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Lettura del compito in classe e Privacy

Un docente della scuola frequentata da nostro figlio, è solito leggere i compiti in classe di alcuni alunni. La lettura pubblica dell’elaborato del singolo studente può essere considerata violazione della privacy? La polizza di assicurazione scolastica copre questo tipo di reato?

In premessa occorre precisare che il compito in classe non è un documento riservato e, in quanto tale, non è tutelato dalla normativa sulla privacy. Se così fosse, il docente potrebbe effettuare, sull’elaborato, esclusivamente un’azione di verifica, mentre sarebbe impedita qualsiasi controverifica a tutela dello stesso studente interessato.

Il compito in classe è un atto amministrativo

Il compito in classe assume, quindi, le caratteristiche di un atto amministrativo. Una volta redatto e consegnato dallo studente, fuoriesce dalla sfera privata ed entra in quella pubblica, in quanto atto proprio della Pubblica Amministrazione. Come tale è disciplinato da tutti i principi generali che regolamentano il documento amministrativo, non ultimo quello sulla trasparenza amministrativa.
Al Dirigente Scolastico è affidata la custodia e la conservazione del documento, in qualità di titolare del trattamento dei dati. Compito del Dirigente è impedire che gli atti amministrativi siano divulgati a persone che non vantano alcun interesse, come, ad esempio, nel caso di un compito in classe o di una verifica, ad un altro alunno maggiorenne o a genitori diversi da quelli dell’autore.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’alunno maggiorenne può richiedere di visionare il proprio l’elaborato ed il genitore quello del proprio figlio. In questo modo essi potranno verificare la congruità la valutazione effettuata dal docente ed esercitare un controllo su di essa.

L’accesso agli atti amministrativi

Ai sensi della norma, la richiesta di accesso agli atti amministrativi può essere di due tipi:

  • Informale: il genitore o l’alunno maggiorenne possono chiedere in visione i compiti e le verifiche svolte in classe;
  • Formale: il genitore o l’alunno maggiorenne possono chiedere una copia di tali documenti; in tal caso, dovranno presentare un’apposita istanza al dirigente scolastico.

Esattamente come per tutti gli atti amministrativi, nessun documento può essere rilasciato in originale senza autorizzazione. Nessuno, neanche il docente, è autorizzato a fornire copia di verifiche, compiti in classe, relazioni, registri, o qualunque altro atto della scuola, senza la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La pubblica lettura

La lettura in classe di un compito o di un elaborato non è un reato in quanto verifica di un atto amministrativo e quindi pubblico. Il Docente potrà, quindi, leggere il contenuto del compito per fini pedagogici e di insegnamento. Per la stessa ragione, il docente può leggere davanti a tutti i voti e i giudizi attribuiti ad ogni alunno, in quanto informazioni pubbliche.
La lettura in pubblico dei voti, o del contenuto dei compiti, è vietata solo quando:

  • Nel caso di soggetti affetti da particolari deficit cognitivi, potrebbe arrecare un danno all’alunno;
  • Nel caso in cui l’evento avvenga con il fine di derisione e/o scherno; in questo caso potrebbe configurarsi il reato di maltrattamento.

La polizza assicurativa

L’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.