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Studentessa muore sul traghetto

Una studentessa toscana muore sul traghetto diretto a Palermo, durante un Viaggio di Istruzione. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

La ragazza 19enne, alunna di un istituto superiore di Grosseto, insieme ai compagni s’era imbarcata a Napoli sul traghetto che avrebbe dovuta portarla a Palermo.
Secondo le prime testimonianze, la studentessa s’è sentita male mentre si trovava sulla nave. La ragazza si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata in cabina. A dare l’allarme sono stati i compagni.
Il personale del 118 ha raggiunto il traghetto al largo della costa di Napoli con una motovedetta della Guardia costiera.
Vani i tentativi di salvare la giovane, che è morta poco dopo. L’ipotesi più accreditata è che sia stata stroncata da un infarto.
La gita è stata annullata; i docenti e i compagni di classe sono stati ascoltati dalla Capitaneria di Porto, come persone informate sui fatti. In possesso dell’alunna sono stati trovati farmaci normalmente portati con sé da chi viaggia, come aspirine e antinfiammatori. Sarà comunque l’esame tossicologico sul corpo della ragazza a escludere eventuali connessioni con l’evento. Tra gli effetti personali messi sotto sequestro dagli investigatori, anche il cellulare della giovane.

Morte cardiaca improvvisa (MCI)

In Italia, le malattie ischemiche del cuore, che comprendono anche gli infarti del miocardio, sono una delle principali cause di morte.
Il convegno organizzato dall’Osservatorio Malattie Rare nel 2023, evidenzia come, ogni anno, 1.000 persone under 35 restino vittima di Morte Cardiaca Improvvisa. La MCI è la causa prevalente di morte improvvisa nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti. La morte è spesso la manifestazione di una patologia sottostante e fino ad allora ignorata, che rimane senza una diagnosi certa.
Le principali cause di MCI nei giovani sono: cardiomiopatie, miocarditi, malattie valvolari, aterosclerosi e anomalie delle coronarie. Inoltre, un’elevata percentuale di casi, in cui il cuore è strutturalmente normale, suggeriscono che la causa della morte sia su base genetica.
Il cardiologo Furio Colivicchi, presidente dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha segnalato, in un’intervista a “il Messaggero” del settembre 2024, un preoccupante aumento degli infarti giovanili. In Italia si è passati da circa 5000 a oltre 6000 casi, registrando un incremento vicino al 20% tra i giovani colpiti.
Le cause andrebbero cercate nel modificato stile di vita, inoltre, diversi studi clinici dimostrano come i processi legati al COVID, possano favorire il danno cardiovascolare.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione scolastica integrativa, di norma, non risarcisce il caso morte negli eventi come quello in questione. Il decesso, infatti, con tutta probabilità, è stato causato da una patologia pregressa.
Sono, invece, garantite le spese mediche di primo soccorso come quelle legate al trasporto in ospedale e il pronto soccorso. Sono altresì garantite le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso fino a quello di residenza.

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Tragedia in gita, muore studente

Uno studente 18enne campano è morto a Malaga durante un viaggio d’istruzione. L’ipotesi fino ad ora più accreditata è una miocardite acuta. Lo riporta un articolo de “il Corriere del Mezzogiorno”.

Il fatto

Lo studente sarebbe partito per il viaggio con una con lieve febbre, ma senza segni preoccupanti che lasciassero presagire un’evoluzione tragica.
Dopo una giornata trascorsa nella città andalusa, la sua condizione fisica è peggiorata, spingendo i docenti presenti con lui ad allertare i soccorsi tempestivamente.
L’ambulanza giunta in hotel ha trasportato il diciottenne in ospedale, la struttura, tuttavia, non possedeva le attrezzature idonee necessarie a trattare adeguatamente il paziente. Per questa ragione, il ragazzo è stato trasferito in un’altra struttura sanitaria. Col passare delle ore il quadro clinico non ha mostrato miglioramenti. Dopo due giorni, il tragico epilogo.
Secondo i medici, il giovane potrebbe essere stato colpito da una miocardite acuta con tutta probabilità scatenata dal virus influenzale contratto durante la gita scolastica.
Un coagulo ematico sarebbe stato trovato nel cuore del giovane, dettaglio che potrebbe aver influenzato in modo decisivo la causa della sua morte.
Restano, tuttavia, dubbi sulle cure ricevute e sulla tempestività degli interventi effettuati durante il ricovero nelle strutture sanitarie. Solo l’autopsia e l’analisi della cartella clinica potranno fare chiarezza sulle 48 ore decorse tra il peggioramento febbrile e il tragico epilogo.

La responsabilità

Se un paziente muore in ospedale, qualora venga accertata una responsabilità sanitaria, la struttura e il medico possono essere chiamati a risarcire i danni.
Anche se la colpa è solo del medico, l’ospedale non potrà non essere coinvolto, perché la legge impone responsabilità solidale tra il professionista e struttura sanitaria. Entrambi sono tenuti al risarcimento in caso di decesso per colpa; sarà poi l’ospedale a rivalersi sul medico. Fondamentale, tuttavia, è dimostrare la colpa medica, provando che la morte è dipesa direttamente da negligenza, imprudenza o imperizia.
I familiari hanno cinque anni per chiedere il risarcimento nei confronti dei soggetti responsabili, trascorsi i quali il diritto si estingue per prescrizione legale.

Il profilo assicurativo

Di norma, le polizze assicurative integrative operanti in ambito scolastico prevedono, nel ramo Assistenza, una serie di garanzie nei casi di ricovero durante il viaggio.
Queste prevedono le prestazioni sanitarie conseguenti a malattia o infortunio necessarie durante il viaggio di istruzione. Tra queste, il primo soccorso, la consulenza medica telefonica 24 ore su 24 e l’invio di medicinali non reperibili in loco.
In caso di infortunio o malattia improvvisa, qualora lo studente o l’accompagnatore possa rientrare al proprio domicilio, garantiscono il rientro d’urgenza dell’assicurato. In caso contrario, coprono le spese di viaggio di un familiare per fornire assistenza adeguata dove l’assicurato è ricoverato.
Nel caso, come quello in questione, di decesso, l’assicurazione si farà carico dell’organizzazione e delle spese per il trasporto della salma.
È bene evidenziare che la coperture assicurative, normalmente, escludono eventuali situazioni patologiche in atto, al momento della partenza per il viaggio.
Lo stato febbrile prima della partenza, evidenziato dalla cronaca nel caso in questione, potrebbe precludere la prestazione assicurativa.

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Alunni in gita perdono l’aereo

Gli studenti di terza media di una scuola pugliese, rimasti bloccati all’aeroporto di Cracovia, hanno perso il volo di rientro in Italia. Le famiglie contestano il costo per il rifacimento dei nuovi biglietti aerei. Lo riporta un articolo della cronaca locale brindisina de “la Repubblica”.

Il fatto

Un gruppo di 28 studenti e tre docenti, di un Istituto Comprensivo, era partito in visita ai campi di sterminio polacchi di Auschwitz-Birkenau. Il volo di ritorno era previsto dall’aeroporto di Cracovia, ma, al momento dell’imbarco, sono sorti i problemi. Nonostante l’arrivo con largo anticipo, studenti e accompagnatori, a causa delle lunghe code, non sono riusciti a completare il check-in, perdendo il volo.
Grazie all’intervento dell’Agenzia che aveva organizzato il viaggio, sono stati acquistati i nuovi biglietti al costo totale di quasi 11mila euro.
Secondo la proposta formulata inizialmente dalla Dirigente Scolastica, la spesa di 350 euro a passeggero sarebbe dovuta ricadere sulle famiglie dei singoli studenti. Molti genitori si sono opposti, considerando il costo eccessivo, soprattutto alla luce delle spese già sostenute per il viaggio. La Dirigente, dal canto proprio, ha evidenziato che la scuola non può farsi carico del costo per evitare un possibile danno erariale. In una nota ufficiale, la Dirigente ha comunque precisato che non è stata presa alcuna decisione: la richiesta inviata alle famiglie sarebbe solo un sondaggio preliminare. Nel frattempo, l’Istituto ha chiesto chiarimenti alle autorità aeroportuali, per esaminare eventuali responsabilità nell’accaduto.

Il Codice del turismo e la riprotezione del viaggiatore

Il viaggiatore in Italia è tutelato dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – Testo Unico o Codice del Turismo. Il Codice è stato aggiornato dal D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 alla luce delle nuove Direttive europee in materia. Anche i Viaggi di Istruzione rientrano tra le attività tutelate. Le disposizioni aiutano a garantire sicurezza, qualità e accessibilità per tutte le attività svolte anche durante i viaggi scolastici organizzati.
L’Art. 24 del Codice tratta della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d’esecuzione del pacchetto.
Ai sensi della norma, l’organizzatore del viaggio è tenuto a porre rimedio qualora uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto. In parole più semplici, l’organizzatore – l’Agenzia di Viaggio – è tenuta a riproteggere tempestivamente il viaggiatore nei casi si verifichi: «un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto».
Con il termine riproteggere, in ambito turistico, soprattutto riferito ai voli, s’intende effettuare una nuova prenotazione. Può succedere, ad esempio che, come nel caso in questione, una Compagnia Aerea non sia riuscita a far salire a bordo alcuni passeggeri. Questo può accadere anche se i passeggeri hanno prenotato regolarmente il proprio volo, rispettando tutte le procedure richieste dalla Compagnia per l’imbarco previsto. In questi casi l’organizzatore e/o la Compagnia Aerea, dovranno attivarsi per riproteggere il cliente. Potranno, quindi, prenotare un volo alternativo con la stessa tratta, anche se operato da una diversa Compagnia Aerea. Resta in capo all’organizzatore l’onere di verificare le eventuali responsabilità del vettore o delle autorità aeroportuali. Le modalità di risarcimento del danno sono indicate all’Art. 43 dello stesso Codice.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica, di norma, prevede anche l’annullamento del viaggio, la garanzia è già compresa nel premio assicurativo, senza ulteriori integrazioni.
Le motivazioni per l’annullamento del viaggio, tuttavia, riguardano esclusivamente cause di natura medica, come l’infortunio o la malattia improvvisa, fino al decesso del viaggiatore.
Restano, invece, escluse tutte le altre motivazioni di annullamento non espressamente previste, come quelle riconducibili alla responsabilità dell’organizzatore o del vettore.

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Gita scolastica, scontro tra autobus

Un grave incidente tra due autobus si è verificato a Barcellona. Lo scontro ha causato almeno quaranta feriti, di cui quattro in condizioni critiche, oltre a due studenti italiani in viaggio di istruzione. Lo riporta un articolo de “la Stampa”.

Il fatto

Il sinistro è avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla centrale Diagonal, coinvolgendo gli studenti minorenni del quinto anno di un liceo classico di Messina.
Testimoni riportano come un autobus abbia urtato l’altro, finendo successivamente contro un albero situato al bordo della strada.
Secondo i media locali, il numero totale dei feriti ammonterebbe a trentaquattro, con quattro persone attualmente in condizioni molto gravi.
Tra i feriti lievi si segnalano due studenti italiani: una studentessa con il setto nasale fratturato e uno studente con una lussazione al ginocchio.
Sembra che la colpa sia da imputare ad un malore improvviso che avrebbe colpito l’autista del bus che ha tamponato l’altro veicolo.
Anche due pedoni di passaggio sono stati colpiti dall’autobus, da un lampione e dai rami caduti in seguito alla violenta collisione.
«Faremo rientrare anticipatamente i due i ragazzi feriti – afferma il Dirigente dell’USR Sicilia – mentre gli altri proseguiranno la loro gita».

La responsabilità e l’onere della prova

Il malore alla guida può compromettere il controllo del veicolo in modo improvviso e incontrollabile, provocando incidenti con danni a persone e cose,
Il conducente è sempre responsabile della sicurezza alla guida. Tuttavia, in caso di malore improvviso, la responsabilità potrebbe essere meno definita. 
Se il conducente era a conosceva di una condizione medica preesistente e ha scelto di guidare, potrebbe essere ritenuto responsabile per negligenza. In questo caso, la responsabilità ricade su di lui per aver messo in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada.
Tuttavia un malore improvviso potrebbe essere un “caso fortuito” qualora avvenisse senza segni premonitori. In questo caso, il conducente dovrà tuttavia provare come l’evento non fosse prevedibile.

Il profilo assicurativo

Nel caso di negligenza del conducente l’assicurazione del mezzo può essere chiamata a risarcire i danni causati a terzi. Se invece l’incidente è dovuto a un caso fortuito, la responsabilità civile potrebbe non ricadere sul conducente e conseguentemente il risarcimento potrebbe non essere garantito.
Le polizze integrative sottoscritte dalla scuola, di norma, prevedono un ramo specifico di assistenza in occasione di viaggi di Istruzione. Nei casi, come quello in questione, l’assicuratore, attraverso la Centrale Operativa provvede a organizzare ed erogare il primo soccorso. Oltre all’eventuale ricovero ospedaliero l’assicuratore, appurata la necessità, potrà provvedere al rientro sanitario in patria rimborsando eventualmente il viaggio di un familiare incaricato dell’accompagnamento.
La polizza assicurativa provvederà anche alle spese direttamente collegate all’infortunio, salvo la possibilità per l’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile del danno.

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Viaggi di istruzione troppo costosi

Il costo dei viaggi di istruzione è troppo elevato per alcune famiglie. Il tema è stato trattato in un interessate articolo pubblicato, dalla testata giornalistica Open-OnLine.
Preventivi esagerati e tempi d’attesa troppo lunghi hanno portato il Dirigente scolastico di una scuola del trevigiano a chiedere alle famiglie di organizzarsi autonomamente. Ai genitori è stato proposto di effettuare un’assenza di gruppo programmata, organizzando un viaggio per conto proprio.
Una proposta quella del Dirigente scolastico senza dubbio provocatoria perché, oltre ad essere in contrasto con la normativa, non garantisce gli standard tipici dell’attività scolastica.
L’invito tuttavia ha riacceso l’attenzione sulla difficoltà di programmazione e realizzazione di questo tipo di iniziative, tant’è che alcuni genitori l’avrebbero presa in seria considerazione.

La progettazione e programmazione dei viaggi di istruzione

Sulla complessità legata all’organizzazione dei viaggi di istruzione s’era già espresso, lo scorso anno, Giuseppe Ciminnisi, presidente della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET). Ciminnisi evidenziava le difficoltà che incontrano le Agenzie viaggi nell’evadere le richieste: «degli istituti scolastici, spesso farraginose, che entrano in conflitto con le esigenze degli alberghi».
Sul tema è tornata, lo scorso febbraio, la Federazione Turismo Organizzato (FTO) realizzando un’indagine sui viaggi di istruzione. Secondo Franco Gattinoni, presidente FTO: «Ci sono nodi che complicano la relazione tra scuole e agenzie e che si ripercuotono sulle famiglie». «I tempi lunghi delle procedure – osserva Gattinoni – fanno lievitare i costi. Altri mercati, beneficiati da maggiore snellezza, arrivano prima su hotel e servizi meno cari». Secondo l’indagine, a questa situazione, si aggiunge anche la debole preparazione degli istituti scolastici sulle procedure del MePa, e le complicazioni create dal nuovo Codice degli appalti.
Il tema della programmazione e progettazione dei viaggi di istruzione infatti è troppo spesso l’anello più debole di tutto il sistema. Ancora troppe scuole non hanno un regolamento interno che consenta loro di pianificare e elaborare precisamente questo tipo di attività. La tempistica tuttavia sembra essere il vero nodo della questione. Procedure messe in atto troppo a ridosso del periodo di esecuzione del viaggio potrebbero gravare duramente sull’economicità del servizio.

Le garanzie assicurative

Il tentativo di trovare delle soluzioni più economiche porta molte scuole a organizzare in proprio i soggiorni, assemblando servizi diversi. Su quest’aspetto, Gabriele Milani, direttore nazionale Fto, in un articolo dello scorso settembre, evidenziava la necessità che le scuole debbano rivolgersi esclusivamente alle Agenzie di Viaggio. «In questo segmento specifico – evidenza Milani – organizzazioni non specializzate non possono fornire le garanzie a livello assicurativo nei casi di insolvenza e fallimento dell’operatore».
Una parte del costo dei pacchetti proposti dalle Agenzie di Viaggio riguarda la stipula delle polizze mediche o di annullamento del viaggio. Molto spesso però questo tipo di copertura è già previsto dalle polizze integrative stipulate dalle scuole. Inoltre i massimali e le prestazioni erogate dalle polizze sottoscritte con le Agenzie di Viaggio sono spesso di gran lunga inferiori a quelli previsti dalle polizze integrative. Una spesa quindi che, per quanto limitata, grava sul costo economico del servizio a carico delle famiglie.

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Celiachia e viaggio di istruzione

La famiglia di uno studente celiaco, frequentante il nostro Istituto Superiore, ha iscritto il ragazzo a un viaggio di istruzione. Alla luce della patologia di cui soffre l’alunno, ha chiesto alla struttura ospitante chiarimenti circa la preparazione dei pasti. L’albergatore, pur garantendo un menù gluten – free, non è stato tuttavia in grado di assicurare l’assenza di contaminazione nel processo di preparazione dei pasti. Per questo motivo la famiglia ha deciso di ritirare lo studente dalla gita, chiedendo alla scuola il rimborso della quota già versata. La polizza assicurativa rimborsa l’annullamento del viaggio?  

Il problema delle intolleranze alimentari è in crescita esponenziale e conseguentemente anche la sensibilità all’argomento. Relativamente alla celiachia, in Italia, i dati ufficiali parlano di 251.000 casi ad oggi diagnosticati. Tuttavia si stima che i soggetti affetti da celiachia, con livelli di gravità e sintomatologie diverse, siano circa 600.000 pari all’1% della popolazione.
I disagi, anche economici, che colpiscono i soggetti affetti da questa patologia sono numerosi. Fin dal 2005 con l’introduzione della Legge 4 luglio 2005, n. 123 lo Stato ha previsto particolari tutele per questi soggetti.

Le linee guida

In applicazione della legge Regioni e ASL locali hanno dettato le linee guida a cui i ristoratori, di competenza, devono attenersi nella preparazione dei pasti.
La maggior parte di queste rimanda ai protocolli AFC elaborati dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC). Le indicazioni includono anche la prevenzione della contaminazione crociata. Nella dieta senza glutine la contaminazione crociata rappresenta infatti la maggiore difficoltà da affrontare.

La contaminazione crociata

Tecnicamente si parla di contaminazione crociata quando alimenti che contengono glutine vengono a contatto con cibi senza glutine. Potrebbe esserci contaminazione crociata quando attrezzi, macchinari o macchine di cottura vengono utilizzati indifferentemente per la preparazione di cibi con o senza glutine. Le fonti di contaminazione possono includere utensili da cucina, pentole, padelle, taglieri, tostapane, forni, spugne e persino le mani non pulite dopo aver maneggiato cibi con glutine.
Infatti anche una piccola quantità di glutine può scatenare una reazione negativa nelle persone con celiachia o forte sensibilità al glutine.
In rapida sintesi, per evitare la contaminazione, nella preparazione dei piatti gluten-free, il ristoratore dovrebbe prevedere:

  • Cucina – L’utilizzo, se possibile, di un locale o di uno spazio specifico dedicato alla cucina senza glutine;
  • Utensili – L’uso di pentole, padelle, taglieri e utensili da cucina e posate separati per la preparazione dei cibi senza glutine. Anche le spugne da cucina possono trattenere tracce di glutine se non vengono pulite correttamente;
  • Forni e Tostapane – L’utilizzo di apparecchiature separate o, in alternativa l’utilizzo di fogli di alluminio o carta forno per proteggere il cibo senza glutine quando viene cotto in un forno o in un tostapane condiviso;
  • Dispensa e Contenitori – Sarebbe preferibile l’uso di frigoriferi e dispense separate o almeno etichettare chiaramente i contenitori di alimenti senza glutine in per evitare confusione e contaminazione;
  • Pulizia delle mani – L’obbligo all’utilizzo di guanti diversi per maneggiare cibi con e senza glutine. In alternativa l’accurato lavaggio delle mani quando si passa da una preparazione all’altra;
  • Formazione del personale – Tutti i dipendenti, addetti alla preparazione dei cibi, devono essere formati e a conoscenza delle regole.

La progettazione del viaggio di istruzione

La corretta progettazione, è fondamentale anche in relazione alle intolleranza alimentari. Nel caso, tra i partecipanti al viaggio ci fossero soggetti con celiachia, non è sufficiente richiedere un generico menù gluten-free. In fase di selezione, dovrà essere richiesto all’Agenzia di viaggio, che la struttura ospitante adotti le specifiche linee guida proposte da AIC.

La polizza assicurativa

Le polizze assicurative, di norma, non ricomprendono questa tipologia di rischio. L’annullamento del viaggio infatti è previsto esclusivamente nei casi di infortunio o malattia ed escludono gli stati patologici pregressi. Nel caso specifico quindi la responsabilità potrebbe gravare sulla famiglia che non ha comunicato lo stato di salute prima dell’iscrizione al viaggio oppure sulla scuola che non ha chiaramente comunicato all’Agenzia questa necessità. Da ultimo la responsabilità potrebbe essere dell’Agenza di Viaggio che, in fase di offerta, non ha ricompreso quest’aspetto tra quelli necessari.

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Avvelenamento alimentare

Una recente notizia di particolare interesse, è quella relativa alla condanna di un albergatore trentino, reo di lesioni colpose. Secondo i giudici la responsabilità dell’albergatore è: «per aver distribuito sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica che hanno provocato disturbi gastro alimentari». Lo riporta un articolo di “la Repubblica”.

Il fatto

I fatti sono accaduti in due diversi momenti: il 28 gennaio e il 9 febbraio 2020. Complessivamente 130 persone, tra cui tre scolaresche emiliane in settimana bianca, sono rimaste vittime dell’intossicazione alimentare. Subito dopo aver mangiato studenti e docenti accompagnatori hanno accusato malessere, nausea, vomito e crampi addominali. Alcuni ragazzi sono stati portati al pronto soccorso, ma alla luce dell’enorme numero di soggetti coinvolti, s’è preferito organizzare un ospedale da campo davanti all’hotel. Il ristoratore, come si legge nel capo d’imputazione, avrebbe permesso «la proliferazione dell’infezione». La presenza di due agenti patogeni, lo “Staphylococcus aureus” e il “Bacillus cereus”, negli alimenti ha causato la: «l’insorgenza di un episodio epidemico».
La struttura alberghiera, a titolo di risarcimento, ha emesso un assegno di 230 euro per ciascun ospite colpito dai disturbi gastrointestinali durante il soggiorno. A questa cifra iniziale il giudice ha ordinato un ulteriore risarcimento di 200 euro. L’importo complessivo è stato considerato tuttavia insufficiente dai rappresentanti legali delle vittime. Solo il costo della settimana bianca infatti, ammonta a 300 euro per ogni studente. A questo danaro andrebbe aggiunto il costo che le famiglie hanno dovuto sostenere per raggiungere e assistere i figli in ospedale.
Il giudice ha anche accolto la richiesta del titolare della struttura, di svolgere un servizio di pubblica utilità per 80 giorni. In questo modo l’imprenditore potrà ottenere l’estinzione di tutti i reati per i quali è finito sotto indagine dal 2020, tra cui le lesioni colpose.

Il livello di responsabilità

L’episodio, per quanto disdicevole, è arrivato agli onori delle cronache, esclusivamente per il numero di soggetti coinvolti. In realtà, i casi di intossicazione alimentare che coinvolgono alunni e operatori, soprattutto in occasione dei viaggi di istruzione, non sono tutt’altro che infrequenti. Proprio in questi giorni è stato segnalato un caso analogo che ha coinvolto 70 studenti siciliani in gita in Puglia, lo riporta un articolo di “MessinaToday”.
La responsabilità oggettiva dell’albergatore, come ha anche stabilito il tribunale trentino, è innegabile, tuttavia qualche riflessione andrebbe fatta anche in relazione alla progettazione del viaggio.
Appare evidente che troppo spesso, costi esageratamente contenuti mal si associano ad elevati standard di qualità. Offerte economiche anormalmente basse, rispetto alle tariffe comunemente applicate, dovrebbero alzare il livello dell’attenzione e richiedere una valutazione più accurata.
In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa la scuola dovrebbe richiedere per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo e sui servizi proposti.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutela i sinistri anche in questi casi.
Resta inteso che, qualora uno studente o un accompagnatore subisca un danno a seguito di responsabilità diretta dell’albergatore, dovrà, in prima istanza, rivalersi su quest’ultimo.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile dall’albergatore fatto salvo il diritto alla rivalsa sul danneggiante.

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Pullman perde le ruote

Qualche attimo di preoccupazione hanno vissuto le famiglie degli alunni di un Istituto superiore piemontese per un incidente al bus che riportava a casa gli studenti dopo un viaggio di istruzione. Ne dà notizia un articolo de “La Stampa”.

Il fatto

45 studenti e 5 insegnanti del Liceo “Govone” di Alba (CN) stavano rientrando da una gita scolastica a Vienna. In autostrada, in prossimità di Venezia, il pullman su cui erano trasportati, ha perso una coppia di pneumatici posteriori. L’incidente non ha impedito all’autista di mantenere il controllo del mezzo, di fermare il veicolo in una delle piazzole di emergenza e di dare l’allarme.
Gli agenti della Polstrada, intervenuti con gli ausiliari della viabilità, hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro. Studenti e docenti sono stati fatti uscire dalla corsia di emergenza nella quale si trovavano e indirizzati verso le aree verdi adiacenti l’autostrada.
La società proprietaria del pullman, a sua volta ha chiesto il supporto di un’azienda veneta per inviare un bus sostitutivo consentendo il rientro dei passeggeri.

Il profilo di responsabilità

L’amministratore delegato della Società di trasporti precisa che il veicolo è relativamente recente e sempre correttamente manutenuto dai tecnici incaricati della sicurezza dei mezzi. Sembra che la colpa sia una fatalità ascrivibile a un guasto imprevedibile, al disco di una delle ruote.
Il trasferimento in pullman, essendo a titolo oneroso, è soggetto alla disciplina della responsabilità contrattuale ai sensi dell’Art. 1678 del Codice Civile.
Il contratto obbliga quindi il vettore non solo al trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli ma anche l’assunzione di responsabilità in caso di danno.
Anche il passeggero, dal canto proprio è obbligato rispettare tutte le misure di sicurezza previste e comunicate dal conducente durante il trasporto. Uno di questi aspetti è legato all’uso delle cinture di sicurezza sui pullman ai sensi del comma 6, dell’Art. 172 del Codice della Strada.
In caso di danno fisico, al passeggero senza la cintura di sicurezza, potrebbe essere imputato un concorso di colpa relativamente alle maggiori lesioni riportate. Pertanto, nel caso di incidente al trasportato senza la cintura di sicurezza il risarcimento dell’eventuale danno potrebbe avvenire in misura ridotta.

L’assicurazione scolastica

Gli studenti e il personale accompagnatore, durante i viaggi di istruzione, godono della copertura assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL. Il passaggio è riportato nell’Istruzione operativa del 31 Marzo 2003. «Si ritiene – riporta la circolare – che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette». In caso di infortunio quindi è obbligatoria la denuncia all’INAIL.
Anche le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono anche i sinistri e gli infortuni nel corso dei viaggi. Nei casi di infortunio sui mezzi di trasporto tuttavia, di regola, la polizza opera a secondo rischio, ovvero ad integrazione della polizza RCA del vettore.

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Smarrimento del bagaglio in viaggio

In occasione del rientro aereo da un viaggio di istruzione, i bagagli di alcuni nostri studenti sono stati danneggiati e uno è stato smarrito. La polizza di assicurazione scolastica indennizza il danno?

Il danneggiamento o lo smarrimento del bagaglio, è prevista nella dei Carta Diritti del Passeggero in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999.

Bagaglio smarrito

In aeroporto, in fase di accettazione e registrazione, il bagaglio consegnato per l’imbarco, è dotato di un “Talloncino di Identificazione Bagaglio”. All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna del bagaglio, il passeggero dovrà denunciare la mancata riconsegna compilando l’apposito Modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). La denuncia dovrà essere fatta prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo.
Successivamente, il processo è gestito direttamente dall’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della Compagnia Aerea con la quale si è viaggiato.
Molte Compagnie aeree mettono a disposizione, all’interno del proprio sito un’applicazione attraverso la quale è possibile tracciare lo stato della denuncia.
Se entro 21 giorni dalla compilazione del P.I.R. il bagaglio viene ritrovato, il passeggero sarà contattato dal vettore che gli fornirà le indicazioni per rientrane in possesso.
Se invece, entro lo stesso periodo, il bagaglio non sarà ritrovato si considera smarrito e occorrerà dare l’avvio della pratica di risarcimento, contattando il vettore.
Qualora la Compagnie aerea risieda in un Paese che ha aderito alla Convenzione di Montreal, nel caso di smarrimento, il viaggiatore ha diritto ad un risarcimento che potrà arrivare fino a 1.335 euro.
Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

Bagaglio danneggiato

Anche nel caso il bagaglio sia riconsegnato danneggiato, per ottenere il rimborso, il passeggero deve denunciare l’accaduto attraverso il P.I.R. Come per lo smarrimento, il reclamo d’essere presentato anche alla Compagnia Aerea entro 7 giorni dalla data del reclamo in forma scritta. La mancata presentazione della segnalazione, nei termini indicati, potrebbe comportare la decadenza di ogni diritto sul rimborso del danno.
Ai fini del risarcimento del danno subito, è necessario conservare tutti i documenti riguardanti il volo, il P.I.R., il talloncino identificativo bagaglio. È importante conservare anche gli scontrini degli effetti personali riacquistati in sostituzione di quelli danneggiati oltre al rimborso del valore della valigia.
Anche nel caso di danneggiamento, il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti in ambito scolastico prevedono, nel ramo assistenza anche la copertura per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio.
In questi casi tuttavia, è opportuno evidenziare che la polizza opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero successivamente o a integrazione del risarcimento del vettore.
La polizza potrebbe inoltre prevedere delle esclusioni in relazione all’incuria o alla negligenza dell’assicurato. Sono di norma esclusi anche il danaro contante o i preziosi e gli orologi. La polizza infine potrebbe prevedere un limite massimo per ciascun singolo oggetto smarrito o danneggiato.

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Agenzia delle Entrate: Comunicazione delle spese scolastiche

Annualmente, gli Istituti scolastici sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione delle spese scolastiche con l’importo degli importi ricevuti dalle singole famiglie.
La norma è prevista ai sensi dell’Art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 10 agosto 2020. Tutti i riferimenti normativi e le modalità di comunicazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La detraibilità delle spese per l’istruzione

L’articolo 15, comma 1, lett. e)-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede la detraibilità delle spese legate all’istruzione nella dichiarazione dei redditi.
Le famiglie potranno beneficiare di una detrazione delle spese sostenute per l’istruzione fino a un massimo di 800 euro per ciascuno dei figli a carico.

Semplificazione fiscale

Il provvedimento è in applicazione del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, teso alla semplificazione fiscale e all’invio della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’invio della comunicazione delle spese scolastiche, facoltativo per gli anni 2020 e 2021, è diventato obbligatorio a partire dal 2022. Le scuole dovranno quindi trasmettere, in via telematica, entro il 16 marzo di ogni anno, i dati con riferimento all’anno precedente.

I dati oggetto della comunicazione

Le scuole dovranno trasmettere gli importi relativi alle spese sostenute dalle singole famiglie riguardanti:

  1. Tasse scolastiche;
  2. Contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
  3. Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.

Nell’apposita comunicazione è prevista anche la comunicazione relativa ai rimborsi riferiti alle spese sostenute.
Se un alunno quindi non partecipa ad un attività scolastica e la famiglia fosse stata rimborsata dell’eventuale spesa sostenuta, l’importo è oggetto di comunicazione.

I viaggi di istruzione

Un esempio tipico, in questo senso è quello relativo all’annullamento del viaggio di istruzione. Qualora l’alunno non potesse partire per infortunio, malattia o per uno dei casi previsti e la famiglia fosse rimborsata, la somma risarcita andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate. Nei casi di annullamento del viaggio quindi, la scuola dovrà provvedere a richiedere all’assicurazione e/o all’Agenzia di Viaggio l’importo del rimborso effettuato al netto delle penali.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di annullamento dei viaggi di istruzione, contattaci qui.