Un insegnante è rimasta ferita dal crollo di una finestra in un’aula. È successo in un Istituto Comprensivo di Pinerolo, in Provincia di Torino. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Stampa”.
Il fatto
Una docente di una scuola primaria di Pinerolo, è stata colpita in testa da una finestra mentre cercava di aprirla. Secondo le prime informazioni l’insegnante non ha riportato gravi conseguenze, tuttavia i sanitari del 118 accorsi sul posta l’hanno trasferita all’ospedale “Agnelli” di Pinerolo per gli accertamenti necessari.
Nessuno degli alunni presenti è stato coinvolto nell’incidente.
«Purtroppo quella finestra – afferma la Dirigente Scolastica – era già stata oggetto di una mi segnalazione al comune di Pinerolo. Erano intervenuti gli operai e sembrava che tutto si fosse risolto ma così non è stato».
La responsabilità
La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 regolamenta l’aspetto relativo alla fornitura e manutenzione degli immobili scolastici da parte dell’Ente locale proprietario. L’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”. In caso di danno provocato a terzi per mancata o carente manutenzione, sarà l’Ente Locale proprietario a doverne rispondere civilmente. L’Ente proprietario dell’immobile potrà essere esonerato da colpa solo qualora riuscisse a provare la fortuità dell’evento.
All’amministrazione scolastica spetta invece l’onere di verifica dello stato di conservazione e fruibilità dell’edificio. Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile infatti, grava sul Dirigente scolastico la verifica di eventuali anomalie e la messa in sicurezza della struttura interessata.
Il Dirigente scolastico è tenuto inoltre alla tempestiva segnalazione al proprietario in relazione alla sicurezza dell’edificio.
Il profilo assicurativo
Il docente, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche derivanti dal sinistro. Tra queste il danno biologico, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Occorre tuttavia ricordare che l’INAIL risarcisce esclusivamente la morte e l’invalidità permanente compresa tra il 6° il 16° punto percentuale. Al di sopra di questo limite è prevista una rendita.
A questo primo indennizzo, qualora la docente avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore. La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.
In caso di responsabilità di terzi, all’Assicuratore è fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile.
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