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Viaggi di istruzione: il voucher Covid

Lo scorso 5 maggio l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il Covid-19 non si qualifica più come un’emergenza globale iniziata a gennaio 2020.
Uno dei primi effetti legati alla pandemia sono stati i lockdown applicati in moltissimi paesi. Com’era ampiamente prevedibile, il divieto di spostamento ha messo in profonda crisi il mercato turistico.
Banca d’Italia, in una nota del settembre 2021, evidenziava la grave flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Fin dal marzo 2020, il Governo, con il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, aveva varato alcune misure per arginare le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria.
Tra gli interventi previsti, un’apposita sezione era dedicata alla risoluzione dei contratti turistici.

Il rimborso del viaggio attraverso i voucher

L’Art. 88 del Decreto offriva la possibilità, alle Agenzie e ai Tour Operator, di rimborsare il viaggio attraverso voucher. Il motivo della scelta rispondeva alla prioritaria esigenza di evitare il possibile default finanziario delle aziende turistiche. Troppe imprese, infatti, non avrebbero avuto la liquidità sufficiente per affrontare tutti i rimborsi se questi fossero stati risarciti in denaro contante. I titoli di credito potevano essere utilizzati, dal viaggiatore, entro un periodo di trenta mesi dall’emissione.
L’Art. 88-bis del Decreto, al comma 8, affrontava in maniera specifica anche la questione legata ai viaggi di istruzione. Le indicazioni normative, in questo senso, ribadivano il concetto che l’emissione del voucher fosse opzionale e non obbligatoria. Al contrario, la restituzione del danaro era assolutamente obbligatoria in alcuni casi specifici come, ad esempio, la scuola dell’infanzia o le classi terminali.
Nonostante fosse previsto dalla norma, il rischio di accettare i voucher in sostituzione del contante anche in tutti gli altri casi, nascondeva un rischio concreto. Nel caso, infatti, in cui l’operatore fosse fallito o la società fosse messa in liquidazione, la scuola avrebbe avuto più di un problema nell’esigere il credito.

La tutela del viaggiatore

È quanto sta purtroppo accadendo a molte scuole. A fronte del fallimento o dello stato di liquidazione dell’operatore economico gli Istituti non riescono a recuperare le somme versate o le prestazioni programmate. Dal 30 giugno 2016, inoltre, il Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero del Turismo per far fronte ad analoghe criticità, ha cessato di esistere.
Tuttavia, ai sensi dell’Art. 19, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79, gli operatori turistici hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia a tutela dei propri clienti. I sistemi di tutela previsti possono contemplare sia polizze assicurative che garanzie bancarie, o anche fondi eventualmente riassicurati.
Nel caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il viaggiatore si vedrà così rimborsato il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Se nel privato questo processo è, almeno in teoria, abbastanza semplice, nella Pubblica Amministrazione scolastica, potrebbe non essere così banale.
La scuola, in qualità di Ente Pubblico, in relazione a tutti gli aspetti di contenzioso legale dovrà sempre fare riferimento all’Avvocatura di Stato.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche, non ricomprendono mai l’eventualità della mancata erogazione del servizio da parte dell’agenzia di viaggio. I rimborsi rimangono esclusivamente quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del partecipante al viaggio di istruzione. Restano quindi escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

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Docente insegna senza titolo

Un interessante caso di cronaca è quello di una docente che ha insegnato in un Istituto Comprensivo emiliano apparentemente sprovvista dei titoli necessari.
Avvenimenti di questo genere non sono nuovi. Nello scorso novembre un caso analogo ha coinvolto una 41enne, nel brindisino. Più eclatante tuttavia è la notizia di un’altra donna che, per vent’anni, avrebbe insegnato in più Istituti superiori brianzoli, sprovvista delle necessarie abilitazioni.
In questo caso le accuse sono ben più gravi. Secondo gli inquirenti, infatti, grazie alla finta laurea in Psicologia, dal 1999 avrebbe anche avviato la professione di psicanalista.

La responsabilità penale e civile

Al di là dell’aspetto etico delle vicende, la falsa attestazione di titoli è un reato, ai sensi dell’Art. 495 del Codice Penale. L’autore del reato, giudicato colpevole, oltre alla possibile iscrizione al Casellario Giudiziario, potrebbe essere inoltre sottoposto al pagamento di una di una sanzione. Il ministero inoltre, in qualità di parte lesa, potrebbe richiedere, in sede civile, la restituzione degli emolumenti impropriamente erogati.

La responsabilità amministrativa della scuola

Nel processo potrebbe appalesarsi inoltre una precisa responsabilità amministrativa dell’Amministrazione scolastica che non ha ottemperato ai controlli.
La valutazione e verifica dei titoli di accesso all’insegnamento, anche finalizzate all’accesso ai concorsi o alle graduatorie di istituto, sono di competenza dei singoli Istituti.
Ai sensi dell’Art. 8, comma 8, dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, è il Dirigente scolastico responsabile dei controlli. Effettuato il controllo, il Dirigente scolastico, dovrà comunicare, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente.
In caso di esito negativo il Dirigente valuta e decide sulle derivanti determinazioni, anche ai fini della responsabilità penale di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata o carente verifica potrebbero comportare la responsabilità amministrativa del Dirigente e il conseguente danno erariale.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Conseguentemente, l’unica copertura assicurativa, in questo caso, è quella eventualmente legata alla Tutela Legale, limitatamente tuttavia al caso di colpa.
Nel caso delle polizze assicurative scolastiche tuttavia, occorrerà fare un’ulteriore attenzione in quanto, di norma, escludono i rapporti di lavoro.
Circa la responsabilità amministrativa del Dirigente, circa il mancato o insufficiente controllo, è opportuno che quest’ultimo abbia sottoscritto una polizza per la tutela della Responsabilità Civile.
Le polizze scolastiche, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, escludono questa garanzia. La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, in questo caso, sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

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Garanzie assicurative in itinere

Un grave sinistro che non riguarda direttamente la scuola, ma per analogia, ci dà l’opportunità di fare alcune precisazioni circa l’operatività delle garanzie in itinere.

Il fatto

L’evento, come riporta la cronaca, è accaduto nel marzo scorso, a Milano, in un parco pubblico. Un bambino di 5 anni, sotto la supervisione del padre, stava imparando ad andare in bicicletta senza rotelle.  Il ragazzino ha urtato accidentalmente una donna di 87 anni. L’anziana ha perso l’equilibrio e, cadendo a terra, ha battuto la testa sul selciato ed è morta.
L’accaduto ha costretto la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità dell’accaduto, per condotta omissiva. Il padre è, infatti, indagato per omicidio colposo in rapporto all’Art. 40 del Codice Penale ai sensi del quale, non impedire un evento, equivale a cagionarlo. 
Nel caso in questione, inoltre, è presupponibile anche la Responsabilità Civile del genitore, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice. Il danno cagionato da incapace, infatti, dovrà essere risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne deriva che, se in sede penale è prevedibile il patteggiamento e la sospensione condizionale, in sede civile il genitore potrebbe dover indennizzare la vittima. Risarcimento che la stampa stima intorno ai 200mila euro.

Danni in itinere

Come accennato in premessa, il caso non coinvolge direttamente la scuola, tuttavia, la possibilità che eventi analoghi possano accadere in itinere merita qualche approfondimento. L’utilizzo di biciclette o monopattini, per andare e tornare da scuola, è ormai più che consueto a tutte le età. La possibilità di causare lesioni personali a terzi è più che concreta.
A questo occorre aggiungere che, nel caso di lesioni, dal 2016, è previsto un inasprimento delle pene.
Se da un incidente stradale deriva una lesione grave, con una prognosi superiore a 40 giorni, il responsabile dovrà rispondere penalmente della sua condotta. Tutto questo anche se non ha provocato volutamente l’incidente, ma si è trattato solo di una disattenzione.

Il profilo assicurativo

Sono due le garanzie delle polizze assicurative scolastiche che possono tutelare l’assicurato nel caso di (mal)utilizzo dei velocipedi.
In primo luogo, la tutela per i danni da Responsabilità Civile, ovvero quando un soggetto, ingiustamente, arreca un danno a un altro. Sul danneggiante infatti, grava l’obbligo di risarcire il danno. La polizza scolastica, se previsto contrattualmente, provvede, in caso di incidente, al rimborso del danno causato, nei limiti del massimale previsto. 
Dal punto di vista di un eventuale contenzioso nella liquidazione del danno potremmo però trovarci di fronte ad alcune limitazioni. La Compagnia, in relazione alla Responsabilità Civile potrebbe, infatti, fornire l’assistenza legale solo fino a quando ha un interesse diretto nella vertenza di danno. Inoltre, l’assicuratore potrebbe arrogare a sé tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato tra cui quello di nominare legali o periti di parte.
La seconda garanzia, prevista dalle migliori soluzioni assicurative operanti in ambito scolastico, è la Tutela Legale. La Compagnia, in questo caso, si obbliga a fornire al cliente l’assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale necessaria. È bene sottolineare che la garanzia non rimborsa le sanzioni amministrative (multe e/o ammende), ma prevede il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute per eventuali ricorsi. Ma, soprattutto, l’assicurato può vedersi rimborsate le spese anche per la difesa da imputazione per reati penali. Ovviamente, in questi casi, la garanzia di Responsabilità Civile resterebbe inoperante.

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La laicità della scuola

È diventato oggetto di interesse della cronaca, la sospensione comminata dall’USR della Sardegna alla docente che ha fatto pregare gli alunni in classe.

Il fatto

Gli avvenimenti, riporta la stampa, sarebbero solo gli ultimi e forse non i più gravi, contestati alla docente di un Istituto Comprensivo dell’Oristanese. I media riportano come l’insegnante, il giorno prima delle vacanze dello scorso Natale, fosse supplente in una terza elementare. La docente, nel corso della lezione, avrebbe fatto assemblare dei rosari e recitare delle preghiere. Alcune famiglie avrebbero protestato con il Dirigente per l’accaduto. La sospensione erogata dall’Ufficio Regionale, non contemplerebbe solo il caso in questione ma si riferirebbe anche a una serie di episodi analoghi.
La vicenda è stata oggetto di prese di posizione politiche, spesso strumentali, arrivando fino ad un’interrogazione parlamentare. Sul caso è intervenuto anche il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che pur difendendo l’operato dell’Ufficio scolastico, ha avviato un’ispezione per verificare la correttezza della procedura. 

Il principio di laicità dello Stato

La questione prende avvio dall’analisi del dettato Costituzionale, dal quale si ricava la laicità dello Stato. Tale principio, tuttavia, non è formalmente espresso. La laicità dello Stato è dedotta, in via interpretativa, dall’analisi di numerosi articoli della Costituzione(Artt. 3, 7, 8 e 19). In questo senso è orientata anche la giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale, quand’è chiamata a pronunciarsi nel merito.
L’Art. 20 della Costituzione, inoltre, prevede espressamente che le finalità religiose non debbano limitare le attività tipiche dello stato.

Gli atti di culto e i riti religiosi nella scuola pubblica

La laicità dello Stato prevede, conseguentemente, anche quella della scuola pubblica. L’argomento è abbastanza delicato e passibile di interpretazioni, anche contrastati, poiché la laicità scolastica deve saper armonizzare le varie credenze e le non credenze. Proprio per questo motivo, all’interno della scuola, sono ammessi gli atti di culto, ma solo a patto che avvengano in orario extrascolastico. I riti religiosi, inoltre, devono avvenire fuori dalla programmazione scolastica e sempre con la delibera degli organi collegiali e formale comunicazione interna della scuola. Queste indicazioni sono contenute all’interno della nota del MIUR prot. AOOUFGAB/900 del 15 febbraio 2009, conseguente al parere richiesto all’Avvocatura di Stato. Nel caso in questione, quindi, è da considerare se la preghiera può, o meno, essere considerata un atto di culto. L’avvocatura di Stato, su quest’aspetto, è molto chiara: la preghiera, in sé, non è un atto di culto, ma è anche vero che è un elemento tipico di un rito religioso. Per questo motivo deve sottostare alla medesima regolamentazione degli atti di culto e riti religiosi a scuola.

Il profilo di responsabilità

L’Art. 2, comma 1, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, impone al dipendente il rispetto della Costituzione, nell’osservanza della legge e nell’interesse pubblico. Il secondo comma, inoltre, afferma come il dipendente debba impegnarsi: «ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione». Ne deriva che, qualora l’Autorità di controllo rilevi un comportamento in contrasto con il Codice di comportamento, sia tenuta ad applicare una sanzione amministrava e/o disciplinare.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono le controversie relative a rapporti di lavoro, non ci sarà quindi garanzia assicurativa in questo senso. Qualora la docente, come preannunciato, si rivolgesse al tribunale e il giudice le desse ragione potrà tuttavia, in sede civile, richiedere il risarcimento del danno.

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Perché le assicurazioni scolastiche costano così poco?

Una domanda che viene posta spesso riguarda il motivo del premio così ridotto delle polizze assicurative scolastiche, a fronte di massimali di rimborso anche elevati. È, infatti, interessante notare come garanzie e tutele analoghe, se stipulate da un privato, prevedano premi di gran lunga superiori a quelli previsti in ambito scolastico.

Il principio mutualistico

Le assicurazioni si basano sul principio mutualistico, anche ai sensi dell’Art. 2516 del Codice Civile. In buona sostanza, sulla probabilità che alcuni eventi negativi (rischi) colpisca solo un ridotto numero di soggetti appartenenti a una determinata collettività.
Il principio della mutualità rispecchia il bisogno che spinge gli individui economicamente più deboli a cercare una possibilità di rafforzamento e di difesa nell’unione solidale.
Per mutualità assicurativa si intende, quindi, il trasferimento di un rischio individuale su una collettività. Ne deriva che il valore complessivo degli accadimenti negativi viene ripartito tra tutti i partecipanti alla collettività stessa. Ragionevolmente, maggiore è il numero dei soggetti assicurati, inferiore sarà il premio. 

La frequenza e la gravità del rischio

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la frequenza del rischio. Maggiore è il numero di sinistri che si verificano in un dato periodo più alta è la frequenza.
A questo primo aspetto intuitivo, vanno aggiunte la gravità dell’evento e le conseguenze economiche che ne derivano. In altre parole, la frequenza risponde alla domanda: quant’è alta la possibilità che l’evento si verifichi? La gravità valuta, invece, l’impatto economico causato dal fatto che l’evento si verifichi.

Il valore del rischio

L’interpolazione, statistico-matematica, di frequenza e gravità, determina il valore del rischio e conseguentemente l’importo del premio.
L’assicuratore, quindi, in prima istanza, stimerà l’entità minima e massima delle perdite attese, anche calcolando la probabilità statistica che taluni eventi dannosi si verifichino.
Questi aspetti di carattere generale andranno valutati unitamente a quelli individuali e specifici: il contesto, il numero degli assicurati e la sinistrosità pregressa.
L’assicuratore infine, alla luce dei risultati attenuti, applicherà una serie di limitazioni o correttivi, tendenti a ridurre il rischio di liquidare più di quanto realisticamente incasserà. 
Non bisogna infatti dimenticare che il premio complessivo incamerato dovrà permettere all’assicuratore di poter pagare gli eventuali danni e contestualmente di avere un utile.
Ne deriva che due Istituti scolastici analoghi in tipologia potrebbero avere tariffazioni diverse legate alla tipologia di attività effettuate o all’importo degli indennizzi liquidati.

In risposta alla domanda iniziale è quindi possibile affermare che l’esiguità del premio richiesto nelle scuole ha due precise motivazioni. Se da un lato, è confortante dedurre che i sinistri hanno frequenza e gravità limitata, dall’altro esiste l’ipotesi che non sempre le scuole sottoscrivano polizze adeguate alle loro reali necessità.

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Bullone nel panino

Un alunno di un istituto comprensivo milanese, in uscita didattica, ha trovato un bullone nel panino fornito dal concessionario della mensa del Comune. Lo riporta la cronaca milanese della metà di marzo.

Il fatto

Una classe di quinta elementare era in visita a Palazzo Marino sede del Comune di Milano. Nella pausa, era previsto il pranzo al sacco, preparato da Milano Ristorazione, l’impresa partecipata che si occupa della gestione delle mense scolastiche milanesi. All’interno del panino di uno studente c’era un bullone, con tutta probabilità staccatosi da uno dei macchinari preposti alla preparazione degli alimenti. I genitori, venuti a conoscenza del fatto, hanno segnalato l’episodio alla scuola e quest’ultima, a sua volta, al Comune e alla Società appaltatrice della mensa. Il clamore suscitato dalla vicenda, che sembra non essere la prima di una catena di disservizi, ha portato alle dimissioni del Presidente di Milano Ristorazione. Il Comune, dal canto proprio, ha avviato un’indagine.

Irregolarità nelle mense scolastiche

Quanto accaduto è solo l’ultimo, e forse non il peggiore, episodio di irregolarità accertate nelle mense scolastiche di tutt’Italia. Una recente campagna di controlli effettuata dai carabinieri del NAS ha dimostrato come il 31% delle aziende di ristorazione scolastica, sottoposte a verifica, non rispetti le norme. Le infrazioni maggiormente contestate riguardano alimenti conservati male o scaduti, condizioni igieniche precarie delle cucine e situazione contrattuale irregolare dei dipendenti. Ventidue gestori sono stati denunciati con l’accusa di frode e inadempienze in pubbliche forniture.

Le responsabilità

Sono due, in questi casi, i livelli di responsabilità. Da un lato quella penale, quando il fornitore, al fine di un ingiustificato arricchimento, dolosamente eroga un servizio non conforme a quanto contrattualmente previsto. Penale, ai sensi dell’Art. 590 del Codice Penale, è anche l’operato negligente che colposamente provoca una lesione personale.
L’altro livello è quello civile, come nel caso in questione, ovvero quando il fornitore, colposamente, viola l’obbligo contrattuale cagionando un danno ingiusto.
La differenza tra responsabilità civile e penale non riguarda la gravità del fatto, ma il tipo di norma violata. La responsabilità penale si verifica quando un soggetto infrange una norma prevista dalla legge penale, per cui è prevista l’applicazione di una pena. La responsabilità civile è la violazione di una norma civile, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Resta comunque inteso che le infrazioni potrebbero sommarsi tra loro in un medesimo evento.

Il profilo assicurativo

La responsabilità penale è del soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. L’intervento assicurativo potrebbe essere eventualmente previsto con la polizza di Tutela Legale, qualora fosse stata stipulata, a rimborso delle spese di difesa e/o di perizia.
L’assicuratore, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, potrebbe anche rifiutare il pagamento dell’indennizzo. Questa possibilità si verifica se il danno è stato causato con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. Nei casi di colpa grave è possibile una deroga che tuttavia, dovrà essere contrattualmente prevista.
Le migliori polizze integrative scolastiche prevedono, di norma, l’estensione della copertura anche ai casi di colpa grave del contrente/assicurato.

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Studente in alternanza ruba psicofarmaci

A Monza, un alunno di un Istituto superiore, in alternanza scuola-lavoro in una farmacia, s’è impossessato di ansiolitici e antidepressivi, lo riporta la cronaca.

Il fatto

Lo studente sedicenne, iscritto in un Istituto tecnico brianzolo, era impegnato, a partire dal 28 febbraio scorso, in un tirocinio presso una farmacia. All’inizio di marzo, il responsabile del negozio s’è accorto della sparizione di numerose scatole di farmaci e ha immediatamente segnalato l’accaduto alla scuola. L’alunno, nel frattempo, aveva abusato di sostanze chimiche cominciando a delirare al punto da rendere necessario il ricovero all’Ospedale San Gerardo di Monza.
Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, durante il ricovero, avrebbe anche danneggiato gli arredi del reparto e minacciato il personale. Richiesto l’intervento della polizia, l’episodio è stato segnalato al Tribunale dei minori.

Il profilo penale

Nell’accaduto sono certamente ipotizzabili una serie di reati penali, il primo aspetto riguarda il furto dei medicinali. Il furto è definito dall’Art. 624 del Codice Penale. È reato, infatti, l’impossessamento dei beni mobili altrui, sottratti al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il furto di farmaci psicotropi potrebbe, inoltre, costituire un’aggravante qualora fosse ipotizzata una cessione a terzi.
Il secondo reato è quello di danneggiamento, ai sensi dell’Art. 635 del Codice Penale. Il danneggiamento rientra tra i reati contro il patrimonio, commessi con violenza contro le cose o le persone. In questo secondo caso, tuttavia, va considerata la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, nonché dalla capacità di intendere e volere del soggetto.
Circa la capacità di intendere e volere al momento in cui è stato commesso il reato, si esprimerà unicamente il Tribunale dei Minori. 

La Responsabilità Civile

Indipendentemente dall’aspetto legato alla responsabilità penale, che è sempre personale, occorrerà considerare la Responsabilità Civile nell’accaduto e il relativo risarcimento dei danni.
Le attività di alternanza (PCTO), introdotte dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedono la stipula della convenzione tra la scuola e le imprese ospitanti. L’Istituto organizzatore, unitamente all’azienda, dovrà considerare non solo il percorso formativo, ma anche gli standard di sicurezza tipici dell’attività. Il processo dovrà, perciò, essere declinato in relazione all’età, al livello di maturità e all’indipendenza dell’alunno. Qualora venissero a mancare, o risultassero carenti, questi aspetti, potrebbe evidenziarsi una livello di colpa in programmando della scuola ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Come accennato più sopra, la responsabilità penale è del singolo soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. Nel caso di minore, l’onere della sanzione penale potrebbe ricadere sulla famiglia o sul tutore a seguito delle disposizioni espresse dal Tribunale. La polizza, di norma, non rimborsa neanche il danneggiamento compiuto con dolo. In questo caso, tuttavia ai sensi dell’Art. 1900, comma 2 del Codice Civile: «L’assicuratore non potrà rifiutarsi di eseguire la prestazione se il sinistro è stato cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere».

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Infortunio durante l’uscita didattica

La cronaca degli ultimi giorni riferisce di un infortunio, avvenuto durante un’uscita didattica, in cui è rimasta coinvolta un’alunna di una scuola dell’infanzia.

Il fatto

L’alunna, in gita in una fattoria situata nelle campagne bolognesi, è stata travolta e schiacciata da un cancello. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola a Bologna, le sono state riscontrate tumefazioni alla testa e alla schiena, ma non di gravità tale da destare preoccupazione.
Sembra che la cancellata, alta 1 metro e 60, non fosse fissata e l’intero contesto fosse inadeguato. La famiglia ritiene che possa esserci la negligenza della struttura e ha minacciato di adire le vie legali, sia penalmente, che civilmente. Il responsabile della fattoria s’è detto dispiaciuto per l’accaduto, evidenziando, tuttavia, che nell’area dell’incidente c’erano dei lavori in corso e che il cantiere era delimitato.

La progettazione

È bene premettere, fin da subito, che la progettazione è l’elemento centrale di tutta l’attività didattica. Gli aspetti relativi alla sicurezza, anche in questo caso, assumono un ruolo fondamentale. La prevenzione dei pericoli è da tenere in considerazione sempre, ancor più in occasione dei viaggi di istruzione o delle visite didattiche. L’Istituto organizzatore dovrà, quindi, considerare la sicurezza della meta in cui si svolgerà l’attività, soprattutto in relazione all’età, alla maturità e al livello d’indipendenza dell’alunno.
Nel caso di danno o infortunio, questi potrebbero essere i primi aspetti ad essere valutati per definire le eventuali responsabilità.

Il profilo di responsabilità

In relazione al caso in esame, ferme restando le dichiarazioni del responsabile della struttura, l’area in cui è avvenuto l’incidente era segnalata e recintata. Ne deriverebbe che la responsabilità potrebbe essere legata alla mancata o carente vigilanza del personale scolastico.

Il profilo assicurativo

Questo è uno dei casi tipici che evidenziano la necessità della polizza assicurativa integrativa.
Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli alunni della scuola dell’infanzia non godono delle coperture assicurative offerte dell’INAIL. Questi soggetti, infatti, non rientrano nell’ambito di applicazione della norma in quanto la loro attività non è assimilabile alle esercitazioni pratiche. Ne deriva che, in caso di sinistro, l’unica copertura assicurativa è affidata alla polizza integrativa stipulata dalla scuola. Inoltre, nel caso venisse accertata la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto nell’evento, il risarcimento del danno spetterebbe unicamente alla scuola.

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Annullamento del viaggio di istruzione

Uno studente del nostro Istituto ha richiesto l’annullamento del viaggio di Istruzione a cui era iscritto, perché in concomitanza con una gara sportiva nazionale. Alla data di iscrizione al viaggio l’appuntamento sportivo non era ancora stato precisamente programmato. L’agenzia che ha organizzato il viaggio ha applicato una penale del 75% sulla cifra complessiva già versata. La polizza assicurativa copre la differenza?

Con la ripresa, post-pandemia,  dei viaggi di istruzione, delle gite didattiche e delle uscite sul territorio, può riproporsi il problema dell’annullamento del viaggio. Le cause posso essere molteplici, da quelle di carattere medico a quelle familiari, o come in questo caso, di carattere sportivo o privato.

Il Codice del Turismo

L’Art. 41 del D. Lgs.23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo) evidenzia come sia data facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento comporta il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
L’Art. 34 dello stesso Codice, prevede, inoltre, che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa polizza tutelerà il viaggiatore contro le penali di annullamento del viaggio.

Il profilo assicurativo

L’offerta di garanzie contenuta nelle polizze assicurative legate ai viaggi è ampia e diversificata in funzione della Società assicuratrice offerente. Esistono Compagnie assicuratrici che operano esclusivamente in questo ramo e all’interno di questo con garanzie specifiche legate alla tipologia o alla professione del viaggiatore. Il pacchetto base è quello comunemente conosciuto come: Annullamento-Medico-Bagaglio. Oltre all’assistenza prestata in caso di infortunio o malattia durante il viaggio, la polizza tutela anche la perdita, il furto o lo smarrimento del bagaglio. Più articolato è l’aspetto legato all’annullamento. Le polizze base prevedono unicamente, come causa di annullamento, l’infortunio o la malattia del viaggiatore. L’infezione da Covid19, che ha interessato il biennio 2020/2021, ha fatto riconsiderare anche l’evento pandemico, normalmente escluso, tra i motivi di annullamento. Tuttavia, sono disponibili condizioni più estese che arrivano fino all’annullamento senza motivazione. Com’è intuibile, ogni estensione di garanzia prevede un aumento del premio. Normalmente, si va da qualche decina di euro per le garanzie base, fino a centinaia di euro per le formule più estese.

L’assicurazione scolastica

La polizza assicurativa scolastica, quando prevista, ricomprende la formula base: Annullamento-Medico-Bagaglio, ed è normalmente ricompresa nel premio assicurativo. I motivi per l’annullamento rimangono, quindi, quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del viaggiatore. Le formule migliori presentano un’estensione legata anche alla salute dei conviventi del viaggiatore. Come accennato più sopra, nell’ultimo periodo, le Società assicuratrici, a fronte di un modesto innalzamento del premio, hanno inserito anche l’estensione per il rischio pandemico. Restano comunque escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate; nel caso dovessero essere ritenute necessarie occorrerà provvedere con una polizza integrativa a titolo oneroso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

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Intossicazione alimentare

Un alunno del nostro istituto ha portato da casa uno yogurt per merenda. Lo yogurt probabilmente era scaduto, infatti, un’ora dopo, l’alunno s’è sentito male e abbiamo chiamato l’ambulanza per il trasferimento in ospedale. Dobbiamo considerare quanto accaduto un infortunio? La polizza assicurativa copre il danno?

L’intossicazione alimentare è comunemente considerata una malattia, tuttavia, per quanto concerne l’ambito scolastico, è opportuno fare alcune precisazioni.

Differenza tra malattia e infortunio

La differenza tra malattia e infortunio non è sempre così chiara come si potrebbe pensare.
Dal punto di vista assicurativo, viene considerato infortunio un evento dannoso, fortuito, violento, ed esterno, che produce lesioni obiettivamente constatabili. Qualora venga a mancare anche uno solo di questi aspetti, si deve parlare di malattia. Nel caso in questione, la componente che sembra sicuramente mancare è quella legata alla violenza. Dove il termine violenza non deve essere considerato in senso stretto, ma va ad individuare l’azione lesiva, che dev’essere improvvisa e repentina.  La causa del danno, quindi, dev’essere rapida, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo, concentrata in un preciso momento, facilmente individuabile.
Per malattia si intende, conseguentemente, qualsiasi danno alla salute non derivante da un infortunio, che richieda cure mediche, o comporti l’incapacità a condurre una vita normale.

La tutela assicurativa scolastica

Appurato, quindi, che l’intossicazione alimentare non possa essere considerata, almeno tecnicamente, come un infortunio, occorre verificare se quest’evento è ricompreso tra i casi previsti dall’assicurazione.
Le migliori formule assicurative ricomprendono l’intossicazione alimentare ma solo se legata alla refezione scolastica. Sono quindi esclusi i casi, come quello in esame, in cui l’alimento sia stato portato da casa, tuttavia, il ramo di Assistenza può prevedere il primo soccorso.

La responsabilità civile

Di norma, le polizze assicurative prevedono il risarcimento anche nel caso di avvelenamento o intossicazione alimentare. Qualora l’Istituto Scolastico gestisca direttamente la refezione, sono quindi compresi i casi di avvelenamento da bevande avariate e cibi guasti.
In questi casi la garanzia è operativa solo se la somministrazione è avvenuta durante l’attività scolastica e se la responsabilità è ascrivibile direttamente alla scuola.
Sul tema della responsabilità diretta è necessario ricordare come l’assunzione di alcuni alimenti potrebbe causare seri problemi di salute a alunni con gravi intolleranze alimentari. Per questo motivo, il regolamento di Istituto non dovrebbe consentire l’ingresso incontrollato di cibi o bevande. Questo soprattutto nelle scuole primarie, dove il livello di percezione del rischio degli alunni potrebbe essere più basso. Vietare l’ingresso di cibi scaduti, o fatti in casa, tutela l’Istituto dalla responsabilità diretta per culpa in vigilando ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Allo stesso modo, la scuola deve vigilare anche in relazione alla qualità del cibo fornito da un gestore esterno. Fermo restando che, in questo caso, la responsabilità civile diretta è imputabile al gestore.

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