abint Nessun commento

Clausole contrastanti

La famiglia di un nostro alunno infortunato a scuola, ci fa notare che il contratto sottoscritto dall’Istituto riporta, delle clausole contrastanti. Nel frontespizio del contratto, infatti è inserito un massimale differente rispetto a quello indicato all’interno delle condizioni contrattuali. La polizza è stata intermediata da un broker assicurativo. In caso di contenzioso qual è la responsabilità dell’Istituto?

Il Codice Civile, all’Art. 1370, è molto chiaro in questo senso: l’interpretazione applicata dev’essere la più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto stesso. In altre parole, la norma è posta a protezione della parte debole che, di regola, non ha alcun potere di influenzare il contenuto del contratto.

La tutela del consumatore

La giurisprudenza, nel corso degli anni s’è più volte soffermata su quest’aspetto. Solo in ordine di tempo riportiamo la Sentenza n. 18324 della Corte di Cassazione, pubblicata il 9 luglio 2019, con la quale la suprema corte evidenzia come, nel caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell’altro nei contratti per adesione, la clausola si interpreta a favore del consumatore: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’Art. 1370 Cod. Civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”.

Il ruolo di tutela del Broker assicurativo

Un aspetto di particolare interesse, richiamato nella domanda, è legato alla presenza del broker assicurativo specializzato nella fase di stipula della polizza. È bene evidenziare come il broker assuma una posizione di tutela nei confronti dell’Amministrazione, di norma infatti, la scuola affida il servizio di brokeraggio alla luce della complessità della materia e perché in organico all’Amministrazione, non sono presenti professionalità specifiche adeguate al compito da svolgere.

La verifica di conformità del contratto assicurativo

Il Codice dei contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’ Art. 102 Collaudo e verifica di conformità, comma 2, evidenzia come il Responsabile del procedimento (RUP), deve verificare e certificare come “l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Questo tipo di verifica dev’essere effettuata dal broker proprio alla luce della complessità della materia trattata e alla luce della mancanza di personale specifico. Il broker quindi, effettuate tutte le verifiche tecniche del caso, deve produrre documentazione atta alla conferma dell’adeguatezza e conformità del contratto che sarà sottoscritto.
L’assenza di clausole contrastanti diventa di particolare rilevanza alla luce delle possibili controversie o contenziosi tra il contraente, l’assicurato e la società assicuratrice.

Se desideri maggiori informazioni in relazione verifica di conformità dei contratti assicurativi, contattaci qui.

abint Nessun commento

L’adeguatezza formale del contratto assicurativo

Un aspetto, dato troppo spesso per assodato, risiede nella presunta adeguatezza formale del contratto assicurativo.
Un contratto assicurativo carente di chiarezza formale potrebbe non solo essere foriero di contenzioso ma anche possibili mal interpretazioni in fase di giudizio. Su questo aspetto s’è espressa la Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, ordinanza 5 novembre 2019 – 12 marzo 2020, con la sentenza n. 7062, attraverso la quale la suprema corte ha rinviato ai giudici il giudizio di merito delle sentenze precedenti.

L’iter giudiziario

La vicenda prende avvio dalla domanda di risarcimento intentata nei confronti della Compagnia Assicuratrice di una Scuola da parte della famiglia. Il figlio minore aveva infatti riportato lesioni personali durante l’orario scolastico.
La domanda veniva accolta in primo grado e la Compagnia Assicuratrice veniva condannata al risarcimento del danno.
La Compagnia Assicuratrice ha, quindi, impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, che ha accolto l’appello. In secondo grado, infatti, i giudici stabilivano che non era configurabile un contratto a favore di terzo: essendo l’Istituto Scolastico il soggetto assicurato, la famiglia non poteva agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro la Scuola, la quale poteva, successivamente, rivolgersi all’assicurazione.

La sentenza della Cassazione

La famiglia ha quindi proposto ricorso in Cassazione, potendo evidenziare che la polizza assicurativa definiva esplicitamente come Assicurato lo studente danneggiato, e non l’Istituto Scolastico.
I legali della famiglia evidenziavano come, nell’interpretazione della volontà dei contraenti, ai sensi dell’Art. 1362 del Codice Civile, il dato letterale riveste un ruolo fondamentale e conseguentemente si dovesse ritenere l’assicurazione scolastica come stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile senza ulteriori specifiche all’interno del contratto.
La Corte di Cassazione ha rilevato che, in secondo grado, i giudici non hanno operato nessun criterio interpretativo, nonostante le clausole della polizza qualificassero espressamente lo studente danneggiato come “soggetto assicurato”.

L’interpretazione letterale del contratto

La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito come, nell’analisi del contratto, è fondamentale, in primo luogo, fare riferimento alla sua interpretazione letterale e, nel caso specifico, si potesse ritenere che l’assicurazione fosse stata stipulata per conto altrui e che, quindi, fosse possibile per lo stesso studente danneggiato azionarla direttamente.
La vicenda riportata suggerisce qualche riflessione in relazione ai testi contrattuali. La scuola, nella stragrande maggioranza dei casi, non è in grado di fare una precisa valutazione sull’adeguatezza formale del testo contrattuale proposto dalla società assicuratrice, con la possibile conseguenza, in caso di sinistro, che l’interpretazione delle clausole contrattuali potrebbe innescare un contenzioso con la Società assicuratrice, come nel caso in questione.

L’intervento del broker assicurativo

L’adeguatezza formale del contratto assicurativo può essere garantita dal servizio di consulenza professionale offerto da un broker specializzato. Coadiuvando la Scuola nel processo di redazione delle condizioni contrattuali, di valutazione e di stipula della polizza, il professionista limita questa eventualità.