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Il rischio di contenzioso nella scuola

Parlando coi Dirigenti scolastici uno dei maggiori motivi di preoccupazione nella gestione dell’Istituto è legato al rischio di contenzioso nella scuola.
Preoccupazione non certo immotivata, se nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 della Giustizia Amministrativa, il presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, evidenziava come il «disagio sociale», le «incertezze sul lavoro», i «conflitti politico-sociali» e la «crisi del processo di decisione pubblica» siano tra le cause dell’aumento del contenzioso.
A tutto questo, negli ultimi due anni, dobbiamo aggiungere le incertezze legate alla pandemia mondiale.
La scuola è uno degli ambiti in cui, ultimamente, più è cresciuto il livello di contenzioso, sia amministrativo che civile e penale. Una parte è legato al contenzioso relativo ai sinistri degli alunni.

La natura e i motivi del contenzioso per i sinistri

Se, fino ad una quindicina di anni fa, il contenzioso nelle scuole, in relazione agli infortuni scolastici, era circoscritto a quei sinistri di particolare gravità. Negli ultimi anni, complici anche le mutate situazioni sociali, il ricorso al legale è di gran lunga aumentato, anche per i sinistri più lievi. Le ragioni di quest’andamento sono sostanzialmente due, una di carattere fiduciario – comunicazionale e l’altra di carattere economico.

La fiducia

Quando il Dirigente o il Docente di una scuola non riescono a comunicare le motivazioni, le metodiche e le finalità adottate, rischia di far venir meno il rapporto di fiducia tra le famiglie e l’Istituto. Conseguentemente, il rischio di contenzioso aumenta, in quanto la famiglia tende ad imputare all’organizzazione quelle presunte carenze che hanno fatto nascere il sinistro.
Prova ne sia che, nelle scuole private, che godono di un livello di fiducia maggiore, in quanto scelte e pagate direttamente dalle famiglie, il livello di contenzioso è molto contenuto.

L’adeguatezza dei rimborsi

Il secondo motivo è di natura economica. Le famiglie, infatti non ottengono l’adeguato risarcimento delle spese sostenute e/o l’indennizzo sperato, in caso di danno.
Le ragioni delle controversie, in questo secondo caso, sono spesso legate all’inadeguatezza della polizza sottoscritta.
Nella stragrande maggioranza dei casi, le polizze sottoscritte dagli Istituti scolastici sono standardizzate ovvero adattate a tutti gli Istituti, senza differenziazione.
Il rischio più evidente è che, in assenza di una valutazione personalizzata, le scuole sottoscrivano polizze sottodimensionate in relazione al rischio specifico.
La valutazione del massimale, per le Società assicuratrici, non è mai casuale, ma sempre legata a precisi fattori di carattere statistico-matematico. A fronte di premi troppo contenuti, garanzie assicurative particolarmente colpite tendono ad avere massimali ridotti (a volte gravati da scoperti o franchigie), mentre garanzie poco colpite ottengono massimali molto più favorevoli.

L’intervento del broker

I rischi legati alle considerazioni precedenti sono sostanzialmente due: la mancata analisi del rischio specifico e l’inadeguato valore del premio assicurativo offerto dalla scuola, possono comportare risarcimenti scarsi o insufficienti e, di conseguenza, aumentare il rischio di cause o vertenze.
L’azione del broker specializzato, diventa spesso fondamentale per riequilibrare il livello prestazionale e tariffario della polizza e conseguentemente per ridurre il rischio di contenzioso nella scuola.

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Studente disattento

Capita che l’Istituto scolastico sia portato in giudizio per la presunta mancata vigilanza su uno studente disattento.
In questo senso appare chiarificatrice la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione II Civile, Sentenza n. 166 del 17/02/2020.

Il fatto

Il legale di un’alunna rimasta vittima di un infortunio occorso in aula, imputava la causa del sinistro alla negligenza del personale docente.
Uno zaino, mal posizionato, avrebbe fatto inciampare la studentessa che ha riportato una prognosi di 47 giorni.
Il legale evidenziava la responsabilità degli insegnanti per avere permesso agli alunni di posizionare gli zaini accanto ai banchi.
La famiglia si era rivolta inizialmente al Giudice di Pace, in seguito al Tribunale, ma entrambi i gradi di giudizio smentirono la ricostruzione dei fatti. Un testimone aveva, infatti, precisato che la ragazza era inciampata nel piede di un compagno, e non in uno zaino.

La giurisprudenza

Dal punto di vista giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 346 del 27/6/2002 avevano già precisato che la presunzione di responsabilità, posta dall’art. 2048, II° comma del Codice Civile, a carico dei precettori, trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non è invocabile per ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia procurato a sé stesso con la sua condotta.
Nel caso in questione quindi, l’alunna risulta essere caduta inciampando nel piede di un compagno. Il sinistro è quindi ascrivibile alla condotta imprudente della danneggiata e non è imputabile né la scuola, né l’insegnante, bensì il comportamento disattento dello studente.

I motivi del contenzioso

Sotto il profilo assicurativo, le polizze stipulate dalle scuole prevedono il rimborso delle spese relative all’infortunio durante le attività scolastiche. Tuttavia, è bene effettuare un’ulteriore valutazione.
Molto spesso, una delle cause ricorrenti del contenzioso è legata all’esiguità del rimborso e/o dell’indennizzo proposto dalla Società Assicuratrice.
Un rimborso o un indennizzo inadeguato, o troppo distante delle aspettative dell’assicurato o della sua famiglia, potrebbe indurre il danneggiato ad imputare la responsabilità dell’evento all’Istituto scolastico, con conseguente nascita del contenzioso.

L’adeguatezza della polizza assicurativa

La stipula di contratti inadeguati alla tipologia di rischio o dal limitato rimborso economico è spesso generata da una valutazione del rischio insufficiente o ad un premio troppo contenuto che, contrattualmente, si tramutano in indennizzi insufficienti.
L’attività istruttoria legata alla stipula della polizza assicurativa è un processo impegnativo che necessita della conoscenza approfondita non solo delle dinamiche scolastiche, ma anche dei processi legati all’assunzione del rischio da parte delle Società assicuratrici. Per questo motivo, l’intervento di un broker assicurativo specializzato tende ad adeguare i singoli aspetti rendendo la polizza assicurativa corrispondente alle reali necessità dell’Istituto.

Se desideri avere una consulenza specifica in relazione ai sinistri negli istituti scolastici, contattaci qui.

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L’affidamento del contratto al broker: gli obblighi normativi

Gli obblighi normativi nell’affidamento del contratto al broker, sono spesso sottovalutati in fase di selezione.
La correttezza formale delle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici, anche sotto la soglia di rilevanza comunitaria, è un obbligo inderogabile.

Lo ribadisce la sentenza del Tar Toscana. A questo proposito abbiamo chiesto all’Avv. Stefano Feltrin un commento.

Le Istituzioni Scolastiche hanno sempre la facoltà discrezionale di optare per l’utilizzo di una procedura ordinaria – con bando di gara per procedura aperta o ristretta – per l’affidamento dei propri contratti di appalto, in alternativa alle procedure semplificate – affidamento diretto o procedura negoziata – ma sempre con il rigoroso rispetto, però, di tutte le regole procedimentali imposte dal Codice dei Contratti Pubblici per tali procedure selettive.

Il Tar Toscana

Il rispetto degli obblighi procedurali in caso di ricorso ad una procedura ordinaria, pur per valori sotto soglia di rilevanza comunitaria, è oggetto della recentissima sentenza del Tar Toscana, sezione prima, n. 3 del 10 gennaio 2022, relativa ad una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa in ambito scolastico per la quale non sono state rispettate le forme di pubblicazione e pubblicità del bando di gara stesso.

Il Tar Toscana afferma che “per i contratti sotto soglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della Pubblica Amministrazione. In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia, tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione”.

In particolare, i giudici chiariscono che “tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’Art. 73 del medesimo codice e dal decreto del Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio”.

Il rischio di impugnazione e annullamento

In conclusione, si osserva che le Istituzioni Scolastiche, in tutti i casi in cui optino per una procedura di gara ordinaria e non per le procedure semplificate ex articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici o ai sensi delle norme dei Decreti Semplificazione, hanno l’obbligo di pubblicare i bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entro 2 giorni, sul proprio profilo internet e sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art. 73 del Codice e art. 2 del D.M.).
In mancanza di tali adempimenti – con la sola pubblicazione del bando di gara sul sito internet della scuola, come nel caso in esame – le procedure selettive adottate sono illegittime e possono essere impugnate – ed annullate – dai competenti Tribunali Amministrativi Regionali con addebito di spese di giustizia in capo all’Istituto Scolastico condannato a rimborsare il ricorrente, come nel caso della citata sentenza del Tar Toscana.


Avv. Stefano Feltrin – Esperto di diritto commerciale e amministrativo, in particolare in materia di appalti e concessioni pubbliche. Consulente di Operatori Economici e Istituzioni in materia di contratti pubblici. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di affidamento e gestione di contratti pubblici nel settore scolastico e universitario. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale.


Se desideri maggiori informazioni in relazione all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo nelle scuole, contattaci qui.  

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Contributo da versare all’ANAC per il servizio di brokeraggio assicurativo

Il 17 gennaio 2022 l’USR Campania ha inoltrato, alle scuole campane, la circolare 159/E in relazione al Contributo ANAC per il servizio di brokeraggio.
Accogliamo con enorme soddisfazione questa puntualizzazione perché ci consente di ribadire alcuni concetti normativi già espressi nel corso degli anni.

Il mandato di brokeraggio nella Pubblica Amministrazione scolastica è lecito.

Intorno alla figura del Broker assicurativo, soprattutto in ambito scolastico, nel tempo, si sono affacciati una serie di dubbi. Le controversie più che sulla reale efficacia del servizio, riguardavano la possibilità che la scuola potesse affidare legalmente un incarico a questo tipo di professionista.
Le autorità di controllo, negli anni si sono espresse chiaramente sul tema e, anche sotto il profilo della liceità, non ci sono più dubbi.
Ultimo, in questo senso, solo in ordine di tempo, è il Quaderno n. 4 messo a disposizione dal MUIR lo scorso novembre.
L’USR Campania ribadisce precisamente questa posizione. Aspetto che consentendo alla scuola di affidare ad un professionista in un ambito così delicato come quello della prevenzione del rischio nella scuola.

L’affidamento al broker assicurativo necessita dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG)

Nel corso degli anni, molto s’è discusso in relazione all’acquisizione del CIG per il servizio di brokeraggio assicurativo. La non onerosità diretta del servizio, poteva infatti far presupporre che questo passaggio fosse superfluo.
La Circolare dell’USR Campania, riportando le indicazioni contenute sul sito dell’ANAC, alla FAQ A11 evidenzia come l’acquisizione del CIG sia un obbligo inderogabile, indipendentemente dal fatto che: “gli oneri [siano] posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” ovvero siano pagati dalle Società assicuratrici.
Il passaggio in questione rimanda alla FAQ A10 nella quale si evidenzia come, nel caso del broker assicurativo, essendo l’onere indiretto: “il campo relativo all’importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda “Fase di aggiudicazione” può all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.

Il contributo da versare all’ANAC per il servizio di brokeraggio assicurativo è un obbligo esclusivo solo sopra i 40.000,00 euro

In relazione al contributo ANAC per il brokeraggio assicurativo, questo diventa un obbligo solo nel caso in cui l’importo stimato del servizio sia superiore ai 40.000,00 euro.
Anche in questo caso l’ANAC chiarisce quest’aspetto sulla propria pagina istituzionale al Punto 3.1. La Stazione Appaltante e/o l’Operatore economico sono esentati dall’obbligo del versamento della contribuzione all’Autorità per le: “procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori per le quali è prevista l’acquisizione dello SmartCIG”.
Per quanto riguarda la scuola, nella quasi totalità dei casi, ed eventualmente solo nei casi di reti di scuole molto estese, il broker non percepisce una commissione superiore alla soglia prevista per lo SmartCIG.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione al contributo da versare all’ANAC per il mandato di brokeraggio assicurativo, contattaci qui.

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Tutti i nostri clienti sono un po’ speciali…

È inutile nasconderselo, nell’ultimo periodo, siamo entrati in una nuova era.

Chi avrebbe immaginato, anche solo due anni fa, che la nostra vita
e i nostri rapporti interpersonali sarebbero stati messi così duramente alla prova e cambiati in modo così radicale.

È cambiata la nostra dinamica sociale e relazionale.
Anche la scuola è cambiata, non tanto nei suoi obiettivi ma nel modo di raggiungerli.
Siamo cambiati tutti ed è cambiato anche il nostro modo di lavorare.

Tutti i nostri clienti sono un po’ speciali perché, nonostante questi momenti, hanno trovato la forza e il dinamismo di adattarsi alle nuove sfide.

Questo sarà il secondo Natale che la prudenza che costringerà a modificare le usanze a cui ci eravamo abituati. Un Natale più intimo, più interiore in cui riscoprire il reale valore delle cose che ci circondano, perché Natale non è un periodo o una stagione, ma uno stato della mente.

È una vera fortuna per il nostro team, poter lavorare con clienti professionali e disponibili come voi.

È con questo pensiero che vogliamo fare a tutti voi i nostri migliori auguri
per le imminenti festività che siano per tutti un momento
di meritato riposo, rigenerazione e speranza.

Buon Natale con tutto il nostro cuore!

Arrivederci a gennaio.

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Buon nuovo anno scolastico!

Il prossimo 13 settembre inizierà la riapertura degli Istituti scolastici su tutto il territorio nazionale.
I due anni passati, per le scuole, sono stati particolarmente impegnativi sotto il profilo sanitario e organizzativo.
Vogliamo quindi augurare a tutti gli studenti e agli operatori scolastici un nuovo anno scolastico più sereno in cui gli impegni si concentrino esclusivamente nella crescita culturale ed educativa tipica del percorso scolastico.
Con settembre, dopo la pause estiva, ricomincerà anche la nostra attività di consulenza indiretta attraverso i nostri canali telematici.
Settimanalmente, da queste pagine, proporremo approfondimenti connessi alle assicurazioni scolastiche.
Mensilmente le nostre scuole clienti riceveranno, attraverso il servizio di newsletter, la raccolta degli articoli che hanno riscontrato maggior interesse.
Qualora foste interessati all’iscrizione alla nostra newsletter potrete iscrivervi gratuitamente cliccando QUI

Buon lavoro a tutti noi!

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La scuola al centro del nostro progetto

Mettere la scuola al centro del nostro progetto: questo è stato da sempre il nostro obiettivo.
Mettere la scuola al centro non è un modo di dire ma di pensare, gestire, progettare e strutturare.

La prevenzione del rischio scolastico

In Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi, l’attenzione nella prevenzione del rischio è cresciuta in modo esponenziale in tutti i campi.
Al contrario non proporzionalmente è cresciuta la percezione del valore del servizio assicurativo, finalizzato al rimborso di un danno eventuale.
In troppi casi, anche la scuola segue questa tendenza.
Fino agli anni ’70 l’assicurazione del rischio scolastico era demandata esclusivamente all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). L’INAIL tuttavia considera gli studenti dei lavoratori particolari, tutelati solo in alcune attività. Solo negli anni ‘90 cominciarono ad affacciarsi nel mondo della scuola le prime coperture assicurative specifiche per gli alunni e per il personale scolastico.
Gli articolati di queste prime polizze erano molto semplici e comprendevano poche fondamentali garanzie, spesso non sempre in linea con la normativa scolastica.

L’evoluzione dello schema educativo

L’evoluzione dello schema educativo attuato dagli Istituti Scolastici, nel corso degli anni ha subito costanti evoluzioni. Il progresso delle tecniche di insegnamento e l’esternalizzazione dei processi formativi, ha obbligato le società assicuratrici ad aggiornare la qualità e la quantità delle tutele. Le attività di alternanza, i trasferimenti, gli scambi culturali, che contraddistinguono il modello di scuola che conosciamo oggi, obbligano a ripensare al progetto assicurativo.

La funzione del broker assicurativo

Da vent’anni, anche nel mondo della scuola ha fatto la comparsa la figura professionale del Broker assicurativo. Nel settore privato, il Broker assicurativo assume una funzione di consulente tecnico legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola invece l’intervento del consulente è inteso più a razionalizzare e a sovraintendere le procedure selettive piuttosto che la gestione complessiva del rischio.

La percezione del rischio

La stragrande maggioranza delle scuole non ha una precisa percezione del rischio. Conseguentemente, l’attività del Broker è spesso relegata ad approntare una procedura amministrativamente corretta.
Molti Dirigenti Scolastici, tra formazione e seminari, conosce il problema per lo meno sotto l’aspetto dell’enunciazione ma, all’atto pratico, non sono in molti a far coincidere il baricentro delle proprie esigenze con le necessità reali della scuola.
I risultati sono spesso sorprendenti e non in senso positivo.
Troppi broker operanti del settore non sono in grado di mettere la scuola in sintonia con la cultura assicurativa. Il Broker dovrebbe capire come vive, cosa pensa, cosa vuole, cosa sogna, cosa teme, cosa farà e come cambierà la scuola.
Compito del Broker è ascoltare con attenzione privilegiando il rapporto consulenziale a prescindere dalla vendita.

La scuola al centro

Oggi la scuola ha aspettative elevate, proporzionali a quelle che la società richiede e vuole acquistare servizi di alta qualità in un contesto multidisciplinare.
Mettere la scuola al centro del progetto per ScuolaBroker significa invece informarla, difenderla, renderla padrona delle proprie scelte assicurative, assisterla nel loro utilizzo, progettare sulle sue esigenze specifiche, condividere con lei gli stessi fini.
Adattarsi a questa nuova realtà è il nostro obiettivo che perseguiamo tenacemente ogni giorno.

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Limite di ribasso

Il broker assicurativo a cui l’Istituto ha affidato mandato di intermediazione ha consigliato alla scuola di porre un limite di ribasso nella procedura selettiva.
Le motivazioni, a suo dire, stanno nella necessità che le offerte degli assicuratori siano congrue sotto l’aspetto tecnico. Non porre alcun limite di ribasso, infatti, potrebbe portare le Società assicuratrici ad offrire condizioni o massimali non tutelanti. È corretta questa interpretazione?

Il problema del limite di ribasso in fase di selezione, è stato più volte stigmatizzato dall’Autorità competente nel corso degli anni. Procedure selettive che pongono una forbice entro la quale l’operatore economico debba proporre l’offerta economica introdurrebbero un’inaccettabile limitazione alla libertà di concorrenza sull’elemento economico.

Limitare il ribasso non permette di ottenere sconti maggiori

Già l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) nel 2013, in relazione ai servizi assicurativi, con la Determinazione n. 2 del 13 marzo evidenziava che: “Criteri di valutazione dell’offerta economica basati sul punteggio assoluto con una soglia prefissata finiscono, dunque, con l’allineare le offerte economiche e, quindi, con lo svilire completamente la componente di prezzo nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Peraltro, poiché tutti gli operatori economici appaiono in grado di offrire il prezzo minimo indicato dalla stazione appaltante, si può dedurre che la stessa avrebbe potuto ottenere sconti maggiori rispetto a quelli prefissati”.

Limitare il ribasso limita la libertà degli operatori

La Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 28 giugno 2016, n. 2912 ribadisce ancor più chiaramente quest’aspetto: “ […] tale norma di gara introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo”.
In modo del tutto analogo si esprime ancora l’ANAC con la Delibera n. 610 del 27 giugno 2018, secondo la quale: “Rimane intatta la censura relativa alla previsione di una soglia massima di ribasso sul prezzo, poiché viene di fatto annullato il confronto concorrenziale sul prezzo in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un’offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali”.

Limitare il ribasso pregiudica la richiesta di spiegazioni

Nel merito delle offerte ritenute anomale dall’Amministrazione, sotto il profilo economico, ricorda ancora l’ANAC, che lo strumento predisposto dal legislatore, si trova all’Art. 97Offerte anormalmente basse, del Codice dei Contratti. Il primo comma, consente infatti all’Amministrazione di chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta. Soprattutto qualora il prezzo appaia anormalmente basso, sulla base di un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Eventuali risposte non pervenute o ritenute insufficienti alla luce del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, consentono all’Amministrazione di escludere l’operatore economico dalla procedura selettiva.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure selettive dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.

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Il servizio di brokeraggio è consulenza?

Il servizio di brokeraggio assicurativo, così come indicato all’Art. 106 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, consiste nel: “[…] proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente […] e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione […]”.

Il ruolo del Broker assicurativo

Nel concreto, il broker assicurativo, come più precisamente indicato all’Art. 109 del Codice delle Assicurazioni, svolge un’attività in piena autonomia. La sua azione è volta a mettere in relazione il cliente con le imprese assicurative, alle quali non è legato da vincoli di sorta. I clienti che intendono provvedere alla copertura di rischi, sono assistiti nella determinazione del contenuto dei contratti ed eventualmente nella gestione ed esecuzione degli stessi.
La Cassazione Civile, Sez. III con la sentenza n. 68574 del 2003 evidenzia come il Broker sia un professionista che assicura al cliente, dal quale ha ricevuto mandato, le migliori condizioni possibili. Il suo ruolo è diverso dall’attività svolta appunto dagli Agenti di assicurazione, che è tipicamente commerciale e a servizio delle Compagnie di Assicurazione.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione prevalendo l’elemento della mediazione ai sensi degli Art. 1754 e 1765 del codice Civile la relativa attività deve essere qualificata di tipo imprenditoriale.

Il broker assicurativo offre prestazioni miste

La Suprema Corte evidenzia come, anche alla luce dell’attività di carattere strumentale e accessorio, il servizio di brokeraggio rientra tra gli incarichi di consulenza. Infatti il consulente che presta attività intellettuale è un esperto di tecnica assicurativa.
Di fatto, ci troviamo, quindi, di fronte ad un contratto misto, in cui sono compresenti elementi contrattuali diversificati quali la mediazione, il mandato, il contratto d’opera intellettuale, l’appalto di servizi.
Le prestazioni offerte dal broker all’Amministrazione sono, quindi, riconducibili al contratto di prestazione di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici e finalizzate a:

  1. l’analisi ed allo studio diretti all’individuazione dei rischi all’interno dell’Ente (risk assessment);
  2. la ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato, senza legami con alcuna impresa (indagini di mercato);
  3. la predisposizione dei bandi di gara (capitolati, contratti);
  4. la gestione dei contratti in corso (gestione denunce, comunicazioni e sinistri).

Le procedure selettive ad evidenza pubblica

Il servizio di brokeraggio può ricomprendersi tra gli appalti di servizi assicurativi “in senso lato”.
Il Codice dei Contratti pubblici li inquadra tra quelli che richiedono specifiche competenze professionali e un idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze espresse della stazione appaltante. Ne deriva che la Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione è tenuta a effettuare la selezione del broker attraverso le procedure di evidenza pubblica previste per l’appalto di servizi.
Affidarsi a ScuolaBroker vuol dire avere a disposizione un consulente specializzato per il controllo, la valutazione e la gestione dei rischi scolastici a 360 gradi. Significa inoltre avere la possibilità di accedere a servizi e prodotti assicurativi più all’avanguardia, completi, moderni, innovativi che il mercato delle assicurazioni è in grado di offrire.

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Il servizio Pedibus

Il primo servizio pedibus legato al mondo della scuola è bergamasco, venne sperimentato infatti, nel 2001, nell’Istituto Comprensivo Camozzi della città lombarda.

Cos’è il pedibus

Il pedibus consiste nell’accompagnamento a scuola e ritorno degli studenti minori, normalmente della scuola elementare, a piedi, in modo organizzato, accompagnati da adulti volontari. Il pedibus è un servizio di mobilità alternativa. Il servizio è effettuato sotto la vigilanza di accompagnatori adulti con fermate predefinite e spesso segnalate da appositi cartelli e particolari controlli.
Gli alunni si raccolgono ad orari e in luoghi previsti, per essere accompagnati a piedi da adulti, seguendo appositi itinerari fissi. Il servizio può essere coordinato dalla polizia locale, o da altri soggetti, che si preoccupano di presidiare gli attraversamenti stradali e di vigilare sulla sicurezza del trasferimento. Solitamente i partecipanti al servizio di pedibus indossano gilet ad alta visibilità per maggiore sicurezza.

L’organizzazione del servizio

Nella quasi totalità dei casi, l’organizzazione del pedibus è curata dall’Ente Locale, dall’ASL, dalle associazioni di volontariato e dei genitori. I soggetti interessati sono spesso in coordinamento tra loro e/o con l’Istituto scolastico.
Nel corso degli anni sono nate numerose associazioni che raggruppano e offrono assistenza alle singole realtà a livello locale.

La copertura assicurativa del pedibus

In concomitanza con la nascita del servizio s’è posta la necessità di provvedere alla tutela assicurativa dell’attività. Anche in questo settore il ruolo di un broker assicurativo è risultato determinante nella creazione della garanzia.
Per meglio comprendere la natura e i limiti della tutela è opportuno comunque fare alcune precisazioni.
Le polizze assicurative tutelano tutte le attività scolastiche. Il primo requisito, qualora s’intenda rendere operativa la copertura assicurativa, è che l’articolato del servizio di pedibus sia regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto e/o dall’Autorità scolastica competente. Effettuato questo primo passaggio preliminare possiamo, quindi, affermare che gli alunni che aderiscono al servizio, in regola con il pagamento del premio, risultano essere tutelati dall’assicurazione sia per l’infortunio che per l’eventuale Responsabilità Civile diretta, ovvero per i danni che dovessero causare colposamente.

La vigilanza durante il servizio

Dal punto di vista assicurativo, il primo obbligo necessario è relativo alla vigilanza.
Come abbiamo visto, il servizio di pedibus è generalmente organizzato dall’Ente Locale o dalle associazioni scolastiche e gestito direttamente dai volontari che ne assicurano l’esercizio.
Il servizio non è obbligatorio. In questo senso il pedibus non differisce da tutti gli altri servizi di trasporto scolastico (es.: scuolabus) organizzati e gestiti dall’Ente Locale o da terzi.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile quando la famiglia affida ad un soggetto terzo il proprio figlio, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione, in tutte le sue espressioni.
Per rendere operativa la tutela assicurativa l’Amministrazione scolastica deve stipulare con i soggetti gestori un dettagliato protocollo d’intesa che contenga precisamente i tempi e i modi di erogazione. Questo consentirà, in caso di danno, di stabilire precisamente a chi attribuire l’eventuale responsabilità in caso di sinistro o di infortunio.

Se desideri maggiori informazioni circa la tutela assicurativa in itinere, contattaci qui.