in itinere
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La questione dell’infortunio in itinere è un tema ricorrente nelle richieste di copertura delle polizze assicurative scolastiche.
L’infortunio in itinere rientra nelle modifiche al “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, del DPR, 30 giugno 1965 n. 1124, introdotte con l’Art. 12 del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38.

Cos’è l’infortunio in itinere?

Per infortunio in itinere s’intende quindi il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi:

  • dalla sua abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
  • da un primo luogo di lavoro ad un secondo, qualora il lavoratore sia impegnato in più rapporti lavorativi;
  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti e viceversa qualora non fosse disponibile una mensa all’interno dell’azienda.

Queste indicazioni valgono esclusivamente per il personale scolastico. Per l’INAIL, docenti e operatori godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti sono considerati: “[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge” (Circolare INAIL 24.04.2003, n. 28).

Il normale percorso

La norma, parlando di normale percorso, intende quello più breve e diretto, quello abitualmente compiuto dal lavoratore. Qualora non abituale, sia tuttavia giustificato da una concreta situazione che impone di percorrerlo in quella determinata situazione.
Eventuali variazioni effettuate al di fuori del normale percorso, se non in  diretta conseguenza di necessità improrogabili, non rientrerebbero nella tutela assicurativa.
L’infortunio in itinere non viene risarcito neanche quando il lavoratore si trova alla guida della propria auto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, è possibile rientrare nell’ambito della tutela quando non ci sono mezzi pubblici o questi non consentono di arrivare in orario sul lavoro, oppure se l’uso dei mezzi pubblici è particolarmente disagevole o ancora, se l’uso dei mezzi pubblici è troppo gravoso in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.
Nel corso degli anni, tuttavia, la giurisprudenza ha in qualche modo esteso la tutela assicurativa per gli infortuni che si verificano durante le soste avvenute nel normale tragitto, purché siano brevi e motivate.

L’assicurazione scolastica integrativa

Sul fronte delle assicurazioni integrative, di norma, le coperture in relazione all’infortunio in itinere, oltre che al personale scolastico pagante, si estendono anche agli studenti e spesso sono integrate con particolari coperture per gli spostamenti attraverso pedibus o bicibus.
È tuttavia importante richiamare la recentissima Sentenza, 25.02.2020, n. 5119 della Cassazione Civile, sezione VI, secondo la quale, qualora la polizza assicurativa copra l’infortunio in itinere, ma non lo definisca, le parti devono fare riferimento alla normativa INAIL.

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