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Aggressioni agli studenti in itinere: il caso di Parma. Dinamiche, aree a rischio e profili di responsabilità

A Parma si sta verificando una forte recrudescenza di episodi d’aggressione agli studenti soprattutto nelle ore successive all’uscita da scuola. Le situazioni si concentrano principalmente nelle zone isolate, con scarsa presenza di testimoni come le vie laterali o i sottopassi. I casi più gravi includono minacce e sottrazione di cellulari e portafogli, talvolta anche con la minaccia dell’uso di un taser sulle ginocchia. Lo riporta un recente articolo di cronaca di “ParmaToday”.

Episodi ricorrenti e reazioni degli studenti

Secondo le testimonianze degli studenti, non si tratta di episodi isolati ma di una situazione ripetuta.
Il fenomeno riguarderebbe in particolare gli Istituti Tecnici e Professionali, ma anche alcuni Licei della città.
Per autodifesa contro possibili aggressioni, alcuni studenti dichiarano di portare con sé taser a bassa intensità o spray al peperoncino. Anche alcuni docenti, secondo indiscrezioni, si sarebbero dotati di dispositivi simili per sicurezza personale.

Luoghi a rischio e dinamiche delle aggressioni

Le aggressioni avverrebbero principalmente fuori dagli edifici scolastici, in aree considerate più vulnerabili.
Tra queste le fermate dei mezzi, sottopassi, parchi e passaggi laterali poco frequentati.
All’interno delle scuole la routine resta normale ma, all’uscita, gli studenti tendono a muoversi in gruppo per ridurre il rischio di attacchi. Gli aggressori sarebbero spesso individui esterni anche di altre scuole, talvolta più grandi degli studenti coinvolti.

Clima di paura e percezione del rischio

Dirigenti scolastici e docenti chiedono un rafforzamento dei controlli nelle aree più critiche.
Tra gli studenti cresce la percezione di un rischio costante: la violenza viene infatti percepita come una possibilità concreta e ricorrente. Molti studenti affermano di sentirsi costretti a modificare i propri comportamenti quotidiani. Si diffonde l’idea che non sia più una questione di “chi”, ma di “quando”. Questo clima influenza la serenità nel percorso in itinere tra casa-scuola e viceversa.
Gli studenti reputano insufficienti i semplici passaggi della vigilanza davanti ai cancelli scolastici, auspicando una maggiore presenza nelle zone davvero a rischio. Particolare attenzione viene chiesta nei parchi, nei sottopassi e nei percorsi di uscita dalle scuole. Analoga preoccupazione è condivisa anche dalle famiglie degli studenti.

Responsabilità e coperture assicurative

Occorre precisare che la responsabilità del gesto ricade sugli aggressori, penalmente perseguibili per i reati commessi. Eventuali responsabilità organizzative infatti possono riguardare gli Enti Locali o gli Istituti scolastici ma limitatamente alle omissioni nella prevenzione negli spazi di competenza.
Le scuole infatti rispondono esclusivamente entro il perimetro scolastico e durante l’orario delle attività didattiche o connesse. Le istituzioni pubbliche: Ministero degli Interni, Prefettura e Comune, hanno invece la responsabilità generale di vigilanza e controllo del territorio attraverso le forze dell’ordine.
Le coperture assicurative scolastiche tutelano gli studenti solo per infortuni accidentali avvenuti a scuola o durante attività autorizzate. Di norma è previsto anche l’infortunio in intinere, ma solitamente non sono coperti gli atti criminali di terzi come il furto. L’Assicuratore inoltre potrebbe non risarcire neanche i danni derivanti da aggressioni in spazi pubblici esterni.
Un ulteriore aspetto è quello relativo agli strumenti di autodifesa. Non sono previste coperture per l’uso volontario o improprio di strumenti di difesa personale da parte degli studenti o del personale scolastico.

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Storditore elettrico

Nel litigio tra due alunni quindicenni di un Istituto Superiore di San Lazzaro di Savena, uno ha colpito il compagno con uno storditore elettrico. Lo riporta un articolo della cronaca locale di “La Repubblica”.

Il fatto

Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri sembra che i due avessero discusso per futili motivi all’uscita da scuola. A questo punto uno dei due avrebbe estratto dallo zaino un taser e lo avrebbe scaricato sul gluteo del compagno. Da qui l’intervento di un insegnate, del Dirigente e dei carabinieri.
L’alunno aggredito non ha riportato conseguenze, ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza e di sporgere denuncia nei confronti del compagno. L’aggressore, invece, è stato denunciato alla Procura per i minorenni prima di essere riconsegnato ai genitori.

Il taser è un’arma

Il taser, o storditore elettrico, è uno strumento che genera scariche in grado di stordire o immobilizzare la vittima. La scossa provoca una contrazione muscolare che paralizza i movimenti del soggetto colpito.
L’Art. 4 della Legge 18 aprile del 1975 n. 110, include il taser tra le armi e gli oggetti atti ad offendere e, in quanto tale, è fatto divieto portarlo in un luogo pubblico. Il singolo cittadino potrà dotarsene solo per difesa personale, previo permesso d’utilizzo e specifica autorizzazione (porto d’armi).
Esiste anche una versione di storditore elettrico denominato “stun gun”, si tratta di uno strumento che necessita di essere materialmente posto a contatto con il soggetto che s’intende colpire.
Gli storditori elettrici a contatto sono di libera vendita in quanto assimilabili agli strumenti di autodifesa non letali. Questo tipo di strumenti è acquistabile anche on-line nei più diffusi siti di shopping, in nessun caso tuttavia è consentito il porto fuori dalla propria abitazione.

Il profilo di responsabilità

L’introduzione di armi, proprie o improprie, nella scuola, in assenza di giustificato motivo, esattamente come il loro, utilizzo è un reato. Per il colpevole, la conseguenza potrebbe essere l’incriminazione per porto d’armi abusivo ai sensi dell’Art. 699 del Codice Penale.
Sotto un profilo penale, il minorenne è responsabile a partire dal compimento del quattordicesimo anno, età dopo la quale subisce le sanzioni per i reati commessi. Né gli insegnanti, né i genitori, possono essere puniti per un reato commesso da un minore, anche se sottoposto alla loro custodia.
Circa la Responsabilità Civile, invece, saranno la famiglia o il tutore a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore.
Anche la scuola potrebbe essere, in toto o in parte, ritenuta responsabile del danno eventuale, qualora non potesse dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Il profilo assicurativo

È necessario premettere che le assicurazioni, anche quella integrativa scolastica, non risarciscono le responsabilità penali, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso di sinistro provocato da armi e accaduto all’interno dell’Istituto, la polizza integrativa scolastica opera in due direzioni. Da un lato risarcisce le spese mediche dell’infortunato, fatta salva, in caso di dolo, la rivalsa sul responsabile del gesto o sulla sua famiglia. Dall’altro, tutela la responsabilità civile della scuola qualora venga dimostrata la colpa diretta nell’evento. Come per tutti i casi di responsabilità, la scuola dovrà, infatti, provare di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno. Dovrà, inoltre, dimostrare che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

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