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Contributo da versare all’ANAC per il servizio di brokeraggio assicurativo

Il 17 gennaio 2022 l’USR Campania ha inoltrato, alle scuole campane, la circolare 159/E in relazione al Contributo ANAC per il servizio di brokeraggio.
Accogliamo con enorme soddisfazione questa puntualizzazione perché ci consente di ribadire alcuni concetti normativi già espressi nel corso degli anni.

Il mandato di brokeraggio nella Pubblica Amministrazione scolastica è lecito.

Intorno alla figura del Broker assicurativo, soprattutto in ambito scolastico, nel tempo, si sono affacciati una serie di dubbi. Le controversie più che sulla reale efficacia del servizio, riguardavano la possibilità che la scuola potesse affidare legalmente un incarico a questo tipo di professionista.
Le autorità di controllo, negli anni si sono espresse chiaramente sul tema e, anche sotto il profilo della liceità, non ci sono più dubbi.
Ultimo, in questo senso, solo in ordine di tempo, è il Quaderno n. 4 messo a disposizione dal MUIR lo scorso novembre.
L’USR Campania ribadisce precisamente questa posizione. Aspetto che consentendo alla scuola di affidare ad un professionista in un ambito così delicato come quello della prevenzione del rischio nella scuola.

L’affidamento al broker assicurativo necessita dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG)

Nel corso degli anni, molto s’è discusso in relazione all’acquisizione del CIG per il servizio di brokeraggio assicurativo. La non onerosità diretta del servizio, poteva infatti far presupporre che questo passaggio fosse superfluo.
La Circolare dell’USR Campania, riportando le indicazioni contenute sul sito dell’ANAC, alla FAQ A11 evidenzia come l’acquisizione del CIG sia un obbligo inderogabile, indipendentemente dal fatto che: “gli oneri [siano] posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” ovvero siano pagati dalle Società assicuratrici.
Il passaggio in questione rimanda alla FAQ A10 nella quale si evidenzia come, nel caso del broker assicurativo, essendo l’onere indiretto: “il campo relativo all’importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda “Fase di aggiudicazione” può all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.

Il contributo da versare all’ANAC per il servizio di brokeraggio assicurativo è un obbligo esclusivo solo sopra i 40.000,00 euro

In relazione al contributo ANAC per il brokeraggio assicurativo, questo diventa un obbligo solo nel caso in cui l’importo stimato del servizio sia superiore ai 40.000,00 euro.
Anche in questo caso l’ANAC chiarisce quest’aspetto sulla propria pagina istituzionale al Punto 3.1. La Stazione Appaltante e/o l’Operatore economico sono esentati dall’obbligo del versamento della contribuzione all’Autorità per le: “procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori per le quali è prevista l’acquisizione dello SmartCIG”.
Per quanto riguarda la scuola, nella quasi totalità dei casi, ed eventualmente solo nei casi di reti di scuole molto estese, il broker non percepisce una commissione superiore alla soglia prevista per lo SmartCIG.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione al contributo da versare all’ANAC per il mandato di brokeraggio assicurativo, contattaci qui.

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Il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio

In qualità di Dirigente Scolastico volevo sapere se il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio? Ci ha contattato un broker e comunicandoci che, essendo il mandato di brokeraggio gratuito, non occorre che la scuola richieda il CIG.

Sul tema dell’ onere indiretto del mandato di brokeraggio assicurativo le autorità di controllo si sono espresse più volte. Questa presunta “gratuità” potrebbe tuttavia ingenerare qualche confusione. Vale dunque la pena fare alcune precisazioni.

Che cos’è e a cosa serve il CIG

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è una sequenza di 10 caratteri alfanumerici adottato in Italia nella Pubblica Amministrazione per identificare una gara d’appalto, il contratto e il relativo pagamento.
Il CIG, istituito dall’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Antimafia) permette la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione. Il CIG è richiesto dal responsabile del procedimento (RUP) all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici prima dell’inizio delle procedure d’appalto. Il Codice dovrà essere richiamato in ogni atto successivo, dalle fatture elettroniche emesse alle Pubbliche Amministrazioni, ai bonifici di pagamento, fino ai Contratti sottoscritti con gli operatori economici.

Tracciabilità dei flussi

Erroneamente, alcune scuole, ritengono che il CIG sia adottato esclusivamente per tracciare i flussi finanziari della PA o per controllare la spesa pubblica.
Tutto questo è assolutamente vero ma parziale. Il compito primario del CIG è identificare e monitorare univocamente ogni procedura di selezione.
L’Autorità, attraverso il CIG, registra quante e che tipo di procedure sono effettuate dalla PA, in che ambiti e con quali risultati.
Esistono tuttavia una serie di contratti o transazioni per cui non c’è obbligo di CIG. Ad esempio: i contratti di lavoro, gli appalti per energia, acqua, la movimentazione di denaro da parte delle PA verso altri enti pubblici. Non c’è obbligo di CIG per le spese delle attività istituzionali, i risarcimenti assicurativi, i contratti per servizi degli Istituti bancari centrali e le iniziative di sponsorizzazione.
L’elenco completo delle attività che sono esonerate dalla richiesta del CIG è contenuto nelle FAQ dell’ANAC al punto A8.

Il CIG per il brokeraggio assicurativo

Circa l’intermediazione assicurativa (brokeraggio) non esiste nessun esonero: il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio. L’ANAC nelle FAQ informative evidenzia, al punto A11, come il CIG d’essere richiesto per anche per il mandato di brokeraggio assicurativo.
La richiesta dev’essere fatta anche per “gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” (ad es.: le Società Assicuratrici) e come: “in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti forniti nella FAQ relativa all’affidamento di servizi di tesoreria/cassa”, ovvero “all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso (importo economico n.d.r.) – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.
La mancata richiesta del CIG da parte della P.A. è sanzionata fino al 10% dell’importo della transazione.

Se desideri maggiori informazioni sulle procedure per la selezione del broker, contattaci qui.