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Il rischio di contenzioso nella scuola

Parlando coi Dirigenti scolastici uno dei maggiori motivi di preoccupazione nella gestione dell’Istituto è legato al rischio di contenzioso nella scuola.
Preoccupazione non certo immotivata, se nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 della Giustizia Amministrativa, il presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, evidenziava come il «disagio sociale», le «incertezze sul lavoro», i «conflitti politico-sociali» e la «crisi del processo di decisione pubblica» siano tra le cause dell’aumento del contenzioso.
A tutto questo, negli ultimi due anni, dobbiamo aggiungere le incertezze legate alla pandemia mondiale.
La scuola è uno degli ambiti in cui, ultimamente, più è cresciuto il livello di contenzioso, sia amministrativo che civile e penale. Una parte è legato al contenzioso relativo ai sinistri degli alunni.

La natura e i motivi del contenzioso per i sinistri

Se, fino ad una quindicina di anni fa, il contenzioso nelle scuole, in relazione agli infortuni scolastici, era circoscritto a quei sinistri di particolare gravità. Negli ultimi anni, complici anche le mutate situazioni sociali, il ricorso al legale è di gran lunga aumentato, anche per i sinistri più lievi. Le ragioni di quest’andamento sono sostanzialmente due, una di carattere fiduciario – comunicazionale e l’altra di carattere economico.

La fiducia

Quando il Dirigente o il Docente di una scuola non riescono a comunicare le motivazioni, le metodiche e le finalità adottate, rischia di far venir meno il rapporto di fiducia tra le famiglie e l’Istituto. Conseguentemente, il rischio di contenzioso aumenta, in quanto la famiglia tende ad imputare all’organizzazione quelle presunte carenze che hanno fatto nascere il sinistro.
Prova ne sia che, nelle scuole private, che godono di un livello di fiducia maggiore, in quanto scelte e pagate direttamente dalle famiglie, il livello di contenzioso è molto contenuto.

L’adeguatezza dei rimborsi

Il secondo motivo è di natura economica. Le famiglie, infatti non ottengono l’adeguato risarcimento delle spese sostenute e/o l’indennizzo sperato, in caso di danno.
Le ragioni delle controversie, in questo secondo caso, sono spesso legate all’inadeguatezza della polizza sottoscritta.
Nella stragrande maggioranza dei casi, le polizze sottoscritte dagli Istituti scolastici sono standardizzate ovvero adattate a tutti gli Istituti, senza differenziazione.
Il rischio più evidente è che, in assenza di una valutazione personalizzata, le scuole sottoscrivano polizze sottodimensionate in relazione al rischio specifico.
La valutazione del massimale, per le Società assicuratrici, non è mai casuale, ma sempre legata a precisi fattori di carattere statistico-matematico. A fronte di premi troppo contenuti, garanzie assicurative particolarmente colpite tendono ad avere massimali ridotti (a volte gravati da scoperti o franchigie), mentre garanzie poco colpite ottengono massimali molto più favorevoli.

L’intervento del broker

I rischi legati alle considerazioni precedenti sono sostanzialmente due: la mancata analisi del rischio specifico e l’inadeguato valore del premio assicurativo offerto dalla scuola, possono comportare risarcimenti scarsi o insufficienti e, di conseguenza, aumentare il rischio di cause o vertenze.
L’azione del broker specializzato, diventa spesso fondamentale per riequilibrare il livello prestazionale e tariffario della polizza e conseguentemente per ridurre il rischio di contenzioso nella scuola.

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Studente disattento

Capita che l’Istituto scolastico sia portato in giudizio per la presunta mancata vigilanza su uno studente disattento.
In questo senso appare chiarificatrice la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione II Civile, Sentenza n. 166 del 17/02/2020.

Il fatto

Il legale di un’alunna rimasta vittima di un infortunio occorso in aula, imputava la causa del sinistro alla negligenza del personale docente.
Uno zaino, mal posizionato, avrebbe fatto inciampare la studentessa che ha riportato una prognosi di 47 giorni.
Il legale evidenziava la responsabilità degli insegnanti per avere permesso agli alunni di posizionare gli zaini accanto ai banchi.
La famiglia si era rivolta inizialmente al Giudice di Pace, in seguito al Tribunale, ma entrambi i gradi di giudizio smentirono la ricostruzione dei fatti. Un testimone aveva, infatti, precisato che la ragazza era inciampata nel piede di un compagno, e non in uno zaino.

La giurisprudenza

Dal punto di vista giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 346 del 27/6/2002 avevano già precisato che la presunzione di responsabilità, posta dall’art. 2048, II° comma del Codice Civile, a carico dei precettori, trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non è invocabile per ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia procurato a sé stesso con la sua condotta.
Nel caso in questione quindi, l’alunna risulta essere caduta inciampando nel piede di un compagno. Il sinistro è quindi ascrivibile alla condotta imprudente della danneggiata e non è imputabile né la scuola, né l’insegnante, bensì il comportamento disattento dello studente.

I motivi del contenzioso

Sotto il profilo assicurativo, le polizze stipulate dalle scuole prevedono il rimborso delle spese relative all’infortunio durante le attività scolastiche. Tuttavia, è bene effettuare un’ulteriore valutazione.
Molto spesso, una delle cause ricorrenti del contenzioso è legata all’esiguità del rimborso e/o dell’indennizzo proposto dalla Società Assicuratrice.
Un rimborso o un indennizzo inadeguato, o troppo distante delle aspettative dell’assicurato o della sua famiglia, potrebbe indurre il danneggiato ad imputare la responsabilità dell’evento all’Istituto scolastico, con conseguente nascita del contenzioso.

L’adeguatezza della polizza assicurativa

La stipula di contratti inadeguati alla tipologia di rischio o dal limitato rimborso economico è spesso generata da una valutazione del rischio insufficiente o ad un premio troppo contenuto che, contrattualmente, si tramutano in indennizzi insufficienti.
L’attività istruttoria legata alla stipula della polizza assicurativa è un processo impegnativo che necessita della conoscenza approfondita non solo delle dinamiche scolastiche, ma anche dei processi legati all’assunzione del rischio da parte delle Società assicuratrici. Per questo motivo, l’intervento di un broker assicurativo specializzato tende ad adeguare i singoli aspetti rendendo la polizza assicurativa corrispondente alle reali necessità dell’Istituto.

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