La poliennalità dei contratti assicurativi scolastici
abint Nessun commento

Seppur con minore frequenza rispetto al passato, continuano a permanere, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, dei dubbi circa la poliennalità dei contratti assicurativi scolastici.

Liceità e vantaggi nella stipula dei contratti poliennali

A riguardo occorre ricordare, in premessa, come l’Art. 97 della Costituzione italiana individui tra i principi fondamentali della Pubblica amministrazione, il buon andamento. Alla base di questa previsione normativa ci sono: l’economicità, la rapidità, l’efficacia, l’efficienza e il miglior contemperamento dei vari interessi da adottare nei processi.
È proprio sulla base di questi principi che la stipula di contratti assicurativi di durata poliennale non solo è legittimata, ma addirittura consigliabile.
Un contratto assicurativo di durata poliennale offre, alla luce dei criteri sopracitati, una serie di importanti vantaggi.

Economicità, rapidità e contemperamento dei vari interessi:

  • Le procedure selettive, anche quelle ad affidamento diretto, necessitano di tempistiche specifiche e precisi passaggi formali. Limitare il numero di procedure, limita il rischio di errore. Limitare il numero di procedure si traduce, inoltre, in una riduzione del potenziale rischio di contenzioso con gli operatori economici e in un risparmio di tempo per il personale amministrativo;
  • Nella maggioranza dei casi i contratti assicurativi poliennali risultano essere più convenienti sotto il profilo economico di quanto non siano quelli stipulati anno per anno. Le Imprese assicuratrici, a fronte di Contratti assicurativi di durata poliennale, alla luce dell’elevato numero di assicurati e del valore complessivo dell’appalto, tendono ad offrire premi decisamente più contenuti rispetto alla base d’asta proposta (minor premio) ovvero a riconoscere massimali più elevati

Efficacia e efficienza:

  • Contratti assicurativi di durata poliennale stabilizzano per tutto il periodo della polizza assicurativa, le condizioni contrattuali, in un mercato in costante evoluzione com’è, di fatto, quello scolastico. Le società assicuratrici, in relazione all’andamento dei sinistri, tendono a modificare costantemente le condizioni contrattuali e/o i massimali. La durata poliennale di un contratto mette al riparo l’Istituto e gli assicurati da eventuali aggiornamenti peggiorativi delle polizze;
  • Contratti di durata poliennale permettono all’Istituto e alle famiglie di pianificare più agevolmente il contributo da versare, in quanto il premio pro capite resta invariato per tutta la durata del contratto.

Programmazione

Sotto il profilo strettamente normativo l’Art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) impone l’obbligo di programmazione anche su base poliennale.
A completamento di quanto sopra, è poi utile ricordare, inoltre, che il Regolamento di contabilità scolastica, Decreto 28 agosto 2018, n. 129 all’Art. 45, comma 1, punto (d) 4, indica come, per la stipula dei contratti di durata poliennale, occorra esclusivamente la delibera del Consiglio di Istituto.

Il Decreto “Bersani”

La questione relativa alla poliennalità dei contratti assicurativi è stata, nel corso degli ultimi anni, al centro di un’importante serie aggiornamenti. 
La Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Decreto Bersani), prevedeva la possibilità di recedere dal contratto assicurativo, anche senza formale onere di motivazione, al termine di ogni annualità. Il successivo aggiornamento normativo, introdotto dall’Art. 21 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 anche sotto la spinta delle lobby delle Compagnie Assicuratrici, ha nuovamente modificato l’Art. 1899 del Codice Civile, prevedendo, nel caso di polizze poliennali, la possibilità di recesso anticipato, solo trascorsi 5 anni dalla stipula della polizza.

L’intervento del broker assicurativo

Le Condizioni Contrattuali redatte dal broker assicurativo specializzato tuttavia, in deroga all’Art. 1899 del Codice Civile, possono prevedere la possibilità di recedere annualmente dal contratto. Ne deriva che, in relazione alla poliennalità dei contratti assicurativi scolastici, nell’eventualità che la polizza o il servizio risultassero inadeguati alle necessità dell’Istituto, quest’ultimo potrà, al termine di ogni annualità, recedere dal contratto ed esperire una nuova procedura selettiva: un innegabile vantaggio che permette alla scuola di poter scegliere con maggiore sicurezza e tranquillità.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla poliennalità delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.