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Danneggiamento degli occhiali del docente di sostegno

Un alunno diversamente abile frequentante il nostro istituto ha fatto cadere, per dispetto, gli occhiali della docente. Gli occhiali, finiti sotto al banco di un compagno sono stati inavvertitamente calpestati e hanno riportando la graffiatura di una lente. I docenti, soprattutto quelli di sostegno, sono assicurati anche per le perdite materiali a seguito di questo tipo di eventi?

La domanda, così com’è posta, si presta ad una serie di considerazioni specifiche che cercheremo di sintetizzare.

La dinamica del sinistro

In prima battuta, non è ben chiara la dinamica dell’evento. Semplificando, non è chiaro se gli occhiali fossero indossati dalla docente, oppure appoggiati sulla cattedra o in un altro luogo. Qualora, infatti, non fossero stati indossati, la Società assicuratrice potrebbe eccepire che l’evento possa non essere stato fortuito, ma causato dalla disattenzione o dall’incuria nella custodia del bene.

La volontarietà del gesto

Un ulteriore elemento che salta subito all’occhio, circa il danneggiamento degli occhiali della docente di sostegno, sta nella presunta volontarietà dell’evento. L’alunno avrebbe volutamente fatto cadere gli occhiali, appunto per dispetto.
Questo passaggio è particolarmente importante perché presume la dolosità dell’evento.
È bene chiarire che le polizze assicurative tutelano sempre la colpa, il caso accidentale, ma mai il dolo, la volontarietà nel creare un danno.
Nel caso, quindi, esista intenzionalità nell’evento, potrebbe esserci un concorso di responsabilità. Responsabilità in educando della famiglia, che non ha impartito la corretta educazione e in vigilando della scuola, che a sua volta non ha messo in atto tutte le precauzioni per evitare l’evento dannoso.

L’inabilità del soggetto che ha causato il danno

Viene anche precisato che l’alunno autore del danno è diversamente abile. Indipendentemente dal fatto che si tratti di inabilità fisica o mentale, per questa categoria di soggetti, l’Istituto e i docenti responsabili della vigilanza, devono creare tutti i presupposti per impedire all’alunno di causare un danno a sé stesso o agli altri.
Qualora tutti questi presupposti fossero rispettati, le coperture assicurative saranno regolarmente operanti. Le migliori polizze assicurative scolastiche prevedono inoltre un’apposita garanzia Kasko Occhiali di cui abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.

Il docente di sostegno

Un’ultima nota doverosa riguarda il docente di sostegno. La sua figura e stata introdotta dall’Art. 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517, integrato a livello di contitolarità con i docenti della classe. Il suo ruolo è finalizzato a valutare le caratteristiche, abilità e difficoltà degli allievi con disabilità. Il Docente di sostegno tende quindi a rendere omogeneo il processo educativo di tutta la sezione. È inutile negare che le mansioni affidate a questi soggetti sono particolarmente delicate. Il livello di esposizione al rischio infatti, proprio per la mansione ricoperta, potrebbe essere decisamente superiore a quello degli altri docenti. Proprio per il livello di rischio, la copertura assicurativa integrativa è decisamente consigliabile.

Se desideri avere maggiori informazioni circa il danneggiamento degli occhiali del docente di sostegno, contattaci qui.

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Rottura degli occhiali durante l’educazione motoria

Un alunno del nostro Istituto, provocava la rottura degli occhiali di un compagno durante l’educazione motoria. In fase riscaldamento, svolta sul campo di atletica, lo studente inavvertitamente calciava un sasso presente sulla pista. Il sasso andava a colpire il volto di un compagno, facendogli cadere gli occhiali che si rompevano. L’assicurazione, alla luce della vetustà degli occhiali, ci comunica che non provvederà alla completa liquidazione del danno e la famiglia chiede all’Istituto la differenza. È corretto?

Il danneggiamento degli occhiali è uno degli eventi più ricorrenti e spesso più controversi in ambito scolastico. Proviamo a fare qualche considerazione alla luce della domanda

La prevenzione del rischio

Più volte la giurisprudenza ha ribadito che, in caso di danno, è sempre necessario dimostrare di aver adottato, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione, sezione I° civile, con sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016 si pronunciò circa un evento assolutamente analogo accaduto a Roma qualche anno fa. Il giudice in quel caso decretò che: “Alla luce di tali risultanze, il giudicante ritiene che la responsabilità dell’evento sia da ascriversi alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull’insegnante preposto. Durante l’espletamento dell’attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto”.
Il Docente incaricato, prima dell’inizio della lezione, deve accertarsi che gli spazi in cui si terrà l’attività siano adeguati, anche sotto il profilo della sicurezza. Ovvero che non siano presenti “componenti” che possano considerarsi rischiose durante l’esecuzione dell’attività stessa.

La garanzia per la rottura degli occhiali nelle polizze scolastiche

Per far fronte a questo tipo di eventi, le società assicuratrici specializzate in ambito scolastico prevedono la copertura degli occhiali degli studenti e/o degli operatori.
Le condizioni migliori prevedono la tutela anche in assenza di infortunio, con una formula kasko.
Le coperture, nondimeno, possono trovare un limite di massimale, una franchigia o uno scoperto anche in funzione della vetustà del bene danneggiato.

La responsabilità civile dell’Istituto

Nel caso in questione, a nostro parere, il sinistro dev’essere aperto ed istruito in Responsabilità Civile.
La rottura degli occhiali durante l’educazione motoria, infatti, così come è stato descritto, è ascrivibile alla Responsabilità Civile diretta dell’Istituto che non ha vigilato sulla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi sul percorso in cui si svolgeva l’attività.
In questo caso l’indennizzo del danno potrà essere integrale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola o sulla garanzia kasko degli occhiali, contattaci qui.