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Ferisce un docente a scuola: condannato a 1 anno e 8 mesi l’aggressore, padre di un alunno

Condannato a un 1 e otto mesi il padre di un alunno che ha ferito gravemente un docente di un Istituto comprensivo campano. Lo riporta un articolo del sito “il Sole24ore”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 19 dicembre del 2023. Quel giorno il genitore di un alunno di terza media si recò a scuola per chiedere conto delle presunte molestie ricevute dal ragazzo. A detta di alcuni compagni infatti, un docente avrebbe “infastidito” il figlio dell’uomo.
Nell’aggressione, l’uomo ha inferto un pugno ad docente provocando complicazioni al bulbo oculare con una prognosi di 80 giorni. La violenza si sarebbe verificata per via di un errore di persona. L’aggressore scambiò la vittima per un altro docente che, successivamente, risultò estraneo alle molestie.
Il docente aggredito, che ricopriva anche il ruolo di Collaboratore del Dirigente, querelò l’aggressore dando avvio, in questo modo, alle indagini.
La storica trasmissione di cronaca giudiziaria: “Un giorno in Pretura”, ha ripreso il dibattimento, che sarà disponibile nella prossima stagione.
Durante il processo l’imputato ha minimizzando i fatti: «Gli ho solo dato uno schiaffo e poi mi sono scusato». Le testimonianze e i referti medici tuttavia dimostrano una storia diversa, da qui la sentenza di condanna.

La responsabilità previste dal Codice Penale

La lesione personale è un reato previsto dall’Art. 582 del Codice Penale. Ai sensi del Codice si procede a fronte di querela della parte offesa. Qualora, come in questo caso, la prognosi sia superiore a 20 giorni, si procede d’ufficio.
Anche la violenza a un Pubblico Ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.
L’Art. 4, comma 1, della Legge 4 marzo 2024, n. 25, modifica l’Art. 61, comma 11-novies del Codice Penale. Sono così ricomprese, tra le aggravanti comuni, violenze o minacce, contro il personale scolastico a causa o nell’esercizio delle loro funzioni. Per questi casi le pene sono aumentata fino a un a un terzo.

Il profilo assicurativo

L’INAIL copre i danni subiti dalla vittima a seguito di aggressione da parte di terzi, a condizione che l’aggressione sia avvenuta “in occasione di lavoro”.
Alcuni particolari soggetti come gli operatori sanitari, gli autisti di mezzi pubblici e il personale scolastico sono ricompresi tra quelli esposti al rischio specifico.
Tuttavia se l’infortunio è causato per motivi strettamente personali (es.: una lite privata non legata alla prestazione lavorativa), il nesso con il lavoro viene meno. In quel caso l’INAIL potrebbe non riconoscere la tutela.
In linea generale anche l’assicurazione scolastica integrativa risarcisce il danno nel caso in cui un terzo provochi l’aggressione. È comunque è fondamentale verificare le condizioni specifiche della polizza. Le migliori formule assicurative, operanti sul mercato scolastico, menzionano esplicitamente tra le coperture le “lesioni da aggressione”.
Le polizze infortuni generalmente escludono i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’assicurato. L’aggressione subita da un terzo però non è un fatto doloso dell’assicurato, quindi l’indennizzo è dovuto.
Occorre tuttavia tenere bene in considerazione il principio indennitario: qualora, in sede civile, si ottenesse un risarcimento dal responsabile, l’indennizzo erogato dell’Assicuratore può essere ridotto.
In tutti i casi è sempre consigliabile consultare il Set Informativo e le Condizioni Contrattuali nelle sezioni “Oggetto dell’Assicurazione” e “Esclusioni”.

Se desideri maggiori informazioni sulle tutele assicurative nei casi di aggressione nella scuola, contattaci qui.

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Un grazie speciale a Enzo Casella!

Il 30 novembre è stato l’ultimo giorno di lavoro del nostro collega Vincenzo Casella.

Dopo tanti anni di lavoro insieme, desideriamo esprimerti la nostra profonda gratitudine per la dedizione e il contributo prezioso che ci hai offerto.

Non è semplice trovare le parole giuste per salutarti. La tua uscita dal lavoro attivo segna la fine di un capitolo importante, non solo per te, ma per tutti noi. Sei stato molto più di un collega: sei stato una guida silenziosa, un esempio concreto di dedizione e un pilastro della crescita della nostra azienda.

Il tuo impegno, l’innata capacità di andare oltre l’ovvio e la pazienza nel condividere esperienza e conoscenze hanno contribuito a renderci ciò che siamo oggi.

Ogni traguardo raggiunto nel tempo, ogni passo in avanti, porta anche la tua firma, spesso invisibile e discreta ma sempre presente e decisiva.

Tanta parte di studenti e operatori scolastici porta con sé il valore del tuo impegno, della tua serietà e dell’attenzione che hai sempre offerto. Non è scontato che la cura, che hai dedicato alla loro sicurezza, è stata preziosa quanto l’intero percorso di crescita educativa che hanno affrontato.

Vogliamo ringraziarti anche per l’attenzione che hai sempre dedicato ai cambiamenti del mondo scolastico e alle sue continue esigenze evolutive. Il tuo contributo nella creazione e nello sviluppo di soluzioni assicurative più efficaci ha reso l’ambiente scolastico più protetto e sicuro.

Tra i tanti momenti del nostro percorso insieme, desideriamo ricordare anche l’impegno e la passione che hai dedicato al lavoro editoriale. Il tuo apporto lascia un segno indelebile in tutte queste pagine e nella stampa di settore. Un impegno silenzioso ma fondamentale, che ha dato voce alla nostra realtà e ne ha accompagnato l’evoluzione.

Ci mancheranno la tua saggezza e il tuo atteggiamento nell’affrontare le sfide, anche le più impegnative, con calma e sicurezza. Allo stesso tempo siamo felici per te, perché ora potrai dedicare tempo alle passioni, alle persone e ai sogni che hai tenuto in attesa.

Questa nuova avventura ti merita, almeno tanto quanto tu hai meritato tutte le conquiste di questi anni.

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Denti rotti nello spogliatoio: la Cassazione respinge il ricorso e chiarisce i limiti dell’obbligo di vigilanza

Ha assunto un certo risalto di cronaca la vicenda di un alunno 17enne infortunatosi nello spogliatoio della scuola al termine dell’attività di educazione fisica. Lo riporta un articolo de “il Messaggero”.
Il caso, arrivato in Cassazione, sta suscitando qualche polemica. La stampa riporta come Suprema Corte avrebbe respinto le richieste della famiglia considerando la «quasi maggiore età» dello studente. Ma le cose stanno proprio così?

Il fatto

Lo studente, un 17enne, aveva ricevuto un colpo accidentale nel locale spogliatoio della palestra della scuola, rimediando la frattura di due denti. A causare il danno, il compagno che, con il proprio casco da motociclista l’ha colpito accidentalmente al volto.
La famiglia dello studente danneggiato s’è rivolta al tribunale portando la scuola in giudizio con l’accusa di “culpa in vigilando”. Il Giudice di primo grado diede ragione alla famiglia ordinando il risarcimento, da qui il ricorso del Ministero.
Il Tribunale d’Appello tuttavia ribaltò la sentenza: il danno non era imputabile alla scuola o al docente proposto alla vigilanza. Come spiegò il Giudice di secondo grado, l’evento accadde nello spogliatoio maschile, dove il docente – una donna – non poteva entrare. Il colpo, inoltre, fu dato da uno studente quasi maggiorenne, con piena capacità di intendere e comportamento già formato. Per questi motivi, non era perciò possibile configurare nessuna responsabilità della scuola per mancata vigilanza.
Il ragazzo danneggiato, nel frattempo diventato maggiorenne, presentò, quindi, ricorso in Cassazione contro l’assicurazione scolastica e il Ministero dell’Istruzione.

La sentenza della Cassazione

Nella sentenza, i Giudici della suprema corte hanno premesso che: «Con l’iscrizione dello studente alla scuola si crea un vincolo contrattuale. Da questo vincolo deriva l’obbligo dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza dello studente durante tutte le attività scolastiche».
Continuano gli Ermellini: il danneggiato deve «Provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto». Sulla scuola invece «Incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante».
Dalla dinamica dei fatti, quindi, appare provato che la scuola non avesse responsabilità nell’accaduto. L’evento, al contrario, era accidentale e imprevedibile, causato da uno studente quasi maggiorenne. Inoltre, proprio l’età dei soggetti coinvolti, presupponeva un’attenuazione dell’obbligo di vigilanza da parte dell’Istituto.
La difesa del ragazzo sosteneva inoltre che l’assenza di adeguate misure di vigilanza potesse consentire l’ingresso, nello spogliatoio, di armi o altri oggetti contundenti.
Gli Ermellini hanno definito l’argomento proposto nel ricorso: «Solo una suggestione».
Infatti: «La valutazione relativa alla sussistenza della prova esonerativa della responsabilità dev’essere sempre strettamente legata alle circostanze del caso concreto e non ad altre ipotetiche».
I giudici hanno, inoltre, precisato che il casco va considerato un capo di abbigliamento, per questo il suo ingresso nello spogliatoio era pienamente legittimo.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
La «quasi maggiore età» dello studente non sta quindi alla base dell’assoluzione della scuola. Al contrario la motivazione sta nell’accidentalità e imprevedibilità dell’evento.

Il profilo assicurativo

Al contrario di quanto si possa pensare, la rottura dei denti a scuola è un evento abbastanza comune.
Di norma, le polizze scolastiche integrative rimborsano il danno entro il massimale previsto per le spese mediche. Il risarcimento copre il primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate, cioè l’intervento di conservativa. In genere, però, queste polizze non riconoscono l’Invalidità Permanente.
Durante la stipula, è anche importante valutare eventuali franchigie, scoperti o sotto-limiti applicati per singolo dente.
La polizza di Responsabilità Civile, inoltre, protegge l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover risarcire danni causati a terzi per condotte colpose.
In ambito scolastico questa polizza copre tutti i soggetti esposti al rischio di arrecare danni a terzi, inclusi gli studenti e gli operatori scolastici.

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Utilizzo del mezzo privato per servizio: cosa prevede la normativa per docenti e personale scolastico

Arrivano spesso richieste di chiarimento circa la possibilità di utilizzo del mezzo proprio da parte di docenti e personale scolastico. Le domande poste vertono sostanzialmente su due temi: può il Dirigente scolastico autorizzare il dipendente all’uso dell’auto di proprietà durante il servizio? Inoltre: in caso di incidente la polizza scolastica integrativa paga il danno?

Il profilo normativo

La Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 78/2010 detta le regole sull’uso del mezzo di trasporto personale di tutti i dipendenti della PA.
L’Art. 6, comma 12, rivede le precedenti disposizioni in materia impedendo, di fatto, l’utilizzo del mezzo di trasporto privato. Unica eccezione è legata all’esercizio di funzioni ispettive e di verifica e controllo.

La Circolare MEF e la nota MIUR

In relazione a quest’aspetto il 22 ottobre 2010 la circolare MEF n. 36, offre ulteriori precisazioni circa la portata del provvedimento.
In data 5 novembre dello stesso anno, anche il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 9808, inoltra alle scuole un ulteriore chiarimento.
Entrambi i documenti evidenziano come norma non è applicata al personale con incarichi ispettivi (es.: i revisori dei conti). La Circolare MEF inoltre evidenzia la: «facoltà dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale». Precisando tuttavia che: «in tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia».
Infine, è facoltà dell’Amministrazione autorizzare l’uso del mezzo proprio del dipendente: «con provvedimento motivato […]. Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente».
In altre parole l’autorizzazione dovrà essere sempre richiesta e rilasciata per iscritto, motivata e circostanziata, e limitata ai soli casi di particolari esigenze di servizio. Tra questi l’assenza dei servizi di linea pubblici o l’inconciliabilità tra svolgimento dell’incarico e l’orario e comunque nel perseguimento del pubblico interesse economico. In relazione a quest’ultimo aspetto entrambe le Circolari precisano che l’eventuale autorizzazione: «È funzionale solo alla copertura assicurativa dell’attività. Resta escluso il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo del mezzo».

La tutela assicurativa INAIL

Relativamente all’assicurazione INAIL, con la Circolare 45 del 26 ottobre 2023, garantisce al personale scolastico la copertura assicurativa anche per l’utilizzo del mezzo proprio. Riporta il documento: «La copertura assicurativa per il personale scolastico […] opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative […]. Incluso l’infortunio in itinere […] con il solo limite del rischio elettivo […]». Inoltre: «I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro […]. Nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni). Senza limiti di orario […] autorizzate dalle Istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento».

Le polizze assicurative

La Circolare del MEF prevede che, a favore dei dipendenti autorizzati, l’Amministrazione stipuli una: «Copertura assicurativa […] in base alle vigenti disposizioni in materia». La copertura assicurativa di cui si fa cenno è la polizza Kasko, per la Responsabilità Civile contro terzi e per eventuali danni al mezzo privato.
Oltre alla Responsabilità Civile, la polizza tutela dai danni al veicolo del dipendente (kasko) anche in caso di colpa. Le migliori formule assicurative, in questo caso, rimborsano anche la morte, l’infortunio e le spese mediche derivanti dal sinistro durante l’espletamento della missione.
Questo tipo di garanzia è normalmente esclusa dalle polizze scolastiche integrative, fatto salvo la tutela del personale ispettivo, qualora venga richiamato nel contratto.
Prima della stipula occorre comunque valutare attentamente che i costi non confliggano con le esigenze di contenimento della spesa pubblica introdotte dalle norme sopra citate.

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Bullismo a scuola: arrestato un sedicenne per estorsione. I rischi penali, civili e assicurativi per scuole e famiglie.

Ennesimo grave episodio di bullismo a scuola: uno studente è stato vittima di estorsione da parte di un alunno di due anni più grande. L’Istituto chiama i carabinieri e scatta l’arresto. Lo riporta un articolo de “l’Unione Sarda”.

Il fatto

Sembra che la vittima fosse già stata bersaglio, in passato, delle vessazioni del compagno.
L’aggressore, già noto ai carabinieri per il suo comportamento violento, anche verso i genitori, aveva preso di mira la vittima dal primo giorno di scuola. Fin dall’inizio, lo aveva avvicinato e intimorito con atteggiamenti minacciosi, intimidazioni e angherie, con continue richieste di consegna di effetti personali o indumenti, ma anche prepotenze tramite messaggi sullo smartphone, o durante incontri nei corridoi della scuola.
Il sedicenne avvicinava spesso il compagno da solo, ma, a volte, portava con sé ragazzi più grandi per aumentare la forza del ricatto.
La situazione era diventata insostenibile per il 14enne, che ha deciso di raccontare tutto ai genitori. La famiglia s’era quindi rivolta al personale docente per segnalare gli atti di bullismo.
Tutto questo fino all’ennesimo episodio violento. Il 16enne ha rubato la felpa alla vittima, che ha cercato in ogni modo di riaverla, senza successo. L’aggressore ha iniziato a minacciare pesantemente il 14enne e, appena lo ha incontrato, gli ha portato via anche il marsupio.
A quel punto la vittima s’è rivolta ai professori, che hanno contattato i Carabinieri. La perquisizione dello zaino del sedicenne ha permesso di trovare la refurtiva. Il magistrato competente ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento del giovane in un centro di prima accoglienza per minorenni.

La responsabilità

Oltre al recupero della refurtiva, le pressioni esercitate sullo studente vittima sono state confermate dall’invio di messaggi con minacce esplicite. Questi comportamenti configurano una chiara fattispecie estorsiva prevista dall’Art. 629 del Codice Penale.
Un minore, di età superiore ai 14 anni, risponde penalmente del reato solo se il Giudice accerta la sua capacità di intendere e di volere ed in questo caso viene giudicato dal Tribunale per i minorenni, ma la pena è ridotta rispetto a quella prevista per un adulto.
I genitori non rispondono penalmente dei danni causati dal figlio. Tuttavia, il Tribunale potrebbe riconoscere la “culpa in educando” della famiglia per non aver impartito al minore un’adeguata educazione. Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, infatti, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Il giudice potrebbe anche attribuire un ulteriore livello di responsabilità all’Istituto scolastico per la sua inerzia di fronte alle ripetute segnalazioni della famiglia. Questa mancanza di intervento potrebbe essere valutata come comportamento negligente.
Stabilite quindi eventuali responsabilità, in sede civile, uno o entrambi i soggetti potrebbero essere tenuti al pagamento dell’eventuale danno fisico o psicologico.

Il profilo assicurativo

Nei casi di bullismo, l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza, tuttavia, l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. Al contrario, in caso di condanna penale, l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per gli atti di bullismo, contattaci qui.

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Aggressione davanti alla scuola: alunno ferito e sotto shock. Doppia inchiesta della Procura.

Un quarantenne, padre di un alunno, avrebbe aggredito un compagno di classe del figlio per un banale incidente. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Messaggero”.

Il fatto

All’uscita dall’Istituto un alunno di otto anni si sarebbe lamentato con il padre poiché un compagno di classe gli avrebbe rotto il braccialetto di Halloween.
Il quarantenne, appreso il torto, avrebbe deciso di agire in difesa del figlio. Il compagno sarebbe stato avvicinato dall’uomo, tra due auto parcheggiate, e colpito con schiaffi in pieno volto.
Sembra poi che l’alunno abbia ricevuto anche un calcio che lo ha fatto cadere a terra.
L’episodio si sarebbe svolto davanti a diversi genitori presenti. Pare che qualcuno abbia anche filmato l’aggressione. Alcune persone sono comunque intervenute per calmare la situazione e tranquillizzare il minore. I genitori dell’alunno aggredito, giunti sul posto, hanno portato il ragazzo al pronto soccorso del vicino ospedale. I medici hanno riscontrato lesioni non gravi, guaribili in circa una settimana.
Intanto la famiglia dell’aggredito ha sporto denuncia ai carabinieri.
Nei giorni seguenti sarebbero emersi altri problemi conseguenti all’aggressione, l’alunno percosso ha, infatti, mostrato disturbi del sonno e ansia. Per questo, la famiglia, su indicazione medica, ha avviato un percorso psicologico.

Le indagini e l’ipotesi di reato

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste. Da un lato, la Procura contesta al presunto aggressore lesioni personali aggravate ai sensi dell’Art. 583 del Codice Penale. Dall’altro, la Procura per i minorenni sta svolgendo ulteriori accertamenti.
Intanto i Carabinieri stanno ricostruendo i fatti e ascoltando i testimoni. Nei prossimi giorni verranno anche sentiti i due alunni in un’audizione protetta, nel tentativo di chiarire le dinamiche dell’episodio.
Il quarantenne, dal canto suo, intende chiarire la sua posizione e respingere ogni accusa.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini ancora in corso è prematuro formulare ipotesi circa un eventuale risarcimento assicurativo. In linea generale, l’assicurazione integrativa copre il danno fisico e/o psicologico subìto dall’alunno, non solo durante l’attività scolastica, ma anche in itinere. Dalla dinamica dei fatti sembra anche esclusa la responsabilità dell’Istituto scolastico per mancata vigilanza del personale.
In ogni caso, è bene precisare che nessuna polizza copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto.
Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
In ogni caso, l’Assicuratore potrà esercitare il diritto di rivalsa contro i responsabili.

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Abbandono di incapace e lesioni gravissime: la docente di sostegno a giudizio

Finirà, con il processo alla docente di sostegno, la vicenda dell’alunno diciasettenne, disabile, caduto dalla finestra del quarto piano di un liceo artistico della Capitale. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

Qualche mese prima dell’evento, lo studente, affetto da un grave disturbo dello spettro autistico, fu visto da un docente sporgersi pericolosamente da una finestra. Per questo motivo, l’Istituto aveva deciso di spostare l’intera classe, dov’era iscritto il giovane, al piano terra. Allo studente venne assegnato un docente di sostegno e, in ogni caso, veniva continuamente “monitorato ” nei suoi spostamenti.
Il drammatico episodio è accaduto il 27 maggio 2024. Al termine delle lezioni, l’insegnante s’allontanò per qualche minuto senza affidare la vigilanza a nessuno. Giusto il tempo che il giovane raggiungesse il quarto piano dell’edificio e precipitasse dalla finestra.
Il primo ad accorgersi della mancanza del ragazzo fu l’autista dello scuolabus che ogni giorno aspettava lo studente per partire. Fu lui a chiamare i genitori per accertarsi che il ragazzo fosse presente a scuola in quel giorno. Scattarono, quindi, le ricerche, fino a quando un compagno lo vide sull’asfalto, in gravi condizioni.
Ricoverato d’urgenza all’ospedale, l’alunno venne sottoposto a diversi interventi alle gambe. Il percorso di riabilitazione è ancora in corso anche se i medici temono che difficilmente potrà tornare a camminare.

L’ipotesi di reato

Le investigazioni, avviate immediatamente dalla Procura, avevano l’obiettivo è chiarire come il diciassettenne, fragile sul piano psichico ed emotivo, sia riuscito a salire senza controllo, ai piani superiori.
Gli inquirenti, alla conclusione delle indagini, hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno. Le accuse sono: mancata vigilanza, abbandono di persona incapace e lesioni personali gravissime.
L’abbandono di una persona incapace è un reato previsto dall’Art. 591 del Codice Penale. Il reato si configura quando l’affidatario abbandona una persona incapace di provvedere a se stessa.
Questo vale per minori di 14 anni o per chi ha malattie fisiche, mentali o è anziano.
Le lesioni personali gravissime sono considerate aggravati delle lesioni personali, regolamentate dall’Art. 583 del Codice Penale. Il Codice definisce gravissime quelle che provocano malattie insanabili o possono causare la perdita di un senso, di un arto o l’uso di un organo.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, sono operanti per tutto il tempo in cui l’alunno è presente all’interno dell’edificio. Le garanzie, nei limiti dei massimali, rimborsano le spese mediche e le Invalidità Permanenti in tutti i casi di sinistro in cui sono vittima gli assicurati.
L’assicurazione, di norma, rimborsa anche i danni ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto per mancata vigilanza colposa. È fatto, comunque, salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi nei confronti del Docente per il danno causato con dolo o colpa grave.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola, contattaci qui.

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Tutela degli studenti: dove finisce la responsabilità dell’Istituto?

Non sempre un infortunio accaduto a scuola coinvolge la responsabilità diretta dell’Istituto, neanche in assenza del docente. Un esempio in questo senso è la recente sentenza della Cassazione Civile n. 25337 del 16 settembre 2025.

Il fatto

L’evento risale al 2017, durante ingresso in aula, in un Istituto comprensivo del napoletano. La docente, a causa di un breve ritardo, era sostituita da una Collaboratrice scolastica che vigilava sull’ingresso in classe degli scolari. Un alunno, inciampando, cadeva a terra e riportava la frattura del mento.
La famiglia quindi chiedeva, davanti al Giudice di Pace, alla scuola e Ministero dell’Istruzione, il risarcimento dei danni subiti.
Il Giudice di Pace, dopo l’istruttoria, accoglieva la domanda dei genitori, condannando in solido il Ministero al risarcimento dei danni. Alla sentenza si appellava il Ministero dell’Istruzione e, in secondo grado, il Tribunale escludeva qualsiasi responsabilità dell’Istituto scolastico.
La vicenda approdava, così, davanti alla Corte di Cassazione.

La sentenza

I giudici della Suprema Corte confermavano la sentenza d’appello: la caduta, infatti, aveva tutti i requisiti dell’imprevedibilità. La scuola aveva garantito l’adeguata vigilanza tramite la collaboratrice scolastica e la presenza dell’insegnante non avrebbe in nessun modo potuto influire sulla dinamica dell’infortunio.
Il sinistro, per come avvenuto, era autonomo e non evitabile e nessuna misura preventiva avrebbe potuto impedirlo in modo certo.
L’evento è stato giudicato come riconducibile al caso fortuito, escludendo, quindi, la responsabilità diretta dell’Istituto.
La presenza del personale preposto alla vigilanza non può impedire ogni caduta accidentale.
La responsabilità scolastica è correttamente qualificata come contrattuale, ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile. Quando l’evento è imprevedibile, la scuola non risponde oggettivamente dei danni subiti dal minore.
La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso, imponendo il pagamento delle relative spese.

Il profilo assicurativo

All’epoca dei fatti, la copertura assicurativa prevista dall’INAIL prevedeva esclusivamente quella attività ritenute pericolose e gli spostamenti all’interno dell’Istituto non erano tra queste. Con tutta probabilità, neanche l’estensione delle tutele introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 avrebbe modificato lo stato delle cose. L’INAIL, infatti, a seguito d’infortunio, tutela esclusivamente la morte e l’Invalidità Permanente ≥ al 6° punto percentuale. In casi analoghi, l’unico risarcimento è, di conseguenza, quello legato alla polizza integrativa che rimborsa le spese mediche. Le migliori soluzioni operanti nella scuola non prevedono scoperti o franchigie, neanche all’interno della specifica tabella di Invalidità Permanente.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni coperti dalle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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L’affidamento dei contratti di appalto di servizi per viaggi di istruzione, gite scolastiche e attività didattiche: il recente quadro normativo

L’affidamento dei contratti di appalto per viaggi di istruzione, gite scolastiche e attività didattiche è una materia complessa. L’articolazione della materia ha suscitato perplessità sin dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Ne abbiamo parlato con l’Avv. Stefano Feltrin. consulente di appalti e concessioni pubbliche anche in ambito scolastico.

Riforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una riforma per organizzare e semplificare la materia. La riforma punta a rafforzare le competenze degli Uffici Scolastici Regionali (USR) nel settore degli appalti. Il processo mira a creare un sistema più efficiente per la gestione delle gare sui viaggi di istruzione.
L’avvio è previsto dall’anno scolastico 2025/2026. Dal gennaio 2026 gli USR potranno fornire alle scuole tutto il supporto e la consulenza amministrativa necessaria.
Agiranno infatti come stazioni appaltanti qualificate ai sensi del DPCM n. 185 del 30 ottobre 2024.
Il Ministero lo scorso 24 settembre ha anche diffuso una nota il con indicazioni operative per l’anno scolastico in corso. La nota è stata inviata per evitare incertezze nelle scuole, in attesa dei nuovi interventi.
La nota specifica quanto segue: «In attesa dell’operatività della piattaforma, le Istituzioni Scolastiche e Educative Statali, in caso di necessità, potranno richiedere il supporto delle Stazioni Appaltanti qualificate operanti nei territori regionali di riferimento. Le stazioni appaltanti resesi disponibili sono state individuate a seguito della ricognizione effettuata dagli USR, su indicazione del Ministero con nota prot. n.23042 del 13-06-2025».

Collaborazione tra MIM e Consip

Il Ministero ha avviato una collaborazione con Consip, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, durante la fase transitoria.
L’obiettivo è realizzare un modello digitale di approvvigionamento. Il progetto infatti prevede un sistema nazionale di acquisto per i viaggi d’istruzione. Il sistema selezionerà operatori economici qualificati, consentendo un contatto trasparente tra scuole e imprese turistiche. Il progetto è consultabile sul sito di Consip.

Parere ANAC del 22 settembre 2025

Nel quadro normativo attuale acquisisce rilievo il parere ANAC del 22 settembre 2025 n. 0124573.
L’ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla scelta delle scuole tra procedure autonome e unica gara suddivisa in lotti.
Secondo l’ANAC: «L’Autorità ritiene che la suddivisione in procedure autonome sia ammissibile solo qualora i servizi non possano essere assimilati per la loro natura intrinseca. Devono presentare specifiche peculiarità e finalità che impediscano la riconduzione a una categoria omogenea.
A titolo esemplificativo, si possono considerare tre categorie distinte:

  • Corsi di lingua;
  • Viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo;
  • Viaggi con prevalente componente ludica.

Si specifica che i corsi di lingua rientrano tra i servizi sociali dell’Allegato XIV con soglia europea a € 750.000. La suddivisione in gare autonome è possibile nei limiti e con le condizioni sopra indicate.
Non può integrare artificioso frazionamento quando i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse».

Soglie e modalità di affidamento

L’ANAC precisa che gli Istituti Scolastici sono amministrazioni pubbliche sub centrali. La soglia di affidamento diretto per i servizi e forniture sale quindi da 143.000 a 221.000 euro, comprendendo i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.
Gli istituti potranno quindi procedere come segue:

  1. Acquisizioni di beni e servizi inferiori a € 140.000,00 mediante affidamento diretto Art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs 36/2023;
  2. Acquisizioni superiori a € 140.000,00 e inferiori a € 221.000,00 tramite procedura negoziata senza bando. In tale procedura devono essere consultati almeno 5 operatori economici, ove esistenti, secondo Art. 50 comma 1 lettera e).

Categorie non omogenee individuate dall’ANAC

L’ANAC inoltre chiarisce l’obbligo o meno di un’unica procedura suddivisa in lotti. Ciò avviene quando le forniture possono essere ricondotte a una categoria omogenea.
Sono da considerarsi categorie “non omogenee”:

  • Corsi di Lingua;
  • Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formativo;
  • Viaggi con prevalente componente ludica.

Nelle istituzioni scolastiche le attività devono comunque sempre presentare una componente culturale.

Soluzioni operative nella fase transitoria

Nella fase transitoria gli Istituti Scolastici possono procedere con procedure autonome entro i 140.000 euro. Devono adottare i criteri dei Decreti Infrastrutture e Scuola per la valutazione dei contraenti.
In assenza di qualificazione propria possono rivolgersi alle stazioni appaltanti qualificate individuate dal MIM.
Gli Istituti scolastici potranno delegare a queste ultime la gestione delle gare più complesse.
La soluzione garantisce continuità alle attività didattiche e formative, evita rallentamenti o difficoltà nell’organizzazione dei viaggi di istruzione e assicura legalità e trasparenza nelle procedure.


Avv. Stefano Feltrin – Esperto di diritto commerciale e amministrativo, in particolare in materia di appalti e concessioni pubbliche. Consulente di Operatori Economici e Istituzioni in materia di contratti pubblici. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di affidamento e gestione di contratti pubblici nel settore scolastico e universitario. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale.


Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le scuole impegnate nei Viaggi d’Istruzione, contattaci qui.  

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Deodorante spray in aula: 25 alunni intossicati

Un’alunna svuota in classe, una bomboletta di deodorante spray: intossicati 25 studenti di seconda media. Ne parla un articolo della cronaca locale de “il Messaggero”.

Il fatto

La dodicenne, entrando in classe la mattina, ha spruzzato un deodorante spray per contrastare quello che, a suo parere, sarebbe stato un cattivo odore.
Un’azione che sembrava del tutto innocente ha, tuttavia, reso una normale mattina di scuola un’emergenza sanitaria. I compagni di classe hanno subito cominciato ad accusare problemi respiratori e occhi irritati.
Accortasi del problema, l’insegnante ha immediatamente evacuato la classe facendo uscire gli alunni nel cortile. Intanto, la presidenza ha chiamato il 118 e la polizia che sono intervenute con quattro ambulanze e una pattuglia.
I soccorritori hanno assistito i 25 studenti intossicati della classe. I sintomi erano quelli tipici di un’intossicazione da inalazione: difficoltà respiratorie, bruciore e forte lacrimazione. Dopo le cure dei sanitari gli alunni sono stati affidati alle famiglie e l’aula è stata sanificata.
Complice la vicinanza con Halloween, s’era subito pensato a uno scherzo di cattivo gusto. Pochi minuti dopo, però, la giovane alunna ha confessato tutto davanti all’insegnante. Pentita, ha chiarito come non fosse sua intenzione causare danni, né d’aver agito con alcuna intenzione malevola.
Ha consegnato volontariamente la bomboletta di deodorante usata, spiegando di aver voluto solo coprire un odore sgradevole percepito tra i banchi. L’alunna non era cosciente della gravità del gesto, né dei rischi legati alla massiccia diffusione di un aerosol chimico in un’ambiente chiuso.
Il personale della scuola ha anche cercato di individuare l’origine dell’odore sgradevole causa dell’episodio.
Dalle verifiche è emerso che il cattivo odore non derivava da guasti strutturali, ma, probabilmente, da alimenti deteriorati, forse merende dimenticate negli zaini di alcuni studenti.
La scuola non esclude provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunna. Anche senza volontà di nuocere, il suo gesto ha, di fatto, interrotto le lezioni e avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei compagni.

La responsabilità

L’emissione di sostanze nocive in ambienti chiusi è un reato passibile di sanzioni, a seconda del contesto e della gravità. Ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale, la legge punisce chi provoca emissioni di gas, vapori o fumo che causano molestia o danno alle persone.
Occorre, tuttavia, osservare che un minore di 14 anni non è penalmente responsabile e non può essere imputato per un reato. La legge, infatti, presume che non abbia la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerato colpevole.
La responsabilità penale per i reati commessi anche dai figli minorenni, resta personale e quindi non ricade sui genitori. Tuttavia, i genitori rispondono civilmente per i danni causati dai figli e possono, in alcuni casi, incorrere in sanzioni amministrative per illeciti causati dal minore. L’Art. 2048 del Codice Civile, infatti, stabilisce la responsabilità di genitori e tutori per i danni provocati dai figli minorenni.

Il profilo assicurativo

In relazione all’episodio, la polizza scolastica integrativa risarcisce, nella sezione Infortuni, tutte le spese mediche sostenute dagli alunni danneggiati.
Un discorso specifico riguarda, invece, il possibile risarcimento, in Responsabilità Civile che potrebbe essere richiesto alla famiglia dell’alunna che ha commesso il fatto. La responsabilità dei genitori è, infatti, presunta, salvo che essi non dimostrino di aver impartito un’educazione adeguata a prevenire il fatto illecito, o che non siano stati in grado di impedirlo nonostante tale educazione.
Per quanto riguarda l’assicurazione integrativa scolastica, qualora si dimostri l’impossibilità preventiva della scuola nell’evitare l’evento, ciò potrebbe escludere il risarcimento da parte dell’istituto scolastico. In tal caso, il risarcimento del danno resterebbe a totale carico della famiglia.

Se desideri maggiori informazioni per le tutele nei casi di Responsabilità Civile delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.