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Responsabilità civile e nesso causale: perché la testimonianza generica non basta

Per ottenere un risarcimento non basta denunciare il fatto come accidentale ma occorre provare concretamente il nesso causale tra l’evento e il danno. L’ha richiamato il Tribunale di Lecco nella sentenza relativa al caso di una docente infortunatasi durante una visita d’istruzione. Lo riporta sul proprio sito internet, un articolo de “il Sole24ore”.

Il fatto

L’episodio è accaduto al termine di una visita d’istruzione quando un’insegnante, inciampando su una radice affiorante dalla pavimentazione di sanpietrini, ha riportando la frattura dell’omero.
A seguito dell’infortunio, la docente ha portato in causa il Comune, tenuto alla manutenzione della strada ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile.
A supporto della propria tesi l’insegnante ha prodotto una fotografia del luogo dell’incidente e la dichiarazione di una collega.

La sentenza: perché il risarcimento non è automatico?

Il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 547/2025, ha chiarito un aspetto comune a tutte le richieste di risarcimento in casi analoghi. Subire un incidente su suolo pubblico, da solo, non è sufficiente per ottenere automaticamente il risarcimento del danno.
La docente infortunata ha prodotto una fotografia e la testimonianza della collega. La testimone tuttavia non ha saputo descrivere con precisione, la dinamica, il punto dell’incidente né le condizioni dell’acciottolato.
La foto, che evidenzia l’assenza di alcuni sampietrini, non basta a dimostrare concretamente la pericolosità dell’avvallamento. In fase istruttoria non è stato determinato né il punto preciso della caduta né le condizioni del marciapiede al momento dell’incidente. Non sono stati presentati infatti immagini, filmati o ulteriori testimonianze idonee a ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente. Mancando quindi le prove concrete dell’incidente e le circostanze precise della caduta, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento.

La responsabilità

La sentenza stabilisce un principio importante: l’Ente Pubblico è sempre responsabile della corretta manutenzione della strada. In caso di sinistro tuttavia, dev’essere sempre e chiaramente provato il nesso tra danno e il difetto della pavimentazione stradale. In mancanza di elementi probatori precisi, la richiesta di risarcimento non può essere accolta.
Immagini dettagliate, testimonianze precise, ma anche filmati di eventuali telecamere di sicurezza sono fondamentali per dimostrare la responsabilità dell’Amministrazione. Senza prove concrete, chi subisce un infortunio rischia di non ottenere alcun risarcimento.
La sentenza segue di pochi mesi, quella relativa ad un infortunio analogo accaduto nel 2022, di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo. Anche in quel caso il giudice ritenne che l’infortunio non fosse imputabile al Comune, mancando una prova diretta del nesso causale.

Il profilo assicurativo

Gli infortuni durante le visite scolastiche sono coperti dall’INAIL solo in caso di Morte o per Invalidità Permanente pari o superiore al 6%. Dai risarcimenti restano escluse tutte le spese coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le polizze integrative scolastiche offrono una protezione più ampia e completa rispetto alla copertura obbligatoria prestata dall’INAIL.
Qualora la docente avesse sottoscritto la polizza integrativa della scuola, l’assicuratore indennizzerebbe l’Invalidità Permanente indipendentemente dalla percentuale accertata.
Nella polizza sono inoltre rimborsate le spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci, ticket, visite specialistiche e l’eventuale diaria da ricovero.
Alcune polizze particolarmente complete prevedono anche la Tutela Legale, che copre le spese di avvocati e periti in controversie civili o penali. In questo modo l’assicurato può far valere i propri diritti, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza sostenere direttamente i costi del procedimento.

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Infortunio grave durante la ricreazione: scuola condannata

Si è concluso il processo civile relativo alla vicenda dello studente 16enne caduto dal lucernario della sede provvisoria di un Istituto Professionale nell’Aretino. Lo riporta un articolo del quotidiano “la Nazione”.

Il fatto

L’episodio avvenne il primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2020/2021.
All’epoca dei fatti, nel rispetto delle normative legate al distanziamento imposto dalla pandemia, la scuola, non aveva spazi sufficienti a contenere gli iscritti. Per questo motivo, la Provincia prese in concessione una parte di uno stabile industriale attiguo all’Istituto.
Intorno alle 10,30, durante la ricreazione, alcuni studenti decisero di recarsi sulla terrazza esterna che collegava i due stabili.
Uno studente, perdendo accidentalmente l’equilibrio, causò la rottura di un lucernario e cadde da un’altezza di oltre sei metri.
Il personale sanitario, immediatamente allertato dalla scuola, trasferì il 16enne in ospedale con l’elisoccorso. Qui, i sanitari riscontrarono numerose fratture, tra cui quelle di entrambe i polsi, ma non tali da destare particolari preoccupazioni per la vita del ragazzo.
I vigili del fuoco, sul momento, misero in sicurezza l’area che poi venne posta sotto sequestro dai Carabinieri. Da qui le indagini della Procura di Arezzo finalizzate ad accertare eventuali responsabilità.
Contestualmente la famiglia, in sede civile chiedeva alla scuola il risarcimento del danno, sostenendo che non erano state prese sufficienti misure di vigilanza e sicurezza.

La sentenza

Il Tribunale di Firenze, esaminato il caso, ha depositato la sentenza n. 3753/2025, lo scorso 23 novembre.
I giudici ribadiscono l’importanza del rapporto contrattuale che viene a porsi tra la scuola e le famiglie degli studenti. La scuola è quindi tenuta ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza degli studenti durante la permanenza negli spazi scolastici. L’accesso alle zone potenzialmente pericolose va interdetto e le misure preventive devono essere concrete.
I giudici, confermando precedenti sentenze della Cassazione, indicano come l’Amministrazione scolastica deve accertare e provvedere attivamente alla prevenzione dei rischi. Semplici avvertimenti verbali quindi non sono sufficienti, occorre interdire l’accesso alle zone potenzialmente pericolose.
Per le motivazioni di cui sopra, il tribunale di Firenze ieri ha disposto il risarcimento per lo studente e la sua famiglia.
I giudici fiorentini tuttavia identificano una, seppur parziale, responsabilità dello studente nella vicenda.
L’iniziale somma stabilita dal Tribunale, pari a 76.000 euro a risarcimento per i danni, viene quindi decurtata del 30%. Il risarcimento sarà quindi di poco superiore ai 32.000 euro, ai quali però vanno aggiunti gli interessi legali.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere che l’unica assicurazione che, come in questo caso, garantisce il risarcimento dei danni in Responsabilità Civile della scuola, è quella integrativa.
La polizza tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover pagare, il risarcimento, dei danni procurati a terzi involontariamente a causa di una condotta colpevole.
La polizza assicura tutti i soggetti (Amministrazione, Studenti ed Operatori scolastici) che siano esposti al rischio di causare un danno nel corso delle attività.
Con l’autonomia scolastica legittimata dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, le scuole hanno maggiori responsabilità anche sotto il profilo gestionale. Inoltre, le polizze integrative di Responsabilità Civile dovranno tutelare anche il Ministero dell’Istruzione, legittimato passivo, in caso di sinistri.
Il ricorso alla copertura assicurativa però non esime i Dirigenti responsabili e gli addetti dall’applicazione delle norme legate alla sicurezza delle attività svolte. L’assenza di controllo, infatti, potrebbe creare pregiudizio alla pubblica incolumità. La stipula dell’assicurazione dovrà sempre tenere in considerazione l’importo del massimale che dev’essere adeguato al reale rischio potenziale.

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Denti rotti nello spogliatoio: la Cassazione respinge il ricorso e chiarisce i limiti dell’obbligo di vigilanza

Ha assunto un certo risalto di cronaca la vicenda di un alunno 17enne infortunatosi nello spogliatoio della scuola al termine dell’attività di educazione fisica. Lo riporta un articolo de “il Messaggero”.
Il caso, arrivato in Cassazione, sta suscitando qualche polemica. La stampa riporta come Suprema Corte avrebbe respinto le richieste della famiglia considerando la «quasi maggiore età» dello studente. Ma le cose stanno proprio così?

Il fatto

Lo studente, un 17enne, aveva ricevuto un colpo accidentale nel locale spogliatoio della palestra della scuola, rimediando la frattura di due denti. A causare il danno, il compagno che, con il proprio casco da motociclista l’ha colpito accidentalmente al volto.
La famiglia dello studente danneggiato s’è rivolta al tribunale portando la scuola in giudizio con l’accusa di “culpa in vigilando”. Il Giudice di primo grado diede ragione alla famiglia ordinando il risarcimento, da qui il ricorso del Ministero.
Il Tribunale d’Appello tuttavia ribaltò la sentenza: il danno non era imputabile alla scuola o al docente proposto alla vigilanza. Come spiegò il Giudice di secondo grado, l’evento accadde nello spogliatoio maschile, dove il docente – una donna – non poteva entrare. Il colpo, inoltre, fu dato da uno studente quasi maggiorenne, con piena capacità di intendere e comportamento già formato. Per questi motivi, non era perciò possibile configurare nessuna responsabilità della scuola per mancata vigilanza.
Il ragazzo danneggiato, nel frattempo diventato maggiorenne, presentò, quindi, ricorso in Cassazione contro l’assicurazione scolastica e il Ministero dell’Istruzione.

La sentenza della Cassazione

Nella sentenza, i Giudici della suprema corte hanno premesso che: «Con l’iscrizione dello studente alla scuola si crea un vincolo contrattuale. Da questo vincolo deriva l’obbligo dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza dello studente durante tutte le attività scolastiche».
Continuano gli Ermellini: il danneggiato deve «Provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto». Sulla scuola invece «Incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante».
Dalla dinamica dei fatti, quindi, appare provato che la scuola non avesse responsabilità nell’accaduto. L’evento, al contrario, era accidentale e imprevedibile, causato da uno studente quasi maggiorenne. Inoltre, proprio l’età dei soggetti coinvolti, presupponeva un’attenuazione dell’obbligo di vigilanza da parte dell’Istituto.
La difesa del ragazzo sosteneva inoltre che l’assenza di adeguate misure di vigilanza potesse consentire l’ingresso, nello spogliatoio, di armi o altri oggetti contundenti.
Gli Ermellini hanno definito l’argomento proposto nel ricorso: «Solo una suggestione».
Infatti: «La valutazione relativa alla sussistenza della prova esonerativa della responsabilità dev’essere sempre strettamente legata alle circostanze del caso concreto e non ad altre ipotetiche».
I giudici hanno, inoltre, precisato che il casco va considerato un capo di abbigliamento, per questo il suo ingresso nello spogliatoio era pienamente legittimo.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
La «quasi maggiore età» dello studente non sta quindi alla base dell’assoluzione della scuola. Al contrario la motivazione sta nell’accidentalità e imprevedibilità dell’evento.

Il profilo assicurativo

Al contrario di quanto si possa pensare, la rottura dei denti a scuola è un evento abbastanza comune.
Di norma, le polizze scolastiche integrative rimborsano il danno entro il massimale previsto per le spese mediche. Il risarcimento copre il primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate, cioè l’intervento di conservativa. In genere, però, queste polizze non riconoscono l’Invalidità Permanente.
Durante la stipula, è anche importante valutare eventuali franchigie, scoperti o sotto-limiti applicati per singolo dente.
La polizza di Responsabilità Civile, inoltre, protegge l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover risarcire danni causati a terzi per condotte colpose.
In ambito scolastico questa polizza copre tutti i soggetti esposti al rischio di arrecare danni a terzi, inclusi gli studenti e gli operatori scolastici.

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Bullismo a scuola: arrestato un sedicenne per estorsione. I rischi penali, civili e assicurativi per scuole e famiglie.

Ennesimo grave episodio di bullismo a scuola: uno studente è stato vittima di estorsione da parte di un alunno di due anni più grande. L’Istituto chiama i carabinieri e scatta l’arresto. Lo riporta un articolo de “l’Unione Sarda”.

Il fatto

Sembra che la vittima fosse già stata bersaglio, in passato, delle vessazioni del compagno.
L’aggressore, già noto ai carabinieri per il suo comportamento violento, anche verso i genitori, aveva preso di mira la vittima dal primo giorno di scuola. Fin dall’inizio, lo aveva avvicinato e intimorito con atteggiamenti minacciosi, intimidazioni e angherie, con continue richieste di consegna di effetti personali o indumenti, ma anche prepotenze tramite messaggi sullo smartphone, o durante incontri nei corridoi della scuola.
Il sedicenne avvicinava spesso il compagno da solo, ma, a volte, portava con sé ragazzi più grandi per aumentare la forza del ricatto.
La situazione era diventata insostenibile per il 14enne, che ha deciso di raccontare tutto ai genitori. La famiglia s’era quindi rivolta al personale docente per segnalare gli atti di bullismo.
Tutto questo fino all’ennesimo episodio violento. Il 16enne ha rubato la felpa alla vittima, che ha cercato in ogni modo di riaverla, senza successo. L’aggressore ha iniziato a minacciare pesantemente il 14enne e, appena lo ha incontrato, gli ha portato via anche il marsupio.
A quel punto la vittima s’è rivolta ai professori, che hanno contattato i Carabinieri. La perquisizione dello zaino del sedicenne ha permesso di trovare la refurtiva. Il magistrato competente ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento del giovane in un centro di prima accoglienza per minorenni.

La responsabilità

Oltre al recupero della refurtiva, le pressioni esercitate sullo studente vittima sono state confermate dall’invio di messaggi con minacce esplicite. Questi comportamenti configurano una chiara fattispecie estorsiva prevista dall’Art. 629 del Codice Penale.
Un minore, di età superiore ai 14 anni, risponde penalmente del reato solo se il Giudice accerta la sua capacità di intendere e di volere ed in questo caso viene giudicato dal Tribunale per i minorenni, ma la pena è ridotta rispetto a quella prevista per un adulto.
I genitori non rispondono penalmente dei danni causati dal figlio. Tuttavia, il Tribunale potrebbe riconoscere la “culpa in educando” della famiglia per non aver impartito al minore un’adeguata educazione. Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, infatti, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Il giudice potrebbe anche attribuire un ulteriore livello di responsabilità all’Istituto scolastico per la sua inerzia di fronte alle ripetute segnalazioni della famiglia. Questa mancanza di intervento potrebbe essere valutata come comportamento negligente.
Stabilite quindi eventuali responsabilità, in sede civile, uno o entrambi i soggetti potrebbero essere tenuti al pagamento dell’eventuale danno fisico o psicologico.

Il profilo assicurativo

Nei casi di bullismo, l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza, tuttavia, l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. Al contrario, in caso di condanna penale, l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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Aggressione davanti alla scuola: alunno ferito e sotto shock. Doppia inchiesta della Procura.

Un quarantenne, padre di un alunno, avrebbe aggredito un compagno di classe del figlio per un banale incidente. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Messaggero”.

Il fatto

All’uscita dall’Istituto un alunno di otto anni si sarebbe lamentato con il padre poiché un compagno di classe gli avrebbe rotto il braccialetto di Halloween.
Il quarantenne, appreso il torto, avrebbe deciso di agire in difesa del figlio. Il compagno sarebbe stato avvicinato dall’uomo, tra due auto parcheggiate, e colpito con schiaffi in pieno volto.
Sembra poi che l’alunno abbia ricevuto anche un calcio che lo ha fatto cadere a terra.
L’episodio si sarebbe svolto davanti a diversi genitori presenti. Pare che qualcuno abbia anche filmato l’aggressione. Alcune persone sono comunque intervenute per calmare la situazione e tranquillizzare il minore. I genitori dell’alunno aggredito, giunti sul posto, hanno portato il ragazzo al pronto soccorso del vicino ospedale. I medici hanno riscontrato lesioni non gravi, guaribili in circa una settimana.
Intanto la famiglia dell’aggredito ha sporto denuncia ai carabinieri.
Nei giorni seguenti sarebbero emersi altri problemi conseguenti all’aggressione, l’alunno percosso ha, infatti, mostrato disturbi del sonno e ansia. Per questo, la famiglia, su indicazione medica, ha avviato un percorso psicologico.

Le indagini e l’ipotesi di reato

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste. Da un lato, la Procura contesta al presunto aggressore lesioni personali aggravate ai sensi dell’Art. 583 del Codice Penale. Dall’altro, la Procura per i minorenni sta svolgendo ulteriori accertamenti.
Intanto i Carabinieri stanno ricostruendo i fatti e ascoltando i testimoni. Nei prossimi giorni verranno anche sentiti i due alunni in un’audizione protetta, nel tentativo di chiarire le dinamiche dell’episodio.
Il quarantenne, dal canto suo, intende chiarire la sua posizione e respingere ogni accusa.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini ancora in corso è prematuro formulare ipotesi circa un eventuale risarcimento assicurativo. In linea generale, l’assicurazione integrativa copre il danno fisico e/o psicologico subìto dall’alunno, non solo durante l’attività scolastica, ma anche in itinere. Dalla dinamica dei fatti sembra anche esclusa la responsabilità dell’Istituto scolastico per mancata vigilanza del personale.
In ogni caso, è bene precisare che nessuna polizza copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto.
Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
In ogni caso, l’Assicuratore potrà esercitare il diritto di rivalsa contro i responsabili.

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Abbandono di incapace e lesioni gravissime: la docente di sostegno a giudizio

Finirà, con il processo alla docente di sostegno, la vicenda dell’alunno diciasettenne, disabile, caduto dalla finestra del quarto piano di un liceo artistico della Capitale. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

Qualche mese prima dell’evento, lo studente, affetto da un grave disturbo dello spettro autistico, fu visto da un docente sporgersi pericolosamente da una finestra. Per questo motivo, l’Istituto aveva deciso di spostare l’intera classe, dov’era iscritto il giovane, al piano terra. Allo studente venne assegnato un docente di sostegno e, in ogni caso, veniva continuamente “monitorato ” nei suoi spostamenti.
Il drammatico episodio è accaduto il 27 maggio 2024. Al termine delle lezioni, l’insegnante s’allontanò per qualche minuto senza affidare la vigilanza a nessuno. Giusto il tempo che il giovane raggiungesse il quarto piano dell’edificio e precipitasse dalla finestra.
Il primo ad accorgersi della mancanza del ragazzo fu l’autista dello scuolabus che ogni giorno aspettava lo studente per partire. Fu lui a chiamare i genitori per accertarsi che il ragazzo fosse presente a scuola in quel giorno. Scattarono, quindi, le ricerche, fino a quando un compagno lo vide sull’asfalto, in gravi condizioni.
Ricoverato d’urgenza all’ospedale, l’alunno venne sottoposto a diversi interventi alle gambe. Il percorso di riabilitazione è ancora in corso anche se i medici temono che difficilmente potrà tornare a camminare.

L’ipotesi di reato

Le investigazioni, avviate immediatamente dalla Procura, avevano l’obiettivo è chiarire come il diciassettenne, fragile sul piano psichico ed emotivo, sia riuscito a salire senza controllo, ai piani superiori.
Gli inquirenti, alla conclusione delle indagini, hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno. Le accuse sono: mancata vigilanza, abbandono di persona incapace e lesioni personali gravissime.
L’abbandono di una persona incapace è un reato previsto dall’Art. 591 del Codice Penale. Il reato si configura quando l’affidatario abbandona una persona incapace di provvedere a se stessa.
Questo vale per minori di 14 anni o per chi ha malattie fisiche, mentali o è anziano.
Le lesioni personali gravissime sono considerate aggravati delle lesioni personali, regolamentate dall’Art. 583 del Codice Penale. Il Codice definisce gravissime quelle che provocano malattie insanabili o possono causare la perdita di un senso, di un arto o l’uso di un organo.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, sono operanti per tutto il tempo in cui l’alunno è presente all’interno dell’edificio. Le garanzie, nei limiti dei massimali, rimborsano le spese mediche e le Invalidità Permanenti in tutti i casi di sinistro in cui sono vittima gli assicurati.
L’assicurazione, di norma, rimborsa anche i danni ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto per mancata vigilanza colposa. È fatto, comunque, salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi nei confronti del Docente per il danno causato con dolo o colpa grave.

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Deodorante spray in aula: 25 alunni intossicati

Un’alunna svuota in classe, una bomboletta di deodorante spray: intossicati 25 studenti di seconda media. Ne parla un articolo della cronaca locale de “il Messaggero”.

Il fatto

La dodicenne, entrando in classe la mattina, ha spruzzato un deodorante spray per contrastare quello che, a suo parere, sarebbe stato un cattivo odore.
Un’azione che sembrava del tutto innocente ha, tuttavia, reso una normale mattina di scuola un’emergenza sanitaria. I compagni di classe hanno subito cominciato ad accusare problemi respiratori e occhi irritati.
Accortasi del problema, l’insegnante ha immediatamente evacuato la classe facendo uscire gli alunni nel cortile. Intanto, la presidenza ha chiamato il 118 e la polizia che sono intervenute con quattro ambulanze e una pattuglia.
I soccorritori hanno assistito i 25 studenti intossicati della classe. I sintomi erano quelli tipici di un’intossicazione da inalazione: difficoltà respiratorie, bruciore e forte lacrimazione. Dopo le cure dei sanitari gli alunni sono stati affidati alle famiglie e l’aula è stata sanificata.
Complice la vicinanza con Halloween, s’era subito pensato a uno scherzo di cattivo gusto. Pochi minuti dopo, però, la giovane alunna ha confessato tutto davanti all’insegnante. Pentita, ha chiarito come non fosse sua intenzione causare danni, né d’aver agito con alcuna intenzione malevola.
Ha consegnato volontariamente la bomboletta di deodorante usata, spiegando di aver voluto solo coprire un odore sgradevole percepito tra i banchi. L’alunna non era cosciente della gravità del gesto, né dei rischi legati alla massiccia diffusione di un aerosol chimico in un’ambiente chiuso.
Il personale della scuola ha anche cercato di individuare l’origine dell’odore sgradevole causa dell’episodio.
Dalle verifiche è emerso che il cattivo odore non derivava da guasti strutturali, ma, probabilmente, da alimenti deteriorati, forse merende dimenticate negli zaini di alcuni studenti.
La scuola non esclude provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunna. Anche senza volontà di nuocere, il suo gesto ha, di fatto, interrotto le lezioni e avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei compagni.

La responsabilità

L’emissione di sostanze nocive in ambienti chiusi è un reato passibile di sanzioni, a seconda del contesto e della gravità. Ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale, la legge punisce chi provoca emissioni di gas, vapori o fumo che causano molestia o danno alle persone.
Occorre, tuttavia, osservare che un minore di 14 anni non è penalmente responsabile e non può essere imputato per un reato. La legge, infatti, presume che non abbia la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerato colpevole.
La responsabilità penale per i reati commessi anche dai figli minorenni, resta personale e quindi non ricade sui genitori. Tuttavia, i genitori rispondono civilmente per i danni causati dai figli e possono, in alcuni casi, incorrere in sanzioni amministrative per illeciti causati dal minore. L’Art. 2048 del Codice Civile, infatti, stabilisce la responsabilità di genitori e tutori per i danni provocati dai figli minorenni.

Il profilo assicurativo

In relazione all’episodio, la polizza scolastica integrativa risarcisce, nella sezione Infortuni, tutte le spese mediche sostenute dagli alunni danneggiati.
Un discorso specifico riguarda, invece, il possibile risarcimento, in Responsabilità Civile che potrebbe essere richiesto alla famiglia dell’alunna che ha commesso il fatto. La responsabilità dei genitori è, infatti, presunta, salvo che essi non dimostrino di aver impartito un’educazione adeguata a prevenire il fatto illecito, o che non siano stati in grado di impedirlo nonostante tale educazione.
Per quanto riguarda l’assicurazione integrativa scolastica, qualora si dimostri l’impossibilità preventiva della scuola nell’evitare l’evento, ciò potrebbe escludere il risarcimento da parte dell’istituto scolastico. In tal caso, il risarcimento del danno resterebbe a totale carico della famiglia.

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Collaboratrice scolastica muore dopo infortunio a scuola

Una collaboratrice scolastica muore dopo 4 giorni da un infortunio che l’ha vista vittima all’interno della scuola in cui lavorava. Lo riporta un articolo di cronaca del “il Secolo XIX”.

Il fatto

L’episodio è accaduto ad Alassio in Provincia di Savona, ma le dinamiche non sono ancora del tutto chiare.
Dalle prime ricostruzioni sembra che la collaboratrice fosse impegnata nei lavori di pulizia in uno dei bagni della scuola media, posti al piano terra dell’edificio. Nell’aprire una finestra ad anta basculante, l’infisso si sarebbe staccato dalle cerniere laterali, precipitando su un piede della donna. La malcapitata, anche a causa del dolore, avrebbe perso l’equilibro e cadendo in avanti avrebbe sbattuto il petto e la testa.
Ricoverata in ospedale le è stata diagnosticata la frattura di una costola e varie contusioni con una prognosi di 20 giorni. Tre giorni dopo, la collaboratrice scolastica è stata trova morta, nel letto di casa, dal marito.
Tra le ipotesi c’è quella che l’infortunio possa aver provocato una emorragia.

Le responsabilità

Alla luce delle informazioni in questo momento disponibili è azzardato anche solo ipotizzare delle responsabilità. Bisognerà, quindi, attendere i risultati dell’esame autoptico ordinato dalla Procura. Solo dopo sarà possibile capire con precisione se esista un nesso tra l’infortunio e la morte.
Alcuni aspetti destano comunque qualche preoccupazione. L’edificio in cui è accaduto il sinistro, recentemente era stato oggetto di ristrutturazione da parte dell’Amministrazione locale. Subito dopo l’incidente, il Sindaco si è recato sul luogo. Con lui erano presenti il responsabile dei lavori pubblici e quello dell’Ufficio scolastico con il Comandante della polizia locale. Insieme hanno effettuato un sopralluogo nel tentativo di ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi c’è, quindi, quella di un intervento mal eseguito, ma lo sgancio dalle guide di sicurezza non può escludere un atto doloso deliberato.
Al momento non si può nemmeno escludere che il decesso sia legato a una possibile valutazione errata delle reali condizioni dell’infortunata durante il ricovero.

Il profilo assicurativo

Qualora venisse provato un collegamento diretto tra l’infortunio e la successiva morte della lavoratrice, le assicurazioni saranno coinvolte in relazione alla responsabilità desunta.
In caso di decesso causato da un infortunio sul lavoro, anche se la morte non è immediata, l’INAIL riconoscerà una rendita ai superstiti versata mensilmente.
Tra i risarcimenti è previsto anche un contributo una tantum per le spese funerarie.
I familiari, inoltre, se viene accertata una colpa, potranno chiedere, attraverso un’azione legale, un ulteriore risarcimento civile al datore di lavoro o ai terzi responsabili.
Qualora, infatti, la responsabilità ricadesse sull’Ente proprietario, sarà l’Assicuratore di quest’ultimo ad indennizzare l’eventuale danno, salvo rivalersi sull’impresa che ha realizzato l’opera.
Un ultimo aspetto ipotizzabile è quello legato alla negligenza o ai disservizi nel sistema sanitario.
Potrebbero rientrare tra la negligenza medica le diagnosi errate, cure inappropriate, o la cattiva organizzazione dei servizi sanitari.
È, però, fondamentale, distinguere la malpractice dagli esiti clinici negativi inevitabili. Qualora non fosse rilevabile una condotta colposa, non sussiste il diritto al risarcimento.
Nel caso in cui la dipendente avesse aderito alla polizza integrativa stipulata dalla scuola e la morte fosse riconducibile all’infortunio sul lavoro, sarebbe garantito anche il risarcimento dell’Assicurazione integrativa.

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Cade sul marciapiede ma il Comune non paga: per il Tribunale è anche colpa del docente

Chiunque chiede un risarcimento deve provare la connessione diretta tra l’evento e il danno subito. È quanto ribadisce il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7592/2025 dello scorso 9 ottobre, nel merito di un infortunio che vede coinvolta una docente.

Il fatto

L’evento è accaduto a Milano nel marzo 2022, quando una docente, diretta a una riunione nell’Istituto scolastico, è caduta sul marciapiede vicino all’ingresso della scuola.
La docente ha subito, tra l’altro, la frattura dell’omero, lesione poi ridotta con un’operazione chirurgica, dopo il ricovero in ospedale.
A detta dell’insegnante, la caduta sarebbe stata causata da buche, sconnessioni e dislivelli, presenti sul marciapiede, il tutto aggravato dalla pioggia.
La docente ha ritenuto responsabile il Comune, in quanto proprietario della strada, chiedendo, quindi, il risarcimento dei danni subiti. L’Amministrazione comunale s’è opposta, negando il nesso causale e sostenendo una possibile negligenza della danneggiata.
In fase iniziale il giudice ha anche tentato una conciliazione, senza tuttavia successo, s’è quindi giunti alla discussione finale e alla lettura del dispositivo.

La sentenza

Secondo i giudici, le testimonianze presentate non hanno chiarito la precisa dinamica dei fatti e le fotografie prodotte non hanno dimostrato una reale pericolosità del luogo. Le irregolarità del marciapiede erano visibili e note da tempo, quindi non costituivano un’insidia. La docente, inoltre, conoscendo bene la zona, avrebbe potuto evitare l’incidente se avesse posto una maggiore attenzione.
Il giudice ha ritenuto, quindi, che l’infortunio non fosse imputabile al Comune, mancando una prova diretta del nesso causale. Neanche la successiva sistemazione del marciapiede è stata considerata segno di colpevolezza dell’amministrazione, rientrando nella normale ordinaria manutenzione.
La decisione riafferma un principio consolidato, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, il danneggiato deve provare il legame diretto tra l’evento e il danno. Senza tale prova, la responsabilità non può essere riconosciuta. Il Tribunale ha quindi respinto la richiesta di risarcimento, ritenendo che la caduta fosse causata da disattenzione e non da un pericolo occulto.
La docente è stata, quindi, giudicata parzialmente responsabile del sinistro e condannata a pagare metà delle spese processuali, pari a 7.000 euro.

Il profilo assicurativo

Gli infortuni in itinere sono tutelati dall’INAIL. L’INAIL, tuttavia, risarcisce esclusivamente il ramo Infortunio o malattia e, all’interno di questi, solo i casi di Morte o Invalidità Permanente ≥ 6° punto percentuale.
Le migliori formule assicurative integrative operanti in ambito scolastico ampliano la gamma di tutele.
Qualora la docente avesse quindi sottoscritto la polizza integrativa stipulata dalla scuola, l’Assicuratore provvederà a indennizzare l’Invalidità Permanente, indipendentemente dalla percentuale accertata. A quest’aspetto, si aggiungerebbe il risarcimento per tutte le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci, ticket, visite specialistiche e diaria da ricovero.
Alcune formule assicurative particolarmente performanti integrano la Tutela Legale.
La Tutela Legale nelle assicurazioni è una garanzia che copre il pagamento delle spese per avvocati e periti in caso di controversie civili o penali.
In questo modo l’assicurato potrà di difendere i propri diritti, in sede giudiziale o stragiudiziale senza sostenere direttamente i costi elevati del procedimento.

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Fuga di ammoniaca in un liceo: cinquanta persone intossicate

Allarme in un liceo statale di Pescara. Una sostanza sconosciuta si è sprigionata all’interno dell’edificio, facendo scattare il protocollo per le maxi emergenze. Lo riporta un articolo sul sito di “RAI News”.

Il fatto

L’allarme è scattato la mattina del 16 ottobre all’Istituto “Marconi” di Pescara, dopo che un forte odore si è sparso nei locali del liceo. Alcune persone hanno iniziato ad accusare malori dopo aver inalato la sostanza che s’è sprigionata nella struttura.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia.
L’Istituto è stato evacuato immediatamente per consentire i controlli e permettere al personale sanitario di prestare assistenza. Una cinquantina di persone avrebbero accusato difficoltà respiratorie, problemi e irritazioni alle vie aeree. La Asl di Pescara ha allestito, fuori dall’Istituto, un Posto medico avanzato con tre medici del 118, tre infermieri, venti soccorritori e cinque ambulanze. Contestualmente le autorità hanno attivato il protocollo per le maxi emergenze. I sanitari hanno ricoverato in ospedale una docente e quattro alunni in codice verde, che risultano comunque fuori pericolo. Gli altri intossicati, tra cui anche alcuni vigili del fuoco, hanno ricevuto le cure sul posto.
Secondo le prime ricostruzioni, nella struttura si sarebbe sprigionata un’emissione anomala di ammoniaca. La sostanza potrebbe essersi diffusa da un laboratorio dell’Istituto, oppure dall’impianto di climatizzazione. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione l’origine e la dinamica dell’incidente.

Le responsabilità

In questa fase è impossibile stabilire le eventuali responsabilità, possiamo, tuttavia, fare delle ipotesi.
Se la ragione della fuga della sostanza fosse un guasto all’impianto di climatizzazione, la responsabilità ricade sull’Ente proprietario dell’immobile e degli impianti, in esso contenuti. In questo caso, l’Ente proprietario dovrà appurare se la causa è dovuta ad un guasto accidentale, oppure alla mancata o carente manutenzione dell’impianto. Qualora la causa fosse la manutenzione il responsabile potrebbe essere il soggetto incaricato.
Se, invece, la sostanza irritante si fosse propagata da un laboratorio, la responsabilità ricadrebbe direttamente sull’Istituto. Anche in questo caso sarà necessario appurare con precisione la dinamica e stabilire se l’evento sia dipeso da incuria o da un fatto accidentale.
Un ultimo aspetto, che al momento non si può escludere, riguarda la possibilità che qualcuno abbia agito deliberatamente, compiendo quindi un atto doloso.
In quest’ultimo caso la responsabilità ricade esclusivamente sull’autore del gesto e potrebbe coinvolgere anche l’aspetto penale.

Il profilo assicurativo

Anche le assicurazioni saranno coinvolte in relazione alla responsabilità desunta.
Nel caso la responsabilità ricadesse sull’Ente proprietario, sarà l’Assicuratore di quest’ultimo ad indennizzare l’eventuale danno o, nel caso, potrebbe rivalersi sul manutentore.
Qualora, invece, responsabile del danno fosse l’Istituto scolastico, la polizza integrativa scolastica, nel ramo di Responsabilità Civile, risarcirebbe tutti i soggetti danneggiati.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico salvo, in caso di comportamento intenzionale, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.

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