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Abbandono di incapace e lesioni gravissime: la docente di sostegno a giudizio

Finirà, con il processo alla docente di sostegno, la vicenda dell’alunno diciasettenne, disabile, caduto dalla finestra del quarto piano di un liceo artistico della Capitale. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

Qualche mese prima dell’evento, lo studente, affetto da un grave disturbo dello spettro autistico, fu visto da un docente sporgersi pericolosamente da una finestra. Per questo motivo, l’Istituto aveva deciso di spostare l’intera classe, dov’era iscritto il giovane, al piano terra. Allo studente venne assegnato un docente di sostegno e, in ogni caso, veniva continuamente “monitorato ” nei suoi spostamenti.
Il drammatico episodio è accaduto il 27 maggio 2024. Al termine delle lezioni, l’insegnante s’allontanò per qualche minuto senza affidare la vigilanza a nessuno. Giusto il tempo che il giovane raggiungesse il quarto piano dell’edificio e precipitasse dalla finestra.
Il primo ad accorgersi della mancanza del ragazzo fu l’autista dello scuolabus che ogni giorno aspettava lo studente per partire. Fu lui a chiamare i genitori per accertarsi che il ragazzo fosse presente a scuola in quel giorno. Scattarono, quindi, le ricerche, fino a quando un compagno lo vide sull’asfalto, in gravi condizioni.
Ricoverato d’urgenza all’ospedale, l’alunno venne sottoposto a diversi interventi alle gambe. Il percorso di riabilitazione è ancora in corso anche se i medici temono che difficilmente potrà tornare a camminare.

L’ipotesi di reato

Le investigazioni, avviate immediatamente dalla Procura, avevano l’obiettivo è chiarire come il diciassettenne, fragile sul piano psichico ed emotivo, sia riuscito a salire senza controllo, ai piani superiori.
Gli inquirenti, alla conclusione delle indagini, hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno. Le accuse sono: mancata vigilanza, abbandono di persona incapace e lesioni personali gravissime.
L’abbandono di una persona incapace è un reato previsto dall’Art. 591 del Codice Penale. Il reato si configura quando l’affidatario abbandona una persona incapace di provvedere a se stessa.
Questo vale per minori di 14 anni o per chi ha malattie fisiche, mentali o è anziano.
Le lesioni personali gravissime sono considerate aggravati delle lesioni personali, regolamentate dall’Art. 583 del Codice Penale. Il Codice definisce gravissime quelle che provocano malattie insanabili o possono causare la perdita di un senso, di un arto o l’uso di un organo.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, sono operanti per tutto il tempo in cui l’alunno è presente all’interno dell’edificio. Le garanzie, nei limiti dei massimali, rimborsano le spese mediche e le Invalidità Permanenti in tutti i casi di sinistro in cui sono vittima gli assicurati.
L’assicurazione, di norma, rimborsa anche i danni ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto per mancata vigilanza colposa. È fatto, comunque, salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi nei confronti del Docente per il danno causato con dolo o colpa grave.

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Tutela degli studenti: dove finisce la responsabilità dell’Istituto?

Non sempre un infortunio accaduto a scuola coinvolge la responsabilità diretta dell’Istituto, neanche in assenza del docente. Un esempio in questo senso è la recente sentenza della Cassazione Civile n. 25337 del 16 settembre 2025.

Il fatto

L’evento risale al 2017, durante ingresso in aula, in un Istituto comprensivo del napoletano. La docente, a causa di un breve ritardo, era sostituita da una Collaboratrice scolastica che vigilava sull’ingresso in classe degli scolari. Un alunno, inciampando, cadeva a terra e riportava la frattura del mento.
La famiglia quindi chiedeva, davanti al Giudice di Pace, alla scuola e Ministero dell’Istruzione, il risarcimento dei danni subiti.
Il Giudice di Pace, dopo l’istruttoria, accoglieva la domanda dei genitori, condannando in solido il Ministero al risarcimento dei danni. Alla sentenza si appellava il Ministero dell’Istruzione e, in secondo grado, il Tribunale escludeva qualsiasi responsabilità dell’Istituto scolastico.
La vicenda approdava, così, davanti alla Corte di Cassazione.

La sentenza

I giudici della Suprema Corte confermavano la sentenza d’appello: la caduta, infatti, aveva tutti i requisiti dell’imprevedibilità. La scuola aveva garantito l’adeguata vigilanza tramite la collaboratrice scolastica e la presenza dell’insegnante non avrebbe in nessun modo potuto influire sulla dinamica dell’infortunio.
Il sinistro, per come avvenuto, era autonomo e non evitabile e nessuna misura preventiva avrebbe potuto impedirlo in modo certo.
L’evento è stato giudicato come riconducibile al caso fortuito, escludendo, quindi, la responsabilità diretta dell’Istituto.
La presenza del personale preposto alla vigilanza non può impedire ogni caduta accidentale.
La responsabilità scolastica è correttamente qualificata come contrattuale, ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile. Quando l’evento è imprevedibile, la scuola non risponde oggettivamente dei danni subiti dal minore.
La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso, imponendo il pagamento delle relative spese.

Il profilo assicurativo

All’epoca dei fatti, la copertura assicurativa prevista dall’INAIL prevedeva esclusivamente quella attività ritenute pericolose e gli spostamenti all’interno dell’Istituto non erano tra queste. Con tutta probabilità, neanche l’estensione delle tutele introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 avrebbe modificato lo stato delle cose. L’INAIL, infatti, a seguito d’infortunio, tutela esclusivamente la morte e l’Invalidità Permanente ≥ al 6° punto percentuale. In casi analoghi, l’unico risarcimento è, di conseguenza, quello legato alla polizza integrativa che rimborsa le spese mediche. Le migliori soluzioni operanti nella scuola non prevedono scoperti o franchigie, neanche all’interno della specifica tabella di Invalidità Permanente.

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L’affidamento dei contratti di appalto di servizi per viaggi di istruzione, gite scolastiche e attività didattiche: il recente quadro normativo

L’affidamento dei contratti di appalto per viaggi di istruzione, gite scolastiche e attività didattiche è una materia complessa. L’articolazione della materia ha suscitato perplessità sin dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Ne abbiamo parlato con l’Avv. Stefano Feltrin. consulente di appalti e concessioni pubbliche anche in ambito scolastico.

Riforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una riforma per organizzare e semplificare la materia. La riforma punta a rafforzare le competenze degli Uffici Scolastici Regionali (USR) nel settore degli appalti. Il processo mira a creare un sistema più efficiente per la gestione delle gare sui viaggi di istruzione.
L’avvio è previsto dall’anno scolastico 2025/2026. Dal gennaio 2026 gli USR potranno fornire alle scuole tutto il supporto e la consulenza amministrativa necessaria.
Agiranno infatti come stazioni appaltanti qualificate ai sensi del DPCM n. 185 del 30 ottobre 2024.
Il Ministero lo scorso 24 settembre ha anche diffuso una nota il con indicazioni operative per l’anno scolastico in corso. La nota è stata inviata per evitare incertezze nelle scuole, in attesa dei nuovi interventi.
La nota specifica quanto segue: «In attesa dell’operatività della piattaforma, le Istituzioni Scolastiche e Educative Statali, in caso di necessità, potranno richiedere il supporto delle Stazioni Appaltanti qualificate operanti nei territori regionali di riferimento. Le stazioni appaltanti resesi disponibili sono state individuate a seguito della ricognizione effettuata dagli USR, su indicazione del Ministero con nota prot. n.23042 del 13-06-2025».

Collaborazione tra MIM e Consip

Il Ministero ha avviato una collaborazione con Consip, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, durante la fase transitoria.
L’obiettivo è realizzare un modello digitale di approvvigionamento. Il progetto infatti prevede un sistema nazionale di acquisto per i viaggi d’istruzione. Il sistema selezionerà operatori economici qualificati, consentendo un contatto trasparente tra scuole e imprese turistiche. Il progetto è consultabile sul sito di Consip.

Parere ANAC del 22 settembre 2025

Nel quadro normativo attuale acquisisce rilievo il parere ANAC del 22 settembre 2025 n. 0124573.
L’ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla scelta delle scuole tra procedure autonome e unica gara suddivisa in lotti.
Secondo l’ANAC: «L’Autorità ritiene che la suddivisione in procedure autonome sia ammissibile solo qualora i servizi non possano essere assimilati per la loro natura intrinseca. Devono presentare specifiche peculiarità e finalità che impediscano la riconduzione a una categoria omogenea.
A titolo esemplificativo, si possono considerare tre categorie distinte:

  • Corsi di lingua;
  • Viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo;
  • Viaggi con prevalente componente ludica.

Si specifica che i corsi di lingua rientrano tra i servizi sociali dell’Allegato XIV con soglia europea a € 750.000. La suddivisione in gare autonome è possibile nei limiti e con le condizioni sopra indicate.
Non può integrare artificioso frazionamento quando i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse».

Soglie e modalità di affidamento

L’ANAC precisa che gli Istituti Scolastici sono amministrazioni pubbliche sub centrali. La soglia di affidamento diretto per i servizi e forniture sale quindi da 143.000 a 221.000 euro, comprendendo i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.
Gli istituti potranno quindi procedere come segue:

  1. Acquisizioni di beni e servizi inferiori a € 140.000,00 mediante affidamento diretto Art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs 36/2023;
  2. Acquisizioni superiori a € 140.000,00 e inferiori a € 221.000,00 tramite procedura negoziata senza bando. In tale procedura devono essere consultati almeno 5 operatori economici, ove esistenti, secondo Art. 50 comma 1 lettera e).

Categorie non omogenee individuate dall’ANAC

L’ANAC inoltre chiarisce l’obbligo o meno di un’unica procedura suddivisa in lotti. Ciò avviene quando le forniture possono essere ricondotte a una categoria omogenea.
Sono da considerarsi categorie “non omogenee”:

  • Corsi di Lingua;
  • Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formativo;
  • Viaggi con prevalente componente ludica.

Nelle istituzioni scolastiche le attività devono comunque sempre presentare una componente culturale.

Soluzioni operative nella fase transitoria

Nella fase transitoria gli Istituti Scolastici possono procedere con procedure autonome entro i 140.000 euro. Devono adottare i criteri dei Decreti Infrastrutture e Scuola per la valutazione dei contraenti.
In assenza di qualificazione propria possono rivolgersi alle stazioni appaltanti qualificate individuate dal MIM.
Gli Istituti scolastici potranno delegare a queste ultime la gestione delle gare più complesse.
La soluzione garantisce continuità alle attività didattiche e formative, evita rallentamenti o difficoltà nell’organizzazione dei viaggi di istruzione e assicura legalità e trasparenza nelle procedure.


Avv. Stefano Feltrin – Esperto di diritto commerciale e amministrativo, in particolare in materia di appalti e concessioni pubbliche. Consulente di Operatori Economici e Istituzioni in materia di contratti pubblici. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di affidamento e gestione di contratti pubblici nel settore scolastico e universitario. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale.


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Deodorante spray in aula: 25 alunni intossicati

Un’alunna svuota in classe, una bomboletta di deodorante spray: intossicati 25 studenti di seconda media. Ne parla un articolo della cronaca locale de “il Messaggero”.

Il fatto

La dodicenne, entrando in classe la mattina, ha spruzzato un deodorante spray per contrastare quello che, a suo parere, sarebbe stato un cattivo odore.
Un’azione che sembrava del tutto innocente ha, tuttavia, reso una normale mattina di scuola un’emergenza sanitaria. I compagni di classe hanno subito cominciato ad accusare problemi respiratori e occhi irritati.
Accortasi del problema, l’insegnante ha immediatamente evacuato la classe facendo uscire gli alunni nel cortile. Intanto, la presidenza ha chiamato il 118 e la polizia che sono intervenute con quattro ambulanze e una pattuglia.
I soccorritori hanno assistito i 25 studenti intossicati della classe. I sintomi erano quelli tipici di un’intossicazione da inalazione: difficoltà respiratorie, bruciore e forte lacrimazione. Dopo le cure dei sanitari gli alunni sono stati affidati alle famiglie e l’aula è stata sanificata.
Complice la vicinanza con Halloween, s’era subito pensato a uno scherzo di cattivo gusto. Pochi minuti dopo, però, la giovane alunna ha confessato tutto davanti all’insegnante. Pentita, ha chiarito come non fosse sua intenzione causare danni, né d’aver agito con alcuna intenzione malevola.
Ha consegnato volontariamente la bomboletta di deodorante usata, spiegando di aver voluto solo coprire un odore sgradevole percepito tra i banchi. L’alunna non era cosciente della gravità del gesto, né dei rischi legati alla massiccia diffusione di un aerosol chimico in un’ambiente chiuso.
Il personale della scuola ha anche cercato di individuare l’origine dell’odore sgradevole causa dell’episodio.
Dalle verifiche è emerso che il cattivo odore non derivava da guasti strutturali, ma, probabilmente, da alimenti deteriorati, forse merende dimenticate negli zaini di alcuni studenti.
La scuola non esclude provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunna. Anche senza volontà di nuocere, il suo gesto ha, di fatto, interrotto le lezioni e avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei compagni.

La responsabilità

L’emissione di sostanze nocive in ambienti chiusi è un reato passibile di sanzioni, a seconda del contesto e della gravità. Ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale, la legge punisce chi provoca emissioni di gas, vapori o fumo che causano molestia o danno alle persone.
Occorre, tuttavia, osservare che un minore di 14 anni non è penalmente responsabile e non può essere imputato per un reato. La legge, infatti, presume che non abbia la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerato colpevole.
La responsabilità penale per i reati commessi anche dai figli minorenni, resta personale e quindi non ricade sui genitori. Tuttavia, i genitori rispondono civilmente per i danni causati dai figli e possono, in alcuni casi, incorrere in sanzioni amministrative per illeciti causati dal minore. L’Art. 2048 del Codice Civile, infatti, stabilisce la responsabilità di genitori e tutori per i danni provocati dai figli minorenni.

Il profilo assicurativo

In relazione all’episodio, la polizza scolastica integrativa risarcisce, nella sezione Infortuni, tutte le spese mediche sostenute dagli alunni danneggiati.
Un discorso specifico riguarda, invece, il possibile risarcimento, in Responsabilità Civile che potrebbe essere richiesto alla famiglia dell’alunna che ha commesso il fatto. La responsabilità dei genitori è, infatti, presunta, salvo che essi non dimostrino di aver impartito un’educazione adeguata a prevenire il fatto illecito, o che non siano stati in grado di impedirlo nonostante tale educazione.
Per quanto riguarda l’assicurazione integrativa scolastica, qualora si dimostri l’impossibilità preventiva della scuola nell’evitare l’evento, ciò potrebbe escludere il risarcimento da parte dell’istituto scolastico. In tal caso, il risarcimento del danno resterebbe a totale carico della famiglia.

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Collisione tra auto e bus: morto l’automobilista, paura tra gli studenti

Un drammatico incidente stradale ha visto coinvolti un’autovettura e un pullman di linea che portava gli studenti a scuola. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Gazzettino”.

Il fatto

L’incidente, che vede coinvolto un SUV e un bus di linea, è avvenuto intorno alle 7:30 nei pressi di Oderzo, nel trevigiano. Il pullman stava portando a scuola una cinquantina di studenti.
Per cause ancora da accertare, il conducente dell’autoveicolo avrebbe invaso la corsia da cui proveniva il bus. Nell’inevitabile impatto, i due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada.
Il conducente del bus ha aperto la botola del tetto del mezzo, ribaltato sul fianco destro con le porte bloccate, permettendo ai ragazzi d’uscire.
Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco e alcune ambulanze, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. È intervenuto anche il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica con l’elisoccorso nel tentativo di prestare assistenza al conducente dell’auto che purtroppo è deceduto nell’incidente.
L’automobilista, un uomo di 85 anni, non era più in possesso della patente dallo scorso 15 ottobre. L’ANSA riporta che la revoca della licenza di guida è relativa alla mancanza dei requisiti medici
Medicati in ospedale il conducente del pullman e 11 studenti per lievi contusioni. Assistiti in loco, altri dieci ragazzi sotto shock.
Sulla reale dinamica dell’incidente sono comunque in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Le autorità hanno posto sotto sequestro i due mezzi.

La responsabilità

Guidare con la patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, prevede sanzioni amministrative e penali molto severe.
Ai sensi dell’Art. 116 comma 15 del Codice della Strada, la sanzione può arrivare fino a 9.032 euro.
Le autorità potrebbero anche applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
La guida con patente non rinnovata è anche un reato, poiché la revoca equivale alla mancanza del permesso di guida. In questi casi, il colpevole è passibile di arresto fino a 1 anno e confisca del veicolo in caso di recidiva. Per riottenere la patente, il soggetto interessato dovrà superare un nuovo esame medico oltre al pagamento delle sanzioni di cui sopra.

Il profilo assicurativo

La Legge 24 dicembre 1969, n. 990 tutela i diritti dei danneggiati in caso di incidenti stradali. La norma stabilisce che i danni causati da veicoli a motore debbano sempre essere coperti da un’assicurazione obbligatoria. Questo vale anche nel caso in cui il conducente non sia in regola con la normativa (nel caso, con la patente scaduta), poiché l’assicuratore è tenuto a risarcire i danni ai terzi coinvolti, indipendentemente dall’irregolarità del conducente. Tuttavia, l’assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato, per recuperare l’importo pagato.
Relativamente agli studenti danneggiati, questi non sono tutelati dall’INAIL poiché l’Ente esclude dalla copertura assicurativa l’itinere. In tali casi, la copertura assicurativa può essere garantita dall’Assicurazione integrativa scolastica, fermo restando il diritto di rivalsa dell’Assicuratore verso il responsabile o la sua compagnia assicurativa.

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Allarme vespe a scuola: scoperto un nido da 30.000 esemplari vicino Roma

Apprensione in una scuola elementare alle porte di Roma dopo la scoperta di un nido di 30 mila vespe nel muro dell’istituto. Lo riporta un articolo del sito de “il Messaggero”.

Il fatto

L’allarme è scattato quando un collaboratore scolastico ha notato un andirivieni di vespe da un foro di insufflazione termica aperto vicino al suolo.
L’uomo, sospettando la presenza di un nido di vespe, ha subito informato la direzione scolastica.
L’intervento tempestivo di un tecnico specializzato ha confermato la presenza, all’interno del muro, di migliaia di Vespe Germaniche che s’erano insediate ormai da tempo.
Le vespe avevano scelto la cavità del muro, ben isolata e riparata, come rifugio ideale per superare l’inverno. All’interno del materiale isolante, morbido e protetto, la colonia si era ampliata lentamente per settimane, senza attirare l’attenzione di nessuno nell’edificio.
Durante i lavori di rimozione, effettuati da un etologo specializzato, s’è scoperto che il nido aveva dimensioni notevoli. Il responsabile tecnico ha stimato che la colonia contava circa 30.000 esemplari, e dimensioni superiori a quelle di un pallone da calcio. All’interno del nido si trovavano migliaia di vespe adulte e numerose larve, a testimonianza di una colonia estremamente attiva e sviluppata.
L’intervento rapido ha scongiurato il pericolo di un possibile attacco collettivo con punture multiple che avrebbe potuto mettere a rischio il personale e gli alunni.
Sebbene generalmente poco aggressiva, questa specie può diventare estremamente pericolosa se disturbata. Rumori forti, vibrazioni o movimenti improvvisi vicino al nido potrebbero essere percepiti come minacce e provocare un attacco collettivo.
Le punture multiple risultano dolorose e rischiose anche per chi non è allergico; le potenti mandibole delle vespe possono lacerare persino i tessuti protettivi.

La responsabilità

È evidente che non esistono responsabilità specifiche legate alla presenza di nidi di imenotteri, in quanto la loro presenza è casuale e non prevedibile.
Gestire, invece, un’infestazione di vespe richiede il rispetto di specifici obblighi. In Italia, la tutela della sicurezza e della salubrità degli ambienti è regolata da norme precise, che attribuiscono la responsabilità al proprietario dell’immobile.
La mancata disinfestazione, se dovesse arrecare danno a terzi, può comportare responsabilità civili e, nei casi più gravi, anche conseguenze penali.
Anche negli edifici pubblici, gli Enti locali proprietari, a fronte delle segnalazioni, devono intervenire rapidamente con professionisti del settore e assicurando la massima sicurezza.
Una gestione chiara e tempestiva è essenziale, non solo per evitare problemi legali, ma anche per garantire elevati standard di qualità della comunità.

Il profilo assicurativo

Nel caso di punture di insetti, il costo delle cure per punture o morsi può variare da alcune decine di euro fino a importi molto onerosi.
Le migliori polizze scolastiche includono la copertura di tali eventi all’interno del massimale delle spese mediche, ma è opportuno controllare le esclusioni.
Alcune polizze coprono le punture, ma non le malattie conseguenti. Altre escludono totalmente questi eventi. Leggere attentamente le Condizioni Contrattuali permette di ottenere la copertura migliore disponibile.

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Collaboratrice scolastica muore dopo infortunio a scuola

Una collaboratrice scolastica muore dopo 4 giorni da un infortunio che l’ha vista vittima all’interno della scuola in cui lavorava. Lo riporta un articolo di cronaca del “il Secolo XIX”.

Il fatto

L’episodio è accaduto ad Alassio in Provincia di Savona, ma le dinamiche non sono ancora del tutto chiare.
Dalle prime ricostruzioni sembra che la collaboratrice fosse impegnata nei lavori di pulizia in uno dei bagni della scuola media, posti al piano terra dell’edificio. Nell’aprire una finestra ad anta basculante, l’infisso si sarebbe staccato dalle cerniere laterali, precipitando su un piede della donna. La malcapitata, anche a causa del dolore, avrebbe perso l’equilibro e cadendo in avanti avrebbe sbattuto il petto e la testa.
Ricoverata in ospedale le è stata diagnosticata la frattura di una costola e varie contusioni con una prognosi di 20 giorni. Tre giorni dopo, la collaboratrice scolastica è stata trova morta, nel letto di casa, dal marito.
Tra le ipotesi c’è quella che l’infortunio possa aver provocato una emorragia.

Le responsabilità

Alla luce delle informazioni in questo momento disponibili è azzardato anche solo ipotizzare delle responsabilità. Bisognerà, quindi, attendere i risultati dell’esame autoptico ordinato dalla Procura. Solo dopo sarà possibile capire con precisione se esista un nesso tra l’infortunio e la morte.
Alcuni aspetti destano comunque qualche preoccupazione. L’edificio in cui è accaduto il sinistro, recentemente era stato oggetto di ristrutturazione da parte dell’Amministrazione locale. Subito dopo l’incidente, il Sindaco si è recato sul luogo. Con lui erano presenti il responsabile dei lavori pubblici e quello dell’Ufficio scolastico con il Comandante della polizia locale. Insieme hanno effettuato un sopralluogo nel tentativo di ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi c’è, quindi, quella di un intervento mal eseguito, ma lo sgancio dalle guide di sicurezza non può escludere un atto doloso deliberato.
Al momento non si può nemmeno escludere che il decesso sia legato a una possibile valutazione errata delle reali condizioni dell’infortunata durante il ricovero.

Il profilo assicurativo

Qualora venisse provato un collegamento diretto tra l’infortunio e la successiva morte della lavoratrice, le assicurazioni saranno coinvolte in relazione alla responsabilità desunta.
In caso di decesso causato da un infortunio sul lavoro, anche se la morte non è immediata, l’INAIL riconoscerà una rendita ai superstiti versata mensilmente.
Tra i risarcimenti è previsto anche un contributo una tantum per le spese funerarie.
I familiari, inoltre, se viene accertata una colpa, potranno chiedere, attraverso un’azione legale, un ulteriore risarcimento civile al datore di lavoro o ai terzi responsabili.
Qualora, infatti, la responsabilità ricadesse sull’Ente proprietario, sarà l’Assicuratore di quest’ultimo ad indennizzare l’eventuale danno, salvo rivalersi sull’impresa che ha realizzato l’opera.
Un ultimo aspetto ipotizzabile è quello legato alla negligenza o ai disservizi nel sistema sanitario.
Potrebbero rientrare tra la negligenza medica le diagnosi errate, cure inappropriate, o la cattiva organizzazione dei servizi sanitari.
È, però, fondamentale, distinguere la malpractice dagli esiti clinici negativi inevitabili. Qualora non fosse rilevabile una condotta colposa, non sussiste il diritto al risarcimento.
Nel caso in cui la dipendente avesse aderito alla polizza integrativa stipulata dalla scuola e la morte fosse riconducibile all’infortunio sul lavoro, sarebbe garantito anche il risarcimento dell’Assicurazione integrativa.

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Cade sul marciapiede ma il Comune non paga: per il Tribunale è anche colpa del docente

Chiunque chiede un risarcimento deve provare la connessione diretta tra l’evento e il danno subito. È quanto ribadisce il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7592/2025 dello scorso 9 ottobre, nel merito di un infortunio che vede coinvolta una docente.

Il fatto

L’evento è accaduto a Milano nel marzo 2022, quando una docente, diretta a una riunione nell’Istituto scolastico, è caduta sul marciapiede vicino all’ingresso della scuola.
La docente ha subito, tra l’altro, la frattura dell’omero, lesione poi ridotta con un’operazione chirurgica, dopo il ricovero in ospedale.
A detta dell’insegnante, la caduta sarebbe stata causata da buche, sconnessioni e dislivelli, presenti sul marciapiede, il tutto aggravato dalla pioggia.
La docente ha ritenuto responsabile il Comune, in quanto proprietario della strada, chiedendo, quindi, il risarcimento dei danni subiti. L’Amministrazione comunale s’è opposta, negando il nesso causale e sostenendo una possibile negligenza della danneggiata.
In fase iniziale il giudice ha anche tentato una conciliazione, senza tuttavia successo, s’è quindi giunti alla discussione finale e alla lettura del dispositivo.

La sentenza

Secondo i giudici, le testimonianze presentate non hanno chiarito la precisa dinamica dei fatti e le fotografie prodotte non hanno dimostrato una reale pericolosità del luogo. Le irregolarità del marciapiede erano visibili e note da tempo, quindi non costituivano un’insidia. La docente, inoltre, conoscendo bene la zona, avrebbe potuto evitare l’incidente se avesse posto una maggiore attenzione.
Il giudice ha ritenuto, quindi, che l’infortunio non fosse imputabile al Comune, mancando una prova diretta del nesso causale. Neanche la successiva sistemazione del marciapiede è stata considerata segno di colpevolezza dell’amministrazione, rientrando nella normale ordinaria manutenzione.
La decisione riafferma un principio consolidato, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, il danneggiato deve provare il legame diretto tra l’evento e il danno. Senza tale prova, la responsabilità non può essere riconosciuta. Il Tribunale ha quindi respinto la richiesta di risarcimento, ritenendo che la caduta fosse causata da disattenzione e non da un pericolo occulto.
La docente è stata, quindi, giudicata parzialmente responsabile del sinistro e condannata a pagare metà delle spese processuali, pari a 7.000 euro.

Il profilo assicurativo

Gli infortuni in itinere sono tutelati dall’INAIL. L’INAIL, tuttavia, risarcisce esclusivamente il ramo Infortunio o malattia e, all’interno di questi, solo i casi di Morte o Invalidità Permanente ≥ 6° punto percentuale.
Le migliori formule assicurative integrative operanti in ambito scolastico ampliano la gamma di tutele.
Qualora la docente avesse quindi sottoscritto la polizza integrativa stipulata dalla scuola, l’Assicuratore provvederà a indennizzare l’Invalidità Permanente, indipendentemente dalla percentuale accertata. A quest’aspetto, si aggiungerebbe il risarcimento per tutte le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci, ticket, visite specialistiche e diaria da ricovero.
Alcune formule assicurative particolarmente performanti integrano la Tutela Legale.
La Tutela Legale nelle assicurazioni è una garanzia che copre il pagamento delle spese per avvocati e periti in caso di controversie civili o penali.
In questo modo l’assicurato potrà di difendere i propri diritti, in sede giudiziale o stragiudiziale senza sostenere direttamente i costi elevati del procedimento.

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Fuga di ammoniaca in un liceo: cinquanta persone intossicate

Allarme in un liceo statale di Pescara. Una sostanza sconosciuta si è sprigionata all’interno dell’edificio, facendo scattare il protocollo per le maxi emergenze. Lo riporta un articolo sul sito di “RAI News”.

Il fatto

L’allarme è scattato la mattina del 16 ottobre all’Istituto “Marconi” di Pescara, dopo che un forte odore si è sparso nei locali del liceo. Alcune persone hanno iniziato ad accusare malori dopo aver inalato la sostanza che s’è sprigionata nella struttura.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia.
L’Istituto è stato evacuato immediatamente per consentire i controlli e permettere al personale sanitario di prestare assistenza. Una cinquantina di persone avrebbero accusato difficoltà respiratorie, problemi e irritazioni alle vie aeree. La Asl di Pescara ha allestito, fuori dall’Istituto, un Posto medico avanzato con tre medici del 118, tre infermieri, venti soccorritori e cinque ambulanze. Contestualmente le autorità hanno attivato il protocollo per le maxi emergenze. I sanitari hanno ricoverato in ospedale una docente e quattro alunni in codice verde, che risultano comunque fuori pericolo. Gli altri intossicati, tra cui anche alcuni vigili del fuoco, hanno ricevuto le cure sul posto.
Secondo le prime ricostruzioni, nella struttura si sarebbe sprigionata un’emissione anomala di ammoniaca. La sostanza potrebbe essersi diffusa da un laboratorio dell’Istituto, oppure dall’impianto di climatizzazione. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione l’origine e la dinamica dell’incidente.

Le responsabilità

In questa fase è impossibile stabilire le eventuali responsabilità, possiamo, tuttavia, fare delle ipotesi.
Se la ragione della fuga della sostanza fosse un guasto all’impianto di climatizzazione, la responsabilità ricade sull’Ente proprietario dell’immobile e degli impianti, in esso contenuti. In questo caso, l’Ente proprietario dovrà appurare se la causa è dovuta ad un guasto accidentale, oppure alla mancata o carente manutenzione dell’impianto. Qualora la causa fosse la manutenzione il responsabile potrebbe essere il soggetto incaricato.
Se, invece, la sostanza irritante si fosse propagata da un laboratorio, la responsabilità ricadrebbe direttamente sull’Istituto. Anche in questo caso sarà necessario appurare con precisione la dinamica e stabilire se l’evento sia dipeso da incuria o da un fatto accidentale.
Un ultimo aspetto, che al momento non si può escludere, riguarda la possibilità che qualcuno abbia agito deliberatamente, compiendo quindi un atto doloso.
In quest’ultimo caso la responsabilità ricade esclusivamente sull’autore del gesto e potrebbe coinvolgere anche l’aspetto penale.

Il profilo assicurativo

Anche le assicurazioni saranno coinvolte in relazione alla responsabilità desunta.
Nel caso la responsabilità ricadesse sull’Ente proprietario, sarà l’Assicuratore di quest’ultimo ad indennizzare l’eventuale danno o, nel caso, potrebbe rivalersi sul manutentore.
Qualora, invece, responsabile del danno fosse l’Istituto scolastico, la polizza integrativa scolastica, nel ramo di Responsabilità Civile, risarcirebbe tutti i soggetti danneggiati.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico salvo, in caso di comportamento intenzionale, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.

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Alunno disabile precipita dal terrazzo della scuola: scatta l’inchiesta sulle responsabilità

Un alunno disabile di 7 anni, è precipitato dal terrazzo della scuola elementare che frequenta, nel quartiere Voltri, di Genova. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

L’alunno, affetto da alcune disabilità, era ospite del polo di Risorse Educative Speciali (RES), una struttura dedicata agli alunni con particolari bisogni pedagogici. È proprio dalla terrazzino, situato al secondo piano dell’edificio che l’alunno è caduto.
Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile di Genova, l’alunno è rimasto da solo per almeno 20 minuti e l’accesso al terrazzino avrebbe dovuto essere interdetto. Gli inquirenti hanno anche accertato che, prima di arrivare sul cornicione da cui è caduto, il bimbo ha salito una scala senza corrimano. Dopo l’ultimo gradino si è trovato davanti una portafinestra che potrebbe aver aperto lui stesso o aver trovato socchiusa. Una volta sul terrazzo ha scavalcato il parapetto ed è precipitato.
Immediatamente ricoverato in elisoccorso all’ospedale “Gaslini” di Genova, l’alunno versa tutt’ora in coma. I sanitari definiscono le sue condizioni stabili, ma gravissime.
Nei giorni successivi l’evento, il Pubblico Ministero incaricato ha ispezionato le aule, le scale e il terrazzo da cui l’alunno è caduto. Le indagini puntano a chiarire come l’alunno possa essere sfuggito al controllo di insegnanti e operatori socio-assistenziali. Nella sezione sono presenti tredici alunni con esigenze speciali, ognuno seguito da un proprio insegnante. Secondo la ricostruzione, l’insegnante dell’alunno era assente per malattia. Per questo motivo, il bambino sarebbe stato affidato a un altro docente e a un operatore.
Al momento non è stata ancora ricostruita la filiera di responsabilità e il fascicolo aperto in Procura risulta a carico d’ignoti.
Nel frattempo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto un’ispezione attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale tesa a verificare il rispetto delle procedure e della sicurezza.

Le possibili responsabilità

L’episodio, così come descritto, aprirebbe un complesso intreccio di responsabilità.
Sul piano penale, potrebbe ipotizzarsi una carenza di vigilanza da parte del personale scolastico. Le ipotesi di reato, in questo caso potrebbero essere: abbandono di minore (Art. 591 del C.P.) o lesioni colpose (Art. 590 del C.P.).
In parallelo è possibile ipotizzare anche una responsabilità del personale scolastico per colpa professionale qualora avessero omesso controlli o segnalazioni su pericoli noti.
Da ultimo è pensabile la responsabilità del Dirigente scolastico, responsabile della sicurezza dell’edificio e dell’organizzazione del personale.
Alla responsabilità penale si affianca anche quella civile.
Il Ministero dell’Istruzione potrebbe dover risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’infortunio ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. La responsabilità, in questa circostanza, si fonda sulla colpa dei dipendenti (insegnanti o operatori) nell’esercizio delle loro funzioni. Un ulteriore profilo di responsabilità è costituito dalle carenze strutturali o difetti di sicurezza degli ambienti scolastici (responsabilità da custodia ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile).
Il Ministero risarcirà quindi i danni, ma se fosse provato il dolo o la colpa grave, potrà rivalersi contro il personale responsabile.
Se venisse accertato un danno erariale, come una spesa pubblica per risarcimenti dovuti a negligenze, può intervenire anche la Corte dei Conti. I giudici potrebbero rilevare la responsabilità amministrativa e contabile del Dirigente scolastico, del responsabile della sicurezza o del personale tecnico.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini in corso diventa prematuro formulare qualsiasi ipotesi di risarcimento assicurativo. In linea assolutamente generale tuttavia è possibile affermare che l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. In caso di condanna penale inoltre l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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