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Frattura ai denti per mancata vigilanza

Una nostra alunna, di nove anni, durante la ricreazione nel mentre, unitamente ad altri compagni, si sta recando in bagno, viene spinta e cadendo a terra riporta una frattura ai denti incisivi superiori. I genitori si rivolgono ad un legale, che ci scrive richiedendo il rimborso integrale di tutte le spese mediche presenti e future e lamentando la mancata vigilanza del personale preposto (docente e non docente), benché presenti nel corridoio della struttura scolastica al momento del fatto.

La frattura ai denti è un tema ricorrente negli infortuni scolastici, la letteratura per questi caso è pressoché sterminata. Moltissimi sono anche gli interventi dei legali a tutela delle famiglie. Soffermiamoci quindi sull’aspetto della responsabilità dell’Istituto.

La Responsabilità Civile della scuola

Dal punto di vista strettamente giuridico, in tema di Responsabilità Civile del personale scolastico, alla luce della presunzione di responsabilità, di cui all’Art. 2048 del Codice Civile, la scuola dovrà: “dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 giugno 2002, n. 9346).
Il caso in questione si colloca , appunto, nell’area che il Codice Civile ha dedicato alla materia della responsabilità civile extracontrattuale, e nella necessità di attuare il principio del neminem laedere, in virtù del quale ai sensi dell’Art 2043: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo”.

La prova di non aver potuto impedire il fatto

Tutti i soggetti ritenuti responsabili ai sensi dell’Art. 2048 del Codice, possono liberarsi della responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto. Circa il personale scolastico la prova liberatoria consiste nel dimostrare di aver apprestato un’adeguata sorveglianza, in relazione alla condizione dei luoghi dove s’è svolto l’evento. Ma anche all’età e al grado di maturità aggiunto dall’alunno e che non è stato possibile impedire il danno a causa della sua repentinità ed imprevedibilità.
Può capitare che, nei casi di danno ai denti, la famiglia ricorra ad un legale per verificare l’eventuale responsabilità della scuola.
In questi casi è opportuno, che il Dirigente Scolastico, contestualmente all’inoltro alla Società assicuratrice tutta la documentazione ricevuta dal legale, avvii un’azione istruttoria. L’attività istruttoria è finalizzata a determinare precisamente la dinamica degli eventi, al fine di escludere la responsabilità diretta dell’Istituto.

L’assicurazione scolastica

Dal punto di vista assicurativo, le polizze attualmente presenti nel mercato scolastico tendono, di norma, a risarcire il danno all’interno del massimale di spese mediche. Solitamente il rimborso però ricomprende esclusivamente le spese occorrenti al primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, in relazione al danno ai denti, contattaci qui.

 

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Termini di prescrizione

Uno studente di terza media del nostro Istituto, cadendo nel cortile della scuola, durante la ricreazione, riportava la frattura dell’incisivo anteriore. La segreteria, effettuava regolare denuncia alla Compagnia Assicuratrice, comunicava gli estremi del sinistro alla famiglia. A distanza di 6 anni, ci contatta la famiglia evidenziando che il sinistro non era ancora stato liquidato. Sentita la Compagnia Assicuratrice, questa risponde che, essendo scaduti i termini di prescrizione, il sinistro non è più indennizzabile. La famiglia minaccia di rivolgersi ad un legale. Qual è il rischio che può correre l’Istituto?

Dell’aspetto relativo ai danni ai denti avevamo già fatto un approfondimento nel nostro articolo dello scorso novembre, tuttavia è opportuno dare alcune precisazioni sui termini di prescrizione.

La prescrizione

La prescrizione, in materia di assicurazione, è regolamentata dall’Art. 2952 del Codice Civile: “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda […]”.
Questo comma è stato modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166, e dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, precedentemente il termine di prescrizione era di un anno.

Assicurazione per conto altrui

Le polizze assicurative scolastiche sono una particolare forma di assicurazione regolamentata dall’Art. 1891 del Codice Civile: Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Nel caso in cui l’Istituto scolastico, in qualità di contraente, stipuli il contratto assicurativo pagando il relativo premio, conviene con l’assicuratore che l’indennità verrà corrisposta ad un soggetto terzo (studente o operatore scolastico) già determinato. In questo caso parleremo di assicurazione per conto altrui.
Qualora, al contrario, il terzo non fosse determinato a priori, poiché verrà identificato con chi, al momento del sinistro, era titolare del bene o del diritto, avremo la formula per conto di spetta.
Il Codice Civile, in questi casi, evidenzia come: “il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto [es.: il pagamento del premio o la denuncia di sinistro, come in questo caso], salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.”

Denuncia e gestione del sinistro

Possiamo quindi affermare che, a nostro parere, l’Istituto, effettuando denuncia di sinistro, ha adempiuto correttamente a quanto previsto dal contratto, comunicando alla famiglia anche gli estremi del sinistro.
Allo stesso modo, anche la Società assicuratrice, ha fatto valere il proprio diritto contrattuale.
Chi invece risulta carente è la famiglia dello studente assicurato che ha richiesto il rimborso 4 anni dopo la scadenza dei termini di prescrizione.
Nella fase di comunicazione all’assicurato, o alla sua famiglia, degli estremi di avvenuta denuncia, è sempre opportuno sottolineare l’aspetto relativo alla prescrizione.

Interruzione dei termini di prescrizione

L’assicurato, o la sua famiglia, qualora l’infortunio non si fosse ancora chiuso entro i due anni previsti dalla norma, potrà sempre effettuare l’interruzione dei termini di prescrizione, i sensi dell’ Art. 2945 del Codice Civile, secondo il quale: “Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione […]”.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla prescrizione delle polizze assicurative scolastiche, puoi contattarci qui.

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Danni ai denti a scuola

I danni ai denti e più in generale alla bocca, rientrano tra i casi più diffusi di sinistro scolastico.
La maggior parte degli infortuni avviene durante l’attività di educazione fisica, ma le cadute accidentali con conseguenze ai denti non si limitano alla sola attività motoria.

I danni ai denti sono i più frequenti tra gli infortuni a scuola

Recenti statistiche, prodotte dalle Società assicuratrici, rilevano come, in ambito scolastico, le cause più frequenti di danni ai denti sono rappresentate dal gioco (56%) e dalle attività sportive (21%).
I soggetti più colpiti sono di sesso maschile (rapporto 2 a 1) ed il tipo di lesione varia col variare dell’età del soggetto.
I denti più colpiti sono gli incisivi centrali superiori (50%) e laterali superiori (30%), sia decidui che permanenti.

Le polizze assicurative scolastiche

Di norma, le polizze assicurative attualmente operanti sul mercato scolastico tendono a risarcire il danno all’interno del massimale delle spese mediche.
Il rimborso copre le spese occorrenti al primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate (cd.: Intervento di conservativa), ma a non riconoscere l’Invalidità Permanente.
Occorre tenere in particolarmente in considerazione, in fase di stipula della polizza, l’applicazione di possibili franchigie e/o scoperti, oppure eventuali sotto limiti per dente.
Il maggior problema, in relazione ai danni ai denti a scuola, è l’età dell’infortunato. Molti traumi dentali, alla luce dell’evoluzione dell’osso mascellare o mandibolare dell’infortunato, non possono essere trattati definitivamente. Inoltre lo stretto rapporto fra le radici dei denti decidui e i denti permanenti in via di formazione, potrebbero creare danni ai denti definitivi.
Per questi motivi, le migliori formule assicurative, prevedono il pagamento del danno ai denti anche unicamente sulla sola base del preventivo di spesa.
La famiglia dell’assicurato riceve immediatamente il rimborso del danno e potrà effettuare le cure successivamente, alla raggiunta maturità del soggetto.
Verificare o far verificare tutti questi aspetti dal Broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile per la stipula delle migliori condizioni contrattuali.

Il tariffario ANDI

Alcuni assicuratori, inoltre, fanno riferimento al Tariffario minimo emanato dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) fino al 2008.
Ad oggi, è bene sottolineare, che l’utilità del tariffario è ritenuta superata non solo dagli iscritti all’associazione, ma anche a seguito dell’abrogazione del Tariffario Minimo Ordinistico, in ottemperanza al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani).