La responsabilità del broker nei confronti della scuola
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Nel corso di un incontro on-line il relatore affermava che, nel caso di inadeguatezza della polizza assicurativa, in presenza del broker, l’Amministrazione scolastica era esonerata da responsabilità diretta. L’affidamento del mandato assicurativo al broker, infatti sposterebbe la responsabilità dal Dirigente scolastico all’intermediario che ne risponderebbe anche economicamente. È vero?

L’affermazione è vera solo in parte e certamente merita di un approfondimento.

Le indicazioni delle Autorità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), già in un parere del 2009, precisa alcuni aspetti relativi alla responsabilità. “Preliminarmente – afferma l’AGCM – è utile ricordare che la figura del broker di assicurazione è assimilabile a quella di un mediatore al quale, colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o per assistenza nella scelta della copertura assicurativa”. “Al broker, pertanto – continua l’Autorità – potranno essere affidate attività di consulenza antecedenti alla deliberazione del bando […] e di gestione del rapporto contrattuale successivamente all’aggiudicazione alle compagnie assicurative”.
Ne deriva che il broker può assistere l’Amministrazione scolastica nello studio del rischio da assicurare e nella predisposizione delle condizioni contrattuali. Potrà anche esprimere un parere in relazione alla valutazione delle offerte verificando l’adeguatezza delle stesse con le esigenze dell’Istituto. Il Broker, tuttavia, non potrà mai intervenire direttamente né sul processo di aggiudicazione, né sulla stipula del contratto.

La responsabilità dell’Amministrazione

Rimane sempre in capo all’Amministrazione la scelta della compagnia di assicurazione cui affidare la copertura rischi.
La scelta della Società assicuratrice dovrà avvenire sempre nel rispetto delle norme di evidenza pubblica. Non è quindi possibile demandare al broker non solo la stipula ma anche la scelta della Società Assicuratrice.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 102 del Codice dei Contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 resta in capo al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di conformità per i servizi acquistati.
In altre parole, è responsabilità dell’Amministrazione verificare, anche con la consulenza del broker, che il servizio sia corrispondente a quanto richiesto in fase selettiva.
Ne deriva che il mandato di brokeraggio non esonera assolutamente l’Amministrazione dalla responsabilità diretta.

La responsabilità del Broker

Quali sono quindi i profili di responsabilità del broker?
Possiamo ipotizzarne almeno due. Qualora il contratto assicurativo risulti privo dei requisiti di adeguatezza, a causa della negligenza del broker, è certamente ravvisabile la responsabilità di quest’ultimo nei confronti dell’Amministrazione Scolastica.
Tuttavia sorge spontanea una domanda: se il broker non è stato in grado di stilare un contratto adeguato, quali sono le competenze richieste e i criteri che l’Amministrazione ha adottato nella scelta del broker? Esattamente come per tutti i contratti, anche per il brokeraggio assicurativo, il RUP è responsabile della verifica di conformità del servizio acquistato.
Un ulteriore profilo di responsabilità è invece quello legato ad attività specifiche inserite nel contratto di brokeraggio.
Qualora il broker causasse un danno diretto all’Amministrazione, quest’ultima potrà rivalersi sull’intermediario.
È proprio a tal fine che la normativa prevede che il broker, come tutti professionisti, stipuli una polizza di Responsabilità Civile professionale per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causate a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla responsabilità del broker nei confronti della scuola, contattaci qui.

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