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Caldo estremo a scuola: malore in classe. Quali possibili responsabilità e gli eventuali limiti delle coperture assicurative

Malore in classe per il caldo torrido in una scuola media emiliana. Scatta l’intervento d’urgenza del 118 e dell’ambulanza. Lo riferisce un articolo della cronaca locale de “il Resto del Carlino”.

Il fatto

Un’alunna di terza media della scuola di Montecchio Emilia ha accusato un malore in classe, probabilmente a causa di un colpo di calore. Il personale scolastico ha soccorso la giovane con asciugamani bagnati fino all’arrivo del 118 e della Croce Bianca. Successivamente l’ambulanza ha trasportato la ragazza al pronto soccorso del vicino Ospedale per ricevere le cure necessarie. Anche altri studenti hanno manifestato sintomi di spossatezza e diversi genitori hanno deciso di recarsi a scuola per ritirare anticipatamente i propri figli. All’interno dell’edificio il termometro elettronico registrava una temperatura di 32 gradi centigradi in aule prive di aria condizionata.

Le reazioni della Dirigente e dell’Assessore

La Dirigente ha spiegato che le aule mancano di aria condizionata e che l’Istituto possiede strutture in parte superate e obsolete. In assenza di piani di efficientamento termico per affrontare le future ondate di calore, l’Amministrazione sta valutando l’uso della palestra climatizzata per i prossimi esami di stato. Dal canto proprio, l’assessore, Elena Terenziani ha ricordato gli interventi già effettuati come le schermature solari, definendo buona la situazione rispetto alla media degli edifici. L’Assessore ha comunque dichiarato che i Comuni necessitano di importanti finanziamenti statali per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

I profili di responsabilità civile e penale

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha la responsabilità di vigilare sulla salute degli alunni e del personale. In questi casi, tra i suoi compiti c’è anche l’adozione tempestiva delle più adeguate misure organizzative. Tra queste lo spostamento delle lezioni in locali più freschi o l’autorizzazione alle uscite anticipate. Anche per l’Ente Locale, proprietario dell’immobile, come nel caso delle scuole medie, potrebbe profilarsi un profilo di responsabilità. Spetta infatti al Comune la manutenzione strutturale e la sicurezza degli impianti, inclusa la pianificazione di interventi contro l’esposizione termica eccessiva. Entrambi i soggetti, in caso di danno, potrebbero quindi rispondere di eventuali omissioni nel caso di mancata segnalazione delle criticità o mancata predisposizione dei necessari interventi. Occorre tuttavia sempre valutare l’eccezionalità e imprevedibilità dell’evento climatico.

Le tutele e i possibili limiti della polizza assicurativa

Sul piano assicurativo, la polizza integrativa stipulata dall’istituto tutela gli alunni dagli infortuni occorsi durante tutto l’orario scolastico. L’attivazione delle coperture per un colpo di calore richiede tuttavia la precisa classificazione dell’evento.
La copertura per i colpi di calore dipende infatti dalle singole condizioni contrattuali. Non tutte le polizze la prevedono e, in questi casi, l’evento potrebbe infatti essere catalogato come malattia e non come infortunio con il conseguente mancato risarcimento.
In caso di indennizzo inoltre, la Compagnia assicurativa potrebbe avviare un’azione di rivalsa. Tale procedura colpirebbe l’Ente Locale qualora emergessero gravi carenze nella manutenzione dell’edificio.
La Responsabilità Civile della scuola resta invece legata al rispetto degli obblighi organizzativi, di vigilanza e di primo soccorso. Un intervento legale potrebbe quindi a valutare il nesso causale tra lo stato della struttura e il danno subito.

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Decreto Sicurezza 2026: nuove responsabilità penali, obblighi scolastici e criticità assicurative

Il Decreto Sicurezza 2026 è stato convertito definitivamente nella Legge il 24 aprile 2026, n. 54. Il provvedimento, in vigore dal 25 aprile 2026, tende a introdurre una riforma profonda per la sicurezza degli Istituti scolastici italiani. Il provvedimento mira alla necessità di proteggere docenti e studenti dai crescenti episodi di violenza, garantendo un ambiente educativo sereno e ripristinando l’autorità dei docenti nel rispetto reciproco.

La nuova tutela penale per i lavoratori della scuola

Il Decreto ribadisce il concetto che tutti i lavoratori della scuola sono Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Questa qualifica non è solo un titolo formale ma comporta una protezione legale decisamente superiore. Chiunque aggredisca un docente o un impiegato commette un reato, oltre che contro la persona fisica, anche contro lo Stato.
L’Art. 11 apporta delle modifiche sia al Codice Penale che al Codice di Procedura Penale. La legge prevede pene più severe per chi provoca lesioni al personale scolastico. Per le lesioni semplici si rischia la reclusione da due a cinque anni. Nei casi di lesioni gravissime la pena può raggiungere i sedici anni di carcere. Inoltre non è più necessaria la denuncia della vittima poiché lo Stato procede d’ufficio.

Il contrasto alle armi e il controllo delle aree scolastiche

L’Art. 16 prevede che la sicurezza venga garantita anche attraverso un monitoraggio più rigoroso oltre che degli spazi interni anche di quelli esterni agli Istituti. Il perimetro scolastico viene considerato una “zona sensibile” da tutelare con particolare attenzione. Le Forze dell’Ordine saranno tenute a incrementare i controlli per prevenire reati nei pressi degli edifici scolastici. Anche il possesso ingiustificato di coltelli o armi bianche da parte di minori comporterà sanzioni immediate. Per i reati commessi vicino alle scuole la pena aumenta fino alla metà. La norma prevede anche la possibilità di installare strumenti tecnologici (metaldetector) di controllo agli ingressi. Il personale scolastico non sarà comunque gravato da compiti operativi che rimangono di esclusiva pertinenza delle Forze dell’Ordine.

La responsabilità economica dei genitori per i reati dei figli

La riforma introduce il principio della responsabilità patrimoniale e sociale delle famiglie. I genitori sono chiamati a rispondere direttamente delle azioni violente commesse dai figli minorenni. Se uno studente danneggia la scuola, la famiglia potrebbe pagare i danni commessi. Inoltre, unitamente al risarcimento economico, lo Stato potrebbe sospendere i sussidi assistenziali al nucleo familiare come come l’Assegno di Inclusione. Questa misura si applica nei casi di condotte criminali acclarate dei minori. L’obiettivo è spingere le famiglie a collaborare attivamente con le istituzioni educative.

Le nuove sospensioni attive e i lavori socialmente utili

Anche la gestione dei provvedimenti disciplinari per gli studenti subisce un mutamento radicale. Le nuove “sospensioni attive” e l’obbligo di svolgere “attività di cittadinanza solidale” (lavori socialmente utili) fanno riferimento all’Art. 1 del Disegno di legge parallelo e collegato sulla revisione del voto in condotta (Legge 1 ottobre 2024, n. 150). Le misure previste trovano piena attuazione e raccordo normativo con il Pacchetto Sicurezza proprio nel corrente anno scolastico.
La sospensione dalle lezioni non sarà più quindi un periodo di assenza passiva da casa. Gli studenti sanzionati dovranno partecipare ad attività utili per la comunità scolastica e sociale.
Per le sospensioni fino a due giorni si prevede lo studio controllato all’interno dell’Istituto. Se la sospensione supera i due giorni, scatta l’obbligo di svolgere lavori di cittadinanza solidale. I ragazzi saranno inseriti in strutture convenzionate per comprendere il valore del rispetto comune.

Il voto in condotta e le restrizioni all’uso della tecnologia

Il comportamento degli studenti avrà un peso decisivo sul loro percorso accademico complessivo. Un voto basso in condotta comporterà penalizzazioni immediate per il credito scolastico. Chi ottiene la sufficienza risicata dovrà sostenere un esame riparatorio a settembre.
L’esame verterà sui temi dei doveri costituzionali e della cittadinanza attiva. Nei casi gravi di violenze on-line (cyberbullismo) scattano sanzioni specifiche. Il giudice può vietare l’uso del cellulare ai minori responsabili. In alternativa, potrà imporre l’uso di dispositivi con limitazioni informatiche rigide.

Sicurezza strutturale e gestione dei rischi negli edifici

L’intervento legislativo non trascura neanche l’adeguamento tecnico e strutturale dei complessi scolastici. Le scuole devono rispettare scadenze precise per la messa a norma degli impianti. Gli Enti gestori (Comuni, Province e Città Metropolitane) sono obbligati a presentare la documentazione antincendio aggiornata. I controlli riguarderanno la sicurezza elettrica, le vie di fuga e i sistemi di allarme. Se sono presenti cantieri edilizi all’interno della scuola, le regole diventano ancora più stringenti. Il Dirigente dovrà infatti aggiornare costantemente il documento di valutazione dei rischi (DVR).

L’aspetto assicurativo e la responsabilità dei minori

Le nuove norme penali e le sanzioni per gli illeciti a scuola aprono una questione complessa sul fronte assicurativo. Le polizze di Responsabilità Civile stipulate dagli Istituti presentano limiti strutturali invalicabili. Le Assicurazioni non coprono i danni derivanti da reati commessi con dolo o colpa grave acclarata. Quando i danni sono causati direttamente da condotte illecite dei minori, la Responsabilità Civile si estende automaticamente ai genitori. Le famiglie rispondono patrimonialmente per gli atti vandalici o le aggressioni compiute dai figli all’interno della scuola. Le Compagnie assicurative inoltre, in caso di risarcimento, potrebbero legittimamente rivalersi sul patrimonio personale del responsabile o, in caso di minore, della sua famiglia. La rivalsa può scattare anche nei confronti di un Dirigente scolastico o di un dipendente, qualora riceva una condanna penale. La responsabilità personale emerge per condotte omissive o discriminatorie, legate alla sicurezza scolastica.
Questo scenario impone alle scuole una verifica immediata sia dei massimali che delle clausole di esclusione presenti nei contratti assicurativi in vigore.

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Formazione Scuola-Lavoro in Ambasciata: obblighi DVR e tutele assicurative

Un’alunna del nostro Istituto ha chiesto di poter svolgere la Formazione Scuola-Lavoro (FSL) presso la sede italiana di un’Ambasciata estera. Nella convenzione sottoposta è stato chiesto al responsabile dell’Ambasciata il Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dalla convenzione in questi casi. Ci stavamo domandando se la richiesta è corretta. Le Ambasciate come i Consolati, sono territori stranieri, in termini di sicurezza sul lavoro sono quindi tenuti ad applicare la normativa specifica del Paese in cui sono ospitati? In caso di sinistro le polizze assicurative operanti nella scuola risarciscono il danno?

Ai sensi della Legge 3 luglio 2023, n. 85, le Aziende che ospitano studenti in Formazione Scuola-Lavoro sono tenute a obblighi precisi.
In prima istanza devono integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiungendo una sezione dedicata ai rischi specifici e ai DPI per gli studenti. Parallelamente devono assicurare un’adeguata formazione sulla sicurezza prima dell’inserimento dello studente in Azienda.

Gli obblighi dell’Azienda e dell’Istituto Scolastico

Il Documento deve considerare l’età, l’inesperienza e i rischi specifici a cui sono esposti gli studenti minori (ma anche gli studenti maggiorenni), durante le mansioni assegnate. L’integrazione del DVR deve essere formalmente comunicata e consegnata all’Istituto scolastico prima dell’inizio del percorso. Ai fini della sicurezza, gli studenti sono equiparati ai “lavoratori” ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Come tutti gli altri lavoratori dovranno quindi ricevere istruzioni dettagliate sui rischi e sull’uso dei dispositivi di protezione qualora ne facessero uso.
L’Istituto scolastico dovrà vigilare affinché l’Impresa ospitante rispetti tutti i requisiti di sicurezza anche inserendo gli accordi di tutela all’interno della Convenzione stipulata.

Ambasciate e Consolati

Analogamente a qualunque altra impresa anche per le Ambasciate e Consolati stranieri in Italia il DVR è un adempimento necessario. Le sedi diplomatiche devono tutelare tutti i lavoratori, in particolare il personale locale, applicando le misure di salute e sicurezza previste dal nostro ordinamento, pur nel rispetto dell’inviolabilità dei locali.
Nonostante il principio di inviolabilità delle sedi diplomatiche, sancito dalla Convenzione di Vienna, la gestione della sicurezza sul lavoro infatti rimane un obbligo generale.
In Italia i rapporti di lavoro e gli obblighi di sicurezza nelle sedi diplomatiche sono regolati da specifiche Linee Guida.  I protocolli disciplinano, in modo unitario e su tutto il territorio nazionale, l’osservanza delle misure generali di tutela per la salute e la sicurezza.
Il nuovo accordo, firmato il 18 marzo 2026, rinnova la precedente disciplina scaduta il 31 dicembre 2025, intervenendo sulla parte normativa e su quella economica.

Il profilo assicurativo

In caso di infortunio durante la Formazione scuola-lavoro, il risarcimento è garantito dall’INAIL tramite l’assicurazione obbligatoria. Per i casi più gravi, che comportassero la morte dello studente, è previsto anche un fondo ministeriale specifico.
Anche la polizza integrativa stipulata dalla scuola interviene in aggiunta di quella obbligatoria prestata dall’INAIL. Le migliori formule disponibili sul mercato coprono eventuali franchigie, spese mediche rimaste a carico dell’infortunato come i ticket o le visite specialistiche private. In base al contratto, la polizza può prevedere un indennizzo aggiuntivo anche per i giorni di gesso o per invalidità temporanea.

La Responsabilità Civile

L’Impresa ospitante o, come nel nostro caso l’Ambasciata o il Consolato, è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro. Se l’infortunio è causato da negligenze o mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’Impresa, la responsabilità ricade su quest’ultima. Lo studente o la sua famiglia potrà quindi rivalersi legalmente, attraverso un’azione civile, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Anche l’assicurazione integrativa può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio qualora emergano gravi negligenze o violazioni delle norme antinfortunistiche.

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Docente ferito a scuola: profili di responsabilità e tutele assicurative

Un docente sessantenne è rimasto ferito a Legnano, nel Milanese, mentre cercava di dividere alcuni studenti intenti a litigare. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

L’episodio è avvenuto intorno alle ore dieci presso la sede distaccata dell’Istituto Superiore “Bernocchi”.
Secondo le prime ricostruzioni, l’insegnante, insieme ad altri docenti, sarebbe intervenuto per placare un violento litigio tra tre studenti tutti minorenni tra i 15 e i 16 anni. Uno di questi avrebbe impugnato l’asta metallica del dispenser di un gel disinfettante. Nel parapiglia che ne è seguito avrebbe colpito, in modo involontario, il docente provocandogli una ferita lacero-contusa al capo.
I soccorritori del centodiciotto e le forze dell’ordine, immediatamente giunte sul posto, hanno identificato i giovani coinvolti nell’accaduto.
Nel frattempo, la vittima veniva trasportata in ospedale in ambulanza, in cui ha ricevuto le cure necessarie.
Le sue condizioni, non destando particolari preoccupazioni, veniva infatti dimessa poco dopo.
Le autorità e attendono le decisioni della magistratura in merito alle possibili querele.

Le responsabilità

Il Dirigente dell’Istituto scolastico ha avviato le necessarie procedure interne per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e fugare qualsiasi dubbio circa la corretta vigilanza.
Anche i genitori degli alunni sono stati convocati a scuola per valutare l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi coinvolti nell’episodio.
Il risarcimento del danno in Responsabilità Civile, potrebbe infatti ricadere sulle famiglie dei minori.
La posizione penale dei giovani resta invece legata agli accertamenti dell’autorità giudiziaria e alla presentazione di una formale querela da parte del docente ferito.

Il profilo assicurativo dell’Infortunio

Nel contesto in questione, il quadro assicurativo s’articola su due fronti principali che tutelano sia il docente sia l’istituto scolastico.
L’insegnante ferito è tutelato in primo luogo dall’INAIL, poiché l’evento è configurabile come infortunio sul lavoro avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni istituzionali. L’Istituto attiverà la copertura presentando la denuncia d’infortunio entro i termini di legge, allegando il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Questa tutela, nei limiti previsti, copre le spese sanitarie e l’eventuale indennizzo per l’inabilità temporanea o permanente derivante dalla ferita al capo.
L’Istituto scolastico dispone inoltre di una polizza integrativa infortuni, stipulata per ampliare le coperture previste dallo Stato. Questa polizza interviene per risarcire i danni non coperti dall’INAIL.

L’assicurazione della Responsabilità Civile

Il ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa inoltre tutela l’Istituto nel caso in cui venissero ravvisate carenze nell’obbligo di vigilanza. Qualora invece venisse accertata la responsabilità degli studenti, l’Assicuratore potrà comunque rivalersi sulle famiglie dei minori identificati.
Il principio giuridico, noto come “responsabilità genitoriale” ed è strettamente legato al dovere di educazione, sorveglianza e custodia imposto dall’Art. 2048 del Codice Civile.

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Omessa vigilanza nel cambio d’ora: il Tribunale di Bari condanna un’Amministrazione scolastica

Una recente sentenza del Tribunale di Bari, ha condannato una scuola per omessa vigilanza durante il cambio d’ora. Uno studente aveva riportato una frattura nasale scontrandosi con un compagno. L’episodio fa il punto sulla responsabilità della scuola per gli infortuni che avvengono durante i momenti di transizione tra le lezioni.

Il fatto

Alla fine di novembre del 2016, un alunno di seconda media riportò una frattura nasale durante il cambio d’ora all’interno di un’aula priva di docenti. La classe era ubicata in una sede provvisoria per via di alcuni lavori di ristrutturazione che interessavano l’edificio principale. Questa logistica rallentava lo spostamento dei professori, lasciando la sorveglianza di quattro classi a una sola collaboratrice scolastica.
Nonostante il danno, il personale non ha predisposto l’accompagnamento d’urgenza del ragazzo in ospedale. È stata solo la madre a portarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale dove venne sottoposto, a un intervento chirurgico per ridurre la frattura. La famiglia avanzò quindi una richiesta stragiudiziale d’indennizzo di circa 13.000 euro, per le spese mediche e il danno morale, senza però ottenere risposte. Per questo motivo la controversia legale è approdata nel 2017 al Tribunale di Bari.
L’Amministrazione scolastica ha quindi chiamato in giudizio, la propria Compagnia assicurativa, alla luce della garanzia di responsabilità civile verso terzi.

La sentenza

Il Tribunale, con la sentenza n. 2762/2026, depositata lo scorso 6 maggio, ha confermato la responsabilità dell’istituto per la mancata vigilanza degli alunni. L’Istituto scolastico non può definire l’incidente imprevedibile o del tutto accidentale. L’Amministrazione ha il preciso dovere di provare la precisa predisposizione di tutte le adeguate misure organizzative. Secondo il giudice, l’assenza di docenti e protocolli scritti configura una chiara negligenza. Sorvegliare quattro classi dalla sola collaboratrice scolastica è stato ritenuto un comportamento insufficiente. Il Ministero deve quindi rispondere del danno secondo la presunzione di colpa stabilita dal Codice Civile.

L’obbligo di prevenzione

L’omessa vigilanza, per il Tribunale di Bari, conferma la responsabilità della scuola. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice civile, l’istituto deve dimostrare di aver adottato preventivamente ogni misura organizzativa idonea a evitare l’evento lesivo. In assenza della prova, la scuola non potrà essere esonerata dal risarcimento.
Il tribunale richiamando le sentenze della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 9346/2002 e Cass. n. 18615/2015), ha chiarito che spetta all’Amministrazione dimostrare l’impossibilità di evitare l’evento.
Nel caso specifico la prova liberatoria è mancata perché la scuola non ha dimostrato un’organizzazione adeguata. La collaboratrice scolastica ha dichiarato di non aver mai ricevuto istruzioni scritte su come gestire la sorveglianza durante il cambio d’ora. Il giudice ha quindi stabilito che la sua semplice presenza nel corridoio non garantisse un controllo effettivo sugli alunni. Anche la tesi difensiva dello “scontro accidentale” che indicava come i due alunni si fossero contemporaneamente chinati davanti a un cestino, è caduta per mancanza di testimoni.

La liquidazione del danno

Il perito del Tribunale ha rilevato un’invalidità permanente del 3% unitamente ai periodi di inabilità temporanea. Per il calcolo del risarcimento sono state applicate le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024. Il danno biologico complessivo è stato quantificato in 7.204 euro al valore attuale. A questa cifra vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione Istat dal novembre 2016. Il danno morale, richiesto dal legale della famiglia, è invece stato negato poiché mancavano prove specifiche della sofferenza psicologica patita. Il magistrato ha ricordato che nelle microlesioni tale voce non viene mai riconosciuta automaticamente ma d’essere sempre provata.

Il profilo assicurativo

La vicenda chiarisce che la tutela è garantita esclusivamente dalla garanzia di Responsabilità Civile verso terzi stipulata dall’istituto. In questo scenario, infatti, non opera la copertura assicurativa INAIL, poiché quest’ultima interviene solo qualora gli infortuni abbiano un grado di Invalidità Permanente uguale o superiore al 6%. Inoltre, all’epoca dei fatti, le attività protette dall’INAIL, riguardavano esclusivamente quella attività definite pericolose come le ore di educazione fisica o i laboratori. Essendo l’incidente avvenuto durante il cambio d’ora, il danno ricade esclusivamente nell’ambito della Responsabilità Civile dell’Amministrazione scolastica. Conseguentemente è l’Assicuratore privato a rispondere del risarcimento, alla luce della copertura per gli eventi lesivi accaduti all’interno del plesso scolastico.

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Armi Softair a scuola: le responsabilità penali e le limitazioni delle coperture assicurative

Momenti di tensione in un Istituto della bergamasca: uno studente di quindici anni ha portato una pistola all’interno della scuola. L’arma era nascosta con cura nello zaino. Sebbene si trattasse di una replica da softair, l’oggetto mancava del tappo rosso di sicurezza. L’assenza rendeva la pistola del tutto indistinguibile da un’arma da fuoco reale. Lo riporta un articolo di cronaca di “BergamoNews”.

L’intervento tempestivo della Polizia

Alcuni compagni di classe hanno notato l’oggetto sospetto e hanno subito allertato le autorità competenti. Una volante della Questura è giunta rapidamente sul posto per gestire l’emergenza segnalata. Gli agenti hanno individuato il quindicenne e hanno proceduto a una perquisizione accurata dello zaino. Una volta estratta, la replica è apparsa certamente sinile all’arma originale e assolutamente ingannevole alla vista. L’operazione si è conclusa senza pericolo, tuttavia le ripercussioni per il giovane sono particolarmente gravose sotto il profilo legale. La polizia ha posto la finta arma sotto sequestro e il ragazzo è stato denunciato a piede libero.

Profili di responsabilità e normativa vigente

Il porto di repliche di armi prive di tappo rosso, viola i precetti stabiliti dalla Legge 18 aprile 1975, n. 110. La normativa disciplina rigorosamente il controllo delle armi ma anche degli strumenti che ne ricalcano le sembianze. Il gesto può inoltre integrare la fattispecie di procurato allarme, ai sensi dell’Art. 658 del Codice Penale. La responsabilità penale è personale e ricade direttamente sul minore coinvolto nel fatto. In caso di danno i genitori potrebbero rispondere civilmente per i danni ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Le famiglie spesso sottoscrivono polizze di responsabilità civile per proteggersi da danni involontari. Tuttavia, la copertura assicurativa potrebbe venire meno in presenza di condotte dolose. Portare consapevolmente un’arma a scuola potrebbe essere interpretato come un atto volontario. In questi casi, l’Assicuratore potrebbe esercitare il diritto di rivalsa sugli assicurati. Il rischio economico per il nucleo familiare diventa quindi estremamente elevato.
La polizza scolastica tutela solitamente gli studenti per infortuni e responsabilità civile verso terzi. Essa opera però entro i limiti stabiliti dalle condizioni generali di contratto. Molte clausole escludono i danni derivanti da attività illegali o violazioni penali o uso di armi. Se il gesto avesse causato un trauma psichico l’assicurazione potrebbe rifiutare l’indennizzo. La natura illecita dell’evento rende infatti difficile l’attivazione delle tutele previste per la vita scolastica. I genitori rischiano dunque di dover risarcire personalmente l’eventuale danno morale causato.

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Uso del cellulare in classe da parte dei docenti e sanzioni disciplinari: la conferma della Corte d’Appello e i limiti delle coperture assicurative

Il Tribunale di Lecco, nel 2017, ha respinto il ricorso di una docente che aveva ricevuto una sospensione di un giorno dal servizio. Il Dirigente scolastico dell’Istituto superiore dove lavorava, l’aveva sanzionata per aver risposto al cellulare durante una interrogazione in classe. Inoltre la docente “ha intrattenuto gli alunni su tematiche relative all’andamento delle relazioni tra il dirigente e i docenti, tra il dirigente e i sindacati, violando anche alcuni vincoli di riservatezza”.

Il fatto

L’episodio è accaduto alla fine del 2014 quando la docente ha risposto al proprio cellulare durante un’interrogazione. L’insegnate era stata chiamata dal fratello che le comunicava il ricovero in ospedale dell’anziana madre. A seguito della sanzione ritenuto idonea la docente s’è rivolta al giudice del lavoro di Lecco ravvisando, a suo dire, la violazione del principio di proporzionalità.

Il giudizio di primo grado

Il giudice ha confermato che telefonare durante una lezione è un’infrazione e che parlare di temi estranei all’insegnamento viola i doveri professionali. Questo comportamento non è considerato di lieve entità. I docenti devono infatti rappresentare un esempio per i propri studenti. La sanzione irrogata venne dunque ritenuta proporzionata alla gravità del fatto.

La conferma della Corte d’Appello

Per questi motivi, i legali dell’insegnate hanno proposto l’appello. La Corte d’Appello di Milano ha analizzato il caso confermando hanno confermato il precedente giudizio. Con la sentenza n. 462 del 3 aprile 2019, i giudici hanno ribadito la legittimità del provvedimento disciplinare deciso dalla scuola.
La Direttiva Ministeriale n. 30 del 2007 vieta l’uso dei telefoni. Questo divieto riguarda esplicitamente anche tutto il personale docente in servizio. Lo scopo è garantire condizioni serene per le attività didattiche. Gli adulti devono offrire un modello di riferimento esemplare ai discenti. Tale norma tutela la qualità dell’apprendimento nella comunità scolastica.
La Corte d’Appello ha sottolineato che l’uso del cellulare danneggia il modello educativo: «La scuola è un luogo di crescita civile e culturale. Docenti e genitori partecipano a un’alleanza educativa basata su valori condivisi. Questo patto costruisce identità e senso di responsabilità negli alunni». Distrarsi con il telefono tradisce gli obiettivi istituzionali.

La funzione docente nel contratto

L’Art. 26 del CCNL definisce i doveri fondamentali dei professori: «L’insegnamento deve promuovere lo sviluppo umano e professionale degli studenti». Secondo il Tribunale, usare il telefono non è coerente con questa missione educativa. Il comportamento della docente è stato quindi giudicato contrario ai fini dell’istruzione. La responsabilità del ruolo richiede massima attenzione verso gli studenti. La docente s’è vista confermare la sentenza di primo grado, con la relativa condanna al pagamento delle spese processuali.

Il profilo assicurativo

Molti docenti stipulano assicurazioni private per la Responsabilità Civile Professionale. Queste polizze sono progettate per proteggere l’insegnante da danni arrecati a terzi o per la colpa grave. Tuttavia le polizze intervengono solitamente per coprire risarcimenti economici dovuti a errori involontari. Una sanzione disciplinare per uso improprio del cellulare riguarda un comportamento volontario. Difficilmente quindi l’Assicuiratore coprirà la perdita della retribuzione in questo scenario.
Esistono anche polizze di tutela legale che coprono le spese degli avvocati. Queste assicurazioni servono per impugnare sanzioni disciplinari davanti al giudice del lavoro. Se la polizza è attiva il docente può ottenere il rimborso delle parcelle legali. Bisogna però verificare se il contratto esclude i casi di dolo o colpa grave. Nel caso di Lecco la docente ha perso in entrambi i gradi di giudizio. In questa situazione l’assicurazione potrebbe non rimborsare le spese se la condotta è palese.

L’assicurazione scolastica

Le scuole stipulano spesso polizze integrative. Queste coperture tutelano una pluralità di eventi ma, di norma, non offrono alcuna protezione contro i provvedimenti disciplinari presi dal dirigente. La sanzione di sospensione rimane un atto amministrativo interno al rapporto di lavoro. L’assicurazione della scuola non ha dunque alcun ruolo nella gestione di queste infrazioni.

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Aggressioni agli studenti in itinere: il caso di Parma. Dinamiche, aree a rischio e profili di responsabilità

A Parma si sta verificando una forte recrudescenza di episodi d’aggressione agli studenti soprattutto nelle ore successive all’uscita da scuola. Le situazioni si concentrano principalmente nelle zone isolate, con scarsa presenza di testimoni come le vie laterali o i sottopassi. I casi più gravi includono minacce e sottrazione di cellulari e portafogli, talvolta anche con la minaccia dell’uso di un taser sulle ginocchia. Lo riporta un recente articolo di cronaca di “ParmaToday”.

Episodi ricorrenti e reazioni degli studenti

Secondo le testimonianze degli studenti, non si tratta di episodi isolati ma di una situazione ripetuta.
Il fenomeno riguarderebbe in particolare gli Istituti Tecnici e Professionali, ma anche alcuni Licei della città.
Per autodifesa contro possibili aggressioni, alcuni studenti dichiarano di portare con sé taser a bassa intensità o spray al peperoncino. Anche alcuni docenti, secondo indiscrezioni, si sarebbero dotati di dispositivi simili per sicurezza personale.

Luoghi a rischio e dinamiche delle aggressioni

Le aggressioni avverrebbero principalmente fuori dagli edifici scolastici, in aree considerate più vulnerabili.
Tra queste le fermate dei mezzi, sottopassi, parchi e passaggi laterali poco frequentati.
All’interno delle scuole la routine resta normale ma, all’uscita, gli studenti tendono a muoversi in gruppo per ridurre il rischio di attacchi. Gli aggressori sarebbero spesso individui esterni anche di altre scuole, talvolta più grandi degli studenti coinvolti.

Clima di paura e percezione del rischio

Dirigenti scolastici e docenti chiedono un rafforzamento dei controlli nelle aree più critiche.
Tra gli studenti cresce la percezione di un rischio costante: la violenza viene infatti percepita come una possibilità concreta e ricorrente. Molti studenti affermano di sentirsi costretti a modificare i propri comportamenti quotidiani. Si diffonde l’idea che non sia più una questione di “chi”, ma di “quando”. Questo clima influenza la serenità nel percorso in itinere tra casa-scuola e viceversa.
Gli studenti reputano insufficienti i semplici passaggi della vigilanza davanti ai cancelli scolastici, auspicando una maggiore presenza nelle zone davvero a rischio. Particolare attenzione viene chiesta nei parchi, nei sottopassi e nei percorsi di uscita dalle scuole. Analoga preoccupazione è condivisa anche dalle famiglie degli studenti.

Responsabilità e coperture assicurative

Occorre precisare che la responsabilità del gesto ricade sugli aggressori, penalmente perseguibili per i reati commessi. Eventuali responsabilità organizzative infatti possono riguardare gli Enti Locali o gli Istituti scolastici ma limitatamente alle omissioni nella prevenzione negli spazi di competenza.
Le scuole infatti rispondono esclusivamente entro il perimetro scolastico e durante l’orario delle attività didattiche o connesse. Le istituzioni pubbliche: Ministero degli Interni, Prefettura e Comune, hanno invece la responsabilità generale di vigilanza e controllo del territorio attraverso le forze dell’ordine.
Le coperture assicurative scolastiche tutelano gli studenti solo per infortuni accidentali avvenuti a scuola o durante attività autorizzate. Di norma è previsto anche l’infortunio in intinere, ma solitamente non sono coperti gli atti criminali di terzi come il furto. L’Assicuratore inoltre potrebbe non risarcire neanche i danni derivanti da aggressioni in spazi pubblici esterni.
Un ulteriore aspetto è quello relativo agli strumenti di autodifesa. Non sono previste coperture per l’uso volontario o improprio di strumenti di difesa personale da parte degli studenti o del personale scolastico.

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Infortunio scolastico durante l’educazione fisica: rigetto della domanda per difetto di prova su dinamica e vigilanza

Due genitori campani hanno portato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’assicurazione scolastica per un infortunio occorso al figlio durante l’educazione fisica.

Il fatto

L’episodio che risale all’aprile 2019, coinvolge un ragazzo di seconda media in una scuola della provincia di Napoli. Durante una partita di pallavolo nel campo scolastico, mentre palleggiava indietreggiando, è caduto violentemente appoggiando entrambi i polsi a terra. La caduta ha causato una frattura metafisaria del radio sinistro e un’infrazione metafisaria del radio destro, lesioni tipiche dell’età evolutiva. Secondo i genitori, la caduta sarebbe stata provocata dal brecciolino presente sulla superficie del campo. Essi hanno quindi richiesto il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità della scuola per omessa vigilanza degli insegnanti. A sostegno della domanda hanno invocato la responsabilità contrattuale ai sensi degli Artt.  1218 e 2048 del Codice Civile. In subordine, il legale della famiglia ha anche ipotizzato la responsabilità extracontrattuale prevista dagli Artt. 2043 e 2051 del Codice.

Il rigetto della domanda e la posizione del Ministero

Il giudice ha respinto la richiesta dei genitori ma, in via preliminare, ha esaminato il tentativo del Ministero dell’Istruzione di uscire dal processo. Il Ministero infatti sosteneva il difetto di legittimazione passiva, richiamando la copertura INAIL e l’esonero della Responsabilità Civile. Il giudice ha chiarito che l’esonero previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 1965, n. 1124 vale solo per i danni coperti dall’INAIL. Nel caso concreto, il danno biologico, inferiore al 6 per cento, non è indennizzato e conseguentemente, il Ministero resta parte del giudizio.

Le versioni contrastanti sulla dinamica dell’incidente

Nel merito dell’evento, il giudice ha rilevato che la dinamica dell’incidente non è stata provata.
I genitori attribuivano la caduta alla presenza di brecciolino sul campo. Un compagno ha però fornito una versione diversa, parlando di inciampo su un sasso durante il gioco. Il ragazzo, ha riferito la presenza di pietre ai bordi del campo, ma ha escluso il brecciolino. L’alunno ha inoltre descritto che il campo fosse in cemento rosso, ben tenuto e liscio.

Il principio della Cassazione sulla prova dei fatti

Il giudice ha evidenziato l’incompatibilità tra le due ricostruzioni. Il brecciolino è materiale fine, mentre il testimone descrive pietre grandi. Il Tribunale ha quindi richiamto quanto precedentemente contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 33392 del 2025. Secondo tale principio, non basta dimostrare che l’infortunio sia avvenuto a scuola ma occorre provare con precisione le precise modalità del fatto concreto. Questo vale sia per la responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale.

Assenza di prova sull’omessa vigilanza

Il giudice in conclusione afferma che non è stata neanche dimostrata la carenza di vigilanza. Anche seguendo la versione del testimone, non emerge come gli insegnanti presenti al momento dell’episodio avrebbero potuto evitarlo. Manca quindi la prova del nesso tra condotta omissiva e danno.
Per questo motivazioni il Tribunale ha respinto integralmente la domanda. I genitori sono stati condannati a rimborsare le spese legali oltre che i costi della consulenza tecnica d’ufficio.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica integra la tutela garantita dall’INAIL rimborsando le spese derivanti da infortuni durante attività didattiche, sportive o parascolastiche. In genere l’Assicuratore rimborsa costi medici documentati, come visite, esami, interventi e fisioterapia, entro i massimali e le eventuali franchigie previste. Di norma include anche gli indennizzi per l’invalidità permanente e la diaria da gesso o ricovero.
Queste coperture operano anche quando non venga riconosciuta la Responsabilità Civile della scuola o del personale. In assenza di responsabilità l’assicurazione interviene esclusivamente per le spese mediche da infortunio distinta dalla responsabilità civile. Responsabilità che richiede la prova di un comportamento colposo del personale oltre che del nesso causale.

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Gestione dei Viaggi di Istruzione: profili normativi e tutele assicurative in caso di annullamento

Alcune famiglie degli studenti del nostro Istituto vorrebbero chiarimenti circa la gestione dei rimborsi in caso di annullamento qualora il contesto globale rendesse impossibile lo svolgimento del Viaggio d’Istruzione. Inoltre alcuni genitori ci chiedono se è possibile annullare un Viaggio per motivi precauzionali, vedendosi riconosciuto dall’Assicuratore il risarcimento?

In fase di adesione a un viaggio scolastico è consigliabile porre una certa attenzione alle regole sui rimborsi nel caso di mancata partenza. Esistono condizioni precise per recuperare le somme versate in caso di annullamento improvviso. Il quadro normativo tutela i partecipanti solo in presenza di eventi personali o generali straordinari, documentati e imprevedibili al momento dell’adesione. Comprendere queste distinzioni evita malintesi tra famiglie, Istituti scolastici, Agenzie di viaggio e Assicuratori. La chiarezza informativa rappresenta quindi la base di una gestione serena e consapevole.

Il contesto internazionale

Il Ministero degli Esteri monitora costantemente i livelli di sicurezza internazionale tramite il portale dedicato ViaggiareSicuri. Qualora venga emesso uno Sconsiglio Ufficiale, la situazione diventa una circostanza inevitabile e straordinaria. In questo scenario, il viaggiatore, può annullare il viaggio senza pagare nessuna penale. Le Agenzie di Viaggio e/o i Tour Operator sono tenuti quindi a garantire il rimborso integrale della quota pagata. Tale norma si applica anche ai viaggi di istruzione organizzati dalle scuole. L’avviso deve comunque rendere il soggiorno impossibile o comunque gravemente compromesso.
A maggior tutela dell’Istituto, in fase di contratto, dovrà comunque essere chiaro che, per le restituzione delle somme, non potranno prevedere Voucher ma esclusivamente bonifico bancario.

Malattia e infortuni degli studenti partecipanti

La salute del partecipante costituisce il secondo caso previsto per ottenere la restituzione delle somme pagate. La polizza integrativa stipulata dall’Istituto, di norma, copre gli infortuni o le malattie improvvise occorsi prima della partenza. In questo caso l’Assicuratore risarcirà l’eventuale penale applicata dall’Agenzia di Viaggio o dal T.O. Questa protezione vale anche per eventi avvenuti al di fuori delle attività scolastiche ordinarie. È importante tuttavia sottolineare che per ottenere il risarcimento, la famiglia dovrà comunque aver già saldato l’intero costo del viaggio prima della partenza e prima dell’infortunio o della malattia che impediscano la partecipazione. Risulta inoltre fondamentale produrre una regolare certificazione medica che attesti l’impossibilità a partire. Senza tale documento, l’assicuratore non potrà procedere al risarcimento.

Limitazioni e casi di annullamento volontario

Al di fuori delle due situazioni citate, la rinuncia al viaggio viene considerata una scelta puramente volontaria. In tali circostanze, né l’Assicuratore né l’Organizzatore (Agenzia di viaggio o T.O.) sono obbligati a rimborsare il partecipante. Le Agenzie di viaggio applicheranno quindi regolarmente le penali previste dai contratti sottoscritti inizialmente che non saranno risarciti dall’Assicuratore. È essenziale perciò valutare bene ogni decisione prima di comunicare l’annullamento ufficiale alla segreteria. In questi casi la responsabilità finanziaria ricade interamente sul partecipante qualora non sussistano motivi di forza maggiore.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nei casi di annullamento del Viaggio di Istruzione, contattaci qui.