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ScuolaBroker è partner FOE

ScuolaBroker è partner FOE, infatti CdO Opere Educative – FOE ci ha scelto come riferimento per i servizi assicurativi degli associati.

CdO Opere Educative è una delle primarie associazioni nazionali finalizzata all’educazione, formazione e istruzione dei giovani.

Costituitasi a Milano nel 1996, CdO Opere Educative, raggruppa in tutto il territorio nazionale circa 200 enti gestori. Cooperative Sociali, Fondazioni, Enti religiosi, Imprese sociali e Società per un totale di più di 700 istituti scolastici di ogni ordine e grado. Quasi 60mila alunni e oltre 5mila lavoratori tra personale docente e non docente. Nella propria azione di promozione, CdO Opere Educative ha scelto Scuolabroker come partner per garantire a tutte le realtà associate l’assistenza specifica ad un funzionale processo di selezione delle coperture assicurative. Il servizio è prestato senza oneri diretti a carico degli associati allo scopo di fare fronte in modo appropriato, alla copertura dei rischi.

All’interno di quest’accordo, Scuolabroker offrirà gratuitamente agli economati scolastici una prestazione di consulenza professionale chiamata: Analisi di Valutazione del Rischio Assicurativo Generale.

Attraverso questo strumento l’Ente Gestore Associato FOE potrà verificare la reale efficacia delle coperture attualmente sottoscritte. Uno strumento specialistico con cui valutare la portata delle coperture attualmente in essere e apportare le eventuali integrazioni necessarie per erogare in sicurezza compiti e servizi.

Anche il settore scolastico privato come quello pubblico, infatti necessita di una collaborazione tecnica concreta e qualificata, finalizzata a gestire le reali problematiche assicurative, che solo un intermediario assicurativo professionale preparato e indipendente è in grado di offrire.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative FOE contattaci qui.

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Infortunio in itinere

Un operatore scolastico del nostro istituto è stato vittima di un infortunio in itinere durante il rientro alla propria abitazione. Teniamo a chiarire che il dipendente ha deviato dal percorso più breve per passare a prendere il proprio figlio a scuola. La polizza di assicurazione scolastica stipulata prevede anche questo caso? A vostro parere anche l’INAIL tutela l’assicurato in questo senso?

Sull’argomento dell’infortunio in itinere ci siamo già soffermati in un articolo precedente, tuttavia, occorre fare qualche approfondimento proprio in relazione alla domanda.

Il profilo normativo

La materia relativa all’infortunio in itinere è disciplinata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
L’Articolo 12, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”. “L’interruzione e la deviazione – inoltre – si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

Deviazione per esigenze essenziali

Il significato del concetto di esigenze essenziali ha suscitato negli anni più di una perplessità. Veniva esclusa di fatto dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dal genitore per accompagnare i figli a scuola.
Esigenze essenziali potrebbero essere anche le deviazioni e le interruzioni inerenti alle necessità della vita quotidiana. Esempi sono la spesa per la famiglia o gli acquisti fatti in farmacia, una visita urgente dal medico, o i prelievi e i depositi bancari.

Criterio di ragionevolezza

Sentenze successive della Corte di Cassazione hanno di fatto imposto un ripensamento in questo senso. Il il 18 dicembre 2014 l’INAIL ha emanato, con la Circolare n. 6, le linee guida, tese proprio a chiarire quest’aspetto.
La circolare introduce il criterio di ragionevolezza in relazione alle esigenze essenziali (l’età dei minori, mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli, ecc.). Il criterio di ragionevolezza si applica anche alla deviazione effettuata (lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, ecc.). Attraverso il quale: “[…] sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

L’assicurazione integrativa

Nel merito della domanda, quindi, qualora la deviazione sia ragionevolmente motivata da esigenze essenziali e provata, questa rientra nel campo di tutela dell’INAIL.
Per quanto riguarda invece l’assicurazione integrativa si dovrà fare riferimento alle clausole contrattuali, verificando che su questo aspetto non siano presenti specifiche esclusioni.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla tutela assicurativa in itinere, contattaci qui.

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La responsabilità del Dirigente senza poteri di intervento

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3184 del 27 gennaio 2020 s’è espressa circa la Responsabilità del Dirigente che, in caso di infortunio sul lavoro del dipendente, non ha poteri d’intervento.

Il fatto

Il ricorso è stato presentato da un Dirigente di una struttura pubblica munito di delega agli interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti. Il Dirigente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio perché ritenuto responsabile delle lesioni subite da un dipendente. Il lavoratore, durante le operazioni di carico delle merci, è caduto da una banchina, essendo questa priva delle protezioni, riportando gravi lesioni.
I Giudici nei precedenti gradi di giudizio avevano ritenuto sussistere il profilo di colpa contestato, ravvisando, da parte dell’imputato, la violazione degli Artt. 63 comma 1 e 64 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver dotato la banchina di barriere di protezione.
Il Giudice aveva anche osservato che l’eventuale distrazione del lavoratore non poteva esimere da colpa il Dirigente.

Il potere d’intervento

La suprema corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti del Dirigente.
Dall’analisi del documento di delega con il quale era attribuita la responsabilità della manutenzione degli impianti, era emerso che questi non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta delle operazioni da effettuare. Inoltre, non disponeva di autonomia decisionale in relazione al potere di spesa.
In riferimento alla tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per Datore di Lavoro deve intendersi il Dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. Condizione necessaria per riconoscere la responsabilità del Dirigente, è che questi sia anche dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
In altre parole, essendo il Dirigente soggetto a disposizioni assunte da altri, non poteva rivestire alcuna posizione di garanzia.
Ne deriva che, in casi simili ed in particolare in riferimento alla mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici, anche quelli scolastici, il Dirigente, pur assumendo la qualità di datore di lavoro, non può essere ritenuto responsabile delle violazioni, risultando, in tale ambito, privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa.

La polizza di tutela legale

Dal punto di vista strettamente assicurativo diventa quanto mai importante rimandare al nostro articolo in relazione alla polizza di Tutela Legale. Tre gradi di giudizio, infatti, con le relative spese legali e peritali, potrebbero rivelarsi, dal punto di vista economico, estremamente onerosi se non supportati da un’adeguata copertura assicurativa.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile e Tutela Legale del Dirigente scolastico, contattaci qui.

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Sette cose che devi sapere prima di stipulare la polizza di assicurazione scolastica

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, in molte scuole nasce la necessità del rinnovo delle coperture assicurative.
Le polizze non sono tutte uguali, ne abbiamo parlato in più occasioni.
Le singole Società assicuratrici, in fase di proposta commerciale, spesso puntano sull’impatto emotivo. In fase di scelta, il Dirigente Scolastico deve però valutare se, all’interno del contratto, non sono presenti limitazioni che potrebbero inficiare l’azione assicurativa.
Sette cose (+ un bonus) che devi sapere prima di stipulare la polizza di assicurazione scolastica.

1 – OGGETTO

Le garanzie devono essere valide per tutte le attività inserite e previste nel PTOF. Le garanzie devono tutelare anche le attività non previste, che tuttavia rientrino tra quelle organizzate o autorizzate dalla scuola.

2 – PRIMO RISCHIO

Le garanzie devono operare sempre a primo rischio, a prescindere dall’esistenza di altre polizze assicurative. Negli anni sono state proposte e sottoscritte dalle scuole, polizze operanti, in toto o in parte, a secondo rischio. In questo caso se l’assicurato ha due polizze sullo stesso rischio, quella scolastica interviene solo in seconda battuta per le somme eccedenti. Un’ulteriore limitazione riguarda quelle polizze con garanzia infortuni operative esclusivamente al di fuori delle prestazioni obbligatorie offerte dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

3 – ESCLUSIONI

Prima di sottoscrivere una polizza è fondamentale controllare quali esclusioni sono eventualmente presenti. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, quando un Alunno è affidato alla Scuola, in virtù del rapporto contrattuale stabilitosi, la responsabilità dell’Istituto scolastico è completa. Polizze quindi che escludano: contagi da malattie, scomparse, aggressioni, atti violenti, bullismo o cyberbullismo, molestie ed abusi sessuali o il crollo degli edifici, non sono tutelanti per gli studenti. La loro inefficacia potrebbe inoltre spingere il danneggiato, o la sua famiglia, ad azioni di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione scolastica;

4 – MASSIMALI

L’adeguatezza dei massimali è certamente, tra tutti, uno dei punti che necessita maggior attenzione. In linea generale un massimale di Responsabilità Civile inferiore a 20.000.000,00 di euro potrebbe non essere sufficiente neanche per un ridotto numero di studenti. Nel caso di un evento catastrofale, un massimale di 10.000.000,00 di euro ad esempio, con tutta probabilità, non sarebbe sufficiente a garantire un adeguato risarcimento se vi fossero coinvolti anche solo una cinquantina di Alunni.
Maggiore è quindi il numero dei soggetti assicurati, maggiore dovrà essere il massimale disponibile.
Un discorso analogo riguarda il rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio. Se massimali spropositatamente elevati (es. 1.000.000,00 di euro) incidono inutilmente sull’ammontare del premio, di contro, massimali troppo contenuti (es. 1.500,00 euro) non consentono di coprire tutte le spese mediche prevedibili. Entrambi, pertanto, non sono adeguati alle reali necessità. 

5 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI

Spesso nelle polizze scolastiche sono occultate franchigie, scoperti o sotto limiti. Franchigie e scoperti sono somme o percentuali che restano a carico dell’Assicurato, in caso di risarcimento o indennizzo. Il sotto limite è un massimale ridotto riferito ad alcuni casi specifici, ad esempio: in relazione alle cure fisioterapiche o all’accesso a strutture sanitarie private in alternativa al Servizio Sanitario Nazionale. È importante prendere atto di queste limitazioni, che, se da un lato consentono una riduzione del premio assicurativo, dall’altro possono non essere pienamente tutelanti per l’Assicurato o per l’Istituto.

6 – DIRITTO DI RIVALSA

La rivalsa è l’azione con cui la Compagnia Assicurativa richiede all’assicurato il risarcimento per gli importi liquidati in seguito a un sinistro di cui l’assicurato si è reso responsabile. La rivalsa, di norma, viene applicata in caso di dolo o colpa grave. La Compagnia che ha risarcito il danneggiato può poi rivalersi sull’assicurato che, a quel punto, dovrà rimborsare quello che la Compagnia ha pagato al terzo. Clausole che comprendano la rivalsa vanno attentamente valutate e possibilmente evitate.

7 – DIARIE

In caso di infortunio che provochi un’abilità temporanea, le Compagnie Assicurative riconoscono generalmente un indennizzo su base giornaliera (detto Diaria). La Diaria ha lo scopo di rimborsare, per un numero di giorni predeterminato, l’assicurato o la sua famiglia per il disagio quotidiano dovuto all’inabilità forzata. Molte polizze assicurative prevedono, nelle diarie da gesso, limitazioni all’indennizzo, distinguendo tra arti superiori, inferiori o dita delle mani. Altre distinguono i risarcimenti tra destrorsi o mancini, variando anche la prestazione a seconda che l’Assicurato sia stato presente o assente dalle lezioni. Queste clausole sono fortemente limitative;

BONUS

Molte scuole affidano il processo di redazione dei capitolati di polizza al broker assicurativo, confidando nella sua competenza in materia. Accade troppo spesso tuttavia, che le Società Assicuratrici, a fronte di capitolati favorevoli alla scuola ma non adeguati sotto il profilo del rischio, decidano di non accettare il capitolato proposto, presentando un proprio schema di condizioni contrattuali. Non è raro in questi casi trovarsi di fronte a polizze non rispondenti alle aspettative, inadeguate o inefficaci a causa delle limitazioni contenute. La verifica delle condizioni contenute nella polizza prima della sottoscrizione diventa quindi assolutamente necessaria.

Se desideri maggiori informazioni circa i requisiti necessari delle polizze scolastiche, contattaci qui.

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INAIL chiarimenti per la denuncia di infortunio nei casi di Covid19

La circolare 3159 del 17 marzo 2021 l’INAIL fornisce i necessari chiarimenti in relazione alla denuncia di infortunio nei casi di Covid19 nella scuola.
La circolare riveste una particolare importanza soprattutto alla luce del rientro a scuola, nelle forme e con le modalità previste, il 26/04/2021.
Strutturata nella forma domanda-risposta diventa particolarmente agevole nella consultazione. La Circolare viene incontro ai quesiti di maggiore frequenza che in questi mesi sono stati rivolti all’INAIL da parte delle scuole.

L’elevato rischio di contagio

Rilevante risulta il passaggio in cui gli Operatori Scolastici, nel caso di prestazione lavorativa resa in presenza, sono soggetti ad “elevato rischio di contagio”. Nell’ipotesi di contagio in occasione di lavoro, la responsabilità del Dirigente Scolastico non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore. Essa “può derivare soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

L’obbligo di denuncia per i dipendenti

Un secondo passaggio è relativo all’obbligo di denuncia per personale e studenti.
L’INAIL, in questo caso, precisa che la denuncia, in via telematica, dev’essere inoltrata solo “nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid19, […] esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio”.
Tuttavia l’INAIL è tenuto ad istruire il caso di infortunio, “anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia”.
Nei casi suddetti, l’INAIL chiederà ai dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.
Fuori da questi due casi, non è c’è alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

L’obbligo di denuncia per gli studenti

In relazione agli Studenti, l’INAIL richiama la limitazione della tutela esclusivamente gli ambiti specifici:

  1. Esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  2. Attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  3. Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  4. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per gli studenti è sempre escluso l’itinere.
Il Dirigente Scolastico, come per tutti gli altri casi, dovrà effettuare la denuncia di infortunio all’INAIL solo a fronte dell’emissione di certificato medico di infortunio, fermo restando che, l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetterà esclusivamente all’INAIL.

La Didattica a Distanza

Un ultimo passaggio di particolare rilievo assume l’aspetto legato alla DaD (o DDI).
L’INAIL afferma che tutte le attività a scolastiche a distanza rientrano nel campo della tutela assicurativa sia per gli Studenti che per i docenti. A questo proposito, risulta di particolare importanza il passaggio in cui anche le attività di Educazione Fisica erogate in DaD rientrano nella tutela assicurativa. Questo passaggio sembra “smentire” la nota del MIUR dello scorso novembre, i cui si impediva di effettuare l’attività motoria a distanza.
È tuttavia bene ricordare che l’INAIL non ha nessuna competenza o autorità sulle attività messe in atto dall’Amministrazione scolastica, le cui indicazioni operative restano di competenza esclusiva del MIUR.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla denuncia INAIL in caso di Covid19 nella scuola, contattaci qui.

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Risarcimento e indennizzo

Nella vita di tutti i giorni può capitare che le persone intendano risarcimento o indennizzo come sinonimi.
Anche se nella maggior parte dei casi portano a risultati analoghi, si sta parlando di due istituti completamente diversi. La questione è tutt’altro che banale alla luce delle particolari caratteristiche di ciascuno dei due.

Cos’è il risarcimento?

L’Art. 2043 del Codice Civile, obbliga colui che ha provocato un danno ingiusto ad un altro soggetto, a risarcire il pregiudizio causato.
Possiamo quindi dire che il risarcimento deriva da un fatto illecito che lede un interesse altrui, trasgredendo il principio del neminem laedere (non arrecare danno a nessuno).
Facciamo un esempio: uno studente, nel corso dell’attività, provoca un danno ad un compagno, colposamente o dolosamente. Per l’Istituto della Responsabilità Civile, il danneggiante è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato a causa del danno subito. In questo caso parleremo di risarcimento del danno che potrà essere trasferito alla Società assicuratrice qualora il contratto lo preveda.

Quando parliamo di indennizzo?

Può tuttavia accadere che il danno sia conseguenza di un fatto lecito, consentito dalla legge o addirittura imposto, parleremo in questo caso di indennizzo. L’indennizzo quindi non si origina da una Responsabilità Civile, ma da un fatto che non costituisce una violazione di un adempimento.
Facciamo un esempio anche in questo caso: la scuola organizza un viaggio di istruzione. La famiglia dell’alunno paga la quota della gita. Il giorno prima della partenza, lo studente si infortuna o è affetto da una malattia, motivo per cui non potrà partire. Qualora il contratto con la Società assicuratrice lo preveda, la famiglia sarà indennizzata per la quota di penale che le sarà addebitata dall’organizzatore del viaggio.

La differenza tra risarcimento e indennizzo

Il risarcimento ha lo scopo di riparare a un danno ripristinando la situazione antecedente allo stesso e l’importo da corrispondere deve essere proporzionale al danno arrecato. Si ha diritto ad un risarcimento quando il danno viene provocato ingiustamente dalla condotta di un terzo soggetto.
L’indennizzo ha una funzione riparatoria ma non necessariamente proporzionale – in termini economici – al disservizio subìto. Assicurativamente parlando, l’indennizzo è erogato all’assicurato al verificarsi di un infortunio, una malattia, l’annullamento di un viaggio, un incendio, o uno degli eventi previsti dalle clausole del contratto.
Indipendentemente dalla differenza tra le due formule di refusione del danno è bene valutare con estrema attenzione l’operatività delle condizioni contrattuali. Garanzie che prevedano massimali inadeguati, esclusioni, franchigie o scoperti potrebbero non essere tutelanti per l’assicurato. In caso di sinistro, potrebbero far scaturire un contenzioso tra l’Amministrazione scolastica e il soggetto danneggiato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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La responsabilità della scuola negli atti di bullismo

Il fenomeno del bullismo e le modalità della sua prevenzione sono tema dibattuti da lungo tempo in ambito scolastico. Minore attenzione, forse, è dedicata alla responsabilità diretta dell’Istituto in questi casi. A questo proposito ci sembra quindi opportuno segnalare la Sentenza n .380 del 12 aprile 2021, con cui il Tribunale di Potenza ha condannato il MIUR a risarcire uno studente aggredito da un allievo di un’altra classe.

Il fatto

Nel 2010, un genitore portava in giudizio il MIUR per i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio. Il minore era stato aggredito, durante l’orario scolastico, da un’altro allievo.
Alla scuola era contestata la mancata vigilanza, la tardiva conoscenza dell’accaduto e l’intempestiva comunicazione alla famiglia. L’insegnante aveva autorizzato l’alunno a recarsi da solo nei bagni dell’Istituto, senza aver verificato che fosse entrato nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o insegnanti).
Inoltre, la docente era venuta a conoscenza dell’accaduto solo dopo 45 minuti dalla fine della ricreazione. Non vedendo rientrare in classe lo studente, lo aveva trovato con evidenti contusioni e graffi.
Gli insegnanti, infine, avevano avvisato i genitori solo all’uscita dalla scuola.

La sentenza del Tribunale

Alla luce dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La responsabilità è stata attribuita esclusivamente all’amministrazione scolastica, la quale, non ha potuto dimostrare l’esercizio della sorveglianza, che avrebbe potuto impedire il fatto. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento omissivo della scuola abbia causato allo studente danni patrimoniali e non patrimoniali. Il MIUR, quindi, oltre al risarcimento, sarà tenuto ad indennizzare sia le spese legali, sia una sanzione per lite temeraria per complessivi 7.697,25 euro.

Le polizze assicurative

Sul piano strettamente assicurativo, le polizze stipulate tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. E’ sempre escluso il reato nei confronti dell’autore del gesto e l’azione disciplinare per il personale inadempiente. Molte coperture presenti sul mercato escludono i danni derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.

Il Cyberbullismo

Il bullismo è classificato come Atti persecutori dall’Art. 612 bis del Codice Penale. Con l’evoluzione tecnologica ha trovato nuova espansione con l’utilizzo degli strumenti digitali (foto, video, chat room, instant messaging, web, ecc.). In questo caso il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Il cyberbullismo, se possibile, è ancora più pervasivo, in quanto può contare sull’assenza di barriere geografiche e fisiche, nonché sull’anonimato. Le conseguenze psicologiche che si riscontrano nelle vittime spaziano dalla paura al rifiuto di andare a scuola fino all’ansia sociale.
Il Rapporto Istat del 2019 sull’argomento, evidenzia una preoccupante diffusione di questo tipo di casi.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, se ben strutturata, non possa escludere questo tipo di eventi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di bullismo, contattaci qui.

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La polizza di Tutela Legale

Prima di entrare nel merito specifico della polizza di Tutela Legale (o Tutela Giudiziaria), occorre fare alcune precisazioni. In tutta la Pubblica Amministrazione, l’Avvocatura dello Stato presta la propria attività di difesa tecnica senza oneri economici per l’amministrazione e per i suoi dipendenti. L’avvocatura tutela l’Ente anche in veste attiva, in quanto titolare di diritti non soddisfatti. Una garanzia di Tutela Legale, inserita all’interno delle polizze assicurative per la Pubblica Amministrazione, compresa quella scolastica, potrebbe quindi sembrare inutile, incongrua o addirittura confliggente con la normativa in essere. Questo ragionamento tuttavia non tiene in considerazione alcuni aspetti.

Perché una polizza di Tutela Legale nella scuola?

La Tutela Legale nella scuola, assicura una platea di soggetti assicurati molto ampia e, di norma, ricomprende tutta una serie di soggetti anche non dipendenti dall’Amministrazione Scolastica (es.: gli studenti e/o le loro famiglie). La polizza quindi consente anche a questi soggetti di poter beneficiare di una serie di prestazioni di tutela sia nella forma attiva che passiva.
Capita anche che i ruoli apicali dell’Amministrazione siano coinvolti in ambiti di responsabilità di carattere personale che esulano dalle prestazioni prestate dall’Avvocatura di Stato.
L’elenco è molto esteso e va dalla difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Sicurezza), alla difesa penale per reati colposi in relazione al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Privacy). Dalle spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato per i dipendenti dello Stato, ai casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali, fino alle spese, per competenze ed onorari, relative ai ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative.

L’accertamento delle possibili responsabilità

Uno dei rischi maggiori dell’Amministratore e del Dipendente pubblico, è l’apertura di procedimenti giudiziari nei propri confronti per l’accertamento di possibili responsabilità. Anche se non sempre si arriva ad una quantificazione materiale del danno, o ad un accertamento concreto di responsabilità, l’indagato è comunque costretto a sostenere spese legali e peritali, spesso rilevanti.
Queste possono essere trasferite all’Assicuratore, il quale, in forza della polizza di Tutela Legale si accollerà l’onere ed il costo della difesa processuale ed extra processuale fornendo tutta l’assistenza necessaria.

E’ possibile per la scuola stipulare una polizza di Tutela Legale?

Circa l’impossibilità a stipulare questo tipo di polizza nella Pubblica Amministrazione in quanto confliggente con la normativa, questo non corrisponde al vero. L’Art. 18 del D. Lgs. 25.03.1997 n. 67, infatti consente la copertura, con oneri a carico dell’Ente, della tutela legale di Amministratori o Dipendenti pubblici al fine di garantirli anche per le spese di perizia, assistenza, patrocino e difesa, stragiudiziale e giudiziale, a tutela dei propri interessi per i casi di azioni od omissioni posti in essere senza dolo o colpa grave connessi alla funzione svolta per conto dell’Ente di appartenenza. Inoltre, la garanzia consente di accedere alla Consulenza Giuridica sotto forma di pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.
A tal proposito ci sembra utile segnalare un articolo dell’Avvocato dello Stato, Dott. Michele Gerardo che a tal riguardo afferma come: «La P.A. provvede a rimborsare le spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato nominato dal dipendente o, in alternativa, stipulare polizza assicurativa con la quale assicurare i propri dipendenti contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti».

Per anni la polizza di Tutela Legale, è stata considerata un artificio inutile o addirittura un costo superfluo.
La considerevole crescita del contenzioso in tutta la Pubblica Amministrazione, compresa quella scolastica, tuttavia, ha fatto rivedere questa posizione.
È bene ancora evidenziare, in chiusura, che la copertura assicurativa stipulata dalla scuola, proprio in virtù della tipologia di contratto, esclude la possibilità di risarcimenti per le spese conseguenti a controversie fra Contraente ed Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurati con la stessa polizza e spesso tra le Compagnie di Assicurazione che operano all’interno dello stesso contratto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Tutela Legale, contattaci qui.

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Furto dei beni nella scuola

Il furto dei beni nella scuola, nell’ultimo periodo, sta avendo una ripresa preoccupante. Riceviamo costantemente una serie domande, sia per valutare l’opportunità di sottoscrivere questo tipo di copertura assicurativa, che per assistere direttamente le scuole che sono state interessate dall’evento. Ci sembra quindi il caso di fare alcuni approfondimenti specifici.

Il consegnatario dei beni della scuola

È bene evidenziare, in premessa, che, ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, la compravendita dei beni di proprietà dell’Istituto dev’essere inserita nel Conto Consuntivo annuale (Art. 22) e che gli stessi devono essere regolarmente inventariati (Art. 31).
Il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8) e in caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili, ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione (Art. 33, comma 1).
Risulta quindi evidente come la perdita o la sottrazione dei beni sia una responsabilità diretta del Direttore S.G.A. che può essere efficacemente prevenuta e tutelata attraverso la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.

Le polizze assicurative “Property”

Le polizze che tutelano il rischio di furto dei beni nella scuola sono denominate Property e prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come furto. Per un maggior dettaglio circa le tipologie di evento vi rimandiamo al nostro articolo dello scorso dicembre.
Obiettivo dei furti, normalmente preceduti da intrusioni con scasso, sono i computer o altri beni informatici solitamente presenti nei laboratori. Capita, tuttavia, che l’oggetto delle attenzioni dei malviventi sia più variegato: dal danaro contenuto nei distributori automatici, ai contanti occasionalmente e imprevidentemente conservati a scuola. Ma anche beni personali distrattamente dimenticati da studenti e personale o elementi di arredo.

Cosa rimborsa la polizza Property?

La garanzia Furto rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni. Un ulteriore aspetto relativo a questa copertura assicurativa riguarda il fatto che, di norma, essa preveda, con somme o percentuali variabili, anche alla copertura dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
Prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene valutare le condizioni assicurative specifiche, con particolare attenzione alle esclusioni, poiché alcune polizze potrebbero limitare o escludere alcune coperture.
L’opportunità di stipulare una polizza che tuteli dal furto dei beni nella scuola appare quanto mai evidente, infatti, se da un lato questa limita il danno diretto, dall’altro evita la sospensione dell’attività formativa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze Property nelle scuole, contattaci qui.

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Responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio

L’aspetto relativo alla responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, è sempre molto attuale.
Alla luce della culpa in educando, i genitori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dai figli. La responsabilità riguarda i minori considerati capaci d’intendere e di volere, sia in caso contrario.
I genitori, infatti, rispondono dei danni provocati se non hanno educato correttamente o se non provano di non aver potuto impedire il fatto.

Il patto di corresponsabilità educativa

Proprio su questa ragione è nato il Patto di Corresponsabilità Educativa tra scuola e famiglia: un insieme di regole e norme di comportamento che la scuola, la famiglia e gli alunni condividono e si impegnano a rispettare, alla luce del D.P.R. 21.11.2007 n. 235.
Su questa linea s’è espresso il Tribunale di Sondrio con la recentissima Sentenza n. 63/2021.
Il giudice ha condannato al risarcimento dei danni morali, materiali e delle spese legali, la famiglia di uno studente, ritenuto responsabile di reati di violenza privata, minacce e ingiuria nei confronti di un docente. Il risarcimento stabilito dal magistrato ammonta a 14.500 euro per il docente e 4.000 euro per spese legali.
Il giudice, nella motivazione, ha sottolineato la necessità di: “Ingenerare l’interesse anche economico, dei genitori a impartire ai propri figli la giusta educazione per spingerli a percepire concretamente il disvalore sociale di certi comportamenti unitamente all’impegno dei minori stessi a tenere ben a mente la comprensibile reazione dei genitori chiamati a rispondere di loro danni a terzi”.

La responsabilità genitoriale

In relazione alla responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio, già nel 2008 la Corte di Cassazione III sez. civile con sentenza n. 7050 affermava che: «I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi […] e sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza e irresponsabilità».

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