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Peculato

Nel caso di peculato, ovvero di appropriazione indebita di danaro pubblico da parte di un dipendente, l’assicurazione scolastica copre il danno?  

La cronaca, proprio nelle ultime settimane riporta come un assistente amministrativo, prima nel ruolo di Direttore S.G.A. facente funzione, e poi in quello di tesoriere avrebbe distratto dal Conto Corrente di una scuola, una consistente somma di danaro, per dirottarla sul proprio Conto Corrente privato. Nella scorsa primavera, la Guardia di finanza ha aperto un’indagine e per la donna, che nel frattempo è stata licenziata, è scattato il sequestro preventivo del Trattamento di fine rapporto, poiché il denaro sottratto all’Istituto non è stato trovato e alla stessa non risulta nessun bene intestato.

I danni normalmente esclusi dalle polizze assicurative

Tutti i reati dolosi, quindi anche quelli di carattere patrimoniale riconducibili al peculato (Art. 314 C.P.), sono esclusi dalle polizze assicurative.
Anche il danno gravemente colposo di carattere patrimoniale è escluso dalle polizze assicurative scolastiche ai sensi dell’art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 infatti, alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di stipulare polizze di Responsabilità Civile per la colpa grave dei propri dipendenti in relazione al danno patrimoniale e amministrativo contabile.

La polizza patrimoniale

In questo caso, quindi, una possibile soluzione potrebbe trovarsi nella Polizza di RC Patrimoniale e Ammnistrativa contabile stipulata personalmente dal Dirigente Scolastico.
Tuttavia, è bene evidenziare che nella maggioranza dei casi le polizze esistenti sul mercato escludono genericamente i casi derivanti o attribuibili a comportamenti dolosi.
Nel caso di peculato, come quello esame, potrebbe tuttavia connaturarsi la responsabilità colposa dell’Amministrazione scolastica per mancata vigilanza sull’attività amministrativa. Nel caso di cronaca, restano in corso gli accertamenti per segnalare alla Corte dei conti l’ipotizzato danno erariale.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa contabile per il Dirigente e il Direttore S.G.A., contattaci qui.

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Arresto cardiaco a scuola

La recente cronaca riporta come, in una scuola del napoletano, un alunno della scuola dell’infanzia, vittima di un arresto cardiaco a scuola, è stato salvato dalle proprie docenti.
Lo scorso mese di novembre un caso analogo ha colpito un alunno di un istituto superiore pugliese durante l’ora di educazione fisica.
Questo tipo di eventi, fortunatamente, limitati nel numero e nella frequenza, non devono essere sottovalutati, anche perché alcune volte portano ad esiti nefasti.
Nell’ottobre del 2018 una studentessa mantovana è rimasta vittima di un arresto cardiaco, anche in questo caso, durante l’ora di scienze motorie.
In relazione alle procedure per la gestione del caso morte nella scuola, vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo.

Il Preposto

Focalizziamo, invece, l’attenzione sulle possibili responsabilità dell’Istituto in questi casi.
Nella scuola, in osservanza al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono individuate almeno due figure legate strettamente ai processi di sicurezza: il Preposto (responsabile alla sicurezza del plesso) e l’Addetto al primo soccorso.
Le competenze specifiche in capo al Preposto o Responsabile di Plesso, ove esistente, sono la verifica che l’attività didattica sia svolta conformemente al regolamento della scuola, ma, soprattutto, la vigilanza sul corretto svolgimento delle varie attività didattiche. Queste dovranno svolgersi in conformità a quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola.

L’Addetto al Primo Soccorso

All’attività del Preposto si affianca quella dell’Addetto al primo soccorso. Questa figura non deve necessariamente avere competenze di carattere medico o infermieristico, ma dev’essere dotato della capacità nell’intervento pratico e organizzativo in caso di infortunio.
Per entrambe queste figure, la formazione dovrebbe essere costante, parallelamente al confronto con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
La formazione di base in materia di primo soccorso (12 ore) e l’aggiornamento relativo, sono obbligatori per lo svolgimento dell’incarico di addetto al primo soccorso. Il Dirigente Scolastico, pertanto, è tenuto a verificarne il possesso e l’aggiornamento.

I defibrillatori nella scuola

In relazione all’arresto cardiaco a scuola è bene evidenziare come la presenza dei defibrillatori (DAE) nelle scuole non sia ancora un obbligo. Tuttavia il MIUR, con la nota n. 7144 del 25 marzo 2021, ha dato via libera all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie per il loro acquisito.
Il defibrillatore è lo strumento fondamentale per consentire un pronto intervento, qualora si verifichino casi di arresto cardiaco a scuola. Quest’aspetto diventa particolarmente importante nell’esercizio dell’attività motoria.
I DAE devono essere comunque mantenuti in condizioni di perfetta operatività. La batteria che deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento e le piastre adesive che devono essere sostituite alla scadenza.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Scudo legale per i Dirigenti Scolastici

Una novità molto attesa in ambito scolastico è l’inserimento, nel D. L. 21 ottobre 2021, n. 146 dello scudo legale per i Dirigenti Scolastici. Il provvedimento tende ad arginare la responsabilità dei presidi per gli incidenti negli istituti scolastici, limitandola, a fronte di precise condizioni.
Fino ad oggi, infatti, i Dirigenti Scolastici sono spesso chiamati in causa, in caso di infortunio, con la presupposizione di non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza nei locali scolastici.

Cosa prevede lo scudo legale?

Sulla base del nuovo decreto legge, che modifica il D.L. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, i Dirigenti Scolastici sono esentati dalla Responsabilità Civile, Amministrativa e Penale, a patto che abbiano chiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Resta inteso che, i Dirigenti Scolastici, sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure di carattere gestionale di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi della nuova disposizione normativa, i Dirigenti Scolastici potranno interdire l’uso di aule e spazi o anche dell’intero edificio, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato.  In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.

La responsabilità delle sicurezza nella scuola

È bene ricordare, infatti, che, in relazione alla sicurezza negli istituti scolastici, accanto alle responsabilità diretta dei Dirigenti Scolastici, equiparati ai datori di lavoro, esiste quella dei sindaci e dei presidenti di provincia in qualità di rappresentanti dell’ente proprietario. Per questo motivo, entrambi i soggetti sono spesso chiamati a rispondere del loro operato, anche penalmente.
Nel corso degli anni, i casi di sinistro addebitabili a scarsa sicurezza dei locali sono stati svariati, alcuni anche molto gravi. Basti ricordare il crollo del controsoffitto del Liceo Scientifico Darwin a Rivoli che portò alla morte uno studente.
Ma anche eventi fortunatamente meno gravi sono riportati dalla cronaca.
A Crema un alunno, nell’ottobre del 2020, si schiacciò due dita della mano nella porta antincendio generando un contenzioso.

La polizza di Tutela Legale

L’introduzione dello scudo legale per i Dirigenti Scolastici è indiscutibilmente una tutela importante. Dal punto vista assicurativo, infatti, l’assicurazione RC non copre la responsabilità penale, e nemmeno le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
In questi casi, tuttavia, la stipula di una polizza di tutela legale rimane lo strumento più efficace al fine del pagamento delle eventuali spese legali e peritali che potrebbero intervenire a seguito dell’azione legale.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Tutela Legale nella scuola, contattaci qui.

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Tutti i nostri clienti sono un po’ speciali…

È inutile nasconderselo, nell’ultimo periodo, siamo entrati in una nuova era.

Chi avrebbe immaginato, anche solo due anni fa, che la nostra vita
e i nostri rapporti interpersonali sarebbero stati messi così duramente alla prova e cambiati in modo così radicale.

È cambiata la nostra dinamica sociale e relazionale.
Anche la scuola è cambiata, non tanto nei suoi obiettivi ma nel modo di raggiungerli.
Siamo cambiati tutti ed è cambiato anche il nostro modo di lavorare.

Tutti i nostri clienti sono un po’ speciali perché, nonostante questi momenti, hanno trovato la forza e il dinamismo di adattarsi alle nuove sfide.

Questo sarà il secondo Natale che la prudenza che costringerà a modificare le usanze a cui ci eravamo abituati. Un Natale più intimo, più interiore in cui riscoprire il reale valore delle cose che ci circondano, perché Natale non è un periodo o una stagione, ma uno stato della mente.

È una vera fortuna per il nostro team, poter lavorare con clienti professionali e disponibili come voi.

È con questo pensiero che vogliamo fare a tutti voi i nostri migliori auguri
per le imminenti festività che siano per tutti un momento
di meritato riposo, rigenerazione e speranza.

Buon Natale con tutto il nostro cuore!

Arrivederci a gennaio.

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Infortunio in palestra

Non è automatica la responsabilità della scuola in caso di infortunio in palestra di un alunno durante l’ora di educazione fisica. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9983/2019.

Il fatto

La famiglia di uno studente, vittima di un infortunio in palestra durante una partita di pallamano, avevano chiesto il risarcimento dei danni patiti da loro figlio. La famiglia imputava la responsabilità diretta dell’Istituto.
I giudici avevano ritenuto che non vi fosse responsabilità della scuola. L’infortunio si era verificato per una ragionevole causa fortuita, legata alle normali modalità di gioco. Inoltre, l’infortunio era avvenuto durante la normale attività didattica della scuola, sotto la diretta vigilanza del docente.
L’istituto, quindi, aveva assolto pienamente l’obbligo di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, essendosi il sinistro verificato nell’ambito dell’attività scolastica regolarmente inserita nel piano educativo e con modalità tali da non potere essere impedito.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribadito i parametri della responsabilità delle scuole in caso di infortuni agli alunni impegnati durante l’ora di educazione fisica.
La Suprema Corte, ha confermato la conclusione dei giudici di merito.
Nel caso di infortunio subito da uno studente durante le ore di educazione fisica, per potersi ravvisare la responsabilità oggettiva della scuola, è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente. La scuola inoltre non deve aver predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
L’onere di provare dell’illecito commesso da altro studente spetta allo studente che ha subito l’infortunio, quale precondizione della richiesta. Spetta invece alla scuola provare di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto. La responsabilità, quindi, non sussiste quando le lesioni sono la conseguenza di un’azione che rientra nel normale rischio dell’azione medesima.

La causa fortuita

La Corte di Cassazione ha accertato l’assenza del fatto illecito altrui, in quanto il ragazzo si era infortunato mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo. È emerso, inoltre, che la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola e l’insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori sulle regole e i comportamenti da tenere durante la partita. L’infortunio non era stato causato da una azione scorretta, o comunque fallosa di altri giocatori, il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo all’attività predisposta e la partita si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell’insegnante, in attuazione dell’obbligo di vigilanza.
Essendo, quindi, l’infortunio in palestra, avvenuto in ragione di una causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano, la Suprema Corte ha, di fatto, escluso la responsabilità della scuola e rigettato il ricorso.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti infortunati in palestra, contattaci qui.

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Manleva in caso di infortunio

Una nostra studentessa s’è infortunata in itinere, nel rientro all’abitazione dopo le lezioni, riportando lo slogamento della caviglia. La famiglia ci ha inoltrato, via mail, il certificato medico di Pronto Soccorso con la dinamica del sinistro. Dopo qualche giorno la stessa famiglia ci ha chiamato telefonicamente. Alla luce del miglioramento del quadro clinico, ci ha chiesto di non procedere alla denuncia di sinistro con la Società assicuratrice. Siamo esonerati dalla denuncia chiedendo alla famiglia di formalizzare la sua richiesta? In caso contrario la scuola è tenuta ad effettuare comunque denuncia anche all’INAIL?

Tecnicamente, quanto proposto dalla famiglia è una dichiarazione di manleva.
La manleva, nota anche come liberatoria o esonero della responsabilità, è una garanzia personale atipica, ampiamente utilizzata, benché non disciplinata espressamente dalla legge.
Il termine manleva si riferisce ad una liberatoria, all’esonero o allo scarico della responsabilità con cui una parte (il danneggiato) assume su di sé gli effetti patrimoniali scaturenti dalla responsabilità di un altro soggetto (mallevato).

La manleva nella scuola

Nella scuola, l’istituto della manleva, è utilizzato spesso e per aspetti diversi. Pensiamo all’assunzione di responsabilità che alcune famiglie rilasciano in relazione all’uscita degli studenti da scuola nella scuola secondaria di primo grado. Altri esempi di manleva si riferiscono ai viaggi di istruzione o al servizio mensa.
È bene evidenziare tuttavia che, proprio perché si tratta di un contratto atipico, non normativamente disciplinato, l’Istituto scolastico potrebbe incorrere nell’abuso della manleva.
Nello svolgimento delle attività scolastiche, molto spesso, le famiglie, anche su richiesta della scuola, sottoscrivono dichiarazioni di esonero della responsabilità a favore dell’istituto scolastico.
Con questi documenti sollevano da ogni responsabilità la scuola nel caso di eventuali incidenti o infortuni subiti o danni cagionati a sé o a terzi, connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, compresi gli incidenti e gli infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti.

La manleva nei casi di infortunio è nulla

La manleva in caso di infortunio deve considerarsi nulla. Infatti, quando i genitori affidano il figlio alla scuola, quest’ultima è titolare dell’obbligo di vigilanza e protezione nei confronti del minore.
La manleva prevede la disponibilità giuridica del bene da parte del manlevante. Nel caso dei minori, l’incolumità fisica è un bene giuridicamente indisponibile ai sensi dell’Art. 5 del Codice Civile.
Nel caso specifico, con la trasmissione del Certificato medico, la famiglia sta formalmente denunciando alla scuola il verificarsi di un evento che rientra nella copertura assicurativa stipulata. La successiva richiesta della famiglia di manleva in caso di infortunio e conseguentemente di non effettuare denuncia alla Società assicuratrice, non può essere accolta. Infatti, analogamente a quanto previsto dall’Art. 1915 del Codice Civile, l’Istituto mallevato, il quale non faccia tutto il possibile per evitare o diminuire il danno (cd: obbligo di salvataggio), perde il diritto ad essere manlevato.

La denuncia all’assicurazione e all’INAIL

Effettuata la denuncia alla Società assicuratrice ed effettuata la formale comunicazione alla famiglia, spetterà a quest’ultima decidere, entro i termini di prescrizione, se e come farsi indennizzare l’eventuale danno.
Circa le denuncia all’INAIL, alla luce degli specifici ambiti di copertura relativi agli alunni, il sinistro non sembra rientrare nelle tutele previste dall’Ente.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla manleva negli Istituti scolastici, contattaci qui.

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Settimana bianca

Il nostro Istituto Superiore sta organizzando per gli alunni delle classi 4° e 5° una settimana bianca da tenersi nel prossimi mesi di gennaio e febbraio. In relazione all’aspetto assicurativo l’Agenzia di Viaggio ci comunica che dal prossimo gennaio la copertura assicurativa per la responsabilità civile danni o infortuni causati a terzi sarà obbligatoria. La polizza sottoscritta dall’Istituto già copre quest’aspetto?

La Settimana bianca è tra le attività scolastiche più diffuse su tutto il territorio nazionale ma anche tra quelle potenzialmente più rischiose.

L’obbligo di assicurazione

Il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza degli sport invernali, prevede che: “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione […] che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.
La norma s’ispira ai principi del Codice della Strada. Come nella circolazione stradale è previsto l’obbligo di assicurazione, allo stesso modo diventa obbligatoria la copertura assicurativa per lo sci alpino, con l’esclusione del fondo.
È prevista anche l’obbligatorietà del casco sulle piste e si applica il principio di presunzione di responsabilità nel concorso di colpa.
Il Decreto prevede, inoltre, l’obbligo, a carico del gestore degli impianti: “[…] di mettere a disposizione degli utenti […] una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
La mancanza della polizza è punita con una sanzione fino a 150,00 euro, oltre al ritiro dello skipass.

La Settimana bianca nella scuola

Nel corso della Settimane bianca organizzata dagli Istituti scolastici, più di una volta i partecipanti sono stati vittime di infortuni, anche gravi.
Per questo motivo le società top player presenti sul mercato, di norma ricomprendono nei singoli rami assicurativi, questo tipo di attività.
Resta inteso che, come per tutte le attività scolastiche, anche la settimana bianca, dev’essere deliberata dal Consiglio di Istituto e rientrare all’interno del PTOF.
Alla luce della nuova normativa più sopra richiamata, è bene verificare con precisione la presenza della garanzia nel contratto assicurativo stipulato.  L’acquisto di doppie coperture assicurative potrebbe essere considerato danno erariale.

La Settimana bianca durante la pandemia

Un ultimo aspetto relativo all’organizzazione della settimana bianca riguarda i recenti e continui adeguamenti in relazione alla situazione pandemica in atto.
Attualmente, lo stato d’emergenza nazionale, introdotto D.L. 23 luglio 2021, n. 105, è prorogabile al massimo fino al 31 gennaio 2022. Tuttavia, il Governo, alla luce della situazione contingente, potrebbe emanare ulteriori provvedimenti con le conseguenti restrizioni legate alle singole zone interessate.
A questo proposito vi segnaliamo il recente articolo sull’annullamento dei viaggi per infezione o quarantena.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa durante la settimana bianca, contattaci qui.

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Progetto Orti nelle Scuole

Il nostro Istituto comprensivo ha aderito al progetto “Orti nelle scuole”.  Alcuni nonni degli alunni collaborano, in qualità di volontari, per creare e curare un orto nel giardino della scuola.
In caso di infortunio i volontari sono assicurati? Se così non fosse, la segreteria dovrebbe comunicare i loro nominativi alla Società assicuratrice e pagare il premio?

Dal 2015 il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell’Istruzione hanno lanciato il progetto “Orti nelle scuole”.
Il progetto è rivolto agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia e delle elementari.
I primi progetti legati alla sensibilizzazione ed educazione sul tema della nutrizione e della corretta alimentazione, risalgono ai primi anni 2000, con l’introduzione dell’autonomia scolastica.

Le linee guida

Dallo scorso anno il Comune di Milano ha emanato le linee guida per la realizzazione degli orti didattici realizzati nelle scuole di proprietà comunale.
Questo tipo di iniziative è promosso comunque in moltissime realtà in tutto il territorio nazionale. 
Per la realizzazione dell’orto didattico, operatori specializzati offrono servizi specifici, in moltissime realtà.
Molte scuole coinvolgono volontari (nonni, genitori, personale in quiescenza, ecc.) che realizzano, con l’aiuto di Docenti e studenti, spazi verdi coltivati.
Il primo passaggio necessario, riguarda la formalizzazione del progetto, che deve passare attraverso le delibere del Collegio Docenti, del Consiglio d’Istituto e il successivo inserimento nel PTOF della scuola.
Sarà quindi necessario stilare un protocollo d’intesa coi soggetti che effettueranno l’attività. L’incarico, nel caso di volontari, dovrà prevedere: la gratuità, il dettaglio delle specifiche attività interessate, calendario, orari e la bassa incidenza di rischio.

Il profilo assicurativo

L’incremento di questo tipo di attività è testimoniato dalla richiesta di chiarimenti che ci pervengono in relazione all’assicurazione dei soggetti impegnati in questi progetti.
Le polizze stipulate dalle Società top player, operanti in ambito scolastico, prevedono una serie di assicurati a titolo gratuito (es.: Alunni esterni, Famigliari, ecc.).
È utile verificare se i volontari rientrano nell’elenco degli assicurati.
Nel caso non fossero ricompresi è opportuno contattare la Società assicuratrice o il broker specializzato per verificare la possibilità di assicurare i volontari, con quali modalità e quali costi.
Resta inteso che la polizza di Responsabilità Civile tutela tutti i soggetti regolarmente presenti nell’Istituto per i danni provocati colposamente da quest’ultimo. La copertura assicurativa infortunio resta un requisito fondamentale per tutti i soggetti che operano nella scuola, ancor più se impegnati in attività manuali, come il progetto “Orti nelle scuole”, dove il livello di rischio, per quanto contenuto, è sempre presente.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei progetti scolastici, contattaci qui.

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Festa di Natale

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto comprensivo hanno organizzato la festa di Natale nei locali dell’Istituto con un piccolo spettacolo teatrale allestito dalle Docenti. L’incontro è aperto alle famiglie degli alunni. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre i genitori che partecipano a quest’attività?

La festa di Natale, soprattutto per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, da sempre, assume un significato particolare. L’attività, già di per sé abbastanza delicata sotto il profilo della sicurezza, quest’anno richiede una particolare attenzione in relazione alle dinamiche legate alla pandemia e alle restrizioni che potrebbero crearsi nei prossimi giorni.

La delibera del Consiglio di istituto

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti, le attività extrascolastiche, come quella in oggetto, sono deliberate dal Consiglio di Istituto.
Le attività extrascolastiche devono essere ricomprese all’interno del PTOF o quantomeno, in via provvisoria, formalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Effettuato questo primo passaggio formale non sussistono problemi legati alla copertura assicurativa dei soggetti partecipanti all’attività.

La copertura assicurativa

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività, messe in atto dalla scuola.
Un aspetto di assoluta importanza, che non deve mai essere dimenticato, è la responsabilità del soggetto che organizza l’evento.
L’Istituto è assicurato per tutti gli eventi che vedano coinvolta la Responsabilità Civile diretta, ovvero per i danni che dovesse causare colposamente.
Per quanto riguarda l’infortunio, saranno in copertura invece solo i soggetti regolarmente assicurati.
Come precisato nella domanda, all’attività, oltre al personale scolastico e agli alunni, saranno presenti anche i genitori di questi ultimi.
I genitori, quindi, saranno in copertura assicurativa esclusivamente per gli eventuali danni riconducibili alla responsabilità diretta dell’Istituto.

Comunicazione formale alle famiglie e vigilanza

A maggior tutela della scuola è auspicabile che l’Istituto comunichi l’attività con una formale circolare.
La comunicazione, emessa con congruo anticipo, dovrà contenere i riferimenti spazio-temporali relativi all’evento (date, ore, luoghi e programma delle manifestazioni).
La circolare dovrà evidenziare come la festa di Natale, sia un’attività extracurricolare. Per questo motivo la partecipazione dell’alunno è opzionale e facoltativa.
Una particolare attenzione dovrà essere riservata alla responsabilità relativa alla vigilanza. All’interno della circolare potrà essere precisato che quest’ultima è demandata alle famiglie che decidono di aderirvi.
Resta comunque inteso che qualora ci fossero minori non accompagnati e l’Istituto decidesse di accollarsene l’onere, dovrà mettere in atto tutti i protocolli specifici legati alla vigilanza di questi soggetti.

Pandemia

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alle restrizioni legate alla pandemia in corso. La situazione sanitaria è in costante evoluzione, motivo per cui, ad oggi, non esistono indicazioni generali e certe applicate su tutto il territorio nazionale.
L’accesso con il greenpass, l’utilizzo dei sistemi di protezione personale e le regole di distanziamento potrebbero subire delle variazioni in relazione al contesto specifico. Anche per quest’aspetto è bene fare riferimento alle autorità competenti in prossimità dell’evento.
È bene evidenziare che, anche in questo caso, la responsabilità diretta, anche penale, dell’applicazione delle misure di prevenzione ricade direttamente sull’Istituto, in qualità di organizzatore della manifestazione.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa durante le attività scolastiche, contattaci qui.

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Attività extracurricolari

Il nostro Istituto sta valutando la possibilità di attivare alcune attività extracurricolari, senza la presenza di un docente della scuola, ma affidando l’attività e gli alunni ad un esperto esterno. Dal punto di vista assicurativo, gli alunni sono in copertura? Occorre fare delle specifiche sul contratto stipulato con l’esperto? In che modo è opportuno effettuare la comunicazione ai genitori?

Le attività extracurricolari, nascono con l’introduzione dell’autonomia scolastica sancita dall’Art. 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, modificato ed integrato dall’Art. 1 comma 6, dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola) che impegna i Collegi dei Docenti a progettare anche la parte relativa alle attività extracurricolari.

Le attività extracurricolari sono integrative all’offerta formativa

I progetti extracurricolari sono un’integrazione alla normale progettazione curricolare, tesi a potenziare l’offerta formativa, valorizzando particolari aree formative.
Gli Istituti scolastici, per questo tipo di attività, hanno la possibilità di affidarsi ad esperti esterni. La selezione dovrà essere pubblica e i soggetti scelti dovranno stipulare regolare contratto.
Il contratto, oltre ai dettagli specifici dell’attività, ai tempi e alle modalità di attuazione, dovrà prevedere i passaggi relativi alla vigilanza degli alunni e alle responsabilità dei soggetti esterni.

Non obbligatorietà, obbligo di comunicazione e adesione formale

La frequenza alle attività extracurricolari, proprio in virtù della loro natura implicita, non è obbligatoria.
Le attività extracurricolari si svolgono dopo la scuola o durante il week-end. Lo studente, o per lui la sua famiglia, possono scegliere liberamente se e quali frequentare, in base ai propri interessi o all’opportunità e alle esigenze.
A differenza di quelle curricolari, queste attività non erogano crediti scolastici, ma solo crediti formativi. Negli Istituti Superiori, potranno essere valutate dal consiglio di classe in fase di scrutinio finale.
Le attività extracurricolari, soprattutto per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, vanno sempre formalmente comunicate alle famiglie che, in tutta autonomia, potranno decidere se aderirvi o meno.
Nella comunicazione andrà inserito, oltre al dettaglio dell’attività, il calendario e gli eventuali costi, anche il passaggio relativo all’aspetto assicurativo, evidenziando sia l’eventuale copertura in caso di infortunio, che il soggetto civilmente responsabile della vigilanza.

L’assicurazione nelle attività extracurricolari

È opportuno evidenziare come le polizze assicurative scolastiche proposte delle maggiori Società assicurative specializzate, prevedono, di norma, la copertura degli alunni nel ramo infortuni.
Al contrario, la Responsabilità Civile, in caso di danno, ad esempio, per la mancata o inadeguata vigilanza, resterà a carico dell’esperto esterno che in quel momento stava gestendo l’attività.
Per questo motivo è sempre necessario specificare, all’interno del contratto stipulato con l’esperto esterno, questo passaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nelle attività extracurricolari, contattaci qui.