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Morte in itinere

I recenti avvenimenti che hanno visto la morte in itinere di una docente di 55 anni, mentre si stava recando a scuola, ci offrono l’occasione per alcuni approfondimenti.
L’infortunio in itinere è normalmente ricompreso nel novero degli infortuni sul lavoro coperti dalla tutela assicurativa obbligatoria dell’INAIL, così come dall’assicurazione scolastica integrativa.

La copertura assicurativa INAIL

Ai sensi del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 12 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l’infortunio in itinere è quello occorso al lavoratore lungo il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. È itinere anche il percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, o anche quello che collega il luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L’infortunio in itinere è indennizzato in relazione agli eventi connessi alla circolazione dei veicoli (incidenti stradali, investimenti). L’indennizzo prevede anche altri eventi dannosi, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, ricollegabili allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. La giurisprudenza ha riconosciuto, ad esempio, la tutela assicurativa anche in relazione ai danni fisici subiti in occasione di rapina o di violenza sessuale  in occasione della percorrenza del tragitto casa-lavoro.

Il caso morte

In caso di morte a seguito di infortunio in itinere, l’INAIL eroga una rendita al partner e ai figli superstiti. In mancanza di questi ai genitori, fratelli e/o sorelle. Dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima del: 50% al partner, 20% a ciascun figlio. La somma totale della rendita ai superstiti non può comunque superare il 100% della retribuzione complessiva presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’INAIL eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita. L’anticipazione è pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.
L’INAIL eroga altresì un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte conseguente ad infortunio in itinere. Dal 1° gennaio 2019 l’importo è pari a 10.000,00 euro, non soggetto a tassazione Irpef.

La copertura assicurativa integrativa

In relazione alle modalità di gestione in caso di morte in itinere, ci siamo già occupati in un precedente articolo.
Analogamente all’INAIL, anche la polizza scolastica integrativa, di norma, prevede l’erogazione di una somma in caso di morte accaduta in itinere. L’ammontare del risarcimento è previsto nell’ambito del massimale della polizza stipulata. A differenza dell’INAIL, non è prevista una rendita, inoltre, i beneficiari sono tutti i soggetti testamentari o legittimi.
Resta importante verificare, o far verificare al Broker assicurativo specializzato, l’importo del massimale. Quest’ultimo, infatti, dovrà essere adeguato alle reali necessità dell’Istituto contraente.

Il suicidio

Allo stato attuale, nel caso particolare della docente campana, è stato ipotizzato che la morte potrebbe essere dovuta a suicidio.
La copertura assicurativa INAIL esclude dal risarcimento questa eventualità. Analogamente, anche le polizze integrative, normalmente escludono il risarcimento il caso di suicidio. È tuttavia interessante notare come la giurisprudenza nel caso di nesso causale tra lo stress maturato nell’ambiente di lavoro e il suicidio, possa prevedere il risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle coperture morte in ambito scolastico, contattaci qui.


 

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La perizia medico-legale

Uno studente del nostro Istituto è stato vittima di un grave sinistro in palestra. Il medico di famiglia ha consigliato i genitori di effettuare una perizia medico-legale, nell’eventualità di un’invalidità permanente. La polizza assicurativa della scuola copre anche le spese del medico legale?

Le lesioni derivanti da un infortunio grave, oltre ad avere un percorso di guarigione lungo, possono portare a conseguenze fisiche permanenti. In caso di dubbio, quindi, è sempre opportuno sottoporsi a perizia medico-legale. La perizia del medico legale è un atto estremamente importante, soprattutto in presenza di una polizza assicurativa che dovrà erogare il risarcimento.

La perizia medico legale di parte

La visita medico-legale di parte servirà, quindi, a stabilire quali siano i danni conseguenti all’evento intercorso.
I danni saranno quantificati in punti percentuali (da 1 a 100), al fine di ottenere un equo risarcimento per tutti i pregiudizi subiti.
La perizia non è finalizzata alla diagnosi o alla terapia da seguire, ma a determinare se vi sia un danno risarcibile e quale sia la sua gravità.
A fronte dell’esito della visita medico legale, l’Assicurazione potrà formulare un’offerta di risarcimento o, in alternativa, decidere di inviare l’infortunato al proprio medico legale per una controperizia.
Nel caso di perizia medico legale di parte, di norma, la polizza assicurativa non copre le spese della perizia.

In cosa consiste la perizia medico legale

Il medico, perito di parte, o quello incaricato dalla Compagnia, procede all’esame di tutta la documentazione di riferimento, prendendo in considerazione una pluralità di aspetti:

  • La ricostruzione dei fatti relativi all’evento lesivo;
  • Le terapie prescritte ed effettuate dal danneggiato;
  • I disturbi accusati e il decorso clinico;
  • La relazione tra le cause che hanno generato il danno e il danno stesso;
  • L’entità del danno alla salute provocato.

In relazione al danno, il medico procede a definire due voci principali: l’inabilità temporanea e l’invalidità permanente.

L’inabilità temporanea e l’invalidità permanente

L’inabilità temporanea è il periodo di tempo durante il quale l’infortunato, a causa delle lesioni subite e del processo di guarigione, non ha potuto svolgere pienamente le proprie attività quotidiane.
L’invalidità permanente, invece, è l’entità delle lesioni, irreversibili e definitive, riportate a causa del sinistro. Si parla di lesioni di lieve entità, micropermanenti, quando la percentuale che viene attribuita dal perito è compresa tra lo 0 e il 9%, di menomazioni macropermanenti se l’invalidità è stimata sopra questa percentuale.

Le condizioni contrattuali

Alla luce della perizia medico-legale, la Società assicuratrice provvede a formulare un’offerta di indennizzo con riferimento alle condizioni contrattuali ed ai massimali sottoscritti. È bene ricordare che, di norma, il massimale assicurato è sempre proporzionale al premio pagato dal contraente.
Nel caso delle polizze scolastiche, le Società assicuratrici, per poter proporre un premio ridotto, tendono a ridurre, a volte anche drasticamente, gli indennizzi relativi alle lesioni micropermanenti, a causa della loro frequenza.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato tende a riequilibrare il differenziale tra gli indennizzi erogati e quelli indicati nelle tabelle dei tribunali.

Se vuoi avere maggiori informazioni sull’adeguatezza della tua polizza assicurativa scolastica in relazione all’invalidità permanente, contattaci qui.

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Piano scuola estate 2022

Alla fine del mese di aprile, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha affermato che il “piano estate”, lanciato l’anno scorso sarà realizzato anche quest’anno.
Non solo, il Governo sta elaborando un progetto per rendere strutturale questa iniziativa.

Le novità del 2022

Ci saranno circa 300 milioni di risorse a disposizione“, spiega il Ministro. L’iniziativa tende a “mettere al centro i ragazzi, soprattutto le fasce più deboli, e le famiglie“. “Un’attenzione particolare sarà dedicata anche all’accoglienza delle bambine e dei bambini ucraini“.
Del piano scuola estate ci siamo già ampiamente occupati in un articolo lo scorso anno. Tuttavia ci sembra importate ribadire alcuni concetti anche in chiave assicurativa.

Autonomia e libertà di azione ed esecuzione

Esattamente come per l’anno 2021, le scuole avranno la possibilità di seguire criteri autonomi nell’attivazione e nell’esecuzione delle attività.
Il presupposto fondamentale, comune a tutte le attività scolastiche, è la delibera del Consiglio di Istituto.
Le attività, quindi, potranno essere organizzate dall’Istituto scolastico anche attraverso soggetti estranei alla scuola, fermo restando la stesura di un preciso protocollo d’intesa.

La comunicazione alle famiglie

Effettuati anche questi primi passaggi formali occorrerà informare le famiglie degli alunni interessati. L’informazione dovrà prevedere, non solo il dettaglio delle attività proposte, ma anche il modo in cui saranno erogate.
La comunicazione dovrà evidenziare che le attività non hanno carattere obbligatorio né curricolare e, conseguentemente, che l’adesione è libera e volontaria. Inoltre, dovranno essere indicati tutti i riferimenti spazio-temporali relativi alle singole attività: date, ore, luoghi, programma e soggetto vigilante.

La tutela assicurativa

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività scolastiche.
Il primo requisito quindi, al fine di rendere operativa la copertura assicurativa, è che il Piano Scuola Estate sia regolarmente deliberato.
Effettuato questo passaggio propedeutico, possiamo affermare che la copertura assicurativa è garantita in modo assolutamente affine a quella erogata durante l’anno scolastico.
Le coperture prevedono sia l’infortunio che l’eventuale Responsabilità Civile diretta, ovvero i danni che si dovessero causare colposamente.
A questo proposito giova comunque fare una precisazione. Qualora l’attività sia gestita da personale esterno all’Istituto, la responsabilità relativa alla vigilanza ricade sul soggetto che gestisce l’attività.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla copertura specifica del Piano scuola estate, contattaci qui.

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ScuolaBroker è certificata ISO 9001

Dall’aprile 2022, AB-International ScuolaBroker è certificata ISO 9001 in relazione alla qualità dei servizi erogati.

Che cos’è la Certificazione ISO 9001

Le norme ISO 9000 sono state definite dall’International Organization for Standardization per delineare i requisiti per i sistemi di gestione della qualità all’interno delle azienda.
La ISO 9001 è lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della qualità di tutto il mondo.
Più di un milione di aziende sono oggi certificate secondo questa norma, in 170 Paesi diversi.
L’ISO 9001 è un marchio il cui possesso dimostra che i servizi e i prodotti immessi sul mercato corrispondono a processi sempre ripercorribili e verificabili.
L’adozione della certificazione ISO 9001 non è obbligatoria. Il suo possesso, tuttavia, è un attributo sempre più importante per far fronte alle richieste di un mercato, come quello scolastico, sempre più in evoluzione. La certificazione ISO 9001 è regolarmente richiesta per la partecipazione ad appalti pubblici e a forniture private allo scopo di attestare la qualità e la solidità dell’operatore.

Vantaggio reali per la scuola cliente

La qualità si basa sul concetto di miglioramento continuo.
Attraverso la certificazione ISO 9001, AB-International ScuolaBroker è in grado di misurare, quantitativamente e qualitativamente, tutte le performance dei progetti, dei processi, delle persone e delle risorse.
Attraverso queste misurazioni, infatti, si passa da una gestione parziale ad una gestione basata sui dati di fatto.
Questo processo migliora le procedure e conseguentemente la sicurezza del cliente.
Un protocollo operativo certificato consente, infatti, di poter sempre tracciare precisamente i processi, aumentando la tranquillità e la soddisfazione di tutte le parti interessate.
Tramite il protocollo di qualità messo in atto, AB-International ScuolaBroker, può preventivamente intraprendere tutte quelle misure precauzionali a tutela dei possibili rischi derivanti da offerte inadeguate, dall’imprevedibilità delle risorse umane, da mutamenti repentini nella domanda e dal cambiamento della normativa.

L’Ente Italiano di Accreditamento

I vantaggi sopra illustrati sono perseguibili e raggiungibili anche senza certificazione ISO.
AB-International ScuolaBroker, nelle sue evoluzioni, li applica senza soluzione di continuità ormai da anni.
La certificazione, tuttavia, attesta formalmente la conformità del sistema alla Norma internazionale e certifica che il funzionamento dei processi avvenga in trasparenza come stabilito dalle procedure.
Bureau Veritas è la società che ha rilasciato la certificazione ISO 9001 ad AB-International ScuolaBroker.
Bureau Veritas è leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSE-SA).
Accredia è l’Ente di accreditamento che ha seguito il processo di qualità di AB-International ScuolaBroker.
Il Governo Italiano ha designato Accredia come Ente Unico nazionale di accreditamento, autorizzato ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica.
Accredia inoltre opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla certificazione ISO di ScuolaBroker, contattaci qui.

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La protezione dei rischi informatici

Lo scorso mese di marzo è stato pubblicato il rapporto annuale Clusit che, in oltre 200 pagine, riporta l’analisi della situazione relativa agli attacchi informatici segnalati a livello globale.
Rispetto al 2021 le azioni dei cybercriminali sono cresciute del 10%.
Il rapporto evidenzia, inoltre, come l’incremento degli attacchi sia sempre più riconducibile a organizzazioni legate alla criminalità organizzata.
L’anno passato è stato quello con il maggiore l’impatto di livello “critico”. Le azioni dei criminali informatici diventano sempre più professionali, sofisticate, e rivolte a obiettivi specifici.

Le pubbliche amministrazioni sotto attacco

Le azioni di pirateria informatica che prendono di mira la Pubblica Amministrazione, si concentrano prevalentemente nei settori governativo, militare, sanità e informatico.
Lo scorso 30 luglio un attacco ha interessato la rete informatica della Regione Lazio. Per due mesi il sistema regionale, compreso quello dedicato alle vaccinazioni Covid19, ha comportato la sospensione di alcuni servizi e l’indisponibilità dei dati. Alla fine di marzo 2022 è toccato alle Ferrovie. Non solo non era più possibile accedere ai servizi di biglietteria dal sito di Trenitalia, ma è stata interrotta anche la vendita dei biglietti nelle stazioni.
Lo scorso 8 aprile, un analogo problema ha interessato il Ministero della Transizione Ecologica.
Per l’anno corrente le aspettative non sono tranquillizzanti. Le strategie messe in atto dai pirati informatici punteranno particolarmente sullo smart working, sempre più diffuso nella Pubblica Amministrazione.

Come difendere le scuole dagli aggressioni informatiche

La Pubblica Amministrazione scolastica non è considerata un obiettivo primario.
Ciò nonostante, gli attacchi che coinvolgono le scuole, sono il 9% dei casi totali.
All’inizio dell’aprile 2021 un attacco ransomware ha interessato il registro elettronico, fornito al 40% degli istituti scolastici italiani, dall’azienda Axios Italia. Per “risolvere” il problema, i pirati, avrebbero chiesto un riscatto di diverse decine di migliaia di euro.
Malgrado il fenomeno, al momento attuale, sembra essere circoscritto, la quantità dei dati gestiti dalle scuole e la delicatezza degli stessi, impone alcune cautele. Le scuole infatti gestiscono i dati identificativi personali, anche sensibili, di 9 milioni di persone, in larghissima parte minori.
Senza entrare in profili di carattere tecnologico, l’aspetto fondamentale nella difesa degli attacchi informatici è quello preventivo. Nella maggioranza dei casi, gli istituti si avvalgono della consulenza tecnica di professionisti del settore. Esistono tuttavia casi non isolati in cui la creazione e gestione delle reti è affidata a personale interno non specializzato. Inoltre, non sempre le aziende alle quali è affidato questo incarico sono in grado di progettare e gestire una rete informatica scolastica totalmente sicura.
In tutti i casi, l’onere e la responsabilità della verifica e del controllo, rimane a carico al Dirigente Scolastico.

La percezione del rischio

Uno dei migliori sistemi di tutela è la polizza Cyber Risk.
Queste polizze sono disponibili da più di 15 anni, eppure la sensibilità della grande Pubblica Amministrazione è ancora marginale e ancor meno lo è di quella scolastica.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente riconducibili a una sottovalutazione del problema. Eppure, come abbiamo visto, i casi di disservizi, quando non di danno, non mancano.

I danni potenziali

I danni posso essere riassunti in due categorie: quelli diretti e quelli indiretti.
Il danno diretto è quello legato al malfunzionamento degli apparati che presuppone i costi per l’intervento di assistenza da parte di un soggetto specializzato per il ripristino dei sistemi.
Quello indiretto è legato alla Responsabilità Civile nel caso di danno alla reputazione e alla sottrazione dei dati.
In questo senso vanno comprese le truffe informatiche, la pedopornografia, il cyberbullismo e i ricatti a sfondo sessuale derivanti da video chat on line.
Come nel mondo reale, anche in quello virtuale, la scuola è tenuta a identificare il rischio, individuando le possibili minacce e stimando i danni derivanti.
In seconda battuta dovrà porre in essere tutte le ragionevoli contromisure.
Solo il concetto di sicurezza informatica, può mettere la scuola al riparo da sgradevoli sorprese.

Il costo delle polizze Cyber Risk

Il costo delle polizze cyber risk normalmente è molto contenuto. I migliori prodotti, per la protezione dei rischi informatici di norma, non superano le poche centinaia di euro, sicuramente molto meno di un danno cagionato al sistema.
In questo senso la consulenza del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente efficace.

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Guida alle Assicurazioni Scolastiche 2022

Come ormai da qualche anno a questa parte, Rassegna Normativa, la rivista di Euroedizioni di Torino, ha pubblicato l’inserto: “Guida alle assicurazioni scolastiche 2022”.
Il corposo inserto, di 40 pagine, è distribuito, in allegato a tutte le riviste del gruppo, con il numero del mese di aprile.

I Contenuti

La guida, a cura dell’Avv. Sandro Valente, offre un’approfondita panoramica della tipologia di polizze assicurative disponibili per il mercato scolastico. La dinamicità dell’offerta formativa spesso abbisogna di coperture adeguate. Oltre alla classica polizza RC/Infortuni quindi viene dato ampio spazio alle polizze che interessano molteplici aspetti della vita scolastica. Sono prese in esame le polizze di assicurazione dei beni (property), le polizze RCA (auto), quelle relative al Cyber Risk, fino a quelle obbligatorie per l’assicurazione dei droni.
L’aspetto più importate tuttavia è la necessità di stipulare una polizza adeguata in relazione al tipo di rischio e alla tipologia di scuola.
Di particolare interesse sono i box di approfondimento. Come prevenire e limitare il rischio di contenzioso legato ai sinistri scolastici? È opportuno stipulare le polizze per il rischio pandemico? Cos’è il canone di adeguatezza assicurativa? Sono solo alcuni esempi.

Le procedure di affidamento

Una articolo degno di nota è quello legato alle procedure di affidamento a cura dell’Avv. Stefano Feltrin. L’articolo entra nel dettaglio delle procedure da utilizzare con particolare attenzione al principio di rotazione e agli obblighi relativi alle procedure ordinarie alla luce degli ultimi indirizzi normativi.
L’editore inoltre mette a disposizione, sul sito di GiustoScuola, una serie di documenti (bozze di ricognizione e determine) finalizzate agli affidamenti dei servizi assicurativi.

Cosa pensano i Dirigenti Scolastici?

Le assicurazioni sono un tema sensibile che non coinvolge solo la responsabilità diretta dell’Istituto ma, ancor prima, quella dei Dirigenti scolastici.
Sul tema il Direttore di Rassegna Normativa ha intervistato quattro Dirigenti Scolastici di importanti Istituti che propongono innovative soluzioni educative .
Un confronto schietto sull’adeguatezza delle polizze attualmente disponibili. Quali tutele, a loro avviso, necessiterebbero di miglioramento e su cosa porre l’attenzione in fase di selezione.

Il Broker assicurativo

Non poteva mancare un approfondimento anche sulla figura del Broker assicurativo specializzato, anche alla luce delle indicazioni contenute nel Quaderno n. 4 pubblicato dal MIUR.
Gli ambiti di intervento e di assistenza del broker assicurativo all’interno delle singole scuole, sono delineati in modo chiaro facilmente comprensibile. Allo stesso modo sono indicati anche i requisiti opportuni e necessari per la corretta gestione delle procedure selettive per l’affidamento del servizio di brokeraggio.

Se non sei abbonato alle riviste di Euroedizioni – Torino e desideri avere una copia della Guida alle Assicurazioni Scolastiche 2022, contattaci qui.

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Il decesso per Covid19 è infortunio

Sta facendo discutere la sentenza n. 184 del 19.01.2022 con cui il Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, accogliendo la richiesta di risarcimento della famiglia, stabilisce che il decesso per Covid19 è infortunio.

Il fatto

Nel marzo 2020, un dentista piemontese contraeva il virus Covid-19. Le condizioni del professionista erano parse sin da subito gravi, tali da giustificare il ricorso a terapie specifiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Le Molinette” di Torino, spirava dopo circa dieci giorni.
Il professionista, nel 2019, aveva sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni. La polizza, tra l’altro prevedeva, per il caso di morte, un indennizzo pari a 100.000,00 euro.
La famiglia chiedeva il risarcimento, ai sensi della polizza infortuni sottoscritta, ma la Compagnia rifiutava l’indennizzo, in quanto il decesso per Covid-19 non risultava contemplato dalle condizioni di contratto. Per far valere le proprie ragioni, la famiglia decideva, quindi, di rivolgersi al tribunale.

La sentenza

Il Tribunale interessato ha considerato fondata la domanda. Sulla base delle risultanze prodotte del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è emerso che la causa del decesso doveva ritenersi ascrivibile al Covid-19. Ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni”, è stabilito che: “è infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
Il Tribunale ha giudicato che il decesso per Covid19 è infortunio e quindi tecnicamente risarcibile.

Le motivazioni

Secondo il tribunale, sul fatto che il Covid-19 possa essere considerato fortuito ed esterno non ci sono dubbi.
L’accidentalità della causa, infatti, viene evidenziata proprio dalla mancanza di attività consapevole da parte del soggetto infettato. Inoltre, l’infezione è da ritenersi sicuramente di origine esterna. Il virus è un organismo estraneo al corpo umano e, in quanto tale, è considerabile come proveniente dall’esterno.
Qualche dubbio, invece, poteva risiedere sulla natura violenta dell’infezione. In questo caso veniva accolta la tesi del Consulente Tecnico d’Ufficio: “Il contagio, non solo non è dilatato nel tempo, ma ha anche determinato uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un soggetto che si trovi in situazione normale“.

Il Decreto Legge “Cura Italia”

La sentenza del Tribunale di Torino conferma, anche in ambito privato, le indicazioni già adottate dall’INAIL nei casi di infezione sul luogo di lavoro.
L’articolo 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), stabilisce che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini INAIL.
Occorre notare come non sia la prima volta che la questione viene affrontata nelle aule giudiziarie. L’orientamento prevalente che si stava formando, affermava che l’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni. La sentenza di Torino offre quindi una chiave interpretativa nuova e originale.

Clausole dubbie

Il Tribunale torinese, inoltre, ha anche riconosciuto fondata la domanda della famiglia ai sensi dell’Art. 1370 del Codice Civile. Qualora, infatti, le clausole della polizza redatte su modulo predisposto dall’assicuratore, siano dubbie, queste devono essere intese in senso favorevole all’assicurato e non all’assicuratore medesimo.

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Affidamento Diretto o Procedura Negoziata?

L’introduzione dei Decreti semplificazione, e la scadenza delle coperture assicurative scolastiche, sta creando qualche perplessità circa la procedura d’appalto da adottare per l’affidamento del servizio. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza.

Il Codice dei Contratti Pubblici e i Decreti semplificazione

Già il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, prevede procedure semplificate per le Pubbliche Amministrazioni con ridotta capacità di spesa come le scuole. Queste sono indicate all’Art. 36, comma 2, alla lettera a): Affidamento Diretto e alla lettera b): Procedura Negoziata senza bando. Inoltre, la Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, sulla scorta dei decreti semplificazioni del 2020 e del 2021, ha introdotto agevolazioni in materia di appalti almeno fino alla data del 30 giugno 2023.

L’Affidamento Diretto

L’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, evidenzia che:“[…] salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]”.
Procedure più celeri e snelle, quindi, anche grazie al Decreto Semplificazioni-bis che ha innalzato la soglia di affidamento diretto dei servizi fino a 139.000,00 euro.

Senza consultazione di più operatori economici

Nel merito del passaggio: “anche senza consultazione di più operatori economici” giova ricordare l’Art. 30 del codice 18 aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con l’Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge 29 luglio 2021, n. 108 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’affidamento diretto non prevede più, quindi, l’applicazione della norma all’art. 95 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, relativa alla procedura di aggiudicazione tramite criteri, punteggi e commissione di gara. L’Amministrazione appaltante dovrà, quindi, comparare due o più preventivi valutandoli sul valore del servizio offerto – criterio, quello della comparazione che, pur non obbligatorio, rappresenta sempre una buona prassi – motivando la scelta esclusivamente nella Determina a contrarre. Nei casi previsti, l’Amministrazione appaltante potrà emanare la Determina a contrarre anche in forma semplificata.

La Procedura Negoziata

Alla luce dei Decreti semplificazioni, il ricorso alla Procedura Negoziata riguarda esclusivamente i servizi di importo superiore a 139.000,00 euro ed inferiori alla soglia comunitaria, cifra di fatto mai superata nelle polizze assicurative scolastiche, neanche in quelle poliennali.
Il Ministero delle infrastrutture definisce l’applicazione di tali Decreti: “una disciplina non facoltativa”.
Nel caso l’Amministrazione scolastica non utilizzi l’affidamento diretto, dovrà, quindi, motivarne la scelta.
L’utilizzo della Procedura Negoziata appare, pertanto, un’inutile forzatura in contrasto anche con il dettato costituzionale relativo al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Principio Di Rotazione

Il Principio di Rotazione, ai sensi dell’Art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, si applica sia agli inviti che agli affidamenti e tende a evitare il fenomeno del consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.
L’ANAC, nelle Linee Guida 4, evidenzia che la rotazione non è un principio assoluto, ma legato alla specifica conformazione del mercato.
In ambito assicurativo scolastico, alla luce del ridotto numero di operatori presenti, la stretta applicazione del principio potrebbe portare all’impossibilità di sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione scolastica può, quindi, derogare al principio, motivando il grado di soddisfacimento della prestazione precedente, l’economicità e l’assenza di alternative.

Il ruolo del broker assicurativo

In fase di predisposizione della procedura, il ruolo del broker assicurativo potrebbe essere particolarmente utile. Alla luce delle indicazioni ANAC, infatti il rapporto con il broker, tende: “a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione”.
Al broker tuttavia non potrà essere demandata né la scelta dell’operatore economico né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure da mettere in atto per la selezione dei servizi assicurativi, contattaci qui.

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Danneggiamento dell’auto in sosta

Una docente del nostro Istituto ha parcheggiato la sua auto nel cortile interno della scuola. All’uscita da scuola ha trovato la carrozzeria della sua auto rigata. La docente afferma che la mattina l’auto era in perfette condizioni. Il danno è coperto dalla polizza della scuola?

Seppur raramente, ci troviamo ad affrontare richieste di chiarimenti in relazione a casi di danneggiamento dell’auto in sosta, all’interno dell’Istituto scolastico.
Il danno, nella maggioranza dei casi, non è tutelato dalla polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto. Vediamo perché.

Cose in custodia

Di norma, le polizze assicurative scolastiche escludono la responsabilità diretta dell’Istituto per tutti i beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo.
Ne deriva che la polizza assicurativa non copre il danno causato all’auto del dipendente nel momento in cui era parcheggiata nelle pertinenze dell’Istituto.
È bene sottolineare, inoltre, che risulta irrilevante che l’auto risulti posteggiata all’interno di un parcheggio privato. Per far scattare la tutela assicurativa, infatti, il danneggiamento, da parte di ignoti, deve avvenire in un parcheggio a pagamento e custodito.
Solo in questo caso, la responsabilità ricade sul proprietario del parcheggio, che è obbligato a rimborsare il proprietario dell’auto per i danni avvenuti durante la custodia.
Nella quasi totalità dei casi, nella scuola, il parcheggio non è a pagamento e non è custodito.

Il nesso causale

Uscendo dalla trattazione dell’episodio specifico, un ulteriore aspetto da prendere in considerazione in questi casi è la difficoltà di provare che il danno sia avvenuto realmente all’interno della struttura scolastica. Capita che i danni subiti siano dolosamente denunciati nel tentativo di ottenere un rimborso illecito. L’argomento è delicato e non è certo nostra intenzione generalizzare. Tuttavia, i tentativi di frode nei confronti delle compagnie assicuratrici, soprattutto in ambito automobilistico, sono un elemento ricorrente. Accanto alla stragrande maggioranza di richieste di rimborso legittime, esiste, infatti, una minoranza di denunce di sinistro fraudolente. La tentata truffa nei confronti della Compagnia assicurativa è un reato punito ai sensi dell’Art. 642 del Codice Penale.
In Italia si stima che la frode assicurativa comporti per le Compagnie una spesa media di circa 200 milioni di euro l’anno. Questa somma finisce per essere pagata da tutti gli assicurati attraverso premi più elevati.

La Responsabilità Civile della scuola

Come tuttavia ricordiamo sempre, ogni sinistro è un caso a sé stante, motivo per cui esiste anche la possibilità di vedersi rimborsato il danno, quando il sinistro sia accaduto per responsabilità diretta della scuola.
Qualora, ad esempio, uno studente o un operatore scolastico, danneggiasse colposamente un auto parcheggiata all’interno della scuola, la polizza risarcirebbe il danno.
In questo caso, tuttavia c’è la necessità che l’autore del danno comunichi formalmente l’evento e che la segreteria inoltri regolare denuncia.
Può succedere anche che uno studente dolosamente provochi un danno all’auto di un docente. In questo caso, qualora riconosciuto, lui o la sua famiglia, dovranno risarcire direttamente il danno provocato.

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Punture di insetti

Con il ritorno della bella stagione, gli alunni della nostra scuola dell’infanzia e primaria stanno accedendo ai giardini della scuola. In caso di puntura e nell’ipotesi di conseguente infezione trasmessa dagli insetti, l’assicurazione scolastica copre il danno?

Il rischio di punture di insetti non è, purtroppo, solo un problema legato agli ambienti esterni della scuola. Con l’apertura delle finestre, proprio in concomitanza con la bella stagione, potremmo trovarci di fronte a questo problema anche negli ambienti chiusi.

Le punture d’insetto sono un infortunio?

Le punture d’insetto sono un infortunio. Nel 2019 l’INAIL ha emanato un vademecum per i lavoratori, operanti prevalentemente in outdoor e quindi più esposti a questo tipo di rischio.
Le punture di api, vespe e calabroni ma anche di alcune formiche, sono velenose. Il pericolo più frequente è legato alle possibili allergie al veleno. Altrettanto pericolose sono le punture al collo, alle labbra o in bocca.
È stimato che il 3,5% della popolazione soffre di allergia al veleno degli insetti.
Un caso diverso, ma non meno pericoloso, riguarda le punture di zecca.
Le zecche possono causare malattie infettive, più o meno gravi, il decorso, in questi casi, dipende dallo stato di salute del paziente, dal tempo impiegato per la rimozione dell’aracnide, dal sistema immunitario del soggetto e dal tipo di zecca.
I sintomi, nel caso di punture da insetti, vanno da arrossamenti e prurito fino a forti gonfiori. Nel peggiore dei casi, possono determinare difficoltà respiratorie o anche il collasso cardiocircolatorio.

La responsabilità della scuola

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo, in conformità alle norme D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso idonee misure di protezione e prevenzione.
Di norma, la segnalazione all’Ente proprietario dell’immobile in cui ha sede l’istituto scolastico, consente, in questi casi, di trasferire la responsabilità diretta.
Per i dipendenti, una puntura di insetto o il morso di una zecca sono coperti, nella maggior parte dei casi, dall’assicurazione infortuni obbligatoria. Nessun operatore scolastico dovrà quindi preoccuparsi dei costi connessi, perché a livello assicurativo, per INAIL, questi eventi sono equiparati agli infortuni.
Un aspetto diverso riguarda gli studenti. L’INAIL considera gli alunni come una categoria di lavoratori particolare e li tutela, pertanto, solo in alcune attività, motivo per cui la copertura assicurativa integrativa risulta fondamentale in tutti i casi in cui la copertura obbligatoria non è operante.

Le polizze assicurative scolastiche

Le maggiori compagnie assicurative denunciano un aumento costante di questo tipo di eventi. A seconda del decorso della malattia, il costo del trattamento terapeutico imputabile alla puntura di un insetto, o al morso di una zecca, potrebbe oscillare da alcune centinaia di euro a importi a sette cifre.
Le migliori polizze assicurative scolastiche prevedono la copertura per questi eventi all’interno del massimale di spese mediche. Occorre tuttavia fare attenzione alle esclusioni. Alcune polizze comprendono le punture degli insetti, ma escludono le malattie derivanti. Altre escludono direttamente questo tipo di eventi. In questi casi la corretta presa visione delle Condizioni Contrattuali, anche attraverso la consulenza del broker assicurativo specializzato consente di fruire della miglior copertura disponibile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nei casi di punture d’insetto nella scuola, contattaci qui.