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Le concessioni legate all’Edilizia scolastica

Le concessioni rilasciate dagli Enti Locali legate all’Edilizia scolastica, se non strutturate ed aggiornate, potrebbero essere causa di rischio per l’Istituto scolastico.

Fornitura e manutenzione degli edifici

La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 regolamenta quest’aspetto. All’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, si evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”.
I passaggi relativi alla concessione d’uso dei locali, sono contenuti all’interno dell’Art. 8 – Trasferimento ed utilizzazione degli immobili, della stessa Legge. Gli Enti Locali sono tenuti a fornire al singolo Istituto, in quanto espressione del Ministero della Pubblica Istruzione, un contratto di comodato ad uso gratuito.
Qualora intervenissero modifiche in relazione alla fornitura dei locali (es.: cambio di destinazione d’uso, lavori di ampiamento, costruzione di nuovi edifici, ecc.), dovrà essere adeguato anche il contratto di comodato.

La conduzione dell’immobile

Questi aspetti assumono una particolare rilevanza sotto l’aspetto gestionale e assicurativo. Il Dirigente scolastico, infatti, dovrà strutturare il relativo servizio di sorveglianza in relazione agli spazi, con particolare attenzione alla vigilanza agli ingressi.
L’aspetto assume ancora più rilevanza nel periodo attuale, alla luce della pandemia in corso e della necessità di verifica dei requisiti per poter accedere agli edifici in sicurezza.

La polizza assicurativa

Anche dal punto di vista assicurativo, la responsabilità in relazione agli spazi di competenza è una necessità primaria. La Compagnia Assicuratrice, infatti, per poter erogare un eventuale rimborso a fronte di un danno, ha l’esigenza di stabilire con precisione non solo la dinamica del fatto, ma anche il soggetto responsabile della conduzione dei locali e delle relative pertinenze al momento dell’evento.
Un fatto, emblematico in questo senso, è accaduto, nel 2019, in un Istituto Superiore lombardo. La Provincia aveva dato in concessione a più Società Sportive, la palestra dell’Istituto, nelle serate, dopo la chiusura della scuola.
In una di queste, all’uscita, gli addetti della società sportiva non inserivano l’antifurto. Alcuni malintenzionati potevano in questo modo avere accesso all’Istituto e sottraevano materiale elettronico per qualche decina di migliaia di euro. La scuola, che aveva stipulato una regolare polizza assicurativa contro il furto dei beni, s’è vista rigettare il sinistro in quanto l’onere del pagamento del danno ricadeva sulla Società sportiva che non aveva ottemperato all’inserimento dell’antifurto o in seconda istanza sulla Provincia che aveva dato la palestra in concessione.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative legate all’edilizia scolastica, contattaci qui.

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Bullismo: condanna di un Istituto scolastico

Il problema del bullismo torna nuovamente alla ribalta dopo la recente condanna di un Istituto Scolastico da parte del Tribunale di Pescara.

Il fatto

Il dettaglio dei fatti è riportato in cronaca.
Alla luce delle testimonianza prodotte, il giudice Patrizia Medica, ha: «accertato che l’istituto scolastico non ha dimostrato di essersi attivato al fine di impedire il protrarsi della condotta vessatoria [dello studente autore dei fatti], da questi platealmente assunta davanti all’intera classe, può ritenersi sussistente la responsabilità della scuola, tenuta al risarcimento del danno provocato dall’omessa adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’alunna» e inoltre: «È evidente che, se l’istituto scolastico avesse posto in essere tutte le cautele necessarie a tutelare l’incolumità dell’alunna, la condotta vessatoria sarebbe stata adeguatamente arginata».
Il giudice, per ragioni di economia processuale e contenimento delle spese, s’è reso disponibile a valutare un’ipotesi transattiva. Sulla base dei primi calcoli, la transazione si aggira intorno ai 35mila euro.

La responsabilità della scuola nei casi di bullismo

Dei danni derivanti dagli atti di bullismo ci siamo già occupati in un nostro precedente articolo, vale tuttavia sottolineare alcuni aspetti.
L’Istituto scolastico ha dei doveri ben precisi per contrastare il fenomeno del bullismo.
Il Docente, come ha stabilito la Cassazione, riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Il ruolo non riguarda solo l’esercizio delle sue funzioni ma anche tutte le attività preparatorie, contestuali e successive, compresi gli incontri con i genitori.
Il Docente ha quindi l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria qualsiasi episodio che comporti un reato procedibile d’ufficio di cui sia venuto a conoscenza o a cui abbia assistito. Non sporgere denuncia, anche quando la persona che ha commesso gli atti di bullismo non è identificata, è, a sua volta, reato ai sensi degli Artt. 361, 362 e 365 del Codice Penale.
Il Docente dovrà anche fare una relazione da consegnare al Dirigente Scolastico sull’accaduto o su quanto gli è stato riferito. Sarà la scuola a decidere quali provvedimenti disciplinari adottare nei confronti del bullo. La responsabilità di prevenzione infatti non grava soltanto sul Docente ma su tutta la scuola.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, tutte le polizze stipulate dalle scuole tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. Resta sempre escluso il reato nei confronti dell’autore del gesto e l’eventuale azione disciplinare nei confronti del personale inadempiente.
Tuttavia, molte coperture presenti sul mercato escludono i danni diretti ed indiretti derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.
Nel caso di specie, la famiglia della studentessa, per il protrarsi della condotta vessatoria del bullo, ha chiesto il trasferimento dell’alunna che ha perso l’anno scolastico.
Anche la perdita dell’anno scolastico è un danno che potrebbe prevedere una quantificazione da parte del giudice e un rimborso.
L’incremento di frequenza con cui accadono questo tipo di episodi dovrebbe portare la scuola a prestare una particolare attenzione a questo tipo di rischio anche in fase di stipula della polizza.
La consulenza del broker assicurativo specializzato, in questi casi è particolarmente efficace nella tutela dell’Istituto.

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Il servizio mensa

Il nostro Istituto Comprensivo, in accordo con il Comune, organizza per gli studenti il servizio mensa.
Per alcune sezioni il servizio è vigilato direttamente dai nostri docenti, per altre dalla cooperativa a cui l’Ente Locale ha affidato l’appalto.
In caso di sinistro e/o di infortunio la Compagnia Assicuratrice garantisce la copertura in entrambe i casi?

Negli Istituti comprensivi, di norma, il servizio mensa è un’attività scolastica, di norma, dall’Ente Locale e organizzata dalla scuola.

Il servizio mensa è attività scolastica

Come ricorda anche il sito del Ministero della Pubblica Istruzione, il tempo mensa è a tutti gli effetti attività scolastica. Essa rappresenta per gli studenti un momento di socializzazione e di educazione alimentare. La scelta della famiglia di ritirare il proprio figlio per il pranzo dovrebbe essere quindi un evento eccezionale. La richiesta sarà inoltrata ed autorizzata dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle regole che ciascun Istituto si è posto.

Il protocollo d’intesa con l’Ente Locale

Requisito di base, come per tutte le attività scolastiche, è che il servizio mensa sia deliberato dal Consiglio di Istituto. Successivamente sarà stilato un apposito protocollo d’intesa tra la scuola e l’Ente Locale circa le modalità di erogazione del servizio.
Il protocollo dovrà contenere tutte le indicazioni tecniche ed operative in relazione al servizio.

La vigilanza

L’attività di vigilanza durante la mensa, potrà essere prestata direttamente dalla scuola, oppure dal soggetto individuato dall’Ente Locale. La vigilanza potrà anche essere effettuata, come nel caso in questione, in forma mista.
Dal punto di vista assicurativo le coperture tutelano tutte le attività scolastiche comprese quindi quelle relative al servizio mensa. Qualora il danno fosse causato dalla scarsa o mancata vigilanza la Responsabilità Civile derivante relativa ricade sul soggetto a cui in quel momento era affidata quest’incombenza.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle coperture assicurative scolastiche durante il servizio mensa, contattaci qui.

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Limite di ribasso

Il broker assicurativo a cui l’Istituto ha affidato mandato di intermediazione ha consigliato alla scuola di porre un limite di ribasso nella procedura selettiva.
Le motivazioni, a suo dire, stanno nella necessità che le offerte degli assicuratori siano congrue sotto l’aspetto tecnico. Non porre alcun limite di ribasso, infatti, potrebbe portare le Società assicuratrici ad offrire condizioni o massimali non tutelanti. È corretta questa interpretazione?

Il problema del limite di ribasso in fase di selezione, è stato più volte stigmatizzato dall’Autorità competente nel corso degli anni. Procedure selettive che pongono una forbice entro la quale l’operatore economico debba proporre l’offerta economica introdurrebbero un’inaccettabile limitazione alla libertà di concorrenza sull’elemento economico.

Limitare il ribasso non permette di ottenere sconti maggiori

Già l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) nel 2013, in relazione ai servizi assicurativi, con la Determinazione n. 2 del 13 marzo evidenziava che: “Criteri di valutazione dell’offerta economica basati sul punteggio assoluto con una soglia prefissata finiscono, dunque, con l’allineare le offerte economiche e, quindi, con lo svilire completamente la componente di prezzo nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Peraltro, poiché tutti gli operatori economici appaiono in grado di offrire il prezzo minimo indicato dalla stazione appaltante, si può dedurre che la stessa avrebbe potuto ottenere sconti maggiori rispetto a quelli prefissati”.

Limitare il ribasso limita la libertà degli operatori

La Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 28 giugno 2016, n. 2912 ribadisce ancor più chiaramente quest’aspetto: “ […] tale norma di gara introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo”.
In modo del tutto analogo si esprime ancora l’ANAC con la Delibera n. 610 del 27 giugno 2018, secondo la quale: “Rimane intatta la censura relativa alla previsione di una soglia massima di ribasso sul prezzo, poiché viene di fatto annullato il confronto concorrenziale sul prezzo in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un’offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali”.

Limitare il ribasso pregiudica la richiesta di spiegazioni

Nel merito delle offerte ritenute anomale dall’Amministrazione, sotto il profilo economico, ricorda ancora l’ANAC, che lo strumento predisposto dal legislatore, si trova all’Art. 97Offerte anormalmente basse, del Codice dei Contratti. Il primo comma, consente infatti all’Amministrazione di chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta. Soprattutto qualora il prezzo appaia anormalmente basso, sulla base di un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Eventuali risposte non pervenute o ritenute insufficienti alla luce del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, consentono all’Amministrazione di escludere l’operatore economico dalla procedura selettiva.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure selettive dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.

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Assicurazione del docente assegnato su più sedi

Il nostro Istituto ha in organico alcuni docenti assegnati su più sedi anche in altri Istituti. Il docente che paga l’assicurazione con noi è automaticamente assicurato anche negli altri Istituti in cui opera?

L’assicurazione scolastica è un contratto stipulato con la formula per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile.

L’assicurazione per conto altrui

Nel caso di per conto altrui, l’assicurazione è stipulata dall’Istituto scolastico per conto di un soggetto precisamente individuato (es.: alunno o dipendente assicurato).
Nel caso di per conto di chi spetta, a favore di un soggetto non indentificato a priori, ma individuato al momento del sinistro.
È bene sottolineare precisamente che il contratto è stipulato tra la Compagnia di assicurazione e l’Istituto scolastico e non tra la Compagnia assicuratrice e il singolo dipendente.

Il docente impegnato su più Istituti

In caso di sinistro il contratto assicurativo ha effetto unicamente se l’evento è avvenuto nei limiti previsti dal contratto in cui il dipendente opera. Motivo per cui, l’operatore scolastico assegnato su più istituti, per fruire della copertura assicurativa, dovrà pagare un premio in tutte le scuole in cui presta servizio.

Le deroghe delle Società Assicuratrici

Nel corso degli anni, le Società assicuratrici hanno spesso derogato a questa regola. La copertura assicurativa era considerata operante anche per i dipendenti impegnati su più Istituti, a patto che tutti gli Istituti avessero stipulato la polizza con la stessa Compagnia. Questa speciale estensione poneva parecchie limitazioni di carattere pratico e amministrativo. Non era sempre chiaro infatti il soggetto che dovesse effettuare la denuncia di sinistro. Inoltre garanzie e massimali potevano essere diversi, massimali, motivo per cui gli attuali contratti, di norma, non prevedono più questa possibilità.
Al fine di evitare di ingenerare false aspettative, in questi casi, è sempre opportuno, chiarire precisamente con il personale interessato i limiti del contratto.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato, anche nel caso di assicurazione del docente assegnato su più sedi, potrebbe essere particolarmente utile sia all’Istituto che al docente interessato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative del personale docente, contattaci qui.

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Clausole contrastanti

La famiglia di un nostro alunno infortunato a scuola, ci fa notare che il contratto sottoscritto dall’Istituto riporta, delle clausole contrastanti. Nel frontespizio del contratto, infatti è inserito un massimale differente rispetto a quello indicato all’interno delle condizioni contrattuali. La polizza è stata intermediata da un broker assicurativo. In caso di contenzioso qual è la responsabilità dell’Istituto?

Il Codice Civile, all’Art. 1370, è molto chiaro in questo senso: l’interpretazione applicata dev’essere la più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto stesso. In altre parole, la norma è posta a protezione della parte debole che, di regola, non ha alcun potere di influenzare il contenuto del contratto.

La tutela del consumatore

La giurisprudenza, nel corso degli anni s’è più volte soffermata su quest’aspetto. Solo in ordine di tempo riportiamo la Sentenza n. 18324 della Corte di Cassazione, pubblicata il 9 luglio 2019, con la quale la suprema corte evidenzia come, nel caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell’altro nei contratti per adesione, la clausola si interpreta a favore del consumatore: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’Art. 1370 Cod. Civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”.

Il ruolo di tutela del Broker assicurativo

Un aspetto di particolare interesse, richiamato nella domanda, è legato alla presenza del broker assicurativo specializzato nella fase di stipula della polizza. È bene evidenziare come il broker assuma una posizione di tutela nei confronti dell’Amministrazione, di norma infatti, la scuola affida il servizio di brokeraggio alla luce della complessità della materia e perché in organico all’Amministrazione, non sono presenti professionalità specifiche adeguate al compito da svolgere.

La verifica di conformità del contratto assicurativo

Il Codice dei contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’ Art. 102 Collaudo e verifica di conformità, comma 2, evidenzia come il Responsabile del procedimento (RUP), deve verificare e certificare come “l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Questo tipo di verifica dev’essere effettuata dal broker proprio alla luce della complessità della materia trattata e alla luce della mancanza di personale specifico. Il broker quindi, effettuate tutte le verifiche tecniche del caso, deve produrre documentazione atta alla conferma dell’adeguatezza e conformità del contratto che sarà sottoscritto.
L’assenza di clausole contrastanti diventa di particolare rilevanza alla luce delle possibili controversie o contenziosi tra il contraente, l’assicurato e la società assicuratrice.

Se desideri maggiori informazioni in relazione verifica di conformità dei contratti assicurativi, contattaci qui.

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Infortunio all’ingresso della scuola

La nonna di una nostra alunna, accompagnando la nipote a scuola, ha subito un infortunio all’ingresso della scuola. Nell’atrio, inciampava nel bordo di incasso dello zerbino che in quel momento era stato rimosso per essere pulito. La Signora, nella caduta, riportava la frattura dell’anca e conseguentemente doveva sottoporsi ad intervento chirurgico per la riduzione della stessa.
Qualche settimana dopo, il legale della Signora contatta la scuola chiedendoci il pagamento di tutte le spese e dell’invalidità residuata. La polizza sottoscritta copre anche quest’evento? Alla luce della gravità dell’evento dobbiamo fare denuncia anche all’INAIL?

L’infortunio, così com’è stato descritto, potrebbe sicuramente rientrare tra quelli ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto.
A questo proposito diventa tuttavia necessario fare alcuni approfondimenti.

La regolamentazione scolastica

L’ingresso della scuola o l’uscita, impongono, obbligatoriamente, la verifica di alcuni imprescindibili elementi organizzativi. L’organizzazione deve rispettare le molteplici norme introdotte dai vari decreti “sicurezza”, non ultimi quelli relativi al distanziamento a seguito della pandemia in corso.
L’Istituto dovrà, quindi, regolamentare precisamente quali soggetti possano accedere agli edifici o alle pertinenze della scuola, ed in che modo.

L’accesso all’Istituto

In considerazione delle peculiarità delle singole strutture o dei diversi livelli di istruzione, non è possibile dare indicazioni generalizzate.
L’accesso degli accompagnatori in una Scuola dell’Infanzia avrà presupposti diversi rispetto ad un Istituto superiore. Un aspetto dev’essere comunque ben chiaro: chiunque acceda all’Istituto dev’essere autorizzato a farlo nei modi e nei tempi regolamentati dall’Istituto stesso.

Il profilo normativo

Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, la scuola è non solo è responsabile della caduta provocata dalla rimozione del tappeto ma anche del mancato avvertimento. L’assenza di apposita segnalazione non ha dato la possibilità al danneggiato di percepire le condizioni di pericolosità della pavimentazione.
La giurisprudenza più volte ha rilevato che, per la responsabilità oggettiva è sufficiente il nesso di causalità tra il fatto e l’evento lesivo. Il danneggiato poteva ragionevolmente attendersi che la pavimentazione avrebbe dovuto essere priva di pericoli, soprattutto in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli studenti. 
L’Art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 infine, impone che: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

La denuncia all’INAIL

Nei casi di infortunio all’ingresso della scuola di soggetti esterni all’organico, la denuncia all’INAIL non è prevista. Non sussiste infatti un diretto rapporto di lavoro tra la Signora che accompagnava la nipote a scuola e l’Amministrazione scolastica.

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La festa di fine anno scolastico

Il nostro Istituto sta valutando di organizzare la festa di fine anno scolastico. Le famiglie degli alunni partecipanti alla festa, sono in copertura assicurativa? 

La festa di fine anno scolastico, attività già di per sé abbastanza delicata sotto il profilo della sicurezza. Quest’anno inoltre assume una particolare attenzione in relazione alle dinamiche legate alla pandemia.

La festa di fine anno è un’attività scolastica?

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività scolastiche. Al fine di attivare la copertura assicurativa, è necessario quindi che la festa di fine anno sia regolarmente deliberata dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto e compresa all’interno del PTOF.
Effettuato questo primo passaggio preliminare potremmo quindi affermare che l’Istituto, gli alunni e il personale regolarmente assicurato, risultano essere in copertura assicurativa sia per l’Infortunio che per l’eventuale Responsabilità Civile, ovvero per i danni che dovessero causare colposamente.

L’organizzazione della festa di fine anno

Può capitare che l’attività si svolga in luogo diverso dall’Istituto scolastico. A tal fine occorrerà stipulare un formale documento di convenzione con il soggetto proprietario della struttura dove si svolgerà l’attività. Il documento deve contenere, in modo dettagliato tempi e modi di utilizzo della struttura. In questi casi, infatti, la Responsabilità Civile derivante dall’utilizzo degli spazi o dei locali sarà a totale carico del soggetto locatario.
Alcuni Istituti scolastici, demandano l’onere organizzativo della Festa di fine anno scolastico a soggetti diversi, come i Comitati o le associazioni dei genitori. Anche in questi casi è necessario che la scuola stipuli un formale documento di convenzione con il soggetto organizzatore.

A chi spetta la vigilanza?

Il primo aspetto, di assoluta importanza, riguarda la vigilanza. Il responsabile della vigilanza è la il soggetto che organizza l’evento.
Inoltre, a questo tipo di manifestazioni, non è raro che intervengano, oltre agli studenti e al personale scolastico, anche le famiglie degli studenti. Con famiglie va intesa l’accezione più estesa (es.: altri figli non iscritti all’Istituto, nonni, zii, amici, ecc.).
In molti casi, inoltre, la scuola invita alla manifestazione anche ex studenti, ex insegnanti o personale estraneo all’Istituto (es.: autorità politiche, religiose, imprenditori locali, ecc.). L’organizzatore quindi dovrà mettere in atto tutti i controlli relativi all’accesso di personale estraneo all’Istituto.
Questi soggetti inoltre sono in copertura assicurativa esclusivamente per gli eventuali danni relativi alla Responsabilità Civile del proprietario degli spazi e/o dei locali in cui si svolge l’evento.

La comunicazione alle famiglie

Per le ragioni sopra riportate è fondamentale che la scuola comunichi , con una formale circolare, emessa con largo anticipo, i riferimenti spazio-temporali relativi all’evento (date, ore, luoghi e programma delle manifestazioni). La circolare dovrà chiarire anche qual è il soggetto su cui grava la responsabilità relativa alla vigilanza sui minori.
La festa di fine anno non è un’attività obbligatoria o curricolare, motivo per cui la vigilanza sui minori potrebbe essere demandata direttamente alle famiglie che decidono di aderirvi in assoluta autonomia.
Resta comunque inteso che qualora ci fossero minori non accompagnati, l’Istituto che decidesse di accollarsene l’onere, dovrà mettere in atto tutti i protocolli specifici legati alla vigilanza di questi soggetti.

L’organizzazione dell’evento

Un ulteriore aspetto che spetta all’organizzatore è l’obbligatorietà del presidio di un’ambulanza durante gli eventi. L’obbligo è sancito dalle Linee di Indirizzo emanate nella Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014. «L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile. Le manifestazioni e gli eventi devono sottostare ad una classificazione del “livello di rischio” che genera una probabilità di natura statistica di avere necessità di soccorso sanitario».

L’organizzatore dovrà quindi comunicare all’autorità competente tutti i dati relativi alle manifestazioni programmate. I tempi di comunicazione dell’evento, sono i seguenti:

  • Per eventi con livello di rischio molto basso o basso: si dovrà dare comunicazione al servizio di emergenza territoriale entro 15 giorni prima dell’inizio;
  • Per eventi con livello di rischio moderato o alto almeno 30 giorni prima.

Oneri e costi del servizio, sono a carico dell’organizzatore dell’evento.
Infine, l’organizzatore è anche tenuto al rispetto delle Linee Guida Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 in materia di Safety e Security per gli eventi e manifestazioni pubbliche.

Le restrizioni legate alla pandemia

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alle restrizioni legate alla pandemia in corso. La situazione sanitaria è in costante evoluzione, motivo per cui, ad oggi, non esistono indicazioni generali o certe applicate su tutto il territorio nazionale. L’utilizzo dei sistemi di protezione personale e le regole di distanziamento potrebbero subire delle variazioni in relazione al contesto specifico. Anche per quest’aspetto è bene fare riferimento alle autorità competenti in prossimità dell’evento. È bene evidenziare che, anche in questo caso, la responsabilità diretta, anche penale, dell’applicazione delle misure di prevenzione ricade direttamente sull’organizzatore della manifestazione.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la festa di fine anno scolastico, contattaci qui.

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Rottura degli occhiali durante l’educazione motoria

Un alunno del nostro Istituto, provocava la rottura degli occhiali di un compagno durante l’educazione motoria. In fase riscaldamento, svolta sul campo di atletica, lo studente inavvertitamente calciava un sasso presente sulla pista. Il sasso andava a colpire il volto di un compagno, facendogli cadere gli occhiali che si rompevano. L’assicurazione, alla luce della vetustà degli occhiali, ci comunica che non provvederà alla completa liquidazione del danno e la famiglia chiede all’Istituto la differenza. È corretto?

Il danneggiamento degli occhiali è uno degli eventi più ricorrenti e spesso più controversi in ambito scolastico. Proviamo a fare qualche considerazione alla luce della domanda

La prevenzione del rischio

Più volte la giurisprudenza ha ribadito che, in caso di danno, è sempre necessario dimostrare di aver adottato, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione, sezione I° civile, con sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016 si pronunciò circa un evento assolutamente analogo accaduto a Roma qualche anno fa. Il giudice in quel caso decretò che: “Alla luce di tali risultanze, il giudicante ritiene che la responsabilità dell’evento sia da ascriversi alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull’insegnante preposto. Durante l’espletamento dell’attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto”.
Il Docente incaricato, prima dell’inizio della lezione, deve accertarsi che gli spazi in cui si terrà l’attività siano adeguati, anche sotto il profilo della sicurezza. Ovvero che non siano presenti “componenti” che possano considerarsi rischiose durante l’esecuzione dell’attività stessa.

La garanzia per la rottura degli occhiali nelle polizze scolastiche

Per far fronte a questo tipo di eventi, le società assicuratrici specializzate in ambito scolastico prevedono la copertura degli occhiali degli studenti e/o degli operatori.
Le condizioni migliori prevedono la tutela anche in assenza di infortunio, con una formula kasko.
Le coperture, nondimeno, possono trovare un limite di massimale, una franchigia o uno scoperto anche in funzione della vetustà del bene danneggiato.

La responsabilità civile dell’Istituto

Nel caso in questione, a nostro parere, il sinistro dev’essere aperto ed istruito in Responsabilità Civile.
La rottura degli occhiali durante l’educazione motoria, infatti, così come è stato descritto, è ascrivibile alla Responsabilità Civile diretta dell’Istituto che non ha vigilato sulla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi sul percorso in cui si svolgeva l’attività.
In questo caso l’indennizzo del danno potrà essere integrale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola o sulla garanzia kasko degli occhiali, contattaci qui.

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Infortunio in itinere

Un operatore scolastico del nostro istituto è stato vittima di un infortunio in itinere durante il rientro alla propria abitazione. Teniamo a chiarire che il dipendente ha deviato dal percorso più breve per passare a prendere il proprio figlio a scuola. La polizza di assicurazione scolastica stipulata prevede anche questo caso? A vostro parere anche l’INAIL tutela l’assicurato in questo senso?

Sull’argomento dell’infortunio in itinere ci siamo già soffermati in un articolo precedente, tuttavia, occorre fare qualche approfondimento proprio in relazione alla domanda.

Il profilo normativo

La materia relativa all’infortunio in itinere è disciplinata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
L’Articolo 12, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”. “L’interruzione e la deviazione – inoltre – si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

Deviazione per esigenze essenziali

Il significato del concetto di esigenze essenziali ha suscitato negli anni più di una perplessità. Veniva esclusa di fatto dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dal genitore per accompagnare i figli a scuola.
Esigenze essenziali potrebbero essere anche le deviazioni e le interruzioni inerenti alle necessità della vita quotidiana. Esempi sono la spesa per la famiglia o gli acquisti fatti in farmacia, una visita urgente dal medico, o i prelievi e i depositi bancari.

Criterio di ragionevolezza

Sentenze successive della Corte di Cassazione hanno di fatto imposto un ripensamento in questo senso. Il il 18 dicembre 2014 l’INAIL ha emanato, con la Circolare n. 6, le linee guida, tese proprio a chiarire quest’aspetto.
La circolare introduce il criterio di ragionevolezza in relazione alle esigenze essenziali (l’età dei minori, mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli, ecc.). Il criterio di ragionevolezza si applica anche alla deviazione effettuata (lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, ecc.). Attraverso il quale: “[…] sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

L’assicurazione integrativa

Nel merito della domanda, quindi, qualora la deviazione sia ragionevolmente motivata da esigenze essenziali e provata, questa rientra nel campo di tutela dell’INAIL.
Per quanto riguarda invece l’assicurazione integrativa si dovrà fare riferimento alle clausole contrattuali, verificando che su questo aspetto non siano presenti specifiche esclusioni.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla tutela assicurativa in itinere, contattaci qui.