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Infortunio in palestra

Non è automatica la responsabilità della scuola in caso di infortunio in palestra di un alunno durante l’ora di educazione fisica. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9983/2019.

Il fatto

La famiglia di uno studente, vittima di un infortunio in palestra durante una partita di pallamano, avevano chiesto il risarcimento dei danni patiti da loro figlio. La famiglia imputava la responsabilità diretta dell’Istituto.
I giudici avevano ritenuto che non vi fosse responsabilità della scuola. L’infortunio si era verificato per una ragionevole causa fortuita, legata alle normali modalità di gioco. Inoltre, l’infortunio era avvenuto durante la normale attività didattica della scuola, sotto la diretta vigilanza del docente.
L’istituto, quindi, aveva assolto pienamente l’obbligo di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, essendosi il sinistro verificato nell’ambito dell’attività scolastica regolarmente inserita nel piano educativo e con modalità tali da non potere essere impedito.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribadito i parametri della responsabilità delle scuole in caso di infortuni agli alunni impegnati durante l’ora di educazione fisica.
La Suprema Corte, ha confermato la conclusione dei giudici di merito.
Nel caso di infortunio subito da uno studente durante le ore di educazione fisica, per potersi ravvisare la responsabilità oggettiva della scuola, è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente. La scuola inoltre non deve aver predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
L’onere di provare dell’illecito commesso da altro studente spetta allo studente che ha subito l’infortunio, quale precondizione della richiesta. Spetta invece alla scuola provare di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto. La responsabilità, quindi, non sussiste quando le lesioni sono la conseguenza di un’azione che rientra nel normale rischio dell’azione medesima.

La causa fortuita

La Corte di Cassazione ha accertato l’assenza del fatto illecito altrui, in quanto il ragazzo si era infortunato mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo. È emerso, inoltre, che la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola e l’insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori sulle regole e i comportamenti da tenere durante la partita. L’infortunio non era stato causato da una azione scorretta, o comunque fallosa di altri giocatori, il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo all’attività predisposta e la partita si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell’insegnante, in attuazione dell’obbligo di vigilanza.
Essendo, quindi, l’infortunio in palestra, avvenuto in ragione di una causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano, la Suprema Corte ha, di fatto, escluso la responsabilità della scuola e rigettato il ricorso.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti infortunati in palestra, contattaci qui.

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Manleva in caso di infortunio

Una nostra studentessa s’è infortunata in itinere, nel rientro all’abitazione dopo le lezioni, riportando lo slogamento della caviglia. La famiglia ci ha inoltrato, via mail, il certificato medico di Pronto Soccorso con la dinamica del sinistro. Dopo qualche giorno la stessa famiglia ci ha chiamato telefonicamente. Alla luce del miglioramento del quadro clinico, ci ha chiesto di non procedere alla denuncia di sinistro con la Società assicuratrice. Siamo esonerati dalla denuncia chiedendo alla famiglia di formalizzare la sua richiesta? In caso contrario la scuola è tenuta ad effettuare comunque denuncia anche all’INAIL?

Tecnicamente, quanto proposto dalla famiglia è una dichiarazione di manleva.
La manleva, nota anche come liberatoria o esonero della responsabilità, è una garanzia personale atipica, ampiamente utilizzata, benché non disciplinata espressamente dalla legge.
Il termine manleva si riferisce ad una liberatoria, all’esonero o allo scarico della responsabilità con cui una parte (il danneggiato) assume su di sé gli effetti patrimoniali scaturenti dalla responsabilità di un altro soggetto (mallevato).

La manleva nella scuola

Nella scuola, l’istituto della manleva, è utilizzato spesso e per aspetti diversi. Pensiamo all’assunzione di responsabilità che alcune famiglie rilasciano in relazione all’uscita degli studenti da scuola nella scuola secondaria di primo grado. Altri esempi di manleva si riferiscono ai viaggi di istruzione o al servizio mensa.
È bene evidenziare tuttavia che, proprio perché si tratta di un contratto atipico, non normativamente disciplinato, l’Istituto scolastico potrebbe incorrere nell’abuso della manleva.
Nello svolgimento delle attività scolastiche, molto spesso, le famiglie, anche su richiesta della scuola, sottoscrivono dichiarazioni di esonero della responsabilità a favore dell’istituto scolastico.
Con questi documenti sollevano da ogni responsabilità la scuola nel caso di eventuali incidenti o infortuni subiti o danni cagionati a sé o a terzi, connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, compresi gli incidenti e gli infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti.

La manleva nei casi di infortunio è nulla

La manleva in caso di infortunio deve considerarsi nulla. Infatti, quando i genitori affidano il figlio alla scuola, quest’ultima è titolare dell’obbligo di vigilanza e protezione nei confronti del minore.
La manleva prevede la disponibilità giuridica del bene da parte del manlevante. Nel caso dei minori, l’incolumità fisica è un bene giuridicamente indisponibile ai sensi dell’Art. 5 del Codice Civile.
Nel caso specifico, con la trasmissione del Certificato medico, la famiglia sta formalmente denunciando alla scuola il verificarsi di un evento che rientra nella copertura assicurativa stipulata. La successiva richiesta della famiglia di manleva in caso di infortunio e conseguentemente di non effettuare denuncia alla Società assicuratrice, non può essere accolta. Infatti, analogamente a quanto previsto dall’Art. 1915 del Codice Civile, l’Istituto mallevato, il quale non faccia tutto il possibile per evitare o diminuire il danno (cd: obbligo di salvataggio), perde il diritto ad essere manlevato.

La denuncia all’assicurazione e all’INAIL

Effettuata la denuncia alla Società assicuratrice ed effettuata la formale comunicazione alla famiglia, spetterà a quest’ultima decidere, entro i termini di prescrizione, se e come farsi indennizzare l’eventuale danno.
Circa le denuncia all’INAIL, alla luce degli specifici ambiti di copertura relativi agli alunni, il sinistro non sembra rientrare nelle tutele previste dall’Ente.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla manleva negli Istituti scolastici, contattaci qui.

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Settimana bianca

Il nostro Istituto Superiore sta organizzando per gli alunni delle classi 4° e 5° una settimana bianca da tenersi nel prossimi mesi di gennaio e febbraio. In relazione all’aspetto assicurativo l’Agenzia di Viaggio ci comunica che dal prossimo gennaio la copertura assicurativa per la responsabilità civile danni o infortuni causati a terzi sarà obbligatoria. La polizza sottoscritta dall’Istituto già copre quest’aspetto?

La Settimana bianca è tra le attività scolastiche più diffuse su tutto il territorio nazionale ma anche tra quelle potenzialmente più rischiose.

L’obbligo di assicurazione

Il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza degli sport invernali, prevede che: “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione […] che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.
La norma s’ispira ai principi del Codice della Strada. Come nella circolazione stradale è previsto l’obbligo di assicurazione, allo stesso modo diventa obbligatoria la copertura assicurativa per lo sci alpino, con l’esclusione del fondo.
È prevista anche l’obbligatorietà del casco sulle piste e si applica il principio di presunzione di responsabilità nel concorso di colpa.
Il Decreto prevede, inoltre, l’obbligo, a carico del gestore degli impianti: “[…] di mettere a disposizione degli utenti […] una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
La mancanza della polizza è punita con una sanzione fino a 150,00 euro, oltre al ritiro dello skipass.

La Settimana bianca nella scuola

Nel corso della Settimane bianca organizzata dagli Istituti scolastici, più di una volta i partecipanti sono stati vittime di infortuni, anche gravi.
Per questo motivo le società top player presenti sul mercato, di norma ricomprendono nei singoli rami assicurativi, questo tipo di attività.
Resta inteso che, come per tutte le attività scolastiche, anche la settimana bianca, dev’essere deliberata dal Consiglio di Istituto e rientrare all’interno del PTOF.
Alla luce della nuova normativa più sopra richiamata, è bene verificare con precisione la presenza della garanzia nel contratto assicurativo stipulato.  L’acquisto di doppie coperture assicurative potrebbe essere considerato danno erariale.

La Settimana bianca durante la pandemia

Un ultimo aspetto relativo all’organizzazione della settimana bianca riguarda i recenti e continui adeguamenti in relazione alla situazione pandemica in atto.
Attualmente, lo stato d’emergenza nazionale, introdotto D.L. 23 luglio 2021, n. 105, è prorogabile al massimo fino al 31 gennaio 2022. Tuttavia, il Governo, alla luce della situazione contingente, potrebbe emanare ulteriori provvedimenti con le conseguenti restrizioni legate alle singole zone interessate.
A questo proposito vi segnaliamo il recente articolo sull’annullamento dei viaggi per infezione o quarantena.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa durante la settimana bianca, contattaci qui.

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Progetto Orti nelle Scuole

Il nostro Istituto comprensivo ha aderito al progetto “Orti nelle scuole”.  Alcuni nonni degli alunni collaborano, in qualità di volontari, per creare e curare un orto nel giardino della scuola.
In caso di infortunio i volontari sono assicurati? Se così non fosse, la segreteria dovrebbe comunicare i loro nominativi alla Società assicuratrice e pagare il premio?

Dal 2015 il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell’Istruzione hanno lanciato il progetto “Orti nelle scuole”.
Il progetto è rivolto agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia e delle elementari.
I primi progetti legati alla sensibilizzazione ed educazione sul tema della nutrizione e della corretta alimentazione, risalgono ai primi anni 2000, con l’introduzione dell’autonomia scolastica.

Le linee guida

Dallo scorso anno il Comune di Milano ha emanato le linee guida per la realizzazione degli orti didattici realizzati nelle scuole di proprietà comunale.
Questo tipo di iniziative è promosso comunque in moltissime realtà in tutto il territorio nazionale. 
Per la realizzazione dell’orto didattico, operatori specializzati offrono servizi specifici, in moltissime realtà.
Molte scuole coinvolgono volontari (nonni, genitori, personale in quiescenza, ecc.) che realizzano, con l’aiuto di Docenti e studenti, spazi verdi coltivati.
Il primo passaggio necessario, riguarda la formalizzazione del progetto, che deve passare attraverso le delibere del Collegio Docenti, del Consiglio d’Istituto e il successivo inserimento nel PTOF della scuola.
Sarà quindi necessario stilare un protocollo d’intesa coi soggetti che effettueranno l’attività. L’incarico, nel caso di volontari, dovrà prevedere: la gratuità, il dettaglio delle specifiche attività interessate, calendario, orari e la bassa incidenza di rischio.

Il profilo assicurativo

L’incremento di questo tipo di attività è testimoniato dalla richiesta di chiarimenti che ci pervengono in relazione all’assicurazione dei soggetti impegnati in questi progetti.
Le polizze stipulate dalle Società top player, operanti in ambito scolastico, prevedono una serie di assicurati a titolo gratuito (es.: Alunni esterni, Famigliari, ecc.).
È utile verificare se i volontari rientrano nell’elenco degli assicurati.
Nel caso non fossero ricompresi è opportuno contattare la Società assicuratrice o il broker specializzato per verificare la possibilità di assicurare i volontari, con quali modalità e quali costi.
Resta inteso che la polizza di Responsabilità Civile tutela tutti i soggetti regolarmente presenti nell’Istituto per i danni provocati colposamente da quest’ultimo. La copertura assicurativa infortunio resta un requisito fondamentale per tutti i soggetti che operano nella scuola, ancor più se impegnati in attività manuali, come il progetto “Orti nelle scuole”, dove il livello di rischio, per quanto contenuto, è sempre presente.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei progetti scolastici, contattaci qui.

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Attività extracurricolari

Il nostro Istituto sta valutando la possibilità di attivare alcune attività extracurricolari, senza la presenza di un docente della scuola, ma affidando l’attività e gli alunni ad un esperto esterno. Dal punto di vista assicurativo, gli alunni sono in copertura? Occorre fare delle specifiche sul contratto stipulato con l’esperto? In che modo è opportuno effettuare la comunicazione ai genitori?

Le attività extracurricolari, nascono con l’introduzione dell’autonomia scolastica sancita dall’Art. 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, modificato ed integrato dall’Art. 1 comma 6, dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola) che impegna i Collegi dei Docenti a progettare anche la parte relativa alle attività extracurricolari.

Le attività extracurricolari sono integrative all’offerta formativa

I progetti extracurricolari sono un’integrazione alla normale progettazione curricolare, tesi a potenziare l’offerta formativa, valorizzando particolari aree formative.
Gli Istituti scolastici, per questo tipo di attività, hanno la possibilità di affidarsi ad esperti esterni. La selezione dovrà essere pubblica e i soggetti scelti dovranno stipulare regolare contratto.
Il contratto, oltre ai dettagli specifici dell’attività, ai tempi e alle modalità di attuazione, dovrà prevedere i passaggi relativi alla vigilanza degli alunni e alle responsabilità dei soggetti esterni.

Non obbligatorietà, obbligo di comunicazione e adesione formale

La frequenza alle attività extracurricolari, proprio in virtù della loro natura implicita, non è obbligatoria.
Le attività extracurricolari si svolgono dopo la scuola o durante il week-end. Lo studente, o per lui la sua famiglia, possono scegliere liberamente se e quali frequentare, in base ai propri interessi o all’opportunità e alle esigenze.
A differenza di quelle curricolari, queste attività non erogano crediti scolastici, ma solo crediti formativi. Negli Istituti Superiori, potranno essere valutate dal consiglio di classe in fase di scrutinio finale.
Le attività extracurricolari, soprattutto per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, vanno sempre formalmente comunicate alle famiglie che, in tutta autonomia, potranno decidere se aderirvi o meno.
Nella comunicazione andrà inserito, oltre al dettaglio dell’attività, il calendario e gli eventuali costi, anche il passaggio relativo all’aspetto assicurativo, evidenziando sia l’eventuale copertura in caso di infortunio, che il soggetto civilmente responsabile della vigilanza.

L’assicurazione nelle attività extracurricolari

È opportuno evidenziare come le polizze assicurative scolastiche proposte delle maggiori Società assicurative specializzate, prevedono, di norma, la copertura degli alunni nel ramo infortuni.
Al contrario, la Responsabilità Civile, in caso di danno, ad esempio, per la mancata o inadeguata vigilanza, resterà a carico dell’esperto esterno che in quel momento stava gestendo l’attività.
Per questo motivo è sempre necessario specificare, all’interno del contratto stipulato con l’esperto esterno, questo passaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nelle attività extracurricolari, contattaci qui.

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Annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19

Un’Agenzia specializzata in vacanze studio, scambi ed esperienze di lavoro all’estero, ci ho proposto una polizza assicurativa che tutela i nostri alunni nei casi di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19. L’Agenzia ci assicura che, in caso di annullamento, il rimborso è previsto anche nei casi in cui il lockdown interessasse il Paese di destinazione. A vostro parere è il caso di sottoscrivere questa polizza oppure quella della scuola prevede già queste coperture?

La ripresa dei viaggi di istruzione, in periodo di pandemia, è certamente più complessa rispetto a quella degli anni passati. Abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione in un articolo dello scorso anno.
L’imprevedibilità dettata dall’evoluzione dei contagi nell’ultimo periodo, l’adozione del green-pass obbligatorio e le restrizioni che ogni Paese sta valutando in maniera autonoma per chi entra ed esce dai propri confini, potrebbero creare non poche difficoltà agli Istituti scolastici che stanno organizzando i viaggi di istruzione, soprattutto se fuori dai confini nazionali.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Molti operatori del settore turistico stanno proponendo polizze che prevedono coperture specifiche per il rischio Covid19, tuttavia, le polizze non sono tutte uguali. Vediamo quindi quali aspetti considerare.
La prima cosa da valutare è se la polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico già preveda garanzie specifiche legate al ramo assistenza. È bene infatti ricordare che l’eventuale duplicazione delle garanzie assicurative può configurare un possibile danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture.

Annullamento del viaggio e pandemia

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti nel caso di annullamento del viaggio. Molto spesso, infatti, questa garanzia è sottoscrivibile solo se stipulata entro un numero specifico di giorni dalla prenotazione. I termini possono variare molto, vanno delle 24 ore prima della partenza, per i casi più favorevoli, ma possono prevedere anche 30 giorni dalla partenza.
Fino all’inizio del 2020 il rischio pandemia era quasi sempre escluso dalle polizze. Occorrerà quindi controllare attentamente che nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus (Covid19, SARS-CoV2, ecc).

La quarantena

Un ulteriore aspetto è legato alla quarantena. Se l’assicurato, studente o accompagnatore non può partire o non può rientrare, perché sottoposto a quarantena, la polizza potrebbe non coprire questo aspetto specifico. Nella maggioranza delle polizze la positività al Covid19, rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Nel caso in cui, invece, l’assicurato sottoposto a quarantena non potesse rientrare nella data stabilita, potrebbe scattare l’esclusione della garanzia. La polizza potrebbe non pagare i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di acquisto di un nuovo biglietto per il rientro.

Patologie preesistenti

Un ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. In questo caso è sempre opportuno verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
È bene ricordare inoltre che la garanzia annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19, in questo caso la garanzia non opera.
In tutti i casi di dubbi o perplessità in relazione all’annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, la consulenza del broker assicurativo specializzato è particolarmente preziosa.

Il Decreto “Cura Italia”

Da ultimo evidenziamo che, ad oggi sul mercato non sono presenti garanzie che prevedono il rimborso in caso di lockdown successivo alla prenotazione. La Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 88bis, commi 8, 9, 10,12, prevede che è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata. Tuttavia, il D.L. pone come termine la fine dell’anno scolastico 2020/2021. Ne deriva che una nuova situazione pandemica che prevedesse lockdown diffusi o generalizzati come quelli dello scorso anno scolastico potrebbe non prevedere l’obbligo di rimborso da parte delle Agenzie di Viaggio.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

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Accesso ai bagni della scuola

Dopo la sentenza di Milano che ha visto condannare una delle due docenti e il collaboratore scolastico, in relazione a quanto accaduto allo studente rimasto vittima nell’Istituto Comprensivo di Milano, molti docenti esprimono forti preoccupazioni su come gestire l’accesso ai bagni a scuola e sulla mancata vigilanza, anche in relazione alla tutela della privacy degli alunni. La polizza assicurativa stipulata cosa prevede in questo senso?

Quanto accaduto nell’ottobre 2019 nella scuola primaria Pirelli di Milano è certamente un evento di eccezionale gravità. Le cui motivazioni, come riporta la sentenza, evidenziano un elevato livello di imprevidenza e inosservanza delle regole.
Senza entrare nel merito delle motivazioni, appare comunque chiaro che le imprudenze commesse sono molteplici e le responsabilità, anche penali, riguardano più di un soggetto.

L’importanza del contesto e delle dinamiche specifiche

È importante, tuttavia, evidenziare alcuni passaggi.
Innanzitutto, l’evento accaduto, per quanto grave e di forte impatto sull’immaginario collettivo, non può assumere valore universale.
Va infatti inserito in un contesto ben determinato.
Ogni evento infortunoso, infatti, ha dinamiche specifiche, proprie e peculiari, spesso irripetibili. Trarre, quindi, conclusioni generalizzate e assolute potrebbe indurre ad un errore di sopravvalutazione del rischio, analogo a quello dato dalla sottovalutazione.

L’assicurazione scolastica

In seconda istanza, per quanto concerne l’aspetto assicurativo, ai sensi dell’Art. 1882 del Codice Civile: “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore […] si obbliga a rivalere l’assicurato, […] del danno ad esso prodotto da un sinistro […]”.
Non è quindi compito della polizza indicare gli standard operativi, ma esclusivamente delimitare le eventuali aree di rischio ricomprese nel contratto.
Da ultimo è opportuno evidenziare come il risarcimento, di 1.500.000,00 euro, riconosciuto ai genitori dell’alunno dal MIUR, tramite l’assicurazione dell’Istituto, potrebbe far ripensare alla politica di tariffazione messa in atto, fino ad ora, dalle Società assicuratrici a tutela di questo genere di eventi.

Il protocollo operativo e il diritto dello studente

Nel merito della domanda, è impossibile predisporre un protocollo comune a tutti gli Istituti ma anche ai singoli plessi in virtù dei diversi livelli di istruzione.
La vigilanza non implica procedure assolute ma dev’essere sempre connaturata all’età e al grado di maturità dell’alunno. Un conto è vigilare su uno studente di un Istituto Superiore, un altro, su un alunno della Scuola dell’Infanzia.
L’accesso ai bagni a scuola rientra, naturalmente, tra i diritti dello studente, il compito del Docente sarà distinguere tra uso e abuso del diritto.
Circa la privacy nei bagni, fermo restando il contemperamento dei contrapposti interessi tra il diritto alla riservatezza del minore ed il dovere di vigilanza che fa capo al personale, questo potrebbe essere un falso problema. Certamente non può essere utilizzato come giustificazione alla mancata o insufficiente vigilanza: compito primario e fondamentale dell’Istituto è mettere in atto tutte le azioni finalizzate a prevenire il danno.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola, contattaci qui.

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Vigilanza sugli studenti all’uscita da scuola

In relazione alla vigilanza sugli studenti all’uscita da scuola, voglio chiedervi se esiste quest’obbligo anche dopo il termine delle lezioni. È capitato infatti che le famiglie di alunni minori, della scuola elementare, ritardino rispetto all’orario previsto per la riconsegna dell’alunno. In questi casi c’è la responsabilità della scuola e del docente? In caso di infortunio la polizza copre il danno? 

L’obbligo di vigilanza sugli studenti all’entrata e all’uscita della scuola è una norma contrattuale prevista ai sensi dell’Art.29 – Attività funzionali all’insegnamento, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
La mancata sorveglianza degli alunni durante l’uscita potrebbe quindi raffigurarsi come “culpa in vigilando”.

La vigilanza è sempre rapportata all’età e alla maturità dell’alunno

È bene precisare sempre che la vigilanza, soprattutto nelle fasi di ingresso e uscita degli alunni, dev’essere rapportata all’età e al grado di maturità degli stessi. Un conto è parlare di un minore della scuola elementare, un altro quello di uno studente di un istituto superiore. In linea assolutamente generale, infatti, si chiede ai docenti di accompagnare gli alunni all’uscita, vigilando precisamente sulla riconsegna del minore. Queste regole riguardano la scuola primaria e la secondaria di I grado, lasciando maggiore libertà negli Istituti superiori.
Il docente che, alla fine delle lezioni, non assiste gli studenti minorenni fino all’uscita, compie un atto non conforme alla normativa vigente. In caso di sinistro, potrebbe configurarsi nei suoi confronti la mancata vigilanza e conseguentemente, nella migliore delle ipotesi, una sanzione disciplinare.

Il protocollo operativo interno

Esistono scuole in cui la vigilanza sugli studenti all’uscita viene portata all’eccesso.
In alcune occasioni viene fatta richiesta ai docenti di permanere a scuola fino a che l’ultimo degli studenti sia stato prelevato dai genitori, in altri casi si chiede al docente di accompagnare gli studenti fino allo scuolabus.
Queste attenzioni più dettate dal buon senso che dalla scuola.
Tutte le azioni tese alla vigilanza sugli studenti all’uscita da scuola devono essere contenute in un protocollo operativo interno all’Istituto.
In tutti i casi il docente dovrà segnalare al Dirigente Scolastico, la mancata presenza del genitore dell’alunno, o di un suo incaricato, all’uscita.
Sarà quindi il Dirigente a decidere come operare nel caso specifico.

L’assicurazione scolastica

Sul versante strettamente assicurativo le polizze scolastiche, sono operanti per tutto il tempo in cui l’alunno è presente all’interno dell’edificio. Di norma, nei casi di infortunio in itinere, qualora ricompresi nelle garanzie.
Restano anche tutelati i danni da Responsabilità Civile ascrivibili all’Istituto per mancata vigilanza colposa, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi nei confronti del Docente per il danno da lui causato.

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L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione

L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione è un tema che ritorna alla ribalta con la ripresa delle normali attività scolastiche che, dopo la pausa imposta dalla pandemia, ha fatto riprendere anche le attività legate alle uscite didattiche.
Il viaggio d’istruzione costituisce un momento fondamentale nello sviluppo della personalità degli alunni, in quanto consente oltre allo specifico percorso di apprendimento anche un confronto con gli altri compagni e con il personale docente al di fuori dello stretto contesto istituzionale.

Il regolamento interno dei viaggi di istruzione

Diventa importante evidenziare fin da subito che, con l’introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 gli Istituti scolastici hanno acquisito autonomia didattico-organizzativa anche in relazione all’organizzazione e alla gestione dei viaggi di istruzione. Ne deriva che, come evidenzia la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012, tutta: “la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.
L’Istituto scolastico, quindi, è tenuto ad elaborare un proprio regolamento specifico in relazione ai viaggi di Istruzione. I regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.

L’obbligo di vigilanza durante il viaggio

La necessità di regolamentare i processi legati alle gite o ai viaggi di istruzione è particolarmente importante, poiché, al contrario delle normali attività scolastiche, durante il viaggio di istruzione lo studente è affidato alla vigilanza del docente accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Resta inteso che il livello di vigilanza va declinato con l’età e il grado di maturità raggiunto dagli studenti, tuttavia, la problematica non è connessa alla sola vigilanza degli studenti, ma anche alla scelta di adeguate strutture ospitanti e dei mezzi di trasporto. A questo proposito il MIUR, nel febbraio 2016, con la circolare n. 674, rende note le iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno, con cui ha elaborato un Vademecum.

L’importanza della prevenzione

Nel recente passato abbiamo assistito ad episodi di infortunio anche con conseguenze letali, che hanno coinvolto studenti in viaggio di istruzione. Dal 2010 si contano, tra studenti italiani in viaggio d’istruzione nel nostro Paese o all’estero, e stranieri in visita in Italia, dieci vittime.
In questa linea è anche la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: “[…] proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni; anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza”.

Il profilo assicurativo

Sotto il profilo strettamente assicurativo, di norma, le polizze scolastiche dovrebbero prevedere la copertura nello specifico ramo Assistenza oltre a quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze attualmente presenti sul mercato, evidenzia come molte polizze assicurative non abbiano sezioni specifiche legate ai viaggi di istruzione.

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Assistente di lingua straniera

Il nostro Istituto ha richiesto e ottenuto, per l’anno in corso, un Assistente di lingua straniera, per l’affiancamento dei docenti di lingua. Cosa dobbiamo fare per l’assistenza medica e la tutela assicurativa dell’Assistente?

Il progetto legato all’Assistente di lingua straniera nelle scuole nazionali, ormai in vigore da quasi venti anni. Il progetto è legato alla promozione e diffusione della lingua straniera del paese d’origine dell’assistente.

Le indicazioni ministeriali

Nel corso degli anni sono state introdotte modifiche e precisazioni da parte del MIUR in relazione all’impiego di questa figura nella scuola.
Il paese d’origine degli Assistenti di lingua straniera che possono essere impiegati nella scuola è unicamente quello con cui è stato stipulato un accordo bilaterale che ne prevede lo scambio. Attualmente i paesi interessati sono Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Spagna e, extra UE, il Regno Unito.
Tutti gli aggiornamenti relativi al progetto e al reclutamento degli Assistenti, sono reperibili sul sito del MIUR. La gestione operativa è invece demandata ai singoli Uffici Scolastici Regionali (USR).

L’operatività dell’Assistente di lingua straniera

Normalmente l’Assistente di lingua è un neolaureato, al di sotto dei 30 anni.
Il periodo di permanenza previsto varia tra i sei e gli otto mesi.
Compito dell’Assistente è di affiancare un docente di lingua straniera con un massimo di 12 ore settimanali.
Questo passaggio è particolarmente rilevante anche dal punto di vista della responsabilità diretta dell’Istituto. L’Assistente di lingua straniera, infatti, non è un dipendente, e la sua presenza durante l’attività didattica dev’essere sempre subordinata alla presenza del docente della scuola. La presenza di un Assistente madrelingua rappresenta, per gli studenti, un’occasione unica di apprendimento delle lingue straniere, ma questi ultimi devono rimanere sempre sotto la vigilanza diretta del personale dell’Istituto.

L’obbligo della copertura assicurativa

Le circolari ministeriali, chiariscono come gli Istituti debbano assicurare l’assistente di lingua straniera sia per gli infortuni che per l’eventuale malattia.
Le scuole, quindi, dovranno: “stipulare, a partire dal 1° ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre, una polizza assicurativa che offra all’assistente, per l’intero periodo di permanenza in Italia, un’adeguata copertura delle spese sanitarie per un costo orientativo dai 400,00 ai 1.000,00 euro a carico della scuola. In alternativa, la scuola potrà assicurare il rimborso, fino ad un massimo di 500,00 Euro, di un’assicurazione valida sul territorio italiano già in possesso dell’assistente”.

Le polizze assicurative scolastiche

Le migliori formule assicurative operanti sul mercato scolastico prevedono questo tipo di copertura nella specifica sezione di Assistenza. Tuttavia non tutte le polizze scolastiche ricomprendono quest’aspetto all’interno della copertura e quelle che lo fanno potrebbero prevedere garanzie diversificate. Alcune prevedono delle franchigie, altre operano a secondo rischio, ovvero a partire dal limite previsto dall’assicurazione che eventualmente l’assicurato avesse già stipulato. Infine, occorrerà tenere in considerazione le eventuali esclusioni applicate, alcune delle quali potrebbero risultare anche molto limitanti.

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