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Alunno scappa da scuola

Un alunno 14enne di un Istituto superiore salernitano, martedì 9 gennaio, è scappato da scuola. Lo riporta un articolo del giornale on-line: “L’Occhio di Salerno”.

Il fatto

Nel corso di una lezione un alunno chiede all’insegnante di andare in bagno. Dopo qualche minuto, il docente accortosi che lo studente non rientrava ha chiesto ad un compagno di andare a controllare se stesse bene. Nel frattempo l’alunno si era allontanato dalla scuola senza lasciare traccia lasciando il proprio zaino e gli altri effetti personali in classe.
Allertati i carabinieri sono intervenuti immediatamente e vagliando le telecamere di videosorveglianza hanno appurato come fosse uscito dal cancello principale passando tra i corridoi dell’edificio.
Le ricerche si sono quindi spostate fuori dalla scuola e, grazie alla segnalazione di un altro alunno è stato trovato in stazione ferroviaria.
Sembra che l’alunno soffrisse per la propria condizione famigliare. I servizi sociali, infatti, avevano allontanato il ragazzo dai propri genitori biologici, a causa della complessità della situazione famigliare.
Lo studente desideroso di rivedere la madre, ha improvvisato la fuga dalla scuola. I Carabinieri hanno preso in consegna l’alunno, riaccompagnandolo alla sede della casa famiglia in cui risiede temporaneamente.

La vigilanza degli studenti

Il tema della vigilanza sugli alunni è un tema delicato e complesso su cui ci siamo soffermati più volte. La vigilanza infatti coinvolge una pluralità di aspetti e di soggetti a fronte dell’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità degli studenti.
Ai sensi dell’Art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Dirigente deve adottare tutte le misure organizzative per garantire anche l’adempimento della vigilanza.  Il contratto di protezione, legato all’iscrizione a scuola, implica la predisposizione di protocolli e procedure per assicurare la sicurezza degli studenti durante tutte le attività scolastiche.
Le responsabilità dei docenti e degli operatori in merito all’obbligo di vigilanza, sono disciplinate dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
L’Art. 2047 dispone che il risarcimento dei danni causati da persone incapaci di intendere e di volere è dovuto da chi è tenuto alla loro sorveglianza. L’Art. 2048, invece, stabilisce la responsabilità dei precettori per il danno causato dai loro allievi e apprendisti durante il periodo di vigilanza.
Come per tutti i casi di responsabilità diretta il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Al contrario, alla scuola spetta dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

Il profilo assicurativo

Nel merito delle coperture assicurative, le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono la tutela nel ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento tuttavia è un caso a se stante che, come nel caso in questione, prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Lettura del compito in classe e Privacy

Un docente della scuola frequentata da nostro figlio, è solito leggere i compiti in classe di alcuni alunni. La lettura pubblica dell’elaborato del singolo studente può essere considerata violazione della privacy? La polizza di assicurazione scolastica copre questo tipo di reato?

In premessa occorre precisare che il compito in classe non è un documento riservato e, in quanto tale, non è tutelato dalla normativa sulla privacy. Se così fosse, il docente potrebbe effettuare, sull’elaborato, esclusivamente un’azione di verifica, mentre sarebbe impedita qualsiasi controverifica a tutela dello stesso studente interessato.

Il compito in classe è un atto amministrativo

Il compito in classe assume, quindi, le caratteristiche di un atto amministrativo. Una volta redatto e consegnato dallo studente, fuoriesce dalla sfera privata ed entra in quella pubblica, in quanto atto proprio della Pubblica Amministrazione. Come tale è disciplinato da tutti i principi generali che regolamentano il documento amministrativo, non ultimo quello sulla trasparenza amministrativa.
Al Dirigente Scolastico è affidata la custodia e la conservazione del documento, in qualità di titolare del trattamento dei dati. Compito del Dirigente è impedire che gli atti amministrativi siano divulgati a persone che non vantano alcun interesse, come, ad esempio, nel caso di un compito in classe o di una verifica, ad un altro alunno maggiorenne o a genitori diversi da quelli dell’autore.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’alunno maggiorenne può richiedere di visionare il proprio l’elaborato ed il genitore quello del proprio figlio. In questo modo essi potranno verificare la congruità la valutazione effettuata dal docente ed esercitare un controllo su di essa.

L’accesso agli atti amministrativi

Ai sensi della norma, la richiesta di accesso agli atti amministrativi può essere di due tipi:

  • Informale: il genitore o l’alunno maggiorenne possono chiedere in visione i compiti e le verifiche svolte in classe;
  • Formale: il genitore o l’alunno maggiorenne possono chiedere una copia di tali documenti; in tal caso, dovranno presentare un’apposita istanza al dirigente scolastico.

Esattamente come per tutti gli atti amministrativi, nessun documento può essere rilasciato in originale senza autorizzazione. Nessuno, neanche il docente, è autorizzato a fornire copia di verifiche, compiti in classe, relazioni, registri, o qualunque altro atto della scuola, senza la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La pubblica lettura

La lettura in classe di un compito o di un elaborato non è un reato in quanto verifica di un atto amministrativo e quindi pubblico. Il Docente potrà, quindi, leggere il contenuto del compito per fini pedagogici e di insegnamento. Per la stessa ragione, il docente può leggere davanti a tutti i voti e i giudizi attribuiti ad ogni alunno, in quanto informazioni pubbliche.
La lettura in pubblico dei voti, o del contenuto dei compiti, è vietata solo quando:

  • Nel caso di soggetti affetti da particolari deficit cognitivi, potrebbe arrecare un danno all’alunno;
  • Nel caso in cui l’evento avvenga con il fine di derisione e/o scherno; in questo caso potrebbe configurarsi il reato di maltrattamento.

La polizza assicurativa

L’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.

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Denuncia per diffamazione: il pagamento delle spese legali

Una nota sul registro elettronico è costata, ad una docente di un Istituto superiore di Parma, una denuncia per diffamazione. Dopo un iter giudiziario di 13 mesi il caso è stato archiviato, ma le spese legali sono rimaste a carico della docente. Lo riporta un articolo di ParmaToday.

Il fatto

La docente, nel 2018, aveva messo una nota sul registro elettronico ad una studentessa, evidenziando “estremamente maleducato” il comportamento della studentessa. La famiglia, in sede legale, ha impugnato la decisione della docente, denunciandola per diffamazione.
La Procura della Repubblica, nel 2019, ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Secondo il giudice, la professoressa, ha semplicemente compiuto: «un normale atto rientrante nei poteri autoritativi degli insegnanti della scuola statale».
I sindacati accusano il Ministero dell’Istruzione di non aver tutelato la docente “costringendola” a far fronte direttamente alle spese legali per la difesa.
Nello scorso dicembre, l’Amministrazione scolastica ha rimborsato le spese legali sostenute dalla docente.

L’onere delle spese legali

Il problema del pagamento delle spese legali del dipendente pubblico, coinvolto in procedimenti giudiziari nell’esercizio delle funzioni svolte, è un tema ricorrente.
Le spese sostenute per la difesa in giudizio vanno rimborsate dalla P.A. competente, nel cui interesse è stata prestata l’attività che ha generato la lite?
Secondo l’Avvocatura dello Stato nulla osta al fatto che al dipendente siano riconosciute le spese legali, soprattutto perché la controversia è stata originata dalle funzioni svolte.
Alcuni contratti della Pubblica Amministrazione stabiliscono il rimborso delle spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato scelto dal dipendente. In questi casi, la stessa Amministrazione Pubblica può stipulare per i propri dipendenti una polizza assicurativa contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti. In alternativa, la stessa Amministrazione può mettere a disposizione un difensore, che agisce nella controversia nell’interesse del dipendente.
Per l’organo legale dello Stato, anche in assenza di disposizioni dirette, il datore di lavoro è tenuto a manlevare il dipendente per detti oneri. Ai sensi dell’Art. 1720 del Codice Civile infatti: «Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico».
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha più volte ribadito che tale obbligo: «non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell’adempimento di compiti di ufficio».

La polizza scolastica

La polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto scolastico, nella maggioranza dei casi, prevede un ramo di tutela legale. La copertura, tuttavia, esclude sia i rapporti di lavoro che le vertenze tra i soggetti assicurati con la stessa polizza. Nel caso specifico, quindi, non sarebbe operante. La soluzione migliore, in questi casi, resta la sottoscrizione di una polizza di tutela legale professionale.
Una polizza adeguata copre le spese legali anche nei casi di difesa penale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di tutela legale professionale, contattaci qui.

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Natale è una festa. Senza un regalo che festa è?

Anche quest’anno ci ritroviamo a festeggiare Natale.
In questo periodo di festa, desideriamo esprimere a tutti i nostri clienti e lettori, i nostri più sinceri auguri.
Vogliamo ringraziarti per la fiducia che ci hai accordato. È stato per noi un privilegio lavorare al tuo fianco e ti siamo grati per tutto quello che, anche con il tuo aiuto, abbiamo costruito insieme.
Ti auguriamo un nuovo anno ricco di successi, soddisfazioni e nuove sfide da affrontare con voi.

Quest’anno però abbiamo deciso di rendere più concreti i nostri auguri regalandoti un libro.
Per tutti gli abbonati ai servizi di GiustoScuola abbiamo creato una selezione di testi pubblicati e venduti da Euroedizioni – Torino, tra cui potrai scegliere.

Affrettati perché la promozione termina il 15 gennaio!
Clicca qui e ricevi direttamente il tuo libro.

I nostri uffici resteranno sempre aperti nel periodo natalizio, al di fuori dei giorni festivi.
Potrai comunque sempre contattarci qui.
Con le notizie sulle assicurazioni scolastiche ci rivediamo a gennaio.

Buone feste a tutti!

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Codice dei contratti: le procedure da applicare

Il 20 novembre scorso è stata emanata dal del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) la circolare n. 298/2023. La circolare tenda a chiarire quali procedure di selezione dei concorrenti, utilizzare circa l’affidamento di appalti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Le procedure da adottare

Secondo il Ministero, le procedure semplificate vanno applicate «…nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea».
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in continuità con la normativa precedente, individua le soglie sotto le quali possono essere utilizzate procedure più snelle.
Procedure come l’Affidamento Diretto sono quindi idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione in fase selettiva, fermi restando i principi fondamentali del Codice.
Pur tuttavia, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la più ampia facoltà di applicare procedure aperte o ristrette.
Il nuovo codice non impone quindi l’obbligo di utilizzare le procedure semplificate per affidamento di contratti sotto soglia. Viene quindi legittimata la facoltà di scelta tra procedure semplificate ed ordinarie.

Il Principio di Risultato

La circolare richiama espressamente la diligente applicazione dei principi richiamati dal Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, quello di accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e fiducia, che: «…valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici».
Oltre ai principi sopra espressi, le procedure del sotto-soglia devono essere applicate tenendo conto, al contempo, del principio di risultato. Ai sensi dell’Art. 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Principio di risultato riassume gli obiettivi che devono caratterizzare l’Amministrazione Pubblica. Questi possono essere riassunti in: efficienza, efficacia, tempestività ed economicità.
Quanto evidenziato dalla Circolare si applica integralmente anche al mercato assicurativo della Pubblica Amministrazione compreso quello scolastico.

Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle procedure d’appalto nella scuola, contattaci qui.

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Regali di Natale

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, in molte scuole, è ancora in uso l’abitudine di fare regali di Natale ai Docenti o al Dirigente Scolastico.
Una prassi consolidata ma dalla dubbia opportunità. Già nel 2018, il Dirigente di un Istituto pugliese, con propria circolare, ha vietato a docenti e ATA, di accettare regalie di qualsiasi tipo.
La cronaca, tutti gli anni, riporta diversi casi del genere. Facendo una ricerca in rete è abbastanza facile trovare siti ricchi di consigli in questo senso.
Oltre ai Docenti che ricevono regalie dai genitori, sembrano esserci vere e proprie collette tra gli insegnanti per un omaggio natalizio al proprio Dirigente.
Spesso il valore dei regali è cospicuo e la pratica, oltre ad essere inopportuna e imbarazzante, potrebbe contenere un vero e proprio illecito.

Il profilo normativo

Come tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, anche i Dirigenti, come i Docenti, sono vincolati ad obblighi deontologici.
È quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Anche il CCNL scuola 2006 e 2009 all’Art.92 impone di non chiedere, né di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le prestazioni lavorative.
Nel CCNL del personale dirigente dell’Area V, all’Art.14, si indica chiaramente come il DS sia chiamato ad anteporre l’interesse pubblico a quello privato, ​​proprio e altrui. Per questo motivo, il dipendente pubblico deve astenersi, non solo dal chiedere, ma anche dall’accettare omaggi o trattamenti di favore. Eventuali “doni” devono rientrare nelle normali relazioni di cortesia e devono essere di modico valore.
Per modico valore, ai sensi dell’Art. 4, comma 5, del D.P.R, si intende: «non superiore in via orientativa a 150 euro». «I regali o altre utilità – precisa il Decreto – dovranno essere messi subito a disposizione dell’amministrazione per la restituzione o la loro devoluzione a fini istituzionali».
In altre parole, se l’augurio fatto al Docente o al Dirigente è buona educazione, il regalo da mettere sotto l’albero potrebbe costituire un illecito sanzionabile.
Accettare un regalo, vietato dal codice di comportamento, potrebbe provocare sanzioni disciplinari fino al licenziamento del pubblico dipendente.

Il profilo penale

Quando un dipendente pubblico accetta regali di cospicuo valore per svolgere un atto del proprio ufficio, favorendo la persona che ha effettuato il regalo, non rispetta l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Per questo motivo potrebbe rispondere del delitto di corruzione, ai sensi dell’Art. 318 del Codice Penale.
Ai sensi dell’Art. 321 del Codice Penale, anche il corruttore commette un reato. In entrambi i casi, i soggetti coinvolti posso essere condannati con la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

La polizza assicurativa

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Codice dei Contratti: le nuove soglie di rilevanza

Il 16 novembre 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’aggiornamento delle soglie di rilevanza comunitaria per appalti e i contratti pubblici.
A seguito della pubblicazione sulla GUUE, le modifiche si applicheranno a tutti gli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

Le soglie di rilevanza

Le soglie di rilevanza, di norma, vengono aggiornate ogni due anni dall’Unione Europea in relazione all’andamento economico generale. I nuovi importi si applicheranno senza bisogno di recepimento nell’ordinamento italiano ai sensi dell’Art. 14 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36. Il Comma 3 dell’articolo infatti afferma che le soglie: “sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”.
Le soglie per gli anni 2024 e 2025 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Innalzamento delle soglie

Per effetto dei Regolamenti, le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti:

SETTORI ORDINARI

  • € 143.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati;
  • € 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
  • € 5.538.000,00 per gli appalti di lavori pubblici.

SETTORI SPECIALI

  • € 443.000,00 per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
  • € 5.538.000,00 per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI

  • € 5.538.000,00.

SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

  • € 443.000 per gli appalti di forniture e servizi;
  • € 5.538.000 per gli appalti di lavori.

Il comparto scuola

Nel comparto scuola, i settori maggiormente interessati sono quelli ordinari legati agli appalti pubblici per l’acquisto di beni, forniture e servizi. In questo caso la soglia passerà dagli attuali 140.000,00 euro a 143.000,00 euro. Un altro settore interessato è quello legato alle concessioni, ad esempio quelle per i servizi di distribuzione automatica di bevande o quelli di ristorazione (bar). In questo secondo caso la soglia passerà dagli attuali 5.382.000,00 euro a 5.538.000,00 euro.
Dal punto di vista procedurale non ci sono cambiamenti fatto salvo l’adeguamento ai nuovi parametri economici.

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L’assicurazione RCA dell’autobus

Il nostro Istituto Comprensivo sta pianificando le uscite didattiche sul territorio, da effettuarsi attraverso il servizio di pullman. Circa l’assicurazione RCA dell’autobus, qual è l’importo minimo che gli operatori economici devono dichiarare per i singoli veicoli?

L’anno 2015 era stato funestato da una lunga serie di gravi incidenti stradali che avevano visti coinvolti autobus adibiti al trasporto scolastico nei viaggi di istruzione.
Proprio per questo motivo, nel 2016, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato la Circolare n. 674.

Le indicazioni normative

Il documento detta le linee guida relativamente ai controlli da effettuare sia in fase ricognitiva che in occasione dell’erogazione del servizio.
L’aspetto preliminare riguarda la scelta dell’impresa di trasporto. L’operatore economico interessato deve dimostrare, preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. In seconda istanza, dovrà certificare l’idoneità del veicolo, e l’adeguatezza dell’assicurazione RCA dell’autobus utilizzato nel noleggio.

Il massimale RCA

Dal punto di vista assicurativo, il massimale è la somma massima che l’assicuratore è tenuto a garantire, per contratto, in relazione a ogni rischio assicurato.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private, all’Art. 128, prevede che gli importi dei massimali RCA siano indicizzati automaticamente.
A partire dall’11 giugno 2012, l’adeguamento avviene con cadenza quinquennale, seguendo la variazione percentuale rilevata dall’IPCE, l’indice europeo dei prezzi al consumo.
L’adeguamento è operato del Ministro dello sviluppo economico, con un apposito provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli circolanti sono suddivisi in Settori: I – Autovetture, II – Taxi, III – Autobus, Filobus, ecc.
Tanto premesso, prima di definire la congruità della copertura assicurativa, è necessario verificare il tipo di settore a cui appartiene il veicolo. Quest’aspetto è ricavabile dalla Carta di Circolazione del mezzo.
A decorrere dall’11 giugno 2022, per i pulmini fino a 9 posti, il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 7.750.000,00, di cui € 6.450.000,00 per i danni alle persone e 1.300.000,00 per i danni alle cose.
Sono rimasti, invece, invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus). Per l’assicurazione RCA dell’autobus il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 30.00.000,00. Di cui € 30.000.000,00 per i danni alle persone e 2.000.000,00 per i danni alle cose. In ogni caso, resta facoltà della scuola appaltante definire un massimale più alto rispetto ai minimi di legge, in relazione ai rischi specifici. Il massimale, tuttavia, dovrà essere adeguato evitando richieste immotivate di sovrassicurazione.

La polizza integrativa scolastica

Le polizze assicurative scolastiche coprono i sinistri anche durante il trasporto con l’autobus.
Resta inteso che, qualora il passeggero subisca un danno a seguito di un incidente, dovrà, in prima istanza, chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata l’assicurazione RCA autobus su cui viene trasportato.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le visite guidate in autobus, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione: la centralità della programmazione

Il viaggio di istruzione, esattamente come l’uscita didattica, è una delle attività scolastiche più complesse, sia dal punto di vista organizzativo, che operativo. Per questo motivo, la gestione dei viaggi di istruzione è spesso fonte di preoccupazione per i docenti accompagnatori.
L’aspetto preso maggiormente in considerazione è quello legato alla vigilanza, al contrario, il passaggio più spesso sottovalutato, è quello relativo alla corretta programmazione.

La programmazione

Fino all’entrata in vigore dell’autonomia scolastica, la gestione del viaggio di istruzione era demandata ad una serie di circolari ministeriali che ne definivano i criteri. Dal 2000, le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Questa si traduce anche in autonomia organizzativa dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Questo concetto è precisamente espresso dal Ministero dell’Istruzione, che, con la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in relazione ai viaggi di istruzione. «La previgente normativa in materia – evidenzia il Ministero – costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo».
Spetterà, quindi, agli organi collegiali dell’Istituto fissare i criteri generali organizzativi per tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico regolamento. In altre parole, i regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo e gestionale.

La sicurezza nei viaggi di istruzione

Il tema della sicurezza è l’aspetto fondante di tutte le attività scolastiche. Il regolamento viaggi elaborato dal singolo Istituto dovrà quindi applicare questo profilo in tutte le fasi organizzative ed esecutive dell’attività.
Tuttavia, il principio di precauzione, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti, si coniuga in modo diverso da scuola a scuola. L’organizzazione e la gestione di un Viaggio di Istruzione in un Istituto comprensivo sarà molto diversa da quella necessaria in Istituto superiore. La durata del soggiorno, i mezzi di trasporto e le attività specifiche, si coniugano direttamente con l’età, l’indipendenza e il grado di maturità dei partecipanti. Il numero dei docenti accompagnatori, le strutture alberghiere e l’affidabilità del vettore, dovranno sempre tenere in considerazione le caratteristiche prerogative degli studenti coinvolti.
Tanto premesso, la probabilità che accada un evento capace di causare un danno a persone, cose, o al patrimonio è ineliminabile. Per questo motivo, il regolamento dei viaggi di istruzione deve prevedere che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa.

Il profilo assicurativo

Già la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, all’Art 10, stabiliva che i partecipanti ai viaggi di istruzione dovevano essere garantiti contro gli infortuni.
A più di trent’anni di distanza, la sensibilità e la cultura assicurativa sono cresciute e allo stesso modo sono evoluti anche i prodotti disponibili.
All’assicurazione per gli infortuni s’è aggiunta l’assicurazione per la Responsabilità Civile e a quest’ultima il ramo di Assistenza. Oggi, il partecipante al viaggio di istruzione, studente o docente, è quindi tutelato non solo in infortunio, ma anche nel caso provocasse colposamente un danno.
Allo stesso modo è tutelato anche nel caso un evento imprevisto provocasse l’annullamento del viaggio.

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La sicurezza degli edifici scolastici

Il 21 novembre scorso è stata indetta la XXI Giornata della sicurezza nelle scuole. L’iniziativa è promossa da Cittadinanzattiva, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Protezione Civile.
16.000 sono gli Istituti Scolastici che aderiscono alla Giornata con numerosi momenti di confronto sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.

Edifici pericolosi

In relazione agli edifici scolastici, gli ultimi dati riportano come, solo da settembre ad oggi ci sono stati ben 24 episodi di crolli e criticità strutturali di vario genere. Un triste primato se aggiunto ai 61 eventi dannosi registrati durante lo scorso anno scolastico. Un dato, quello dell’anno scolastico 2022/2023, in crescita del 30%, rispetto all’anno scolastico precedente.
Il 20 ottobre scorso, come riporta un articolo de: “il Mattino”, è scattato l’allarme crollo, in un Liceo del napoletano. Due giorno dopo, in un episodio analogo, un calcinaccio ha colpito alla testa un’alunna di una scuola elementare del casertano. Riporta la notizia “CasertaNews”.
I dati evidenziano come quattro scuole su dieci sono costruite in zona a media ed elevata sismicità. Una su cinque, si trova in zona a rischio idrogeologico e idraulico.

I Fondi PNRR

Il PNRR è un’opportunità unica per rinnovare e migliorare la qualità e la sicurezza delle strutture scolastiche. Secondo il rapporto di Cittadinanzattiva, grazie al PNRR si avrà: «la possibilità di contribuire in modo decisivo all’ammodernamento e alla messa in sicurezza delle scuole». Pur tuttavia, continua il documento, la scarsa e tardiva trasparenza da parte degli organi dello Stato impedisce «di monitorare precisamente l’andamento delle sue fasi attuative».
«È altrettanto vero – conclude il rapporto – che occorrerà guardare già ora al post PNRR, soprattutto in relazione alla continuità dei fondi per l’edilizia scolastica».

Il profilo assicurativo

Gli edifici scolastici sono proprietà degli Enti Locali, o da questi direttamente o indirettamente gestiti. Spetterà quindi a questi ultimi stipulare adeguate tutele assicurative. Eventi come i crolli, che creano danno all’Istituto scolastico, potrebbero prevedere infatti la responsabilità diretta del soggetto proprietario. Una particolare attenzione andrà, tuttavia, posta ai danni fisici subiti dagli studenti e dal personale, oltre a quelli causati ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
L’INAIL prevede la tutela assicurativa in caso di danno al personale scolastico in occasione del rapporto di lavoro. Con l’introduzione del Decreto Lavoro l’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL tutela anche gli studenti. È bene tuttavia ricordare che l’INAIL risarcisce esclusivamente la morte e l’invalidità permanente ≥ al 6° punto di invalidità. Proprio per questo motivo la polizza assicurativa integrativa diventa fondamentale.
Non tutte le polizze assicurative scolastiche integrative tuttavia comprendono, nel ramo infortunio, i danni dovuti a crolli o terremoti. Altre potrebbero prevedere franchigie rilevanti o massimali inadeguati.
Circa la tutela dei beni dell’Istituto, fermo restando la responsabilità diretta del proprietario dell’immobile, sono disponibili polizze assicurative specifiche.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i rischi catastrofali o effettuare un controllo della tua polizza scolastica, contattaci qui.