abint Nessun commento

Utilizzo del mezzo proprio del personale scolastico

Il nostro Istituto Comprensivo si articola su 12 plessi dislocati sul territorio di 4 comuni diversi. Al fine di agevolare il trasferimento dell’eventuale documentazione tra i singoli plessi e gli uffici amministrativi, negli scorsi anni, il precedente Dirigente Scolastico aveva autorizzato due dipendenti all’utilizzo del mezzo proprio a fronte di un rimborso erogato una tantum attraverso la Contrattazione d’Istituto. Qualora i soggetti incaricati avessero un incidente stradale e riportassero danni all’autovettura e lesioni fisiche sono coperti dall’assicurazione scolastica?

Le indicazioni relative all’utilizzo del mezzo proprio del personale scolastico, nel corso degli anni hanno subito delle modifiche radicali.

La normativa legata all’utilizzo del mezzo proprio nella P.A.

Il D. Lgs. 31 maggio 2010 n. 78, Art. 6, comma 12, ha cessato l’applicazione della precedente normativa che regolava il rimborso al personale in missione per conto dell’amministrazione, autorizzato all’uso del mezzo proprio.
Anche al personale della scuola, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, è vietato l’uso del mezzo proprio per le missioni.
A fronte di una richiesta di chiarimenti portata dalle Amministrazioni Pubbliche, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 36, del 22 ottobre 2010, chiarisce che possa avvalersi dell’utilizzo del mezzo proprio esclusivamente:

  1. Il personale adibito a funzioni ispettive, nonché, il personale incaricato dello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo (es.: Revisori di Conti);
  2. Il personale che svolga compiti diversi da quelli ispettivi o di verifica e di controllo e che per motivi di servizio debba recarsi oltre i limiti della propria provincia di servizio.

Successive pronunce delle Corti dei Conti, hanno in parte rivisto la circolare del 2010. Resta tuttavia inteso che, ai fini dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio del dipendente, devono essere sempre presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

  1. La sede oggetto della missione dev’essere collocata ad una distanza superiore a 10 km dalla località sede dell’ufficio o dalla località sede di abituale dimora. A tal fine il computo è effettuato in relazione alla località più vicina al luogo da raggiungere;
  2. Totale mancanza dei servizi di linea o, in alternativa, l’orario dei servizi pubblici di linea non è conciliabile con lo svolgimento dell’incarico;
  3. La provata convenienza per l’Amministrazione all’utilizzo del mezzo proprio rispetto ai normali servizi di linea, in termini di costi sostenuti.

La copertura assicurativa del personale

Le garanzie contenute nelle polizze scolastiche, di norma, prevedono la copertura nell’ambito delle attività scolastiche, sia interne che esterne, anche accessorie, senza limiti di orario, autorizzate esplicitamente e in conformità con la vigente normativa.
Se, quindi, vengono rispettati tutti i requisiti sopracitati, nel caso di infortunio occorso durante la missione, l’assicurazione scolastica ricomprende le garanzie nel caso in questione.
In relazione al veicolo, di norma, le polizze assicurative scolastiche comprendono i danni esclusivamente per i revisori dei conti, formalmente autorizzati.
Un aspetto completamente diverso riguarda invece il mezzo di proprietà del dipendente autorizzato che, eventualmente coinvolto in un sinistro, riportasse dei danni diretti.
In queste situazioni diventa opportuno per l’Istituto stipulare un’apposita polizza Kasko per il dipendente in missione.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i dipendenti della scuola in missione, contattaci qui.

abint Nessun commento

Vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico

In caso di infortunio di uno studente presente a scuola fuori dall’orario scolastico, il personale non docente può essere ritenuto responsabile di mancata vigilanza? L’Assicurazione copre il sinistro?

In relazione alla vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico, per anni, la giurisprudenza è stata incline a non considerarlo nel novero dei soggetti responsabili. Si riteneva infatti che collaboratori, personale tecnico-amministrativo, custodi, e personale di servizio non potessero svolgere attività di sorveglianza sugli studenti al pari degli insegnanti,  in quanto non considerabili precettori ai sensi  dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella scuola

Un chiarimento in questo caso è introdotto nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2006/2009.
Ai sensi del contratto, il personale ATA risulta sempre impegnato nel processo di vigilanza della scuola.
Il testo ne precisa i compiti, ricomprendendo l’ordinaria vigilanza sugli alunni e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche. Non solo, anche nei casi di particolare necessità, quali ad esempio, l’assenza momentanea dell’insegnante, il personale è tenuto alla vigilanza.

Il fatto

Risulta significativa a tal proposito la pronuncia della Cassazione n. 14701 del 19 luglio 2016.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all’interno del plesso scolastico, prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni.
L’alunno, della terza elementare, mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei. Cadendo malamente a terra subiva la rottura parziale di due denti. A fronte del contenzioso scaturito, i primi due giudici avevano ritenuto che non sussistesse la responsabilità dell’Istituto e del MIUR. Secondo i giudici, infatti, l’evento dannoso era avvenuto prima dell’inizio delle lezioni. I genitori del minore decidono quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Cassazione

La suprema Corte ha ribaltato i primi due gradi di giudizio.
Secondo la Cassazione infatti, le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto, derivano dalla condotta colposa del personale scolastico.
L’evento è avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, tuttavia la scuola ha: «il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni, sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici».
I giudici hanno preso in esame l’aspetto relativo all’estensione della responsabilità anche per gli eventi dannosi accaduti fuori dall’orario di lezioni. La responsabilità di diligenza e di vigilanza grava infatti sui precettori ai sensi del Codice Civile.
La responsabilità riguarda tutte le manifestazioni connesse alla prestazione scolastica e si estende all’intero periodo in cui l’allievo si trova all’interno dell’Istituto scolastico.
Questo prevede anche il periodo dopo la fine delle lezioni o, come nel caso in esame, prima del suono della campanella.
Nel caso specifico si riscontrerebbe la responsabilità per la condotta negligente del personale scolastico: L’allievo infatti si stava dirigendo nella sua classe in presenza dei bidelli, sui quali gravava quindi l’obbligo di vigilanza. Per la Corte, quindi: “la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (collaboratori scolastici) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi”.

Il profilo assicurativo

Nel merito della copertura assicurativa, questa prevede la copertura e il conseguente risarcimento nel ramo Infortuni per i danni diretti derivanti dall’evento.
Tuttavia la sentenza della Cassazione, in questo caso, coinvolge anche il Ramo di Responsabilità Civile dell’Istituto è assicurato.

Se desideri maggiori informazioni sulla vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico, contattaci qui.