenta analisi del mercato, rischia di tradursi in una gara deserta, con conseguente ritardo nell’acquisizione del servizio da parte della scuola.
L’obbligo legale del Broker Assicurativo di delineare un contratto adeguato risponde un ulteriore livello di garanzia per la scuola.
A tal proposito va sottolineata la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013dell’ANAC, nella parte in cui indica che “L’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione“.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al canone di adeguatezza assicurativa, contattaci qui.