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Perché la scuola dovrebbe avvalersi del Broker assicurativo?

Il rapporto tra Broker e Pubblica Amministrazione scolastica, ormai dovrebbe essere definitivamente avvalorato in termini di liceità e opportunità dalla normativa vigente.
Un ulteriore elemento di riflessione è che la quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni nazionali, si avvale, ormai da decenni, della figura di un consulente assicurativo.
Perché allora, un numero ancora limitato di scuole ricorre alla consulenza del broker assicurativo?

La sottovalutazione del rischio

Il presupposto secondo il quale esistano differenze tra la grande Pubblica Amministrazione (Regioni, Province, Comuni, ASL, Società partecipate, ecc.) e la Scuola è un errore di sottovalutazione ancor prima che pratico.
Le Pubbliche amministrazioni scolastiche, come tutte le altre amministrazioni pubbliche, si trovano a gestire situazioni di rischio complesso e potenzialmente elevato.
L’unica differenza è rappresentata dall’ammontare dei premi posti a base d’asta nella procedura selettiva.
Il valore dei premi nella quasi totalità delle Amministrazioni Pubbliche si attesta normalmente su importi spesso di gran lunga superiori alla soglia comunitaria (139.000,00 euro).
Nelle Istituzioni scolastiche, invece, difficilmente il costo dei contratti assicurativi, supera la soglia attualmente prevista dal Codice dei Contratti Pubblici per gli Affidamenti Diretti.

La quotazione dei rischi

Un ulteriore elemento differenziante, è il sistema messo in atto relativo alla quotazione dei rischi.
Di norma, nella PA, la quotazione, avviene attraverso la misurabilità del rischio, ovvero mediante estrapolazione di volumi e di sinistrosità pregressa specifica. In questo modo, meritocraticamente, le Amministrazioni più virtuose ottengono anche quotazioni più vantaggiose.
A differenza della scuola, nelle Pubbliche Amministrazioni infatti non è prevista una tariffazione standardizzata. Amministrazioni con caratteristiche dimensionali apparentemente simili possono ricevere offerte economiche differenti, in relazione a precisi parametri statistici.

La standardizzazione dell’offerta

Nel comparto scolastico, al contrario, il sistema di offerta utilizzato dalle Società Assicuratrici è improntato sulla massima standardizzazione.
Le motivazioni sono così riassumibili:

  1. Ridotta diffusione sul territorio (8.300 scuole);
  2. Entità media del premio annuale per Istituto (7.000,00 euro);
  3. Ridotto o inefficace intervento del un consulente specializzato (Broker);
  4. Mancanza di un preciso set informativo prodotto in fase selettiva

Fermo restando questo stato di cose, gli assicuratori, che operano nella scuola, utilizzano, parametri di valutazione economica univoca e condizioni analoghe per tutti gli Istituti.
Le scuole non possono in alcun modo incidere sulla qualità garanzie e sui massimali. L’unica discriminante diventa quindi l’ammontare del premio pro-capite che la scuola è disposta a pagare.
Per questo motivo scuole molto diverse per tipologia, profilo di rischio e sinistrosità pregressa, vengono livellate economicamente e nella tipologia delle garanzie. Il rischio è di avere condizioni, massimali o premi inadeguati o sovrastimati in relazione alle reali necessità.
L’anomalia è palese, nessuna Amministrazione pubblica, infatti, fuori dal comparto scolastico, acquista un servizio assicurativo standardizzato.

Inadeguatezza e perdita di efficacia

I rischi nella scuola che sottoscrive polizze standardizzate sono due. Da un lato, l’inadeguatezza del servizio acquistato, richiamata non solo dalla norma relativa al buon andamento della Pubblica Amministrazione ma anche dal Codice delle Assicurazioni. Dall’altro, la potenziale perdita di efficacia del servizio.
Facciamo solo due esempi concreti: Le polizze scolastiche standardizzate prevedono garanzie e premi analoghi per tutte le scuole. In relazione ai viaggi di Istruzione, ad esempio, esiste una grande differenza tra gli Istituti Superiori e quelli Comprensivi. Nei primi questa attività, ha spesso come meta anche paesi extraeuropei, gli Istituti Comprensivi si limitano spesso a viaggi nazionali o, al limite in Europa. Le Direzioni Didattiche invece organizzano spostamenti solo all’interno del Comune, della Provincia o, al massimo, nella Regione.
Analogamente le attività di Alternanza scuola-lavoro sono oggetto esclusivo degli Istituti Superiori, attività come il pedibus o il servizio mensa sono tipiche degli Istituti Comprensivi.
Le Società assicuratrici estendono queste garanzie a tutti gli Istituti scolastici, indipendentemente dal fatto che queste attività vengano svolte o meno. Questo stato di cose, com’è facilmente intuibile, si traduce in un notevole spreco di risorse economiche limitando l’efficacia assicurativa.

L’intervento del Broker assicurativo

L’intervento di un broker assicurativo specializzato, circoscrive in larga parte i rischi di inadeguatezza.
Un broker efficace predispone un programma assicurativo basato sulle effettive esigenze dell’Istituto.
In tutte le Amministrazioni Pubbliche, come abbiamo visto, le garanzie e, di conseguenza, le quotazioni economiche offerte dalle Società assicuratrici avvengono a fronte di specifici elementi dimensionali, della sinistrosità pregressa alle reali necessità assicurative.
Il broker che presta la propria consulenza nella scuola, deve effettuare un’analisi del rischio specifico, ovvero “fotografare” le esigenze peculiari della singola scuola.
In seconda istanza dovrà approntare capitolati e massimali ad hoc, escludendo garanzie generiche, eccessive o totalmente inutili in relazione alle reali necessità del singolo Istituto.
Attraverso la corretta analisi del rischio e della sinistrosità pregressa, la scuola otterrà condizioni più performanti e una più realistica quotazione dei premi da erogare.
Da ultimo potrà affiancare l’Istituto in tutti i processi selettivi, fino alla comparazione delle offerte.
Resta inteso che non potrà mai sostituirsi all’Amministrazione nella scelta o nella sottoscrizione dei contratti.

I broker sono tutti uguali?

Fatte queste premesse di carattere generale che definiscono il contesto generale, occorre precisare che non tutti i broker, operano con la stessa capacità e gli stessi risultati.
Una buona parte dei broker che offrono il servizio di consulenza nelle scuole non opera o non è in grado di operare in questo modo.
La maggior parte dei broker operanti in ambito scolastico non fa, o non è in grado di fare, una precisa valutazione del rischio. Questo si traduce in capitolati inadeguati e insufficienti. L’assenza di una corretta definizione del set informativo, rende le coperture carenti sia sotto il profilo specifico, e conseguentemente in relazione al premio.
Ancora troppi operatori si limitano a comparare le condizioni standardizzate offerte dalle Società assicuratrici.
Appare evidente che questo atteggiamento non ha nessuna utilità.
Non giova alla scuola che stipulerà contratti inadeguati alle reali necessità, ma non giova neanche alle Società assicuratrici che continueranno a proporre garanzie sproporzionate.

Il parere dell’Autorità

Quest’aspetto è stato precisamente richiamato dall’ANAC nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013.
«In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».

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Le polizze Covid19 nella scuola. Facciamo il punto della situazione.

A pochi giorni dal rientro a scuola ci sembra opportuno fare il punto della situazione sulle polizze scolastiche per il rischio Covid19.
Secondo un recente articolo del Sole24ore, sono più di 400 le scuole colpite dall’infezione, di queste 75 sono già chiuse.
I casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel restante 24% è personale scolastico.
La domanda che molti Istituti si stanno ponendo in questi giorni è: conviene sotto scrivere polizze assicurative per il rischio Covid? Sono realmente efficaci e cosa coprono?

Il rischio pandemico è assicurabile?

In questo clima di incertezza dobbiamo evidenziare come alcuni consulenti operanti nel settore scolastico affermano che il rischio Covid19 non sia assicurabile.
La dichiarazione non trova riscontro nella realtà. Ad oggi infatti la maggior parte degli operatori specializzati in ambito scolastico ha approntato e propone specifiche coperture o integrazioni alla polizze già in essere oppure propone polizze peculiari. Nell’ultimo periodo, inoltre si aggiunti nuovi operatori con polizze specifiche.
Fare un riassunto di tutte le coperture assicurative disponibili diventa oltremodo complicato e certamente non esaustivo.

Le garanzie per il rischio pandemico nelle scuole

Possiamo comunque a grandi linee affermare che le garanzie attualmente disponibili sono esclusivamente di carattere indennitario (diaria giornaliera per ricovero e convalescenza).
A questo primo genere di copertura, alcuni operatori, affiancano garanzie di assistenza, riconfermando a grandi linee quanto avevamo già espresso nel nostro articolo dello scorso giugno.
Una novità appare comunque evidente, una parte degli operatori, in modo molto prudente, “limita” la copertura solo nel caso l’infezione è riconosciuta come contratta in ambito scolastico.
Altri invece riconoscono la copertura alla diagnosi, senza entrare nel merito se l’infezione sia avvenuta all’interno dell’attività scolastica o in altro luogo.
Appare evidente come in questo secondo caso gli importi delle diarie e le prestazioni di assistenza sono ridotte anche sensibilmente.
Gli Istituti quindi che stanno prendendo in considerazione questo tipo di copertura è bene che valutino con estrema attenzione quest’aspetto al fine di non generare errate aspettative nelle famiglie degli alunni o il personale.

Quanto costano le polizze Covid19 nelle scuole?

Un ultimo aspetto è legato al premio da erogare.
Alcuni operatori propongono un premio unico, altri un premio differenziato in relazione agli importi delle diarie o dei servizi di assistenza. Alcuni operatori propongono un premio unico sia per studenti che il personale, altri un premio diversificato. Inutile dire che anche in questo caso l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa quanto mai opportuno al fine di vagliare la soluzione che meglio si adatta alle specifiche necessità.
A nostro parere è comunque necessario evidenziare che le coperture non assumono carattere di obbligatorietà ma sono demandate esclusivamente alla sensibilità espressa nei confronti del problema.

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Pago in Rete, il nuovo servizio online per le famiglie

Con la Nota Ministeriale del 5 maggio scorso, tutte le scuole italiane, a far data del 30 giugno 2020, dovranno dotarsi di Pago In Rete, il nuovo servizio online per le famiglie.
Il servizio Pago In Rete consente alle famiglie di pagare, tramite pagoPA, le tasse scolastiche e tutti i contributi richiesti legati alla frequenza.

Cos’è possibile fare con Pago In Rete?

Il servizio consente alle famiglie degli alunni, di pagare telematicamente non solo le tasse scolastiche ma anche tutti i contributi richiesti. Si potrà pagare l’assicurazione integrativa degli alunni, le attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, la mensa, le visite didattiche e viaggi di istruzione, nonché di eseguire il versamento di contributi volontari.
Per accedere al servizio è necessario possedere l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
In quest’ultimo caso l’utente dovrà dotarsi anche di un lettore della Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), compatibile con i software ufficiali del Ministero.

Area personale e ricevute valide ai fini fiscali

Le famiglie disporranno di una propria area personale, sempre aggiornata, relativa a i tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici. Le famiglie inoltre potranno prendere visione delle contribuzioni volontarie. Tutti i pagamenti saranno eseguibili in modalità elettronica. Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare attraverso l’inoltro di una e-mail.
Il servizio consente infine di scaricare la ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.
Pago in Rete, il nuovo servizio online per le famiglie è completamente gratuito. Gli istituti di credito tuttavia potrebbero richiedere un costo aggiuntivo per le transazioni di pagamento, in relazione alle proprie politiche commerciali e alle condizioni contrattuali dell’utente. L’eventuale commissione applicata viene comunque esposta all’utente dal servizio, in modo trasparente, prima di ogni transazione.

Se desideri maggiori informazioni sull’obbligatorietà del pagamento della polizza scolastica, contattaci qui.

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ScuolaBroker inaugura la sua nuova sede nel cuore di Bergamo

Nello scorso mese di luglio, esattamente a 4 anni dalla sua fondazione, ScuolaBroker compie un altro importante passo, spostando la propria sede nel cuore di Bergamo. La nuova sede è sita all’interno del Centro Regus, situato nel prestigioso palazzo Rezzara, in viale Papa Giovanni XXIII n.106, nel pieno centro della città.

La scelta della nuova sede risponde all’esigenza di innovare il nostro modo di lavorare con una soluzione flessibile e innovativa, in linea coi tempi e le nuove sfide professionali di questi anni. Il Centro Regus infatti dispone di connessioni veloci, uffici e sale riunioni legate alle effettive necessità delle nostre scuole clienti.

Oggi, con l’apertura della nuova sede di Bergamo, abbiamo di fronte nuove sfide e nuove orizzonti, ma il percorso che ci ha portato fino a qui ci rende fiduciosi di poter continuare a dare il nostro contributo per la crescita dei nostri clienti, delle persone con cui collaboriamo e in parte del mondo della scuola con cui lavoriamo.

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Fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche

Una delle questioni più controverse, legate alla Polizza Assicurativa stipulata della scuola, riguarda l’aspetto legato alla fatturazione elettronica.
Molti operatori del settore (Compagnie, Società e Broker assicurativi), affermano che le società assicuratrici sono esenti dall’emissione di fattura e come questo passaggio non solo sarebbe superfluo, ma rappresenterebbe un ulteriore aggravio burocratico.
Nel tentativo di dipanare la questione abbiamo chiesto un parere al Dott. Stanislao Copia in qualità di Revisore Legale incaricato dal MIUR
che ci inoltra questa nota.

La normativa relativa alla fatturazione elettronica

La stratificazione legislativa inerente la fatturazione elettronica ha esposto gli operatori degli Istituti scolastici a confrontarsi con un groviglio normativo non sempre facile da dipanare. Infatti da un regime specialistico, previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, si è passati ad un regime generale di fatturazione elettronica, articolo 4 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale.
Normativa mitigata successivamente per quei regimi fiscali semplificati, di cui sono destinatari i soggetti di cui all’Art. 2229 del Codice Civile, categorie di professionisti ampiamente utilizzati dalle Istituzioni scolastiche per la realizzazione del proprio PTOF.
Altro aspetto che merita una valutazione particolareggiata sono i servizi assicurativi previsti dall’Art. 43 comma 7 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129. Il contendere in questo caso è costituito dalle prerogative dell’operatore assicurativo che invoca l’Art. 36-bis D.P.R. 633/72 rubricato “Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (ex art.10 decreto Iva)” il quale prevede, fra l’altro, l’esonero degli obblighi di fatturazione e la possibilità, prevista dal medesimo articolo, di richiedere l’emissione della fattura da parte del cliente (in questo caso la scuola).
Questa breve analisi ci dà già il senso di come la normativa in merito alla fatturazione elettronica sia molto complessa e a tratti forviante. Ma facciamo chiarezza.

L’obbligo della fatturazione elettronica

La normativa di riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’Art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fra cui la scuola, è come abbiamo già detto la Legge Finanziaria 2008, che fissa l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, e il Decreto 3 aprile 2013, n. 55, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. Tale normativa non prevede esoneri né per i regimi semplificati né per gli operatori assicurativi.
In particolare, quest’ultimi, in un’ottica di collaborazione saranno informati, fin dalla fase endoprocedimentale, della richiesta di emissione della fatturazione elettronica per la liquidazione dei compensi di loro spettanza, quindi anche quando la Compagnia Assicurativa ritenga di essere esonerata sarà obbligata alla fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche purché richiesta dal cliente/scuola che spesso esprime la richiesta già dall’ordine. Le scuole, o i broker assicurativi di conseguenza, in rappresentanza delle Istituzioni scolastiche, dovranno prevedere la fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche, già nella fase precedente all’assegnazione del servizio, inserendo quest’aspetto, quindi, già nella Lettera d’invito alla presentazione delle offerte.


Dott. Stanislao Copia

Revisore LegalePresidente Regionale per la Lombardia ANQUAP
stanislao.copia@gmail.com

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Cyber Risk, una nuova sfida per la scuola

Il Cyber Risk è il rischio connesso al trattamento delle informazioni del sistema informatico. Le banche dati, ma anche le applicazioni digitali, possono essere violate, rubate o cancellate a causa di eventi accidentali o di azioni dolose.

Il rischio informatico nella scuola

La scuola è una delle realtà con il più alto tasso di dati in senso assoluto. Tuttavia nella scuola c’è anche il minor controllo in termini di processi, organizzazione, sicurezza e gestione informatica.  
In Italia, inoltre, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, benché prioritaria nei programmi politici da più di dieci anni, stenta ad entrare a regime.
In moltissimi Istituti, prevalentemente quelli comprensivi, non esiste personale tecnico dedicato al parco informatico né alla gestione o all’amministrazione della rete. Esistono aziende che offrono servizi strutturati di cyber security ma la loro offerta è spesso sottovalutata. Il grosso del lavoro nelle scuole, è offerto da personale interno a volte con scarsa competenza. Volontari che cercano di aiutare, ma la sola volontà spesso non è sufficiente.

La costante crescita degli attacchi informatici

A fronte di questa realtà lacunosa, continuano invece a crescere a livello globale gli attacchi informatici.
Il Rapporto Clusit 2020 evidenzia come, in Italia, nel solo nel 2019, gli attacchi, classificati come gravi, sono stati 1.670, in media uno ogni 5 ore.
Il 7% in più rispetto all’anno precedente e il 91,2% in più rispetto a cinque anni prima.
I numeri tuttavia sono sottostimati. I dati infatti si riferiscono esclusivamente agli attacchi reali, ovvero effettivamente andati a segno che hanno provocato danni importanti. Restano esclusi gli attacchi tentati o bloccati.
Il numero inoltre è necessariamente parziale, data la tendenza generale non solo ad individuare il problema ma anche ad evitare di rendere pubbliche le cyber-aggressioni.
Le infrastrutture e il settore pubblico, hanno subito nel 2019 il maggior numero di attacchi di impatto critico.
Le categorie con il maggior numero di attacchi con impatti di alto livello sono la sanità, i fornitori di software, hardware e il settore pubblico.
«Ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambiamento epocale nei livelli globali di cyber-insicurezza. – riporta il rapporto – La causa è l’evoluzione rapidissima degli attori, le modalità, la pervasività e l’efficacia degli attacchi».

La pandemia complica la situazione

La recente pandemia di Covid19, se possibile, ha complicato ulteriormente la situazione. Il Security Operation Centres di Chieti ha contato tra febbraio e aprile ben 230.000 campagne di malspam a tema coronavirus nel mondo. Il 6% di queste è indirizzato verso l’Italia.
I criminali informatici fanno leva sull’emotività del momento, l’apprensione e l’ansia generale. Complici sono la necessità di avere informazioni, aggiornamenti sulla diffusione del virus, consigli su come evitare il contagio.
La diffusione del lavoro agile (home working), spesso attuato a casa, in ambianti non particolarmente protetti, incrementa il rischio di attacchi informatici.

La sensibilità verso il problema

In Italia la sensibilità verso il tema del Cyber Risk è ancora poco o nulla sviluppata. Anche la scuola fa ancora fatica a comprendere la gravità della questione e la sua potenziale pericolosità. Eppure, nella scuola, l’asset principale sono i ragazzi, ed i loro dati dovrebbero essere protetti, in modo efficace.

Il panorama è cambiato, almeno dal punto di vista normativo, con l’entrata in vigore del GDPR. La nuova normativa europea sulla protezione dei dati, infatti applica sanzioni anche cospicue a chi perderà o diffonderà dati senza autorizzazione, anche a causa di un attacco cyber.

Il profilo assicurativo

Se è vero che prevenire totalmente un cyber attacco non è possibile, le coperture assicurative possono servire efficacemente a tutelare l’Istituto. Nella stragrande maggioranza dei casi è il soggetto esposto al rischio a dover stabilire quali siano questi eventi e a negoziare coperture assicurative personalizzate. Tuttavia il compito non è spesso né facile né immediato. L’esperienza di un broker assicurativo specializzato permette di indicare la copertura migliore da attuare con una polizza Cyber Risk. La copertura permette la tutela in relazione alla tipologia di Istituto, all’attività quotidiana, all’ampiezza della popolazione scolastica, al livello di informatizzazione e alla quantità di dati raccolti e gestiti.

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L’Azione del broker al tempo del Covid19

Lo scorso 25 giugno, il CTS di AIBA (Associazione Italiana dei Broker di Assicurazione) ha pubblicato uno studio circa l’azione del broker al tempo del Covid19.
L’analisi prende in considerazione tutti gli ambiti assicurativi compreso quindi quello tipicamente scolastico. Vediamone insieme i passaggi più rilevanti del documento.

Riduzione e aggravamento del rischio

Il primo aspetto che il Comitato Tecnico Scientifico rileva, è relativo alla riduzione o all’aggravamento del rischio. La riduzione è certamente dovuta all’introduzione massiva dello smart working. L’aggravamento allo svolgimento di alcune professioni e attività con un forte impatto pubblico (trasporti, sanità, scuola, ecc.). Occorrerà tenere in considerazione anche i rischi legati ad incendio e furto in strutture meno presidiate, nonché al delicato tema delle coperture delle responsabilità dirette del Dirigente Scolastico. Tutti questi aspetti andranno presi in considerazione e rimodulati nei nuovi contratti.

Ritardi nella gestione amministrativa

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo risiede nell’eventualità che, l’eccezionalità del momento, ritardi in modo significativo il pagamento della polizza o la denuncia dei danni.
Il Codice Civile e le condizioni di polizza infatti, prevedono tempistiche precise. Eventuali ritardi motivati dalle conseguenze dell’emergenza Covid19 non presuppongono profili di dolo o di colpa. Ne consegue che la tardiva gestione amministrativa, senza colpa e senza dolo, non potrà essere utilizzata dall’Assicuratore quale motivo di reiezione, anche parziale, del sinistro.
Un aspetto particolarmente importante riguarda invece, la scadenza dei termini di prescrizione dei sinistri. In assenza, infatti, di un preciso intervento legislativo, alcune tipologie di sinistri complessi, spesso legati al ramo infortuni, che richiedono istruttorie e tempi di liquidazione prolungati, potrebbero diventare alquanto rischiosi. Sarà dunque necessario alzare il livello di attenzione sulla corretta gestione dei termini di prescrizione, per evitare di incorrere nella spiacevole situazione della perdita dei propri diritti.

Il ramo infortunio

Da un primo sommario esame il Ramo infortuni pareva essere escluso o comunque non particolarmente coinvolto dal Covid19.
Il rischio poteva addirittura essere diminuito, vista la minor mobilità imposta e la diminuita possibilità di svolgere la normale attività scolastica in presenza.
L’art. 42 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha invece equiparato il contagio da Covid19 all’infortunio.
In tal senso si è espresso anche l’INAIL nella Nota Operativa 17 marzo 2020 n. 3675 e nella Circolare 13 aprile 2020 n. 13.
L’INAIL tutela il contagio da Covid19, inserendolo nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
Questa interpretazione evidenzia la volontà di creare una forma di tutela più diretta ed immediata, sotto l’aspetto etico e sociale.
Parificare il contagio da Covid19 all’infortunio sul lavoro, potrebbe comportare conseguenze importanti per le coperture infortuni. Nelle polizze private, l’infortunio è definito come un evento dovuto a causa: «fortuita, violenta ed esterna». Tale definizione, dunque, resta difficilmente conciliabile con un contagio come quello di cui stiamo parlando.
Il contagio virale, di norma, mal si concilia con i requisiti contenuti in polizza. Infatti è molto difficile identificare il momento, il luogo e la modalità di infezione, in particolare nei territori più colpiti dall’epidemia. Il solo fatto che il Decreto abbia esteso e modificato la definizione di sinistro INAIL, non significa che il contratto di assicurazione venga modificato automaticamente.
Se l’Assicuratore avesse voluto prevedere la copertura anche per questi casi avrebbe facilmente utilizzato proprio la descrizione dell’oggetto della polizza. Al contrario eventi come epidemie e pandemie, sono di norma esclusi.
La pretesa che le polizze infortuni operino in caso di contagio da Covid19, in assenza di qualsiasi patto contrattuale solo sulla base l’Art. 42 del Cura Italia, appare insostenibile.

Il ramo di Responsabilità Civile

L’interpretazione, INAIL che equipara il Covid19 ad infortunio sul lavoro, sta creando legittime preoccupazioni nei Dirigenti Scolastici in relazione al profilo di responsabilità.  Occorre infatti ricordare che i presupposti dell’erogazione dell’indennizzo INAIL prevede la responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Va comunque sottolineato che le eventuali responsabilità in capo al Dirigente Scolastico, in quanto Datore di lavoro, debbano sempre essere precisamente individuate e provate.
Si dovrà dimostrare che quest’ultimo, non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In sede penale vige il principio di presunzione di innocenza e l’onere della prova è a carico del pubblico ministero. In sede civile è sempre necessario l’accertamento della colpa, causa dell’evento dannoso.
La prova si presenta alquanto difficoltosa, dal momento che ben difficilmente potrà stabilirsi quando e dove il lavoratore abbia contratto l’infezione. È dunque ragionevole pensare che i Dirigenti scolastici potranno essere coinvolti solo nel caso di lacune e carenze evidenti e palesi.
Le responsabilità datoriali sono certamente aumentate a partire da maggio 2020 (c.d. FASE DUE).
Da quel momento sono stati emanati indicazioni ed obblighi più chiari e stringenti, che obbligano a comportamenti preventivi, più cogenti.
Nel merito degli aspetti più tipicamente assicurativi: per quanto attiene all’operatività della polizza di Responsabilità Civile, queste non presentano esclusione di pandemie e epidemie. Non c’è quindi motivo per cui le stesse non possano operare regolarmente.

Ramo di Tutela Legale

Le polizze di Tutela Legale, non sono mai state correttamente valutate nei piani assicurativi delle scuole. Spesso sono state definite superflue, ma in questa fase dimostrano la loro sicura utilità, soprattutto in ambito di difesa penale.
Le garanzie di Tutela Legale potrebbero subire un incremento di utilizzo se passerà il concetto riferito alla responsabilità del Dirigente in qualità di Datore di lavoro.
L’emergenza Covid19 potrebbe poi comportare un incremento della litigiosità contrattuale per inadempimento e si potrebbero aprire controversie tra l’Amministrazione scolastica e il personale dipendente.
Se così fosse, oltre a dover aprire i sinistri di Responsabilità Civile, al ricevimento delle rivalse INAIL, sarà opportuno aprire contestualmente il sinistro sulla polizza di tutela legale.
L’emergenza Covid19 ha evidenziato che nel prossimo futuro sarà necessario, anche per il Dirigente Scolastico, valutare con massima attenzione la stipula di queste coperture.
Sarà indiscutibile compito del Broker individuare le migliori soluzioni disponibili sul mercato.

Il ramo Assistenza

In relazione alle polizze o ai rami di Assistenza, l’insorgere del Covid19 ha evidenziato che queste garanzie escludono le conseguenze derivanti da pandemia.
Fa notare l’AIBA, che, proprio recentemente, alcune Compagnie stanno modificando i loro testi, inserendo la possibilità di coprire anche i casi di epidemia e pandemia. Questo potrebbe essere particolarmente importante in vista della ripresa della mobilità sia lavorativa che turistica e, nelle scuole, ai Viaggi di Istruzione.
Le spese sanitarie, conseguenti al contagio, sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Per questo motivo le Compagnie stanno immettendo sul mercato servizi alla persona. Tra questi: Diarie da ricovero, indennità da convalescenza ed servizi di assistenza, variamente modulati.
Alcune prestazioni, possono essere l’invio del medico generico, il trasporto in autoambulanza, il trasporto dal pronto soccorso al domicilio, ecc.

La necessità di una funzionale gestione del rischio

Il CTS di AIBA in chiusura della sua relazione evidenzia ancora due passaggi.
L’Azione del broker al tempo del Covid19 deve mirare ad allargare il concetto di Risk Management.
Questo aspetto ancora poco conosciuto è purtroppo quasi assente nelle Istituzioni scolastiche, anche in quelle che si avvalgono della consulenza di broker.
La pandemia ci ricorda che anche per i rischi esiste una precisa gerarchia: prima dei “rischi economici” (bilancistici) esistono dei “rischi sistemici” (politica, salute, ambiente etc.) che interessano tutta la comunità.
I rischi sistemici si ripercuotono direttamente su quelli economici, smettere di gestirli o far finta che non esistano, non li risolve, ma anzi ne aumenta la magnitudo.
Per il Comitato Tecnico Scientifico di AIBA diventa: «Auspicabile, quindi, recuperare un approccio più ampio alle tematiche di risk management: sia in fase d’identificazione, analisi e valutazione; sia nella definizione delle strategie di trattamento […] Le azioni future dovranno essere volte ad accorciare e controllare meglio le supply chain [gestione della catena di distribuzione n.d.r.] e rivedere i criteri della loro impostazione, come nei contratti della PA il metodo del “prezzo più basso”, può dar luogo a successive cocenti delusioni».
Da ultimo, in relazione all’attività del broker assicurativo, il Comitato Tecnico Scientifico evidenzia come, in tema di responsabilità professionale: «[…] di qui in avanti i Broker dovranno essere molto attenti nelle attività di mappatura, analisi dei rischi e nel presentare i vari piani assicurativi. Occorrerà aumentare l’attenzione ad una proposizione più ampia ed articolata, dove emerga che le eventuali scoperture o carenze sono dovute non ad una inadeguata ed incoerente presentazione del progetto assicurativo da parte del Broker ma alla volontà del Cliente di non stipularle. […] L’Azione del broker al tempo del Covid19 dovrà sempre più agire in modo proattivo, segnalando l’evoluzione dei profili di rischio (e le eventuali conseguenti scoperture) derivanti dalla nuova situazione».

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Alternanza scuola-lavoro. Quali tutele assicurative per gli studenti?

L’alternanza scuola-lavoro, è un processo didattico introdotto in modo sperimentale nel 2003. Finalità dell’alternanza è favorire l’orientamento degli studenti, affiancando la formazione teorica, con un periodo di esperienza pratica presso un’Azienda pubblica o privata.
Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, per tutti gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.

Le coperture assicurative INAIL

Nel 2016, l’INAIL ha fornito un chiarimento, in relazione all’assicurazione obbligatoria. In caso di infortunio, gli studenti impegnati nell’attività di alternanza scuola-lavoro, sono tutelati dalla copertura assicurativa obbligatoria.
La circolare INAIL 44/2016, ripresa anche dal MIUR, chiarisce che l’alternanza è: “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti: “sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili.”
Per l’INAIL inoltre: “Sono inoltre da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Non è invece tutelabile l’infortunio che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa”.
È bene inoltre evidenziare che i percorsi ricompresi nell’assicurazione INAIL prevedono, oltre alla tradizionale modalità in presenza, anche e-learning. Questo aspetto in attuazione dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

La denuncia di infortunio all’INAIL

L’obbligo della denuncia di infortunio o di malattia professionale degli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro ricade sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro. Conseguentemente, lo studente vittima del sinistro è tenuto a comunicare tempestivamente alla scuola l’infortunio occorsogli o la malattia professionale da cui è stato colpito.
Nella convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e l’Azienda dovrà essere precisamente specificato questo passaggio. Qualora lo studente desse notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al responsabile dell’Azienda ospitante, quest’ultimo dovrà notificarlo immediatamente al Dirigente Scolastico. Tutto ciò al fine di assicurare, con la dovuta immediatezza, la comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al contempo alla scuola di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

Le coperture assicurative integrative

Anche le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di Alternanza scuola-lavoro.
E’ importante tuttavia che l’Istituto scolastico verifichi, direttamente anche attraverso un broker assicurativo, la tipologia di copertura e le garanzie presenti nella polizza.
Inutile sottolineare che questo tipo di garanzie devono essere sottoscritte esclusivamente dagli Istituti coinvolti in questo tipo di rischio, in caso contrario sarebbero un aggravio di spesa di nessuna utilità.
Le polizze integrative dovrebbero contenere, per gli Istituti Superiori, specifiche e adeguate coperture che compensino le prestazioni non erogate dall’INAIL.
La polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere ma estendere i rimborsi delle prestazioni attraverso un adeguato indennizzo economico. L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica. L’INAIL infatti riconosce solo i danni residuati pari o superiori al 6% e nelle rendite per menomazioni solo se il grado risulta superiore al 16%.

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L’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker

Alcune Amministrazioni scolastiche non rispettano l’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker. La motivazione addotta è che l’incarico di brokeraggio assicurativo è rilasciato in modo fiduciario.

Incarico fiduciario

L’istituto dell’incarico fiduciario, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50Codice dei Contratti Pubblici è riservato esclusivamente ai servizi legali.
L’affidamento dell’incarico di intermediazione assicurativa, al contrario, rientra nell’appalto di servizi e come tale dev’essere gestito.

La mancata ricognizione è contraria al Principio di Trasparenza

La mancanza di evidenza pubblica nella selezione del broker non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità.
L’infrazione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante.
Sul piano giurisdizionale e amministrativo potrebbe portare all’annullamento e inefficacia del contratto. Sul piano della responsabilità contabile potrebbe configurarsi il reato penale di danno alla concorrenza.

Il parere dell’AGCM

Su quest’aspetto s’è chiaramente espressa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L’Autorità, con il parere n. AS623, del 2009, evidenzia come: «[…] Occorre in primo luogo precisare, quale pre-condizione essenziale per affrontare le problematiche seguenti, che i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione. Sul punto l’Autorità ha rilevato che […], permangono alcuni sporadici casi in cui il servizio di brokeraggio viene affidato sulla base di una scelta fiduciaria e confermato con successive delibere di proroga, senza ricorrere a procedure di gara.

Questa prassi determina forti pregiudizi concorrenziali in quanto, oltre a porsi in contrasto con l’attuale normativa e con le indicazioni amministrative, impedisce un adeguato confronto tra i vari broker presenti sul mercato. Sul punto l’Autorità ha già più volte segnalato che le procedure di evidenza pubblica devono essere considerate lo strumento principe per perseguire l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato: al fine di garantire il raggiungimento dei massimi obiettivi di efficienza, occorre, infatti, assicurare che il servizio sia affidato in seguito ad un pieno e ampio confronto competitivo […]».

La Determinazione dell’ANAC

Più recentemente l’ANAC con la Determinazione n. 2 del 13 maggio 2013, evidenzia come: «[…] le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».

Le Linee Guida del MIUR

In modo assolutamente analogo il MIUR, con il Quaderno n. 4 – “Istruzioni per l’affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche” messo in visone nel novembre 2021 esprime lo stesso concetto: «Per ciò che concerne la procedura di affidamento dei servizi di brokeraggio, […] l’affidamento di tali servizi è assoggettato al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica».

L’obbligo del Codice Identificativo di Gara (CIG)

Un ulteriore aspetto in relazione all’obbligo di procedure selettive per il servizio di brokeraggio assicurativo è presente nella FAQ A11 dell’ANAC.
L’autorità richiama precisamente la necessità di trasmettere il CIG con: «[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione».

L’obbligo di onere motivazionale

Le doverose semplificazioni delle procedure selettive, introdotte al Codice dei Contratti Pubblici, di fatto non aboliscono l’onere motivazionale della scelta.
L’articolo 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, impone che la motivazione riporti i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno indotto la Pubblica Amministrazione ad adottare una determinata decisione, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Anche l’ANAC nelle Linee Guida n. 4 sottolinea come più semplice sia la procedura adottata, più stringente diventi l’onere motivazionale.

Deroga all’obbligo di evidenza pubblica

Il Codice dei Contratti Pubblici prevede diverse ipotesi in cui l’Amministrazione appaltante ha la possibilità di affidare direttamente il contratto, in deroga all’obbligo dell’evidenza pubblica.
Tuttavia quest’opportunità è legata è precise soglie economiche indicate dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4.
Ad esempio per gli appalti sotto i 1.000,00 euro, le cui modalità di acquisto possono essere contenute nei regolamenti interni.
I singoli regolamenti tuttavia devono essere conformi ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
Un ulteriore aspetto in relazione alla deroga all’obbligo di evidenza pubblica, riguarda i servizi che, che per loro natura, sono definiti infungibili.
La giurisprudenza tuttavia, considera di stretta interpretazione le deroghe all’obbligo di gara, richiedendo particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi.
La possibilità di non effettuare ricognizione dev’essere debitamente accertata e motivata nella determina a contrarre, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

Annullamento del contratto

Il mancato espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato.
L’impugnazione può essere avanzata dai soggetti potenzialmente interessati oppure delle Autorità amministrative preposte alla tutela della concorrenza.

Risarcimento del danno e reato penale

In assenza di procedure ad evidenza pubblica, il Giudice potrebbe dichiarare inefficace il contratto stipulato e condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati.
Nelle procedure per gli affidamenti al broker senza evidenza pubblica, potrebbe configurarsi il reato penale ai sensi dell’Art. 323Abuso di atti di ufficio” e dell’Art. 353bisTurbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.
Il mancato espletamento di procedure pubbliche potrebbe anche comportare l’intervento della Corte dei Conti per la responsabilità contabile a carico dell’Amministrazione appaltante.

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Garanzie assicurative Covid19 per gli Istituti Scolastici

Nell’ultimo periodo, dalle scuole, ci giungono richieste circa le garanzie assicurative Covid19 per gli Istituti Scolastici. Facciamo il punto della situazione.

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 una pandemia a livello globale. Da quella data le imprese di assicurazione hanno cominciato ad interrogarsi su come coprire il rischio specifico.

Le nuove polizze con rischio Covid19

In ambito privato, alcune Compagnie Assicurative, per prime hanno colto l’esigenza di mercato e hanno creato e messo in commercio prodotti assicurativi ad hoc.
Altre hanno integrato le polizze sanitarie con prestazioni specifiche per il Coronavirus.
In questa direzione si sono mosse imprese come Generali, UnipolSAI, AXA, ma anche fondi contrattualistici che operano nella sanità integrativa.
Occorre precisare subito che le garanzie offerte dalle polizze non riguardano direttamente le cure da prestare a chi s’è ammalato di Covid19. Queste infatti sono integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le polizze offrono prestazioni accessorie come: riconoscimento di diarie in caso di ricoveri, convalescenze, visite mediche specialistiche, bonus in denaro, ecc.

L’analisi dell’IVASS

L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nel mese di marzo ha redatto una specifica analisi di mercato. L’IVASS ha analizzato tutti gli interventi messi in campo dalle compagnie per rispondere alla pandemia, non solo quelli di natura sanitaria.
«Alcune compagnie – si legge nel rapporto – hanno esteso, gratuitamente e in via temporanea, garanzie e servizi presenti nelle polizze sanitarie, per riconoscere agli assicurati colpiti dal virus diarie giornaliere in caso di quarantena domiciliare e indennizzi in caso di ricovero in terapia intensiva. Sono state immesse sul mercato polizze a sostegno degli esercizi commerciali costretti alla chiusura obbligatoria. Nel settore viaggi, in alcuni casi, sono state ampliate le garanzie per il rimborso di costi e penali per la perdita del viaggio. Alcune compagnie hanno anche messo in campo misure diverse dall’offerta di polizze assicurative come ad esempio l’istituzione di teleconsulto medico e sportello legale».
Come appare evidente, da questa possibile necessità non è escluso neanche il comparto scolastico. L’interesse non riguarda tanto per il periodo pregresso, ma soprattutto in previsione della riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre.

Le polizze assicurative scolastiche

Alla data in cui scriviamo, non sono ancora disponibili le linee guida del MIUR per la nuova apertura dell’Anno Scolastico. Diventa quindi difficile fare qualsiasi ipotesi circa coperture assicurative efficaci.
Appare inoltre evidente che il livello di sensibilità al problema è differente in funzione delle zone geografiche interessate dall’epidemia.
Facendo comunque una rapida analisi delle polizze multirischio scuola attualmente disponibili sul mercato, possiamo affermare, con una certa sicurezza che, ad oggi, in relazione al ramo:

  • Responsabilità Civile – Qualora l’evento “epidemia” non sia esplicitamente escluso, si può considerare compreso;
  • Infortuni – Le polizze in essere non ricomprendono quest’evento. Per le polizze stipulate per il prossimo anno scolastico, in relazione all’andamento del problema, sarebbe opportuno prendere in considerazione anche quest’aspetto. Resta inteso che, a nostro avviso, dovrebbe trattarsi di una formula aggiuntiva alle “normali” condizioni di polizza;
  • Assistenza – Le polizze in essere non ricomprendono quest’evento. Anche in questo caso, all’interno delle polizze che saranno stipulate per il prossimo anno scolastico potrebbe essere opportuno prevedere l’estensione di questa garanzia in forma aggiuntiva, con tariffazioni e coperture diverse;
  • Tutela Legale – Qualora non sia esplicitamente escluso, il rischio si può considerare compreso. In questo caso è bene, tuttavia, evidenziare come le garanzie di tutela legale escludono che i due soggetti che ricorrono alla copertura siano assicurati con la stessa polizza. Se ad esempio nascesse una vertenza tra due soggetti dello stesso Istituto assicurati con la stessa polizza, la garanzia non opererebbe.

In conclusione consigliamo sempre di far controllare, ed eventualmente revisionare da un broker assicurativo professionista del comparto scolastico, i contratti in essere e la relativa documentazione, per stabilire eventuali aree di rischio e responsabilità che, se non adeguatamente coperte dalla polizza, potrebbero ricadere direttamente sull’Istituto.

Cosa prevedere

Vi suggeriamo quattro punti fondamentali per prevenire eventuali contenziosi e rischi di natura legale in un’ottica di adeguata gestione del rischio:

  1. Verificare sempre se l’adempimento delle prestazioni contrattuali sia ricompreso oppure esplicitamente escluso, soprattutto nei rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale;
  2. Analizzare ed eventualmente rivedere, senza soluzione di continuità, le disposizioni interne al singolo Istituto soprattutto in relazione alla gestione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, alla luce delle revisioni apportate nel Gennaio 2020, valutando con attenzione le policy adottate in tema di salute e sicurezza anche in relazione alle coperture previste dalle polizze assicurative, ad esempio monitorando precisamente i flussi all’interno dell’Istituto (Operatori scolastici, Studenti, Famiglie, Soggetti esterni, Fornitori, ecc.), il corretto utilizzo, la disponibilità e l’adeguatezza del materiale di protezione per i dipendenti (es.: mascherine, guanti, disinfettante, ecc.);
  3. Porre estrema attenzione alle modifiche e agli aggiornamenti delle ordinanze regionali e locali e assicurarsi che le policy adottate dall’Istituto siano conformi alle disposizioni in vigore nella propria area di giurisdizione, distinguendo le misure a titolo di raccomandazione da quelle a carattere obbligatorio, all’interno delle informative governative o ministeriali;
  4. Raccogliere tutta la possibile documentazione prodotta dall’Istituto in relazione agli interventi effettuati per contenere la diffusione dell’epidemia, conservando traccia dettagliata di tutti gli eventuali danni subiti e delle operazioni di prevenzione effettuate in vista di future possibili contestazioni.