abint Nessun commento

Covid19: per l’INAIL è infortunio

Secondo la recente circolare l’infezione da Covid19 per l’INAIL è infortunio.
Conseguentemente in questi casi dovrebbe scattare la piena tutela dell’INAIL già a partire dal periodo di quarantena.
Anche la società assicuratrice, con la quale la scuola ha stipulato il contratto, riconosce il contagio da Covid19 come infortunio?

Il Decreto “Cura Italia” all’Art.42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro.
Il contagio viene quindi assoggettato all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e ai successivi aggiornamenti normativi intervenuti al riguardo.

La tutela INAIL nei casi di contagio e il livello di responsabilità

L’INAIL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro.
Nei casi in cui venga riconosciuta la responsabilità diretta, l’INAIL si riserva il diritto di agire in rivalsa (Art. 10).
È bene inoltre evidenziare che l’INAIL, con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha effettuato alcune precisazioni. Qualora l’episodio che ha determinato il contagio, non sia noto o non possa essere provato, né si può presumere che sia avvenuto durante il periodo di lavoro sarà predisposto l’accertamento medico-legale. L’accertamento seguirà l’ordinaria procedura privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Le differenze tra l’INAIL e le Assicurazioni private nei casi di contagio

Tra l’infortunio INAIL e quello riconosciuto dalle assicurazioni private dobbiamo osservare come, per l’INAIL, la classificazione dell’evento infortunistico preveda, quale condizione di assicurabilità, la causa violenta in occasione di lavoro (Art. 2 Capo II D.P.R. 1124/1965) e, nei casi di trattazione delle malattie infettive, l’INAIL equipara la causa virulenta a quella violenta.
Nei contratti stipulati con le assicurazioni private, la definizione di infortunio, di norma, recita: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea”.
Ne consegue, in conclusione che, a nostro parere, il contagio da Covid19 non può essere considerato indennizzabile all’interno dei contratti assicurativi stipulati dalle scuole con le assicurazioni private, in quanto non ricorrono contemporaneamente i tre requisiti fondamentali di assicurabilità (fortuita, violenta ed esterna) venendo meno uno di essi, ovvero, la “causa esterna”.

abint Nessun commento

Infortunio durante un viaggio di istruzione

Un docente accompagnatore è rimasto vittima di un infortunio durante un viaggio di istruzione, per responsabilità della struttura . La scuola ha effettuato regolare denuncia all’INAIL ma non alla Compagnia di Assicurazione con la quale la scuola ha stipulato polizza integrativa, in quanto il docente non risulta aver pagato il premio per il periodo in cui è avvenuto il sinistro. Ci scrive il legale dell’albergo, a cui il Docente ha chiesto il rimborso del danno, asserendo che la scuola, alla luce della Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, avrebbe dovuto assicurare obbligatoriamente il docente. Cosa dobbiamo rispondere?

La domanda è certamente interessante perché ci consente di fare alcune precisazioni.

La Responsabilità Civile verso terzi nei casi di infortunio

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi: “cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
Se la responsabilità dell’infortunio del Docente, è dell’albergo ospitante, sarà quest’ultimo a dover rimborsare il danno.
Non è quindi ben chiaro quindi perché il legale della struttura alberghiera, chieda chiarimenti circa l’obbligatorietà della polizza assicurativa dell’Istituto.
La Società assicuratrice, con cui la scuola ha stipulato la polizza, accertata la responsabilità dell’albergatore, potrebbe non pagare il danno. In alternativa potrebbe procedere all’indennizzo per poi rivalersi nei confronti dell’albergatore. Analogamente anche l’Istituto scolastico dovrà istituire analoga azione di rivalsa nei confronti dell’albergo, per le assenze dal lavoro del dipendente determinate da responsabilità imputabile alla struttura alberghiera.

L’autonomia scolastica

Nel merito dell’obbligatorietà della copertura assicurativa da parte dell’Istituto scolastico per tutti i partecipanti ad un viaggio di istruzione richiamata nella Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, non riveste più carattere prescrittivo.
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche per i viaggi di istruzione. Pertanto, la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento solo per orientamenti e suggerimenti operativi.
Proprio in virtù dell’autonomia il Consiglio di Istituto scolastico è tenuto a deliberare un regolamento per i viaggi di istruzione. Il regolamento approvato diventa così fonte normativa per la singola scuola sotto il profilo organizzativo.

Il Regolamento per i viaggi di istruzione

In relazione alla definizione del regolamento è bene valutare alcuni aspetti:
La stipula di una copertura assicurativa per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione risulta una best practice più che consigliabile. La copertura assicurativa dell’INAIL infatti, si limita ai casi di morte e di invalidità permanente lasciando gli eventuali costi di tutte le spese mediche e di assistenza a carico del soggetto infortunato.
Qualora il viaggio di istruzione avvenisse sul territorio italiano, il Sistema Sanitario Nazionale, provvederà gratuitamente al primo soccorso e alle spese mediche.
Nel caso il viaggio prevedesse una meta internazionale, la situazione è più articolata.
All’interno dell’UE, in virtù della tessera sanitaria europea (TEAM), l’infortunato o il malato gode delle stesse condizioni, e agli stessi costi previsti nel paese d’origine.
Tuttavia, anche all’interno dell’UE, non in tutti i Paesi l’assistenza è sempre completamente gratuita. In caso di infortunio, i costi diretti (ambulanza, Pronto Soccorso, rientro sanitario, ecc.), potrebbero essere richiesti direttamente all’infortunato.
Nei Paesi extra UE, la situazione è ancora più disarticolata. Ci sono paesi con i quali sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi valgono gli stessi principi che regolano i rapporti coi i Paesi comunitari. Con la stragrande maggioranza dei Paesi tuttavia, non sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi casi è assolutamente consigliabile un’assicurazione sanitaria privata. Da ultimo esistono Paesi in cui l’accesso è interdetto, in assenza di coperture assicurative private.

Le polizze assicurative scolastiche

Le più diffuse assicurazioni scolastiche prevedono la copertura assicurativa, nel ramo Assistenza, per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti, studenti e accompagnatori). Tuttavia limitano la copertura assicurativa ai soggetti che non hanno pagato il premio. A questi ultimi, viene garantito il primo soccorso e l’eventuale rientro sanitario, ma non il pagamento delle spese mediche o il risarcimento dell’invalidità permanente o temporanea residuata.
Inoltre, nel caso il soggetto cui è stato erogato il servizio, risultasse non assicurato, è nel diritto della Compagnia richiedere la restituzione delle spese.

Le polizze assicurative dell’Agenzia di viaggio o del Tour Operator

Solitamente, il soggetto organizzatore del viaggio (Tour Operator e/o Agenzia di Viaggio) propone alla scuola, unitamente ai servizi turistici (trasferimento, alberghi, visite guidate, ecc.) anche una polizza assicurativa.
Solitamente e in modo del tutto improprio, queste polizze sono dissimulate all’interno del pacchetto turistico con la formula: “tutto compreso”.
Queste polizze, il più delle volte, hanno un costo rilevante se paragonato a quelle scolastiche e prevedono massimali estremamente ridotti, limiti e franchigie.
Infine, com’è corretto che sia, sono limitate esclusivamente alla durata del viaggio.

Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

abint Nessun commento

Risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente

Il nostro Istituto ha ricevuto una richiesta di risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente durante l’ora di educazione fisica. La richiesta riguarda le somme erogate dal SSN. L’assicurazione integrativa scolastica copre quest’eventualità?

L’art. 2043 del Codice Civile italiano stabilisce un principio fondamentale della responsabilità civile: chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, è tenuto a risarcire il danno. Questo principio trova applicazione anche nel contesto della Pubblica Amministrazione, che può avvalersi dell’azione di rivalsa per recuperare i costi sostenuti a seguito di danni causati da terzi. Un esempio pratico di questa azione si osserva nell’ambito delle Aziende Socio Sanitarie (AST/ASL), che possono richiedere risarcimenti relativi alle prestazioni sanitarie erogate a seguito di incidenti o infortuni in ambiente scolastico.

La Rivalsa dell’Azienda Socio-Sanitaria

Quando un sinistro coinvolge uno studente, l’ASS ha il diritto di chiedere un risarcimento, ma solo se il danno è riconducibile a fatti illeciti commessi da terzi. In tal caso, l’onere del risarcimento spetta alla persona responsabile dell’evento dannoso o alla compagnia assicurativa che copre il responsabile. Questo meccanismo permette all’ASS di recuperare gli emolumenti versati per le prestazioni sanitarie che ha fornito, liberando così l’ente pubblico dall’onere finanziario di un danno causato da altri.

La Responsabilità della Scuola

È essenziale che l’Istituto Scolastico valuti con accuratezza la dinamica dell’infortunio prima di riconoscere una propria responsabilità o procedere al pagamento verso l’ASS. La scuola deve verificare se l’incidente possa essere attribuito a una propria condotta colposa, come ad esempio:

  • Inadeguatezza della struttura scolastica: se l’ambiente non rispetta le normative di sicurezza o presenta difetti strutturali che aumentano il rischio di incidenti.
  • Mancata vigilanza: il personale scolastico ha l’obbligo di sorvegliare gli studenti durante le attività e può essere ritenuto responsabile in caso di inosservanza.
  • Ordine di eseguire attività pericolose: assegnare agli studenti attività potenzialmente rischiose senza le dovute precauzioni può costituire colpa dell’istituto.
  • Utilizzo di attrezzature inappropriate: dare in uso strumenti o materiali non idonei o pericolosi aumenta il rischio di danni e può implicare una responsabilità diretta.
  • Sottovalutazione dei rischi: ogni attività dovrebbe essere valutata in termini di potenziale pericolo e, se necessario, prevenuta.

L’Istituto non sarà responsabile solo se l’evento si è verificato per caso fortuito, ovvero in modo del tutto imprevedibile e improvviso, nonostante il rispetto di tutte le norme di diligenza.

Il Concetto di Fatto Illecito

Un fatto illecito si configura quando un comportamento doloso o colposo provoca un danno ingiusto. Nell’ambito scolastico, tuttavia, non è sufficiente che uno studente si faccia male durante un’attività per configurare un illecito. La scuola deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli studenti. In caso contrario, si può supporre una responsabilità della scuola e, di conseguenza, un obbligo risarcitorio.

La Procedura di Accertamento dei Fatti

In caso di infortunio scolastico, l’Istituto deve:

  1. Accertare i fatti: ricostruire la dinamica dell’incidente per capire se l’evento era prevedibile o inevitabile;
  2. Verificare la vigilanza: appurare se un docente era presente e ha esercitato la dovuta vigilanza sull’attività svolta dagli studenti;
  3. Documentare la non imputabilità: raccogliere tutta la documentazione necessaria per dimostrare che l’evento lesivo non è riconducibile a un comportamento doloso o colposo della scuola o del personale.

Se l’Istituto dimostra che l’incidente non è stato causato da una propria negligenza, può trasferire la responsabilità sul soggetto direttamente responsabile e sulla sua compagnia di assicurazione, nel caso quest’ultimo fosse coperto da una polizza di Responsabilità Civile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa delle scuola per la Responsabilità Civile, contattaci qui.