Infortuni a scuola
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Secondo le stime ufficiali INAIL gli infortuni a scuola sono circa 77 mila e coinvolgono circa l’1,02% degli alunni.
Il dato si riferisce all’anno scolastico 2018/2019, l’ultimo del periodo pre-Covid.
Per quanto interessante, il dato è, tuttavia, sottostimato; l’INAIL, infatti, esonera dalla denuncia gli infortuni con meno di 3 giorni di prognosi. Inoltre, nel conteggio non sono riportati gli infortuni in cui rimangono vittima gli alunni delle scuole private (l’11% di tutti gli studenti) e il personale scolastico, che ammonta a circa al 10% dell’intera la popolazione scolastica.

Le statistiche

È interessante notare la ripartizioni in relazione alle tipologie di istituti: nella scuola dell’infanzia sono il 12,0%, in quella primaria il 32,5%, nella scuola media il 21,2% e in quella superiore il 34,3%.
Il 44% degli infortuni denunciati è avvenuto in Lombardia (22,0%), Emilia Romagna (11,3%) e Veneto (10,7%). L’Emilia Romagna con circa otto casi accertati ogni 1.000 esposti, è la regione con più infortuni accertati. Il 55,7% degli infortuni riconosciuti riguarda studenti e il 44,3% studentesse. Indipendentemente dal genere, la fascia di età più colpita è quella sotto i 14 anni (64,0%), seguita da quella tra i 15 e i 19 anni (35,1%).
Un ulteriore aspetto evidenzia come gli infortuni a scuola, siano in netto aumento (+2%) rispetto all’anno precedente (1.400 in più). In questo caso, la crescita del trend è derivato anche dall’obbligo di comunicazione di infortunio, che abbia comportato assenza di almeno un giorno, obbligatorio dal 2017.

La responsabilità della scuola

Con l’iscrizione dell’alunno a scuola si genera un vincolo contrattuale, che fa sorgere in capo all’Istituto non solo l’obbligo di istruzione, ma anche il vincolo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantirne la sicurezza e l’incolumità fisica.
In caso di infortunio occorso allo studente, anche qualora si procuri il danno da solo, l’onere della prova seguirà le regole generali ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile.
Ne deriva che la famiglia dell’alunno infortunato dovrà semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l’orario scolastico. All’istituto scolastico spetterà dimostrare che la causa dell’evento dannoso non è imputabile al docente o all’istituto, essendo state predisposte tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento.

La mancata custodia

La responsabilità della scuola, inoltre, può configurarsi anche per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al Dirigente Scolastico. L’inosservanza di questi obblighi può originare una responsabilità ai sensi dell’Art. 2043 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l’attività.

La richiesta di risarcimento

In occasione di infortunio, la scuola, al fine di provvedere al risarcimento, provvederà a formalizzare denuncia di infortunio all’INAIL e alla Società assicuratrice privata con cui ha stipulato la polizza. La denuncia deve precisare che l’evento è avvenuto durante l’orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione con l’evento accaduto. A dimostrazione di quanto richiesto dovrà fornire i referti di pronto soccorso e i verbali redatti dal personale scolastico o le dichiarazioni di eventuali testimoni.

L’intervento del broker

In casi di particolare gravità o complessità, l’Istituto scolastico o la famiglia possono rivolgersi al broker assicurativo specializzato per un parere. Il consulente può offrire tutta la consulenza specifica anche agevolando il rapporto con la Società assicuratrice, il liquidatore o il perito.

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