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Alunno bocciato chiesto risarcimento

In un liceo toscano, uno studente del secondo anno viene bocciato e non ammesso all’anno successivo. La famiglia ricorre al TAR chiedendo 30 mila euro a titolo di risarcimento. Lo riporta un articolo sul sito dell’ANSA.

Il fatto

Nel 2022, alla fine dell’anno scolastico, uno studente, frequentante la seconda classe di un liceo fiorentino, venne bocciato.
L’alunno, era affetto da un disturbo specifico dell’apprendimento, soffriva di dislessia di grado medio, lentezza nell’esecuzione grafica e di problemi di ansia significativi.
Contro la decisione della scuola, la famiglia decise di intraprendere un’azione legale, presentando un ricorso contro l’Istituto Scolastico e richiedendo un risarcimento.
Secondo i genitori, infatti, l’Istituto non avrebbe rispettato le norme scolastiche e il piano didattico personalizzato. Al contrario, invece di fornire supporto adeguato, la scuola avrebbe marginalizzato il ragazzo, penalizzando la sua scelta di restare nell’Istituto.
La famiglia, inoltre, denunciò il trattamento denigratorio e discriminatorio subito dallo studente, aggravatosi, durante il secondo quadrimestre, con note disciplinari ingiustificate.
Secondo il ricorso, l’Istituto impedì anche la possibilità di recuperare le insufficienze, negando all’alunno la possibilità di interrogazioni suppletive per migliorare il proprio rendimento.

La sentenza del TAR

Il Tribunale Amministrativo toscano, dopo aver analizzato il caso, ha ritenuto che i fatti presentati dai ricorrenti non fossero supportati da prove concrete.
Nel corso del primo quadrimestre, lo studente aveva riportato voti insufficienti in 5 materie. Per queste materie erano stati previsti percorsi di recupero tramite studio individuale o corsi con il docente, ma i risultati non furono soddisfacenti.
Nello scrutinio finale, la situazione si era ulteriormente aggravata con nuove insufficienze oltre a quelle già esistenti. Il Consiglio di classe, considerando l’andamento complessivo dell’anno scolastico, quindi deliberò all’unanimità la non ammissione alla classe successiva.
Per il Tribunale: «Le censure dei genitori sono finalizzate ad ottenere una indagine di tipo penalistico a tutto campo sull’operato dei docenti nei rapporti con l’alunno, il che è inammissibile».
I giudici hanno, inoltre, ritenuto che non vi fossero elementi tali da presupporre un comportamento discriminatorio o vessatorio nei confronti dello studente. Per il TAR, al contrario, l’operato dei docenti e le valutazioni assegnate erano coerenti con il percorso scolastico dello studente e il suo rendimento.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, privo di fondamento e la famiglia è stata condannata a pagare 2.000 euro di spese legali. La famiglia sta valutando se ricorrere al Consiglio di Stato.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa stipulata dalla scuola non prevede rimborsi per la perdita dell’anno scolastico, a meno che questa non sia direttamente collegata a un infortunio coperto dalle garanzie previste.
Qualora, invece, la bocciatura sia stata comminata ingiustamente, l’Istituto potrebbe aver leso un interesse economico e dover rispondere di danno patrimoniale.
Diventa, quindi, essenziale ribadire l’importanza della stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.
L’assicurazione copre le perdite patrimoniali subite da terzi a causa di errori o omissioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione durante le attività istituzionali. Una polizza adeguata dovrebbe includere anche l’estensione per danni derivanti da colpa grave.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative per la responsabilità patrimoniale, contattaci qui.

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L’affidamento del contratto al broker: gli obblighi normativi

Gli obblighi normativi nell’affidamento del contratto al broker, sono spesso sottovalutati in fase di selezione.
La correttezza formale delle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici, anche sotto la soglia di rilevanza comunitaria, è un obbligo inderogabile.

Lo ribadisce la sentenza del Tar Toscana. A questo proposito abbiamo chiesto all’Avv. Stefano Feltrin un commento.

Le Istituzioni Scolastiche hanno sempre la facoltà discrezionale di optare per l’utilizzo di una procedura ordinaria – con bando di gara per procedura aperta o ristretta – per l’affidamento dei propri contratti di appalto, in alternativa alle procedure semplificate – affidamento diretto o procedura negoziata – ma sempre con il rigoroso rispetto, però, di tutte le regole procedimentali imposte dal Codice dei Contratti Pubblici per tali procedure selettive.

Il Tar Toscana

Il rispetto degli obblighi procedurali in caso di ricorso ad una procedura ordinaria, pur per valori sotto soglia di rilevanza comunitaria, è oggetto della recentissima sentenza del Tar Toscana, sezione prima, n. 3 del 10 gennaio 2022, relativa ad una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa in ambito scolastico per la quale non sono state rispettate le forme di pubblicazione e pubblicità del bando di gara stesso.

Il Tar Toscana afferma che “per i contratti sotto soglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della Pubblica Amministrazione. In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia, tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione”.

In particolare, i giudici chiariscono che “tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’Art. 73 del medesimo codice e dal decreto del Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio”.

Il rischio di impugnazione e annullamento

In conclusione, si osserva che le Istituzioni Scolastiche, in tutti i casi in cui optino per una procedura di gara ordinaria e non per le procedure semplificate ex articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici o ai sensi delle norme dei Decreti Semplificazione, hanno l’obbligo di pubblicare i bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entro 2 giorni, sul proprio profilo internet e sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art. 73 del Codice e art. 2 del D.M.).
In mancanza di tali adempimenti – con la sola pubblicazione del bando di gara sul sito internet della scuola, come nel caso in esame – le procedure selettive adottate sono illegittime e possono essere impugnate – ed annullate – dai competenti Tribunali Amministrativi Regionali con addebito di spese di giustizia in capo all’Istituto Scolastico condannato a rimborsare il ricorrente, come nel caso della citata sentenza del Tar Toscana.


L’Avv. Stefano Feltrin è consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche, procedure di Project Financing, e contratti immobiliari e commerciali di società nazionali ed internazionali. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di diritto immobiliare, appalti pubblici e Partenariato Pubblico Privato. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale. Gestione del contenzioso civile ed amministrativo in materia di contratti commerciali e con la Pubblica Amministrazione