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Infortunio in itinere nel comparto scuola: profili normativi e tutele assicurative

La questione dell’infortunio in itinere rappresenta un importante pilastro della sicurezza sul lavoro anche nel comparto istruzione. La sicurezza sui luoghi di lavore è regolata dal DPR, 30 giugno 1965 n. 1124. Per veder ricompreso l’itinere tra le tutele assicurative occorerà tuttavia attendere il D. Lgs. 23.02.2000 n. 38. L’aggiornamento ha formalizzato il diritto alla tutela durante il tragitto casa-lavoro. La norma mira a proteggere il lavoratore dai rischi legati alla mobilità quotidiana. In ambito scolastico, le richieste di copertura sono frequenti e richiedono analisi precise.

Cos’è l’infortunio in itinere?

Per infortunio in itinere si intende l’evento occorso durante il normale percorso tra l’abitazione e la sede di servizio. La copertura include anche il tragitto tra due diversi luoghi di lavoro. Questo scenario è comune per i docenti impegnati su più istituti. La tutela si estende inoltre al percorso verso il luogo di consumazione dei pasti. Tale opzione è valida se la scuola non dispone di una mensa interna. Il concetto di “itinerario protetto” è dunque legato alle finalità lavorative del soggetto. Ogni spostamento deve essere strettamente connesso agli obblighi contrattuali.

Personale Scolastico vs Studenti

L’INAIL garantisce una copertura automatica per docenti e operatori scolastici in virtù del loro contratto. Per questi soggetti, l’infortunio in itinere è pienamente riconosciuto dalla legge. Al contrario, gli studenti ricevono una tutela molto più limitata. Essi sono assicurati solo per incidenti durante attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche. La Circolare INAIL n. 28 del 2003 esclude esplicitamente il loro tragitto casa-scuola. Per gli alunni non esiste infatti un rapporto di lavoro subordinato. Questa lacuna normativa rende necessarie le polizze integrative private per le famiglie.

Il concetto di “Normale percorso”

La legge definisce normale il percorso più breve, diretto e abituale tra le destinazioni previste. Una deviazione è accettabile ma solo se giustificata da una concreta necessità. Eventuali variazioni arbitrarie interrompono immediatamente il nesso causale con il lavoro. In tali casi, la protezione assicurativa decade totalmente. Sono considerate eccezioni solo le interruzioni dovute a cause di forza maggiore oppure quelle indiferibili come gli obblighi penalmente rilevanti o le esigenze fisiologiche urgenti che possono giustificare una deviazione. Il criterio della ragionevolezza guida sempre la valutazione dell’ente assicuratore.

L’uso del Mezzo Privato

L’utilizzo dell’auto privata è generalmente considerato un rischio elettivo non coperto. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce la tutela se il mezzo pubblico è assente. La copertura scatta anche se i trasporti non garantiscono la puntualità lavorativa. Si valuta inoltre se l’uso del mezzo pubblico sia eccessivamente gravoso per il lavoratore. Esigenze familiari rilevanti possono giustificare l’impiego del veicolo personale. Anche brevi soste durante il tragitto sono oggi ammesse, purché siano motivate e temporanee. La valutazione avviene sempre analizzando le specifiche circostanze del caso concreto.

L’assicurazione scolastica integrativa

Le polizze scolstiche integrative private colmano i vuoti lasciati dalla copertura obbligatoria dello Stato. Esse estendono solitamente la tutela dell’infortunio in itinere anche agli studenti. Molte assicurazioni includono protezioni specifiche per progetti come il pedibus o il bicibus. È fondamentale però analizzare attentamente le definizioni presenti nel contratto.
Una recente sentenza della Cassazione del 2020 ha chiarito un punto fondamentale. Se la polizza non definisce l’infortunio, si applicano i criteri rigorosi dell’INAIL. Le scuole devono quindi scegliere contratti con clausole chiare ed estensive.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative in itinere nella scuola, contattaci qui.

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Siamo su Facebook!

Il mondo cambia. Velocemente.
Ce ne stiamo accorgendo tutti, soprattutto in questi giorni in cui grande è la confusione sotto il cielo.

È proprio in momenti come questo che restare in contatto diventa fondamentale, anche per noi che facciamo consulenza nelle scuole.
Proprio per questo motivo oggi abbiamo affiancato Facebook ai nostri tradizionali canali di comunicazione

Facebook non sostituirà mai la nostra consulenza diretta, né le nostre linee telefoniche o la nostra mail, ma se volete interagire con noi in modo più informale, anche solo per conoscere la nostra attività, questo è il canale ideale.

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Scuolabus: l’assicurazione copre il sinistro?

Dopo gli avvenimenti di marzo 2019 a Crema e di maggio 2019 ad Arquà Petrarca, in cui i conducenti di due scuolabus si sono resi responsabili di incidenti mentre erano alla guida dei mezzi durante il trasporto degli alunni, alcune famiglie ci chiedono se le coperture assicurative stipulate dall’Istituto coprono gli eventuali danni provocati.

I due casi di cronaca richiamati, pur avendo delle analogie sono diversi sia nei modi che nelle responsabilità.

I casi di cronaca

Nel marzo 2019 lo scuolabus di una società ingaggiata dal Comune di Crema, doveva portare gli studenti presso una palestra situata all’interno dello stesso Comune.
Per motivi ancora da stabilire, il conducente prima sequestra i trasportati, successivamente dirotta il mezzo. Fermato dalle forze dell’ordine dà fuoco all’automezzo.
Nel maggio 2019 lo scuolabus, di un’impresa di trasporti privata, fornitore del Comune di Arquà Petrarca, subisce un incidente che porta al ribaltamento del mezzo.
Dopo aver messo in sicurezza gli alunni trasportati, il conducente si allontana, apparentemente senza motivo. Viene arrestato dopo qualche ora con l’accusa di omesso soccorso e guida in stato di ebbrezza.
In entrambe i casi, fortunatamente, non ci sono vittime, i feriti accolti in ospedale in codice verde, sono rimasti in osservazione.
Non è certo nostra competenza sostituirci alla Magistratura e, anche alla luce delle indagini ancora in corso, ipotizzare eventuali responsabilità sarebbe certamente inopportuno.
Nel caso di Arquà Petrarca, nel febbraio 2020, il giudice ha fatto cadere l’accusa penale di omesso soccorso, mentre rimane ancora possibile il reato di guida in stato di ebbrezza. Il conducente infatti, anche se non superava la soglia prevista per un conducente “privato”, risultava positivo all’alcooltest.
Più definita appare invece la situazione del conducente di Crema.
In questo caso ci troviamo di fronte a gravi reati penali: sequestro di persona, dirottamento di un mezzo adibito al trasporto pubblico, tentata strage e distruzione del veicolo.

La polizza di Responsabilità Civile del veicolo

Circa l’assicurazione, occorre evidenziare che i passeggeri trasportati sono sempre tutelati.
Il passeggero che subisce danni fisici in seguito ad un sinistro stradale è sempre risarcito dalla Compagnia Assicurativa del veicolo con cui viene trasportato. Questo anche se la colpa del sinistro è da ascrivere al conducente e non a terzi.
La scuola, in entrambi questi casi, non ha quindi nessuna responsabilità diretta, in quanto fruiva di un servizio organizzato, commissionato e gestito dal Comune.

Gli atti di terrorismo

Il caso di Crema tuttavia, a nostro parere merita un approfondimento.
La natura e la dinamica dell’evento, presentata dalla stampa, potrebbe presupporre un atto di terrorismo.
I terroristi, veri o presunti, desiderano soprattutto attirare l’attenzione e purtroppo puntano principalmente ad azioni eclatanti con un forte rilievo mediatico.
Subito dopo un attentato, in una larga parte della popolazione, cresce la sensibilità sul tema.
L’esistenza di una richiesta di coperture in relazione ad eventuali attenti terroristici almeno dal punto di vista emozionale è quindi più che giustificabile.
La quasi totalità delle coperture assicurative scolastiche, di norma, già prevedono i danni fisici conseguenti agli atti di terrorismo.
In tutti i casi, a nostro parere, è il caso di sottoporre la polizza assicurativa ad un Broker specializzato.
Nel caso la polizza sottoscritta non prevedesse questo tipo di copertura, può essere sufficiente richiedere un integrazione da inserire nel prodotto assicurativo già sottoscritto.

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Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni Scolastiche

In Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi, la prevenzione del rischio e il valore del servizio assicurativo sono cresciuti in maniera esponenziale in tutti i campi.
La scuola non è rimasta esclusa da questa tendenza.

L’assicurazione nelle scuole

Negli anni ’70 l’assicurazione del “rischio scolastico” era demandata esclusivamente all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Negli anni ‘90 cominciarono ad affacciarsi nel mondo della scuola le prime coperture assicurative specifiche per gli alunni e per il personale scolastico. Gli articolati di queste prime polizze erano molto semplici e comprendevano poche fondamentali garanzie, spesso non sempre in linea con la normativa scolastica.
Per far fronte a questo problema, nel 1998, il Ministero della Pubblica Istruzione diramò la prima circolare ministeriale in materia assicurativa. La circolare indicava i requisiti minimi a cui le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto attenersi nella stipula delle polizze assicurative.


L’evoluzione del mercato assicurativo scolastico

L’evoluzione dello schema educativo attuato dagli Istituti Scolastici, soprattutto dopo l’introduzione dell’autonomia scolastica ha obbligato a ripensare la qualità e la quantità delle coperture.
Le motivazioni sono sostanzialmente legate al progresso delle tecniche di insegnamento e all’esternalizzazione di una parte importante dei processi formativi.
Alla costante ricerca di un migliore adattamento al mercato di riferimento, anche la qualità e il ruolo delle imprese assicurative si è evoluto. Le agenzie “generaliste” con l’andar del tempo hanno lasciato il campo a società la cui attività principale è la copertura assicurativa delle Istituzioni Scolastiche.

Il brokeraggio assicurativo

Da vent’anni, anche nel mondo della scuola ha fatto la comparsa la figura professionale del Broker assicurativo.
Nel settore privato e nella grande Pubblica Amministrazione, il Broker assicurativo assume la funzione di consulente tecnico legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola, l’intervento del consulente, è inteso più a razionalizzare le procedure selettive delle Società offerenti piuttosto che la gestione complessiva della polizza.
Inoltre, intorno alla figura del Broker assicurativo, in ambito scolastico, negli anni si sono affacciati una serie di perplessità. I dubbi ricorrenti riguardavano la legalità del servizio, la reale efficacia e l’effettivo vantaggio che la scuola otterrebbe nell’affidarsi a questo tipo di professionista.
Perché un libro sul brokeraggio assicurativo nella scuola?
Le scuole sono “imprese” nel significato più ampio, più comprensivo del termine. La popolazione scolastica di alcuni Istituti è paragonabile a quella di un piccolo Comune o di una grande azienda. Tuttavia la stragrande maggioranza delle scuole non ha una precisa percezione del rischio globale e specifico a cui è sottoposta.
Il processo di assicurazione è spesso vissuto come un “obbligo” inevitabile più che una tutela.
Conseguentemente, il Broker è troppo spesso delegato ad approntare una procedura “amministrativamente corretta” piuttosto che di consulente tecnico legato alla gestione del rischio.

Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni Scolastiche

In questo libro cercheremo di fare un po’ di chiarezza sulla figura del Broker assicurativo nella scuola. Impareremo a conoscere nel dettaglio la sua attività. Indicheremo quali dovranno essere i requisiti che dovrà offrire alla scuola che gli affida il mandato. Da ultimo verificheremo se e quanto possa essere utile all’Istituto Scolastico.
Il volume è disponibile sul sito di Euroedizioni Torino a questo link.
L’intervista con gli autori è disponibile nel nostro articolo di dello scorso giugno.

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L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione?

L’introduzione massiva della Didattica a Distanza (DaD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI), a seguito della pandemia, ha aperto nuovi scenari circa i rapporti assicurativi. Quali sono quindi garanzie per il docente e per lo studente che si infortunassero durante queste attività?

Infortuni durante la DaD

Le cronache riportano il caso emblematico di una studentessa di Monza. L’alunna, nel maggio scorso, in occasione di una lezione di chimica, s’è ustionata durante un esperimento.
Le Società Assicuratrici, inoltre, segnalano un certo numero di sinistri, che hanno coinvolto gli studenti in occasione delle attività svolte in DaD. Alcuni di questi, particolarmente rilevanti, riguarda le attività di educazione fisica.

Il quadro normativo

Docenti e studenti rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale (INAIL) contro gli infortuni sul lavoro. La tutela è operante in virtù del Decreto 10 ottobre 1985. Operatori e studenti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la gestione per conto dello Stato attuata presso l’INAIL.
I docenti, come tutti gli altri lavoratori, godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti, al contrario sono considerati: «[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge» (Circolare INAIL, 23 aprile 2003, n. 28).
Per le attività in presenza, quindi, il contesto è chiaro e definito. Meno chiaro, invece, appare l’aspetto legato alle attività a distanza soprattutto alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020.
Il Decreto stabilisce che nelle scuole superiori, il 75% delle lezioni dovrà avvenire attraverso la Didattica a Distanza.
L’INAIL precisa che i momenti formativi, attuati con l’ausilio sistematico e non occasionale di macchine elettriche (computer, tablet, ecc.) rientrano tra le esercitazioni pratiche. Queste infatti sono applicazioni dirette all’apprendimento e, come tali, ricomprese tra quelle coperte dall’assicurazione obbligatoria.
Risulta tuttavia evidente come l’evoluzione del quadro sanitario, con le conseguenti restrizioni in ordine alla mobilità, ponga una serie di quesiti, ad oggi, irrisolti. Circa le tutele INAIL sarebbe quindi opportuna una precisazione dell’Istituto. Precisazione tesa a chiarire se la copertura possa essere estesa, sia per i docenti che per gli studenti, anche alle attività di DaD.

L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione integrativa?

Sul fronte delle polizze assicurative integrative, relativamente agli infortuni, la situazione appare più definita.
Le condizioni contrattuali, di norma, prevedono la copertura per tutte le attività realizzate dalla scuola compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica.
Le attività messe in atto dall’Istituto Scolastico possono essere svolte sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, senza limiti di orario.
Per verificare se l’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione è opportuno verificare sempre le condizioni contrattuali anche con la consulenza del Broker assicurativo specializzato.

La responsabilità diretta per colpa in vigilando durante la DaD

Un aspetto che tuttavia merita un approfondimento riguarda la Responsabilità Civile dell’Istituto.
Nel caso di infortunio durante la DaD è configurabile la culpa in vigilando?
In questo caso, qual è la responsabilità del docente?
La giurisprudenza, a più riprese ha precisato che all’atto dell’iscrizione ed ammissione dell’alunno a scuola si realizza «l’instaurazione di un vincolo negoziale». In virtù del vincolo instaurato: «deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso».
Nel caso specifico bisogna quindi chiarire se l’arco temporale di estensione degli obblighi di vigilanza e cautela sono da applicarsi anche durante la DaD. In questa ipotesi, se un alunno è vittima di un infortunio, è configurabile la responsabilità diretta della scuola.
Sarebbe auspicabile che il Ministero regolamentasse la questione anche alla luce del fatto che il problema non è sorretto da nessuna normativa al riguardo.

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Accesso agli atti

Il legale di una famiglia il cui alunno è stato vittima di un sinistro all’interno della scuola, ci chiede, attraverso formale accesso agli atti, di poter avere in copia la segnalazione di sinistro effettuata dalla docente che in quel momento vigilava sull’attività. La scuola è tenuta a fornire la relazione anche se questa rientra tra la documentazione interna dell’Istituto?

Il principio costituzionale della trasparenza dell’azione amministrativa, prevede che tutti gli atti (dati e informazioni) della scuola siano accessibili.
L’accesso agli atti è quindi sempre garantito nei limiti e con le esclusioni previste dalle norme generali.

Accesso ai documenti amministrativi

La materia è regolata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La norma consente la presa visione e l’estrazione di tutti i documenti amministrativi da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale.
Resta inteso che il diritto di accesso è esercitabile, qualora corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Il richiedente dovrà formalizzare per iscritto la richiesta motivando la richiesta. L’istanza dovrà riferirsi a documenti materialmente esistenti al momento della domanda e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica di riferimento.
La scuola, entro un massimo di 30 giorni, potrà accogliere o meno o in parte la richiesta. Il non accoglimento, o l’accoglimento parziale dovranno a loro volta essere motivati.
È quindi pienamente legittimo da parte di un genitore richiedere l’accesso agli atti relativi al sinistro del proprio figlio. La famiglia può fare accesso agli atti nel caso in cui ritenga che le procedure attuate dalla scuola, non siano da considerarsi trasparenti e/o regolari.

L’intervento del legale

Qualora la famiglia decida di avvalersi dell’assistenza di un Legale, quest’ultimo potrà effettuare accesso agli atti in relazione al fatto occorso a nome e per conto della famiglia stessa.
Il professionista infatti è formalmente delegato dalla famiglia e portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Anche in questo caso quindi, l’Amministrazione scolastica è tenuta a riscontare la richiesta del legale entro 30 giorni dalla richiesta.

Accesso agli atti e privacy

Un aspetto ancora non ben chiaro in materia di accesso agli atti, in caso di sinistro, è quello legato alla trasmissione dei dati personali delle persone coinvolte nell’evento.
Queste potrebbero essere il docente che prestava vigilanza oppure un altro studente coinvolto direttamente o indirettamente nell’evento.
Il diritto alla privacy, garantito dal Regolamento (UE) 2016/679, è uno strumento di tutela della corretta gestione delle informazioni personali. Tale diritto tuttavia ma non può essere utilizzato come mezzo di non ingerenza sul funzionamento della Pubblica Amministrazione.
La questione è stata chiarita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 4 febbraio 1997, n. 5.
Sulla base della lettera d), dell’articolo 24, comma 2° della legge n. 241/1990: «non sembra esservi dubbio che nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale abbia dato prevalenza al primo, allorché questo sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici».

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Smartphone danneggiato

Al nostro Istituto Superiore è giunta la lettera della famiglia di un alunno iscritto, attraverso la quale viene chiesto il risarcimento dei danni occorsi allo smartphone fatto cadere da un compagno di classe durante l’uscita dalla scuola. La Compagnia Assicuratrice cui abbiamo denunciato il sinistro ci comunica che questo tipo di danno non è ricompreso nelle Condizioni Contrattuali, tuttavia a nostro parere si tratta di un palese danno da Responsabilità Civile. Le polizze scolastiche sono tenute a risarcire questo tipo di danno?

In premessa, per poter formulare un parere preciso, è necessario conoscere l’esatta dinamica e il preciso luogo dell’evento. Assodato comunque che le condizioni contrattuali non tutelano il danneggiamento del dispositivo di proprietà dell’alunno è opportuno fare qualche precisazione circa la Responsabilità Civile.
In generale, le responsabilità in ambito scolastico, si possono identificare in tre categorie principali: la responsabilità diretta della scuola, quella degli insegnanti e quella degli alunni o delle loro famiglie.

La Responsabilità Diretta della Scuola

Le polizze scolastiche, nell’ambito della sezione Responsabilità Civile, offrono garanzie per tutte quelle attività espletate sotto la diretta vigilanza dell’Istituto Scolastico. La copertura comprende tutti gli eventi per i quali l’Istituto potrebbe essere chiamato a rispondere in giudizio.
La scuola, in quanto parte della Pubblica Amministrazione, è soggetta all’Articolo 28 della Costituzione Italiana. L’articolo stabilisce che l’ente è responsabile per gli atti compiuti dai propri dipendenti. Tale principio è ribadito anche dall’Art. 61 della Legge 2 luglio 1980, n. 312, che tuttavia specifica come: «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni».
Nel caso in questione, sembra da escludersi una responsabilità diretta dell’Amministrazione.

La Responsabilità degli Insegnanti

Gli insegnanti, ai sensi dell’Art. 2048, del Codice Civile, sono responsabili per i danni causati dagli alunni nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza: «I precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
L’obbligo di vigilanza include tutte le situazioni in cui gli alunni sono affidati agli insegnanti, come ad esempio durante le lezioni, la ricreazione, le gite scolastiche e qualsiasi attività svolta sotto l’egida della scuola.
Lo stesso articolo del Codice precisa che i docenti: «[…] sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto». L’insegnante quindi, in caso di danno, dovrà dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata, tenendo conto dell’età, indipendenza e maturità degli alunni affidati. La responsabilità può essere esclusa se l’evento dannoso è imprevedibile e inevitabile nonostante le cautele adottate.
In questo senso quindi, in relazione al caso in questione, appurato che l’evento s’è svolto all’uscita dalla scuola e abbia coinvolto alunni con un età e maturità adeguata, sembra non rilevabile neanche l’eventuale responsabilità del docente.

La Responsabilità degli alunni o delle loro famiglie

A differenza delle responsabilità precedenti, che si basano sulla responsabilità contrattuale legata all’omessa vigilanza, nel caso in questione la responsabilità tra gli studenti è di carattere extracontrattuale.
Volendo escludere il dolo, ovvero la volontarietà di causare un danno, potrebbe invece palesarsi la colposità dell’evento, oppure l’incuria nella conservazione del bene da parte dell’alunno danneggiato.
Come ricordato in premessa, la questione della responsabilità è complessa e richiede un’analisi attenta di tutte le circostanze specifiche.
Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
Sul tema della responsabilità extracontrattuale tuttavia, chi pretende il risarcimento deve sempre dimostrare il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità.
In questi casi potrebbe infatti trattarsi di un concorso di colpa. Esiste corresponsabilità tra il danneggiante e danneggiato non tanto per l’interferenza nella dinamica dell’evento, ma per le conseguenze delle sue azioni come ad esempio, la corretta conservazione del bene. Per questi casi la giurisprudenza ha introdotto un’obbligazione risarcitoria solidale tra danneggiante e danneggiato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile nel danneggiamento dei beni personali nella scuola, contattaci qui.

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Educazione Fisica: la mancata vigilanza del docente.

Durante una lezione di educazione fisica presso la palestra dell’Istituto, ai ragazzi è assegnata l’attività calcetto. Il docente avviata l’attività, approfitta per allontanarsi e provvedere alla redazione del registro di classe. Durante una normale azione di gioco, un alunno, in un contrasto con un compagno, cade e riporta una frattura scomposta all’omero con una possibile invalidità permanente.
Il legale della famiglia ci invia una formale comunicazione, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio dei suoi assistiti e rilevando, in particolare, la Responsabilità Civile diretta della scuola, motivandola con il fatto che l’infortunio è avvenuto nello svolgimento di un’attività pericolosa ed oltretutto in assenza dell’insegnante.

Nel caso sottoposto, a nostro avviso non si applica l’Art. 2050 del Codice Civile: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Secondo la sentenza della Cassazione Civile, n. 20982, all’attività sportiva riferita al gioco del calcio può essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità.
Il gioco del calcio è una disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico.
L’attività infatti è normalmente praticata in tutte le scuole di tutti i livelli come attività finalizzata all’esercizio fisico.

La responsabilità del docente per mancata vigilanza

Appurato che non sussiste la volontarietà dello studente che ha provocato il danno, potrebbe forse ravvisarsi una responsabilità del docente per mancata vigilanza? Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile il docente è responsabile del danno cagionato dall’allievo nel tempo in cui sono sotto la sua vigilanza.
Dato per assodato che l’evento dannoso è avvenuto in assenza dell’insegnante, appare tuttavia evidente, che l’incidente s’è verificato durante una normale azione di gioco. Anche se il docente fosse stato presente sul campo, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto e l’evento dannoso conseguente.

Il profilo assicurativo

Relativamente all’assicurazione, l’Istituto deve effettuare denuncia all’INAIL, in quanto il fatto è accaduto durante un’attività per cui è prevista tutela assicurativa.
Analogamente l’Istituto dovrà denunciare il sinistro alla Società con cui ha stipulato la polizza assicurativa integrativa per il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale Invalidità Permanente residuata.
Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, difficilmente potrà essere riconosciuta una colpa diretta in relazione all’evento. Tuttavia è opportuno aprire con la Società assicuratrice una posizione a titolo precauzionale per l’eventuale risarcimento del danno.

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Il nesso causale in caso di infortunio

Un alunno ha subito un sinistro durante l’attività di educazione fisica. Il docente ha fatto opportuna segnalazione all’Istituto e, al ricevimento del certificato medico di Pronto Soccorso, la scuola ha effettuato formale denuncia all’INAIL e alla Compagnia Assicurativa. L’assicurazione risponde che il sinistro non può essere gestito in quanto il certificato medico è stato prodotto dal Pronto Soccorso dopo le 24 ore dall’evento. E’ corretto?

Per poter rispondere alla domanda occorre introdurre il concetto di nesso causale, o eziologico, ovvero il legame esistente tra il fatto dannoso ed il danno medesimo.

Cos’è il nesso causale?

Il nesso causale prende spunto dagli Articoli 40 e 41 del Codice Penale. Un evento che ha provocato un danno può essere imputato ad una persona solo se lo stesso sia conseguenza della sua condotta.
Al contrario del sistema penalistico, in ambito civile il legislatore, non ha dedicato al nesso causale un’apposita definizione. Fino a pochi anni fa, la giurisprudenza s’era orientata a favore di una trasposizione diretta dei principi espressi penalmente sul versante della Responsabilità Civile.

L’evoluzione giurisprudenziale

Attualmente la dottrina e la giurisprudenza stanno conducendo un progressivo ripensamento dei rapporti tra causalità civile e penale. La causalità civile infatti risponde ad esigenze e finalità diverse da quella penale. La prima tende ad individuare il soggetto che deve riparare economicamente il danno, la seconda, invece deve sanzionare un comportamento riprovevole.
La moderna giurisprudenza considera non più condivisibile la coincidenza dei concetti di causalità tra Responsabilità Penale e Responsabilità Civile. La Responsabilità Civile deve basarsi su regole e criteri più elastici. Questi sono il frutto di una pluralità di fattori, antecedenti, concomitanti o successivi, che possono incidere nel meccanismo causa-effetto.

Il profilo assicurativo

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla prova del nesso causale. Esattamente come espresso più sopra, l’assicurato deve provare, in modo certo, la relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto.
Il danneggiato, per ottenere il rimborso dalla Società Assicuratrice deve provare, in modo inequivocabile, che il danno subito è intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza della provata esistenza del nesso causale l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.
Nel caso in questione la Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Se la data di accesso al Pronto Soccorso è posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
In questi casi, la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Capita infatti che un trauma, giudicato di modesta entità, si riveli, col passare dei giorni, decisamente più grave di quanto ipotizzato.
Assumerà quindi particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.
In tutti i casi è importante, almeno a livello preventivo attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in polizza relative alla denuncia del sinistro.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle denunce di infortunio nella scuola, contattaci qui.

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La denuncia per contagio da Covid19

Un certo numero di Istituti scolastici ci pone delle domande circa l’obbligo di denuncia per contagio da Covid19 di alunni e operatori. Facciamo il punto sotto il profilo normativo suggerendo alcune istruzioni operative.

Il Decreto “Cura Italia” all’Art. 42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro e pertanto assoggettato all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Le indicazioni dell’INAIL

In relazione alla denuncia di contagio da Covid19 all’INAIL, è bene richiamare la Circolare, 03 aprile 2020 n. 13 e la successiva Circolare 20 maggio 2020 n. 22. Fermo quindi restando l’obbligo di denuncia nei casi indicati, è opportuno fare una distinzione tra Operatori scolastici e Studenti.

Gli operatori scolastici – Corpo docente e non docente

Gli Operatori scolastici rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro in virtù del Decreto ministeriale 10 ottobre 1985. I soggetti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro con lo speciale sistema della gestione per conto dello Stato attuato presso l’INAIL.
Qualora all’Amministrazione scolastica pervenga da parte di un operatore scolastico un certificato medico di infortunio INAIL in cui è stata rilevata la positività al virus (tampone positivo) è obbligatoria la denuncia di infortunio. La denuncia dev’essere effettuata attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) entro i termini previsti dalla norma.
Sarà quindi l’INAIL a valutare il singolo caso e ad occuparsi della gestione del processo, inviando eventualmente la gestione della pratica all’INPS per malattia professionale.
Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), a nostro parere è sempre consigliabile la denuncia all’INAIL, allegando il certificato prodotto dal dipendente.

Gli studenti

A differenza del personale scolastico, gli Studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro con la scuola. Gli studenti sono assicurati, in via eccezionale, solo per le specifiche attività che l’INAIL ritiene “rischiose”. Tra queste le esperienze tecnico-scientifiche o le esercitazioni pratiche e/o di lavoro.
Esattamente come il personale scolastico, gli studenti, sono tutelati contro gli infortuni esclusivamente per le attività scolastiche ricomprese.
Qualora all’Amministrazione Scolastica pervenga da parte di uno di uno studente un certificato medico di infortunio INAIL di positività al virus (tampone positivo) è obbligatoria la denuncia di infortunio. Anche in questo caso la denuncia dovrà avvenire attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) entro i termini previsti dalla norma.
Sarà sempre l’INAIL ad effettuare gli accertamenti dovuti e ad occuparsi della gestione del processo.
Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), a nostro parere, è sempre consigliabile interpellare direttamente la sede INAIL, competente di zona, per verificare se e come procedere.

Le richieste di chiarimento

Ad oggi l’INAIL non ha ancora emesso una linea guida specifica circa la gestione delle denunce per Covid19 negli Istituti Scolastici.
Alla luce dell’incremento dei casi di contagio negli Istituti Scolastici e, al fine di evitare contestazioni e/o ammende, in caso di dubbio circa l’invio della denuncia, è possibile contattare il numero del Contact Center INAIL allo: 06 6001.
Per un parere scritto è anche possibile inoltrare una richiesta di parere sul sito dell’INAIL, oppure rivolgersi alla sede INAIL competente di zona.
Nel merito della procedura per la denuncia di sinistro alla Società assicurativa con cui è stata stipulata la polizza integrativa è opportuna la verifica delle condizioni contrattuali in relazione alla corretta procedura da effettuare.