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La responsabilità del broker nei confronti della scuola

Nel corso di un incontro on-line il relatore affermava che, nel caso di inadeguatezza della polizza assicurativa, in presenza del broker, l’Amministrazione scolastica era esonerata da responsabilità diretta. L’affidamento del mandato assicurativo al broker, infatti sposterebbe la responsabilità dal Dirigente scolastico all’intermediario che ne risponderebbe anche economicamente. È vero?

L’affermazione è vera solo in parte e certamente merita di un approfondimento.

Le indicazioni delle Autorità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), già in un parere del 2009, precisa alcuni aspetti relativi alla responsabilità. “Preliminarmente – afferma l’AGCM – è utile ricordare che la figura del broker di assicurazione è assimilabile a quella di un mediatore al quale, colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o per assistenza nella scelta della copertura assicurativa”. “Al broker, pertanto – continua l’Autorità – potranno essere affidate attività di consulenza antecedenti alla deliberazione del bando […] e di gestione del rapporto contrattuale successivamente all’aggiudicazione alle compagnie assicurative”.
Ne deriva che il broker può assistere l’Amministrazione scolastica nello studio del rischio da assicurare e nella predisposizione delle condizioni contrattuali. Potrà anche esprimere un parere in relazione alla valutazione delle offerte verificando l’adeguatezza delle stesse con le esigenze dell’Istituto. Il Broker, tuttavia, non potrà mai intervenire direttamente né sul processo di aggiudicazione, né sulla stipula del contratto.

La responsabilità dell’Amministrazione

Rimane sempre in capo all’Amministrazione la scelta della compagnia di assicurazione cui affidare la copertura rischi.
La scelta della Società assicuratrice dovrà avvenire sempre nel rispetto delle norme di evidenza pubblica. Non è quindi possibile demandare al broker non solo la stipula ma anche la scelta della Società Assicuratrice.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 102 del Codice dei Contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 resta in capo al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di conformità per i servizi acquistati.
In altre parole, è responsabilità dell’Amministrazione verificare, anche con la consulenza del broker, che il servizio sia corrispondente a quanto richiesto in fase selettiva.
Ne deriva che il mandato di brokeraggio non esonera assolutamente l’Amministrazione dalla responsabilità diretta.

La responsabilità del Broker

Quali sono quindi i profili di responsabilità del broker?
Possiamo ipotizzarne almeno due. Qualora il contratto assicurativo risulti privo dei requisiti di adeguatezza, a causa della negligenza del broker, è certamente ravvisabile la responsabilità di quest’ultimo nei confronti dell’Amministrazione Scolastica.
Tuttavia sorge spontanea una domanda: se il broker non è stato in grado di stilare un contratto adeguato, quali sono le competenze richieste e i criteri che l’Amministrazione ha adottato nella scelta del broker? Esattamente come per tutti i contratti, anche per il brokeraggio assicurativo, il RUP è responsabile della verifica di conformità del servizio acquistato.
Un ulteriore profilo di responsabilità è invece quello legato ad attività specifiche inserite nel contratto di brokeraggio.
Qualora il broker causasse un danno diretto all’Amministrazione, quest’ultima potrà rivalersi sull’intermediario.
È proprio a tal fine che la normativa prevede che il broker, come tutti professionisti, stipuli una polizza di Responsabilità Civile professionale per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causate a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla responsabilità del broker nei confronti della scuola, contattaci qui.

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Assicurazione alunni con elenco nominativo

Per quest’anno scolastico il nostro Istituto ha effettuato il pagamento dell’assicurazione alunni con elenco nominativo. La scelta è stata dettata dal mancato raggiungimento della percentuale minima di tolleranza prevista dalla polizza per la copertura globale degli studenti. Un alunno, la cui famiglia non ha pagato il premio, s’è infortunato in palestra. Se la famiglia provvedesse ora al pagamento del premio, la società assicuratrice liquiderebbe il danno?

I contratti assicurativi scolastici, di norma, prevedono tempi per il pagamento delle polizze differenti rispetto alla data di decorrenza della polizza scolastica.
Questa modalità agevola la scuola nella raccolta del premio degli alunni e degli operatori scolastici.

La decorrenza della polizza assicurativa

La data di decorrenza è conseguente all’emissione della polizza. Nelle assicurazioni in generale, questa avviene al momento del pagamento del premio assicurativo.
I contratti assicurativi scolastici possono prevedere un pagamento del premio posticipato rispetto alla decorrenza della polizza, ma questa non è una regola assoluta.
La maggior parte delle società assicuratrici prevede il pagamento del premio entro il 90° giorno dalla data di decorrenza. Questa regola, per alcune società riguarda tutta la popolazione scolastica, per altre solo gli studenti. Tempi e modalità di pagamento, sono definiti nel singolo contratto.
Per questo motivo è sempre bene verificare con attenzione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, tempi e modalità di pagamento.

Assicurazione per conto altrui

Nel caso dell’assicurazione scolastica è bene ricordare che questa è stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile.
La scuola quindi stipula una polizza per conto degli studenti e degli operatori. Questi, nel periodo di validità dell’assicurazione, risulteranno coperti per le attività e nei modi previsti dal contratto.
Nelle coperture assicurative della scuola è possibile prevedere la copertura globale di tutta la popolazione scolastica o in alternativa la copertura ad elenco nominativo.

Assicurazione con elenco nominativo

Di norma la copertura ad elenco nominativo è normalmente utilizzata per i dipendenti. Costoro infatti sono liberi di scegliere se assicurarsi o meno.
Il relazione agli studenti, anche in osservanza delle disposizioni ministeriali, la polizza dovrebbe essere pagata obbligatoriamente. Tuttavia la mancanza di potere impositivo della scuola prevede che la formula ad elenco nominativo talvolta venga applicata anche per gli studenti.
Il rischio come in questo caso è che, per lo studente non pagante, la copertura assicurativa non sia operante.

Il pagamento del premio assicurativo  

L’Art. 1901 del Codice Civile, indica come, in mancanza del pagamento: “[…] l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto”.
Per la famiglia sarà quindi sempre possibile pagare il premio anche dopo la scadenza del termine, tuttavia la copertura entrerà in vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento e non avrà valenza retroattiva. Nel caso in questione, quindi, la società assicuratrice non pagherà il sinistro ma metterà in copertura l’alunno dal giorno successivo alla data di pagamento del premio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative stipulate con elenco nominativo, contattaci qui.

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Riunione del Collegio dei Docenti

Alla luce dell’inagibilità temporanea dell’aula magna dell’edificio scolastico, ho deciso di convocare la riunione del Collegio dei Docenti, all’interno del cineteatro parrocchiale. Ho preso accordi in questo senso con il responsabile della parrocchia. Mi chiedo tuttavia: in caso di sinistro occorso ad un docente, la polizza coprirebbe il danno?

La normativa di riferimento in relazione al Collegio dei Docenti è nell’art. 7 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Il decreto ne stabilisce la composizione, le finalità e le modalità esecutive.

La convocazione del Collegio dei Docenti

Ai sensi della normativa in essere, la riunione del Collegio prevede una convocazione formale.
La convocazione viene fatta dal Dirigente Scolastico o da almeno 1/3 dei docenti dell’Istituto.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 105/1975, la convocazione deve essere disposta, con un preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione, mediante comunicazione formale inviata ai singoli membri e avviso affisso all’albo.
Nulla vieta che l’incontro si svolga fuori dai locali scolastici, anche on-line, come durante la pandemia, tuttavia, la scelta dev’essere motivata. Occorre, infatti, ricordare che il Collegio dei Docenti è un’attività lavorativa a tutti gli effetti ed anche un’eventuale assenza va, quindi, sempre motivata.
Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare precisamente i docenti in relazione ad orari e luogo della riunione, evidenziando, anche sinteticamente, le motivazioni per cui l’incontro si svolge al di fuori dei locali dell’Istituto.

Le coperture assicurative

Il Collegio dei Docenti è a tutti gli effetti, come detto, un’attività lavorativa.
Ne deriva che tutti i soggetti presenti sono in copertura assicurativa, sia in itinere, sia durante la riunione.
In caso di infortunio, trattandosi esclusivamente di dipendenti dell’Amministrazione scolastica, la tutela INAIL è garantita.
Analogamente all’INAIL anche la polizza scolastica integrativa copre il sinistro. In questo caso, tuttavia, essa potrà intervenire esclusivamente a favore dei docenti che hanno pagato il premio.
La tutela, in questa seconda ipotesi, prevede le garanzie e i massimali contemplati in polizza.
Occorrerà verificare la presenza della copertura in itinere, il massimale delle spese mediche e il risarcimento nei casi di invalidità.

La responsabilità del proprietario dell’immobile

Resta inteso che le polizze assicurative escludono dal risarcimento la responsabilità diretta del proprietario dell’immobile.
Nel caso il dipendente fosse vittima di infortunio a causa di uno scalino sbrecciato, di una sedia rotta o del pavimento bagnato e non segnalato, la società assicuratrice potrebbe non pagare il danno chiedendo di aprire il sinistro con la polizza di Responsabilità Civile del proprietario.
In alternativa, potrebbe liquidare il danno e successivamente rivalersi sul proprietario dell’immobile.
Per ovviare a queste problematiche è sempre opportuno stilare un protocollo d’intesa tra l’Istituto e il proprietario dell’immobile che identifichi precisamente i rispettivi ambiti di responsabilità. È sempre utile, inoltre, predisporre una ricognizione del locale prima dell’incontro, per valutare precisamente lo stato della sala.
In tutti questi casi l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile per definire l’aspetto assicurativo del protocollo d’intesa.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla tutela assicurativa degli organi collegiali, contattaci qui.

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Morte in itinere

I recenti avvenimenti che hanno visto la morte in itinere di una docente di 55 anni, mentre si stava recando a scuola, ci offrono l’occasione per alcuni approfondimenti.
L’infortunio in itinere è normalmente ricompreso nel novero degli infortuni sul lavoro coperti dalla tutela assicurativa obbligatoria dell’INAIL, così come dall’assicurazione scolastica integrativa.

La copertura assicurativa INAIL

Ai sensi del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 12 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l’infortunio in itinere è quello occorso al lavoratore lungo il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. È itinere anche il percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, o anche quello che collega il luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L’infortunio in itinere è indennizzato in relazione agli eventi connessi alla circolazione dei veicoli (incidenti stradali, investimenti). L’indennizzo prevede anche altri eventi dannosi, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, ricollegabili allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. La giurisprudenza ha riconosciuto, ad esempio, la tutela assicurativa anche in relazione ai danni fisici subiti in occasione di rapina o di violenza sessuale  in occasione della percorrenza del tragitto casa-lavoro.

Il caso morte

In caso di morte a seguito di infortunio in itinere, l’INAIL eroga una rendita al partner e ai figli superstiti. In mancanza di questi ai genitori, fratelli e/o sorelle. Dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima del: 50% al partner, 20% a ciascun figlio. La somma totale della rendita ai superstiti non può comunque superare il 100% della retribuzione complessiva presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’INAIL eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita. L’anticipazione è pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.
L’INAIL eroga altresì un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte conseguente ad infortunio in itinere. Dal 1° gennaio 2019 l’importo è pari a 10.000,00 euro, non soggetto a tassazione Irpef.

La copertura assicurativa integrativa

In relazione alle modalità di gestione in caso di morte in itinere, ci siamo già occupati in un precedente articolo.
Analogamente all’INAIL, anche la polizza scolastica integrativa, di norma, prevede l’erogazione di una somma in caso di morte accaduta in itinere. L’ammontare del risarcimento è previsto nell’ambito del massimale della polizza stipulata. A differenza dell’INAIL, non è prevista una rendita, inoltre, i beneficiari sono tutti i soggetti testamentari o legittimi.
Resta importante verificare, o far verificare al Broker assicurativo specializzato, l’importo del massimale. Quest’ultimo, infatti, dovrà essere adeguato alle reali necessità dell’Istituto contraente.

Il suicidio

Allo stato attuale, nel caso particolare della docente campana, è stato ipotizzato che la morte potrebbe essere dovuta a suicidio.
La copertura assicurativa INAIL esclude dal risarcimento questa eventualità. Analogamente, anche le polizze integrative, normalmente escludono il risarcimento il caso di suicidio. È tuttavia interessante notare come la giurisprudenza nel caso di nesso causale tra lo stress maturato nell’ambiente di lavoro e il suicidio, possa prevedere il risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle coperture morte in ambito scolastico, contattaci qui.


 

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La perizia medico-legale

Uno studente del nostro Istituto è stato vittima di un grave sinistro in palestra. Il medico di famiglia ha consigliato i genitori di effettuare una perizia medico-legale, nell’eventualità di un’invalidità permanente. La polizza assicurativa della scuola copre anche le spese del medico legale?

Le lesioni derivanti da un infortunio grave, oltre ad avere un percorso di guarigione lungo, possono portare a conseguenze fisiche permanenti. In caso di dubbio, quindi, è sempre opportuno sottoporsi a perizia medico-legale. La perizia del medico legale è un atto estremamente importante, soprattutto in presenza di una polizza assicurativa che dovrà erogare il risarcimento.

La perizia medico legale di parte

La visita medico-legale di parte servirà, quindi, a stabilire quali siano i danni conseguenti all’evento intercorso.
I danni saranno quantificati in punti percentuali (da 1 a 100), al fine di ottenere un equo risarcimento per tutti i pregiudizi subiti.
La perizia non è finalizzata alla diagnosi o alla terapia da seguire, ma a determinare se vi sia un danno risarcibile e quale sia la sua gravità.
A fronte dell’esito della visita medico legale, l’Assicurazione potrà formulare un’offerta di risarcimento o, in alternativa, decidere di inviare l’infortunato al proprio medico legale per una controperizia.
Nel caso di perizia medico legale di parte, di norma, la polizza assicurativa non copre le spese della perizia.

In cosa consiste la perizia medico legale

Il medico, perito di parte, o quello incaricato dalla Compagnia, procede all’esame di tutta la documentazione di riferimento, prendendo in considerazione una pluralità di aspetti:

  • La ricostruzione dei fatti relativi all’evento lesivo;
  • Le terapie prescritte ed effettuate dal danneggiato;
  • I disturbi accusati e il decorso clinico;
  • La relazione tra le cause che hanno generato il danno e il danno stesso;
  • L’entità del danno alla salute provocato.

In relazione al danno, il medico procede a definire due voci principali: l’inabilità temporanea e l’invalidità permanente.

L’inabilità temporanea e l’invalidità permanente

L’inabilità temporanea è il periodo di tempo durante il quale l’infortunato, a causa delle lesioni subite e del processo di guarigione, non ha potuto svolgere pienamente le proprie attività quotidiane.
L’invalidità permanente, invece, è l’entità delle lesioni, irreversibili e definitive, riportate a causa del sinistro. Si parla di lesioni di lieve entità, micropermanenti, quando la percentuale che viene attribuita dal perito è compresa tra lo 0 e il 9%, di menomazioni macropermanenti se l’invalidità è stimata sopra questa percentuale.

Le condizioni contrattuali

Alla luce della perizia medico-legale, la Società assicuratrice provvede a formulare un’offerta di indennizzo con riferimento alle condizioni contrattuali ed ai massimali sottoscritti. È bene ricordare che, di norma, il massimale assicurato è sempre proporzionale al premio pagato dal contraente.
Nel caso delle polizze scolastiche, le Società assicuratrici, per poter proporre un premio ridotto, tendono a ridurre, a volte anche drasticamente, gli indennizzi relativi alle lesioni micropermanenti, a causa della loro frequenza.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato tende a riequilibrare il differenziale tra gli indennizzi erogati e quelli indicati nelle tabelle dei tribunali.

Se vuoi avere maggiori informazioni sull’adeguatezza della tua polizza assicurativa scolastica in relazione all’invalidità permanente, contattaci qui.

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Piano scuola estate 2022

Alla fine del mese di aprile, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha affermato che il “piano estate”, lanciato l’anno scorso sarà realizzato anche quest’anno.
Non solo, il Governo sta elaborando un progetto per rendere strutturale questa iniziativa.

Le novità del 2022

Ci saranno circa 300 milioni di risorse a disposizione“, spiega il Ministro. L’iniziativa tende a “mettere al centro i ragazzi, soprattutto le fasce più deboli, e le famiglie“. “Un’attenzione particolare sarà dedicata anche all’accoglienza delle bambine e dei bambini ucraini“.
Del piano scuola estate ci siamo già ampiamente occupati in un articolo lo scorso anno. Tuttavia ci sembra importate ribadire alcuni concetti anche in chiave assicurativa.

Autonomia e libertà di azione ed esecuzione

Esattamente come per l’anno 2021, le scuole avranno la possibilità di seguire criteri autonomi nell’attivazione e nell’esecuzione delle attività.
Il presupposto fondamentale, comune a tutte le attività scolastiche, è la delibera del Consiglio di Istituto.
Le attività, quindi, potranno essere organizzate dall’Istituto scolastico anche attraverso soggetti estranei alla scuola, fermo restando la stesura di un preciso protocollo d’intesa.

La comunicazione alle famiglie

Effettuati anche questi primi passaggi formali occorrerà informare le famiglie degli alunni interessati. L’informazione dovrà prevedere, non solo il dettaglio delle attività proposte, ma anche il modo in cui saranno erogate.
La comunicazione dovrà evidenziare che le attività non hanno carattere obbligatorio né curricolare e, conseguentemente, che l’adesione è libera e volontaria. Inoltre, dovranno essere indicati tutti i riferimenti spazio-temporali relativi alle singole attività: date, ore, luoghi, programma e soggetto vigilante.

La tutela assicurativa

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività scolastiche.
Il primo requisito quindi, al fine di rendere operativa la copertura assicurativa, è che il Piano Scuola Estate sia regolarmente deliberato.
Effettuato questo passaggio propedeutico, possiamo affermare che la copertura assicurativa è garantita in modo assolutamente affine a quella erogata durante l’anno scolastico.
Le coperture prevedono sia l’infortunio che l’eventuale Responsabilità Civile diretta, ovvero i danni che si dovessero causare colposamente.
A questo proposito giova comunque fare una precisazione. Qualora l’attività sia gestita da personale esterno all’Istituto, la responsabilità relativa alla vigilanza ricade sul soggetto che gestisce l’attività.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla copertura specifica del Piano scuola estate, contattaci qui.

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ScuolaBroker è certificata ISO 9001

Dall’aprile 2022, AB-International ScuolaBroker è certificata ISO 9001 in relazione alla qualità dei servizi erogati.

Che cos’è la Certificazione ISO 9001

Le norme ISO 9000 sono state definite dall’International Organization for Standardization per delineare i requisiti per i sistemi di gestione della qualità all’interno delle azienda.
La ISO 9001 è lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della qualità di tutto il mondo.
Più di un milione di aziende sono oggi certificate secondo questa norma, in 170 Paesi diversi.
L’ISO 9001 è un marchio il cui possesso dimostra che i servizi e i prodotti immessi sul mercato corrispondono a processi sempre ripercorribili e verificabili.
L’adozione della certificazione ISO 9001 non è obbligatoria. Il suo possesso, tuttavia, è un attributo sempre più importante per far fronte alle richieste di un mercato, come quello scolastico, sempre più in evoluzione. La certificazione ISO 9001 è regolarmente richiesta per la partecipazione ad appalti pubblici e a forniture private allo scopo di attestare la qualità e la solidità dell’operatore.

Vantaggio reali per la scuola cliente

La qualità si basa sul concetto di miglioramento continuo.
Attraverso la certificazione ISO 9001, AB-International ScuolaBroker è in grado di misurare, quantitativamente e qualitativamente, tutte le performance dei progetti, dei processi, delle persone e delle risorse.
Attraverso queste misurazioni, infatti, si passa da una gestione parziale ad una gestione basata sui dati di fatto.
Questo processo migliora le procedure e conseguentemente la sicurezza del cliente.
Un protocollo operativo certificato consente, infatti, di poter sempre tracciare precisamente i processi, aumentando la tranquillità e la soddisfazione di tutte le parti interessate.
Tramite il protocollo di qualità messo in atto, AB-International ScuolaBroker, può preventivamente intraprendere tutte quelle misure precauzionali a tutela dei possibili rischi derivanti da offerte inadeguate, dall’imprevedibilità delle risorse umane, da mutamenti repentini nella domanda e dal cambiamento della normativa.

L’Ente Italiano di Accreditamento

I vantaggi sopra illustrati sono perseguibili e raggiungibili anche senza certificazione ISO.
AB-International ScuolaBroker, nelle sue evoluzioni, li applica senza soluzione di continuità ormai da anni.
La certificazione, tuttavia, attesta formalmente la conformità del sistema alla Norma internazionale e certifica che il funzionamento dei processi avvenga in trasparenza come stabilito dalle procedure.
Bureau Veritas è la società che ha rilasciato la certificazione ISO 9001 ad AB-International ScuolaBroker.
Bureau Veritas è leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSE-SA).
Accredia è l’Ente di accreditamento che ha seguito il processo di qualità di AB-International ScuolaBroker.
Il Governo Italiano ha designato Accredia come Ente Unico nazionale di accreditamento, autorizzato ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica.
Accredia inoltre opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla certificazione ISO di ScuolaBroker, contattaci qui.

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La protezione dei rischi informatici

Lo scorso mese di marzo è stato pubblicato il rapporto annuale Clusit che, in oltre 200 pagine, riporta l’analisi della situazione relativa agli attacchi informatici segnalati a livello globale.
Rispetto al 2021 le azioni dei cybercriminali sono cresciute del 10%.
Il rapporto evidenzia, inoltre, come l’incremento degli attacchi sia sempre più riconducibile a organizzazioni legate alla criminalità organizzata.
L’anno passato è stato quello con il maggiore l’impatto di livello “critico”. Le azioni dei criminali informatici diventano sempre più professionali, sofisticate, e rivolte a obiettivi specifici.

Le pubbliche amministrazioni sotto attacco

Le azioni di pirateria informatica che prendono di mira la Pubblica Amministrazione, si concentrano prevalentemente nei settori governativo, militare, sanità e informatico.
Lo scorso 30 luglio un attacco ha interessato la rete informatica della Regione Lazio. Per due mesi il sistema regionale, compreso quello dedicato alle vaccinazioni Covid19, ha comportato la sospensione di alcuni servizi e l’indisponibilità dei dati. Alla fine di marzo 2022 è toccato alle Ferrovie. Non solo non era più possibile accedere ai servizi di biglietteria dal sito di Trenitalia, ma è stata interrotta anche la vendita dei biglietti nelle stazioni.
Lo scorso 8 aprile, un analogo problema ha interessato il Ministero della Transizione Ecologica.
Per l’anno corrente le aspettative non sono tranquillizzanti. Le strategie messe in atto dai pirati informatici punteranno particolarmente sullo smart working, sempre più diffuso nella Pubblica Amministrazione.

Come difendere le scuole dagli aggressioni informatiche

La Pubblica Amministrazione scolastica non è considerata un obiettivo primario.
Ciò nonostante, gli attacchi che coinvolgono le scuole, sono il 9% dei casi totali.
All’inizio dell’aprile 2021 un attacco ransomware ha interessato il registro elettronico, fornito al 40% degli istituti scolastici italiani, dall’azienda Axios Italia. Per “risolvere” il problema, i pirati, avrebbero chiesto un riscatto di diverse decine di migliaia di euro.
Malgrado il fenomeno, al momento attuale, sembra essere circoscritto, la quantità dei dati gestiti dalle scuole e la delicatezza degli stessi, impone alcune cautele. Le scuole infatti gestiscono i dati identificativi personali, anche sensibili, di 9 milioni di persone, in larghissima parte minori.
Senza entrare in profili di carattere tecnologico, l’aspetto fondamentale nella difesa degli attacchi informatici è quello preventivo. Nella maggioranza dei casi, gli istituti si avvalgono della consulenza tecnica di professionisti del settore. Esistono tuttavia casi non isolati in cui la creazione e gestione delle reti è affidata a personale interno non specializzato. Inoltre, non sempre le aziende alle quali è affidato questo incarico sono in grado di progettare e gestire una rete informatica scolastica totalmente sicura.
In tutti i casi, l’onere e la responsabilità della verifica e del controllo, rimane a carico al Dirigente Scolastico.

La percezione del rischio

Uno dei migliori sistemi di tutela è la polizza Cyber Risk.
Queste polizze sono disponibili da più di 15 anni, eppure la sensibilità della grande Pubblica Amministrazione è ancora marginale e ancor meno lo è di quella scolastica.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente riconducibili a una sottovalutazione del problema. Eppure, come abbiamo visto, i casi di disservizi, quando non di danno, non mancano.

I danni potenziali

I danni posso essere riassunti in due categorie: quelli diretti e quelli indiretti.
Il danno diretto è quello legato al malfunzionamento degli apparati che presuppone i costi per l’intervento di assistenza da parte di un soggetto specializzato per il ripristino dei sistemi.
Quello indiretto è legato alla Responsabilità Civile nel caso di danno alla reputazione e alla sottrazione dei dati.
In questo senso vanno comprese le truffe informatiche, la pedopornografia, il cyberbullismo e i ricatti a sfondo sessuale derivanti da video chat on line.
Come nel mondo reale, anche in quello virtuale, la scuola è tenuta a identificare il rischio, individuando le possibili minacce e stimando i danni derivanti.
In seconda battuta dovrà porre in essere tutte le ragionevoli contromisure.
Solo il concetto di sicurezza informatica, può mettere la scuola al riparo da sgradevoli sorprese.

Il costo delle polizze Cyber Risk

Il costo delle polizze cyber risk normalmente è molto contenuto. I migliori prodotti, per la protezione dei rischi informatici di norma, non superano le poche centinaia di euro, sicuramente molto meno di un danno cagionato al sistema.

Se desideri avere maggiori informazioni sulla protezione dei rischi informatici nella scuola, contattaci qui.

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Guida alle Assicurazioni Scolastiche 2022

Come ormai da qualche anno a questa parte, Rassegna Normativa, la rivista di Euroedizioni di Torino, ha pubblicato l’inserto: “Guida alle assicurazioni scolastiche 2022”.
Il corposo inserto, di 40 pagine, è distribuito, in allegato a tutte le riviste del gruppo, con il numero del mese di aprile.

I Contenuti

La guida, a cura dell’Avv. Sandro Valente, offre un’approfondita panoramica della tipologia di polizze assicurative disponibili per il mercato scolastico. La dinamicità dell’offerta formativa spesso abbisogna di coperture adeguate. Oltre alla classica polizza RC/Infortuni quindi viene dato ampio spazio alle polizze che interessano molteplici aspetti della vita scolastica. Sono prese in esame le polizze di assicurazione dei beni (property), le polizze RCA (auto), quelle relative al Cyber Risk, fino a quelle obbligatorie per l’assicurazione dei droni.
L’aspetto più importate tuttavia è la necessità di stipulare una polizza adeguata in relazione al tipo di rischio e alla tipologia di scuola.
Di particolare interesse sono i box di approfondimento. Come prevenire e limitare il rischio di contenzioso legato ai sinistri scolastici? È opportuno stipulare le polizze per il rischio pandemico? Cos’è il canone di adeguatezza assicurativa? Sono solo alcuni esempi.

Le procedure di affidamento

Una articolo degno di nota è quello legato alle procedure di affidamento a cura dell’Avv. Stefano Feltrin. L’articolo entra nel dettaglio delle procedure da utilizzare con particolare attenzione al principio di rotazione e agli obblighi relativi alle procedure ordinarie alla luce degli ultimi indirizzi normativi.
L’editore inoltre mette a disposizione, sul sito di GiustoScuola, una serie di documenti (bozze di ricognizione e determine) finalizzate agli affidamenti dei servizi assicurativi.

Cosa pensano i Dirigenti Scolastici?

Le assicurazioni sono un tema sensibile che non coinvolge solo la responsabilità diretta dell’Istituto ma, ancor prima, quella dei Dirigenti scolastici.
Sul tema il Direttore di Rassegna Normativa ha intervistato quattro Dirigenti Scolastici di importanti Istituti che propongono innovative soluzioni educative .
Un confronto schietto sull’adeguatezza delle polizze attualmente disponibili. Quali tutele, a loro avviso, necessiterebbero di miglioramento e su cosa porre l’attenzione in fase di selezione.

Il Broker assicurativo

Non poteva mancare un approfondimento anche sulla figura del Broker assicurativo specializzato, anche alla luce delle indicazioni contenute nel Quaderno n. 4 pubblicato dal MIUR.
Gli ambiti di intervento e di assistenza del broker assicurativo all’interno delle singole scuole, sono delineati in modo chiaro facilmente comprensibile. Allo stesso modo sono indicati anche i requisiti opportuni e necessari per la corretta gestione delle procedure selettive per l’affidamento del servizio di brokeraggio.

Se non sei abbonato alle riviste di Euroedizioni – Torino e desideri avere una copia della Guida alle Assicurazioni Scolastiche 2022, contattaci qui.

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Il decesso per Covid19 è infortunio

Sta facendo discutere la sentenza n. 184 del 19.01.2022 con cui il Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, accogliendo la richiesta di risarcimento della famiglia, stabilisce che il decesso per Covid19 è infortunio.

Il fatto

Nel marzo 2020, un dentista piemontese contraeva il virus Covid-19. Le condizioni del professionista erano parse sin da subito gravi, tali da giustificare il ricorso a terapie specifiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Le Molinette” di Torino, spirava dopo circa dieci giorni.
Il professionista, nel 2019, aveva sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni. La polizza, tra l’altro prevedeva, per il caso di morte, un indennizzo pari a 100.000,00 euro.
La famiglia chiedeva il risarcimento, ai sensi della polizza infortuni sottoscritta, ma la Compagnia rifiutava l’indennizzo, in quanto il decesso per Covid-19 non risultava contemplato dalle condizioni di contratto. Per far valere le proprie ragioni, la famiglia decideva, quindi, di rivolgersi al tribunale.

La sentenza

Il Tribunale interessato ha considerato fondata la domanda. Sulla base delle risultanze prodotte del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è emerso che la causa del decesso doveva ritenersi ascrivibile al Covid-19. Ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni”, è stabilito che: “è infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
Il Tribunale ha giudicato che il decesso per Covid19 è infortunio e quindi tecnicamente risarcibile.

Le motivazioni

Secondo il tribunale, sul fatto che il Covid-19 possa essere considerato fortuito ed esterno non ci sono dubbi.
L’accidentalità della causa, infatti, viene evidenziata proprio dalla mancanza di attività consapevole da parte del soggetto infettato. Inoltre, l’infezione è da ritenersi sicuramente di origine esterna. Il virus è un organismo estraneo al corpo umano e, in quanto tale, è considerabile come proveniente dall’esterno.
Qualche dubbio, invece, poteva risiedere sulla natura violenta dell’infezione. In questo caso veniva accolta la tesi del Consulente Tecnico d’Ufficio: “Il contagio, non solo non è dilatato nel tempo, ma ha anche determinato uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un soggetto che si trovi in situazione normale“.

Il Decreto Legge “Cura Italia”

La sentenza del Tribunale di Torino conferma, anche in ambito privato, le indicazioni già adottate dall’INAIL nei casi di infezione sul luogo di lavoro.
L’articolo 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), stabilisce che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini INAIL.
Occorre notare come non sia la prima volta che la questione viene affrontata nelle aule giudiziarie. L’orientamento prevalente che si stava formando, affermava che l’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni. La sentenza di Torino offre quindi una chiave interpretativa nuova e originale.

Clausole dubbie

Il Tribunale torinese, inoltre, ha anche riconosciuto fondata la domanda della famiglia ai sensi dell’Art. 1370 del Codice Civile. Qualora, infatti, le clausole della polizza redatte su modulo predisposto dall’assicuratore, siano dubbie, queste devono essere intese in senso favorevole all’assicurato e non all’assicuratore medesimo.

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