Molestie sessuali
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Un insegnante di 50 anni di un Liceo Scientifico nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di molestie sessuali. Lo riporta un articolo di cronaca del quotidiano torinese “la Stampa”.

Il fatto

A far emergere la vicenda sono stati i genitori di alcuni studenti. Il padre di un’alunna, venuto a conoscenza delle voci sul professore, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto sentito.
Il docente era già stato sospeso un paio di mesi fa, sempre a seguito della denuncia di alcuni genitori. Eppure, nonostante le segnalazioni, l’Amministrazione scolastica sembra non avesse ben riconosciuto la gravità dei fatti che stavano accadendo.
Il caso è esploso definitivamente quando alcuni studenti hanno girato di nascosto alcuni video che mostrano atteggiamenti inappropriati nei confronti di almeno due compagni.
Le immagini rivelerebbero carezze sotto la maglia, abbracci e parole fuori luogo, comportamenti considerati inaccettabili all’interno di un ambiente scolastico.
I filmati sarebbero circolati anche su chat e social, portando il Dirigente scolastico a sospendere il docente. L’uomo è, ora, agli arresti domiciliari con l’accusa di molestie sessuali.
Il Dirigente in una lettera al provveditore ha espresso dispiacere e vicinanza agli studenti coinvolti, promettendo di ristabilire un ambiente sereno.
Le scuse formali sembrano, tuttavia non placare l’indignazione delle famiglie. «In questa scuola ci sono 1.200 ragazzi – afferma un genitore – è strano che certi atteggiamenti non siano mai stati portati in qualche modo all’attenzione del corpo docente. I nostri figli erano sconvolti, ci dicevano “in classe sta succedendo di tutto”. Se non avessero ripreso le carezze sotto la maglia, gli abbracci e le parole dette in classe, chissà quanto sarebbe durata questa situazione».

La responsabilità penale

L’Art. 609-bis, del Codice Penale, condanna chi: «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali».
La pena stabilita dall’articolo è aggravata dall’Art. 609-ter qualora i reati siano commessi da docenti, nei confronti di minori o all’interno di una scuola.
Ulteriori aggravanti riguardano l’età della vittima, se inferiore a 14 o 10 anni.
L’Art. 13, comma 1, della Legge 19 luglio 2019, n. 69 ha inasprito la pena per questo tipo di reato. La reclusione, prevista precedentemente in «da cinque a dieci anni», è stata portata a «da sei a dodici anni».
Il presupposto necessario del delitto dev’essere associato alla coercizione della vittima, attraverso violenza fisica o morale, ma anche abuso di autorità.

La responsabilità della scuola

L’eventuale responsabilità della scuola si fonda sulla generale osservanza di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Ferma restando, quindi, la responsabilità penale diretta del responsabile, la scuola potrebbe dover provare non solo l’estraneità all’evento ma anche di aver messo in atto quanto possibile per impedire il danno. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, successivamente all’iscrizione alla scuola infatti, prevede la tutela dell’integrità psico-fisica dello studente.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre premettere che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Inoltre, la maggioranza delle polizze operanti sul mercato scolastico esclude esplicitamente le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale. Sono, inoltre, escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.

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