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Infestazione di zecche

Settecento studenti di un liceo di Pavia non possono entrare nei locali della scuola per seguire le lezioni: l’Istituto è infestato dalle zecche. Lo riporta un articolo de “il Giorno”.

Il fatto

La presenza degli insetti, all’interno delle aule scolastiche, risalirebbe alla metà di febbraio. Per questo motivo la Dirigente, dopo aver chiuso la scuola, ha allertato sia la Provincia, proprietaria dell’immobile che l’ATS. Una prima disinfestazione sembra non aver raggiunto obiettivo sperato.
La “colpa” sarebbe infatti dei piccioni: sarebbero loro a causare l’invasione degli artropodi. La Provincia ha anche collocato delle reti anti-intrusione e fatto ripulire il sottotetto. Ma, complice anche la collocazione in pieno centro storico, il problema s’è ripresentato e la Dirigente è stata costretta a chiudere nuovamente la scuola. A sua volta la provincia ha fatto effettuare due nuove disinfestazioni.
Nel frattempo alcune classi di studenti sono state temporaneamente “dirottate” in alcuni campus universitari della citta pavese. Per gli altri si ventila il ritorno alla Didattica a Distanza nel tempo necessario a risolvere il problema.

Le malattie trasmesse dalle zecche

Come evidenzia anche la pagina specifica dell’Istituto Superiore di Sanità, le patologie trasmissibili dalle zecche sono molteplici. Alcune di queste anche molto gravi come le encefaliti virali, la meningite, le neuropatie e disturbi cardiaci.
La diagnosi di queste malattie è principalmente clinica e una terapia antibiotica precoce è normalmente risolutiva, soprattutto per le forme batteriche.
In Italia, le malattie trasmesse dalle zecche sono relativamente rare e i decessi sono eventi eccezionali.
Secondo i dati disponibili, nel 2022 sono stati registrati 72 casi confermati di encefalite da zecche (TBE), con 2 decessi associati. Nell’anno precedente, su 9 casi confermati di TBE, non si sono verificati decessi.

Il profilo assicurativo

In relazione alle infestazioni di zecche, le principali compagnie assicurative segnalano un costante aumento di questo tipo di eventi. Il costo del trattamento per le punture di zecca può essere elevato, considerando sia la patologia trasmessa sia le condizioni di salute della persona colpita.
Le migliori polizze integrative scolastiche coprono questi eventi nel massimale delle spese mediche, ma è importante prestare attenzione alle esclusioni. Alcune soluzioni coprono le punture ma escludono le malattie correlate, mentre altre escludono direttamente questi eventi.

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Studente disabile muore, condannato operatore

Alunno disabile perde la vita in un infortunio. Un anno di reclusione è la pena a cui è stato condannato l’operatore sociosanitario responsabile. Lo riporta un articolo de “la Gazzetta del Mezzogiorno”.

Il fatto

L’evento è accaduto all’uscita da scuola, a Giurdignano, in provincia di Lecce nel 2023.
Lo studente, un tredicenne disabile, cadde dalla sedia a rotelle spinta da un operatore sociosanitario, dipendente di una cooperativa, riportando la frattura delle tibie.
L’operatore, un trentenne incaricato dalla scuola di assistere l’alunno, ignorò lo scivolo appositamente adibito all’uso da parte dei disabili, affrontando, invece, un gradino, provocando, in tal modo, la caduta del ragazzo dalla carrozzina.
L’alunno, affetto da distrofia muscolare, riportò escoriazioni e traumi alle gambe. Inizialmente l’infortunio non sembrava particolarmente grave, lo studente, infatti, rientrò a casa, accompagnato in auto da un’amica di famiglia, raccontando l’incidente ai genitori.
Dopo poche ore, tuttavia, le sue condizioni peggiorarono rapidamente, rendendo necessario il ricovero in ospedale. Gli esami diagnostici rivelarono complicanze cerebrali, aggravando il quadro clinico. L’equipe medica decise quindi il trasferimento in rianimazione. Nonostante gli sforzi dei medici, però, il tredicenne morì cinque giorni dopo.
La famiglia denunciò subito l’accaduto alla polizia, dando il via alle indagini che ricostruirono la dinamica dell’incidente.
Il tribunale ha stabilito che la morte dell’alunno fu causata dall’imprudenza e dalla negligenza dell’operatore e lo ha condannato per omicidio colposo. Richiesto il patteggiamento, l’operatore è stato condannato ad un anno di reclusione con sospensione della pena.

Il diritto al risarcimento del danno

Ferma restando la responsabilità penale accertata dal tribunale, il patteggiamento non garantisce in modo automatico il diritto a ricevere un risarcimento nel giudizio civile.
Il patteggiamento, infatti, impedisce al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere, almeno in quella sede, il risarcimento dei danni subiti.
Il fatto che il processo penale si sia concluso con un patteggiamento non esclude, tuttavia, la possibilità di un’azione in sede civile.
La giurisprudenza su quest’aspetto non è, però, unanime. La Corte di Cassazione con la sentenza 30/07/2018, n. 20170, ha chiarito che il patteggiamento, di per sé, non implica automaticamente il diritto al risarcimento del danno nel giudizio civile. Per avere diritto al risarcimento sarà, quindi, indispensabile che la parte offesa presenti al giudice ulteriori prove concrete.

Il profilo assicurativo

Qualora, come appare, il sinistro sia avvenuto all’interno della scuola o delle sue pertinenze, la polizza scolastica integrativa risarcirà il danno nei limiti del massimale previsto dalla copertura Infortuni.
Tra la scuola e la cooperativa che offriva il servizio, dovrà risultare comunque la stipula di un preciso protocollo d’intesa deliberato dagli Organi Scolastici competenti.
Per l’Assicuratore rimane comunque ferma la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.

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Docente morde un alunno

Rinviato a giudizio per lesioni aggravate il docente precario che nel 2023, in un Istituto Superiore del cuneese, ha ferito un alunno. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è iniziato con una discussione in classe: lo studente aveva chiesto di andare in bagno, ma l’insegnante gli aveva negato il permesso.
La questione sarebbe degenerata e lo studente avrebbe afferrato il docente che, per liberarsi, lo ha morso.
«Non intendevo fare del male al ragazzo – ha dichiarato l’insegnate ai giudici – né costringerlo con la violenza a tornare al suo posto o a uscire. È stata una reazione quasi inconsapevole di autodifesa».
Nel frattempo, un altro studente aveva ripreso la scena con il cellulare.
La difesa dell’insegnante, tuttavia, non sembra aver pienamente convinto il giudice del tribunale di Cuneo che ha disposto il rinvio a giudizio. Anche il video è stato acquisito agli atti. A parere del giudice la reazione nei confronti dell’allievo è penalmente perseguibile. La sentenza è attesa per il prossimo 22 maggio.
Dopo l’episodio, il docente è stato destituito dall’incarico e attualmente lavora temporaneamente in un’altra scuola della provincia.

La responsabilità penale

L’episodio, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale, si configura come lesione personale.
Le lesioni personali sono quei reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona. La sua gravità è rapportata ai giorni di prognosi. Il reato prevede, inoltre, una serie di possibili aggravanti come, ad esempio, quando le lesioni comportino la deformazione o lo sfregio del viso.
Nel caso fosse ritenuto colpevole, il docente rischia la reclusione da uno a sei mesi, ovvero una sanzione economica, oltre all’eventuale risarcimento in sede civile.
Inoltre, una condanna penale può escludere il docente dall’assunzione, qualora la Pubblica Amministrazione la ritenga incompatibile con le funzioni richieste.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, in primo luogo, che l’assicurazione non risarcisce mai la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso in questione, la polizza integrativa scolastica potrebbe risarcire il danno fisico o psicologico patito dall’alunno. Nel caso di condanna per dolo, all’Assicuratore è, di norma, fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.

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Violenza a scuola: docente aggredita

Ennesimo episodio di aggressione nei confronti di una docente. Questa volta l’episodio è accaduto in una scuola brianzola. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 15 gennaio, in un Liceo di Seregno. Uno studente sedicenne avrebbe colpito una docente con un pugno e uno schiaffo al volto. L’aggressione sarebbe avvenuta al termine della lezione senza testimoni.
Alcuni studenti, entrati in classe per l’ora successiva, raccontano di aver visto l’insegnante con il volto sanguinante dopo la violenza. Una collega l’ha immediatamente soccorsa e accompagnata al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso.
Il Dirigente Scolastico ha prontamente convocato la madre del ragazzo per discutere della situazione e prendere gli eventuali provvedimenti necessari. Al termine dell’incontro la madre ha deciso di ritirare il figlio dalla scuola.
Le motivazioni dietro l’aggressione restano sconosciute. Il ragazzo, recentemente trasferito nella scuola, non aveva mai mostrato comportamenti violenti in precedenza. Era tuttavia nota una certa fragilità psicologica che non aveva mai destato particolare preoccupazione, né la necessità di misure di sostegno.
La docente aggredita insegna Scienze umane da vent’anni, è molto stimata per la sua professionalità e dedizione didattica e, dopo l’episodio, non esclude l’abbandono dall’insegnamento. Sembra anche che la Docente non abbia ancora sporto denuncia in relazione all’accaduto.
La vicenda, com’era naturale, ha avuto qualche strascico polemico. Gli studenti hanno manifestato solidarietà verso l’insegnante evidenziando tuttavia una certa difficoltà da parte del Dirigente a fare chiarezza sull’accaduto. «A scuola non si parlava d’altro. – afferma un rappresentante degli studenti – Avremmo voluto un incontro immediato, ma il Preside ci ha detto che non era necessario. Eppure tra gli studenti e anche i professori c’era molta preoccupazione».
«Non è un mostro – risponde il Dirigente Scolastico – ha sbagliato, ma non è abitualmente violento. La famiglia è profondamente dispiaciuta per l’accaduto, e ha chiesto scusa alla docente».
«Sono stato accusato di non aver preso provvedimenti – conclude il Dirigente – ma non posso intervenire se il ragazzo non è più un nostro alunno».

La responsabilità

Se i fatti riportati dalla cronaca venissero confermati, appare indiscutibile la responsabilità penale dello studente nell’accaduto anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, seppur con pena ridotta.
In questo senso potrebbe anche essere considerata la responsabilità della famiglia, per “culpa in educando“, poiché non avrebbe saputo educare correttamente il minore. Secondo l’Art. 2048 del Codice Civile, infatti i genitori sono responsabili per gli illeciti dei figli derivanti dal mancato rispetto delle norme di civica convivenza.
Da ultimo, qualora venisse accertata, potrebbe essere considerata anche la responsabilità del Dirigente nel caso in questione. In conformità all’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se il danno, tuttavia, fosse stato provocato con dolo, sarebbe facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante.
Più incerta è invece la posizione del Dirigente, nel caso venisse provato che non abbia agito a protezione del lavoratore e/o dello studente. Sulla base del concetto di diligenza professionale servirà valutare se sia reso responsabile di un eventuale errore professionale.
In tal caso i danni derivanti da “colpa” sarebbero sempre risarcibili, mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece non sono mai risarcibili.

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Genitori arrestati per minacce all’insegnante

I genitori di un alunno di un Istituto Comprensivo, sono stati arrestati per minacce nei confronti di una docente. Lo riporta un post del sito dei Carabinieri.

Il fatto

Due genitori sono stati arrestati, in provincia di Roma, per aver perseguitato una docente della scuola primaria con minacce e aggressioni verbali.
L’operazione è stata condotta dai Carabinieri dopo l’ordinanza del GIP, su richiesta della Procura di Velletri, a seguito della denuncia dell’insegnante stessa.
I due, fin dal 2022, accusavano l’insegnante di essere responsabile delle difficoltà scolastiche del figlio.
In un’occasione, la madre era entrata a scuola per un colloquio e aveva iniziato a urlare, chiedendo che il bambino non venisse più rimproverato. Quello stesso giorno, il padre aveva atteso la docente fuori dall’istituto, seguita fino a casa e minacciata con atteggiamento intimidatorio e aggressivo.
Spaventata dall’escalation delle aggressioni, l’insegnante ha iniziato a farsi accompagnare a casa dalle colleghe, evitando di uscire da sola per paura di essere aggredita.
Minacce e intimidazioni sono continuati nel tempo, culminando il 19 dicembre scorso con la madre che avrebbe minacciato la maestra impugnando un bastone.
Il giorno dopo, la donna si è recata dai Carabinieri per denunciare le persecuzioni subite e come le stesse le causassero ansia e timore costante.
Le indagini avviate hanno confermato la gravità delle minacce, portando all’arresto dei genitori per atti persecutori e all’applicazione di misure cautelari stringenti.
Il giudice ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari, l’uso del braccialetto elettronico e il divieto assoluto di avvicinarsi alla scuola e all’insegnante.

Il Codice e la responsabilità penale

Il reato di minaccia, è previsto dall’Art. 612 del Codice Penale. Finalità del dispositivo è proteggere la libertà di una persona di sentirsi sicura e libera da pressioni o paure ingiuste. La legge, inoltre, punisce chi minaccia indipendentemente dal fatto che poi la provocazione venga messa in pratica o meno.
Se questo vale in linea generale, la posizione del soggetto incolpato, si aggrava ai sensi dell’Art. 336 del Codice Penale, qualora le minacce siano indirizzate ad un pubblico ufficiale.
L’Art. 357 del Codice Penale evidenzia che: «sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Ne deriva che il Docente nell’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti.
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, ha ribadito la qualifica di pubblico ufficiale per l’insegnante. Tale riconoscimento, inoltre, non si limita solo alle lezioni, ma si estende a tutte le attività connesse, come, ad esempio, gli incontri con i genitori.
La responsabilità penale riguarda azioni o omissioni, considerate reati dalla legge, effettuate dal soggetto che ha commesso personalmente il fatto.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione, di norma, non copre la responsabilità penale né eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse.
Tuttavia, la polizza integrativa scolastica prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dalla docente. È comunque fatto salvo il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dei diretti responsabili in caso di condotta dolosa.
Inoltre, nell’ambito della Responsabilità Civile, la polizza integrativa offre tutela anche all’Istituto scolastico nel caso di eventuali responsabilità dirette legate all’accaduto.

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Docente aggredita: scuola non interviene

Uno studente di una scuola media romana, ha aggredito una docente che avrebbe riportato la frattura di una spalla. A detta dell’insegnante, la scuola avrebbe minimizzato l’accaduto senza prendere provvedimenti verso lo studente.  Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto alla ripresa delle attività dopo le vacanza natalizie, lo scorso 7 gennaio. L’alunno, un sedicenne ucraino, rifugiato di guerra, stava giocando con lo smartphone durante la lezione quando la docente decise di sequestrare il telefono per consegnarlo in presidenza.
Non essendoci collaboratori scolastici disponibili, il dispositivo era stato lasciato sulla cattedra dove lo studente ha cercato di riprenderlo, opponendosi alla docente.
Dopo il rifiuto dell’insegnante, il ragazzo ha reagito violentemente graffiandole una mano, insultandola e spingendola rabbiosamente contro il muro.
Il ragazzo avrebbe anche minacciato i compagni, e s’è calmato solo quando ha capito che la professoressa stava chiamando i Carabinieri.
Dopo l’aggressione, la vicepreside avrebbe sottovalutato l’accaduto, senza prendere provvedimenti nei confronti dello studente. La docente si sarebbe anche recata dal Preside per chiedere aiuto, ma il Dirigente scolastico avrebbe minimizzato l’episodio.
Successivamente l’insegnante è stata accompagnata dal marito al pronto soccorso, dove le è stato diagnosticata la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. Attualmente si trova in infortunio INAIL, in attesa di un intervento chirurgico.
La docente avrebbe richiesto la sospensione dello studente e il suo inserimento in un centro diurno per supporto linguistico e psicologico. Anche in questo caso la scuola non sarebbe intervenuta limitandosi a spostare l’alunno in un’altra classe. Secondo quanto riporta l’articolo la scuola non avrebbe neanche segnalato l’accaduto alle autorità competenti, costringendo la docente a occuparsi personalmente della segnalazione all’Avvocatura di Stato.

La responsabilità

Se quanto riportato dalla stampa venisse confermato ci troveremmo di fronte a una serie di eventi particolarmente gravi.
Pur considerando la Circolare ministeriale dell’11 luglio 2024 sull’uso degli smartphone in classe, il divieto di utilizzo non autorizza il personale a confiscare i dispositivi degli studenti.
A questo primo aspetto si aggiunge la responsabilità penale dello studente anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, seppur con pena ridotta. In questo senso potrebbe anche essere considerata la responsabilità della famiglia per non aver saputo educare correttamente il minore.
I genitori infatti restano responsabili dei figli minori per gli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle norme di convivenza civile applicabili nei diversi contesti sociali.
Da ultimo, qualora venisse accertata, dovrà essere anche considerata l’inerzia del Dirigente nel caso in questione. In conformità all’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se il danno tuttavia fosse stato provocato con dolo o colpa grave, è facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante.
Più delicata è invece la posizione del Dirigente, nel caso venisse provato che non abbia agito a protezione del lavoratore e/o dello studente.
Sulla base del concetto di diligenza professionale occorrerà valutare se sia stato commesso un eventuale errore professionale.
I danni derivanti da “colpa” sono sempre risarcibili mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece non sono mai risarcibili.

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Alunno accusato di hacking

Un quindicenne di Cesena è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per reati informatici legati a intrusioni in sistemi protetti. Lo riporta un articolo di cronaca del “Corriere Romagna”

Il fatto

Un alunno, appassionato di informatica, aveva iniziato per gioco a cercare accessi a siti sicuri, tra gli altri quello del registro elettronico della scuola.
L’obiettivo sarebbe stato migliorare le sue pagelle con voti più alti in diverse materie.
Successivamente, il giovane avrebbe violato sistemi che gestiscono le rotte delle petroliere nel Mediterraneo, deviandone i percorsi senza un fine specifico.
L’indagine è partita proprio da queste intrusioni nei sistemi di navigazione, considerate gravi per questioni di sicurezza internazionale.
Il fascicolo sul misterioso hacker era stato aperto mesi fa in Procura a Forlì. Una volta appurato il reato per il quale si indagava, le indagini sono passate alla Polizia postale.
Gli esperti informatici avrebbero identificato il responsabile grazie all’analisi degli accessi, localizzandolo nell’area di Cesena.
Dalla camera di casa sua, il ragazzo aveva alterato i registri scolastici e i programmi delle rotte, utilizzando un semplice computer.
Il Tribunale dei Minori di Bologna deciderà ora come procedere nei confronti del giovane hacker.
Intanto, il Ministero dell’Istruzione ha smentito intrusioni nei propri sistemi.

Il registro elettronico

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la L. 135/2012), all’Art.7, comma 31 aveva stabilito, a decorrere dall’anno scolastico 2012/13, l’adozione, da parte delle istituzioni scolastiche dei registri on line e l’invio delle comunicazioni alle famiglie in formato elettronico.
Il comma 27 dello stesso decreto prevedeva la presentazione di un piano per la dematerializzazione amministrativa, che però non è stato ancora realizzato.
Anche la Corte dei Conti, nella delibera del 2019, confermava che il registro elettronico è ormai diffuso in modo capillare nelle scuole italiane.
Tuttavia il Garante per la privacy, nel 2020, in una lettera al Ministero dell’Istruzione, evidenziava come il registro elettronico non fosse ancora obbligatorio né regolamentato.
Ad oggi, la normativa non è pienamente applicata, anche se molte scuole italiane hanno adottato il registro elettronico, rendendolo praticamente obbligatorio nelle istituzioni scolastiche.

La responsabilità

Dove formalmente adottato, il registro elettronico è un documento ufficiale.
Qualsiasi manomissione quindi potrebbe essere considerata “falso ideologico” ai sensi dell’Art. 479 del Codice Penale. Diventa quindi essenziale che il personale scolastico lo utilizzi con attenzione.
Tuttavia il problema maggiore, come evidenzia anche il caso in questione è l’accesso non autorizzato da parte di soggetti terzi. La quantità e qualità dei dati gestiti dalle scuole, impone stringenti cautele. Le scuole infatti gestiscono i dati identificativi personali, anche sensibili, di 9 milioni di persone, in larghissima parte minori.
Qualora il servizio sia appaltato a un soggetto esterno, l’onere e la responsabilità della verifica e del controllo, rimane a carico al Dirigente Scolastico.
In situazioni simili, l’Istituto potrebbe rischiare sanzioni fino a 10 milioni di euro, tetto massimo stabilito dal GDPR per violazioni della sicurezza informatica. Alla sanzione potrebbero inoltre aggiungersi i rischi disciplinari per i Dirigenti e docenti coinvolti.

La sensibilità verso il problema e il profilo assicurativo

In Italia, la consapevolezza riguardo al Cyber Risk è ancora molto bassa. Anche le scuole non riconoscono pienamente la gravità e i pericoli di questa minaccia. La situazione normativa, dopo l’introduzione del GDPR a livello europeo, è cambiata. Le nuove regole sulla protezione dei dati prevede infatti sanzioni severe per chi smarrisce o diffonde dati senza permesso, anche in seguito a cyber attacchi.
Sebbene prevenire completamente un cyber attacco non è possibile, le assicurazioni possono offrire una protezione utile per l’Istituto scolastico. Tuttavia, è il soggetto a rischio a dover identificare gli eventi da coprire e negoziare una polizza adeguata. Questo processo, soprattutto nelle scuole, potrebbe risultare complesso e non immediato. Una consulenza assicurativa professionale potrebbe aiutare a scegliere la migliore copertura, considerando l’Istituto interessato, l’attività quotidiana, il livello di informatizzazione e i dati gestiti.

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Regolamento Scolastico e libertà personale

È diventato virale un contenuto sui social, in cui una ragazza che ha mostrato di aver ricevuto una nota nell’Istituto scolastico che sta frequentando. Il motivo riguarderebbe le sue unghie troppo lunghe che, sembra violino il regolamento scolastico circa il look da tenere durante le lezioni di educazione fisica. Da qui il dibattito, anche e soprattutto sulla pagina Instagram del portale Webboh.
La studentessa, che lavorerebbe nell’ambito della nail art, afferma di dover portare unghie così lunghe poiché sta frequentando dei corsi per imparare il mestiere. «La prof – ha scritto la ragazza – dovrebbe rispettare il fatto che, per determinati corsi, le devo fare per forza».
In molti si sono schierati dalla parte del docente, alla luce del regolamento, altri hanno invece commentato che si tratti di una violazione della libertà personale.

Il regolamento di Istituto

Sembra che la questione non sia la prima volta che si pone nella scuola. Tempo fa s’era aperto un analogo dibattito sulla presa di posizione della Dirigente di un liceo di Pozzuoli. La Preside decise di mettere l’insufficienza in Educazione Fisica alle alunne con le unghie troppo lunghe. In risposta alla polemica scaturita, la Dirigente aveva replicato sui social: «Ovviamente non espletare le attività motorie comporta una valutazione negativa. La disposizione, già presente nel regolamento d’istituto, è volta esclusivamente alla sicurezza e alla tutela delle studentesse e degli studenti in quanto si sono verificati già casi di infortuni, a causa di unghie lunghe, braccialetti, pendenti etc.».

Il contratto di protezione

La sicurezza degli alunni è un tema articolato che include vari aspetti volti a garantire l’incolumità di tutti coloro che operano nella scuola.
Il contratto di protezione, legato all’iscrizione a scuola, richiede protocolli e procedure per assicurare la sicurezza degli studenti durante tutte le attività scolastiche.
Oltre alla responsabilità dettata dall’Art. 2048 del Codice Civile, è onere della scuola assicurare adeguate condizioni di salute e sicurezza sia agli studenti che al personale.
La sicurezza nelle scuole infatti è anche uno degli obiettivi centrali della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all’Art. 3, comma 1, prevede che la norma: «si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio». Le scuole sono a tutti gli effetti luoghi di lavoro dove operano, oltre al personale anche gli studenti. Questi ultimi, secondo la normativa, sono equiparati ai lavoratori a tutti gli effetti.
L’Istituto dovrà, quindi, adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi del danno secondo criteri di normalità. Questo aspetto riguarderà pertanto anche il look, l’abbigliamento e la toilette di tutti coloro che compongono la popolazione scolastica.
In caso di danno o infortunio, l’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Al contrario, all’Amministrazione scolastica spetterà dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né all’Istituto né al suo personale. La scuola dovrà quindi provare, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno oltre all’imprevedibilità e/o superabilità della causa. I regolamenti di Istituto quindi, lungi dal voler violare la libertà personale del singolo, tendono a tutelare proprio quest’aspetto.

Il profilo assicurativo

Nel merito delle coperture assicurative, le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma oltre all’infortunio, prevedono il ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento è un caso a se stante che prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, oltre alla dinamica, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti, non ultimo l’eventuale responsabilità della famiglia nel processo educativo.

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Cade un lampione: studente ferito

Un sinistro grave ha coinvolto uno studente 17enne di un Istituto Superiore a Castellamare di Stabia, al rientro a casa, dopo le lezioni. Lo riporta un articolo de “il Mattino”.

Il fatto

Lo studente di un Istituto tecnico, stava rientrando alla propria abitazione in sella al suo scooter. Durante il tragitto, è stato colpito dalla plafoniera di un lampione stradale, nei pressi di un sottopasso della zona.
I sanitari del 118 giunti sul posto, valutata la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento urgente del ragazzo in ospedale in codice rosso. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata.
Secondo le prime ricostruzioni, la plafoniera del lampione si sarebbe staccata a causa delle forti raffiche di vento che imperversavano nella zona. Tuttavia non e escluso che lo scooter potrebbe aver urtato il palo, provocando la caduta della plafoniera sulla carreggiata.
La polizia municipale è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente per accertare con precisione le eventuali responsabilità di quanto accaduto.
Le indagini si concentrano soprattutto sulle condizioni dei lampioni per verificare eventuali problemi strutturali o mancanza di manutenzione.
I cittadini, da tempo, denunciano lo stato di degrado e la scarsa manutenzione dell’infrastruttura pubblica. «Non è la prima volta che si verificano episodi simili – ha dichiarato un residente della zona – da anni segnaliamo problemi con i lampioni».

Le responsabilità

Al momento, è impossibile fare una valutazione precisa delle eventuali responsabilità. Da un lato, l’Ente locale, è proprietario o custode del lampione e, in questo caso, potrebbe essere ritenuto direttamente responsabile del danno provocato. Secondo l’Art. 2051 del Codice Civile, infatti, il custode del bene è ritenuto responsabile dei danni causati a terzi. La responsabilità potrebbe venir meno solo qualora riesca a provare che l’evento sia stato causato da una circostanza imprevedibile e inevitabile. La mancata o insufficiente manutenzione degli impianti di illuminazione stradale non può essere tuttavia considerata un evento imprevedibile. Qualora invece il sinistro sia stato causato dall’urto dello scooter contro il lampione potremmo trovarci di fronte ad un concorso di colpa. Soltanto la perizia della dinamica dell’evento sarà in grado di stabilire l’eventuale grado di ripartizione delle responsabilità.

Il profilo assicurativo

Premesso che gli alunni in itinere non sono mai tutelati dall’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL l’onere del risarcimento spetterà in prima battuta sul responsabile del danno.
Qualora quindi venisse accertata la responsabilità dell’Ente locale nell’evento sarà quest’ultimo a dover risarcire, in toto o in parte, la vittima dell’incidente.
Mano precisa è l’operatività delle polizze scolastiche integrative.
Con alcune polizze, qualora venisse accertata la responsabilità del proprietario o del custode del lampione, l’assicuratore potrebbe escludere il risarcimento all’alunno. In altri casi, qualora l’alunno fosse ritenuto responsabile per infrazione al Codice della strada, l’assicuratore potrebbe prevedere una riduzione dell’indennizzo dovuto.

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Napoli, calcio e scuola insieme

Il nostro Istituto ha deciso di partecipare al progetto, avviato in collaborazione tra la Società Sportiva Calcio Napoli e l’URS Campania, denominato: “Scuole allo Stadio”. Partecipando al progetto, gli studenti, non solo visiteranno lo Stadio Diego Armando Maradona ma potranno assistere a una partita di calcio del Napoli. La polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela gli alunni e i docenti accompagnatori anche in questo tipo di attività?

Il legame tra il gioco del calcio e la scuola dura da quasi 50 anni. Il calcio, nei programmi sportivi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione, venne inserito per la prima volta nel 1976.
In virtù della sua diffusione, il calcio è un grande strumento d’aggregazione tra gli studenti. Inoltre, proprio in virtù, del lavoro di gruppo è in grado di trasmettere messaggi importanti come l’integrazione, l’inclusione, la socializzazione e l’educazione alla convivenza.
Non a caso negli ultimi anni, svariate squadre di calcio professionistiche hanno avviato tour nelle scuole. L’obiettivo è educare i giovani a comportamenti corretti verso avversari e istituzioni, favorendo uno sviluppo psico-fisico equilibrato e contrastando ogni forma di violenza nello sport.

Il progetto “Scuole allo Stadio”

Regione Campania attraverso il progetto “Scuola Viva” s’è posta l’obiettivo di dare continuità all’implementazione di percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti.
Tra i percorsi previsti, è inserito anche “Scuole allo stadio“. Il progetto, interamente finanziato con fondi regionali, è sviluppato e promosso anche in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
L’iniziativa tende a evidenziare lo sport come strumento di socializzazione e educazione alla convivenza, avvicinando gli studenti a uno degli sport più popolari e seguiti.
Partecipando al progetto, gli studenti delle scuole campane, di ogni ordine e grado, visiteranno lo Stadio “Diego Armando Maradona” per assistere alle partite del Napoli.
Agli studenti partecipanti all’attività sarà destinato un settore specifico dello stadio.
È previsto un numero massimo di alunni e docenti accompagnatori per gara, nel rispetto del regolamento e del codice di comportamento previsto dal progetto.

Il profilo assicurativo

Tutte le attività scolastiche comprese quelle extrascolastiche, di norma, sono ricomprese in tutti i rami nelle polizze integrative.
La tutela assicurativa è operante sia all’interno che all’esterno della scuola, senza limiti di calendario e/o di orario. Le attività dovranno comunque essere realizzate dalla scuola compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica ed essere previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.).
L’assicurazione è operante anche qualora, come nel caso in questione, venga realizzata in collaborazione con soggetti esterni. In questo caso è d’obbligo la stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti, previa delibera degli Organi Scolastici competenti.

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