abint Nessun commento

Incidente con lo scuolabus: le responsabilità nel trasporto scolastico e l’operatività delle assicurazioni

In provincia di Frosinone, il primo giorno di scuola del nuovo anno, si rovescia uno scuolabus con sette alunni a bordo. Il sindaco del comune ha detto: «Grazie a Dio non è successo niente di grave. Il bilancio poteva essere molto più serio». Lo riporta sul proprio sito on-line un articolo dell’agenzia ANSA.

Il fatto

L’incidente è accaduto nel Comune di Cervaro il 7 gennaio scorso. Uno scuolabus con sette alunni a bordo si è ribaltato su un fianco.
Il sinistro è avvenuto al termine di una ripida discesa quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo durante un tornante.
Per trarre in salvo gli occupanti del veicolo è stato necessario rompere il vetro posteriore del mezzo.
Tutti i trasportati per quanto scossi risultano fortunatamente illesi. Solo un alunno e l’autista sono stati trasportati all’ospedale di Cassino per accertamenti ma le loro condizioni non risultano gravi.
Carabinieri e Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.
Rimangono ancora da chiarire sono le cause dell’incidente. Le prime ipotesi si concentrano sulla velocità del veicolo o su un possibile surriscaldamento dei freni causato dalla pendenza.
Gli inquirenti sono al lavoro non solo per ricostruire la dinamica del sinistro, ma anche per stabilire le eventuali responsabilità.

La gerarchia delle responsabilità nel trasporto scolastico

Nel servizio di trasporto scolastico, la responsabilità primaria spetta all’operatore economico che gestisce il servizio in appalto. L’impresa deve rispettare rigorosamente le norme sulla sicurezza sul lavoro.
L’appaltatore oltre a dover garantire che il personale conducente impiegato è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla legge, è anche responsabile dell’idoneità dei mezzi.
In seconda istanza, la responsabilità ricade sull’Ente locale che ha stipulato l’appalto di servizio. Il Comune potrebbe rispondere dei danni se non verifica l’adeguatezza dell’operatore scelto. L’Amministrazione locale infine deve inoltre garantire controlli costanti durante l’esecuzione del servizio.
Nessuna responsabilità può essere addebitata all’istituto scolastico. Le famiglie degli alunni pagano e fruiscono di una prestazione organizzata esclusivamente dall’Amministrazione comunale. La gestione operativa del servizio resta quindi fuori dal controllo della scuola.

Il profilo assicurativo

Gli alunni in casi come quello in questione, in qualità di passeggeri sono sempre tutelati per ogni danno riportato durante il trasporto. In caso di danno, l’assicurazione del veicolo dovrà quindi risarcire il terzo trasportato indipendentemente dalle colpe.
Lo stabilisce il comma 1, dell’Art. 141 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni private. «[…] Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro».
La polizza integrativa scolastica garantisce una tutela aggiuntiva per alunni e personale. Questa protezione copre anche gli infortuni che avvengono durante il tragitto casa-scuola.
La copertura resta valida a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato. Per questo è consigliabile inviare sempre una denuncia precauzionale alla compagnia assicurativa.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti in itinere, contattaci qui.

abint Nessun commento

Autobus in fiamme, salvi gli studenti

Un autobus di linea ha preso fuoco nel centro di una frazione di un comune emiliano. A bordo anche venticinque studenti delle scuole superiori della zona. Lo riporta un articolo de “la Gazzetta di Parma”.

Il fatto

Un autobus di linea è stato distrutto da un incendio scoppiato sabato 24 maggio intorno alle 7:30, lungo la strada provinciale 39. Il veicolo pubblico extraurbano, che aveva come capolinea il polo scolastico “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia stava portando gli studenti a scuola.
Il conducente, osservando lo specchietto retrovisore, ha notato del fumo uscire dal vano motore e ha deciso di fermarsi immediatamente per verificare il problema.
Con calma e rapidità, ha fatto scendere ordinatamente tutti i passeggeri, portandoli a distanza di sicurezza prima che le fiamme aumentassero.
Una volta messi in salvo gli studenti, l’autista ha contattato i vigili del fuoco e la centrale operativa dell’azienda di trasporto pubblico.
Dal veicolo in fiamme si è alzata una densa colonna di fumo nero, acre e visibile da lontano, alimentata dall’intenso calore sviluppato rapidamente.
Carabinieri e Vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti, hanno fatto spostare tutti gli automezzi posteggiati nelle vicinanze per evitare ulteriori danni. Nulla da fare invece per l’autobus completamente avvolto dalle fiamme.
Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del guasto per chiarire l’origine dell’incendio.
Il mezzo, un Mercedes a gasolio, a detta della società di trasporto, era regolarmente revisionato e sottoposto a manutenzione come previsto dalla normativa.
Tra le ipotesi più accreditate: un guasto alla turbina del motore o un problema elettrico interno.

La responsabilità

Le responsabilità in caso di incendio di un autobus possono essere attribuite a soggetti diversi, in base alle circostanze e alle cause dell’evento. In linea generale alla compagnia di trasporto, al conducente, al proprietario del veicolo o al fornitore di servizi di manutenzione.
Nel caso di mancata, carente o inadeguata manutenzione, la responsabilità potrebbe essere attribuita sia al manutentore che alla compagnia di trasporto. Quest’ultima dovrà dimostrare infatti di aver adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza del mezzo.
In alcuni casi, la responsabilità potrebbe essere attribuita anche a terzi, se l’incendio è di origine dolosa, appiccato da qualcuno.
In ognuno di questi casi, il responsabile è tenuto a risarcire i danni causati, sia al proprietario che, eventualmente, ai passeggeri coinvolti.

Il profilo assicurativo

Se un incidente è provocato da una scarsa manutenzione la società di trasporto può essere tenuta al risarcimento. Il concessionario ha infatti l’obbligo di provvedere alla manutenzione e a prevenire qualsiasi situazione di pericolo. Per ottenere il risarcimento il danneggiato tuttavia, dovrà dimostrare come la cattiva manutenzione abbia causato l’incidente e la scarsa diligenza del gestore del servizio.
Il risarcimento dei danni causati a terzi (es.: passeggeri, veicoli, edifici) rientra nella garanzia di responsabilità civile dell’assicurazione dell’autobus.
A sua volta il gestore può essere esonerato dalla responsabilità se può dimostrare che l’incidente è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, come un caso fortuito.
Anche la polizza integrativa della scuola potrà risarcire l’eventuale danno agli studenti trasportati, in virtù della garanzia che prevede l’infortunio in itinere. In questo caso tuttavia resta il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche in caso di incidenti stradali, contattaci qui.