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La scuola in ospedale

I primi esempi di scuola in ospedale, in Italia, nascono nel 1925. Nel 1939 venne anche elaborata una proposta di Legge al fine di estendere la Scuola pubblica all’interno degli ospedali. Con l’inizio della guerra, il progetto non ebbe più seguito.

L’inquadramento normativo

Le prime scuole ospedaliere nascono nel secondo dopoguerra. Nel 1950 presso il Policlinico Umberto I di Roma e a Bologna nel 1954.
Tuttavia la mancanza di un progetto organico durò fino all’introduzione della Legge 30 marzo 1971, n. 118, che con l’Art. 29 istituzionalizza la scuola ospedaliera.
Il 13 maggio 1986 viene approvata dal Parlamento europeo la Carta dei diritti dei bambini degenti in ospedale. Nel 1986, con la Circolare Ministeriale n. 345 del 2 dicembre, il MPI permette l’apertura delle sezioni scolastiche all’interno delle strutture ospedaliere.
La successiva C.M. n. 353 del 1998 definisce che l’obiettivo della scuola in ospedale è: «riconoscere ai piccoli pazienti il diritto–dovere all’istruzione».

Modello educativo

La scuola in ospedale oggi è diventata una realtà, facilmente identificabile e realmente inquadrata nel contesto educativo. Attualmente è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola dei principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale.
La caratteristica principale delle sezioni scolastiche ospedaliere è la modalità di erogazione del servizio, che tiene conto delle condizioni fisiche e psicologiche degli alunni ospedalizzati.
In un contesto tendenzialmente delicato operatori sanitari e insegnanti si integrano col fine di promuovere il benessere fisico e la crescita culturale del soggetto. Non ultima tra le finalità del progetto è la prevenzione della dispersione scolastica tendenzialmente per gli alunni lungodegenti o con malattie croniche.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Il Ministero, sul proprio sito istituzionale, ha messo a disposizione il portale nazionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare. All’interno sono reperibili tutte le informazioni sul servizio che garantisce istruzione e formazione agli studenti ricoverati in ospedale o degenti a casa.

Il profilo assicurativo

Come tutte le attività scolastiche, anche la scuola in ospedale è coperta dalla polizza integrativa dell’Istituto. Per rendere efficace la copertura, le attività devono essere deliberate e approvate dagli organismi scolastici attraverso protocollo d’intesa con la struttura sanitaria interessata.
Le linee guida sono dettate dalla nota MIUR 28 aprile 2015, AOODGSIP 2939.

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Smarrimento del bagaglio in viaggio

In occasione del rientro aereo da un viaggio di istruzione, i bagagli di alcuni nostri studenti sono stati danneggiati e uno è stato smarrito. La polizza di assicurazione scolastica indennizza il danno?

Il danneggiamento o lo smarrimento del bagaglio, è prevista nella dei Carta Diritti del Passeggero in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999.

Bagaglio smarrito

In aeroporto, in fase di accettazione e registrazione, il bagaglio consegnato per l’imbarco, è dotato di un “Talloncino di Identificazione Bagaglio”. All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna del bagaglio, il passeggero dovrà denunciare la mancata riconsegna compilando l’apposito Modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). La denuncia dovrà essere fatta prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo.
Successivamente, il processo è gestito direttamente dall’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della Compagnia Aerea con la quale si è viaggiato.
Molte Compagnie aeree mettono a disposizione, all’interno del proprio sito un’applicazione attraverso la quale è possibile tracciare lo stato della denuncia.
Se entro 21 giorni dalla compilazione del P.I.R. il bagaglio viene ritrovato, il passeggero sarà contattato dal vettore che gli fornirà le indicazioni per rientrane in possesso.
Se invece, entro lo stesso periodo, il bagaglio non sarà ritrovato si considera smarrito e occorrerà dare l’avvio della pratica di risarcimento, contattando il vettore.
Qualora la Compagnie aerea risieda in un Paese che ha aderito alla Convenzione di Montreal, nel caso di smarrimento, il viaggiatore ha diritto ad un risarcimento che potrà arrivare fino a 1.335 euro.
Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

Bagaglio danneggiato

Anche nel caso il bagaglio sia riconsegnato danneggiato, per ottenere il rimborso, il passeggero deve denunciare l’accaduto attraverso il P.I.R. Come per lo smarrimento, il reclamo d’essere presentato anche alla Compagnia Aerea entro 7 giorni dalla data del reclamo in forma scritta. La mancata presentazione della segnalazione, nei termini indicati, potrebbe comportare la decadenza di ogni diritto sul rimborso del danno.
Ai fini del risarcimento del danno subito, è necessario conservare tutti i documenti riguardanti il volo, il P.I.R., il talloncino identificativo bagaglio. È importante conservare anche gli scontrini degli effetti personali riacquistati in sostituzione di quelli danneggiati oltre al rimborso del valore della valigia.
Anche nel caso di danneggiamento, il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti in ambito scolastico prevedono, nel ramo assistenza anche la copertura per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio.
In questi casi tuttavia, è opportuno evidenziare che la polizza opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero successivamente o a integrazione del risarcimento del vettore.
La polizza potrebbe inoltre prevedere delle esclusioni in relazione all’incuria o alla negligenza dell’assicurato. Sono di norma esclusi anche il danaro contante o i preziosi e gli orologi. La polizza infine potrebbe prevedere un limite massimo per ciascun singolo oggetto smarrito o danneggiato.

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Viaggio di istruzione: rottura dello specchio dell’albergo

Un nostro alunno, durante un viaggio di istruzione all’estero, ha inavvertitamente rotto uno specchio della camera d’albergo in cui era alloggiato. L’albergatore ci ha contattato telefonicamente chiedendoci il risarcimento del danno e minacciando di trattenere la cauzione. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola paga il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati.

Le polizze assicurative viaggi

La scuola può tutelare i partecipanti al viaggio, attraverso la polizza scolastica o quella proposta dall’agenzia di viaggio, per imprevisti di carattere medico o sanitario. Occorre tuttavia prendere anche in considerazione che gli studenti e i loro accompagnatori sono responsabili degli eventuali danni provocati alla struttura ospitante. In questi casi la polizza assicurativa operante è quella di Responsabilità Civile.

Il contratto con l’albergo e il deposito cauzionale

Il contratto di albergo è un contratto atipico per cui si applica, in via analogica, la disciplina prevista per il contratto di locazione. Nel contratto di locazione, l’affittuario è tenuto a custodire le cose a lui consegnate utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Analogamente i clienti di un albergo o di una struttura ricettiva possono essere chiamati a risarcire i danni causati alla camera nella quale alloggiano.
L’albergatore al momento della stipula del contratto di albergo, potrebbe chiedere al cliente un deposito cauzionale. Anche quest’aspetto andrà definito precisamente tra la scuola e l’agenzia di viaggio in fase di selezione della struttura ospitante. Il deposito cauzionale dovrà essere restituito al momento del check-out quando, effettuati i controlli, non si riscontri alcun danno alle cose presenti all’interno della camera.

La responsabilità

Il risarcimento del danno di un bene di proprietà altrui è prevista ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile. Al danneggiato spetta provare l’onere della colpa oltre alla quantificazione del danno.
Diventerà quindi opportuno che gli accompagnatori, prima di accedere alle camere e dopo averle lasciate, verifichino con un incaricato della struttura la condizione delle stesse.
Questi passaggi precauzionali eviteranno contestazioni o contenziosi successivi.
In caso di danneggiamento accidentale la scuola potrà denunciare l’accaduto alla propria assicurazione e il danneggiato ottenere il risarcimento.

La polizza di assicurazione scolastica

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono una sezione di Responsabilità Civile a tutela dell’Istituto e degli assicurati. Questa solitamente risulta operante per tutte le attività scolastiche, quindi anche per i viaggi di istruzione.
Il ramo di Responsabilità Civile protegge l’assicurato nel caso in cui provoca involontariamente un danno a terzi. La garanza quindi tiene indenne l’assicurato di quanto deve pagare a un terzo per un fatto illecito.
Ne deriva che, quando il cliente ha sottoscritto questo tipo di tutela il proprietario della struttura ricettiva, è tutelato per i danni cagionati.
Le migliori polizze assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche un ramo per tutela giudiziaria e legale. Qualora ad esempio, l’albergatore cercasse di farsi pagare un danno non provocato dall’assicurato, quest’ultimo può utilizzare questa garanzia per difendersi dalla richiesta incongrua.

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Recupero emolumenti INAIL nell’azione di rivalsa

L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica per i infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi sono un atto dovuto.
L’azione diretta al risarcimento infatti compete esclusivamente all’Amministrazione interessata la quale, di conseguenza, ha l’obbligo di proseguirla.
Fin dal 2010 gli USR, hanno fornito indicazioni circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.
Sull’argomento torna l’USR della Lombardia con la Circolare 39290 del 15/12/2023 per effettuare alcune precisazioni.

La Circolare dell’USR-Lombardia

L’Ufficio Scolastico rileva come le assenze dal lavoro dei dipendenti, imputabili ad un terzo responsabile stiano diventando: «significativamente frequenti».
In questi casi il Ministero dell’Istruzione diviene titolare del diritto al risarcimento del danno al dipendente a cui è comunque dovuta la retribuzione.
«Riconoscere le assenze che comportano attività di recupero nei casi d’infortunio sul lavoro – prosegue la Circolare – risulta abbastanza semplice». È infatti l’interesse dello stesso dipendente a fornire tutti gli elementi utili ad aprire l’infortunio ed a effettuare la denuncia all’INAIL.
Più complesso, al contrario, potrebbe essere se il danno, imputabile ad un terzo responsabile, avvenisse al di fuori dell’orario di servizio. Anche in questo caso tuttavia l’Amministrazione conserva il diritto al risarcimento. «A tal fine – sottolinea l’Ufficio Scolastico – è indispensabile sensibilizzare i dipendenti circa l’obbligo di comunicare, contestualmente all’assenza, l’eventuale esistenza di un terzo responsabile».
Resta quindi in capo all’Amministrazione scolastica il dovere di formalizzare una richiesta risarcitoria, con la quantificazione del danno al terzo responsabile. La richiesta dovrà prevedere anche l’importo relativo alle spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative generali di amministrazione spettanti all’INAIL.

Il decreto 15 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

I dipendenti pubblici sono assicurati dall’INAIL con la formula di “Gestione per conto Stato”, ai sensi del Decreto 10 ottobre 1985 del Ministero del tesoro.
Gli importi degli emolumenti relativi alle spese generali di amministrazione per la gestione INAIL sono indicati nel Decreto Interministeriale del 20/12/2019 in vigore dal 08/01/2020.
Gli importi sono aggiornati annualmente attraverso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventa quindi necessario verificare gli aggiornamenti stabiliti anno per anno.

La polizza di assicurazione scolastica

Le polizze assicurative scolastiche rimangono escluse da questo processo che resta di responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica.
Ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) è fatto divieto all’Ente Pubblico di assicurare propri amministratori per i rischi connessi con la carica. Il divieto riguarda la responsabilità per danno cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
Per questo motivo risulta opportuno che il Dirigente Scolastico ed eventualmente il Direttore S.G.A. stipulino una polizza autonoma per la Responsabilità Civile Amministrativa e Contabile.

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Studente morto in itinere

Un grave incidente stradale ha visto coinvolti due studenti di un Istituto Superiore di Sanremo. Un diciassettenne è morto e la sorella, quindicenne, versa in gravissime condizioni in ospedale. Lo riporta un articolo de “Il Secolo XIX”.

Il fatto

I due ragazzi sono stati investiti da un TIR dopo essere scesi alla fermata dell’autobus. I due stavano percorrendo uno stretto tratto di strada che porta verso la scuola. Il percorso in cui sono stati travolti i ragazzi, seppur vietato, viene utilizzato abitualmente dagli studenti per arrivare a scuola.
Dalle prime indagini, è emerso che neanche il TIR avrebbe potuto percorrere la stessa bretella. Esiste, infatti, in quel punto, il divieto di transito ai mezzi superiori ai 10 metri di lunghezza e l’autotreno in questione era lungo 15.
Il mezzo stava trasportando tubi in acciaio e l’autista non s’è fermato a prestare soccorso. Rintracciato poco dopo, è stato arrestato dalla polizia locale per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni stradali colpose. Il conducente ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. Il mezzo è stato sequestrato e l’uomo trasferito in ospedale per gli esami tossicologici e alcoltest. Oltre al mezzo è stato sequestrato il cellulare dell’autista: i magistrati stanno verificando se al momento dell’impatto fosse al telefono.
Da tempo i genitori avevano espresso preoccupazione per la pericolosità del percorso che devono affrontare i ragazzi per raggiungere la scuola.
Il giorno successivo, 200 studenti, insieme ai genitori, hanno bloccato, in segno di protesta, il traffico nella bretella stradale in cui è accaduto l’incidente.

Il profilo giuridico

Il risarcimento della morte per incidente stradale, sotto il profilo giuridico, è notevolmente complesso sul piano civilistico e non sempre facilmente comprensibile. Bisogna, innanzitutto, distinguere il danno patrimoniale da quello non patrimoniale. Se la vittima apportava un contributo economico alla famiglia, per avere diritto anche al danno patrimoniale, bisognerà però provarlo e documentarlo.
In questo caso, inoltre, considerato il reato contestato, le aggravanti e le attenuanti connesse, occorrerà aspettare la fine delle indagini e la pronuncia del tribunale.
Le Tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano 2022, in caso di morte di un minore prevedono un importo da € 168.250,00 a € 336.500,00.

Il profilo assicurativo

Anche l’aspetto assicurativo non è facilmente stimabile a priori. Premesso che l’assicurazione del veicolo è tenuta ad indennizzare il danno, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, occorre superare l’ostacolo del concorso di colpa. Il concorso di colpa, in incidente stradale mortale, infatti, è molto frequente.
Nei casi di concorso di colpa, il giudice potrebbe applicare una decurtazione dell’importo dal 10% al 90%, a seconda della responsabilità della vittima nell’incidente.
Da ultimo, occorre tenere in considerazione che l’alunno deceduto e la sorella, con tutta probabilità, godono anche dell’assicurazione integrativa stipulata dalla scuola.
Secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali, l’indennizzo e il risarcimento del danno non sono cumulabili. Tuttavia nel caso, come quello in questione, l’una potrebbe integrare l’altra.

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Indumento danneggiato

Un nostro collaboratore scolastico, mettendo in ordine il materiale di pulizia con un collega, ha fatto accidentalmente cadere un flacone di candeggina malchiuso. Il liquido fuoriuscito nell’impatto col pavimento ha rovinato il maglione del compagno di lavoro. E’ possibile aprire un sinistro e ottenere il risarcimento del maglione?

Le polizze assicurative, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati. Verificato quest’aspetto, l’Istituto potrà effettuare la denuncia di sinistro e il collaboratore vedersi rimborsato il danno. È bene tuttavia tenere in considerazione alcuni aspetti.

I dispositivi di protezione individuale

I Collaboratori scolastici, le cui mansioni sono prettamente manuali, debbano essere dotati e indossare sempre i DPI (dispositivi di protezione individuale). Inoltre la scuola, in qualità di datore di lavoro, deve fornire il collaboratore ogni accessorio per la sicurezza o la salute durante il lavoro. Tutto ciò in applicazione dall’Art. 74 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), in combinato disposto con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.
Il contratto assicurativo prevede esplicitamente l’applicazione della normativa scolastica. In caso di disapplicazione, l’assicuratore potrebbe non effettuare o ridurre il rimborso. È quindi opportuno verificare quest’aspetto.

L’importo del risarcimento

L’assicuratore indennizza il danno nei limiti dei massimali previsti.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, l’onere della colpa e la quantificazione del danno sono a carico del danneggiato. Ferma restando la testimonianza del collega, circa la modalità dell’evento, il valore del bene è stabilito alla documentazione originaria di acquisto: fattura o scontrino fiscale.
Di regola l’assicuratore non prevede riduzioni se il bene è stato acquistato entro i dodici mesi. Al contrario, il valore di rimborso dei beni, acquistati da più di un anno, potrebbe subire una riduzione anche cospicua.
L’assenza di documentazione comprovante la data di acquisto e il valore originario del bene danneggiato potrebbe compromettere o ridurre il risarcimento. In quest’ultimo caso l’assicuratore potrebbe proporre una somma a forfait o prendere in considerazione il deperimento o l’usura del bene. Resta infatti nel diritto dell’assicuratore chiedere la visone del bene danneggiato. Per questo motivo è sempre necessario conservare il bene fino al rimborso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile o al danneggiamento dei beni personali a scuola, contattaci qui.

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Esperti esterni

Il nostro Istituto, con fondi PNRR, sta organizzando, nel pomeriggio in orario extrascolastico, alcune attività gestite da personale esterno alla scuola. La copertura assicurativa è operante anche per questi soggetti? In relazione alla vigilanza, è opportuno far firmare ai genitori una liberatoria o di affiancare un docente della scuola nel corso dell’attività?

Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Ministero dell’Istruzione ha previsto 6 riforme e 10 linee di investimento. Tutti i dettagli sono reperibili sull’apposita sezione del sito del ministero.
Gli investimenti si articolano tra percorsi di mentoring e orientamento, potenziamento delle competenze di base, coinvolgimento delle famiglie e percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari.

Le attività extracurricolari

L’offerta di attività formative scolastiche extracurricolari, tuttavia non è una particolare novità. Dal 2000 le scuole, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa.
L’integrazione dell’offerta formativa è previsti dalla normativa, in particolare dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, integrato dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), impegna i collegi dei docenti dei singoli Istituti a progettare anche le attività extracurricolari.
Le attività extracurricolari sono facoltative e possono prevedere un contributo economico. La famiglia dell’alunno dovrà quindi essere precisamente informata e rilasciare un’adeguata autorizzazione.
Per questo tipo di attività la scuola potrà avvalersi anche di esperti esterni selezionati e contrattualizzati attraverso uno specifico regolamento.

La vigilanza degli esperti esterni

Il contratto che la scuola deve stipulare con gli esperti esterni, oltre ai dettagli specifici dell’attività, dovrà prevedere i passaggi relativi alla vigilanza degli alunni.
Due sono le possibilità in questo senso. Nel primo caso l’esperto esterno affianca il docente nel corso dell’attività. In questo modo l’onere della vigilanza non ricade sull’esperto ma è garantita dal personale della scuola. Nel secondo caso l’esperto esterno gestisce l’attività in autonomia senza la presenza del docente. La scuola che prevedesse questa modalità dovrà informare la famiglia che l’attività non è gestita direttamente dall’Istituto e che l’onere della vigilanza è demandato all’esperto esterno.

Il profilo assicurativo

Le migliori soluzioni assicurative prevedono la tutela assicurativa degli esperti esterni anche nel ramo infortunio a fronte di regolare contratto o protocollo d’intesa. Tutte le polizze prevedono l’assicurazione nel caso il danno, riportato dall’esperto esterno, sia direttamente imputabile all’Istituto scolastico.
Le più diffuse polizze integrative operanti nelle scuole prevedono, di norma, la copertura degli alunni nel ramo infortunio. La Responsabilità Civile, nel caso l’attività sia gestita unicamente dall’esperto esterno, in caso di danno per la mancata o inadeguata vigilanza, resterà a carico di quest’ultimo.
Per questo motivo è sempre necessario specificare, sia all’interno del contratto stipulato con l’esperto esterno, che nell’informativa rilasciata alla famiglia dell’alunno, questo passaggio.

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Cinque falsi miti sulle assicurazioni scolastiche

Quando si parla di polizze assicurative scolastiche, circolano false credenze e miti che possono portare a decisioni sbagliate o addirittura dannose. Le false leggende sulle polizze assicurative scolastiche possono portare a sottovalutare l’importanza di questa protezione finanziaria.
Analizziamo insieme le 5 più diffuse:

1. Le polizze assicurative sono tutte uguali

Uno dei miti più diffusi riguarda la standardizzazione delle polizze assicurative nella scuola. In realtà, come esistono diverse tipologie di Istituti, con necessita assicurative differenti, anche le polizze assicurative possono essere strutturate con specifiche caratteristiche e coperture. Una copertura adeguata esclude contratti standard, ogni contratto va valutato attentamente in base alle singole esigenze.

2. L’assicurazione non paga mai!

Luogo comune dice che le assicurazioni o non paghino mai il danno, oppure risarciscano in maniera limitata. Entrambe le affermazioni sono palesemente false. L’assicurazione è un contratto stipulato tra l’assicurato e l’assicuratore. Come in ogni contratto sono previste clausole e condizioni, sottoscritte da entrambi i soggetti, a tutela di ognuno. A fronte di un sinistro, al fine di evitare false aspettative, è necessario verificare sempre con attenzione quanto stabilito dall’accordo.

3. Le assicurazioni sono solo una spesa inutile

Ancora oggi troppe persone vedono nell’assicurazione scolastica una spesa, inutile, non necessaria, a volte vessatoria. Questa percezione tuttavia, cambia radicalmente quando si verifica un imprevisto. In questi casi, la polizza assicurativa crea la differenza tra un disagio e una grave difficoltà anche finanziaria. È inutile nasconderlo, le attività scolastiche, per quanto tutelate, non sono prive di rischi, alcuni anche gravi che, in assenza d’adeguate coperture ricadono sulle famiglie.

4. La polizza, più è economica, meglio è

Il prezzo è un fattore importante, anche nella polizze assicurative, ma l’aspetto economico non dovrebbe essere l’unico criterio di scelta. Occorre sempre tenere presente che l’assicurazione non è un Ente benefico ma una società di lucro. Condizioni, garanzie e massimali sono sempre rapportate al premio pagato. Una polizza economica normalmente offre coperture limitate che potrebbe rivelarsi inadeguate in caso di bisogno. È essenziale bilanciare il costo con il livello di protezione offerto.

5. La scuola è già assicurata per legge

Quest’affermazione è palesemente falsa, non esiste infatti una polizza assicurativa a tutela dell’Istituto scolastico. Vero invece che Studenti e operatori sono obbligatoriamente assicurati con l’INAIL con la gestione: “Per conto dello Stato“. La portata dell’assicurazione obbligatoria offerta dall’INAIL è tuttavia parziale. L’assicurazione obbligatoria garantisce esclusivamente l’infortunio e, all’interno di questo, solo i casi più gravi come la morte e l’invalidità permanente superiore al 6° punto di invalidità. Restano escluse tutte le spese mediche e le diarie da ricovero o immobilizzazione. Inoltre l’assicurazione obbligatoria non prevede la Responsabilità Civile, i viaggi di istruzione o la tutela legale.

Esiste una soluzione?

In un ambito così complesso come quello delle assicurazioni scolastiche non tutti gli Istituti hanno la competenza tecnica specifica per poter personalizzare il piano assicurativo. L’intervento del broker diventa quindi un aiuto fondamentale in questo senso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze scolastiche o come personalizzare la polizza per il tuo Istituto, contattaci qui.

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La polizza proposta dall’Agenzia di viaggio

Un’Agenzia, interpellata per formulare un preventivo relativo a un viaggio di istruzione, ci ha inviato la proposta di un “pacchetto” comprensivo della polizza assicurativa. La copertura prevede l’annullamento del viaggio e l’assistenza medico sanitaria. A fronte della nostra richiesta di chiarimento ci è stato risposto che l’assicurazione e non è scorporabile. Anche qualora volessimo rinunciare all’assicurazione il prezzo del viaggio non cambierebbe. È davvero così?

Come ogni attività turistica, anche i viaggi di istruzione sono regolamentati dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, conosciuto come Codice del Turismo.

L’assicurazione: annullamento-medico-bagaglio

L’Art. 34 del Codice, prevede che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa tutelerà il viaggiatore nel caso di annullamento del viaggio ma anche nei casi d’infortunio, malattia o di smarrimento del bagaglio durante il viaggio.

Obbligatorietà della stipula

Il Codice non impone al viaggiatore nessun obbligo di stipula. Il partecipante al viaggio, opportunamente informato dei rischi, potrà valutare l’opportunità di sottoscrivere o meno una polizza assicurativa. Nel caso il viaggiatore decidesse per la stipula, questa potrà avvenire attraverso l’Agenzia di viaggio che vende il servizio turistico oppure con un altro soggetto abilitato.
In fase di richiesta del servizio turistico, la scuola è tenuta a chiedere il costo separato dei singoli servizi e quindi anche il costo dell’assicurazione.
La polizza assicurativa è un servizio ancillare (accessorio) al viaggio, conseguentemente ha un costo separato. La mancata stipula della polizza assicurativa di norma comporta la riduzione del costo del pacchetto.

Il danno erariale

Le modalità di stipula della polizza assicurativa si applicano anche ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola. Qualora l’Istituto abbia sottoscritto una polizza integrativa e questa preveda le garanzie necessarie, la stipula della polizza con l’Agenzia di Viaggio è inutile. Al contrario, l’acquisto di un ulteriore copertura assicurativa potrebbe configurarsi come danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture per lo stesso rischio.

L’annullamento del viaggio e l’assistenza

Assicurare i partecipanti al viaggio di istruzione è un passaggio più che auspicabile. L’Art. 41 Codice del Turismo da facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento tuttavia comporterà il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
Analogamente qualora il viaggiatore s’infortunasse o si ammalasse nel corso del viaggio, in assenza di assicurazione, dovrà far fronte direttamente a tutte le spese necessarie.

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Insegnante accoltellata a scuola

La cronaca degli ultimi giorni registra l’ennesimo episodio di violenza grave nei confronti dei docenti della scuola. Lo riporta un articolo di vareseNews del 5 febbraio.

Il fatto

Una docente 57enne, ha subito un’aggressione all’ingresso dell’istituto professionale Enaip di Varese. L’insegnante è stata accoltellata alla schiena con un coltello a serramanico da uno studente di 17 anni. Alla donna, subito soccorsa dai presenti e traferita in autoambulanza al pronto soccorso all’ospedale di circolo di Varese, sono state riscontrate tre ferite alla schiena.
La docente fortunatamente non verserebbe in gravi condizioni. Lo studente, dopo l’aggressione, è stato disarmato e arrestato dalla squadra Volante dalla Polizia di Stato intervenuta. Il 17enne avrebbe problemi comportamentali, ed era già seguito per “diagnosi funzionale”. L’accusa nei suoi confronti è di lesioni e tentato omicidio.

Le aggressioni nella scuola

L’episodio riporta alla memoria quanto accaduto lo scorso maggio, all’Istituto Alessandrini di Abbiategrasso, nel Milanese. Anche i quell’occasione una docente fu accoltellata in classe.
Questi sono certamente casi limite, nondimeno episodi di aggressione nei confronti del personale della scuola stanno diventando drammaticamente gravi e frequenti.
Il 2 febbraio il Dirigente dell’Istituto Dante Europa di Taranto, è finito in ospedale dopo l’aggressione di due genitori. Lo riporta, nella cronaca locale, un articolo de “la Repubblica”.
Il giorno dopo, il Dirigente dell’istituto Bozzini-Fasani di Lucera è rimasto anch’esso vittima della brutale aggressione della madre di un alunno. Lo riporta un articolo di Foggiatoday.

Il livello di responsabilità

Anche gli studenti di età inferiore ai 14 anni, autori dei reati previsti dal Codice Penale, possono essere ritenuti responsabili.
Nel caso di Varese tuttavia, occorrerà prendere in considerazione l’eventuale disabilità psichica dell’alunno interessato. In questo caso la responsabilità diretta, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048, potrebbe ricadere sui soggetti incaricati della sua sorveglianza.
Per tutti gli altri casi è opportuno ricordare che il Dirigente come il docente in servizio è un pubblico ufficiale. La violenza o minaccia nei suoi confronti è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Di norma, sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli assicurati, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.