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Rottura degli occhiali durante l’educazione motoria

Un alunno del nostro Istituto, provocava la rottura degli occhiali di un compagno durante l’educazione motoria. In fase riscaldamento, svolta sul campo di atletica, lo studente inavvertitamente calciava un sasso presente sulla pista. Il sasso andava a colpire il volto di un compagno, facendogli cadere gli occhiali che si rompevano. L’assicurazione, alla luce della vetustà degli occhiali, ci comunica che non provvederà alla completa liquidazione del danno e la famiglia chiede all’Istituto la differenza. È corretto?

Il danneggiamento degli occhiali è uno degli eventi più ricorrenti e spesso più controversi in ambito scolastico. Proviamo a fare qualche considerazione alla luce della domanda

La prevenzione del rischio

Più volte la giurisprudenza ha ribadito che, in caso di danno, è sempre necessario dimostrare di aver adottato, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione, sezione I° civile, con sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016 si pronunciò circa un evento assolutamente analogo accaduto a Roma qualche anno fa. Il giudice in quel caso decretò che: “Alla luce di tali risultanze, il giudicante ritiene che la responsabilità dell’evento sia da ascriversi alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull’insegnante preposto. Durante l’espletamento dell’attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto”.
Il Docente incaricato, prima dell’inizio della lezione, deve accertarsi che gli spazi in cui si terrà l’attività siano adeguati, anche sotto il profilo della sicurezza. Ovvero che non siano presenti “componenti” che possano considerarsi rischiose durante l’esecuzione dell’attività stessa.

La garanzia per la rottura degli occhiali nelle polizze scolastiche

Per far fronte a questo tipo di eventi, le società assicuratrici specializzate in ambito scolastico prevedono la copertura degli occhiali degli studenti e/o degli operatori.
Le condizioni migliori prevedono la tutela anche in assenza di infortunio, con una formula kasko.
Le coperture, nondimeno, possono trovare un limite di massimale, una franchigia o uno scoperto anche in funzione della vetustà del bene danneggiato.

La responsabilità civile dell’Istituto

Nel caso in questione, a nostro parere, il sinistro dev’essere aperto ed istruito in Responsabilità Civile.
La rottura degli occhiali durante l’educazione motoria, infatti, così come è stato descritto, è ascrivibile alla Responsabilità Civile diretta dell’Istituto che non ha vigilato sulla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi sul percorso in cui si svolgeva l’attività.
In questo caso l’indennizzo del danno potrà essere integrale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola o sulla garanzia kasko degli occhiali, contattaci qui.

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Copertura gratuita per gli alunni diversamente abili

Nel corso degli anni molte Società assicuratrici, con cui quest’istituto ha stipulato le polizze assicurative, hanno offerto la copertura gratuita per gli alunni diversamente abili. Alcune anche per i docenti di sostegno oltre che per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA. Questo tipo di offerte sono corrette? Nel caso di aggiudicazione di queste copertura per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA potrebbe raffigurarsi il reato di peculato? 

La gratuità di alcune categorie all’interno delle polizze assicurative scolastiche ha radici lontane. Da una parte risponde alle dinamiche commerciali delle Società assicuratrici, dall’altra viene incontro alla necessità di assicurare gratuitamente alcuni soggetti volontari che operano nella scuola.

Le gratuità nelle polizze assicurative

Le migliori soluzioni assicurative, di norma, esonerano dal pagamento del premio tutta una serie di soggetti che operano a titolo volontario nella scuola. Tra questi i Genitori membri del Consiglio di Istituto, i Docenti in quiescenza che affiancano progetti o iniziative specifiche. Sono esonerati anche gli accompagnatori durante i viaggi di Istruzione e i volontari che, a titolo gratuito eseguano lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici. Non gravare economicamente su questi soggetti volontari è certamente sostenibile oltre che di buon senso.

Le società assicuratrici sono imprese a scopo di lucro

Prevedere invece la copertura assicurativa per altre categorie, assume un connotato completamente diverso. Prima di effettuare richieste di copertura gratuita è bene tuttavia fare qualche riflessione.
Assodato che rientra nell’assoluta libertà della scuola richiedere la gratuità per alcune categorie, allo stesso modo, rientra nell’autonomia economica e commerciale della Società assicuratrice concederla.
Non dobbiamo mai dimenticare che le Società assicuratrici sono imprese che operano a scopo di lucro. Chiedere alle Società assicuratrici delle gratuità aumenta l’esposizione al rischio. La conseguenza diretta è l’innalzamento del premio o, in seconda istanza, la riduzione dei massimali e/o delle garanzie offerte.

Gli studenti diversamente abili

In relazione agli studenti DVA occorre, ricordare che il loro diritto di eguaglianza e dignità è sancito dalla Costituzione agli Artt. 2, 3, 34 e 38. Questi si riferiscono all’istruzione, al diritto di educazione e avviamento professionale per tutti i ragazzi. Il principio di protezione nei confronti di questi soggetti tende a garantire loro le stesse possibilità e opportunità, non a trattamenti di favore. La richiesta di copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, potrebbe risultare quindi discriminante in quanto non mette sullo stesso piano soggetti con analoghi diritti e doveri.

I Docenti di sostegno

Un discorso a parte meritano i Docenti di sostegno.
Il pagamento della polizza assicurativa per il personale scolastico, per quanto consigliato, resta assolutamente facoltativo e opzionale.
Occorre evidenziare inoltre che, alla luce del rischio specifico, il docente di sostegno è sempre assicurato dall’INAIL. Il ruolo del Docente di sostegno, è regolamentato dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66. La sua azione è finalizzata all’inserimento e all’integrazione degli alunni disabili. La sua funzione è certamente tra quelle più esposte al rischio, proprio per questo motivo la norma prevede la copertura gratuita a spese dello Stato.
La polizza integrativa diventa quindi un’opportunità, non un obbligo e viene erogata in relazione alla sensibilità del singolo operatore. La richiesta di gratuità, in questo caso, non trova motivo oltre che apparire poco compatibile nell’economia generale della polizza.

Il Dirigente e il Direttore SGA

Circa la gratuità assicurativa per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, per il ruolo ricoperto da questi soggetti, all’interno dell’Istituto e la responsabilità diretta nella negoziazione dei contratti, anche senza entrare nel merito del delicato aspetto relativo al reato di peculato, risulterebbe quantomeno inappropriata sia sotto l’aspetto della richiesta che dell’offerta.

Percentuali di tolleranza

Le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa. Il pagamento è obbligatorio per le famiglie, facoltativo e opzionale per gli operatori.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma, prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.
Le percentuali, solitamente, si allineano tra il 5 e il 15%. E’ importante sottolineare come la percentuale di tolleranza richiesta per i soggetti non paganti, rimanga all’interno di questi limiti. La richiesta di percentuali troppo elevate potrebbe comportare una riduzione dei massimali. La concentrazione del rischio, per le Società assicuratrici, infatti resterebbe inalterata a fronte di una riduzione del premio incassato.

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Invalidità permanente

In ambito assicurativo, l’invalidità permanente è una grave forma di danno fisico, causata da un infortunio o da una malattia. Affinché un danno possa essere configurato come invalidità permanente, deve essere irreparabile e condizionare per sempre la vita dell’assicurato. L’invalidità permanente che si manifesta dopo l’infortunio dev’essere sempre direttamente collegabile all’evento stesso.

Come stabilire la percentuale di Invalidità Permanente?

Per stabilire la percentuale di invalidità, sono utilizzate Tabelle di invalidità permanente su base percentuale comprese tra uno e cento punti. Le tabelle sono periodicamente aggiornate dall’INAIL e dall’Associazione Nazionale Italiana fra le Imprese Assicurative (ANIA).
A queste tabelle va aggiunta la tabella di rifermento, legale e giurisprudenziale, elaborata dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
La giurisprudenza, a partire dal 2008, ha recepito l’esigenza di una valutazione organica, su tutto il territorio nazionale, del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.
A partire dal 2009 quindi, in sede legale, è proposta una liquidazione congiunta dei danni:

  • anatomo-funzionali (c.d. danno biologico standard);
  • particolari (c.d. personalizzazione);
  • di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale).

Le invalidità permanenti nella scuola

In ambito scolastico l’Invalidità Permanente Grave (> 9 pt – macro-permanente), fortunatamente è un evento abbastanza raro anche se non impossibile. Decisamente superiore è invece la frequenza dell’Invalidità Permanente di Lieve Entità (< 9 pt – micro-permanente).
Una recente statistica elaborata dalle maggiori società assicuratrici in ambito scolastico ha evidenziato che le lesioni micro-permanenti si attestano sopra l’80% delle invalidità totali.
La categoria delle lesioni micro-permanenti è molto ampia e va dalle fratture, alla perdita di un dente fino al danno estetico moderato.

Il profilo assicurativo

L’INAIL applica una franchigia fissa sugli infortuni con postumi inferiori al 6%.
Le società assicuratrici specializzate che operano in ambito scolastico, di norma, non applicano franchigie sui danni da invalidità permanente.
Anche per questo motivo, le società assicuratrici tendono a limitare fortemente gli indennizzi per questo specifico settore di copertura.
Spesso vengono proposte tabelle di parametrazione che, pur riconoscendo indennizzi fin dal primo punto, decurtano l’indennizzo finale anche di oltre il 90% rispetto alle tabelle indicate dal tribunale.
Può quindi accadere che il rimborso dei primi punti, quelli più toccati dai sinistri scolastici, non risulti adeguato. Tutto ciò nonostante, a prima vista, l’offerta della Compagnia Assicurativa appaia allettante, con la proposta di un massimale elevato per il caso di invalidità pari al 100%.

L’intervento del broker limita il rischio di contenzioso

L’intervento del broker assicurativo specializzato, in questo caso appare determinante.
Percepire un indennizzo adeguato, infatti, è particolarmente importante perché salvaguarda l’Istituto Scolastico da possibili contenziosi, da parte degli assicurati o delle loro famiglie, generati dall’insoddisfazione per la somma liquidata dall’assicuratore in caso di lesioni micropermanenti.
Non è infatti raro il caso in cui la famiglia, insoddisfatta dell’indennizzo riconosciuto dalla polizza di assicurazione infortuni, decida di adire le vie legali nei confronti della Scuola, imputando ad essa la responsabilità dell’evento dannoso, nell’intento di ottenere un risarcimento in linea con quanto definito dalle Tabelle di riferimento del Tribunale di Milano, periodicamente aggiornate.

Se desideri maggiori informazioni sugli indennizzi per l’Invalidità permanente nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Danni ai denti a scuola

I danni ai denti e più in generale alla bocca, rientrano tra i casi più diffusi di sinistro scolastico.
La maggior parte degli infortuni avviene durante l’attività di educazione fisica, ma le cadute accidentali con conseguenze ai denti non si limitano alla sola attività motoria.

I danni ai denti sono i più frequenti tra gli infortuni a scuola

Recenti statistiche, prodotte dalle Società assicuratrici, rilevano come, in ambito scolastico, le cause più frequenti di danni ai denti sono rappresentate dal gioco (56%) e dalle attività sportive (21%).
I soggetti più colpiti sono di sesso maschile (rapporto 2 a 1) ed il tipo di lesione varia col variare dell’età del soggetto.
I denti più colpiti sono gli incisivi centrali superiori (50%) e laterali superiori (30%), sia decidui che permanenti.

Le polizze assicurative scolastiche

Di norma, le polizze assicurative attualmente operanti sul mercato scolastico tendono a risarcire il danno all’interno del massimale delle spese mediche.
Il rimborso copre le spese occorrenti al primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate (cd.: Intervento di conservativa), ma a non riconoscere l’Invalidità Permanente.
Occorre tenere in particolarmente in considerazione, in fase di stipula della polizza, l’applicazione di possibili franchigie e/o scoperti, oppure eventuali sotto limiti per dente.
Il maggior problema, in relazione ai danni ai denti a scuola, è l’età dell’infortunato. Molti traumi dentali, alla luce dell’evoluzione dell’osso mascellare o mandibolare dell’infortunato, non possono essere trattati definitivamente. Inoltre lo stretto rapporto fra le radici dei denti decidui e i denti permanenti in via di formazione, potrebbero creare danni ai denti definitivi.
Per questi motivi, le migliori formule assicurative, prevedono il pagamento del danno ai denti anche unicamente sulla sola base del preventivo di spesa.
La famiglia dell’assicurato riceve immediatamente il rimborso del danno e potrà effettuare le cure successivamente, alla raggiunta maturità del soggetto.

Il tariffario ANDI

Alcuni assicuratori, inoltre, fanno riferimento al Tariffario minimo emanato dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) fino al 2008.
Ad oggi, è bene sottolineare, che l’utilità del tariffario è ritenuta superata non solo dagli iscritti all’associazione, ma anche a seguito dell’abrogazione del Tariffario Minimo Ordinistico, in ottemperanza al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani).

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per il danno all’apparato dentale a scuola, contattaci qui.

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Infortunio in itinere nel comparto scuola: profili normativi e tutele assicurative

La questione dell’infortunio in itinere rappresenta un importante pilastro della sicurezza sul lavoro anche nel comparto istruzione. La sicurezza sui luoghi di lavore è regolata dal DPR, 30 giugno 1965 n. 1124. Per veder ricompreso l’itinere tra le tutele assicurative occorerà tuttavia attendere il D. Lgs. 23.02.2000 n. 38. L’aggiornamento ha formalizzato il diritto alla tutela durante il tragitto casa-lavoro. La norma mira a proteggere il lavoratore dai rischi legati alla mobilità quotidiana. In ambito scolastico, le richieste di copertura sono frequenti e richiedono analisi precise.

Cos’è l’infortunio in itinere?

Per infortunio in itinere si intende l’evento occorso durante il normale percorso tra l’abitazione e la sede di servizio. La copertura include anche il tragitto tra due diversi luoghi di lavoro. Questo scenario è comune per i docenti impegnati su più istituti. La tutela si estende inoltre al percorso verso il luogo di consumazione dei pasti. Tale opzione è valida se la scuola non dispone di una mensa interna. Il concetto di “itinerario protetto” è dunque legato alle finalità lavorative del soggetto. Ogni spostamento deve essere strettamente connesso agli obblighi contrattuali.

Personale Scolastico vs Studenti

L’INAIL garantisce una copertura automatica per docenti e operatori scolastici in virtù del loro contratto. Per questi soggetti, l’infortunio in itinere è pienamente riconosciuto dalla legge. Al contrario, gli studenti ricevono una tutela molto più limitata. Essi sono assicurati solo per incidenti durante attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche. La Circolare INAIL n. 28 del 2003 esclude esplicitamente il loro tragitto casa-scuola. Per gli alunni non esiste infatti un rapporto di lavoro subordinato. Questa lacuna normativa rende necessarie le polizze integrative private per le famiglie.

Il concetto di “Normale percorso”

La legge definisce normale il percorso più breve, diretto e abituale tra le destinazioni previste. Una deviazione è accettabile ma solo se giustificata da una concreta necessità. Eventuali variazioni arbitrarie interrompono immediatamente il nesso causale con il lavoro. In tali casi, la protezione assicurativa decade totalmente. Sono considerate eccezioni solo le interruzioni dovute a cause di forza maggiore oppure quelle indiferibili come gli obblighi penalmente rilevanti o le esigenze fisiologiche urgenti che possono giustificare una deviazione. Il criterio della ragionevolezza guida sempre la valutazione dell’ente assicuratore.

L’uso del Mezzo Privato

L’utilizzo dell’auto privata è generalmente considerato un rischio elettivo non coperto. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce la tutela se il mezzo pubblico è assente. La copertura scatta anche se i trasporti non garantiscono la puntualità lavorativa. Si valuta inoltre se l’uso del mezzo pubblico sia eccessivamente gravoso per il lavoratore. Esigenze familiari rilevanti possono giustificare l’impiego del veicolo personale. Anche brevi soste durante il tragitto sono oggi ammesse, purché siano motivate e temporanee. La valutazione avviene sempre analizzando le specifiche circostanze del caso concreto.

L’assicurazione scolastica integrativa

Le polizze scolstiche integrative private colmano i vuoti lasciati dalla copertura obbligatoria dello Stato. Esse estendono solitamente la tutela dell’infortunio in itinere anche agli studenti. Molte assicurazioni includono protezioni specifiche per progetti come il pedibus o il bicibus. È fondamentale però analizzare attentamente le definizioni presenti nel contratto.
Una recente sentenza della Cassazione del 2020 ha chiarito un punto fondamentale. Se la polizza non definisce l’infortunio, si applicano i criteri rigorosi dell’INAIL. Le scuole devono quindi scegliere contratti con clausole chiare ed estensive.

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Il pagamento della polizza assicurativa è un obbligo per le famiglie?

Il problema dei contributi volontari alle scuole, tra i quali quella dell’obbligatorietà del pagamento delle polizze assicurative integrative, si ripropone all’inizio di ogni anno scolastico.

Le indicazioni ministeriali

La questione è stata da tempo chiarita dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e 7 marzo 2013, Prot. n. 593. Premessa la gratuità connessa all’obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole (Artt. 23 e 34 della Costituzione), il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è volontario. L’iscrizione non può quindi essere subordinata al contributo volontario e non sono legittime le discriminazioni «sia in termini di valutazione che disciplinari» derivanti dal rifiuto di versamento scolastico.
Le indicazioni, tuttavia, evidenziano altresì: «l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Ad esempio: «quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche». In quanto obbligatori, tali importi non dovrebbero quindi essere cumulati con il contributo volontario ma versati distintamente (con relativa causale).

L’interrogazione parlamentare

Analogo concetto è ribadito il 20 ottobre 2016 nell’Interrogazione n. 5-08789 posta all’ordine del giorno della VII° Commissione Cultura Camera. La risposta circa i contributi volontari ribadisce: «l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni».

Contributo volontario e obbligatorio

Il Ministero di fatto separa il contributo volontario da quello obbligatorio.
Il primo, riguardante «lo svolgimento di attività curricolari», dev’essere destinato «esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti».
I contributi obbligatori riguardano, progetti, attività o spese, deliberate dal Consiglio di istituto, prestate per conto delle famiglie. Tra questi rientrano i viaggi di istruzione e le coperture assicurative integrative.
In pratica si individuano così importi obbligatori diversi da imposte o tasse.
Al loro pagamento, come nel caso dei viaggi di istruzione, è subordinata la fruizione del servizio.

Obbligo di informazione e detrazione fiscale

Le note ministeriali affermano inoltre che le famiglie devono essere sempre precisamente informate in relazione all’obbligo o alla volontarietà del contributo. Inoltre le famiglie vanno informate circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Dal 30 giugno 2020, le scuole sono dotate del servizio Pago In Rete. Il servizio consente di scaricare anche le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.

La polizza assicurativa

Le Società assicurative impegnate nel mercato scolastico, di norma, prevedono margini di gratuità per gli alunni, solitamente dal 5% fino al 15%.
Quest’azione liberale tende a venire incontro a quegli Istituti che, nonostante le indicazioni ministeriali, faticano a raccogliere il premio da tutte le famiglie degli studenti.
Prevedere un elenco nominativo solo per gli alunni paganti potrebbe infatti rivelarsi un problema nel caso di infortunio di uno studente non compreso nell’elenco.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.

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Cyber Risk, una nuova sfida per la scuola

Il Cyber Risk è il rischio connesso al trattamento delle informazioni del sistema informatico. Le banche dati, ma anche le applicazioni digitali, possono essere violate, rubate o cancellate a causa di eventi accidentali o di azioni dolose.

Il rischio informatico nella scuola

La scuola è una delle realtà con il più alto tasso di dati in senso assoluto. Tuttavia nella scuola c’è anche il minor controllo in termini di processi, organizzazione, sicurezza e gestione informatica.  
In Italia, inoltre, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, benché prioritaria nei programmi politici da più di dieci anni, stenta ad entrare a regime.
In moltissimi Istituti, prevalentemente quelli comprensivi, non esiste personale tecnico dedicato al parco informatico né alla gestione o all’amministrazione della rete. Esistono aziende che offrono servizi strutturati di cyber security ma la loro offerta è spesso sottovalutata. Il grosso del lavoro nelle scuole, è offerto da personale interno a volte con scarsa competenza. Volontari che cercano di aiutare, ma la sola volontà spesso non è sufficiente.

La costante crescita degli attacchi informatici

A fronte di questa realtà lacunosa, continuano invece a crescere a livello globale gli attacchi informatici.
Il Rapporto Clusit 2020 evidenzia come, in Italia, nel solo nel 2019, gli attacchi, classificati come gravi, sono stati 1.670, in media uno ogni 5 ore.
Il 7% in più rispetto all’anno precedente e il 91,2% in più rispetto a cinque anni prima.
I numeri tuttavia sono sottostimati. I dati infatti si riferiscono esclusivamente agli attacchi reali, ovvero effettivamente andati a segno che hanno provocato danni importanti. Restano esclusi gli attacchi tentati o bloccati.
Il numero inoltre è necessariamente parziale, data la tendenza generale non solo ad individuare il problema ma anche ad evitare di rendere pubbliche le cyber-aggressioni.
Le infrastrutture e il settore pubblico, hanno subito nel 2019 il maggior numero di attacchi di impatto critico.
Le categorie con il maggior numero di attacchi con impatti di alto livello sono la sanità, i fornitori di software, hardware e il settore pubblico.
«Ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambiamento epocale nei livelli globali di cyber-insicurezza. – riporta il rapporto – La causa è l’evoluzione rapidissima degli attori, le modalità, la pervasività e l’efficacia degli attacchi».

La pandemia complica la situazione

La recente pandemia di Covid19, se possibile, ha complicato ulteriormente la situazione. Il Security Operation Centres di Chieti ha contato tra febbraio e aprile ben 230.000 campagne di malspam a tema coronavirus nel mondo. Il 6% di queste è indirizzato verso l’Italia.
I criminali informatici fanno leva sull’emotività del momento, l’apprensione e l’ansia generale. Complici sono la necessità di avere informazioni, aggiornamenti sulla diffusione del virus, consigli su come evitare il contagio.
La diffusione del lavoro agile (home working), spesso attuato a casa, in ambianti non particolarmente protetti, incrementa il rischio di attacchi informatici.

La sensibilità verso il problema

In Italia la sensibilità verso il tema del Cyber Risk è ancora poco o nulla sviluppata. Anche la scuola fa ancora fatica a comprendere la gravità della questione e la sua potenziale pericolosità. Eppure, nella scuola, l’asset principale sono i ragazzi, ed i loro dati dovrebbero essere protetti, in modo efficace.

Il panorama è cambiato, almeno dal punto di vista normativo, con l’entrata in vigore del GDPR. La nuova normativa europea sulla protezione dei dati, infatti applica sanzioni anche cospicue a chi perderà o diffonderà dati senza autorizzazione, anche a causa di un attacco cyber.

Il profilo assicurativo

Se è vero che prevenire totalmente un cyber attacco non è possibile, le coperture assicurative possono servire efficacemente a tutelare l’Istituto. Nella stragrande maggioranza dei casi è il soggetto esposto al rischio a dover stabilire quali siano questi eventi e a negoziare coperture assicurative personalizzate. Tuttavia il compito non è spesso né facile né immediato. L’esperienza di un consulente assicurativo specializzato permette di indicare la copertura migliore da attuare con una polizza Cyber Risk. La copertura permette la tutela in relazione alla tipologia di Istituto, all’attività quotidiana, all’ampiezza della popolazione scolastica, al livello di informatizzazione e alla quantità di dati raccolti e gestiti.

Se desideri avere maggiori informazioni sulla protezione dei rischi informatici nella scuola, contattaci qui.

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Alternanza scuola-lavoro. Quali tutele assicurative per gli studenti?

L’alternanza scuola-lavoro, è un processo didattico introdotto in modo sperimentale nel 2003. Finalità dell’alternanza è favorire l’orientamento degli studenti, affiancando la formazione teorica, con un periodo di esperienza pratica presso un’Azienda pubblica o privata.
Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, per tutti gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.

Le coperture assicurative INAIL

Nel 2016, l’INAIL ha fornito un chiarimento, in relazione all’assicurazione obbligatoria. In caso di infortunio, gli studenti impegnati nell’attività di alternanza scuola-lavoro, sono tutelati dalla copertura assicurativa obbligatoria.
La circolare INAIL 44/2016, ripresa anche dal MIUR, chiarisce che l’alternanza è: “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti: “sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili.”
Per l’INAIL inoltre: “Sono inoltre da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Non è invece tutelabile l’infortunio che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa”.
È bene inoltre evidenziare che i percorsi ricompresi nell’assicurazione INAIL prevedono, oltre alla tradizionale modalità in presenza, anche e-learning. Questo aspetto in attuazione dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

La denuncia di infortunio all’INAIL

L’obbligo della denuncia di infortunio o di malattia professionale degli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro ricade sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro. Conseguentemente, lo studente vittima del sinistro è tenuto a comunicare tempestivamente alla scuola l’infortunio occorsogli o la malattia professionale da cui è stato colpito.
Nella convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e l’Azienda dovrà essere precisamente specificato questo passaggio. Qualora lo studente desse notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al responsabile dell’Azienda ospitante, quest’ultimo dovrà notificarlo immediatamente al Dirigente Scolastico. Tutto ciò al fine di assicurare, con la dovuta immediatezza, la comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al contempo alla scuola di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

Le coperture assicurative integrative

Anche le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di Alternanza scuola-lavoro.
E’ importante tuttavia che l’Istituto scolastico verifichi, direttamente anche attraverso un broker assicurativo, la tipologia di copertura e le garanzie presenti nella polizza.
Inutile sottolineare che questo tipo di garanzie devono essere sottoscritte esclusivamente dagli Istituti coinvolti in questo tipo di rischio, in caso contrario sarebbero un aggravio di spesa di nessuna utilità.
Le polizze integrative dovrebbero contenere, per gli Istituti Superiori, specifiche e adeguate coperture che compensino le prestazioni non erogate dall’INAIL.
La polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere ma estendere i rimborsi delle prestazioni attraverso un adeguato indennizzo economico. L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica. L’INAIL infatti riconosce solo i danni residuati pari o superiori al 6% e nelle rendite per menomazioni solo se il grado risulta superiore al 16%.

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Tablet in comodato d’uso alle famiglie

In relazione alla recente pandemia di Covid19, al nostro Istituto Scolastico sono stati accreditati, da parte del MIUR, le somme relative all’acquisto di tablet e personal computer destinati agli alunni per la didattica a distanza.
In caso di furto o di danneggiamento di questi beni la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno anche nel caso in cui questi fossero dati in comodato alle famiglie degli alunni?

Il MIUR con il D.M. 26 marzo 2020 n. 187, ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid19 consentendo alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.
In particolare, è prevista l’assegnazione di 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali.
Regione Lombardia, con 12 milioni di euro, si pone al primo posto per assegnazione delle risorse; segue la Campania con 10,6 milioni, la Sicilia con 9,1 milioni, il Lazio con 7,3 milioni.

Il consegnatario dei beni della scuola

In relazione ai beni, il D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, all’Art. 30, evidenzia come il Direttore S.G.A., assuma il ruolo di consegnatario dei beni. Il consegnatario è preposto alla conservazione, gestione e manutenzione della strumentazione di proprietà dell’Istituto.
Sempre lo stesso decreto all’Art. 33 evidenzia come: “Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore (es.: danneggiamento) […] sono eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione”.

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile e Infortunio non tutelano i beni

Di norma, le polizze sottoscritte dagli Istituti Scolastici, non prevedono i rami Incendio/Furto/Elettronica che garantiscono la copertura dei danni ai beni. In caso di danno, la responsabilità e l’onerosità del reintegro dei dispositivi danneggiati ricadono esclusivamente sul consegnatario del bene stesso.
Unitamente alla Responsabilità Patrimoniale più sopra delineata, è inoltre bene ricordare che la sottrazione e/o il danno dei beni dell’Istituto, compresi quelli dati in comodato d’uso, producono come effetto diretto l’impossibilità da parte degli alunni di fruire del servizio didattico tipico dell’Istituto scolastico.

La polizza assicurativa per la tutela dei beni

Il nostro consiglio, quindi, è quello di valutare con attenzione l’opportunità di garantire il patrimonio della scuola attraverso un’adeguata copertura assicurativa per i beni di proprietà. Due sono le considerazioni da effettuare. Da un lato l’importanza di garantirsi un adeguato indennizzo in caso di eventuali danni alle attrezzature di proprietà dell’Istituto. Dall’altro il costo contenuto dell’assicurazione che, oltretutto, rientra generalmente nei limiti di spesa espressi dal Decreto Interministeriale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla nostra casella di posta: info@abint.it

Il contratto di comodato

Un ultimo aspetto riguarda il contratto di comodato che la scuola dovrà stipulare con la famiglia dell’alunno o il personale dell’Istituto. Nel documento, infatti, andranno sempre riportati tutti i passaggi che riguardano la tutela del bene concesso in comodato, compreso, in caso di danno, il reintegro delle somme per la riparazione o la sostituzione dello stesso.

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Lavoro Agile nella scuola

In occasione della recente pandemia di Covid-19, giunge alla segreteria dell’Istituto, la richiesta da parte di un’assistente amministrativa di poter effettuare la propria prestazione lavorativa in forma “agile” presso il proprio domicilio ai sensi della direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica, della Circolare Prot. 4317 del 4.3.2020 dell’USR Lombardia e della Circolare Prot. 278 del 6.3.2020 del Ministero dell’Istruzione.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto copre i casi di infortunio del personale amministrativo qualora venga concessa la possibilità del telelavoro indicata dalle direttive di riferimento?

La Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto nel panorama italiano il lavoro agile (noto anche come smart working o telelavoro) come una modalità di esecuzione del lavoro subordinato, volta a migliorare la competitività delle organizzazioni e a facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. La legge ha avuto un impatto significativo anche sulle amministrazioni pubbliche, incluse le istituzioni scolastiche, che possono ora applicare il lavoro agile per il personale amministrativo secondo condizioni specifiche.

Lavoro Agile nelle Pubbliche Amministrazioni

L’art. 18 della Legge stabilisce che il lavoro agile può essere applicato nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tra cui scuole e istituti di ogni ordine e grado, come specificato dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione viene estesa al personale scolastico, in linea con l’obiettivo della normativa di promuovere la flessibilità, anche negli enti pubblici, per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Contenuti dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile

L’art. 19 della stessa Legge richiede che il lavoro agile sia formalizzato tramite un accordo individuale scritto, che specifichi:

  • Modalità della prestazione: regola come viene svolto il lavoro fuori dai locali scolastici e come viene esercitato il potere direttivo del datore di lavoro;
  • Durata dell’accordo e tempi di recesso: indica la durata (determinata o indeterminata) e il preavviso in caso di interruzione dell’accordo;
  • Tempi di riposo e diritto alla disconnessione: definisce i periodi di riposo del lavoratore e le modalità per garantire il diritto alla disconnessione;
  • Misure di sicurezza: prevede misure tecniche e organizzative che consentano al lavoratore di svolgere la prestazione in sicurezza, come previsto anche dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Potere di Controllo e Disciplina del Datore di Lavoro

L’art. 21 della Legge n. 81/2017 regola le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può esercitare il controllo e l’eventuale potere disciplinare sul lavoratore agile. È fondamentale che i controlli siano effettuati nel rispetto della privacy e che le misure disciplinari siano applicate esclusivamente per garantire il corretto svolgimento della prestazione.

Estensione delle Coperture Assicurative

Un aspetto cruciale del lavoro agile è la copertura assicurativa. Secondo la Legge n. 81/2017, il lavoro agile non modifica i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo assicurativo per infortuni e malattie professionali, così come specificato nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali). Pertanto, anche nel lavoro agile, i lavoratori mantengono la copertura assicurativa per i rischi legati alla prestazione, compresi gli infortuni professionali.
Inoltre, per il personale scolastico che effettua il lavoro agile, è consigliabile richiedere alle compagnie assicuratrici la conferma della copertura assicurativa estesa, inclusa quella per il rischio in itinere, ovvero il rischio di infortunio durante il tragitto tra l’abitazione e un luogo alternativo scelto per lavorare, se diverso dall’abitazione.

Lavoro Agile e la Normativa Emergenziale del 2020

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria del 2020, il lavoro agile ha acquisito un ruolo centrale nella gestione del personale scolastico. In particolare, la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive disposizioni del Ministero dell’Istruzione hanno previsto il lavoro agile come modalità ordinaria per le pubbliche amministrazioni, derogando in alcuni casi agli accordi individuali richiesti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

Nello specifico:

  • USR Lombardia Nota Prot. n. 4317 del 04.03.2020: ha chiarito che il personale amministrativo delle scuole può svolgere il lavoro agile come modalità standard, senza necessità di accordi individuali formali.
  • MIUR Nota Prot. n. 278 del 06.03.2020 e Nota Prot. n. 279 del 08.03.2020: hanno fornito indicazioni operative e specifiche applicative delle direttive di emergenza, indicando modalità di organizzazione e misure per la continuità delle attività amministrative e scolastiche.
  • DPCM 11 marzo 2020: ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, comprese le scuole, debbano garantire l’utilizzo del lavoro agile come modalità ordinaria per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le disposizioni erano valide dal 12 al 25 marzo 2020, con possibilità di proroghe, per limitare la presenza fisica e favorire il distanziamento sociale.

In conclusione, la disciplina del lavoro agile introdotta dalla Legge n. 81/2017 rappresenta un’importante innovazione per il lavoro subordinato in Italia. Le scuole possono ricorrere al lavoro agile come modalità per agevolare la conciliazione vita-lavoro del personale amministrativo, rispettando però gli obblighi di sicurezza e controllo previsti dalla normativa.

Durante l’emergenza sanitaria, l’adozione del lavoro agile è stata promossa in via straordinaria per garantire la continuità delle attività amministrative, anche senza accordi individuali formali, a conferma dell’adattabilità di questo strumento. Sul fronte assicurativo, è consigliabile che le scuole verifichino con le proprie compagnie la copertura specifica per i lavoratori in modalità agile, incluse eventuali estensioni per il rischio in itinere.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei dipendenti della scuola, contattaci qui.