gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo
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La presupposta gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo è un tema frequentemente dibattuto nella scuola e spesso motivo di mancata selezione ad evidenza pubblica.

Come viene retribuito il broker assicurativo?

Il brokeraggio assicurativo è un intervento professionale di analisi, ricerca ed assistenza.
Il Legislatore, con il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all’Art. 120 bis, stabilisce come può essere erogato il compenso percepito dall’intermediario. Tre sono le modalità:

  • un onorario corrisposto direttamente dal cliente 
  • una commissione inclusa nel premio assicurativo
  • una formula mista diretta e inclusa nel premio

E’ possibile, infatti, servirsi di un broker per avere una consulenza indipendente sulle polizze in corso, al fine di valutare la loro idoneità al rischio corso e/o l’operato del loro intermediario.
Come pure è pensabile chiedere una consulenza preventiva a un broker, per poi stipulare le polizze con un altro intermediario o in modo autonomo. Quest’ultima ipotesi indicata dall’ANAC anche nel parere di precontezionso n. 18 del 30/01/2014, serve a tener distinte le componenti del servizio assicurativo (consulenza intermediazione) che appartengono a due mercati distinti.

La commissione inclusa nel premio assicurativo

Da una decina d’anni la giurisprudenza s’è espressa ribadendo che la provvigione è parte integrante del premio assicurativo e che il broker non potrà mai essere considerato un costo aggiunto.
«[…] le commissioni sono parte delle aliquote che normalmente le Compagnie di Assicurazione riconoscono alla propria rete di vendita diretta – ossia le Agenzie. […] Sia che il cliente si rivolga al broker, sia che si rivolga all’agente, le commissioni, predeterminate dalla Compagnia Assicuratrice nella voce “caricamento oneri di gestione e di distribuzione” e computate nel premio complessivo, saranno le medesime». (TAR Veneto – sentenza 01368/2009).

L’onere indiretto della commissione

Per l’Amministrazione scolastica, quindi, il servizio di intermediazione assicurativa è un onere indiretto, riconosciuto dalle Società assicurative direttamente al broker.
Per questo motivo, in fase selettiva del servizio di brokeraggio, è necessario richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG).
La precisazione è presente nelle FAQ che l’ANAC mette a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche in relazione all’obbligatorietà dell’acquisizione del CIG.
La scuola dovrà trasmettere all’Autorità: “[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione.”

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