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Incidente con lo scuolabus: le responsabilità nel trasporto scolastico e l’operatività delle assicurazioni

In provincia di Frosinone, il primo giorno di scuola del nuovo anno, si rovescia uno scuolabus con sette alunni a bordo. Il sindaco del comune ha detto: «Grazie a Dio non è successo niente di grave. Il bilancio poteva essere molto più serio». Lo riporta sul proprio sito on-line un articolo dell’agenzia ANSA.

Il fatto

L’incidente è accaduto nel Comune di Cervaro il 7 gennaio scorso. Uno scuolabus con sette alunni a bordo si è ribaltato su un fianco.
Il sinistro è avvenuto al termine di una ripida discesa quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo durante un tornante.
Per trarre in salvo gli occupanti del veicolo è stato necessario rompere il vetro posteriore del mezzo.
Tutti i trasportati per quanto scossi risultano fortunatamente illesi. Solo un alunno e l’autista sono stati trasportati all’ospedale di Cassino per accertamenti ma le loro condizioni non risultano gravi.
Carabinieri e Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.
Rimangono ancora da chiarire sono le cause dell’incidente. Le prime ipotesi si concentrano sulla velocità del veicolo o su un possibile surriscaldamento dei freni causato dalla pendenza.
Gli inquirenti sono al lavoro non solo per ricostruire la dinamica del sinistro, ma anche per stabilire le eventuali responsabilità.

La gerarchia delle responsabilità nel trasporto scolastico

Nel servizio di trasporto scolastico, la responsabilità primaria spetta all’operatore economico che gestisce il servizio in appalto. L’impresa deve rispettare rigorosamente le norme sulla sicurezza sul lavoro.
L’appaltatore oltre a dover garantire che il personale conducente impiegato è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla legge, è anche responsabile dell’idoneità dei mezzi.
In seconda istanza, la responsabilità ricade sull’Ente locale che ha stipulato l’appalto di servizio. Il Comune potrebbe rispondere dei danni se non verifica l’adeguatezza dell’operatore scelto. L’Amministrazione locale infine deve inoltre garantire controlli costanti durante l’esecuzione del servizio.
Nessuna responsabilità può essere addebitata all’istituto scolastico. Le famiglie degli alunni pagano e fruiscono di una prestazione organizzata esclusivamente dall’Amministrazione comunale. La gestione operativa del servizio resta quindi fuori dal controllo della scuola.

Il profilo assicurativo

Gli alunni in casi come quello in questione, in qualità di passeggeri sono sempre tutelati per ogni danno riportato durante il trasporto. In caso di danno, l’assicurazione del veicolo dovrà quindi risarcire il terzo trasportato indipendentemente dalle colpe.
Lo stabilisce il comma 1, dell’Art. 141 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni private. «[…] Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro».
La polizza integrativa scolastica garantisce una tutela aggiuntiva per alunni e personale. Questa protezione copre anche gli infortuni che avvengono durante il tragitto casa-scuola.
La copertura resta valida a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato. Per questo è consigliabile inviare sempre una denuncia precauzionale alla compagnia assicurativa.

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Sicurezza a scuola: il nuovo accordo Stato-Regioni

Il 17 aprile scorso è stato firmato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’accordo è ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
L’obiettivo è garantire uniformità nazionale nella formazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ne parliamo con l’Ing. Paolo Pieri, RSPP nella scuola, formatore nell’ambito della sicurezza sul lavoro e autore di svariate pubblicazioni sulla stampa specializzata.

Paolo, in estrema sintesi, cos’è l’Accordo Stato-Regioni in relazione alla sicurezza?

L’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro, nasce il nel dicembre 2011 in applicazione dell’Art. 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il provvedimento segna un punto di svolta nella regolamentazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è di uniformare i percorsi formativi per le diverse figure professionali coinvolte nella sicurezza.
Tuttavia a ben guardare, prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro ha origini più antiche. Le prime indicazioni normative risalgono al D. Lgs.  19 settembre 1994, n. 626. Il presente accordo quindi diventa solo la normale evoluzione tesa ad aggiornare e uniformare i percorsi formativi per le diverse figure professionali coinvolte nella sicurezza.

Cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni?

L’obiettivo è quello di accorpare e abrogare i precedenti accordi, creando un quadro applicativo più moderno e coerente. Il nuovo accordo si concentra sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all’aggiornamento delle competenze e alla gestione delle attività di formazione. Particolari novità riguardano i contenuti, l’organizzazione didattica e i requisiti formativi per tutti i soggetti del sistema prevenzione. In altre parole, l’obiettivo è migliorare la qualità, tracciabilità ed efficacia dei percorsi formativi.

Nel concreto cosa cambia?

Svariate sono le novità, alcune di grande impatto pratico e organizzativo anche nella scuola.
In prima battuta, il lavoratore deve ricevere la formazione prima dell’inizio dell’attività e prima dell’assegnazione alla mansione. L’Accordo Stato-Regioni 2025 ha chiarito che la formazione non può più essere completata entro 60 giorni dall’assunzione, diventa quindi obbligatoria la formazione immediata.
Vengono anche introdotti alcuni obblighi precisi su progettazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi.

Puoi farci qualche esempio?

C’è la riduzione del numero massimo di partecipanti ai corsi e l’obbligo della verifica al termine dell’attività. È inoltre regolamentata l’erogazione della formazione in videoconferenza.
Sugli attestati di frequenza dev’essere inserito il codice fiscale del partecipante ed è imposto l’obbligo di conservazione del fascicolo del corso per 10 anni.
Anche le scadenze per gli aggiornamenti sono state ridefinite.
Di particolare nota è quella legata all’aggiornamento obbligatorio per i Dirigenti, datori di lavoro.
Tutti dovranno frequentare, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025, un nuovo corso obbligatorio di almeno 16 ore. Il corso dovrà essere suddiviso in due moduli. Uno giuridico-normativo legato a obblighi, responsabilità penali, organi di vigilanza. Un secondo modulo dovrà definire la gestione e l’organizzazione della sicurezza, prevenzione e protezione. Alla formazione iniziale seguirà un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni.
L’accordo prevede infine l’introduzione di nuovi corsi, tra cui quello per i datori di lavoro, non RSPP.
Un ulteriore importante aspetto riguarda i preposti. Il preposto dovrà essere designato e formato formalmente. La formazione per questi soggetti dovrà avvenire esclusivamente in presenza o in videoconferenza, escludendo la modalità e-learning. Per il preposto il corso iniziale passa da 8 a 12 ore mentre l’aggiornamento passa da 5 a 2 anni.
Un’ultima novità di rilievo è il monitoraggio post-formazione da parte del datore di lavoro. Non basterà più la sola valutazione finale del corso. Il datore dovrà controllare, nel tempo, se le conoscenze apprese sono applicate concretamente sul luogo di lavoro.

Per la scuola in particolare, quali sono le novità introdotte?

La scuola è una realtà complessa, con un nutrito e articolato numero di attività anche molto differenti tra loro. Per questo motivo, la gestione della sicurezza, dovrebbe essere più precisa e specifica rispetto a un’azienda tradizionale. La cultura della sicurezza nella scuola è oltremodo fondamentale per proteggere soggetti in giovane età come gli studenti, ma anche i docenti e il personale. La formazione tesa a prevenire incidenti e sinistri, assume quindi un ruolo cardine.
Dal punto di vista normativo l’Accordo Stato-Regioni non prevede differenze tra imprese e scuola. Tuttavia a mio parere è bene sottolineare due aspetti. In primo luogo l’Accordo identifica i contenuti minimi della formazione. Alla luce della complessità del settore, nulla osta tuttavia che questi possano essere ampliati e integrati in base all’analisi specifica dei bisogni del singolo Istituto. Sulla scorta della mia esperienza professionale specifica, fermo restando aspetti simili, le esigenze di sicurezza sono molto diverse tra un Istituto Comprensivo e un Professionale.
Un secondo aspetto è quello relativo al soggetto erogatore della formazione. La scuola è una realtà poliedrica e articolata, con dinamiche specifiche. In fase di scelta del soggetto formatore, l’Istituto scolastico dovrebbe tenere in considerazione la preparazione specifica del candidato. Questa valutazione deve riguardare sia il mercato di riferimento sia l’indirizzo scolastico. È importante scegliere formatori competenti in relazione alla tipologia specifica dell’indirizzo di studio.


L’Ing. Paolo Pieri ha conseguito la laurea in ingegneria civile sezione edile presso il Politecnico di Torino. Dal 1991 ad oggi è docente a tempo indeterminato nelle cattedre di topografia, progettazione, costruzioni, impianti e gestione sicurezza dei cantieri. Dal 1992 svolge l’attività di ingegnere libero professionista, occupandosi sia di progettazione architettonica, strutturale e sia di direzione lavori e coordinamento sicurezza nei cantieri edili. Dal 1998 è consulente per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro per ditte private ed enti pubblici e dal 2000 ricopre l’incarico di RSPP nelle Istituzioni scolastiche della Provincia di Torino. Docente formatore nell’ambito della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ed è redattore di numerosi articoli tecnici sulla sicurezza pubblicati da riviste specializzate.