Il Principio di Rotazione nei contratti assicurativi
abint Nessun commento

Il nostro Istituto scolastico, nei prossimi mesi, vedrà la scadenza dei contratti assicurativi. Alla luce della positiva esperienza maturata in questi anni, vorremmo riaffidare il contratto alla Società uscente ma, alcuni ci dicono non sia possibile. Il problema starebbe nell’obbligatorietà di applicazione del Principio di Rotazione. È davvero così?

Sul Principio di Rotazione continuano a perdurare dubbi e incertezze. Questo stato di cose porta ad alimentare leggende, più o meno attendibili, spesso portate dagli operatori economici in funzione del proprio interesse specifico. A fare un po’ di chiarezza, proprio in relazione all’aspetto assicurativo, è intervenuto il TAR Campania con la recente sentenza n. 3671 dell’8 maggio 2025.

Il Principio di Rotazione

Il Principio di Rotazione è normato dall’Art. 49 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’obiettivo principale del Principio di Rotazione negli appalti pubblici è favorire la concorrenza, prevenendo la cristallizzazione di relazioni esclusive tra stazioni appaltanti e operatori economici.
Impedire la creazione di monopoli o oligopoli, infatti, apre a tutti gli operatori economici la possibilità di accedere agli appalti. La maggiore competizione, inoltre, potrebbe favorire una migliore qualità e innovazione nell’esecuzione dei contratti. Da ultimo, la riduzione della dipendenza da un singolo fornitore, contribuisce a limitare il rischio di comportamenti illeciti.

L’applicazione del Principio di Rotazione

il Principio di Rotazione si applica qualora l’Amministrazione scelga come procedura di assegnamento dell’appalto l’Affidamento Diretto. Le soglie economiche per l’Affidamento Diretto sono precisamente indicate all’Art. 50, comma 1, lett. (a) e (b) del Codice. Nel caso dei servizi, tra cui anche quelli assicurativi, la soglia limite deve essere < a 140.000,00 euro.
Ai sensi dell’Art. 49 del Codice, comma 2, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione al contraente uscente di un appalto rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi. Sono, di conseguenza, esclusi dall’applicazione del Principio di Rotazione, gli operatori economici che hanno presentato offerta in precedenti selezioni, ma che non si sono aggiudicati la commessa.

La deroga al Principio di Rotazione

Stabiliti, quindi, i casi in cui è obbligatorio applicare il Principio di Rotazione, vediamo insieme in quali casi è possibile derogare.
Una prima possibilità è offerta dal comma 3 dell’Art. 49 del Codice. Qualora l’Amministrazione abbia suddiviso il proprio regolamento di contabilità in fasce economiche, la rotazione non si applica in modo automatico. La rotazione, quindi, non si applica se l’appalto rientra in una fascia economica diversa rispetto a quella relativa alla precedente aggiudicazione.
Il successivo comma 4 prevede che non si applichi il Principio di Rotazione qualora ci si trovi in presenza: «dell’effettiva assenza di alternative». Sul punto, tuttavia, il legislatore con il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, evidenzia come l’esclusività del servizio non possa essere l’unico presupposto per il riaffidamento all’uscente. L’appalto, infatti, potrà essere riaffidato solo: «previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa».
Un’ulteriore possibilità per derogare al Principio di Rotazione è contenuta nel comma 5. Qualora l’Amministrazione, al posto dell’Affidamento Diretto, optasse, anche sotto-soglia, per una procedura negoziata senza bando – art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice – competitiva e aperta al mercato, verrebbe meno l’obbligo della rotazione.
Un ultimo aspetto attraverso il quale è possibile operare in deroga alla rotazione è previsto al comma 6, relativamente all’esiguità dell’importo economico. «È comunque consentito derogare all’applicazione del Principio di Rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro».

La sentenza del TAR Campania

Il ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania è stato proposto in relazione alla procedura, messa in atto dalla Centrale di Committenza regionale, per l’affidamento di un servizio assicurativo.
L’Amministrazione ha effettuato una formale manifestazione di interesse con richiesta di preventivi, procedendo quindi a un Affidamento Diretto al fornitore uscente.
Molteplici sono gli aspetti presi in esame e sui cui s’è pronunciato il Tribunale, alcuni anche molto tecnici. Su tutti si evidenzia come, a un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e proposte tecnico-economiche debba seguire una procedura aperta al mercato. La sola raccolta di preventivi non consente l’Affidamento Diretto in deroga al Principio di Rotazione.

Se desideri maggiori informazioni sui processi selettivi per le polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.