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Scuole occupate: quali possibili responsabilità in caso di danno?

Dall’ondata di indignazione per quanto sta accadendo in Palestina, non potevano restare immuni le scuole. Dopo gli atenei universitari, da nord a sud si moltiplicano le occupazioni delle scuole superiori. Sono ormai decine gli Istituti che hanno interrotto le lezioni al grido di “fermiamo tutto”, trasformando le aule in spazi di discussione e confronto. Ne parla un articolo del sito “Studenti” del gruppo Mondadori.
Le domande che molti Dirigenti scolastici si pongono in questi giorni sono: in caso di infortunio o danneggiamento alle strutture esiste una responsabilità della scuola? Le polizze assicurative stipulate dagli Istituti garantiscono il risarcimento in caso di danno?

Occupazione scolastica: cosa dice la legge e quali sono le possibili responsabilità

Quando si parla di occupazione di una scuola, il dubbio principale riguarda la sua legalità.
L’Art. 633 del Codice Penale parla di invasione arbitraria di: «terreni o edifici altrui, pubblici o privati».
La Cassazione, tuttavia, nel 2000, ha chiarito che gli studenti non possono essere individuati come “invasori esterni”. Essi, infatti, hanno un diritto di accesso e permanenza nella scuola.
Per questo motivo, l’occupazione non è automaticamente considerata un reato di invasione.
Quest’aspetto, tuttavia, non elimina completamente ogni conseguenza giuridica. La giurisprudenza successiva, infatti, s’è espressa in modo più restrittivo, poiché potrebbero configurarsi altri reati legati all’occupazione.
Inoltre, potrebbe rilevare il reato di interruzione di pubblico servizio previsto dall’art. 340 del Codice Penale. Questa si verifica quando l’occupazione impedisce le lezioni o l’accesso a studenti e docenti.
L’orientamento recente tende a essere più rigido. Secondo tale visione, anche un blocco parziale potrebbe costituire reato.
Altri reati che possono configurarsi sono: la violenza privata, prevista dall’art. 610  del Codice Penale, nel caso in cui l’accesso venga impedito mediante l’uso della forza o di minacce; il danneggiamento di beni pubblici, ai sensi dell’art. 635, in presenza di atti vandalici; e infine il deturpamento o l’imbrattamento di cose altrui, disciplinato dall’art. 639, in riferimento a scritte o murales sugli edifici scolastici.

L’orientamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Con la Nota 485 del 5 febbraio 2024, anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha adottato una linea più rigida. I Dirigenti scolastici devono ora segnalare alle autorità ogni reato commesso durante un’occupazione scolastica. Alla fine dello stesso anno, il Ministro Giuseppe Valditara, in una comunicazione ufficiale, ha, inoltre, rafforzato il principio della responsabilità civile per i danni materiali provocati. Tale responsabilità può gravare sugli studenti maggiorenni o sui genitori degli studenti minorenni. In alcuni casi, le misure punitive possono essere convertite in attività riparative o lavori di pubblica utilità. In questo modo, la sanzione assume anche un valore educativo e formativo.

Le assenze

Un tema che riveste un’importanza fondamentale è quello legato alle assenze. La normativa nazionale stabilisce che queste non possano superare un quarto del monte ore annuale, pena la non validità dell’anno scolastico dello studente.
Vero è che non esiste una norma specifica in relazione alle assenze dovute a occupazioni scolastiche, ma il recente orientamento ministeriale le considera ingiustificate.
In passato, alcuni Consigli d’Istituto riconoscevano l’occupazione o l’autogestione come esperienze formative, ma oggi tale pratica è rara. Se il limite annuale di assenze viene superato, anche a causa di eventuali occupazioni, lo studente rischia la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. In questo senso non è data neanche la possibilità di recupero tramite modifiche al calendario scolastico.

L’Autogestione

L’autogestione, a differenza dell’occupazione, rappresenta una forma di protesta più strutturata e partecipata. Di norma dovrebbe essere decisa tramite voto democratico, in assemblea studentesca.
Il programma dell’autogestione, comprensivo di obiettivi e motivazioni, dovrebbe essere comunicato e discusso con il Dirigente scolastico per ottenere collaborazione e riconoscimento ufficiale.
Sebbene le conseguenze siano differenti rispetto a quelle di un’occupazione, un’autogestione non concordata e non comunicata potrebbe comunque provocare problemi disciplinari o gestionali.
Va ricordato che nell’autogestione è fondamentale assicurare spazi studio per chi non partecipa e mantenere il dialogo con i docenti, garantendo sempre condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto.

Il profilo assicurativo

Nei casi di autogestione, la polizza integrativa tutela gli infortuni di studenti e personale. Essendo, infatti, l’attività, concordata e autorizzata, è considerata a tutti gli effetti scolastica.
Nel caso di occupazione, invece, la polizza potrebbe non avere efficacia, non trattandosi di attività scolastica ordinaria; l’Assicuratore non copre, inoltre, la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Un aspetto da tenere, invece, in particolare attenzione è quello relativo al danneggiamento dell’edificio o dei materiali scolastici. In questi casi, per la scuola, diventa opportuno stipulare una polizza assicurativa a tutela dei danni di proprietà dell’Istituto. Le migliori soluzioni in questo caso coprono i danni alle attrezzature anche per gli atti vandalici, seppure, solitamente, prevedano una franchigia o uno scoperto.
L’imbrattamento dei muri, invece, è quasi sempre escluso dalle coperture assicurative, dovendo così rimanere il danno a carico dei responsabili, se individuati, o della scuola stessa.

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Infortunio a scuola: maxirisarcimento per uno studente

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2175/2025 del 2 maggio, ha condannato la scuola a un maxirisarcimento, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell’Istituto. Lo riporta un articolo della sezione scuola, del sito web: Dailybest.it

Il fatto

L’episodio è accaduto, un istituto tecnico, nell’autunno di dodici anni fa.
Lo studente era stato chiamato dal docente al tavolo tecnico per verificare un esperimento. Durante il percorso, sembra che un compagno, lo avesse spinto accidentalmente. L’alunno ha inciampando tra i banchi, giudicati “troppo vicini”, ed è caduto a terra. Nella caduta la caviglia sinistra è rimasta incastrata nel piedistallo di un banco, provocando una frattura di tibia e perone. La guarigione ha richiesto un percorso riabilitativo complesso, durato più di un anno, con sessanta giorni di inabilità totale. A questi si sono aggiunti sedici mesi di inabilità parziale al 50%.
Il Tribunale di Napoli, cui aveva fatto ricorso la famiglia, aveva respinto la richiesta di risarcimento.
Secondo i giudici di primo grado, l’incidente era frutto di un caso fortuito non direttamente ascrivibile alla scuola. Per il tribunale, l’età degli studenti, allora diciassettenni, riduceva l’obbligo di vigilanza, inoltre, la spinta del compagno era stata considerata un evento imprevedibile e inevitabile.

La sentenza della Corte d’Appello

In modo completamente diverso si sono espressi i giudici d’appello, individuando precise violazioni normative a carico dell’Istituto scolastico.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, relativo all’edilizia scolastica, sono imposte dimensioni adeguate delle aule in base al numero di studenti. Al fine di evitare situazioni di affollamento pericoloso, le aule devono presentare spazi adeguati e arredi d’ingombro ridotti. Al contrario, nel caso in questione, i banchi erano disposti in duplice fila continua, senza “corridoi” di uscita intermedi.
Determinante è risultata anche la forma anomala dei piedi dei banchi, che terminavano “a uncino”. Questa caratteristica, contraria alla normativa che prevede montanti verticali, ha provocato l’incastro del piede dello studente durante la caduta e il grave danno conseguente.
Per i giudici, la scuola non aveva adottato tutte le misure organizzative necessarie per prevenire l’incidente. Questa trascuratezza configura la responsabilità aggravata dell’Istituto, fondata sulla presunzione di culpa in vigilando. Il Tribunale ha sentenziato che l’obbligo di sicurezza impone cautele adeguate alle circostanze del caso concreto. Tra queste la prevedibilità dei rischi concreti legati ad arredi pericolosi o a infrastrutture inadeguate.
Il Ministero dell’Istruzione è stato, quindi, condannato a risarcire 58.534 euro per danno biologico, ai quali si aggiungono 20.569,31 euro per le spese mediche documentate.
I giudici hanno anche respinto l’ipotesi di corresponsabilità dello studente, non rilevando alcun suo contributo all’accaduto. La Corte ha comunque escluso ulteriori risarcimenti per danno morale, ritenendo sufficiente l’importo tabellare per le sofferenze subite.

Il profilo assicurativo

Sarà la Compagnia assicurativa, con cui l’Istituto ho stipulato la polizza all’epoca del sinistro, a risarcire l’intero importo sollevando l’Amministrazione scolastica dal pagamento del danno. 
La vicenda conferma l’importanza, per le scuole, di disporre di una solida polizza di Responsabilità Civile.
Le coperture, oltre alle spese mediche dirette, tutelano l’Amministrazione da richieste risarcitorie per danni subiti da studenti durante le attività scolastiche. La polizza, infatti, garantisce non solo il ristoro ai danneggiati, ma evita anche gravi ripercussioni economiche sull’Ente Pubblico.
In un contesto in cui la giurisprudenza richiede sempre maggiore attenzione alla sicurezza, l’assicurazione rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione e protezione.

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Candeggina nella borraccia, studentessa in ospedale

Una studentessa di Avola, in provincia di Siracusa, è finita in ospedale dopo aver bevuto candeggina dalla propria borraccia. Lo riporta un articolo on-line, del giornale “la Sicilia”.

Il fatto

L’episodio sarebbe avvenuto dopo l’ora di educazione fisica, quando la ragazza, bevendo dalla propria borraccia, ha percepito un sapore insolito. La ragazza, subito dopo aver bevuto, ha accusato un malore.
I docenti e la Dirigente scolastica, immediatamente informati, hanno disposto che la studentessa fosse accompagnata all’ospedale “Di Maria” di Avola dai familiari. Qui i medici hanno disposto una lavanda gastrica precauzionale.
Fonti ospedaliere assicurano che la studentessa non è in pericolo di vita e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.
Il fatto è stato comunque segnalato immediatamente ai carabinieri della compagnia di Noto.
Durante le prime verifiche, i gli inquirenti hanno trovato in Istituto una bottiglia di candeggina, probabilmente introdotta dall’esterno. La sostanza sarebbe stata versata da un compagno di scuola che, poco dopo, ha confessato di essere l’autore dello scherzo.
Le indagini restano tuttavia aperte per cercare di chiarire ogni dettaglio della vicenda e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, valutando le eventuali responsabilità.

La responsabilità

Quando uno scherzo diventa pericoloso, smette di essere un gioco e può avere conseguenze anche gravi. A seconda delle conseguenze provocate può infatti comportare la responsabilità civile o penale dell’autore. Il rischio più frequente è quello di dover risarcire i danni subiti, configurandosi la Responsabilità Civile ai sensi dell’Art. 2050 del Codice. La norma, nei casi in cui un’attività pericolosa produca danni a terzi, impone al responsabile l’obbligo di risarcimento.
Trattandosi di minore la Responsabilità Civile grava sul soggetto preposto non solo alla vigilanza ma anche all’educazione. In questo senso, la recente giurisprudenza scolastica, tende sempre più a coinvolgere la famiglia proprio nel suo ruolo educativo (culpa in educando). Resta tuttavia onere dell’Istituto scolastico provare di aver adottato tutte le precauzioni nel caso specifico.
In casi particolarmente gravi, accanto al profilo civile, può emergere anche quello penale. L’evento infatti potrebbe integrare reati come lesioni personali, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale o minaccia ai sensi dell’Art. 612 dello stesso Codice. In questi casi, l’autore del gesto non solo ne risponde economicamente, ma rischia anche una condanna penale davanti al giudice.
In caso di reato, la responsabilità penale inizia a 14 anni. Al di sotto di quest’età il minore non è considerato imputabile e non può rispondere penalmente presupponendo l’incapacità di intendere e volere. Tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è valutata dal giudice caso per caso. In caso di minore la pena viene comunque diminuita rispetto a quella prevista per un adulto.

Il profilo assicurativo

In relazione all’infortunio, la polizza scolastica integrativa risarcisce tutte le spese mediche sostenute dell’alunno danneggiato.
L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
Un discorso a parte merita, invece, il risarcimento richiesto dalla famiglia della studentessa danneggiata. È bene premettere che ogni sinistro è a se stante non riassumibile in un’unica ipotesi e quindi passibile di interpretazioni differenti.
Se confermata la dinamica degli eventi, l’Assicuratore potrebbe negare il risarcimento. Il danno, per stessa ammissione dell’alunno che ha versato la candeggina nella borraccia, potrebbe configurare il dolo. Quest’aspetto, qualora venisse confermata l’impossibilità preventiva della scuola, potrebbe escluderebbe di fatto il risarcimento delle spese.

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Cyberbullismo: genitori condannati a risarcire i danni causati dal figlio undicenne

Se un minore attua del cyberbullismo, pubblicando contenuti offensi o denigratori sui social, i genitori potrebbero essere condannati al risarcimento del danno. Lo riporta, sul proprio sito web, un articolo de “il Quotidiano del Molise”.

Il fatto

L’episodio nasce in Molise durante il trasporto scolastico. Un undicenne filma il coetaneo e pubblica su YouTube un contenuto accompagnato dalla didascalia: «bambino handicappato».
I genitori del minore ripreso, denunciano il fatto alle autorità, e la Polizia Postale accerta che l’account YouTube è proprio del minore. La famiglia dell’alunno disabile decide quindi di intentare un’azione legale, chiedendo un risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il tribunale di Campobasso ha stabilito, in primo grado, il riconoscimento al diritto al risarcimento. Per questo motivo la famiglia condannata decide di ricorrere in appello.

La sentenza del tribunale

La Corte d’Appello, con sentenza depositata il 25 agosto scorso, ha confermato la responsabilità dei genitori del minore, accertata in primo grado, ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.
Secondo i giudici, il comportamento della famiglia nel fatto, evidenzia la colpa in educando e in vigilando, specie nell’uso degli strumenti digitali. Inoltre, secondo il tribunale, nessuna delle prove difensive è risultata idonea a dimostrare l’adozione di misure efficaci di controllo o restrizione. Al contrario, la difesa dei genitori si è limitata a ridimensionare i fatti, senza smentirli e senza una contestazione tempestiva. Tutto ciò ha rafforzato la presunzione di responsabilità.
Il tribunale ha ricordato che: « […] consegnare uno smartphone a un minore impone un’adeguata educazione sui rischi legati alla rete e ai social».
Per la Corte, dare a un minore un dispositivo connesso impone un dovere preciso ai genitori: educare all’uso consapevole della rete. I magistrati hanno evidenziato l’obbligo di spiegare i rischi della condivisione online, comprese le conseguenze potenzialmente gravi di un singolo click.
Secondo i giudici, i genitori devono anche predisporre limiti e restrizioni concrete, per ridurre i pericoli legati all’uso dello smartphone e dei social.
Per questi motivi i giudici hanno riconosciuto alla famiglia un danno patrimoniale pari 1.305,81 euro, corrispondente alle spese documentate per il sostegno psicologico. Al danno patrimoniale va aggiunto quello non patrimoniale, pari a 7.950,02 euro, a compensazione del disturbo post-traumatico subito dalla vittima.

Il profilo assicurativo

Un aspetto importante, unitamente alle azioni preventive ed educative, riguarda le polizze assicurative scolastiche e la loro capacità di coprire il cyberbullismo.
Nonostante l’aumento dei casi legati all’uso delle tecnologie digitali, molte polizze integrative sottoscritte dalle scuole, escludono i danni causati da molestie, intimidazioni o persecuzioni online.
Le assicurazioni non possono limitare il fenomeno ma, se previste tra le garanzie, garantiscono un risarcimento adeguato alle vittime in caso di danno accertato.

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Infortunio a scuola: nessun risarcimento senza la prova di negligenza

Nessun risarcimento senza la prova concreta di negligenza. È quanto ha stabilito il Tribunale in relazione all’infortunio di uno studente durante l’educazione fisica in palestra. La famiglia ha fatto causa alla scuola, ma il giudice ridefinisce i limiti della responsabilità scolastica. Lo riporta la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1255 del 09 settembre 2025 pubblicata sul sito “Apps Avvocati”.

Il fatto

L’episodio risale al marzo 2018 quando, durante una lezione di educazione fisica in palestra. Nel corso di una partita di pallavolo uno studente, cadendo, riportava la frattura bi-malleolare al piede sinistro.
La famiglia citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione alla luce della presunta responsabilità per culpa in vigilando del personale docente e dell’istituto scolastico. I genitori, infatti, sostenevano che il figlio si fosse infortunato “calciando un pallone” e chiedevano un risarcimento di 61.000 euro.
Il Ministero, presentandosi in giudizio, ha negato ogni responsabilità, sostenendo l’imprevedibilità dell’evento e regolarità della vigilanza prestata.
Lo stesso Ministero ha chiamato in causa la compagnia assicurativa dell’Istituto, chiedendo di essere manlevato nell’eventualità di una condanna a suo carico.

La sentenza del Tribunale

I Giudici hanno esaminato la dichiarazione del docente presente all’episodio, il quale affermava che studente era scivolato mentre correva per recuperare una palla. Secondo il Tribunale, al di là della dinamica propria del sinistro, la presenza del docente dimostra come l’obbligo di sorveglianza ordinaria fosse stato rispettato. La famiglia, al contrario, indicava solo un generico difetto di vigilanza della scuola, senza spiegare dettagliatamente la negligenza.
I Giudici hanno, quindi, ribadito un principio chiaro: subire un infortunio a scuola non comporta automaticamente il diritto a un risarcimento da parte dell’Istituto scolastico.
Per ottenere un indennizzo occorre dimostrare lo specifico inadempimento del personale.
Nel caso particolare, l’insegnante non solo era presente durante l’attività sportiva, ma aveva rispettato tutti i protocolli previsti, escludendo così qualunque responsabilità della scuola.
Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta di risarcimento, ha richiamato i principi consolidati sulla responsabilità contrattuale delle scuole in caso di infortunio. Spetta al danneggiato provare tre elementi fondamentali: l’iscrizione all’istituto, il danno subito e l’inadempimento della vigilanza scolastica.
Non bastano, quindi, accuse generiche sulla vigilanza, occorrono prove concrete della negligenza specifica.
Con queste motivazioni, il Tribunale ha respinto la richiesta della famiglia e dello studente, ormai maggiorenne, condannandoli al pagamento di oltre 9.000 euro di spese processuali.

Il profilo assicurativo

Tutte le attività scolastiche sono tutelate dall’INAIL in caso di morte o invalidità permanente > al 6° punto percentuale. Gli Istituti scolastici, di norma, stipulano polizze assicurative per l’infortunio degli studenti e degli operatori, ad integrazione delle tutele INAIL.
Resta, quindi, inteso che le spese mediche derivanti dall’Infortunio scolastico sono sempre garantite.
La polizza integrativa, inoltre, tutela gli alunni, l’Istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione nel caso di Responsabilità Civile colposa.
Qualora, nel caso citato, la scuola fosse stata condannata per carente o mancata vigilanza, l’Assicuratore, oltre alle spese mediche, avrebbe risarcito anche il danno causato dalla responsabilità dell’Istituto.

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Nuove regole contro bullismo e cyberbullismo

Il 1° luglio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 99. Il provvedimento contiene le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in applicazione della Legge 17 maggio 2024, n. 70.
In sede di presentazione, il Ministro Giuseppe Valditara ha chiarito gli scopi del decreto: informare i ragazzi sui rischi della rete e responsabilizzare e famiglie.

Gli obiettivi del decreto

La norma amplia ed estende le finalità previste dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Obiettivi che, già regolati dalla 70/2024, rafforzano ed estendono la protezione a ogni forma di violenza tra pari.
La strategia prevista segue un duplice percorso, da un lato la tutela delle vittime e, dall’altro, la responsabilizzazione dei colpevoli. L’acquisizione della consapevolezza da parte degli autori del gesto è prevista attraverso percorsi educativi e, laddove necessarie, misure correttive.
Le maggiori novità puntano sul sistema scolastico e sociale come leva preventiva, con misure concrete che promuovono educazione, consapevolezza e cultura della responsabilità tra studenti.

Il servizio Emergenza infanzia 114

Uno degli aspetti di rilievo è quanto previsto all’Art. 1, che prevede il potenziamento del servizio “Emergenza infanzia 114”.
Il servizio, che sarà operativo h24 su tutto il territorio nazionale, offrirà supporto psicologico giuridico e pedagogico ai minori vittime di violenze e ai loro familiari.
Una nuova app gratuita, associata al servizio, consentirà non solo la messaggistica istantanea ma, se concessa anche la geolocalizzazione. Tutto ciò renderà immediata la richiesta di aiuto, assicurando interventi rapidi e mirati su tutto il territorio nazionale.
I dati raccolti resteranno anonimi e saranno trasmessi ogni anno al Ministero dell’Istruzione per specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema. Un sito dedicato garantirà, inoltre, ampia diffusione e accesso al servizio.
Oltre a ciò, l’ISTAT, come previsto dall’Art. 2, effettuerà, sulla base dei dati raccolti, indagini periodiche su bullismo e cyberbullismo ogni due anni. Le analisi misureranno caratteristiche, fattori di rischio e conseguenze psicologiche sulle vittime. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, inoltre, attraverso una relazione annuale comunicherà lo stato delle misure e l’impatto nelle scuole.

Responsabilità dei genitori e contratti elettronici

L’Art. 3 del provvedimento annuncia l’aggiornamento del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259). Nei contratti di telefonia e internet sarà richiamato l’Art. 2048 del Codice Civile circa la responsabilità dei genitori per danni causati dai figli, anche on-line.
Saranno, infine, previste (Art. 4) campagne di sensibilizzazione sul tema, in accordo con la Presidenza del Consiglio, AGCOM e il Garante della Privacy.

Il profilo assicurativo

In relazione all’aspetto assicurativo, il ramo preso in considerazione è quello relativo alla responsabilità civile. Essa coinvolge non solo il minore capace di intendere e volere, ma si estende alla famiglia, per il cosiddetto culpa in vigilando ed educando.
La responsabilità è extracontrattuale, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, secondo il quale esiste l’obbligo per il danneggiante di risarcire il danno.
A questo primo aspetto potrebbe, tuttavia, essere associata la responsabilità contrattuale tipica dell’Istituto che è tenuto a vigilare e prevenire tali condotte.
Gli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile prevedono, infatti, la responsabilità dei genitori e dei docenti che non sono riusciti a prevenire il danno.
Molte coperture, presenti sul mercato, escludono i danni derivanti da azioni di bullismo e cyberbullismo attuate in ambiente scolastico.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, ben strutturata, non debba escludere questo tipo di eventi.

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Scuola condannata al 50% per mancata vigilanza

Interessante sentenza, quella del Tribunale civile di Bologna, in relazione all’infortunio di uno studente che si frattura nuovamente il braccio dopo la rimozione del gesso. Ne parla un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

Negli ultimi mesi del 2020 un alunno di terza media, frequentante un Istituto di Bologna, si fratturava un braccio in un incidente domestico. L’esonero dall’attività di educazione motoria scolastica era previsto fino alla fine del 2020. Le indicazioni mediche prevedevano un’estensione per un periodo ragionevole, anche dopo la rimozione del gesso. In questi casi, infatti, l’attività fisica deve riprendere gradualmente, al fine di favorire il recupero ottimale dei tessuti e un rafforzamento muscolare mirato.
Ma, nel novembre 2020, lo studente si fratturò nuovamente lo stesso braccio durante una lezione di educazione motoria.
La docente aveva organizzato un’attività di Ultimate Frisbee nei giardini poco distanti dalla scuola.
L’alunno era precisamente informato del divieto a partecipare alle attività motorie, tuttavia, invece di limitarsi a osservare gli altri studenti, approfittando di un momento di distrazione della docente, decise autonomamente di parteciparvi.
La docente, impegnata nell’attività con gli altri alunni e in assenza di un collaboratore scolastico, avrebbe quindi omesso la necessaria vigilanza.
Per queste motivazioni la famiglia dello studente s’è rivolta al tribunale chiedendo un risarcimento di 15.000 euro.

La sentenza del tribunale

Il Tribunale civile di Bologna, con una sentenza depositata il 18 agosto scorso, ha accertato la responsabilità della scuola. Dal vincolo contrattuale, derivante dall’iscrizione dell’alunno all’Istituto, scaturisce direttamente l’obbligo di vigilanza, configurandosi la figura giuridica del cosiddetto “contatto sociale”.
La sentenza si fonda principalmente su due circostanze decisive: l’assenza ingiustificata del collaboratore scolastico all’uscita e la violazione del protocollo interno sulle attività esterne. La gestione contemporanea di ventidue studenti in ambiente aperto, osserva il giudice: «Richiedeva un controllo più attento, soprattutto considerando la condizione particolare dell’alunno esonerato».
La corte, tuttavia, ha riconosciuto il concorso di colpa, pari al 50%, in capo allo studente che ha volontariamente disatteso regole e prescrizioni mediche.
Il giudice ha stabilito, inoltre, una consulenza medico-legale finalizzata alla precisa quantificazione del danno, circoscritta esclusivamente all’aggravamento verificatosi rispetto alla frattura preesistente.
Dopo la consulenza tecnica, le parti coinvolte verranno convocate formalmente al fine di tentare un percorso di conciliazione stragiudiziale.

La responsabilità della scuola

Anche in questo caso, il giudice ha ribadito un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza scolastica. Gli istituti scolastici rispondono contrattualmente degli infortuni subiti dagli alunni, fermo restando che la vigilanza deve rispettare criteri di ragionevolezza.
L’obbligo di vigilanza, quindi, richiede valutazioni concrete, calibrate sull’età, sul livello di autonomia personale e sull’effettivo comportamento manifestato dagli studenti durante le attività educative.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica risarcisce tutte spese mediche derivanti anche nel caso di frattura recidiva, in quanto considerata come un nuovo evento o un’evoluzione del rischio.
Circa, invece, l’eventuale Invalidità Permanente, occorrerà attendere la perizia medico-legale. Solo attraverso questa l’Assicuratore potrà valutare la percentuale di aggravamento tra i due eventi.
Da ultimo, in relazione alla Responsabilità Civile, l’Assicuratore compenserà il danno nella percentuale di colpa stabilita dal giudice.

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Gita scolastica: pullman vandalizzato

Un interessante spunto di riflessione è quello offerto da un articolo del quotidiano “il Giorno” in relazione a un pullman vandalizzato, a detta del proprietario, durante una gita scolastica. «Ce l’ho più con i docenti accompagnatori che con i ragazzini», avrebbe dichiarato il titolare dell’impresa di trasporti.

Il fatto

L’impresa della provincia di Sondrio, il mese scorso, s’era aggiudicata l’appalto di un Istituto comprensivo di un’altra Provincia, per una gita scolastica a Milano.
Al rientro dalla gita, il noleggiatore afferma d’aver trovato il pullman, vandalizzato e colmo di sporcizia. Oltre all’immondizia, l’impresa denuncia uno schienale ed un poggiapiedi spaccati. Da qui la richiesta di risarcimento nei confronti dell’Istituto.
«A seguito di istruttoria interna, non sono chiaramente emerse responsabilità da parte degli alunni partecipanti al viaggio di istruzione – risponde il Dirigente. L’istituzione scolastica quindi declina ogni responsabilità rispetto a quanto da voi indicato con preventivo allegato alla comunicazione».
La risposta ha lasciato il titolare dell’impresa sconcertato e amareggiato. «Mi sono sentito preso in giro – dichiara – ci lamentiamo dei ragazzi, ma gli adulti sono addirittura peggio. Il veicolo era nuovissimo, immatricolato a inizio 2024 e valutato oltre 275mila euro. Il danneggiamento ai sedili e poggiapiedi, hanno richiesto migliaia di euro».
«Ormai cerchiamo di prendere il meno possibile questo tipo di impegni, perché è un disastro – prosegue il noleggiatore. É vero che non tutte le situazioni sono uguali, ma molto dipende dagli accompagnatori, se tante le volte in cui ci troviamo con notevoli danni».

La responsabilità

L’Art. 2043 del Codice Civile italiano disciplina la responsabilità extracontrattuale. La norma recita: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
L’obbligo di risarcimento del danno causato a terzi, vale sia nel caso di intenzionalità (dolo) che di colpa, ovvero causato da negligenza, imprudenza, imperizia.
Ai sensi della norma, tuttavia è il danneggiato che deve tuttavia fornire la prova concreta e certa del danno subito. In particolare, dovrà dimostrare: l’esistenza del danno, ovvero d’aver subito una lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Il danneggiato dovrà inoltre quantificare l’entità del danno, ovvero il costo del risarcimento necessario per ripristinare la situazione preesistente.
La prova del danno diventa quindi l’elemento cruciale per la tutela dei diritti dei danneggiati in sede civile.

Il regolamento viaggi

In ambito scolastico, i casi come quello descritto non sono insoliti. Tuttavia, esistono casi in cui il noleggiatore danneggiato chieda, e a volte ottenga, un risarcimento senza dimostrare la responsabilità del danneggiante. Non sempre accade così e quindi non possiamo ragionevolmente esprimere un giudizio.
Ovviare al problema, tutelando gli interessi di entrambi i soggetti coinvolti, è comunque relativamente semplice. La procedura dovrebbe essere inserita all’interno del Regolamento Viaggi dell’Istituto. All’arrivo del mezzo il docente accompagnatore, insieme all’autista, dovrebbero effettuare una rapida ricognizione del mezzo. Nel caso fossero evidenziate delle anomalie, le stesse devono venire verbalizzate ed eventualmente fotografate. Alla fine del viaggio si ripeterà lo stesso controllo.
Nulla vieta che, in assenza di questo protocollo all’interno del Regolamento Viaggi, analoga procedura venga messa in atto dal noleggiatore.
Questa prassi permetterà sia al noleggiatore che alla scuola di verificare con certezza l’esistenza, pregressa o successiva al servizio, di eventuali danni.

Il profilo assicurativo

Di norma le scuole stipulano una polizza di Responsabilità Civile con l’assicurazione integrativa. La polizza tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover risarcire, i danni procurati a terzi involontariamente a causa di una condotta colpevole. All’interno della scuola, la polizza di Responsabilità Civile, assicura tutti i soggetti (Studenti ed operatori scolastici) che siano esposti al rischio di causare danni a terzi.
Il ricorso alla copertura assicurativa non esime tuttavia i soggetti coinvolti, dall’applicazione delle norme legate alla sicurezza delle attività svolte.
L’Amministrazione scolastica deve rispettare le norme sulla vigilanza degli alunni durante ogni attività.
Dovrà inoltre tutelare i beni di proprietà di terzi concessi in uso, come in questo caso.
La polizza assicurativa, nel caso di danno colposo esclude la rivalsa nei confronti del soggetto danneggiante.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Crolla una finestra, insegnante ferita

Un insegnante è rimasta ferita dal crollo di una finestra in un’aula. È successo in un Istituto Comprensivo di Pinerolo, in Provincia di Torino. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Stampa”.

Il fatto

Una docente di una scuola primaria di Pinerolo, è stata colpita in testa da una finestra mentre cercava di aprirla. Secondo le prime informazioni l’insegnante non ha riportato gravi conseguenze, tuttavia i sanitari del 118 accorsi sul posta l’hanno trasferita all’ospedale “Agnelli” di Pinerolo per gli accertamenti necessari.
Nessuno degli alunni presenti è stato coinvolto nell’incidente.
«Purtroppo quella finestra – afferma la Dirigente Scolastica – era già stata oggetto di una mi segnalazione al comune di Pinerolo. Erano intervenuti gli operai e sembrava che tutto si fosse risolto ma così non è stato».

La responsabilità

La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 regolamenta l’aspetto relativo alla fornitura e manutenzione degli immobili scolastici da parte dell’Ente locale proprietario. L’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”. In caso di danno provocato a terzi per mancata o carente manutenzione, sarà l’Ente Locale proprietario a doverne rispondere civilmente. L’Ente proprietario dell’immobile potrà essere esonerato da colpa solo qualora riuscisse a provare la fortuità dell’evento.
All’amministrazione scolastica spetta invece l’onere di verifica dello stato di conservazione e fruibilità dell’edificio. Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile infatti, grava sul Dirigente scolastico la verifica di eventuali anomalie e la messa in sicurezza della struttura interessata.
Il Dirigente scolastico è tenuto inoltre alla tempestiva segnalazione al proprietario in relazione alla sicurezza dell’edificio.

Il profilo assicurativo

Il docente, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche derivanti dal sinistro. Tra queste il danno biologico, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Occorre tuttavia ricordare che l’INAIL risarcisce esclusivamente la morte e l’invalidità permanente compresa tra il 6° il 16° punto percentuale. Al di sopra di questo limite è prevista una rendita.
A questo primo indennizzo, qualora la docente avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore. La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.
In caso di responsabilità di terzi, all’Assicuratore è fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti assicurativi per gli infortuni del personale accaduti in ambito scolastico, contattaci qui.

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Molestie sessuali

Un insegnante di 50 anni di un Liceo Scientifico nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di molestie sessuali. Lo riporta un articolo di cronaca del quotidiano torinese “la Stampa”.

Il fatto

A far emergere la vicenda sono stati i genitori di alcuni studenti. Il padre di un’alunna, venuto a conoscenza delle voci sul professore, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto sentito.
Il docente era già stato sospeso un paio di mesi fa, sempre a seguito della denuncia di alcuni genitori. Eppure, nonostante le segnalazioni, l’Amministrazione scolastica sembra non avesse ben riconosciuto la gravità dei fatti che stavano accadendo.
Il caso è esploso definitivamente quando alcuni studenti hanno girato di nascosto alcuni video che mostrano atteggiamenti inappropriati nei confronti di almeno due compagni.
Le immagini rivelerebbero carezze sotto la maglia, abbracci e parole fuori luogo, comportamenti considerati inaccettabili all’interno di un ambiente scolastico.
I filmati sarebbero circolati anche su chat e social, portando il Dirigente scolastico a sospendere il docente. L’uomo è, ora, agli arresti domiciliari con l’accusa di molestie sessuali.
Il Dirigente in una lettera al provveditore ha espresso dispiacere e vicinanza agli studenti coinvolti, promettendo di ristabilire un ambiente sereno.
Le scuse formali sembrano, tuttavia non placare l’indignazione delle famiglie. «In questa scuola ci sono 1.200 ragazzi – afferma un genitore – è strano che certi atteggiamenti non siano mai stati portati in qualche modo all’attenzione del corpo docente. I nostri figli erano sconvolti, ci dicevano “in classe sta succedendo di tutto”. Se non avessero ripreso le carezze sotto la maglia, gli abbracci e le parole dette in classe, chissà quanto sarebbe durata questa situazione».

La responsabilità penale

L’Art. 609-bis, del Codice Penale, condanna chi: «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali».
La pena stabilita dall’articolo è aggravata dall’Art. 609-ter qualora i reati siano commessi da docenti, nei confronti di minori o all’interno di una scuola.
Ulteriori aggravanti riguardano l’età della vittima, se inferiore a 14 o 10 anni.
L’Art. 13, comma 1, della Legge 19 luglio 2019, n. 69 ha inasprito la pena per questo tipo di reato. La reclusione, prevista precedentemente in «da cinque a dieci anni», è stata portata a «da sei a dodici anni».
Il presupposto necessario del delitto dev’essere associato alla coercizione della vittima, attraverso violenza fisica o morale, ma anche abuso di autorità.

La responsabilità della scuola

L’eventuale responsabilità della scuola si fonda sulla generale osservanza di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Ferma restando, quindi, la responsabilità penale diretta del responsabile, la scuola potrebbe dover provare non solo l’estraneità all’evento ma anche di aver messo in atto quanto possibile per impedire il danno. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, successivamente all’iscrizione alla scuola infatti, prevede la tutela dell’integrità psico-fisica dello studente.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre premettere che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Inoltre, la maggioranza delle polizze operanti sul mercato scolastico esclude esplicitamente le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale. Sono, inoltre, escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di abuso sessuale nella scuola, contattaci qui.