Tentato sequestro a scuola
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A Milano, un 50enne, affetto da patologie psichiatriche, è stato arrestato nei pressi di una scuola per tentato sequestro di persona e sottrazione di minore. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

L’episodio è avvenuto alle 7:30, orario d’ingresso di una scuola primaria milanese, in un’area affollata da alunni e genitori.
Secondo quanto riporta la cronaca, l’uomo avrebbe dapprima cercato di prendere due alunne di 10 anni. Allontanato dalle grida della madre, si sarebbe poi avvicinato a un altro minore. Anche in questo secondo caso i genitori sono riusciti a metterlo in fuga.
A quel punto, l’uomo si è diretto verso la scuola e mescolandosi al flusso degli alunni in ingresso, è riuscito ad introdursi nell’Istituto. Ai collaboratori scolastici che l’hanno bloccato, ha detto di voler prendere con sé: «un bambino non normale».
Nel frattempo, i genitori avevano già allertato la polizia. Gli agenti, arrivati rapidamente, dopo una breve resistenza, hanno arrestato e portato in questura il cinquantenne. L’individuo, già in cura per problemi psichiatrici, ha precedenti per reati simili e disturbo dell’ordine pubblico e si trova in stato di fermo.
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le motivazioni dell’uomo e verificare eventuali collegamenti con casi simili.

Il profilo penale a la responsabilità

Il tentato sequestro di persona e la sottrazione di minore sono due reati previsti dagli articoli 605 e 574 del Codice penale. Il sequestro di persona, è uno tra i reati più gravi previsti dal nostro ordinamento. Qualora la vittima del sequestro fosse un minore, il Codice Penale prevede, inoltre, l’ipotesi aggravata.
Anche la sottrazione di minore potrebbe trovare diretta applicazione. La sottrazione di minore trova diretta applicazione quando vi è consapevolezza di agire senza il consenso o contro la volontà del genitore responsabile.
L’aspetto che, tuttavia, va preso in considerazione in questo caso è la capacità di intendere e volere del soggetto responsabile. L’alterazione della mente, dipendente da un’infermità, fisica o psichica, potrebbe portare all’inimputabilità, ai sensi degli articoli 88 e 89 del C.P.
Per i casi di abituale infermità di mente della persona maggiorenne può essere chiesta l’interdizione necessaria ad assicurarle adeguata protezione, a sè e agli altri. In questo caso, verrà, quindi, identificato un tutore, scelto, di norma, nello stesso ambito familiare.
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile: «il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».

Il profilo assicurativo

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole.
Dal punto di vista assicurativo, le migliori polizze integrative risarciscono anche gli eventuali danni diretti in caso sequestro degli alunni assicurati, anche in itinere.
Rimane, comunque, facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante o, come in questo caso, nei confronti di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace.
Di norma, sono, invece, escluse le patologie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte durante le attività coperte dall’assicurazione.

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