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Esperti esterni

Il nostro Istituto, con fondi PNRR, sta organizzando, nel pomeriggio in orario extrascolastico, alcune attività gestite da personale esterno alla scuola. La copertura assicurativa è operante anche per questi soggetti? In relazione alla vigilanza, è opportuno far firmare ai genitori una liberatoria o di affiancare un docente della scuola nel corso dell’attività?

Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Ministero dell’Istruzione ha previsto 6 riforme e 10 linee di investimento. Tutti i dettagli sono reperibili sull’apposita sezione del sito del ministero.
Gli investimenti si articolano tra percorsi di mentoring e orientamento, potenziamento delle competenze di base, coinvolgimento delle famiglie e percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari.

Le attività extracurricolari

L’offerta di attività formative scolastiche extracurricolari, tuttavia non è una particolare novità. Dal 2000 le scuole, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa.
L’integrazione dell’offerta formativa è previsti dalla normativa, in particolare dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, integrato dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), impegna i collegi dei docenti dei singoli Istituti a progettare anche le attività extracurricolari.
Le attività extracurricolari sono facoltative e possono prevedere un contributo economico. La famiglia dell’alunno dovrà quindi essere precisamente informata e rilasciare un’adeguata autorizzazione.
Per questo tipo di attività la scuola potrà avvalersi anche di esperti esterni selezionati e contrattualizzati attraverso uno specifico regolamento.

La vigilanza degli esperti esterni

Il contratto che la scuola deve stipulare con gli esperti esterni, oltre ai dettagli specifici dell’attività, dovrà prevedere i passaggi relativi alla vigilanza degli alunni.
Due sono le possibilità in questo senso. Nel primo caso l’esperto esterno affianca il docente nel corso dell’attività. In questo modo l’onere della vigilanza non ricade sull’esperto ma è garantita dal personale della scuola. Nel secondo caso l’esperto esterno gestisce l’attività in autonomia senza la presenza del docente. La scuola che prevedesse questa modalità dovrà informare la famiglia che l’attività non è gestita direttamente dall’Istituto e che l’onere della vigilanza è demandato all’esperto esterno.

Il profilo assicurativo

Le migliori soluzioni assicurative prevedono la tutela assicurativa degli esperti esterni anche nel ramo infortunio a fronte di regolare contratto o protocollo d’intesa. Tutte le polizze prevedono l’assicurazione nel caso il danno, riportato dall’esperto esterno, sia direttamente imputabile all’Istituto scolastico.
Le più diffuse polizze integrative operanti nelle scuole prevedono, di norma, la copertura degli alunni nel ramo infortunio. La Responsabilità Civile, nel caso l’attività sia gestita unicamente dall’esperto esterno, in caso di danno per la mancata o inadeguata vigilanza, resterà a carico di quest’ultimo.
Per questo motivo è sempre necessario specificare, sia all’interno del contratto stipulato con l’esperto esterno, che nell’informativa rilasciata alla famiglia dell’alunno, questo passaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nelle attività extracurricolari, contattaci qui.

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Attività extracurricolari

Il nostro Istituto sta valutando la possibilità di attivare alcune attività extracurricolari, senza la presenza di un docente della scuola, ma affidando l’attività e gli alunni ad un esperto esterno. Dal punto di vista assicurativo, gli alunni sono in copertura? Occorre fare delle specifiche sul contratto stipulato con l’esperto? In che modo è opportuno effettuare la comunicazione ai genitori?

Le attività extracurricolari, nascono con l’introduzione dell’autonomia scolastica sancita dall’Art. 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, modificato ed integrato dall’Art. 1 comma 6, dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola) che impegna i Collegi dei Docenti a progettare anche la parte relativa alle attività extracurricolari.

Le attività extracurricolari sono integrative all’offerta formativa

I progetti extracurricolari sono un’integrazione alla normale progettazione curricolare, tesi a potenziare l’offerta formativa, valorizzando particolari aree formative.
Gli Istituti scolastici, per questo tipo di attività, hanno la possibilità di affidarsi ad esperti esterni. La selezione dovrà essere pubblica e i soggetti scelti dovranno stipulare regolare contratto.
Il contratto, oltre ai dettagli specifici dell’attività, ai tempi e alle modalità di attuazione, dovrà prevedere i passaggi relativi alla vigilanza degli alunni e alle responsabilità dei soggetti esterni.

Non obbligatorietà, obbligo di comunicazione e adesione formale

La frequenza alle attività extracurricolari, proprio in virtù della loro natura implicita, non è obbligatoria.
Le attività extracurricolari si svolgono dopo la scuola o durante il week-end. Lo studente, o per lui la sua famiglia, possono scegliere liberamente se e quali frequentare, in base ai propri interessi o all’opportunità e alle esigenze.
A differenza di quelle curricolari, queste attività non erogano crediti scolastici, ma solo crediti formativi. Negli Istituti Superiori, potranno essere valutate dal consiglio di classe in fase di scrutinio finale.
Le attività extracurricolari, soprattutto per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, vanno sempre formalmente comunicate alle famiglie che, in tutta autonomia, potranno decidere se aderirvi o meno.
Nella comunicazione andrà inserito, oltre al dettaglio dell’attività, il calendario e gli eventuali costi, anche il passaggio relativo all’aspetto assicurativo, evidenziando sia l’eventuale copertura in caso di infortunio, che il soggetto civilmente responsabile della vigilanza.

L’assicurazione nelle attività extracurricolari

È opportuno evidenziare come le polizze assicurative scolastiche proposte delle maggiori Società assicurative specializzate, prevedono, di norma, la copertura degli alunni nel ramo infortuni.
Al contrario, la Responsabilità Civile, in caso di danno, ad esempio, per la mancata o inadeguata vigilanza, resterà a carico dell’esperto esterno che in quel momento stava gestendo l’attività.
Per questo motivo è sempre necessario specificare, all’interno del contratto stipulato con l’esperto esterno, questo passaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nelle attività extracurricolari, contattaci qui.